TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 25019/2023, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049- 2051-2052 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lucia Rosa Varriale (C.F. ), in virtù di C.F._2
procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Aldo Cocchia n. 57, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Colli Aminei n. 36, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. , con studio in Napoli alla Via Nuova San CP_2
Rocco n. 95, Parco Soleado
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c, depositato telematicamente in data
30.11.2023, l'odierna istante ha richiesto all'intestato Parte_1
1 Tribunale di fissare, ex. art. 281 undecies c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Condannare il
al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
della istante nella misura € 7.579,10, oltre i.v.a. quale costo determinato dal ctu per il ripristino dello stato dei luoghi danneggiati;
2) Condannare il
, BR 7/S al pagamento della fase della Controparte_1
negoziazione, delle spese, spese generali e competenze dell' 3) CP_3
Condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese di c.t.u. nella misura di € 2.010,83 e delle spese del c.t. di parte arch. nella misura di € 834,40, giuste fatture e relative Persona_1
attestazioni di pagamento allegate, sostenute nel procedimento di A.T.P.”.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva: Parte_1
- di essere comproprietaria di un appartamento sito in Napoli al Viale Colli
Aminei n.36, facente parte del , Controparte_1
scala C quarto piano, composto da cinque piani, oltre al terrazzo di copertura sovrastante al sesto piano di proprietà esclusiva. L'appartamento al quinto piano ed il terrazzo di copertura ad esso sovrastante risultano essere del sig.
quale nudo proprietario e del sig. Controparte_4 Per_2
quale usufruttuario;
[...]
- nel 2022 a seguito di una forte pioggia, la ricorrente riscontrava copiose infiltrazioni di acqua piovana che interessavano quasi l'intera consistenza del suo immobile in corrispondenza dell'appartamento sovrastante, nel quale, a sua volta, si erano verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di copertura sovrastante;
- con ricorso ex art. 696 c.p.c, la ricorrente conveniva in giudizio i sigg.ri quale nudo proprietario ed il sig. Controparte_4 Per_2
quale usufruttuario dell'appartamento sito al quinto piano e del
[...]
2 terrazzo di copertura ad esso sovrastante chiedendo la verifica dello stato dei luoghi, l'accertamento delle cause e la quantificazione dei danni.
- il sig. nel costituirsi non contestava l'evento Controparte_4
dannoso, ma deduceva che la causa delle infiltrazioni fossero ascrivibili esclusivamente al malfunzionamento della colonna pluviale di competenza condominiale. Il Tribunale, pertanto, autorizzava l'estensione del contraddittorio nei confronti del , il Controparte_1 quale nel costituirsi, pur non contestando l'evento dannoso, rappresentava di aver provveduto alla sostituzione del bocchettone della pluviale e chele infiltrazioni lamentate dovevano essere imputate a cause estranee alla competenza del condominio;
- il ctu nominato nella persona dell'arch. accertava il nesso Persona_3
di causalità tra le infiltrazioni verificatesi e la cattiva tenuta del bocchettone di scarico del terrazzo che regimentava le acque piovane e, pertanto, affermava che le infiltrazioni furono provocate dall'acqua proveniente dalla zona del bocchettone della pluviale, che non risultava più a tenuta impermeabile escludendo una responsabilità ascrivibile ad CP_4
Il ctu, inoltre, quantificava il costo per il ripristino
[...]
dell'appartamento dell'odierna ricorrente in € 7.579,10 al Parte_1 netto dell'i.v.a. Parte attrice invitava il condomino alla negoziazione assistita, ma l'amministratore comunicava che il condominio non aveva deliberato di aderire all'invito.
2. Incardinata la pendente lite presso questo Tribunale recante R.G N.
25019/2023, il convenuto, non si costituiva, ed il G.I., verificata CP_1
la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, eseguita nei confronti dell'amministratore condominiale CP_2
, ne dichiarava la contumacia nel verbale d'udienza del 07.05.2024.
[...]
3 All'udienza del 29.04.2025, subentrato un nuovo GI, la causa veniva riservata in decisione, con concessione del termine di giorni 30 per note conclusionali.
3. Occorre, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
E' indubbio che in capo al sia configurabile la qualità di custode CP_1
del fabbricato e delle cose e servizi di proprietà comune, con i conseguenti doveri di manutenzione e di conservazione. Deve, infatti, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione
(Cass.
2.2.2006 n. 2284; Cass. 30.11.2005 n. 26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso
4 causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se nel caso di specie sussiste il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
4.Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata nel giudizio di A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022 dall'Arch
[...]
, può affermarsi che quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso Per_3
introduttivo del giudizio de quo abbia trovato integrale conferma.
Il Ctu, nell'elaborato peritale, ha precisato come, al momento degli accessi e dei sopralluoghi effettuati, le cause delle lamentate infiltrazioni fossero state già risolte e non più in atti.
Invero, a pagina 5 dell'elaborato peritale in atti, si legge: “dai sopralluoghi emersi e dall'analisi delle documentazioni allegate in ricorso, si è accertato
l'avvenuto fenomeno infiltrativo lamentato. Sebbene tali infiltrazioni non risultino in atto, si sono effettivamente riscontrati i segni di ammaloramenti già documentati nel report fotografico allegato alla relazione tecnica del
CTP di parte attrice, architetto anche se attualmente risultano in Per_1 stato di essiccazione…”.
Invero, il Ctu ha individuato, anche le cause delle lamentate infiltrazioni, così statuendo a pagina 17 e 18 dell'elaborato peritale: “lo scrivente afferma che esiste un nesso di causalità tra le infiltrazioni verificatesi e la cattiva tenuta del bocchettone di scarico del terrazzo che regimenta le acque piovane la pluviale (“messicano” in EPDM). Altresì non esiste prova né evidenza suoi
5 luoghi di causa del coinvolgimento nelle infiltrazioni anche del richiamato foro. In altri termini, l'acqua piovana trovando un varco non più efficientemente impermeabilizzato nel bocchettone, si è riversata copiosa nell'appartamento sottostante e da lì nell'appartamento sottostante e nel vano scala. C'è da dire che la quantità di infiltrazione verificatasi è di notevole entità e, concordando con l'ing. nelle sue osservazioni, Per_4
si può ritenere verosimile anche un problema di innesto tra il messicano e la sottostante pluviale, oltre che la cattiva tenuta del messicano stesso. L'acqua piovana ha prima invaso l'appartamento del quinto piano per poi dirigersi verso l'appartamento del quarto piano di proprietà ed in parte verso Pt_1
la cassa scala fino al raggiungimento del livello zero delle scale. In quota androne e anche più giù. Infatti, si sono riscontrati segni di infiltrazione, lungo le rampe delle scale indizio di un defluire di acque piovane per gravità verso la quota zero del fabbricato. I danni conseguenti alle infiltrazioni sono consistiti in ammaloramenti avutisi all'interno dell'appartamento e Pt_1
nella cassa scala, così come riportati nei computi metrici allegati alla presente”.
Il ctu ha, dunque, quantificato per la stima dei danni patiti dall'appartamento di comproprietà la somma di €. 7.579,10. Parte_1
Al riguardo, a pagina 19 dell'elaborato peritale, così statuisce: ”durante i due accessi, svolti in un arco temporale di circa un mese ed in un periodo ancora piovoso, si è potuto appurare che le cause che hanno generato le infiltrazioni sono state risolte… invece per quanto attinente alle lavorazioni necessarie alla riparazione dei danni ed alla loro quantizzazione, si rimanda ai due computi metrici estimativi allegati alla presente. Per inciso, si è quantizzato il costo per la messa in pristino dell'appartamento in € 7.579,10 Pt_1
mentre per la messa in pristino della cassa scala in € 4.832,42. Tali cifre si
6 intendono al netto di I.V.A.”.
Rilevante è proprio tale ultima circostanza evidenziata dal ctu nominato nel giudizio per A.T.P., dalla quale si ricava che, a seguito della cattiva tenuta del bocchettone di scarico del terrazzo che regimenta le acque piovane la pluviale,
l'acqua piovana, trovando un varco non più efficientemente impermeabilizzato nel bocchettone, si è riversata copiosa nell'appartamento sottostante e da lì nell'appartamento sottostante e nel vano scala. Dunque, i danni patiti a causa dei fenomeni infiltrativi hanno riguardato non solo l'appartamento di comproprietà dell'odierna ricorrente ma anche la cassa scale, di natura condominiale, per la messa in pristino della quale occorre, secondo il computo metrico del ctu, la somma di € 4.832,42.
Infine, Il Ctu, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, ha chiarito, a pagina
19, che in virtù degli elementi emersi in corso di sopralluogo ed alla documentazione allegata agli atti di causa, si può affermare che il notevole fenomeno infiltrativo è stato provocato dall'acqua proveniente dalla zona del bocchettone della pluviale che in quel momento non risultava più a tenuta impermeabile e dal possibile sgancio del messicano rispetto all'imbocco della pluviale stessa.
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, Arch , nel giudizio per Persona_3
A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022, appaiono assolutamente condivisibili, in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico.
Pertanto, la domanda va accolta e, per l'effetto, il va condannato CP_1
al pagamento dell'importo di euro 7.579,10
In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo
7 il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale. Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283
c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex. art. 696 c.p.c. (19.10.2022) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). Pertanto, il Controparte_1
[...
(C.F. , in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , deve essere CP_2 condannato al risarcimento dei danni in favore dell'istante Parte_1
nella misura di euro 7.579,10 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
5. Alla luce della fondatezza della domanda, del contributo causale del
8 convenuto nel rimuovere celermente ed efficacemente le cause CP_1
delle lamentate infiltrazioni (non più in atto già al momento del primo accesso del ctu nominato in sede di A.T.P.), nonché della circostanza che è risultato dirimente l'esito della ctu espletata nel giudizio di A.T.P. recante R.G. n.
23913/2022, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite.
Invero, allegata al ricorso introduttivo del giudizio de quo, vi è la fattura n.
28/22 del 13.09.2022, del fornitore Pia 46 Società Cooperativa, intestata al resistente, ed avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria CP_1
per sostituzione imbocco pluviale con annesse opere murarie e nuova impermeabilizzazione dell'importo di € 660,00.
Dunque, dalla fattura in atti, emerge la rilevante circostanza che il CP_1
si è subito e prontamente attivato per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi, addirittura prima del deposito telematico del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. datato 19.10.2022, circostanza confermata anche dal ctu nominato nel giudizio di A.T.P., il quale, nell'elaborato peritale, afferma espressamente che in sede di primo acceso sui luoghi di causa le lamentate infiltrazioni non erano più in atto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della causa è pari ad €
10.424,33) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale compensate nella misura del 50% ed applicato il valore medio.
E' dovuto, altresì, il rimborso all'attore delle spese legali e peritali del procedimento di a.t.p., obiettivamente giustificato dalla necessità di far accertare lo stato dei luoghi e i danni procurati.
6. Le spese di Ctu tecnica, nel giudizio di A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022,
9 così come liquidate con separato ed apposito decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, sempre nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
(C.F. , in Napoli al Viale Colli Aminei Controparte_1 P.IVA_1
n. 36, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. , CP_2
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di nei confronti del Parte_1 [...]
(C.F. , in Napoli al Viale Colli Aminei Controparte_1 P.IVA_1
n. 36, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. e, CP_2 per l'effetto: Co a) condanna il , BR (C.F. Controparte_1
, in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , al risarcimento dei CP_2
danni patiti dall'istante e quantificati complessivamente in € Parte_1
7.579,10 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
- compensa nella misura del 50% le spese di lite del presente giudizio e per l'effetto:
b) condanna, il (C.F. Controparte_1
, in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , al rimborso del CP_2
50% delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida Parte_1
in € 300,00 per spese vive ed € 1.848,50 per compenso, oltre rimborso del
15,00% Iva e Cpa se dovute, come per legge;
c) condanna, il (C.F. Controparte_1
10 , in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , al rimborso delle CP_2
spese di lite del procedimento per a.t.p. in favore della ricorrente Parte_1
che liquida in € 300,00 per spese vive ed € 1.168,50 per compenso,
[...]
oltre rimborso del 15,00% Iva e Cpa se dovute, come per legge;
d) pone definitivamente le spese di Ctu tecnica, espletata nel giudizio di
A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022, già liquidate in istruttoria, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Napoli, così deciso il 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, – Sezione Sesta, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, N.R.G. 25019/2023, avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2049- 2051-2052 c.c.
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Lucia Rosa Varriale (C.F. ), in virtù di C.F._2
procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli alla via Aldo Cocchia n. 57, con domicilio digitale per le notificazioni e comunicazioni di rito al seguente indirizzo pec: Email_1
Ricorrente
CONTRO
(C.F. ), in Napoli al Controparte_1 P.IVA_1
Viale Colli Aminei n. 36, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. , con studio in Napoli alla Via Nuova San CP_2
Rocco n. 95, Parco Soleado
Resistente contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c, depositato telematicamente in data
30.11.2023, l'odierna istante ha richiesto all'intestato Parte_1
1 Tribunale di fissare, ex. art. 281 undecies c.p.c., l'udienza di comparizione delle parti, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) Condannare il
al risarcimento dei danni in favore Controparte_1
della istante nella misura € 7.579,10, oltre i.v.a. quale costo determinato dal ctu per il ripristino dello stato dei luoghi danneggiati;
2) Condannare il
, BR 7/S al pagamento della fase della Controparte_1
negoziazione, delle spese, spese generali e competenze dell' 3) CP_3
Condannare il al pagamento delle Controparte_1
spese di c.t.u. nella misura di € 2.010,83 e delle spese del c.t. di parte arch. nella misura di € 834,40, giuste fatture e relative Persona_1
attestazioni di pagamento allegate, sostenute nel procedimento di A.T.P.”.
A sostegno delle proprie ragioni, deduceva: Parte_1
- di essere comproprietaria di un appartamento sito in Napoli al Viale Colli
Aminei n.36, facente parte del , Controparte_1
scala C quarto piano, composto da cinque piani, oltre al terrazzo di copertura sovrastante al sesto piano di proprietà esclusiva. L'appartamento al quinto piano ed il terrazzo di copertura ad esso sovrastante risultano essere del sig.
quale nudo proprietario e del sig. Controparte_4 Per_2
quale usufruttuario;
[...]
- nel 2022 a seguito di una forte pioggia, la ricorrente riscontrava copiose infiltrazioni di acqua piovana che interessavano quasi l'intera consistenza del suo immobile in corrispondenza dell'appartamento sovrastante, nel quale, a sua volta, si erano verificate infiltrazioni d'acqua provenienti dal terrazzo di copertura sovrastante;
- con ricorso ex art. 696 c.p.c, la ricorrente conveniva in giudizio i sigg.ri quale nudo proprietario ed il sig. Controparte_4 Per_2
quale usufruttuario dell'appartamento sito al quinto piano e del
[...]
2 terrazzo di copertura ad esso sovrastante chiedendo la verifica dello stato dei luoghi, l'accertamento delle cause e la quantificazione dei danni.
- il sig. nel costituirsi non contestava l'evento Controparte_4
dannoso, ma deduceva che la causa delle infiltrazioni fossero ascrivibili esclusivamente al malfunzionamento della colonna pluviale di competenza condominiale. Il Tribunale, pertanto, autorizzava l'estensione del contraddittorio nei confronti del , il Controparte_1 quale nel costituirsi, pur non contestando l'evento dannoso, rappresentava di aver provveduto alla sostituzione del bocchettone della pluviale e chele infiltrazioni lamentate dovevano essere imputate a cause estranee alla competenza del condominio;
- il ctu nominato nella persona dell'arch. accertava il nesso Persona_3
di causalità tra le infiltrazioni verificatesi e la cattiva tenuta del bocchettone di scarico del terrazzo che regimentava le acque piovane e, pertanto, affermava che le infiltrazioni furono provocate dall'acqua proveniente dalla zona del bocchettone della pluviale, che non risultava più a tenuta impermeabile escludendo una responsabilità ascrivibile ad CP_4
Il ctu, inoltre, quantificava il costo per il ripristino
[...]
dell'appartamento dell'odierna ricorrente in € 7.579,10 al Parte_1 netto dell'i.v.a. Parte attrice invitava il condomino alla negoziazione assistita, ma l'amministratore comunicava che il condominio non aveva deliberato di aderire all'invito.
2. Incardinata la pendente lite presso questo Tribunale recante R.G N.
25019/2023, il convenuto, non si costituiva, ed il G.I., verificata CP_1
la regolarità della notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza, eseguita nei confronti dell'amministratore condominiale CP_2
, ne dichiarava la contumacia nel verbale d'udienza del 07.05.2024.
[...]
3 All'udienza del 29.04.2025, subentrato un nuovo GI, la causa veniva riservata in decisione, con concessione del termine di giorni 30 per note conclusionali.
3. Occorre, innanzitutto, precisare che l'oggetto del presente processo va correttamente inquadrato all'interno della previsione normativa di cui all'art. 2051 c.c., in tema di danno cagionato da cosa in custodia.
E' indubbio che in capo al sia configurabile la qualità di custode CP_1
del fabbricato e delle cose e servizi di proprietà comune, con i conseguenti doveri di manutenzione e di conservazione. Deve, infatti, considerarsi custode chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti al bene oggetto di custodia, poiché di fatto ne vigila le modalità d'uso e di gestione
(Cass.
2.2.2006 n. 2284; Cass. 30.11.2005 n. 26086).
Ciò posto, giova ancora sottolineare che la fattispecie normativa applicabile costituisce, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, un'ipotesi di responsabilità oggettiva, per la cui ricorrenza è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato.
Non rileva, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodia, analogo a quello previsto per il depositario, dovendosi considerare che la funzione della suddetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi, di fatto, si trovi nella condizione di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Detta forma di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, il quale costituisce un fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, che deve essere riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno (Cass. 20.10.2005, n. 20317).
A tal fine, sotto il profilo probatorio, incombe sull'attore la prova del nesso
4 causale tra cosa e danno;
mentre il convenuto, per liberarsi dell'obbligo risarcitorio, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e che, potendo consistere anche nel fatto di un terzo o dello stesso danneggiato, deve presentare i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità (Cass. Civ. Sez.
III, 21.10.2005, n. 20359).
Sulla scorta degli enunciati principi deve essere deve accertarsi se nel caso di specie sussiste il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo.
4.Dall'esame della documentazione prodotta e dalle risultanze della Ctu espletata nel giudizio di A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022 dall'Arch
[...]
, può affermarsi che quanto dedotto dalla ricorrente nel ricorso Per_3
introduttivo del giudizio de quo abbia trovato integrale conferma.
Il Ctu, nell'elaborato peritale, ha precisato come, al momento degli accessi e dei sopralluoghi effettuati, le cause delle lamentate infiltrazioni fossero state già risolte e non più in atti.
Invero, a pagina 5 dell'elaborato peritale in atti, si legge: “dai sopralluoghi emersi e dall'analisi delle documentazioni allegate in ricorso, si è accertato
l'avvenuto fenomeno infiltrativo lamentato. Sebbene tali infiltrazioni non risultino in atto, si sono effettivamente riscontrati i segni di ammaloramenti già documentati nel report fotografico allegato alla relazione tecnica del
CTP di parte attrice, architetto anche se attualmente risultano in Per_1 stato di essiccazione…”.
Invero, il Ctu ha individuato, anche le cause delle lamentate infiltrazioni, così statuendo a pagina 17 e 18 dell'elaborato peritale: “lo scrivente afferma che esiste un nesso di causalità tra le infiltrazioni verificatesi e la cattiva tenuta del bocchettone di scarico del terrazzo che regimenta le acque piovane la pluviale (“messicano” in EPDM). Altresì non esiste prova né evidenza suoi
5 luoghi di causa del coinvolgimento nelle infiltrazioni anche del richiamato foro. In altri termini, l'acqua piovana trovando un varco non più efficientemente impermeabilizzato nel bocchettone, si è riversata copiosa nell'appartamento sottostante e da lì nell'appartamento sottostante e nel vano scala. C'è da dire che la quantità di infiltrazione verificatasi è di notevole entità e, concordando con l'ing. nelle sue osservazioni, Per_4
si può ritenere verosimile anche un problema di innesto tra il messicano e la sottostante pluviale, oltre che la cattiva tenuta del messicano stesso. L'acqua piovana ha prima invaso l'appartamento del quinto piano per poi dirigersi verso l'appartamento del quarto piano di proprietà ed in parte verso Pt_1
la cassa scala fino al raggiungimento del livello zero delle scale. In quota androne e anche più giù. Infatti, si sono riscontrati segni di infiltrazione, lungo le rampe delle scale indizio di un defluire di acque piovane per gravità verso la quota zero del fabbricato. I danni conseguenti alle infiltrazioni sono consistiti in ammaloramenti avutisi all'interno dell'appartamento e Pt_1
nella cassa scala, così come riportati nei computi metrici allegati alla presente”.
Il ctu ha, dunque, quantificato per la stima dei danni patiti dall'appartamento di comproprietà la somma di €. 7.579,10. Parte_1
Al riguardo, a pagina 19 dell'elaborato peritale, così statuisce: ”durante i due accessi, svolti in un arco temporale di circa un mese ed in un periodo ancora piovoso, si è potuto appurare che le cause che hanno generato le infiltrazioni sono state risolte… invece per quanto attinente alle lavorazioni necessarie alla riparazione dei danni ed alla loro quantizzazione, si rimanda ai due computi metrici estimativi allegati alla presente. Per inciso, si è quantizzato il costo per la messa in pristino dell'appartamento in € 7.579,10 Pt_1
mentre per la messa in pristino della cassa scala in € 4.832,42. Tali cifre si
6 intendono al netto di I.V.A.”.
Rilevante è proprio tale ultima circostanza evidenziata dal ctu nominato nel giudizio per A.T.P., dalla quale si ricava che, a seguito della cattiva tenuta del bocchettone di scarico del terrazzo che regimenta le acque piovane la pluviale,
l'acqua piovana, trovando un varco non più efficientemente impermeabilizzato nel bocchettone, si è riversata copiosa nell'appartamento sottostante e da lì nell'appartamento sottostante e nel vano scala. Dunque, i danni patiti a causa dei fenomeni infiltrativi hanno riguardato non solo l'appartamento di comproprietà dell'odierna ricorrente ma anche la cassa scale, di natura condominiale, per la messa in pristino della quale occorre, secondo il computo metrico del ctu, la somma di € 4.832,42.
Infine, Il Ctu, nelle conclusioni dell'elaborato peritale, ha chiarito, a pagina
19, che in virtù degli elementi emersi in corso di sopralluogo ed alla documentazione allegata agli atti di causa, si può affermare che il notevole fenomeno infiltrativo è stato provocato dall'acqua proveniente dalla zona del bocchettone della pluviale che in quel momento non risultava più a tenuta impermeabile e dal possibile sgancio del messicano rispetto all'imbocco della pluviale stessa.
Le conclusioni cui è pervenuto il Ctu, Arch , nel giudizio per Persona_3
A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022, appaiono assolutamente condivisibili, in quanto adeguatamente motivate sia dal punto di vista scientifico che da quello logico.
Pertanto, la domanda va accolta e, per l'effetto, il va condannato CP_1
al pagamento dell'importo di euro 7.579,10
In virtù dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo
7 il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete, nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere rinvenuto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutale. Nella concreta liquidazione di tali interessi (richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283
c.c.”), essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex. art. 696 c.p.c. (19.10.2022) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI. Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.). Pertanto, il Controparte_1
[...
(C.F. , in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , deve essere CP_2 condannato al risarcimento dei danni in favore dell'istante Parte_1
nella misura di euro 7.579,10 oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, come sopra indicato.
5. Alla luce della fondatezza della domanda, del contributo causale del
8 convenuto nel rimuovere celermente ed efficacemente le cause CP_1
delle lamentate infiltrazioni (non più in atto già al momento del primo accesso del ctu nominato in sede di A.T.P.), nonché della circostanza che è risultato dirimente l'esito della ctu espletata nel giudizio di A.T.P. recante R.G. n.
23913/2022, si ravvisano gravi e giustificati motivi per disporre la compensazione nella misura del 50% delle spese di lite.
Invero, allegata al ricorso introduttivo del giudizio de quo, vi è la fattura n.
28/22 del 13.09.2022, del fornitore Pia 46 Società Cooperativa, intestata al resistente, ed avente ad oggetto lavori di manutenzione ordinaria CP_1
per sostituzione imbocco pluviale con annesse opere murarie e nuova impermeabilizzazione dell'importo di € 660,00.
Dunque, dalla fattura in atti, emerge la rilevante circostanza che il CP_1
si è subito e prontamente attivato per la risoluzione dei fenomeni infiltrativi, addirittura prima del deposito telematico del ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. datato 19.10.2022, circostanza confermata anche dal ctu nominato nel giudizio di A.T.P., il quale, nell'elaborato peritale, afferma espressamente che in sede di primo acceso sui luoghi di causa le lamentate infiltrazioni non erano più in atto.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione tariffario di riferimento (il valore della causa è pari ad €
10.424,33) per le fasi di studio, introduttiva e decisionale compensate nella misura del 50% ed applicato il valore medio.
E' dovuto, altresì, il rimborso all'attore delle spese legali e peritali del procedimento di a.t.p., obiettivamente giustificato dalla necessità di far accertare lo stato dei luoghi e i danni procurati.
6. Le spese di Ctu tecnica, nel giudizio di A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022,
9 così come liquidate con separato ed apposito decreto, vanno poste a carico di entrambe le parti, in solido tra loro, sempre nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del Parte_1 [...]
(C.F. , in Napoli al Viale Colli Aminei Controparte_1 P.IVA_1
n. 36, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. , CP_2
ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda di nei confronti del Parte_1 [...]
(C.F. , in Napoli al Viale Colli Aminei Controparte_1 P.IVA_1
n. 36, in persona dell'amministratore legale rappresentante p.t. e, CP_2 per l'effetto: Co a) condanna il , BR (C.F. Controparte_1
, in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , al risarcimento dei CP_2
danni patiti dall'istante e quantificati complessivamente in € Parte_1
7.579,10 oltre interessi e rivalutazioni come indicato in parte motiva;
- compensa nella misura del 50% le spese di lite del presente giudizio e per l'effetto:
b) condanna, il (C.F. Controparte_1
, in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , al rimborso del CP_2
50% delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida Parte_1
in € 300,00 per spese vive ed € 1.848,50 per compenso, oltre rimborso del
15,00% Iva e Cpa se dovute, come per legge;
c) condanna, il (C.F. Controparte_1
10 , in Napoli al Viale Colli Aminei n. 36, in persona P.IVA_1
dell'amministratore legale rappresentante p.t. , al rimborso delle CP_2
spese di lite del procedimento per a.t.p. in favore della ricorrente Parte_1
che liquida in € 300,00 per spese vive ed € 1.168,50 per compenso,
[...]
oltre rimborso del 15,00% Iva e Cpa se dovute, come per legge;
d) pone definitivamente le spese di Ctu tecnica, espletata nel giudizio di
A.T.P. recante R.G. N. 23913/2022, già liquidate in istruttoria, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro.
Napoli, così deciso il 04/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Anna Maria Diana
11