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Ordinanza 10 febbraio 2025
Ordinanza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, ordinanza 10/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale di Campobasso composto dai seguenti magistrati:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Barbara Previati Giudice
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
ha pronunziato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile iscritta al n. 1491/2024 R.G.A.C. su ricorso di , C.F. Parte_1
, nato il [...] in [...], avverso il provvedimento della C.F._1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno –
Sezione n. 1 di Napoli, con cui gli si negava la Protezione Internazionale ed ogni altra forma di protezione, finalizzato ad ottenere:
- in via preliminare dichiarare la nullità e la conseguente inefficacia del provvedimento di diniego adottato per l'assenza di adeguata motivazione;
- nel merito, riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato;
- in subordine, accertare e dichiarare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del
D. Lgs. N. 251/07 e, per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore del ricorrente;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 DLgs 286/98, come modificato dal D.L. 130/20, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
All'udienza fissata, costituitasi parte resistente, acquisito il parere della Procura della Repubblica, il ricorrente insisteva nelle predette conclusioni, il giudice assumeva la causa in decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il ricorrente si duole della decisione negativa assunta dalla Commissione Territoriale sulla sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
La Commissione Territoriale motivava il rigetto evidenziando la mancata riconducibilità dei motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge.
Anche in merito al timore in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente basava tale paura esclusivamente su una intima convinzione personale, non avendo indicato elementi specifici a supporto di tale timore. Sulla scorta di tali rilievi, rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, ritenendo che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Veniva respinta anche la richiesta di protezione sussidiaria non potendo essere concessa in base alla mera provenienza geografica dell'istante (Bangladesh). Si faceva, infatti, presente che la situazione politica del Paese d'origine, in particolare nel distretto di provenienza ( , non palesava Per_1
una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tali da comportare un pericolo per il richiedente e che non si raggiungevano quei livelli di violenza indiscriminata tali da configurare un conflitto armato.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso evidenziando che la Commissione aveva ingiustificatamente negato la concessione di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria o speciale.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1 Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n.
722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge
95/1970).
Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza", b)
"religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".
Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Ed invero, dall'attenta lettura delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla Commissione
Territoriale, come ribadite in sede di interrogatorio, i motivi prospettati nel ricorso non appaiono in alcun modo riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il ricorrente riferiva di aver lasciato il proprio paese per motivi personali ed economici, perché sosteneva di essere stato rapito da emissari del suo ex datore di lavoro (ma di non aver sporto denuncia perché non aveva le prove che fosse stato lui) e con il quale era entrato in concorrenza, dopo aver aperto nello stesso mercato un negozio uguale al suo. Per timore di essere perseguitato da questo suo ex datore di lavoro, decideva di partire il 16/09/2023 recandosi in Libia, per poi giungere successivamente in Italia il 10/10/2023.
Dal racconto del richiedente si ritiene infondato il timore circa la possibilità di subire ritorsioni in caso di rientro, tenuto conto che i fatti attengono a dinamiche personali di natura economica e pertanto estranee alla protezione internazionale. Inoltre, le dichiarazioni rese in corso di audizione non sono state ritenute attendibili per infondatezza e non adeguatamente motivate.
Dalle dichiarazioni rese, allora, non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici timori o rischi in caso di rimpatrio, né per ritenere che il ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, di talché la relativa richiesta va rigettata.
2.2 Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D.
L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della
Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26). Sicché l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia
(Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 13858 del 2018; Corte
Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12).
Ciò premesso, va rilevato che l'attuale situazione sociopolitica del Bangladesh non è caratterizzata da alcun conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Inoltre, i rapporti internazionali più aggiornati (USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019 - Bangladesh https://www.ecoi.net/en/document/2026382.html; EASO, Bangladesh Panoramica del paese, Dic.
2017 https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf;
Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 22 agosto 2019, DFAT Country
Information Report Bangladesh https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information- report-bangladesh.pdf; - Report on the human rights situation covering 2019 Controparte_1
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/bangladesh/report-bangladesh/; Freedom
House – Freedom in the world 2020 – Bangladesh https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2020) sono concordi nel negare la sussistenza di un grado di conflittualità così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione (ex art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007.
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente (Bangladesh) situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno come anche ricavabile dagli ultimi report su quel Paese letti su sicurezza. internazionale.luiss.it.
Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, egli possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (ex art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007.
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente (Bangladesh) situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno come anche ricavabile dagli ultimi report su quel Paese letti su sicurezza.
consultato il 10.12.2021. Email_1
Negli ultimi tempi le proteste messe in atto dagli studenti hanno rappresentato la più grave sfida al governo del Bangladesh da quando è al governo il primo ministro Persona_2
Gli studenti criticavano il sistema delle quote di posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione riservato ai veterani di guerra, ritenendolo discriminatorio e a vantaggio dei sostenitori di Per_2
il cui partito Awami League ha guidato il movimento per l'indipendenza. Il capo del
[...]
Governo ha difeso il sistema delle quote e, dopo manifestazioni e scontri di piazza, nei quali sono morte decine di persone, il Governo ha aperto a soluzioni condivise, modificando il progetto di legge, ascoltando le richieste dei manifestanti.
La contestazione, continuata per alcune settimane, seppur in maniera sporadica, anche dopo che la
Corte Suprema aveva modificato la legge che aveva acceso le proteste, si è notevolmente ridimensionata. Infatti, il premio indicato come nuovo premier proprio Persona_3
dagli studenti, ha accettato di guidare il governo ad interim del Bangladesh in qualità di consigliere principale, mettendo fine alle proteste ed allo stato di agitazione nel Paese.
2.3 Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria è meritevole di accoglimento.
Va precisato, preliminarmente, che il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della
Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede poi che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1.
Pertanto, alla luce dell'attuale quadro normativo e del momento di presentazione della domanda reiterata, la doglianza sollevata dal ricorrente non potrà essere il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nella formulazione precedente all'D.L. 113 del 2018, convertito in Legge, bensì il riconoscimento della nuova protezione speciale.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano gli elementi per il riconoscimento della nuova forma di Protezione.
Il ricorrente, è in Italia dal mese di ottobre 2023, ha prodotto nell'ordine: modello UNILAV per lavoro a tempo determinato presso la dal 15/04/2024 al 15/07/2024, trasformato in Parte_2
contratto a tempo pieno e prorogato al 14/08/24, al 31/10/24 ed al 22/11/2024 e corredato dalle buste paga relative ai mesi da aprile 2024 a novembre 2024; produceva altresì contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ditta Individuale Anowar Hossain a far data dal 16/01/2025.
La documentazione prodotta è tale da considerare come apprezzabile lo sforzo di inserimento ed integrazione nel contesto sociale da parte del richiedente. Pertanto, il ritorno nel paese d'origine renderebbe probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno.
A tal proposito le Sezioni Unite, si sono così espresse: “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”. Cassazione S.U. - Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 01)
3. La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.T.M.
Accoglie la domanda limitatamente al riconoscimento del permesso di soggiorno per Protezione
Speciale in favore del ricorrente , rigettandola per il resto. Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
Comunicazione al sig. Questore di Campobasso per quanto di competenza.
Campobasso, data del deposito
Il Presidente est.
Dott. Enrico Di Dedda
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale di Campobasso composto dai seguenti magistrati:
- dott. Enrico Di Dedda Presidente rel.
- dott.ssa Barbara Previati Giudice
- dott.ssa Claudia Carissimi Giudice
ha pronunziato il seguente
D E C R E T O
nella causa civile iscritta al n. 1491/2024 R.G.A.C. su ricorso di , C.F. Parte_1
, nato il [...] in [...], avverso il provvedimento della C.F._1
Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno –
Sezione n. 1 di Napoli, con cui gli si negava la Protezione Internazionale ed ogni altra forma di protezione, finalizzato ad ottenere:
- in via preliminare dichiarare la nullità e la conseguente inefficacia del provvedimento di diniego adottato per l'assenza di adeguata motivazione;
- nel merito, riconoscere al ricorrente lo status di rifugiato;
- in subordine, accertare e dichiarare l'esigenza di una protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 14 del
D. Lgs. N. 251/07 e, per l'effetto, ordinare alla Questura competente il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in favore del ricorrente;
- in via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19 DLgs 286/98, come modificato dal D.L. 130/20, con vittoria delle spese e competenze del giudizio.
All'udienza fissata, costituitasi parte resistente, acquisito il parere della Procura della Repubblica, il ricorrente insisteva nelle predette conclusioni, il giudice assumeva la causa in decisione. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Il ricorrente si duole della decisione negativa assunta dalla Commissione Territoriale sulla sua domanda di riconoscimento di protezione internazionale.
La Commissione Territoriale motivava il rigetto evidenziando la mancata riconducibilità dei motivi di allontanamento a quelli previsti dalla legge.
Anche in merito al timore in caso di rientro nel paese di origine, il ricorrente basava tale paura esclusivamente su una intima convinzione personale, non avendo indicato elementi specifici a supporto di tale timore. Sulla scorta di tali rilievi, rigettava la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, ritenendo che dalle dichiarazioni del richiedente e dall'esame della domanda non fosse emerso alcun fondato timore di una persecuzione, per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale.
Veniva respinta anche la richiesta di protezione sussidiaria non potendo essere concessa in base alla mera provenienza geografica dell'istante (Bangladesh). Si faceva, infatti, presente che la situazione politica del Paese d'origine, in particolare nel distretto di provenienza ( , non palesava Per_1
una situazione di violenza indiscriminata e di precaria stabilità sociale e politica tali da comportare un pericolo per il richiedente e che non si raggiungevano quei livelli di violenza indiscriminata tali da configurare un conflitto armato.
Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso evidenziando che la Commissione aveva ingiustificatamente negato la concessione di un permesso di soggiorno per protezione internazionale, protezione sussidiaria o, in subordine, la protezione umanitaria o speciale.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per quanto di ragione.
2.1 Deve, innanzitutto, escludersi che il ricorrente rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello status di rifugiato in base al D. L.vo 251/2007, come modificato dal D. L.vo 18/2014, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 (ratificata con legge n.
722/1954, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge
95/1970).
Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2, lett. e, D. L.vo. 251/2007) il rifugiato nel
"cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno". L'art. 7 del decreto n. 251/2007 identifica, invece, gli atti di persecuzione che devono, alternativamente: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell'Uomo; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).
I suddetti atti di persecuzione possono, tra l'altro, assumere la forma di: a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; e-bis) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate discriminatorie che comportano gravi violazioni di diritti umani fondamentali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare per motivi di natura morale, religiosa, politica o di appartenenza etnica o nazionale;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia (art. 7, co. 2, D. L.vo 251/2007).
I motivi di persecuzione, elencati nell'art. 8 del D. L.vo n. 251/2007, sono quelli di: a) "razza", b)
"religione", c) "nazionalità", d) "particolare gruppo sociale", e) "opinione politica".
Emerge chiaramente come tali situazioni non ricorrano nella fattispecie sottoposta all'attenzione di questo Collegio, alla luce delle stesse allegazioni poste a fondamento dell'istanza, le quali non consentono di riferire al richiedente, specificamente, il fondato timore di subire una persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica.
Ed invero, dall'attenta lettura delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi alla Commissione
Territoriale, come ribadite in sede di interrogatorio, i motivi prospettati nel ricorso non appaiono in alcun modo riconducibili ai presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Il ricorrente riferiva di aver lasciato il proprio paese per motivi personali ed economici, perché sosteneva di essere stato rapito da emissari del suo ex datore di lavoro (ma di non aver sporto denuncia perché non aveva le prove che fosse stato lui) e con il quale era entrato in concorrenza, dopo aver aperto nello stesso mercato un negozio uguale al suo. Per timore di essere perseguitato da questo suo ex datore di lavoro, decideva di partire il 16/09/2023 recandosi in Libia, per poi giungere successivamente in Italia il 10/10/2023.
Dal racconto del richiedente si ritiene infondato il timore circa la possibilità di subire ritorsioni in caso di rientro, tenuto conto che i fatti attengono a dinamiche personali di natura economica e pertanto estranee alla protezione internazionale. Inoltre, le dichiarazioni rese in corso di audizione non sono state ritenute attendibili per infondatezza e non adeguatamente motivate.
Dalle dichiarazioni rese, allora, non è possibile trarre alcun elemento per ritenere sussistenti specifici timori o rischi in caso di rimpatrio, né per ritenere che il ricorrente sia portatore di un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, di talché la relativa richiesta va rigettata.
2.2 Parimenti, non si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.
In applicazione della normativa europea, il D. L.vo 251/2007 ha previsto all'interno delle forme di protezione internazionale, oltre lo status di rifugiato, anche quello di beneficiario di protezione sussidiaria. Tale status è riconosciuto a colui che, pur non possedendo i requisiti per ottenere la protezione massima, non possa essere rinviato nel paese di origine o, per l'apolide, nel paese di residenza, qualora vi siano fondati motivi di ritenere che, se vi tornasse, correrebbe un rischio effettivo di subire un danno grave alla sua vita o alla sua incolumità. Ai sensi dell'art. 14 del D.
L.vo 251/2007, il "danno grave" viene individuato nella: a) condanna a morte o esecuzione della pena di morte;
b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
Secondo quanto posto in rilievo dalla giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia UE e della
Corte di Cassazione, i rischi a cui è esposta in generale la popolazione di un paese, o una parte di essa, di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave ai fini in esame (v. Dir. N. 2011/95/UE, Considerando n. 26). Sicché l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all'origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi della Dir. 2011/95/UE, art. 15, lettera c). A tale conclusione si perviene a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia
(Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2019; cfr. in tal senso, ex multis, Cass. n. 13858 del 2018; Corte
Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07 e 30 gennaio 2014, Diakitè, C-285/12).
Ciò premesso, va rilevato che l'attuale situazione sociopolitica del Bangladesh non è caratterizzata da alcun conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Inoltre, i rapporti internazionali più aggiornati (USDOS, Country Report on Human Rights Practices 2019 - Bangladesh https://www.ecoi.net/en/document/2026382.html; EASO, Bangladesh Panoramica del paese, Dic.
2017 https://www.ecoi.net/en/file/local/1442015/4792_1535635338_it-bangladesh-final.pdf;
Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 22 agosto 2019, DFAT Country
Information Report Bangladesh https://www.ecoi.net/en/file/local/2016264/country-information- report-bangladesh.pdf; - Report on the human rights situation covering 2019 Controparte_1
https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/bangladesh/report-bangladesh/; Freedom
House – Freedom in the world 2020 – Bangladesh https://freedomhouse.org/country/bangladesh/freedom-world/2020) sono concordi nel negare la sussistenza di un grado di conflittualità così elevato da integrare una violenza indiscriminata e generalizzata tale da porre in pericolo qualsiasi soggetto per il solo fatto che si trovi nel territorio preso in considerazione (ex art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007.
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente (Bangladesh) situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno come anche ricavabile dagli ultimi report su quel Paese letti su sicurezza. internazionale.luiss.it.
Né dal racconto del ricorrente sembra emergere il fondato pericolo che, qualora rimpatriato, egli possa essere sottoposto a condanna a morte o a tortura o altro trattamento inumano o degradante (ex art. 14, lett. a) e b), D. L.vo 251/2007).
In ogni caso, è mancata nel caso di specie ogni puntale allegazione e offerta di prova in relazione alla cd. personalizzazione del rischio, prevista invece dall'art. 14, lett. c), D. L.vo n. 251/2007.
Alla luce di quanto appena evidenziato, non si ritengono sussistenti i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria non ravvisandosi nel Paese in origine del ricorrente (Bangladesh) situazioni paragonabili a quelle in cui è presente una violenza indiscriminata derivante da conflitto armato interno come anche ricavabile dagli ultimi report su quel Paese letti su sicurezza.
consultato il 10.12.2021. Email_1
Negli ultimi tempi le proteste messe in atto dagli studenti hanno rappresentato la più grave sfida al governo del Bangladesh da quando è al governo il primo ministro Persona_2
Gli studenti criticavano il sistema delle quote di posti di lavoro nella Pubblica Amministrazione riservato ai veterani di guerra, ritenendolo discriminatorio e a vantaggio dei sostenitori di Per_2
il cui partito Awami League ha guidato il movimento per l'indipendenza. Il capo del
[...]
Governo ha difeso il sistema delle quote e, dopo manifestazioni e scontri di piazza, nei quali sono morte decine di persone, il Governo ha aperto a soluzioni condivise, modificando il progetto di legge, ascoltando le richieste dei manifestanti.
La contestazione, continuata per alcune settimane, seppur in maniera sporadica, anche dopo che la
Corte Suprema aveva modificato la legge che aveva acceso le proteste, si è notevolmente ridimensionata. Infatti, il premio indicato come nuovo premier proprio Persona_3
dagli studenti, ha accettato di guidare il governo ad interim del Bangladesh in qualità di consigliere principale, mettendo fine alle proteste ed allo stato di agitazione nel Paese.
2.3 Il motivo concernente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria è meritevole di accoglimento.
Va precisato, preliminarmente, che il D.L. nr. 130/2020, convertito con modificazioni dalla L. 173 del 18 dicembre 2020, ha comportato la reintroduzione, a seguito della passata abrogazione della
Protezione Umanitaria - adottata dalla modificata Legge nr. 132/2018, di una forma di protezione ulteriore a garanzia del diritto d'asilo costituzionalmente protetto. La nuova previsione, all'art. 19 commi 1, 1.1 e 1.2 del D. L.vo 286/98, introduce la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno per Protezione Speciale, al comma 1.1 stabilisce che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani e degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento e
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che
l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine”. Al successivo comma 1.2 dello stesso articolo, la norma prevede poi che venga rilasciato un permesso di soggiorno per protezione speciale, laddove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e
1.1.
Pertanto, alla luce dell'attuale quadro normativo e del momento di presentazione della domanda reiterata, la doglianza sollevata dal ricorrente non potrà essere il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, nella formulazione precedente all'D.L. 113 del 2018, convertito in Legge, bensì il riconoscimento della nuova protezione speciale.
Nel caso di specie, questo Collegio ritiene che sussistano gli elementi per il riconoscimento della nuova forma di Protezione.
Il ricorrente, è in Italia dal mese di ottobre 2023, ha prodotto nell'ordine: modello UNILAV per lavoro a tempo determinato presso la dal 15/04/2024 al 15/07/2024, trasformato in Parte_2
contratto a tempo pieno e prorogato al 14/08/24, al 31/10/24 ed al 22/11/2024 e corredato dalle buste paga relative ai mesi da aprile 2024 a novembre 2024; produceva altresì contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Ditta Individuale Anowar Hossain a far data dal 16/01/2025.
La documentazione prodotta è tale da considerare come apprezzabile lo sforzo di inserimento ed integrazione nel contesto sociale da parte del richiedente. Pertanto, il ritorno nel paese d'origine renderebbe probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, tali da recare un "vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno.
A tal proposito le Sezioni Unite, si sono così espresse: “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione
d'integrazione raggiunta in Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia;
qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno”. Cassazione S.U. - Sentenza n. 24413 del 09/09/2021 (Rv. 662246 - 01)
3. La natura della controversia, la mutevolezza delle situazioni degli Stati di provenienza e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.T.M.
Accoglie la domanda limitatamente al riconoscimento del permesso di soggiorno per Protezione
Speciale in favore del ricorrente , rigettandola per il resto. Parte_1
Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti.
Comunicazione al sig. Questore di Campobasso per quanto di competenza.
Campobasso, data del deposito
Il Presidente est.
Dott. Enrico Di Dedda