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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 27/02/2026, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 250/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massafra - Via Vittorio Veneto N 15 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2314ç2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 11.11.2025, Ricorrente_1, erede di Nominativo_1, genitore, deceduto il 20.12.2023, adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020, n. 2314, notificatogli in data 18.9.2025 dal
Comune di Massafra, invocandone l'annullamento, per omesso contraddittorio preventivo e difetto di soggettività passiva d'imposta, per avere egli rinunciato all'eredità paterna.
Costituitosi il contraddittorio, il Comune rappresentava di aver disposto, in data 19.11.2025, l'annullamento in autotutela del titolo impositivo impugnato, allegandone copia, e di aver rimosso ogni altra pendenza tributaria a carico del ricorrente ed afferente alle proprietà oggetto di rinuncia, concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso, comportante la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, si osserva che l'IMU non richiede ordinariamente contraddittorio preventivo, in quanto di pronta liquidazione, e che il precedente giudiziario invocato dal ricorrente, afferente ad un ricorso proposto dalla propria madre, non è identico a quello odierno, sia nei motivi di impugnazione che decisione, sicché da esso non può dedursi che la rinuncia all'eredità dell'odierno ricorrente fosse già nota al Comune.
Tra l'altro, non risulta previsto che l'atto di rinuncia all'eredità, ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale, debba essere inviato d'ufficio al comune, per gli adempimenti di carattere tributario, ragion per cui deve ritenersi essere a carico del rinunciante l'onere di darne comunicazione, nella fattispecie non rimasto non assolto, in quanto non documentato.
Tenuto conto di ciò e considerato che l'auto annullamento è avvenuto in tempi rapidissimi dalla proposizione del ricorso, appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per cessata materia del contendere. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il
Presidente estensore
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 25/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BRANDIMARTE MASSIMO, Giudice monocratico in data 25/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1449/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Massafra - Via Vittorio Veneto N 15 74016 Massafra TA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2314ç2025 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 328/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti: l'Avv. Difensore_1 si riporta agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 11.11.2025, Ricorrente_1, erede di Nominativo_1, genitore, deceduto il 20.12.2023, adiva questa Corte ed impugnava l'avviso di accertamento IMU 2020, n. 2314, notificatogli in data 18.9.2025 dal
Comune di Massafra, invocandone l'annullamento, per omesso contraddittorio preventivo e difetto di soggettività passiva d'imposta, per avere egli rinunciato all'eredità paterna.
Costituitosi il contraddittorio, il Comune rappresentava di aver disposto, in data 19.11.2025, l'annullamento in autotutela del titolo impositivo impugnato, allegandone copia, e di aver rimosso ogni altra pendenza tributaria a carico del ricorrente ed afferente alle proprietà oggetto di rinuncia, concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'annullamento in autotutela dell'avviso, comportante la cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, si osserva che l'IMU non richiede ordinariamente contraddittorio preventivo, in quanto di pronta liquidazione, e che il precedente giudiziario invocato dal ricorrente, afferente ad un ricorso proposto dalla propria madre, non è identico a quello odierno, sia nei motivi di impugnazione che decisione, sicché da esso non può dedursi che la rinuncia all'eredità dell'odierno ricorrente fosse già nota al Comune.
Tra l'altro, non risulta previsto che l'atto di rinuncia all'eredità, ricevuto dal notaio o dal cancelliere del tribunale, debba essere inviato d'ufficio al comune, per gli adempimenti di carattere tributario, ragion per cui deve ritenersi essere a carico del rinunciante l'onere di darne comunicazione, nella fattispecie non rimasto non assolto, in quanto non documentato.
Tenuto conto di ciò e considerato che l'auto annullamento è avvenuto in tempi rapidissimi dalla proposizione del ricorso, appare equo compensare le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per cessata materia del contendere. Spese compensate. Taranto, 25.2.2026 Il
Presidente estensore