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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 24/05/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 386 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto ex art. 2932 c.c., riservata in decisione all'udienza del 05.11.2024 e vertente
TRA
, nata ad [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. GRANDE MARICA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in virtù di mandato allegato in atti
Attrice
E
, C.F. , e , Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
C.F. entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBONE C.F._2
EMILIANO ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, in virtù di mandato allegato in atti;
Convenuti
FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, citava e Parte_1 Controparte_1
al fine di sentir pronunciare sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 Controparte_2
c.c. relativamente al trasferimento in suo favore della proprietà dell'immobile sito in
Ariano Irpino alla località Torana, censito NCT al foglio 89 p.lla 1097; in particolare,
l'attrice deduceva e documentava di aver stipulato con l'odierna controparte - in data
03.03.1999 – un contratto preliminare di compravendita, con il quale aveva promesso di acquistare per sé o per persona da nominare, al prezzo di ₤ 3.000.000,00, un box auto
1 della superficie di 16mq da realizzare sul predetto terreno, o - in caso di mancata costruzione del manufatto - un terreno di 100mq da distaccare da maggior consistenza della particella sopra individuata;
l'attrice precisava, inoltre, che i promittenti venditori si erano impegnati a trasferirle la piena proprietà del terreno, libero da ipoteche, pegni, cose, persone, vincoli pregiudizievoli, ecc., nel termine di due anni dalla data di sottoscrizione del preliminare;
nonostante gli inviti orali e scritti volti a ottenere la stipula del contratto definitivo, però, nessun accordo veniva formalizzato e – nel frattempo, nel 2015 - tutto il patrimonio del sig. e della moglie (la sig.ra P_
), ivi incluso il bene oggetto del preliminare, era stato sottoposto a procedura CP_2
esecutiva immobiliare (R.G.E 228/2015 – Tribunale di Benevento) per un importo di circa € 500.000,00.
In questa sede, quindi, l'attrice chiedeva il trasferimento del bene promesso in vendita, sgravato di pesi e gravami, in esecuzione del citato contratto preliminare, oltre al rimborso delle spese di lite, precisando di aver già integralmente pagato il prezzo pattuito ed argomentando in ordine alla non essenzialità del termine biennale pattuito.
Si costituivano in giudizio e , eccependo preliminarmente la P_ CP_2 prescrizione del diritto di cui all'art. 2932 c.c., essendo stato azionato un accordo preliminare stipulato nel 1999, quindi deducendo anche in ordine alla nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza, incertezza e impossibilità del petitum. In subordine, i convenuti eccepivano l'impossibilità del trasferimento della proprietà per colpa dell'attrice, stante l'enorme lasso di tempo intercorso tra la domanda giudiziale e la stipula del preliminare.
A fronte dell'avversa eccezione, parte attrice riferiva che le parti avevano differito oralmente il termine originariamente pattuito per la stipula del contratto definitivo fino al 09.07.2015, termine successivamente disatteso stante l'intervento della procedura esecutiva. Tale circostanza veniva, però, fermamente contestata dai convenuti, che evidenziavano che trattavasi di un tentativo di aggirare l'eccepita prescrizione, che non poteva essere provato a mezzo di testimoni;
con le memorie istruttorie, inoltre, i convenuti allegavano l'ordinanza del 30.11.2022 con la quale il G.E. aveva rigettato l'opposizione spiegata dall'odierna attrice nell'ambito della procedura esecutiva n.
228/2015.
Alla scadenza dei termini istruttori, parte attrice non presenziava all'udienza prefissata per la valutazione dei mezzi istruttori e la causa veniva direttamente rinviata per la
2 precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.11.2024, quindi, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti che si riportavano ai propri atti.
DIRITTO
La domanda attorea deve essere rigettata alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione, tempestivamente spiegata da parte convenuta.
Come è noto, infatti, “Il contratto preliminare è fonte di obbligazione al pari di ogni altro contratto e il suo particolare oggetto, cioè l'obbligo di concludere il contratto definitivo, non esclude che l'inattività delle parti, ove si protragga per oltre dieci anni dalla scadenza del termine, sia pur non essenziale, ivi fissato, determini, a norma degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., l'estinzione del diritto medesimo, salvi gli effetti di eventuali atti interruttivi” (cfr, ex multis, Cass. n. 7180 del 22/03/2018).
Considerato che, nel caso di contratto preliminare, il diritto può essere fatto valere dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo, ex art. 2935 c.c. il termine di prescrizione inizia a decorrere da detta data (cfr. ex multis Cass.
n. 31369 del 24.10.20221), anche allorquando il termine non era essenziale (cfr, ex multis, Cass. n. 7180 del 22/03/2018, già richiamata).
Pur volendo prescindere dalla tardività con la quale parte attrice introduceva l'intervenuta proroga verbale del termine pattuito nel contratto azionato, quindi, in ogni caso il termine di prescrizione deve intendersi decorrente dal 3.3.2001 (due anni dalla sottoscrizione del preliminare, per come ivi pattuito), di talchè – come correttamente rilevato da parte convenuta – una prova orale tesa a corroborare la sussistenza di una proroga verbale fino al 2015, non solo non appare verosimile (giacchè le parti si sarebbero impegnate per iscritto per due anni e verbalmente per altri 14), ma voleva dire consentire di provare con testimoni una eventuale interruzione del termine di prescrizione, che – come è noto – ex art. 2943 c.c. può essere interrotta solo con un atto idoneo a costituire in mora la controparte.
Aggiungasi che, nel caso in esame, nel contratto azionato si dava atto dell'intervenuto
3 pagamento integrale del prezzo, ragion per cui sarebbe stato interesse proprio dell'odierna parte attrice mettere in mora la promittente venditrice ed – invece – nonostante nel proprio atto introduttivo avesse fatto riferimento anche ad inviti Pt_1
scritti volti ad ottenere la stipula del definitivo (oltre che orali), nessun atto interruttivo né prenotativo di effetti futuri (ad esempio, la trascrizione del preliminare di vendita) è stato posto in essere, anche se entrambe le parti si erano impegnate a perfezionare l'accordo stabilendo che ciascuna avrebbe potuto attivarsi in tal senso, previo preavviso scritto di cinque giorni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo alla luce del DM
147/22, poiché l'attività difensiva veniva conclusa successivamente alla sua entrata in vigore.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda;
2. Condanna a corrispondere direttamente all'Avv. Parte_1
GAMBONE EMILIANO (dichiaratosi antistatario) le spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.317,60 (di cui € 425,00 per la fase di studio, € 425,00 per la fase introduttiva, € 851,00 per la fase istruttoria,
€ 851,00 per la fase decisoria ed € 765,60 per l'aumento del 30% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ai sensi dell'art.4 co.2 D.M.
n.15/2014), oltre IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge.
Benevento, 21/05/2025
Il Giudice
(dott. ssa Ida Moretti)
Redatta con la collaborazione della Dott.ssa Ilaria Pietrovito, funzionario AUPP.
4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di contratto preliminare di vendita di immobile, l'inadempimento del promittente venditore alla stipula del contratto definitivo comporta che la prescrizione del diritto del promissario acquirente all'esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre, ex art. 2932 c.c., non inizia a decorrere dalla conclusione del contratto preliminare, ma dalla data di scadenza del termine fissato per la stipula del contratto definitivo