Articolo 300 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 299Articolo 301
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31 dicembre 2019
Art. 300. Provvedimento di liquidazione 1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, e' pubblicato integralmente, a cura dell'autorita' che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicita' disposte nel provvedimento.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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