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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3450 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4099 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 41334/23 depositata in data 02.02.2023 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Mazzella, Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in C.F._2
Casamicciola Terme (NA), al Corso Luigi Manzi n. 12/b, giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
, (C.F. , con sede legale in Roma, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , in Controparte_2 qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale Pt_2 autenticata per atto del Notaio – Roma Repertorio n. 177893, Raccolta n. 11776 del Persona_1
28.04.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Gianluca
Fava, (C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in C.F._3
Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 96; appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 alla Piazza del Plebiscito n. 1, rappresentata a difesa dall'Avvocatura di Stato di CP_3 CP_3 appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 16.09.2022, citava in giudizio, Parte_1 dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di l' e la CP_3 Controparte_4 CP_3
[...]
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120220066429133000, della somma di euro
9.800,08, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate al 2020, notificata in data 01.09.2022, della quale il ricorrente censurava la nullità assoluta derivante dall'omessa notifica dei verbali di accertamento ad essa sottesi. Domandava, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della suindicata cartella e degli atti ad essa connessi, l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 41334/2022, pronunciata il 25.01.2023 e depositata il
02.02.2023, in considerazione della contumacia di entrambe le parti convenute e, dunque, nell'impossibilità di accertare la ritualità delle notifiche dei verbali di accertamento contestati, accoglieva il ricorso, annullando la cartella esattoriale e condannando le parti resistenti alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in totale in euro 155,00 da attribuirsi al procuratore antistatario.
Avverso tale provvedimento, in data 15.02.2023, ha proposto appello , censurandone Parte_1
l'illegittimità del quantum della liquidazione delle spese di lite, che sostanziandosi in euro 155,00 vìola i criteri di calcolo delle spese e compensi contenuti nel D. M. 55/2014; l'insufficienza della motivazione, in contrasto con il generale principio di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui agli artt. 111
Cost. e 132 c.p.c.; nonché l'omessa pronuncia in merito all'annullamento della sola cartella esattoriale e non anche dei prodromici verbali di accertamento che, in tal modo, potrebbero essere oggetto di nuova cartella o attivati da altro riscossore.
Mediante memoria di costituzione, l' resistendo alla spiegata Controparte_4 impugnazione, ha domandato conferma della sentenza appellata, attesa la non obbligatorietà del giudicante di attenersi ai parametri minimi e massimi contenuti nel citato decreto ministeriale.
La sebbene regolarmente citata, è parte contumace. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 31.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Occorre, anzitutto, rammentare l'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, il quale, richiamato dall'art. 204 bis del Codice della Strada, consente al trasgressore, in via “recuperatoria”, di opporsi al verbale di contravvenzione del quale si assuma l'omessa o invalida notifica, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento;
nonché il disposto ex art. 201 del Codice della Strada, per il quale la notifica del verbale di contravvenzione, qualora la violazione non possa essere contestata nell'immediatezza, debba essere notificata al trasgressore entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (salvo peculiari ipotesi nelle quali è previsto un termine maggiore), e che: “L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, prevedendo che: “Come già statuito da Cass.
Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, "... l'art. 201 C.d.S., comma 5, sancisce che "l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto". (…) La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo". Così, dunque, "L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare.” (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 4690/2022).
Si tenga, altresì, presente che, attraverso l'esercizio di tale azione, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di tempestiva e rituale notifica del verbale, senza necessità di contestarne il merito: “quando viene
"recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art.
7, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.... se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione". Traendo le conseguenze dalla succitata decisione (…) quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale - entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa a (Cass., Sez. 6-
2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021).” (Cass. civ., Sez. III, Sent.
n. 4690/2022).
Orbene, nel caso di specie, risulta fondato il capo d'impugnazione che domanda l'annullamento dei verbali sottesi alla cartella esattoriale annullata dal giudicante di primo grado. Il ricorso che, a seguito della notifica della cartella di pagamento avvenuta il giorno 01.09.2022, veniva depositato il 16.09.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di giorni trenta previsto dalla poc'anzi richiamata disposizione, ha ad oggetto due verbali di contravvenzione dei quali non vi è stata alcuna prova di rituale notificazione. Invero, né nel corso del giudizio di primo grado in cui entrambe le parti convenute erano contumaci, né tantomeno in tale procedimento, in cui vi è stata la sola costituzione dell'ente concessionario, il quale si è limitato a richiedere la conferma dell'impugnata pronuncia, è stata data idonea prova circa la validità della tempestiva notifica dei verbali in contestazione. Pertanto, “se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta” (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 4690/2022).
L'appellante afferma, altresì, che la quantificazione operata con la sentenza impugnata sarebbe carente di adeguata motivazione e, comunque, difforme dai parametri di riferimento di cui alle Tabelle professionali vigenti, essendo al di sotto delle dei minimi previsti dal D.M. 55/2014.
Tale doglianza è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, è bene rammentare quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Com'è noto, nel processo di determinazione del quantum delle spese di lite, il giudicante, che si attiene ai parametri indicati dallo Stato attraverso apposito decreto ministeriale, non è vincolato dai minimi ivi previsti, i quali costituiscono, dunque, solo strumenti di orientamento ai fini di una puntuale ed adeguata quantificazione delle spese. Sul punto, “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del
2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale”. Tuttavia, la Suprema Corte specifica che nel caso in cui il giudice intenda discostarsi significativamente da detti parametri, è tenuto a motivare adeguatamente tale scelta: “(…) pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 10343/2020).
Nella specie, in considerazione del valore della causa, che corrisponde alla somma di euro 9.800,08, la quantificazione condotta dal Giudice di primo grado (pari ad euro 155,00), risulta ampiamente discostante dai parametri attualmente in vigore, e ciò senza alcuna adeguata motivazione a sostegno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_3
41334/22, pronunciata il. 25.01.2023 e depositata in data 02.02.2023, e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza, annulla i verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento recante n.
07120220066429133; condanna l' e la in solido tra Controparte_4 Controparte_3 loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex D. M. n. 147/2022
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000), per il primo grado, in complessivi € 1.046,00 per compensi (dei quali €
213,00 per la fase di studio, € 176,00 per la fase introduttiva, €284,00 per la fase istruttoria ed € 373,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
confermando la sentenza appellata nel resto;
condanna l' e la in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_4 Controparte_3 favore dell'appellante, per il grado di appello, delle spese processuali, liquidate ex D. M. n. 147/2022, in complessivi € 2.540,00 per compensi (dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €840,00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Napoli, il 7 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice, Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4099 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 41334/23 depositata in data 02.02.2023 e vertente
TRA
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Vito Mazzella, Parte_1 C.F._1
(C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in C.F._2
Casamicciola Terme (NA), al Corso Luigi Manzi n. 12/b, giusta procura in calce all'atto di appello;
appellante
CONTRO
, (C.F. , con sede legale in Roma, alla Controparte_1 P.IVA_1
Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. , in Controparte_2 qualità di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , a ciò autorizzato per procura speciale Pt_2 autenticata per atto del Notaio – Roma Repertorio n. 177893, Raccolta n. 11776 del Persona_1
28.04.2022, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria di costituzione, dall'Avv. Gianluca
Fava, (C.F.: , ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo, sito in C.F._3
Cosenza, alla Via Nicola Serra n. 96; appellata
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Prefetto pro tempore, con sede legale in Controparte_3 P.IVA_2 alla Piazza del Plebiscito n. 1, rappresentata a difesa dall'Avvocatura di Stato di CP_3 CP_3 appellata contumace
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 7 del D. Lgs. 150/2011, depositato il 16.09.2022, citava in giudizio, Parte_1 dinnanzi l'Ufficio del Giudice di Pace di l' e la CP_3 Controparte_4 CP_3
[...]
L'opposizione aveva ad oggetto la cartella di pagamento n. 07120220066429133000, della somma di euro
9.800,08, relativa a contravvenzioni al Codice della Strada elevate al 2020, notificata in data 01.09.2022, della quale il ricorrente censurava la nullità assoluta derivante dall'omessa notifica dei verbali di accertamento ad essa sottesi. Domandava, pertanto, l'accertamento e la dichiarazione di illegittimità della suindicata cartella e degli atti ad essa connessi, l'annullamento della pretesa creditoria ivi riportata, con vittoria di spese di lite.
Il Giudice di prime cure, mediante sentenza n. 41334/2022, pronunciata il 25.01.2023 e depositata il
02.02.2023, in considerazione della contumacia di entrambe le parti convenute e, dunque, nell'impossibilità di accertare la ritualità delle notifiche dei verbali di accertamento contestati, accoglieva il ricorso, annullando la cartella esattoriale e condannando le parti resistenti alla refusione delle spese di giudizio, quantificate in totale in euro 155,00 da attribuirsi al procuratore antistatario.
Avverso tale provvedimento, in data 15.02.2023, ha proposto appello , censurandone Parte_1
l'illegittimità del quantum della liquidazione delle spese di lite, che sostanziandosi in euro 155,00 vìola i criteri di calcolo delle spese e compensi contenuti nel D. M. 55/2014; l'insufficienza della motivazione, in contrasto con il generale principio di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali di cui agli artt. 111
Cost. e 132 c.p.c.; nonché l'omessa pronuncia in merito all'annullamento della sola cartella esattoriale e non anche dei prodromici verbali di accertamento che, in tal modo, potrebbero essere oggetto di nuova cartella o attivati da altro riscossore.
Mediante memoria di costituzione, l' resistendo alla spiegata Controparte_4 impugnazione, ha domandato conferma della sentenza appellata, attesa la non obbligatorietà del giudicante di attenersi ai parametri minimi e massimi contenuti nel citato decreto ministeriale.
La sebbene regolarmente citata, è parte contumace. Controparte_3
All'esito dell'udienza del 31.12.2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni che seguono.
Occorre, anzitutto, rammentare l'art. 7 del D. Lgs. 150/2011, il quale, richiamato dall'art. 204 bis del Codice della Strada, consente al trasgressore, in via “recuperatoria”, di opporsi al verbale di contravvenzione del quale si assuma l'omessa o invalida notifica, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento;
nonché il disposto ex art. 201 del Codice della Strada, per il quale la notifica del verbale di contravvenzione, qualora la violazione non possa essere contestata nell'immediatezza, debba essere notificata al trasgressore entro il termine di novanta giorni dall'accertamento (salvo peculiari ipotesi nelle quali è previsto un termine maggiore), e che: “L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa, prevedendo che: “Come già statuito da Cass.
Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, "... l'art. 201 C.d.S., comma 5, sancisce che "l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto". (…) La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo". Così, dunque, "L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare.” (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 4690/2022).
Si tenga, altresì, presente che, attraverso l'esercizio di tale azione, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di tempestiva e rituale notifica del verbale, senza necessità di contestarne il merito: “quando viene
"recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal D. Lgs. n. 150 del 2011, art.
7, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene "recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.... se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poiché si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione". Traendo le conseguenze dalla succitata decisione (…) quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al C.d.S., sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale - entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o l'inammissibilità dell'opposizione stessa a (Cass., Sez. 6-
2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021).” (Cass. civ., Sez. III, Sent.
n. 4690/2022).
Orbene, nel caso di specie, risulta fondato il capo d'impugnazione che domanda l'annullamento dei verbali sottesi alla cartella esattoriale annullata dal giudicante di primo grado. Il ricorso che, a seguito della notifica della cartella di pagamento avvenuta il giorno 01.09.2022, veniva depositato il 16.09.2022 e, dunque, nel rispetto del termine di giorni trenta previsto dalla poc'anzi richiamata disposizione, ha ad oggetto due verbali di contravvenzione dei quali non vi è stata alcuna prova di rituale notificazione. Invero, né nel corso del giudizio di primo grado in cui entrambe le parti convenute erano contumaci, né tantomeno in tale procedimento, in cui vi è stata la sola costituzione dell'ente concessionario, il quale si è limitato a richiedere la conferma dell'impugnata pronuncia, è stata data idonea prova circa la validità della tempestiva notifica dei verbali in contestazione. Pertanto, “se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva - non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta” (Cass. civ., Sez. III, Sent. n. 4690/2022).
L'appellante afferma, altresì, che la quantificazione operata con la sentenza impugnata sarebbe carente di adeguata motivazione e, comunque, difforme dai parametri di riferimento di cui alle Tabelle professionali vigenti, essendo al di sotto delle dei minimi previsti dal D.M. 55/2014.
Tale doglianza è meritevole di accoglimento.
Al riguardo, è bene rammentare quanto previsto dall'art. 91 c.p.c.: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”.
Com'è noto, nel processo di determinazione del quantum delle spese di lite, il giudicante, che si attiene ai parametri indicati dallo Stato attraverso apposito decreto ministeriale, non è vincolato dai minimi ivi previsti, i quali costituiscono, dunque, solo strumenti di orientamento ai fini di una puntuale ed adeguata quantificazione delle spese. Sul punto, “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d. m. n. 55 del
2014, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale”. Tuttavia, la Suprema Corte specifica che nel caso in cui il giudice intenda discostarsi significativamente da detti parametri, è tenuto a motivare adeguatamente tale scelta: “(…) pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi” (Cass. civ., Sez. VI, Ord. n. 10343/2020).
Nella specie, in considerazione del valore della causa, che corrisponde alla somma di euro 9.800,08, la quantificazione condotta dal Giudice di primo grado (pari ad euro 155,00), risulta ampiamente discostante dai parametri attualmente in vigore, e ciò senza alcuna adeguata motivazione a sostegno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- a) accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. Parte_1 CP_3
41334/22, pronunciata il. 25.01.2023 e depositata in data 02.02.2023, e, per l'effetto, in riforma parziale della sentenza, annulla i verbali di contravvenzione sottesi alla cartella di pagamento recante n.
07120220066429133; condanna l' e la in solido tra Controparte_4 Controparte_3 loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex D. M. n. 147/2022
(scaglione da € 5.201,00 a € 26.000), per il primo grado, in complessivi € 1.046,00 per compensi (dei quali €
213,00 per la fase di studio, € 176,00 per la fase introduttiva, €284,00 per la fase istruttoria ed € 373,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito;
confermando la sentenza appellata nel resto;
condanna l' e la in solido tra loro, al pagamento, in Controparte_4 Controparte_3 favore dell'appellante, per il grado di appello, delle spese processuali, liquidate ex D. M. n. 147/2022, in complessivi € 2.540,00 per compensi (dei quali € 460,00 per la fase di studio, € 389,00 per la fase introduttiva, €840,00 per la fase istruttoria ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in Napoli, il 7 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale