Articolo 6 della Legge 22 maggio 1978, n. 194
Articolo 5Articolo 7
Versione
6 giugno 1978
Art. 6.
L'interruzione volontaria della gravidanza, dopo i primi novanta giorni, puo' essere praticata:
a) quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna;
b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
Entrata in vigore il 6 giugno 1978
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