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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/02/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 808/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott.ssa Benedetta Psattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 21 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.3389/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Caroleo ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. TAMBASCO Parte_1 C.F._1
DOMENICO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2
in VIA BESANA, 5 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. STUCCHI Controparte_1 P.IVA_1
OLIMPIO CESARE dell'avv. GOBBI PAOLA ) , C.F._3 C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano Foro Bonaparte 12
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 23 luglio 2024
PER L'APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Come da memoria in data 11 Novembre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 3389/2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ accerta Parte_1 Controparte_1
e dichiara la illegittimità del demansionamento subito da parte attrice;
ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la parte attrice in mansioni equivalenti alla qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello secondo il CCNL di categoria
; condanna la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale , in favore della parte attrice , nella misura pari al 30% della retribuzione lorda percepita da agosto 2009 sino alla data di presentazione del ricorso , oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione , detratto quanto già accettato da parte attrice in forza dell'offerta banco iudicis svolta dalla parte convenuta;
condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali e spese mediche , nella misura di euro 74.108,73 , oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali in euro 259,00 per esborsi ed euro 10000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. 55/2014 . Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta .
aveva chiesto al Tribunale : Parte_1 Accertare e dichiarare , per tutti i motivi svolti nel presente ricorso , la responsabilità solidale di cumulativamente in via contrattuale ex art. 2087-1218-2103 Parte_2
c.c. e 1453 c.c. e in via aquiliana ex art. 2043 e 2049 c.c. e per l'effetto :
ordinare ex art. 1453 c.c., 2087, 2103 c.c. alla resistente la cessazione delle condotte discriminatorie e vessatorie denunciate ed accertate , disporre la revoca e/o
l'annullamento dei relativi provvedimenti e atti , anche presupposti e/o consequenziali , nonché l'adozione a favore del dott. di tutte le Parte_1 misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica e la personalità morale e , per l'effetto
, ordinare a l'adibizione effettiva del ricorrente a mansioni conformi od Parte_2
equivalenti a quelle comunque proprie della categoria di inquadramento Quadri
Direttivo 4° livello retributivo CCNL Abi e con modalità lavorative conformi alle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c. e al d.lgs.81/2008 ;
condannare la società cumulativamente in via contrattuale ex art. 2087 Parte_2
-1218-1453 – 2103 ed in via aquiliana ex art. 2043 c.c. – 2049 al risarcimento a favore del dott. di tutti i danni patrimoniali , punitivi e dissuasivi Parte_1
e non patrimoniali patiti e patiendi alla data di pronuncia della presente sentenza , da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 3.211.171,22 oltre all'ulteriore danno biologico da devolvere all'espletanda CTU , o comunque nella misura maggiore o minore di giustizia accertata , conto tenuto dei parametri dedotti ed allegati nel presente atto , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo “
In via preliminare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata dalla Banca di e/o intervenuta decadenza dall'azione in ragione dei giudizi instaurati CP_2 davanti al Tribunale di Parma (R.G. 715/2012) e a quello di Milano (R.G. 9117/2018) da parte del sig. dal momento che nel primo ricorso non era stata Parte_1 formulata alcuna domanda di risarcimento del danno derivante da condotte demansionanti, mentre nel secondo, trattandosi di ricorso ex art. 1, co. 48, l. n.
91/2012, non potevano essere proposte domande diverse da quelle collegate al recesso datoriale.
Il Tribunale ha rilevato, nel merito, che il periodo agosto 2009-25.6.2015 dovesse essere valutato alla luce del testo precedente dell'art. 2103 c.c., mentre il periodo successivo alla luce del testo attuale. Il Giudice ha dunque ritenuto pacifico che le mansioni svolte dal lavoratore non potessero ritenersi equivalenti a quelle da ultimo riconosciute.
Infatti, il lavoratore, prima di agosto 2009, svolgeva mansioni di Controparte_3
inquadrato con qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (cfr. all. n. 2 ric. I grado).
Dalle deposizioni testimoniali (in particolare da quelle dei testi e Tes_1
, sarebbe emerso che il lavoratore aveva un ruolo di coordinamento e Tes_2 gestione del personale di filiale di banca, con responsabilità in ordine ai risultati commerciali.
Da agosto 2009, all'attore sono state affidate le mansioni di “sviluppatore privati”
(Asset Development Manager - ADM) e poi di Gestore Smal business di filiale (GSF), senza però alcuna funzione di coordinamento di personale. In particolare, nei mansionari dei ruoli di ADM e GSF (all. nn. 6 e 22 alla memoria I grado) non figura alcun potere di coordinamento. Anzi: nel mansionario ADM il riquadro relativo al coordinamento gerarchico è vuoto, a significare l'assenza di un profilo gerarchicamente sottordinato all'ADM; nel mansionario GSF si esplicita l'attività di supporto per il Responsabile di Filiale.
Le risultanze così raccolte, da cui sarebbe emersa la totale perdita di un ruolo di coordinamento, sono apparse al Giudice sufficienti per ritenere che le mansioni a cui
è stato successivamente adibito il lavoratore non sono riconducibili alle ultime mansioni effettivamente svolte.
Le medesime argomentazioni sono state ritenute valide circa il carattere demansionante delle prestazioni alle quali il sig. era stato adibito nel Parte_1 periodo successivo al 25.6.2015.
Infatti, secondo l'art. 82 del CCNL di categoria sono quadri direttivi i lavoratori che in via continuativa e prevalente svolgono mansioni che comportino, tra l'altro, elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori.
Secondo il Tribunale, è risultato evidente che l'attore non aveva svolto mansioni comportanti “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici” (previste dallo stesso art. 82). Peraltro, secondo il Tribunale, le nuove mansioni, per come descritte dai testimoni, non consentono di annoverare il lavoratore tra gli “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse”, tra i “preposti a succursale” o tra i “responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela”, non essendo nemmeno emersi, nello svolgimento delle nuove mansioni, “significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale”, come sarebbe invece richiesto sempre dall'art. 82 CCNL.
Sicché, le mansioni affidate all'attore, anche dopo il 25.6.2015, in quanto prive dei caratteri propri delle attività demandate alla figura di quadro direttivo, non potrebbero dirsi corrispondenti a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale dell'inquadramento riconosciuto al lavoratore.
Conseguentemente, accertato il demansionamento in relazione a tutto il periodo di causa, il Giudice ha ordinato alla Società di reintegrare il lavoratore in mansioni equivalenti alla qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello secondo il CCNL di categoria.
Il Tribunale non ha invece accolto l'ulteriore prospettazione attorea circa la sussistenza di una situazione di straining lavorativo che sarebbe consistito, oltre che nel demansionamento, anche in “isolamento sistematico”, “attacchi alla reputazione”, “attacchi ai contatti umani” (cfr. pag. 50 del ric. I grado). Infatti, le allegazioni in ordine a tali condotte non hanno trovato riscontro probatorio nella documentazione versata in atti e nelle deposizioni testimoniali.
In particolare, il compendio probatorio non avrebbe consentito di appurare la natura sistematica e persecutoria dei comportamenti datoriali ai danni dell'attore.
Mentre una parte delle testimonianze , e riferiva di Tes_3 Tes_4 Tes_5 un'inattività lavorativa forzosa, altri testi ( e avevano Tes_1 Tes_6 Tes_7 dichiarato che era il sig. a rifiutarsi di compiere le attività che gli erano Parte_1 assegnate.
Neppure è stata condivisa dal primo giudice la tesi attorea circa la natura discriminatoria della condotta datoriale in applicazione della disciplina di cui al d.lgs.
216/2003. In particolare, nel caso in esame le condotte censurate dall'attore non sarebbero state in alcun modo riferite a intenti discriminatori ex art. 2, d.lgs. cit.
Al contrario, nel ricorso si sosteneva che le vessazioni datoriali sarebbero state connesse al rifiuto dell'attore di accettare un incarico ((“in particolare il rifiuto opposto dal nella primavera del 2009 alla proposta di diventare aiuto Parte_1 supporto alla rete di promotori finanziari presenti in sette regioni del Nord Italia …”: cfr. pag. 50 del ric. I grado).
Per quanto attiene alle ulteriori pretese risarcitorie, il Tribunale ha ritenuto provato per presunzioni il danno patrimoniale. Infatti, l'assegnazione a mansioni di così inferiore contenuto professionale è stata considerata idonea a determinare un'evidente sottoutilizzazione e uno svilimento delle potenzialità del lavoratore.
Per il danno così patito, soggetto a una valutazione ex art. 1226 c.c., il primo giudice ha ritenuto equo riconoscere complessivamente un risarcimento pari al 30% della retribuzione lorda percepita da agosto 2009 sino alla data di presentazione del ricorso.
In tale liquidazione sono stati ritenuti assorbiti i danni che l'attore ha individuato anche come “lucro cessante” e “mancata riscossione di premi/incentivi”, trattandosi di pregiudizi ricollegabili alla medesima lesione della professionalità (altrimenti, una loro separata quantificazione avrebbe comportato una duplicazione risarcitoria del medesimo evento dannoso).
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, è risultato dagli atti, nonché dalle conclusioni del CTU, che in occasione dell'evento dannoso il lavoratore aveva riportato “disturbo dell'adattamento, ulteriormente qualificabile come variante con ansia e umore depresso misti, persistente” (cfr. elaborato del c.t.u.). Tale evento biologico si è sostanziato in una lesione della salute così quantificata dal consulente tecnico: 15% di invalidità permanente;
12 mesi di invalidità temporanea relativa parziale al 20%.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione macro-permanente dell'integrità psicofisica, la somma da liquidarsi è stata determinata in misura pari a euro 33.365,00 (tenuto conto che la parte danneggiata aveva all'epoca della prima condotta demansionante 40 anni).
Al riguardo, il Tribunale ha calcolato, in aggiunta, anche la componente di danno morale, tenuto conto della sofferenza subita dal lavoratore a causa del demansionamento de quo, ulteriore rispetto alla lesione di natura biologica. Il c.d. incremento per sofferenza soggettiva è stato riconosciuto al 31%, per un importo complessivo (in cui sono stati ricompresi sia l'accertato danno biologico sia l'incremento per danno morale) di euro 43.708,00. Il Giudice non ha, invece, proceduto a un aumento per la c.d. personalizzazione del danno, non avendo rinvenuto l'allegazione e la prova di specifiche conseguenze, eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
All'importo sopra determinato è stata poi aggiunta la somma di euro 7.227,00 per la riconosciuta invalidità temporanea parziale al 20%.
Riguardo ai danni per spese mediche ha liquidato euro 23.173,73, secondo l'importo indicato in ricorso, ritenuto congruo e rimborsabile dal CTU.
Il Giudice non ha, invece, accolto la domanda relativa al danno esistenziale, in quanto la difesa del si sarebbe limitata a citare i contenuti della Parte_1 relazione medico-legale di parte (pagg. 45-46 ric. I grado), in cui peraltro sono riportate le dichiarazioni del lavoratore stesso sulle sue abitudini di vita. Il carattere generico di tali deduzioni è stato ritenuto inidoneo a inferire l'effettiva consistenza del danno denunciato, ossia in che cosa sia consistito il pregiudizio esistenziale, che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte.
La somma complessiva da liquidare è stata calcolata in misura pari a euro 74.108,73.
Dalla data della decisione sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Il Giudice ha specificato che dagli importi riconosciuti in favore della parte attrice deve essere poi detratto quanto già accettato dalla parte attrice in forza dell'offerta banco iudicis svolta dalla parte convenuta all'udienza di discussione. ( 500.000 euro )
Ha proposto appello chiedendo , in parziale in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento integrale delle domande proposte .
Ha resistito chiedendo “ il rigetto del ricorso avversario, con ogni migliore Pt_2 formula “ .
La proponendo appello incidentale ha chiesto : “ riformare la gravata CP_4 sentenza con rigetto di tutte le domande avversarie incluso;
in via preliminare dichiarare la inammissibilità , improcedibilità delle domande avversarie per i motivi di cui in atti rispetto a quanto passato in giudicato e/o non tempestivamente impugnato o improcedibile per intervenuta decadenza dell'azione : in ogni caso rigettare con ogni miglior formula le domande proposte dal sig. avverso Parte_1 la;
in via subordinata e riservato il gravame: nella denegata ipotesi di CP_4
riconoscimento del diritto dell'appellante al risarcimento dei danni nella determinazione degli stessi , ridurre quanto dovuto ai sensi e per gli effetti delle contestazioni in atti e delle condotte del sig. anche ai sensi dell'art. 1218 Parte_1
e 1227 c.c. “
All'udienza del 21 Novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc . : le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
°°°°°°°°
Nel merito, l'appello proposto da va rigettato per le Parte_1 considerazioni che seguono.
1. Primo motivo di appello - violazione e/o omessa applicazione art. 2087 c.c., art. 2043/2049 c.c., 1375 c.c. e 1175 c.c.; travisamento dei fatti;
omesso accertamento condotte stressogene e/o strainizzanti.
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da straining.
Infatti, nel proprio ricorso il sig. non avrebbe dedotto meramente un Parte_1
demansionamento ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma avrebbe chiesto anche l'accertamento della violazione datoriale dell'art. 2087 c.c., in quanto il datore di lavoro avrebbe posto in essere una molteplicità di atti e di condotte che avrebbero provocato una condizione di stress in capo al lavoratore.
Secondo il lavoratore, il Giudice non avrebbe valorizzato molteplici condotte datoriali che integrerebbero la fattispecie di straining. In particolare, si riferisce ai molteplici trasferimenti di sede con natura strumentale e punitiva (che sono arrivati fino ai 140 km dalla residenza del , alla revoca del patto di Parte_1 prolungamento di preavviso, alla doppia dequalificazione corrispondente a un demansionamento formale – da funzioni di Quadro a funzioni di AREA 3^ - e a un'inattività lavorativa totale e forzosa, ai licenziamenti rivelatisi poi infondati, ai lunghi periodi di espulsione dal lavoro conseguenti ai licenziamenti illegittimi e all'isolamento lavorativo.
L'appellante evidenzia, nello specifico, la natura punitiva del trasferimento nella filiale di OD, nella quale doveva svolgere le attività di sviluppatore, inferiori rispetto alle precedenti e comunque prive di senso per un soggetto che non conosceva il territorio e per una filiale che era prossima alla chiusura.
Il lavoratore contesta altresì la valutazione delle prove testimoniali operata dal primo giudice e, a tal riguardo, osserva che la mancanza di contestazioni disciplinari nel periodo di inattività dà maggiore sostegno alle dichiarazioni dei testi che hanno riferito di un'inattività forzosa voluta dal datore di lavoro, piuttosto che a quelle che hanno ritenuto sussistere una volontaria sottrazione dal lavoro.
Invero, il sig. avrebbe contestato con plurime missive inviate alla Società Parte_1 il suo stato di inattività (docc. 30-36 I grado).
Così come i testi escussi in primo grado avrebbero riferito dell'effettivo isolamento attuato nei confronti del sig. Parte_1
La difesa dell'appellante pone dunque l'accento sulla sussistenza di un ambiente di lavoro stressogeno derivante dal fatto ingiusto del datore che ha cagionato un danno all'integrità psico-fisica del lavoratore.
Perciò, il giudice di prime cure avrebbe errato nel concentrare tutte le proprie attenzioni argomentative sul demansionamento, quando in realtà vi erano altre condotte da valutare e che erano idonee a integrare la fattispecie di straining.
Tali errori hanno inciso soprattutto sulla liquidazione del danno da risarcire nei confronti del lavoratore.
Quindi, l'appellante chiede la riforma dei capi di sentenza impugnata riconoscendo la responsabilità della società datrice ai sensi cumulativamente dell'art. 2087 c.c. e
2043/2049 c.c., 1375 c.c. e 1175 c.c. per la realizzazione di un ambiente lavorativo complessivamente nocivo e stressogeno.
2. Secondo motivo di appello – errata applicazione e/o interpretazione art.
2103 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1218 c.c. – errato riparto onere della prova in materia di inattività lavorativa totale forzosa.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui la stessa ha ritenuto non provata l'inattività lavorativa forzosa.
In particolare, il lavoratore ritiene di aver assolto al proprio onere probatorio, in quanto la giurisprudenza in tema di onere della prova della dequalificazione (per demansionamento o per inattività forzosa) ha affermato che la stessa si traduce in una violazione dell'art. 2103 c.c. e quindi in un inadempimento contrattuale.
Perciò, una volta allegato dal lavoratore il demansionamento o l'inattività, incomberebbe sul datore l'onere di provare di aver adempiuto adibendo il lavoratore alle mansioni previste dal contratto individuale e collettivo.
Di conseguenza, non avendo la Società provato in primo grado l'esistenza di una giustificazione alla base dell'inerzia del sig. la condotta della stessa Parte_1 dovrà essere considerata illegittima.
3. Terzo motivo di appello - Omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c. - annullamento atti e provvedimenti datoriali illegittimi.
Con la terza censura, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia circa la domanda di revoca/annullamento degli atti della Società adottati quali presupposti dei, o in seguito ai, licenziamenti del 2011 e del 2018, quali, in particolare, i trasferimenti.
Una volta accertata per i motivi enunciati nella prima censura supra l'assoluta illegittimità dei citati provvedimenti datoriali ex art. 2087 c.c., 1175 c.c. e 1375 c.c., dovranno essere dichiarati nulli e/o annullati, con tutte le relative conseguenze, anche risarcitorie e retributive.
4. Quarto motivo di appello – errata liquidazione danno patrimoniale – errata distinzione danno emergente e danno da lucro cessante – violazione/errata applicazione art. 1223 c.c. e 1226 c.c.
Con il quarto motivo, il sig. lamenta l'errata quantificazione del danno Parte_1 liquidato in primo grado.
Innanzitutto, contesta il parametro del 30% applicato alla somma corrispondente alla retribuzione lorda percepita da agosto 2009 alla data di presentazione del ricorso. Infatti, se il Giudice avesse correttamente considerato l'inattività lavorativa forzosa alla quale era stato sottoposto il alla quale erano seguiti inoltre lunghi Parte_1 periodi di espulsione forzata dal lavoro (cinque anni) a causa dei due licenziamenti illegittimi, avrebbe dovuto liquidare una maggior somma. Il lavoratore sottolinea, altresì, la lunga durata della dequalificazione, pari a 12 anni.
In sintesi, a parere dell'appellante, in fase di liquidazione del danno, il Giudice avrebbe dovuto applicare un parametro del 100% della retribuzione lorda mensile, in ragione della gravità e della durata delle condotte datoriali dequalificanti.
Il risarcimento in misura del 100% dovrà tenere conto anche dei danni alla professionalità patiti per l'inattività derivante dalla forzosa espulsione dovuta ai licenziamenti illegittimi.
Si tratta di una lesione al patrimonio di professionalità del lavoratore e, come tale, configura un danno emergente. Di conseguenza, il Giudice avrebbe erroneamente ricompreso all'interno del menzionato 30 % anche i danni che il sig. Parte_1 aveva individuato come lucro cessante e mancata riscossione di premi/incentivi.
L'appellante chiede dunque di liquidare separatamente le voci relative alla mancata riscossione di premi o incentivi.
Allo stesso modo, in accoglimento dei precedenti motivi, l'appellante chiede la liquidazione separata del danno da straining.
In particolare, il lavoratore rileva che il Giudice avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno patrimoniale specifico da straining -danno emergente- accertato dalla perizia del dott. , in € 106.047,31 pari al 93% di L.A.M.S (cd Per_1 danno patrimoniale alla professionalità) quale danno emergente (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c., pag. 78).
Inoltre, il lavoratore censura la sentenza nella parte (capo 9.6) in cui essa ha negato il risarcimento delle spese legali integralmente sostenute nella lunga querelle giudiziaria sopportata nel corso degli anni dal sostenendo che “tali Parte_1
spese, infatti, hanno già trovato riconoscimento all'esito di quei procedimenti ed eventuali maggiori costi legati alle scelte di assistenza e accordi presi dall'attore con i suoi difensori non possono qualificarsi come danni risarcibili dalla parte convenuta”. Il sig. chiede dunque il risarcimento a titolo di danno patrimoniale delle Parte_1 spese legali ulteriori rispetto a quelle liquidate secondo le tariffe ministeriali, documentalmente comprovate ed effettivamente sostenute.
Secondo l'appellante, le singole voci di danno fin qui esposte dovranno liquidarsi come segue:
- Danno emergente alla professionalità in misura del 100% da agosto 2009 alla data del ricorso pari ad euro 912.000,00 (retribuzione annua x 12 anni);
- Lucro cessante da perdita di chances pari ad euro 650.649,40 e quello da mancata riscossione dei premi pari ad euro 228.000;
- Danno patrimoniale specifico da straining pari a 106.047,31 euro come da perizia del dott. . Per_1
5. Quinto motivo di appello- errata liquidazione danno non patrimoniale – violazione art. 2059 c.c.
Con il quinto motivo, il sig. lamenta l'errore della sentenza nel calcolo Parte_1 del danno non patrimoniale, rilevando la non corretta applicazione delle Tabelle milanesi del 2021, in luogo di quelle del 2024 che sarebbero state applicabili ratione temporis, la quale avrebbe portato a una liquidazione del danno superiore di 8.260 euro.
Inoltre, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere il massimo della personalizzazione del danno e liquidare una somma pari ad euro 76.358,00, atteso che le condotte poste in essere dal datore integrerebbero atti persecutori ai sensi dell'art. 612-bis c.p. e lesioni personali gravissime.
Chiede dunque la riforma in punto di liquidazione del danno anche in riferimento alla maggior somma derivante dalla personalizzazione del danno.
Ancora, contesta anche il mancato riconoscimento del danno esistenziale, in quanto la CTU svolta in primo grado avrebbe rilevato una “netta chiusura relazionale”.
A parere dell'appellante, tale danno dovrà essere liquidato in via equitativa, nella misura di euro 250.000.
Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata anche in riferimento al mancato riconoscimento del danno all'immagine patito dal sig. Secondo il Parte_1
lavoratore, il Giudice avrebbe dovuto fare proprio in via analogica lo stesso criterio adottato dal Tribunale di Milano nella liquidazione del danno da usura psico-fisica
(sentenza 20 giugno 2024, Giudice dott. Perillo), parametrandolo tuttavia al valore economico massimo (maggiorato del 50%) individuato dalle tabelle Milanesi per l'inabilità temporanea assoluta (euro 173,00 cfr. pag. 8 Tabelle 2024), per tutti i giorni in cui detta violazione si è verificata (ovverosia, dal 1° agosto 2009 al 9 settembre 2021, data di deposito del ricorso, per un totale di 4422 giorni), giungendo in questo modo a risarcire la somma di euro 765.006,00.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente , non sono , ad avviso del
Collegio , fondati .
Ritiene il Collegio che il Tribunale , alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze processuali , abbia correttamente ravvisato nella fattispecie essenzialmente sussistente un fenomeno di demansionamento , protrattosi nel tempo , riconoscendo infine danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale , pur riconoscendo la sussistenza di un demansionamento , ha tuttavia escluso nella fattispecie l'ulteriore prospettazione attorea di un complessivo, correlato anche ad altri atti , fenomeno di straining.
Si legge nella sentenza : “ Non può invece accogliersi l'ulteriore prospettazione attorea circa la sussistenza di una situazione di straining lavorativo che sarebbe consistito , oltre che nel demansionamento , , anche “ in isolamento sistematico “ , attacchi alla reputazione “ “ attacchi a contatti umani (…) “
L'appellante , in senso contrario , soffermandosi analiticamente sulla pluridecennale storia lavorativa intercorsa fra le parti allude ad una “ guerra sul lavoro “ dichiarata da nei confronti del lavoratore “ e si duole che il Tribunale , fra tutte le Pt_2 circostanze dedotte , abbia “ colto solo una parte ( il demansionamento ) della più ampia persecuzione lavorativa subita dall'odierno appellante;
errore di valutazione che ha impattato negativamente sul compendio risarcitorio riconosciuto a favore del dr. …”. Parte_1
L'appellante in particolare ( cfr. pag 46 dell'atto di appello ) richiama : “ i plurimi trasferimenti di sede ( a OD dal 1 Agosto 2009 al marzo 20011 ; il trasferimento a
LO nel 2011; l'adibizione a Piacenza dopo la prima reintegra ( marzo 2015 – febbraio 2017 ) , il demansionamento formale da funzioni di quadro a funzioni di
Area 3^ ; l'inattività lavorativa forzosa , i due licenziamenti , il primo in data
14.11.2011 , il secondo in data 16.2.2018 ), dichiarati infondati in tutti i gradi del giudizio i lunghi periodi di espulsione dal lavoro conseguenti ai licenziamenti illegittimi ( quattro anni dopo il primo licenziamento , un anno dopo il secondo , per un totale di circa cinque anni di illegittima espulsione dal lavoro ) , l'emarginazione e l'isolamento lavorativo ….”.
Sul punto ribadisce il Collegio che , nella prospettazione dell'attore di una violazione anche dell'art. 2087 oltre all'art. 2103 , il Tribunale abbia correttamente fatto riferimento , sulla base delle risultanze processuali e della diffusa prova orale espletata , essenzialmente ad un accertato fenomeno di demansionamento .
Gli altri atti intervenuti nel corso del rapporto non appaiono caratterizzati da un intento vessatorio;
non risulta in particolare provato – come già evidenziato dal
Tribunale - quanto ribadito da a pagina 7 dell'atto di appello circa una Parte_1 natura ritorsiva dei successivi trasferimenti a OD e LO , dei successivi due licenziamenti per aver il lavoratore rifiutato , nella primavera del 2009, una proposta lavorativa che si sostanziava nell'adibizione ad una funzione di aiuto / supporto alla rete dei promotori presenti in ben sette regioni del Nord Italia.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia disposto “ la revoca /e/o annullamento dei relativi provvedimenti e atti , anche presupposti e/o consequenziali “ adottati da …tra cui i molteplici provvedimenti di Parte_2
trasferimento citati nella narrativa del ricorso ed oggetto di specifica impugnativa con il presente atto “ ( cfr. pag. 55 dell'atto di appello ) …” , ciò in quanto si tratta di atti punitivi e strumentali. .
Sul punto il Collegio osserva che non risulta provato che si tratti di atti punitivi e strumentali;
si tratta inoltre di atti per i quali – come giustamente eccepisce la appellata ( v. pag. 31 della memoria in appello ) sussiste “ la carenza di un CP_4
interesse della parte a tale provvedimento trattandosi di provvedimenti che hanno esaurito i loro effetti nel tempo e che non sussistono più “.
Ritiene ancora il Collegio che con il secondo motivo di appello , censurando il passaggio motivazionale della sentenza del Tribunale laddove ha ravvisato un contrasto fra le deposizioni testimoniali in tema di inerzia lavorativa forzosa ,
l'appellante richiami essenzialmente gli oneri probatori ( con le relative conseguenze ) delle parti in materia di demansionamento per concludere che nella fattispecie in relazione alla natura forzosa dell'inattività lavorativa “ il peso della mancata prova sarà tutto a carico di a cui dovrà dunque imputarsi la Parte_2
violazione dell'art. 2103 c.c. , oltre che dell'art. 2087 , sotto il profilo della forzosa e prolungata inattività lavorativa “ .
Sul punto degli oneri probatori delle parti in materia di demansionamento e sulle relative conseguenze si tornerà successivamente nell'affrontare le questioni proposte da con il secondo motivo di appello incidentale . Pt_2
Appaiono infondate , ad avviso del Collegio , le questioni proposte con il quarto ed il quinto motivo in materia di risarcimento del danno .
L'appellante si duole della entità del danno patrimoniale riconosciuto dal Tribunale
e si duole del mancato accoglimento di ulteriori voci risarcitorie oggetto della domanda .
Il Collegio ritiene congrua, nella valutazione complessiva di tutti gli elementi relativi alla vicenda in esame , la liquidazione operata dal Tribunale di un danno patrimoniale commisurato al 30% della retribuzione lorda percepita da agosto 2009 fino alla data di presentazione del ricorso , oltre rivalutazione ed interessi, detratto quanto già accettato da parte attrice in forza dell'offerta banco iudicis svolta da parte convenuta “ ( NDR: euro 500.000,00 ) .
Il Collegio , pur nella considerazione di una grave vicenda di demansionamento che si è protratta per anni , non può non considerare che dall'istruttoria svolta è emerso anche una tendenziale volontà di chiusura di allo svolgimento di ogni Parte_1 attività lavorativa richiestagli.
Tale circostanza rende congrua e non suscettibile di aumento l'entità , comunque significativa , della liquidazione del danno effettuata dal Tribunale .
In tal senso appaiono significative le dichiarazioni rese dal teste : Testimone_8
“ Io ho lavorato con l'attore dal gennaio 2018 fino al 2021 nella sede di Milano Ag.
N. 6 in viale Margherita …l'attore per tutto il periodo 2018-2021 non ha mai effettivamente lavorato , aveva la sua postazione , ma rimaneva lì fermo per tutta la giornata . Questo succedeva perché non voleva fare nessuna attività . Mi aveva dichiarato proprio che , visto che aveva una causa con la , non sui sentiva di CP_4 rappresentare l e quindi si rifiutava di rispondere ai clienti o di fare qualsiasi CP_5 attività . Preciso che io gli avevo affidato un portafoglio di clienti e lui mi aveva detto che non lo avrebbe fatto perché si sentiva a disagio a farlo . Io ho fatto presente la situazione al capo mercato e al gestore del personale . Sono poi seguiti degli incontri con il capo -mercato e con il gestore del personale insieme all'attore e lui ha confermato che non voleva lavorare . Lui è stato sollecitato a svolgere l'attività , ma lui si rifiutava sempre . “
Sul piano del danno patrimoniale il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove ha affermato in ordine alle spese legali sostenute da Parte_1
nei precedenti giudizi intercorsi fra le parti che “ tali spese hanno già trovato riconoscimento all'esito di quei procedimenti ed eventuali maggiori costi legati alle scelte di assistenza e accordi presi dall'attore con i suoi difensori non possono qualificarsi come danni risarcibili dalla parte convenuta “.
Le domande invece inerenti la perdita di chance e la mancata percezione di premi
– incentivi i ( pagine 48 e 83 del ricorso introduttivo del giudizio ) difettano di compiute allegazioni che vadano al di là del mero conteggio proposto.
Appaiono infondate le ulteriori censure mosse dall'appellante anche alla liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale .
In ordine infatti alla mancata personalizzazione del danno , il Tribunale si è correttamente attenuto ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità per i quali “ in tema di quantificazione del danno permanente alla salute , la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito ( secondo il sistema del c.d. punto variabile ) può essere aumentata nella sua componente dinamico relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato , solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale , eccezionali e peculiari , che fuoriescano da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento . Ne deriva , pertanto , che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del c,d, danno esistenziale , appartenendo tali categorie o voci di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost. , mentre non costituisce duplicazione risarcitoria , la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute “ .
( così ex plurimis Cass. Sez. 3^ ordinanza n. 23469 del 28.9.2018 ; cfr. anche Cass.
Sez. 3^ ord. 7513/2018 ).
In ordine all'applicazione dele tabelle milanesi del 2021 anziché del 2024 , vanno condivisi i rilievi esposti dalla appellata a pagina 34 della memoria in appello : CP_4
“ Al riguardo si eccepisce che la sentenza ha disposto il risarciimento del danno , oltre interessi e rivalutazione . Le tabelle di liquidazione dei danni del Tribunale di
Milano del gennaio 2024 non sono altro che le tabelle con i valori rivalutati . Delle due l'una , pertanto , o si applica la rivalutazione dal 2021 al 2024 o si applicano le tabelle del 2024 . Diversamente vi sarebbe una duplicazione degli importi computati a titolo di rivalutazione e interessi sulla rivalutazione …”.
Appare corretto il mancato riconoscimento del danno esistenziale alla luce sia dei principi di diritto sopra richiamati e sia perché la domanda è comunque supportata solo su alcuni passaggi della relazione medico legale di parte fondati sul narrato di
( pag. 45 e 46 del ricorso ). . Parte_1
Anche la domanda del danno di immagine appare , ad avviso del Collegio , priva di compiute allegazioni e prove .
Appello incidentale
PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 2909 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 E 116 CPC –
OMESSO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 604/1966, LEGGE 92/2012.
Preliminarmente, la reitera l'eccezione di giudicato/decadenza dall'azione CP_4 sollevata in primo grado, in quanto osserva che i fatti di causa sino al 2019 sarebbero i medesimi allegati nei precedenti procedimenti.
Sarebbe del resto pacifico che nel procedimento innanzi al Tribunale di Parma, RG.
715/2011, premessi tutti i fatti di causa indicati anche nel presente procedimento,
avesse concluso richiedendo non solo la condanna delle Banca alla Parte_1 reintegra e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, ma anche il risarcimento di qualsiasi danno patito e patendo (cap. 33 e 34, cfr. doc.13, avv. doc.
24). Inoltre, la Banca rileva che già nel procedimento RG. 9117/2017 Trib. Milano il sig. aveva richiesto la liquidazione dei danni in via equitativa discendenti dal Parte_1 licenziamento e dal “quadro dei rapporti tra le parti antecedenti il licenziamento”.
Le domande del lavoratore non sono state però accolte con sentenza ormai passata in giudicato.
osserva inoltre : “ Stessa sorte con riferimento ai provvedimenti di Pt_2
trasferimento che controparte censura come illegittimi e , sull'assunto appunto della loro illegittimità , pone a base delle presunte condotte lesive e pregiudizievoli e delle richieste di danni . Si tratta di provvedimenti della che non sono stati CP_4
tempestivamente impugnati e in relazione ai quali non è stata tempestivamente proposta la relativa azione giudiziale , quali il trasferimento a OD , a LO ( non tempestivamente riassunto ) , la assegnazione a Piacenza nel 2015 , Ed ora controparte , anche alla luce delle previsioni dell'art. 32 l.183/2010 è decaduta dalla relativa azione “.
La Banca insiste dunque per la riforma della sentenza sul predetto capo e l'accoglimento della formulata eccezione, con riconoscimento dell'intervenuto giudicato/decadenza dalla azione per quanto attiene alle domande basate su fatti di cui è causa sino (almeno) al maggio 2019 e inammissibilità di ogni valutazione dei fatti accaduti prima di tale data ai fini di una domanda risarcitoria e/o della loro allegata natura stressogena o demansionante.
Il motivo , ad avviso del Collegio , non è fondato.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ l'ambito di operatività del giudicato , in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto ed il deducibile , è correlato all'oggetto del processo e colpisce , perciò , tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo , da un punto di vista sostanziale , non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi , estintivi e modificativi , ancorchè non dedotti , senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del “ petitum “ e della “ causa petendi “ fermo restando il requisito della identità delle persone ( Cass. Sez. 1^
Ordinanza 33021 del 9.11.2022 ).
Tenuto conto di tali principi , il Collegio osserva che nel presente procedimento l'appellante ha prospettato, invocando la violazione non solo dell'art. 2103 cod. civ. ma anche dell'art. 2087 cod.civ., un complessivo fenomeno di straining protrattosi nel tempo correlato non solo ad un demansionamento ma ad una serie di ulteriori atti , alcuni dei quali dichiarati giudizialmente illegittimi ( i due licenziamenti in sede giudiziale ) ed altri ( ad es. il trasferimento da OD a
LO ) che, se pur se non impugnati a suo tempo giudizialmente, sono esposti e sottratti ad ogni termine di decadenza per il solo fine di poter ritenere la sussistenza nel tempo di un fenomeno di straining.
Il Collegio ritiene che alcuna preclusione conseguente al giudicato derivi dai procedimenti giudiziali che hanno riguardato il primo licenziamento del 14.11.2011 ed il secondo licenziamento del 16.2.2018.
In relazione al primo licenziamento , dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio promosso da presso il Tribunale di Parma , si evince ( v. in Parte_1 particolare doc. 24 fasc. primo grado;
pagina 20 punto 4 delle Parte_1
conclusioni ) che le conclusioni prospettate erano pur sempre inerenti la tutela prevista per l'illegittimità dell'atto di licenziamento ed in particolare la misura della indennità risarcitoria prevista ex art. 18 l. 300/1970 .
In relazione invece al secondo licenziamento del 16.2.2018 ,dalla lettura delle prodotte sentenze del Tribunale di Milano e della Corte di Appello di Milano ( doc.
44 e 45 fasc. primo grado ) risulta che ( cfr. in particolare conclusioni Parte_1
presenti in epigrafe nella sentenza della Corte di Appello ) aveva Parte_1 richiesto ( e la domanda sul punto era già stata rigettata fin dalla fase sommaria del procedimento di primo grado ) solo un risarcimento ulteriore del danno correlato alla natura ingiuriosa dell'atto di licenziamento .
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ART. 82 E 83 DEL CCNL – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12
PRE LEGGI, ARTT. 1362 E 1365 C.C.
Con il secondo motivo, la censura la sentenza di primo grado per l'errata CP_4 interpretazione dell'art. 82 CCNL, dal momento che il significato letterale di tale disposizione porta a ritenere che l'inquadramento di “Quadro” possa essere riconosciuto a lavoratori che:
“siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero abbiamo elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”.
Risulterebbe, pertanto, errata la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che le mansioni assegnate al signor di ADM e poi di GSF fossero dequalificanti Parte_1
poiché prive del coordinamento di altro personale della Banca, come se il coordinamento dovesse essere un'attribuzione propria del livello di quadro.
Peraltro, la rileva che, ai sensi dell'art. 88 CCNL, in considerazione delle CP_4
esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, poteva essere attuata la piena fungibilità – nell'ambito della categoria dei quadri direttivi – rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° livello retributivi (doc. 55 e 56 fascicolo di primo grado).
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nell'omessa applicazione al caso di specie della prima parte della disposizione di cui all'art. 82 supra richiamata, in quanto essa ricomprenderebbe nella categoria di anche i lavoratori di Pt_3 elevata professionalità che per esigenze aziendali non assumono funzioni di coordinamento del personale.
TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: OMESSA DECISIONE IN PUNTO DI
MANSIONI ASSEGNATE AL FERRABOSCHI DAL MESE DI SETTEMBRE 2021.
Con il terzo motivo, in via subordinata, la lamenta l'omessa valutazione delle CP_4 mansioni assegnate al sig. a far data da ottobre 2021, come descritte Parte_1 dalla (docc. 44-49). CP_4
La rileva che, a seguito del rifiuto del a scegliere nuove mansioni CP_4 Parte_1 tra quelle proposte dalla stessa a seguito della verifica della incompatibilità del ruolo commerciale con la modalità dello smart working, aveva assegnato al lavoratore le mansioni di responsabile controlli. Tali mansioni erano compatibili all'inquadramento QD4. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto dare atto di tale congruità delle nuove mansioni, con cessazione delle condotte demansionanti a partire da ottobre 2021, astenendosi in ogni caso dall'(errato) ordine di “reintegrare immediatamente la parte attrice in mansioni equivalenti alla qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello secondo il CCNL di categoria”.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione non sono , ad avviso del Collegio , fondati.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di un demansionamento , ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure , in base all'art. 2118 c.c. , a causa dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile …” ( così ex plurimis Cass. Ord. 48/2024 ) .
La Corte di Cassazione ha anche chiarito che , costituendo il lavoro non solo un mezzo di sostentamento ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, “ la violazione del diritto del lavoratore alla esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
responsabilità che , peraltro , derivando dall'inadempimento di una obbligazione , resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale : sicchè se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti , la responsabilità stessa deve essere nondimeno esclusa – oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali , garantiti dall'art. 41 Cost. , ovvero di poteri disciplinari - anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato , fermo restando che , ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ,
l'onere della prova della sussistenza dell'ipotesi ora indicata grava sul datore di lavoro , in quanto avente , per questo verso , la veste di debitore “ ( così , ex plurimis Cass. Sent. 17564/2006 ) .
In punto di diritto , rileva inoltre il Collegio che Tribunale ha correttamente osservato che la valutazione di un fenomeno di demansionamento debba essere effettuata nella fattispecie fino al 25 giugno 2015 secondo la precedente formulazione dell'art. 2103 cod. civ. .
Tenuto conto quindi di una indagine effettuata per questo primo periodo nella prospettiva di una equivalenza fra le successive mansioni e quelle precedentemente e da ultimo svolte da , ritiene il Collegio che dalle risultanze istruttorie Parte_1 non risulti provata , come correttamente già rilevato dal Tribunale, tale equivalenza.
Il Collegio osserva che si tratta di equivalenza che va verificata non limitandosi ad un confronto formale fra le nuove e vecchie mansioni circa la collocazione nel medesimo inquadramento contrattuale , essendo invece necessaria una comparazione tra il contenuto delle mansioni da un punto di vista qualitativo e quantitativo per cui le nuove e successive mansioni debbono essere aderenti alla specifica competenza del dipendente , salvaguardandone il livello professionale acquisito e l'accrescimento delle capacità professionali .
E' allora pacifico che , prima dell'agosto 2009 , svolgesse le mansioni di Parte_1
, inquadrato con qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello CCNL per Controparte_3
i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali ( dalla 1^ alla 3^ ) dipendenti delle imprese creditizie , finanziarie e strumentali ( doc. 2 fasc. in primo grado ). Parte_1
Il teste ha dichiarato : “ Io ho lavorato con l'attore fin dalla Testimone_9 sua assunzione ( prima del trasferimento alla filiale di OD ) ….. Per quanto riguarda il primo periodo su cui posso riferire ( fino al 2009 ) l'attore era e Controparte_3
svolgeva mansioni effettive di responsabile commerciale degli affari , delle redditività delle filiali di competenza e aveva anche la gestione delle persone …”
Il teste ha confermato : “ Io ho lavorato con l'attore nel 2008-2009 Tes_2
quando era capo area della zona Emilia Nord e l'attore era nella sede di Piacenza
Ag. 2 . Lui era direttore delle due filiali con le mansioni organizzative e commerciali .
E lui le svolgeva in modo effettivo . Per mansioni organizzative intendo gestione e coordinamento del personale di filiale e la responsabilità dei risultati commerciali “
E' poi pacifico che con lettera del 30 giugno 2009 sia stato trasferito a Parte_1
OD presso l'agenzia 3 con mansioni di “ sviluppatore di privati ( Asset Developent
Manager ) e che , dopo la chiusura di tale Agenzia il 25.3.2011 , con missiva del
21.3.2011 sia stato trasferito , sempre con mansioni di sviluppatore di privati , presso l'Agenzia di LO . Nella prospettiva di una verifica di equivalenza fra le nuove e le precedenti mansioni risulta quindi evidente , ad avviso del Collegio , una riduzione già sul piano sostanziale del ruolo affidato a , non più preposto a due filiali con Parte_1
responsabilità direttiva di “ gestione e coordinamento del personale di filiale e la responsabilità dei risultati commerciali “ . ( teste Tes_2
si è visto affidare il più limitato compito di “ sviluppatore privati “ , cioè Parte_1
il compito ( doc. 6 in primo grado ) di “ sviluppare le quote di mercato , con Pt_2 focalizzazione di acquisizione di nuove masse , prevalentemente nel comparto della raccolta , sul segmento dei non clienti , in relazione alle linee guida commerciali indicate dalla “ . CP_4
Inoltre , tenuto anche conto della declaratoria dei Quadri direttivi prevista dall'art. 82 del CCNL comprensiva dei relativi profili professionali , così come correttamente trascritta dal Tribunale a pagina 5 della motivaziore della sentenza appellata , appare condivisibile anche sul piano formale - anche per il periodo precedente al
25.6.2015 - quanto affermato dal Tribunale laddove ha rilevato che comunque e peraltro “ non è possibile annoverare il lavoratore tra “ gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse “ , tra “ i preposti a succursali “ o tra “ i responsabili di gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela “ non essendo nemmeno emersi nello svolgimento delle nuove mansioni “ significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionali “ .
In relazione al periodo precedente al 25.6.2015 , il Collegio osserva inoltre che non possa essere trascurato che , come emerge dalla missiva 21.3.2011 di ( doc. Pt_2
12 fasc. “ l'Agenzia 3 di OD non ha consentito il raggiungimento di Parte_1
risultati positivi sia in termini di masse gestite sia di conto economico , manifestando altresì potenzialità di sviluppo molte contenute . Tale situazione ha indotto la a procedere alla chiusura dell'Agenzia con decorrenza 25.3.2011 “ . CP_4
Risulta quindi che il 30 giugno 2009 sia stato trasferito presso Parte_1 un'agenzia di OD caratterizzata da “ potenzialità economiche molto contenute “ tanto che la stessa ha proceduto alla chiusura della filiale nel marzo del 2011. CP_4
Ritiene ancora il Collegio che , già per il periodo precedente al 25 giugno 2015 , emerga un demansionamento di concretizzatosi anche in totale Parte_1
inattività . In proposito appaiono significative le dichiarazioni rese dalla teste : “ Tes_10
Io nel 2009-2010 avevo la responsabilità di supportare in termini di coordinamento e coaching alcuni dipendenti che avevano il ruolo di sviluppo commerciale sulla zona
GN , Marche , Nord Est e Lombardia , compresa OD . Io periodicamente mi sentivo con l'attore e mi mettevo a disposizione per il supporto. Io lo chiamavo e cercavo di capire cosa potevo fare per lui , perché lui non mi chiamava mai . Lui aveva il ruolo di commerciale ma non faceva nulla. L'attore si rifiutava proprio di svolgere la propria attività perché non voleva proprio farlo . Io mi sentivo con lui almeno 2 volte al mese . Ma lui in tutto l'anno 2009 – 2010 non ha mai fatto niente
“.
In presenza di tale accertata inattività lavorativa osserva il Collegio che la non CP_4 abbia assolto , al fine di escludere ogni sua responsabilità , i già richiamati oneri probatori a suo carico imposti dall'art. 1218 cod. civ. ; ed anzi deve ravvisarsi - in relazione a tale inattività ed indipendentemente dalla sussistenza di un fenomeno complessivo , correlato anche ad altri atti , qualificabile come straining - anche la dedotta e richiamata nel secondo motivo di appello principale violazione dell'art. 2087 cod. civ , in mancanza anche in tal caso della prova liberatoria del datore di lavoro imposta dall'art. 1218 cod. civ.
Passando al periodo di lavoro successivo al 25 giugno 2015 , per il quale l'asserito demansionamento deve valutarsi secondo la nuova versione dell'art. 2103 cod. civ, , il Collegio osserva che risulta in atti che dopo la reintegra conseguente alla illegittimità del primo licenziamento ha dal marzo 2015 al febbraio 2017 Pt_2 trasferito presso una sede di Piacenza con il ruolo “ di sviluppatore Parte_1 privati “ ; successivamente la in data 20.2.2017 ha trasferito a CP_4 Parte_1
Milano , presso la dipendenza n. 317, agenzia 6 con mansioni di GSF ( Gestore Small
Businnes di filiale ).
Osserva il Collegio che in relazione al periodo marzo 2015 – 25 giugno 2015 debbano valere le medesime argomentazioni già svolte in precedenza , trattandosi di un periodo che ricade nell'ambito di applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. secondo la precedente formulazione.
Ciò chiarito, il Collegio rileva che anche per il secondo periodo ora in valutazione le prove testimoniali assunte dal Tribunale hanno evidenziato un demansionamento concretizzatosi nella totale inattività di . Parte_1 Il teste ha dichiarato : “ Io ho lavorato con l'attore dal 2017 a Testimone_11 settembre 2020 nella sede di Viale Regina Margherita Milano Ag. N. 6 . L'attore in quel periodo si doveva formalmente occupare delle aziende;
così mi era stato riferito. Però in concreto io l'ho visto inattivo a non fare nulla . Ricordo che quando venivano in filiale i responsabili delle aziende , il direttore ci aveva detto di mandarli a lui e non all'attore . Io non sapevo perché l'attore non lavorasse . Lui stava tutto il giorno a non fare nulla . Io però non ricordo di aver visto qualcuno che gli dava lavori da fare e non ho visto l'attore rifiutarli . Di questa situazione erano a conoscenza sicuramente il responsabile del personale ( ) e il responsabile di area di Tes_1
Milano …Non ho mai ricevuto chiamate di clienti che chiedevano di ….”. Parte_1
Il teste le cui dichiarazioni sono già state riportate in precedenza Testimone_8
, ha fra l'altro confermato : “ Io ho lavorato con l'attore dal gennaio 2018 fino al
2021 Milano Ag. N. 6 in Viale Margherita e Viale Beatrice d'Este . Io ero il direttore della filiale . In quel periodo l'attore era gestore smail businnes , ossia si occupava di clienti relativi all'area micro crediti . Lui doveva gestire il portafoglio clienti che riguardava micro- imprese , studi professionali , oltre ai clienti privati . Però l'attore per tutto il periodo 2018-2021 non ha mai effettivamente lavorato : aveva la sua postazione , ma rimaneva lì fermo per tutta la giornata senza fare nulla ….”
Il teste ha dichiarato : “ Io ho lavorato con l'attore da giugno 2019 Testimone_12 fino ai primi di gennaio 2020 . L'attore in quel periodo aveva il ruolo di consulenza .
Io ero in cassa e non avevo la postazione vicina a lui . Ricordo però che lui era in uno stato di inattività : in realtà , infatti , non faceva niente , non aveva compiti né incarichi che gli erano assegnati . Ricordo che spesso lui veniva da noi in cassa perché non aveva nulla da fare . Il direttore non ha mai dato incarichi all'attore
…Quando sono entrato in filiale mi era stato fatto presente che l'attore aveva avuto problemi con l'istituto e quindi non aveva compiti. Il direttore mi aveva detto di non curarmi di questa cosa perché “ lui non faceva parte della squadra “ ( pur essendo fisicamente in filiale ). Nei sei mesi che sono stato lì nessun cliente ha avuto appuntamenti con l'attore …”.
Il teste ha dichiarato : “ Quanto al periodo 2015-2017 , l'attore a Tes_1
Piacenza tra il 2015 e il 2017 svolgeva il ruolo di Asset Development Manager ( ADM
) ed acquisiva la clientela che va da 100.000.00 euro di portafoglio in su , quindi danarosa , per farla diventare cliente del credito …. Posso dire che lui CP_1 svolgeva questa mansione , ma lui poi non otteneva i risultati attesi , cioè non acquisiva clientela …Dopo il 2017 , l'attore svolgeva il ruolo di gestore Aziende di filiale presso le filiali di Milano Ag. 6 e Ag. 16 . In questo caso aveva mansione di seguire la clientela …Però di fatto lui non faceva niente ….” .
Anche in relazione a tale secondo periodo lavorativo debbono allora valere le argomentazioni già svolte per il primo periodo .
In presenza di tale accertata inattività lavorativa osserva il Collegio che la non CP_4
abbia assolto , al fine di escludere ogni sua responsabilità , i richiamati oneri probatori a suo carico imposti dall'art. 1218 cod. civ. ; ed anzi deve ravvisarsi - in relazione a tale inattività ed indipendentemente dalla sussistenza di un complessivo fenomeno, correlato anche ad altri atti , qualificabile come straining - anche la dedotta e richiamata nel secondo motivo di appello principale violazione dell'art. 2087 cod. civ , in mancanza anche in tal caso di una prova liberatoria del datore di lavoro imposta dall'art. 1218 cod. civ.
Al di là di tale dirimente conclusione , il Collegio , pur nella considerazione del mansionario inerente il ruolo di Gestore Smal businnes di filiale ( doc. 22 ) Pt_2
ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale laddove , richiamato il tenore dell'art. 82 CCNL ed i profili professionali ricompresi , ha concluso che da un lato “ è risultato evidente che l'attore non aveva svolto mansioni comportanti
“elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici” e dall'altro “ che peraltro, le nuove mansioni, per come descritte dai testimoni, non consentono di annoverare il lavoratore tra gli “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse”, tra i “preposti a succursale” o tra i
“responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela”, non essendo nemmeno emersi, nello svolgimento delle nuove mansioni, “significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale” .
In relazione infine alle ulteriore questioni proposte con il terzo motivo di appello , ritiene il Collegio che la documentazione prodotta non sia in grado di provare che le funzioni di controllo assegnate dalla a da ottobre 2021 siano CP_4 Parte_1 coerenti con l'inquadramento QD4.
In tal senso non appare, in particolare , sufficiente la circostanza evidenziata dalla che dal doc. 48 risulta che tra il personale con ruolo RDC numerose posizioni CP_4
hanno inquadramento QD4. QUARTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: ERRATA INDICAZIONE DEL PERIODO
TEMPORALE E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC.
Con la quarta censura, la sempre in via subordinata, lamenta l'errata CP_4 quantificazione del danno subito dal a agosto 2009. Parte_1
Infatti, dal 14 novembre al 6 marzo 2015 il rapporto di lavoro era rimasto “sospeso” in ragione del primo licenziamento e della durata del procedimento di impugnazione del medesimo.
L'assenza di effettiva attività lavorativa comporterebbe l'assenza di alcun danno da demansionamento. Pertanto, la sentenza sarebbe errata ove ha ritenuto di considerare tale periodo tout court, senza escluderlo dal periodo di riferimento per il calcolo del danno subito dal signor Parte_1
Inoltre, dal 20 aprile 2021 sino al 2 novembre 2021 l'appellante principale era stato assente per malattia e quindi non aveva svolto attività di lavoro.
Considerato quindi che il ricorso introduttivo di primo grado era stato depositato il 9 settembre 2021, il Tribunale avrebbe dovuto considerare come termine ultimo del periodo di condotta illegittima della quale fonte di danno il CP_4
20 aprile 2021 e non la data di deposito del ricorso.
Il Giudice avrebbe dunque dovuto condannare la al pagamento del CP_4
danno relativo al periodo 3 agosto 2009 (data del trasferimento a OD) al 14 novembre 2011 e poi dal 6 marzo 2015 sino alla data del 20 aprile 2021 (data in cui
è stato assente per malattia sino al 2 novembre 2021, data di assegnazione delle nuove mansioni di RDC).
Ancora, la contesta la quantificazione nella misura del 30% della CP_4
retribuzione annua, in quanto vi sarebbe stato un concorso di colpa del Parte_1
nel quadro che si era creato nei luoghi di lavoro.
Chiede dunque una rimodulazione del danno da demansionamento dovuto in ragione delle condotte del sig. . Parte_1
Il Collegio ritiene infondato anche tale motivo . Va infatti considerato che il demansionamento e l'inattività per lunghi periodi temporali di sono correlati , come si è detto , non solo ad una Parte_1 violazione dell'art. 2103 cod. civ. ma anche alla violazione degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 cod.civ. .
Si deve poi osservare , in punto di diritto , che il licenziamento non preclude la prova di un danno alla professionalità laddove il lavoratore licenziato provi ( e nella fattispecie deve ritenersi sussistente la prova per le stesse argomentazioni svolte dal Tribunale e che qui si richiamano ) anche per il periodo precedente la reintegra quel danno;
sul punto nella ordinanza n.29335/2023 la Corte di
Cassazione ha chiarito : “ Il problema è dunque di prova e non ontologico , posto che il risarcimento stabilito dall'art .18 l. 300/1970 non ha attinenza con gli altri danni , diversi dalla perdita della retribuzione globale di fatto , che il lavoratore deduce di aver subito nel medesimo periodo di forzata inattività , sia patrimoniali che non patrimoniali , né in particolare con il danno alla professionalità …. con l'unico onere di fornirne la prova ….”
In relazione alla entità del danno alla professionalità liquidato dal Tribunale , ritiene il Collegio che sia congrua la liquidazione effettuata dal Tribunale .
Il Collegio ribadisce che la condotta di evidenziata nell'esame dei motivi Parte_1 dell'appello principale rende congrua e non suscettibile di aumento l'entità , comunque significativa , della liquidazione del danno effettuata dal Tribunale .
Per altro verso , nella valutazione ora della censura della , ritiene il Collegio CP_4 che , alla luce della gravità del demansionamento accertato e tradottosi anche in una inattività lavorativa per anni , la liquidazione effettuata dal Tribunale sia congrua e non altrimenti riducibile .
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione gli appelli vanno rigettati .
Tenuto conto della reciproca soccombenza ritiene il Collegio che debbano essere compensate fra le parti le spese del grado .
PQM
Rigetta gli appelli proposti avverso la sentenza n. 3389/2024 del Tribunale di
Milano; compensa fra le parti le spese del grado;
si dà atto che sussistono per entrambe le parti i presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 21 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliere
dott.ssa Benedetta Psattumelli Consigliere nella pubblica udienza del 21 Novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza n.3389/2024 del Tribunale di
Milano ( Giudice dr. Caroleo ) promossa con ricorso
DA
l con il patrocinio dell'avv. TAMBASCO Parte_1 C.F._1
DOMENICO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato C.F._2
in VIA BESANA, 5 20122 MILANO
APPELLANTE
CONTRO con il patrocinio dell'avv. STUCCHI Controparte_1 P.IVA_1
OLIMPIO CESARE dell'avv. GOBBI PAOLA ) , C.F._3 C.F._4 presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Milano Foro Bonaparte 12
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso depositato in data 23 luglio 2024
PER L'APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
Come da memoria in data 11 Novembre 2024
Fatto e diritto
Con sentenza n. 3389/2024 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di ha così deciso: “ accerta Parte_1 Controparte_1
e dichiara la illegittimità del demansionamento subito da parte attrice;
ordina alla parte convenuta di reintegrare immediatamente la parte attrice in mansioni equivalenti alla qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello secondo il CCNL di categoria
; condanna la parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale , in favore della parte attrice , nella misura pari al 30% della retribuzione lorda percepita da agosto 2009 sino alla data di presentazione del ricorso , oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione , detratto quanto già accettato da parte attrice in forza dell'offerta banco iudicis svolta dalla parte convenuta;
condanna la parte convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali e spese mediche , nella misura di euro 74.108,73 , oltre rivalutazione ed interessi come in motivazione;
condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese processuali in euro 259,00 per esborsi ed euro 10000,00 per compensi di avvocato oltre IVA e
CPA e rimborso ex art. 2 d.m. 55/2014 . Pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta .
aveva chiesto al Tribunale : Parte_1 Accertare e dichiarare , per tutti i motivi svolti nel presente ricorso , la responsabilità solidale di cumulativamente in via contrattuale ex art. 2087-1218-2103 Parte_2
c.c. e 1453 c.c. e in via aquiliana ex art. 2043 e 2049 c.c. e per l'effetto :
ordinare ex art. 1453 c.c., 2087, 2103 c.c. alla resistente la cessazione delle condotte discriminatorie e vessatorie denunciate ed accertate , disporre la revoca e/o
l'annullamento dei relativi provvedimenti e atti , anche presupposti e/o consequenziali , nonché l'adozione a favore del dott. di tutte le Parte_1 misure necessarie a tutelarne l'integrità fisica e la personalità morale e , per l'effetto
, ordinare a l'adibizione effettiva del ricorrente a mansioni conformi od Parte_2
equivalenti a quelle comunque proprie della categoria di inquadramento Quadri
Direttivo 4° livello retributivo CCNL Abi e con modalità lavorative conformi alle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c. e al d.lgs.81/2008 ;
condannare la società cumulativamente in via contrattuale ex art. 2087 Parte_2
-1218-1453 – 2103 ed in via aquiliana ex art. 2043 c.c. – 2049 al risarcimento a favore del dott. di tutti i danni patrimoniali , punitivi e dissuasivi Parte_1
e non patrimoniali patiti e patiendi alla data di pronuncia della presente sentenza , da liquidarsi in via equitativa nella misura di euro 3.211.171,22 oltre all'ulteriore danno biologico da devolvere all'espletanda CTU , o comunque nella misura maggiore o minore di giustizia accertata , conto tenuto dei parametri dedotti ed allegati nel presente atto , il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al saldo “
In via preliminare, il Tribunale ha rigettato l'eccezione sollevata dalla Banca di e/o intervenuta decadenza dall'azione in ragione dei giudizi instaurati CP_2 davanti al Tribunale di Parma (R.G. 715/2012) e a quello di Milano (R.G. 9117/2018) da parte del sig. dal momento che nel primo ricorso non era stata Parte_1 formulata alcuna domanda di risarcimento del danno derivante da condotte demansionanti, mentre nel secondo, trattandosi di ricorso ex art. 1, co. 48, l. n.
91/2012, non potevano essere proposte domande diverse da quelle collegate al recesso datoriale.
Il Tribunale ha rilevato, nel merito, che il periodo agosto 2009-25.6.2015 dovesse essere valutato alla luce del testo precedente dell'art. 2103 c.c., mentre il periodo successivo alla luce del testo attuale. Il Giudice ha dunque ritenuto pacifico che le mansioni svolte dal lavoratore non potessero ritenersi equivalenti a quelle da ultimo riconosciute.
Infatti, il lavoratore, prima di agosto 2009, svolgeva mansioni di Controparte_3
inquadrato con qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali (cfr. all. n. 2 ric. I grado).
Dalle deposizioni testimoniali (in particolare da quelle dei testi e Tes_1
, sarebbe emerso che il lavoratore aveva un ruolo di coordinamento e Tes_2 gestione del personale di filiale di banca, con responsabilità in ordine ai risultati commerciali.
Da agosto 2009, all'attore sono state affidate le mansioni di “sviluppatore privati”
(Asset Development Manager - ADM) e poi di Gestore Smal business di filiale (GSF), senza però alcuna funzione di coordinamento di personale. In particolare, nei mansionari dei ruoli di ADM e GSF (all. nn. 6 e 22 alla memoria I grado) non figura alcun potere di coordinamento. Anzi: nel mansionario ADM il riquadro relativo al coordinamento gerarchico è vuoto, a significare l'assenza di un profilo gerarchicamente sottordinato all'ADM; nel mansionario GSF si esplicita l'attività di supporto per il Responsabile di Filiale.
Le risultanze così raccolte, da cui sarebbe emersa la totale perdita di un ruolo di coordinamento, sono apparse al Giudice sufficienti per ritenere che le mansioni a cui
è stato successivamente adibito il lavoratore non sono riconducibili alle ultime mansioni effettivamente svolte.
Le medesime argomentazioni sono state ritenute valide circa il carattere demansionante delle prestazioni alle quali il sig. era stato adibito nel Parte_1 periodo successivo al 25.6.2015.
Infatti, secondo l'art. 82 del CCNL di categoria sono quadri direttivi i lavoratori che in via continuativa e prevalente svolgono mansioni che comportino, tra l'altro, elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori.
Secondo il Tribunale, è risultato evidente che l'attore non aveva svolto mansioni comportanti “elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici” (previste dallo stesso art. 82). Peraltro, secondo il Tribunale, le nuove mansioni, per come descritte dai testimoni, non consentono di annoverare il lavoratore tra gli “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse”, tra i “preposti a succursale” o tra i “responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela”, non essendo nemmeno emersi, nello svolgimento delle nuove mansioni, “significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale”, come sarebbe invece richiesto sempre dall'art. 82 CCNL.
Sicché, le mansioni affidate all'attore, anche dopo il 25.6.2015, in quanto prive dei caratteri propri delle attività demandate alla figura di quadro direttivo, non potrebbero dirsi corrispondenti a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale dell'inquadramento riconosciuto al lavoratore.
Conseguentemente, accertato il demansionamento in relazione a tutto il periodo di causa, il Giudice ha ordinato alla Società di reintegrare il lavoratore in mansioni equivalenti alla qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello secondo il CCNL di categoria.
Il Tribunale non ha invece accolto l'ulteriore prospettazione attorea circa la sussistenza di una situazione di straining lavorativo che sarebbe consistito, oltre che nel demansionamento, anche in “isolamento sistematico”, “attacchi alla reputazione”, “attacchi ai contatti umani” (cfr. pag. 50 del ric. I grado). Infatti, le allegazioni in ordine a tali condotte non hanno trovato riscontro probatorio nella documentazione versata in atti e nelle deposizioni testimoniali.
In particolare, il compendio probatorio non avrebbe consentito di appurare la natura sistematica e persecutoria dei comportamenti datoriali ai danni dell'attore.
Mentre una parte delle testimonianze , e riferiva di Tes_3 Tes_4 Tes_5 un'inattività lavorativa forzosa, altri testi ( e avevano Tes_1 Tes_6 Tes_7 dichiarato che era il sig. a rifiutarsi di compiere le attività che gli erano Parte_1 assegnate.
Neppure è stata condivisa dal primo giudice la tesi attorea circa la natura discriminatoria della condotta datoriale in applicazione della disciplina di cui al d.lgs.
216/2003. In particolare, nel caso in esame le condotte censurate dall'attore non sarebbero state in alcun modo riferite a intenti discriminatori ex art. 2, d.lgs. cit.
Al contrario, nel ricorso si sosteneva che le vessazioni datoriali sarebbero state connesse al rifiuto dell'attore di accettare un incarico ((“in particolare il rifiuto opposto dal nella primavera del 2009 alla proposta di diventare aiuto Parte_1 supporto alla rete di promotori finanziari presenti in sette regioni del Nord Italia …”: cfr. pag. 50 del ric. I grado).
Per quanto attiene alle ulteriori pretese risarcitorie, il Tribunale ha ritenuto provato per presunzioni il danno patrimoniale. Infatti, l'assegnazione a mansioni di così inferiore contenuto professionale è stata considerata idonea a determinare un'evidente sottoutilizzazione e uno svilimento delle potenzialità del lavoratore.
Per il danno così patito, soggetto a una valutazione ex art. 1226 c.c., il primo giudice ha ritenuto equo riconoscere complessivamente un risarcimento pari al 30% della retribuzione lorda percepita da agosto 2009 sino alla data di presentazione del ricorso.
In tale liquidazione sono stati ritenuti assorbiti i danni che l'attore ha individuato anche come “lucro cessante” e “mancata riscossione di premi/incentivi”, trattandosi di pregiudizi ricollegabili alla medesima lesione della professionalità (altrimenti, una loro separata quantificazione avrebbe comportato una duplicazione risarcitoria del medesimo evento dannoso).
Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, è risultato dagli atti, nonché dalle conclusioni del CTU, che in occasione dell'evento dannoso il lavoratore aveva riportato “disturbo dell'adattamento, ulteriormente qualificabile come variante con ansia e umore depresso misti, persistente” (cfr. elaborato del c.t.u.). Tale evento biologico si è sostanziato in una lesione della salute così quantificata dal consulente tecnico: 15% di invalidità permanente;
12 mesi di invalidità temporanea relativa parziale al 20%.
Sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla lesione macro-permanente dell'integrità psicofisica, la somma da liquidarsi è stata determinata in misura pari a euro 33.365,00 (tenuto conto che la parte danneggiata aveva all'epoca della prima condotta demansionante 40 anni).
Al riguardo, il Tribunale ha calcolato, in aggiunta, anche la componente di danno morale, tenuto conto della sofferenza subita dal lavoratore a causa del demansionamento de quo, ulteriore rispetto alla lesione di natura biologica. Il c.d. incremento per sofferenza soggettiva è stato riconosciuto al 31%, per un importo complessivo (in cui sono stati ricompresi sia l'accertato danno biologico sia l'incremento per danno morale) di euro 43.708,00. Il Giudice non ha, invece, proceduto a un aumento per la c.d. personalizzazione del danno, non avendo rinvenuto l'allegazione e la prova di specifiche conseguenze, eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione.
All'importo sopra determinato è stata poi aggiunta la somma di euro 7.227,00 per la riconosciuta invalidità temporanea parziale al 20%.
Riguardo ai danni per spese mediche ha liquidato euro 23.173,73, secondo l'importo indicato in ricorso, ritenuto congruo e rimborsabile dal CTU.
Il Giudice non ha, invece, accolto la domanda relativa al danno esistenziale, in quanto la difesa del si sarebbe limitata a citare i contenuti della Parte_1 relazione medico-legale di parte (pagg. 45-46 ric. I grado), in cui peraltro sono riportate le dichiarazioni del lavoratore stesso sulle sue abitudini di vita. Il carattere generico di tali deduzioni è stato ritenuto inidoneo a inferire l'effettiva consistenza del danno denunciato, ossia in che cosa sia consistito il pregiudizio esistenziale, che tipo di intensità abbia presentato e come lo stesso si sia atteggiato rispetto alle condizioni soggettive della parte.
La somma complessiva da liquidare è stata calcolata in misura pari a euro 74.108,73.
Dalla data della decisione sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale e lucro cessante, competono gli interessi legali fino al soddisfo ex art. 1282 c.c.
Il Giudice ha specificato che dagli importi riconosciuti in favore della parte attrice deve essere poi detratto quanto già accettato dalla parte attrice in forza dell'offerta banco iudicis svolta dalla parte convenuta all'udienza di discussione. ( 500.000 euro )
Ha proposto appello chiedendo , in parziale in riforma della sentenza , Parte_1
l'accoglimento integrale delle domande proposte .
Ha resistito chiedendo “ il rigetto del ricorso avversario, con ogni migliore Pt_2 formula “ .
La proponendo appello incidentale ha chiesto : “ riformare la gravata CP_4 sentenza con rigetto di tutte le domande avversarie incluso;
in via preliminare dichiarare la inammissibilità , improcedibilità delle domande avversarie per i motivi di cui in atti rispetto a quanto passato in giudicato e/o non tempestivamente impugnato o improcedibile per intervenuta decadenza dell'azione : in ogni caso rigettare con ogni miglior formula le domande proposte dal sig. avverso Parte_1 la;
in via subordinata e riservato il gravame: nella denegata ipotesi di CP_4
riconoscimento del diritto dell'appellante al risarcimento dei danni nella determinazione degli stessi , ridurre quanto dovuto ai sensi e per gli effetti delle contestazioni in atti e delle condotte del sig. anche ai sensi dell'art. 1218 Parte_1
e 1227 c.c. “
All'udienza del 21 Novembre 2024 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434 c.p.c.
Ritiene questo Collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc . : le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.
°°°°°°°°
Nel merito, l'appello proposto da va rigettato per le Parte_1 considerazioni che seguono.
1. Primo motivo di appello - violazione e/o omessa applicazione art. 2087 c.c., art. 2043/2049 c.c., 1375 c.c. e 1175 c.c.; travisamento dei fatti;
omesso accertamento condotte stressogene e/o strainizzanti.
Con la prima censura, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nel capo che ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da straining.
Infatti, nel proprio ricorso il sig. non avrebbe dedotto meramente un Parte_1
demansionamento ai sensi dell'art. 2103 c.c., ma avrebbe chiesto anche l'accertamento della violazione datoriale dell'art. 2087 c.c., in quanto il datore di lavoro avrebbe posto in essere una molteplicità di atti e di condotte che avrebbero provocato una condizione di stress in capo al lavoratore.
Secondo il lavoratore, il Giudice non avrebbe valorizzato molteplici condotte datoriali che integrerebbero la fattispecie di straining. In particolare, si riferisce ai molteplici trasferimenti di sede con natura strumentale e punitiva (che sono arrivati fino ai 140 km dalla residenza del , alla revoca del patto di Parte_1 prolungamento di preavviso, alla doppia dequalificazione corrispondente a un demansionamento formale – da funzioni di Quadro a funzioni di AREA 3^ - e a un'inattività lavorativa totale e forzosa, ai licenziamenti rivelatisi poi infondati, ai lunghi periodi di espulsione dal lavoro conseguenti ai licenziamenti illegittimi e all'isolamento lavorativo.
L'appellante evidenzia, nello specifico, la natura punitiva del trasferimento nella filiale di OD, nella quale doveva svolgere le attività di sviluppatore, inferiori rispetto alle precedenti e comunque prive di senso per un soggetto che non conosceva il territorio e per una filiale che era prossima alla chiusura.
Il lavoratore contesta altresì la valutazione delle prove testimoniali operata dal primo giudice e, a tal riguardo, osserva che la mancanza di contestazioni disciplinari nel periodo di inattività dà maggiore sostegno alle dichiarazioni dei testi che hanno riferito di un'inattività forzosa voluta dal datore di lavoro, piuttosto che a quelle che hanno ritenuto sussistere una volontaria sottrazione dal lavoro.
Invero, il sig. avrebbe contestato con plurime missive inviate alla Società Parte_1 il suo stato di inattività (docc. 30-36 I grado).
Così come i testi escussi in primo grado avrebbero riferito dell'effettivo isolamento attuato nei confronti del sig. Parte_1
La difesa dell'appellante pone dunque l'accento sulla sussistenza di un ambiente di lavoro stressogeno derivante dal fatto ingiusto del datore che ha cagionato un danno all'integrità psico-fisica del lavoratore.
Perciò, il giudice di prime cure avrebbe errato nel concentrare tutte le proprie attenzioni argomentative sul demansionamento, quando in realtà vi erano altre condotte da valutare e che erano idonee a integrare la fattispecie di straining.
Tali errori hanno inciso soprattutto sulla liquidazione del danno da risarcire nei confronti del lavoratore.
Quindi, l'appellante chiede la riforma dei capi di sentenza impugnata riconoscendo la responsabilità della società datrice ai sensi cumulativamente dell'art. 2087 c.c. e
2043/2049 c.c., 1375 c.c. e 1175 c.c. per la realizzazione di un ambiente lavorativo complessivamente nocivo e stressogeno.
2. Secondo motivo di appello – errata applicazione e/o interpretazione art.
2103 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 1218 c.c. – errato riparto onere della prova in materia di inattività lavorativa totale forzosa.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza impugnata nel capo in cui la stessa ha ritenuto non provata l'inattività lavorativa forzosa.
In particolare, il lavoratore ritiene di aver assolto al proprio onere probatorio, in quanto la giurisprudenza in tema di onere della prova della dequalificazione (per demansionamento o per inattività forzosa) ha affermato che la stessa si traduce in una violazione dell'art. 2103 c.c. e quindi in un inadempimento contrattuale.
Perciò, una volta allegato dal lavoratore il demansionamento o l'inattività, incomberebbe sul datore l'onere di provare di aver adempiuto adibendo il lavoratore alle mansioni previste dal contratto individuale e collettivo.
Di conseguenza, non avendo la Società provato in primo grado l'esistenza di una giustificazione alla base dell'inerzia del sig. la condotta della stessa Parte_1 dovrà essere considerata illegittima.
3. Terzo motivo di appello - Omessa pronuncia – violazione art. 112 c.p.c. - annullamento atti e provvedimenti datoriali illegittimi.
Con la terza censura, l'appellante lamenta l'omessa pronuncia circa la domanda di revoca/annullamento degli atti della Società adottati quali presupposti dei, o in seguito ai, licenziamenti del 2011 e del 2018, quali, in particolare, i trasferimenti.
Una volta accertata per i motivi enunciati nella prima censura supra l'assoluta illegittimità dei citati provvedimenti datoriali ex art. 2087 c.c., 1175 c.c. e 1375 c.c., dovranno essere dichiarati nulli e/o annullati, con tutte le relative conseguenze, anche risarcitorie e retributive.
4. Quarto motivo di appello – errata liquidazione danno patrimoniale – errata distinzione danno emergente e danno da lucro cessante – violazione/errata applicazione art. 1223 c.c. e 1226 c.c.
Con il quarto motivo, il sig. lamenta l'errata quantificazione del danno Parte_1 liquidato in primo grado.
Innanzitutto, contesta il parametro del 30% applicato alla somma corrispondente alla retribuzione lorda percepita da agosto 2009 alla data di presentazione del ricorso. Infatti, se il Giudice avesse correttamente considerato l'inattività lavorativa forzosa alla quale era stato sottoposto il alla quale erano seguiti inoltre lunghi Parte_1 periodi di espulsione forzata dal lavoro (cinque anni) a causa dei due licenziamenti illegittimi, avrebbe dovuto liquidare una maggior somma. Il lavoratore sottolinea, altresì, la lunga durata della dequalificazione, pari a 12 anni.
In sintesi, a parere dell'appellante, in fase di liquidazione del danno, il Giudice avrebbe dovuto applicare un parametro del 100% della retribuzione lorda mensile, in ragione della gravità e della durata delle condotte datoriali dequalificanti.
Il risarcimento in misura del 100% dovrà tenere conto anche dei danni alla professionalità patiti per l'inattività derivante dalla forzosa espulsione dovuta ai licenziamenti illegittimi.
Si tratta di una lesione al patrimonio di professionalità del lavoratore e, come tale, configura un danno emergente. Di conseguenza, il Giudice avrebbe erroneamente ricompreso all'interno del menzionato 30 % anche i danni che il sig. Parte_1 aveva individuato come lucro cessante e mancata riscossione di premi/incentivi.
L'appellante chiede dunque di liquidare separatamente le voci relative alla mancata riscossione di premi o incentivi.
Allo stesso modo, in accoglimento dei precedenti motivi, l'appellante chiede la liquidazione separata del danno da straining.
In particolare, il lavoratore rileva che il Giudice avrebbe dovuto procedere alla liquidazione del danno patrimoniale specifico da straining -danno emergente- accertato dalla perizia del dott. , in € 106.047,31 pari al 93% di L.A.M.S (cd Per_1 danno patrimoniale alla professionalità) quale danno emergente (cfr. ricorso ex art. 414 c.p.c., pag. 78).
Inoltre, il lavoratore censura la sentenza nella parte (capo 9.6) in cui essa ha negato il risarcimento delle spese legali integralmente sostenute nella lunga querelle giudiziaria sopportata nel corso degli anni dal sostenendo che “tali Parte_1
spese, infatti, hanno già trovato riconoscimento all'esito di quei procedimenti ed eventuali maggiori costi legati alle scelte di assistenza e accordi presi dall'attore con i suoi difensori non possono qualificarsi come danni risarcibili dalla parte convenuta”. Il sig. chiede dunque il risarcimento a titolo di danno patrimoniale delle Parte_1 spese legali ulteriori rispetto a quelle liquidate secondo le tariffe ministeriali, documentalmente comprovate ed effettivamente sostenute.
Secondo l'appellante, le singole voci di danno fin qui esposte dovranno liquidarsi come segue:
- Danno emergente alla professionalità in misura del 100% da agosto 2009 alla data del ricorso pari ad euro 912.000,00 (retribuzione annua x 12 anni);
- Lucro cessante da perdita di chances pari ad euro 650.649,40 e quello da mancata riscossione dei premi pari ad euro 228.000;
- Danno patrimoniale specifico da straining pari a 106.047,31 euro come da perizia del dott. . Per_1
5. Quinto motivo di appello- errata liquidazione danno non patrimoniale – violazione art. 2059 c.c.
Con il quinto motivo, il sig. lamenta l'errore della sentenza nel calcolo Parte_1 del danno non patrimoniale, rilevando la non corretta applicazione delle Tabelle milanesi del 2021, in luogo di quelle del 2024 che sarebbero state applicabili ratione temporis, la quale avrebbe portato a una liquidazione del danno superiore di 8.260 euro.
Inoltre, il Giudice avrebbe dovuto riconoscere il massimo della personalizzazione del danno e liquidare una somma pari ad euro 76.358,00, atteso che le condotte poste in essere dal datore integrerebbero atti persecutori ai sensi dell'art. 612-bis c.p. e lesioni personali gravissime.
Chiede dunque la riforma in punto di liquidazione del danno anche in riferimento alla maggior somma derivante dalla personalizzazione del danno.
Ancora, contesta anche il mancato riconoscimento del danno esistenziale, in quanto la CTU svolta in primo grado avrebbe rilevato una “netta chiusura relazionale”.
A parere dell'appellante, tale danno dovrà essere liquidato in via equitativa, nella misura di euro 250.000.
Infine, l'appellante censura la sentenza impugnata anche in riferimento al mancato riconoscimento del danno all'immagine patito dal sig. Secondo il Parte_1
lavoratore, il Giudice avrebbe dovuto fare proprio in via analogica lo stesso criterio adottato dal Tribunale di Milano nella liquidazione del danno da usura psico-fisica
(sentenza 20 giugno 2024, Giudice dott. Perillo), parametrandolo tuttavia al valore economico massimo (maggiorato del 50%) individuato dalle tabelle Milanesi per l'inabilità temporanea assoluta (euro 173,00 cfr. pag. 8 Tabelle 2024), per tutti i giorni in cui detta violazione si è verificata (ovverosia, dal 1° agosto 2009 al 9 settembre 2021, data di deposito del ricorso, per un totale di 4422 giorni), giungendo in questo modo a risarcire la somma di euro 765.006,00.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente , non sono , ad avviso del
Collegio , fondati .
Ritiene il Collegio che il Tribunale , alla luce di una valutazione complessiva delle risultanze processuali , abbia correttamente ravvisato nella fattispecie essenzialmente sussistente un fenomeno di demansionamento , protrattosi nel tempo , riconoscendo infine danni patrimoniali e non patrimoniali.
Il Tribunale , pur riconoscendo la sussistenza di un demansionamento , ha tuttavia escluso nella fattispecie l'ulteriore prospettazione attorea di un complessivo, correlato anche ad altri atti , fenomeno di straining.
Si legge nella sentenza : “ Non può invece accogliersi l'ulteriore prospettazione attorea circa la sussistenza di una situazione di straining lavorativo che sarebbe consistito , oltre che nel demansionamento , , anche “ in isolamento sistematico “ , attacchi alla reputazione “ “ attacchi a contatti umani (…) “
L'appellante , in senso contrario , soffermandosi analiticamente sulla pluridecennale storia lavorativa intercorsa fra le parti allude ad una “ guerra sul lavoro “ dichiarata da nei confronti del lavoratore “ e si duole che il Tribunale , fra tutte le Pt_2 circostanze dedotte , abbia “ colto solo una parte ( il demansionamento ) della più ampia persecuzione lavorativa subita dall'odierno appellante;
errore di valutazione che ha impattato negativamente sul compendio risarcitorio riconosciuto a favore del dr. …”. Parte_1
L'appellante in particolare ( cfr. pag 46 dell'atto di appello ) richiama : “ i plurimi trasferimenti di sede ( a OD dal 1 Agosto 2009 al marzo 20011 ; il trasferimento a
LO nel 2011; l'adibizione a Piacenza dopo la prima reintegra ( marzo 2015 – febbraio 2017 ) , il demansionamento formale da funzioni di quadro a funzioni di
Area 3^ ; l'inattività lavorativa forzosa , i due licenziamenti , il primo in data
14.11.2011 , il secondo in data 16.2.2018 ), dichiarati infondati in tutti i gradi del giudizio i lunghi periodi di espulsione dal lavoro conseguenti ai licenziamenti illegittimi ( quattro anni dopo il primo licenziamento , un anno dopo il secondo , per un totale di circa cinque anni di illegittima espulsione dal lavoro ) , l'emarginazione e l'isolamento lavorativo ….”.
Sul punto ribadisce il Collegio che , nella prospettazione dell'attore di una violazione anche dell'art. 2087 oltre all'art. 2103 , il Tribunale abbia correttamente fatto riferimento , sulla base delle risultanze processuali e della diffusa prova orale espletata , essenzialmente ad un accertato fenomeno di demansionamento .
Gli altri atti intervenuti nel corso del rapporto non appaiono caratterizzati da un intento vessatorio;
non risulta in particolare provato – come già evidenziato dal
Tribunale - quanto ribadito da a pagina 7 dell'atto di appello circa una Parte_1 natura ritorsiva dei successivi trasferimenti a OD e LO , dei successivi due licenziamenti per aver il lavoratore rifiutato , nella primavera del 2009, una proposta lavorativa che si sostanziava nell'adibizione ad una funzione di aiuto / supporto alla rete dei promotori presenti in ben sette regioni del Nord Italia.
L'appellante si duole che il Tribunale non abbia disposto “ la revoca /e/o annullamento dei relativi provvedimenti e atti , anche presupposti e/o consequenziali “ adottati da …tra cui i molteplici provvedimenti di Parte_2
trasferimento citati nella narrativa del ricorso ed oggetto di specifica impugnativa con il presente atto “ ( cfr. pag. 55 dell'atto di appello ) …” , ciò in quanto si tratta di atti punitivi e strumentali. .
Sul punto il Collegio osserva che non risulta provato che si tratti di atti punitivi e strumentali;
si tratta inoltre di atti per i quali – come giustamente eccepisce la appellata ( v. pag. 31 della memoria in appello ) sussiste “ la carenza di un CP_4
interesse della parte a tale provvedimento trattandosi di provvedimenti che hanno esaurito i loro effetti nel tempo e che non sussistono più “.
Ritiene ancora il Collegio che con il secondo motivo di appello , censurando il passaggio motivazionale della sentenza del Tribunale laddove ha ravvisato un contrasto fra le deposizioni testimoniali in tema di inerzia lavorativa forzosa ,
l'appellante richiami essenzialmente gli oneri probatori ( con le relative conseguenze ) delle parti in materia di demansionamento per concludere che nella fattispecie in relazione alla natura forzosa dell'inattività lavorativa “ il peso della mancata prova sarà tutto a carico di a cui dovrà dunque imputarsi la Parte_2
violazione dell'art. 2103 c.c. , oltre che dell'art. 2087 , sotto il profilo della forzosa e prolungata inattività lavorativa “ .
Sul punto degli oneri probatori delle parti in materia di demansionamento e sulle relative conseguenze si tornerà successivamente nell'affrontare le questioni proposte da con il secondo motivo di appello incidentale . Pt_2
Appaiono infondate , ad avviso del Collegio , le questioni proposte con il quarto ed il quinto motivo in materia di risarcimento del danno .
L'appellante si duole della entità del danno patrimoniale riconosciuto dal Tribunale
e si duole del mancato accoglimento di ulteriori voci risarcitorie oggetto della domanda .
Il Collegio ritiene congrua, nella valutazione complessiva di tutti gli elementi relativi alla vicenda in esame , la liquidazione operata dal Tribunale di un danno patrimoniale commisurato al 30% della retribuzione lorda percepita da agosto 2009 fino alla data di presentazione del ricorso , oltre rivalutazione ed interessi, detratto quanto già accettato da parte attrice in forza dell'offerta banco iudicis svolta da parte convenuta “ ( NDR: euro 500.000,00 ) .
Il Collegio , pur nella considerazione di una grave vicenda di demansionamento che si è protratta per anni , non può non considerare che dall'istruttoria svolta è emerso anche una tendenziale volontà di chiusura di allo svolgimento di ogni Parte_1 attività lavorativa richiestagli.
Tale circostanza rende congrua e non suscettibile di aumento l'entità , comunque significativa , della liquidazione del danno effettuata dal Tribunale .
In tal senso appaiono significative le dichiarazioni rese dal teste : Testimone_8
“ Io ho lavorato con l'attore dal gennaio 2018 fino al 2021 nella sede di Milano Ag.
N. 6 in viale Margherita …l'attore per tutto il periodo 2018-2021 non ha mai effettivamente lavorato , aveva la sua postazione , ma rimaneva lì fermo per tutta la giornata . Questo succedeva perché non voleva fare nessuna attività . Mi aveva dichiarato proprio che , visto che aveva una causa con la , non sui sentiva di CP_4 rappresentare l e quindi si rifiutava di rispondere ai clienti o di fare qualsiasi CP_5 attività . Preciso che io gli avevo affidato un portafoglio di clienti e lui mi aveva detto che non lo avrebbe fatto perché si sentiva a disagio a farlo . Io ho fatto presente la situazione al capo mercato e al gestore del personale . Sono poi seguiti degli incontri con il capo -mercato e con il gestore del personale insieme all'attore e lui ha confermato che non voleva lavorare . Lui è stato sollecitato a svolgere l'attività , ma lui si rifiutava sempre . “
Sul piano del danno patrimoniale il Collegio condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove ha affermato in ordine alle spese legali sostenute da Parte_1
nei precedenti giudizi intercorsi fra le parti che “ tali spese hanno già trovato riconoscimento all'esito di quei procedimenti ed eventuali maggiori costi legati alle scelte di assistenza e accordi presi dall'attore con i suoi difensori non possono qualificarsi come danni risarcibili dalla parte convenuta “.
Le domande invece inerenti la perdita di chance e la mancata percezione di premi
– incentivi i ( pagine 48 e 83 del ricorso introduttivo del giudizio ) difettano di compiute allegazioni che vadano al di là del mero conteggio proposto.
Appaiono infondate le ulteriori censure mosse dall'appellante anche alla liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale .
In ordine infatti alla mancata personalizzazione del danno , il Tribunale si è correttamente attenuto ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità per i quali “ in tema di quantificazione del danno permanente alla salute , la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito ( secondo il sistema del c.d. punto variabile ) può essere aumentata nella sua componente dinamico relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato , solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale , eccezionali e peculiari , che fuoriescano da quelle normali ed indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento . Ne deriva , pertanto , che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del danno biologico e del c,d, danno esistenziale , appartenendo tali categorie o voci di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost. , mentre non costituisce duplicazione risarcitoria , la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute “ .
( così ex plurimis Cass. Sez. 3^ ordinanza n. 23469 del 28.9.2018 ; cfr. anche Cass.
Sez. 3^ ord. 7513/2018 ).
In ordine all'applicazione dele tabelle milanesi del 2021 anziché del 2024 , vanno condivisi i rilievi esposti dalla appellata a pagina 34 della memoria in appello : CP_4
“ Al riguardo si eccepisce che la sentenza ha disposto il risarciimento del danno , oltre interessi e rivalutazione . Le tabelle di liquidazione dei danni del Tribunale di
Milano del gennaio 2024 non sono altro che le tabelle con i valori rivalutati . Delle due l'una , pertanto , o si applica la rivalutazione dal 2021 al 2024 o si applicano le tabelle del 2024 . Diversamente vi sarebbe una duplicazione degli importi computati a titolo di rivalutazione e interessi sulla rivalutazione …”.
Appare corretto il mancato riconoscimento del danno esistenziale alla luce sia dei principi di diritto sopra richiamati e sia perché la domanda è comunque supportata solo su alcuni passaggi della relazione medico legale di parte fondati sul narrato di
( pag. 45 e 46 del ricorso ). . Parte_1
Anche la domanda del danno di immagine appare , ad avviso del Collegio , priva di compiute allegazioni e prove .
Appello incidentale
PRIMO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
ART. 2909 C.C. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 115 E 116 CPC –
OMESSO ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE IN ATTI – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 604/1966, LEGGE 92/2012.
Preliminarmente, la reitera l'eccezione di giudicato/decadenza dall'azione CP_4 sollevata in primo grado, in quanto osserva che i fatti di causa sino al 2019 sarebbero i medesimi allegati nei precedenti procedimenti.
Sarebbe del resto pacifico che nel procedimento innanzi al Tribunale di Parma, RG.
715/2011, premessi tutti i fatti di causa indicati anche nel presente procedimento,
avesse concluso richiedendo non solo la condanna delle Banca alla Parte_1 reintegra e al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, ma anche il risarcimento di qualsiasi danno patito e patendo (cap. 33 e 34, cfr. doc.13, avv. doc.
24). Inoltre, la Banca rileva che già nel procedimento RG. 9117/2017 Trib. Milano il sig. aveva richiesto la liquidazione dei danni in via equitativa discendenti dal Parte_1 licenziamento e dal “quadro dei rapporti tra le parti antecedenti il licenziamento”.
Le domande del lavoratore non sono state però accolte con sentenza ormai passata in giudicato.
osserva inoltre : “ Stessa sorte con riferimento ai provvedimenti di Pt_2
trasferimento che controparte censura come illegittimi e , sull'assunto appunto della loro illegittimità , pone a base delle presunte condotte lesive e pregiudizievoli e delle richieste di danni . Si tratta di provvedimenti della che non sono stati CP_4
tempestivamente impugnati e in relazione ai quali non è stata tempestivamente proposta la relativa azione giudiziale , quali il trasferimento a OD , a LO ( non tempestivamente riassunto ) , la assegnazione a Piacenza nel 2015 , Ed ora controparte , anche alla luce delle previsioni dell'art. 32 l.183/2010 è decaduta dalla relativa azione “.
La Banca insiste dunque per la riforma della sentenza sul predetto capo e l'accoglimento della formulata eccezione, con riconoscimento dell'intervenuto giudicato/decadenza dalla azione per quanto attiene alle domande basate su fatti di cui è causa sino (almeno) al maggio 2019 e inammissibilità di ogni valutazione dei fatti accaduti prima di tale data ai fini di una domanda risarcitoria e/o della loro allegata natura stressogena o demansionante.
Il motivo , ad avviso del Collegio , non è fondato.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ l'ambito di operatività del giudicato , in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto ed il deducibile , è correlato all'oggetto del processo e colpisce , perciò , tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo , da un punto di vista sostanziale , non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi , estintivi e modificativi , ancorchè non dedotti , senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del “ petitum “ e della “ causa petendi “ fermo restando il requisito della identità delle persone ( Cass. Sez. 1^
Ordinanza 33021 del 9.11.2022 ).
Tenuto conto di tali principi , il Collegio osserva che nel presente procedimento l'appellante ha prospettato, invocando la violazione non solo dell'art. 2103 cod. civ. ma anche dell'art. 2087 cod.civ., un complessivo fenomeno di straining protrattosi nel tempo correlato non solo ad un demansionamento ma ad una serie di ulteriori atti , alcuni dei quali dichiarati giudizialmente illegittimi ( i due licenziamenti in sede giudiziale ) ed altri ( ad es. il trasferimento da OD a
LO ) che, se pur se non impugnati a suo tempo giudizialmente, sono esposti e sottratti ad ogni termine di decadenza per il solo fine di poter ritenere la sussistenza nel tempo di un fenomeno di straining.
Il Collegio ritiene che alcuna preclusione conseguente al giudicato derivi dai procedimenti giudiziali che hanno riguardato il primo licenziamento del 14.11.2011 ed il secondo licenziamento del 16.2.2018.
In relazione al primo licenziamento , dalla lettura del ricorso introduttivo del giudizio promosso da presso il Tribunale di Parma , si evince ( v. in Parte_1 particolare doc. 24 fasc. primo grado;
pagina 20 punto 4 delle Parte_1
conclusioni ) che le conclusioni prospettate erano pur sempre inerenti la tutela prevista per l'illegittimità dell'atto di licenziamento ed in particolare la misura della indennità risarcitoria prevista ex art. 18 l. 300/1970 .
In relazione invece al secondo licenziamento del 16.2.2018 ,dalla lettura delle prodotte sentenze del Tribunale di Milano e della Corte di Appello di Milano ( doc.
44 e 45 fasc. primo grado ) risulta che ( cfr. in particolare conclusioni Parte_1
presenti in epigrafe nella sentenza della Corte di Appello ) aveva Parte_1 richiesto ( e la domanda sul punto era già stata rigettata fin dalla fase sommaria del procedimento di primo grado ) solo un risarcimento ulteriore del danno correlato alla natura ingiuriosa dell'atto di licenziamento .
SECONDO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DEGLI ART. 82 E 83 DEL CCNL – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12
PRE LEGGI, ARTT. 1362 E 1365 C.C.
Con il secondo motivo, la censura la sentenza di primo grado per l'errata CP_4 interpretazione dell'art. 82 CCNL, dal momento che il significato letterale di tale disposizione porta a ritenere che l'inquadramento di “Quadro” possa essere riconosciuto a lavoratori che:
“siano stabilmente incaricati dall'impresa di svolgere, in via continuativa e prevalente, mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e/o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell'ambito di strutture centrali e/o nella rete commerciale, ovvero abbiamo elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici appartenenti alla presente categoria e/o alla 3a area professionale, ivi comprese le responsabilità connesse di crescita professionale e verifica dei risultati raggiunti dai predetti diretti collaboratori”.
Risulterebbe, pertanto, errata la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che le mansioni assegnate al signor di ADM e poi di GSF fossero dequalificanti Parte_1
poiché prive del coordinamento di altro personale della Banca, come se il coordinamento dovesse essere un'attribuzione propria del livello di quadro.
Peraltro, la rileva che, ai sensi dell'art. 88 CCNL, in considerazione delle CP_4
esigenze aziendali in direzione della fungibilità ed anche al fine di consentire conoscenze quanto più complete del lavoro ed un maggiore interscambio nei compiti in impresa, poteva essere attuata la piena fungibilità – nell'ambito della categoria dei quadri direttivi – rispettivamente fra il 1°, il 2° e il 3° livello retributivo e fra il 2°, il 3° e il 4° livello retributivi (doc. 55 e 56 fascicolo di primo grado).
Di conseguenza, il Tribunale avrebbe errato nell'omessa applicazione al caso di specie della prima parte della disposizione di cui all'art. 82 supra richiamata, in quanto essa ricomprenderebbe nella categoria di anche i lavoratori di Pt_3 elevata professionalità che per esigenze aziendali non assumono funzioni di coordinamento del personale.
TERZO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: OMESSA DECISIONE IN PUNTO DI
MANSIONI ASSEGNATE AL FERRABOSCHI DAL MESE DI SETTEMBRE 2021.
Con il terzo motivo, in via subordinata, la lamenta l'omessa valutazione delle CP_4 mansioni assegnate al sig. a far data da ottobre 2021, come descritte Parte_1 dalla (docc. 44-49). CP_4
La rileva che, a seguito del rifiuto del a scegliere nuove mansioni CP_4 Parte_1 tra quelle proposte dalla stessa a seguito della verifica della incompatibilità del ruolo commerciale con la modalità dello smart working, aveva assegnato al lavoratore le mansioni di responsabile controlli. Tali mansioni erano compatibili all'inquadramento QD4. Il Tribunale avrebbe dunque dovuto dare atto di tale congruità delle nuove mansioni, con cessazione delle condotte demansionanti a partire da ottobre 2021, astenendosi in ogni caso dall'(errato) ordine di “reintegrare immediatamente la parte attrice in mansioni equivalenti alla qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello secondo il CCNL di categoria”.
Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione non sono , ad avviso del Collegio , fondati.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di un demansionamento , ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure , in base all'art. 2118 c.c. , a causa dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile …” ( così ex plurimis Cass. Ord. 48/2024 ) .
La Corte di Cassazione ha anche chiarito che , costituendo il lavoro non solo un mezzo di sostentamento ma anche un mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, “ la violazione del diritto del lavoratore alla esecuzione della propria prestazione è fonte di responsabilità risarcitoria per il datore di lavoro;
responsabilità che , peraltro , derivando dall'inadempimento di una obbligazione , resta pienamente soggetta alle regole generali in materia di responsabilità contrattuale : sicchè se essa prescinde da uno specifico intento di declassare o svilire il lavoratore a mezzo della privazione dei suoi compiti , la responsabilità stessa deve essere nondimeno esclusa – oltre che nei casi in cui possa ravvisarsi una causa giustificativa del comportamento del datore di lavoro connessa all'esercizio di poteri imprenditoriali , garantiti dall'art. 41 Cost. , ovvero di poteri disciplinari - anche quando l'inadempimento della prestazione derivi comunque da causa non imputabile all'obbligato , fermo restando che , ai sensi dell'art. 1218 cod. civ. ,
l'onere della prova della sussistenza dell'ipotesi ora indicata grava sul datore di lavoro , in quanto avente , per questo verso , la veste di debitore “ ( così , ex plurimis Cass. Sent. 17564/2006 ) .
In punto di diritto , rileva inoltre il Collegio che Tribunale ha correttamente osservato che la valutazione di un fenomeno di demansionamento debba essere effettuata nella fattispecie fino al 25 giugno 2015 secondo la precedente formulazione dell'art. 2103 cod. civ. .
Tenuto conto quindi di una indagine effettuata per questo primo periodo nella prospettiva di una equivalenza fra le successive mansioni e quelle precedentemente e da ultimo svolte da , ritiene il Collegio che dalle risultanze istruttorie Parte_1 non risulti provata , come correttamente già rilevato dal Tribunale, tale equivalenza.
Il Collegio osserva che si tratta di equivalenza che va verificata non limitandosi ad un confronto formale fra le nuove e vecchie mansioni circa la collocazione nel medesimo inquadramento contrattuale , essendo invece necessaria una comparazione tra il contenuto delle mansioni da un punto di vista qualitativo e quantitativo per cui le nuove e successive mansioni debbono essere aderenti alla specifica competenza del dipendente , salvaguardandone il livello professionale acquisito e l'accrescimento delle capacità professionali .
E' allora pacifico che , prima dell'agosto 2009 , svolgesse le mansioni di Parte_1
, inquadrato con qualifica di Quadro Direttivo di 4° livello CCNL per Controparte_3
i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali ( dalla 1^ alla 3^ ) dipendenti delle imprese creditizie , finanziarie e strumentali ( doc. 2 fasc. in primo grado ). Parte_1
Il teste ha dichiarato : “ Io ho lavorato con l'attore fin dalla Testimone_9 sua assunzione ( prima del trasferimento alla filiale di OD ) ….. Per quanto riguarda il primo periodo su cui posso riferire ( fino al 2009 ) l'attore era e Controparte_3
svolgeva mansioni effettive di responsabile commerciale degli affari , delle redditività delle filiali di competenza e aveva anche la gestione delle persone …”
Il teste ha confermato : “ Io ho lavorato con l'attore nel 2008-2009 Tes_2
quando era capo area della zona Emilia Nord e l'attore era nella sede di Piacenza
Ag. 2 . Lui era direttore delle due filiali con le mansioni organizzative e commerciali .
E lui le svolgeva in modo effettivo . Per mansioni organizzative intendo gestione e coordinamento del personale di filiale e la responsabilità dei risultati commerciali “
E' poi pacifico che con lettera del 30 giugno 2009 sia stato trasferito a Parte_1
OD presso l'agenzia 3 con mansioni di “ sviluppatore di privati ( Asset Developent
Manager ) e che , dopo la chiusura di tale Agenzia il 25.3.2011 , con missiva del
21.3.2011 sia stato trasferito , sempre con mansioni di sviluppatore di privati , presso l'Agenzia di LO . Nella prospettiva di una verifica di equivalenza fra le nuove e le precedenti mansioni risulta quindi evidente , ad avviso del Collegio , una riduzione già sul piano sostanziale del ruolo affidato a , non più preposto a due filiali con Parte_1
responsabilità direttiva di “ gestione e coordinamento del personale di filiale e la responsabilità dei risultati commerciali “ . ( teste Tes_2
si è visto affidare il più limitato compito di “ sviluppatore privati “ , cioè Parte_1
il compito ( doc. 6 in primo grado ) di “ sviluppare le quote di mercato , con Pt_2 focalizzazione di acquisizione di nuove masse , prevalentemente nel comparto della raccolta , sul segmento dei non clienti , in relazione alle linee guida commerciali indicate dalla “ . CP_4
Inoltre , tenuto anche conto della declaratoria dei Quadri direttivi prevista dall'art. 82 del CCNL comprensiva dei relativi profili professionali , così come correttamente trascritta dal Tribunale a pagina 5 della motivaziore della sentenza appellata , appare condivisibile anche sul piano formale - anche per il periodo precedente al
25.6.2015 - quanto affermato dal Tribunale laddove ha rilevato che comunque e peraltro “ non è possibile annoverare il lavoratore tra “ gli incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse “ , tra “ i preposti a succursali “ o tra “ i responsabili di gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela “ non essendo nemmeno emersi nello svolgimento delle nuove mansioni “ significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionali “ .
In relazione al periodo precedente al 25.6.2015 , il Collegio osserva inoltre che non possa essere trascurato che , come emerge dalla missiva 21.3.2011 di ( doc. Pt_2
12 fasc. “ l'Agenzia 3 di OD non ha consentito il raggiungimento di Parte_1
risultati positivi sia in termini di masse gestite sia di conto economico , manifestando altresì potenzialità di sviluppo molte contenute . Tale situazione ha indotto la a procedere alla chiusura dell'Agenzia con decorrenza 25.3.2011 “ . CP_4
Risulta quindi che il 30 giugno 2009 sia stato trasferito presso Parte_1 un'agenzia di OD caratterizzata da “ potenzialità economiche molto contenute “ tanto che la stessa ha proceduto alla chiusura della filiale nel marzo del 2011. CP_4
Ritiene ancora il Collegio che , già per il periodo precedente al 25 giugno 2015 , emerga un demansionamento di concretizzatosi anche in totale Parte_1
inattività . In proposito appaiono significative le dichiarazioni rese dalla teste : “ Tes_10
Io nel 2009-2010 avevo la responsabilità di supportare in termini di coordinamento e coaching alcuni dipendenti che avevano il ruolo di sviluppo commerciale sulla zona
GN , Marche , Nord Est e Lombardia , compresa OD . Io periodicamente mi sentivo con l'attore e mi mettevo a disposizione per il supporto. Io lo chiamavo e cercavo di capire cosa potevo fare per lui , perché lui non mi chiamava mai . Lui aveva il ruolo di commerciale ma non faceva nulla. L'attore si rifiutava proprio di svolgere la propria attività perché non voleva proprio farlo . Io mi sentivo con lui almeno 2 volte al mese . Ma lui in tutto l'anno 2009 – 2010 non ha mai fatto niente
“.
In presenza di tale accertata inattività lavorativa osserva il Collegio che la non CP_4 abbia assolto , al fine di escludere ogni sua responsabilità , i già richiamati oneri probatori a suo carico imposti dall'art. 1218 cod. civ. ; ed anzi deve ravvisarsi - in relazione a tale inattività ed indipendentemente dalla sussistenza di un fenomeno complessivo , correlato anche ad altri atti , qualificabile come straining - anche la dedotta e richiamata nel secondo motivo di appello principale violazione dell'art. 2087 cod. civ , in mancanza anche in tal caso della prova liberatoria del datore di lavoro imposta dall'art. 1218 cod. civ.
Passando al periodo di lavoro successivo al 25 giugno 2015 , per il quale l'asserito demansionamento deve valutarsi secondo la nuova versione dell'art. 2103 cod. civ, , il Collegio osserva che risulta in atti che dopo la reintegra conseguente alla illegittimità del primo licenziamento ha dal marzo 2015 al febbraio 2017 Pt_2 trasferito presso una sede di Piacenza con il ruolo “ di sviluppatore Parte_1 privati “ ; successivamente la in data 20.2.2017 ha trasferito a CP_4 Parte_1
Milano , presso la dipendenza n. 317, agenzia 6 con mansioni di GSF ( Gestore Small
Businnes di filiale ).
Osserva il Collegio che in relazione al periodo marzo 2015 – 25 giugno 2015 debbano valere le medesime argomentazioni già svolte in precedenza , trattandosi di un periodo che ricade nell'ambito di applicabilità dell'art. 2103 cod. civ. secondo la precedente formulazione.
Ciò chiarito, il Collegio rileva che anche per il secondo periodo ora in valutazione le prove testimoniali assunte dal Tribunale hanno evidenziato un demansionamento concretizzatosi nella totale inattività di . Parte_1 Il teste ha dichiarato : “ Io ho lavorato con l'attore dal 2017 a Testimone_11 settembre 2020 nella sede di Viale Regina Margherita Milano Ag. N. 6 . L'attore in quel periodo si doveva formalmente occupare delle aziende;
così mi era stato riferito. Però in concreto io l'ho visto inattivo a non fare nulla . Ricordo che quando venivano in filiale i responsabili delle aziende , il direttore ci aveva detto di mandarli a lui e non all'attore . Io non sapevo perché l'attore non lavorasse . Lui stava tutto il giorno a non fare nulla . Io però non ricordo di aver visto qualcuno che gli dava lavori da fare e non ho visto l'attore rifiutarli . Di questa situazione erano a conoscenza sicuramente il responsabile del personale ( ) e il responsabile di area di Tes_1
Milano …Non ho mai ricevuto chiamate di clienti che chiedevano di ….”. Parte_1
Il teste le cui dichiarazioni sono già state riportate in precedenza Testimone_8
, ha fra l'altro confermato : “ Io ho lavorato con l'attore dal gennaio 2018 fino al
2021 Milano Ag. N. 6 in Viale Margherita e Viale Beatrice d'Este . Io ero il direttore della filiale . In quel periodo l'attore era gestore smail businnes , ossia si occupava di clienti relativi all'area micro crediti . Lui doveva gestire il portafoglio clienti che riguardava micro- imprese , studi professionali , oltre ai clienti privati . Però l'attore per tutto il periodo 2018-2021 non ha mai effettivamente lavorato : aveva la sua postazione , ma rimaneva lì fermo per tutta la giornata senza fare nulla ….”
Il teste ha dichiarato : “ Io ho lavorato con l'attore da giugno 2019 Testimone_12 fino ai primi di gennaio 2020 . L'attore in quel periodo aveva il ruolo di consulenza .
Io ero in cassa e non avevo la postazione vicina a lui . Ricordo però che lui era in uno stato di inattività : in realtà , infatti , non faceva niente , non aveva compiti né incarichi che gli erano assegnati . Ricordo che spesso lui veniva da noi in cassa perché non aveva nulla da fare . Il direttore non ha mai dato incarichi all'attore
…Quando sono entrato in filiale mi era stato fatto presente che l'attore aveva avuto problemi con l'istituto e quindi non aveva compiti. Il direttore mi aveva detto di non curarmi di questa cosa perché “ lui non faceva parte della squadra “ ( pur essendo fisicamente in filiale ). Nei sei mesi che sono stato lì nessun cliente ha avuto appuntamenti con l'attore …”.
Il teste ha dichiarato : “ Quanto al periodo 2015-2017 , l'attore a Tes_1
Piacenza tra il 2015 e il 2017 svolgeva il ruolo di Asset Development Manager ( ADM
) ed acquisiva la clientela che va da 100.000.00 euro di portafoglio in su , quindi danarosa , per farla diventare cliente del credito …. Posso dire che lui CP_1 svolgeva questa mansione , ma lui poi non otteneva i risultati attesi , cioè non acquisiva clientela …Dopo il 2017 , l'attore svolgeva il ruolo di gestore Aziende di filiale presso le filiali di Milano Ag. 6 e Ag. 16 . In questo caso aveva mansione di seguire la clientela …Però di fatto lui non faceva niente ….” .
Anche in relazione a tale secondo periodo lavorativo debbono allora valere le argomentazioni già svolte per il primo periodo .
In presenza di tale accertata inattività lavorativa osserva il Collegio che la non CP_4
abbia assolto , al fine di escludere ogni sua responsabilità , i richiamati oneri probatori a suo carico imposti dall'art. 1218 cod. civ. ; ed anzi deve ravvisarsi - in relazione a tale inattività ed indipendentemente dalla sussistenza di un complessivo fenomeno, correlato anche ad altri atti , qualificabile come straining - anche la dedotta e richiamata nel secondo motivo di appello principale violazione dell'art. 2087 cod. civ , in mancanza anche in tal caso di una prova liberatoria del datore di lavoro imposta dall'art. 1218 cod. civ.
Al di là di tale dirimente conclusione , il Collegio , pur nella considerazione del mansionario inerente il ruolo di Gestore Smal businnes di filiale ( doc. 22 ) Pt_2
ritiene condivisibili le argomentazioni svolte dal Tribunale laddove , richiamato il tenore dell'art. 82 CCNL ed i profili professionali ricompresi , ha concluso che da un lato “ è risultato evidente che l'attore non aveva svolto mansioni comportanti
“elevate responsabilità nella direzione, nel coordinamento e/o controllo di altri lavoratori/lavoratrici” e dall'altro “ che peraltro, le nuove mansioni, per come descritte dai testimoni, non consentono di annoverare il lavoratore tra gli “incaricati di svolgere attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse”, tra i “preposti a succursale” o tra i
“responsabili della gestione di significativi segmenti o gruppi di clientela”, non essendo nemmeno emersi, nello svolgimento delle nuove mansioni, “significativi gradi di autonomia e responsabilità funzionale” .
In relazione infine alle ulteriore questioni proposte con il terzo motivo di appello , ritiene il Collegio che la documentazione prodotta non sia in grado di provare che le funzioni di controllo assegnate dalla a da ottobre 2021 siano CP_4 Parte_1 coerenti con l'inquadramento QD4.
In tal senso non appare, in particolare , sufficiente la circostanza evidenziata dalla che dal doc. 48 risulta che tra il personale con ruolo RDC numerose posizioni CP_4
hanno inquadramento QD4. QUARTO MOTIVO DI APPELLO INCIDENTALE: ERRATA INDICAZIONE DEL PERIODO
TEMPORALE E DELLA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO, VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 115 E 116 CPC.
Con la quarta censura, la sempre in via subordinata, lamenta l'errata CP_4 quantificazione del danno subito dal a agosto 2009. Parte_1
Infatti, dal 14 novembre al 6 marzo 2015 il rapporto di lavoro era rimasto “sospeso” in ragione del primo licenziamento e della durata del procedimento di impugnazione del medesimo.
L'assenza di effettiva attività lavorativa comporterebbe l'assenza di alcun danno da demansionamento. Pertanto, la sentenza sarebbe errata ove ha ritenuto di considerare tale periodo tout court, senza escluderlo dal periodo di riferimento per il calcolo del danno subito dal signor Parte_1
Inoltre, dal 20 aprile 2021 sino al 2 novembre 2021 l'appellante principale era stato assente per malattia e quindi non aveva svolto attività di lavoro.
Considerato quindi che il ricorso introduttivo di primo grado era stato depositato il 9 settembre 2021, il Tribunale avrebbe dovuto considerare come termine ultimo del periodo di condotta illegittima della quale fonte di danno il CP_4
20 aprile 2021 e non la data di deposito del ricorso.
Il Giudice avrebbe dunque dovuto condannare la al pagamento del CP_4
danno relativo al periodo 3 agosto 2009 (data del trasferimento a OD) al 14 novembre 2011 e poi dal 6 marzo 2015 sino alla data del 20 aprile 2021 (data in cui
è stato assente per malattia sino al 2 novembre 2021, data di assegnazione delle nuove mansioni di RDC).
Ancora, la contesta la quantificazione nella misura del 30% della CP_4
retribuzione annua, in quanto vi sarebbe stato un concorso di colpa del Parte_1
nel quadro che si era creato nei luoghi di lavoro.
Chiede dunque una rimodulazione del danno da demansionamento dovuto in ragione delle condotte del sig. . Parte_1
Il Collegio ritiene infondato anche tale motivo . Va infatti considerato che il demansionamento e l'inattività per lunghi periodi temporali di sono correlati , come si è detto , non solo ad una Parte_1 violazione dell'art. 2103 cod. civ. ma anche alla violazione degli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 cod.civ. .
Si deve poi osservare , in punto di diritto , che il licenziamento non preclude la prova di un danno alla professionalità laddove il lavoratore licenziato provi ( e nella fattispecie deve ritenersi sussistente la prova per le stesse argomentazioni svolte dal Tribunale e che qui si richiamano ) anche per il periodo precedente la reintegra quel danno;
sul punto nella ordinanza n.29335/2023 la Corte di
Cassazione ha chiarito : “ Il problema è dunque di prova e non ontologico , posto che il risarcimento stabilito dall'art .18 l. 300/1970 non ha attinenza con gli altri danni , diversi dalla perdita della retribuzione globale di fatto , che il lavoratore deduce di aver subito nel medesimo periodo di forzata inattività , sia patrimoniali che non patrimoniali , né in particolare con il danno alla professionalità …. con l'unico onere di fornirne la prova ….”
In relazione alla entità del danno alla professionalità liquidato dal Tribunale , ritiene il Collegio che sia congrua la liquidazione effettuata dal Tribunale .
Il Collegio ribadisce che la condotta di evidenziata nell'esame dei motivi Parte_1 dell'appello principale rende congrua e non suscettibile di aumento l'entità , comunque significativa , della liquidazione del danno effettuata dal Tribunale .
Per altro verso , nella valutazione ora della censura della , ritiene il Collegio CP_4 che , alla luce della gravità del demansionamento accertato e tradottosi anche in una inattività lavorativa per anni , la liquidazione effettuata dal Tribunale sia congrua e non altrimenti riducibile .
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione .
In conclusione gli appelli vanno rigettati .
Tenuto conto della reciproca soccombenza ritiene il Collegio che debbano essere compensate fra le parti le spese del grado .
PQM
Rigetta gli appelli proposti avverso la sentenza n. 3389/2024 del Tribunale di
Milano; compensa fra le parti le spese del grado;
si dà atto che sussistono per entrambe le parti i presupposti per il versamento del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
Milano 21 Novembre 2024
Il Presidente
Giovanni Picciau