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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 62514/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 62514/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in OM, via dei Prati Fiscali n. 221, Parte_1
presso l'avv. Pierluigi Alessandrini dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato atto congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente –
e
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
OM presso la sede dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n.
21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura pagina 1 di 13 generale alle liti per atto del 04/08/2022, Rep. n. 22013, Racc. n. 11730,
redatto dal dott. , Notaio in OM;
Persona_1
- parte opposta –
OGGETTO: accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio erp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato quanto in narrativa,
previa sospensiva, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione: 1.
accertare e dichiarare l'illegittimità della Determinazione Dirigenziale nr.
Rep. QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019
notificata il 19/07/2019 e, per l'effetto dichiarare il subentro e/o l'esistenza di
un contratto di locazione inter partes a decorrere dall'ottobre 2012 ovvero
dalla data di trasferimento della residenza. Salvo aggiungere e/o variare e
formulare istanze istruttorie e depositare documenti in relazione a quanto ex
adverso dedotto ed eccepito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio”.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di OM adito, contrariis CP_1
reiectis, ed in accoglimento delle suesposte difese: - In via principale ,
pagina 2 di 13 rigettare le domande ex adverso formulare , in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la DD. Rep. QC/587/2019 prot.
QC/2475/2019 del 28/06/2019 di sgombero e rilascio immediato dell'immobile
sito in OM , Viale Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14; - Rigettare,
inoltre, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del
provvedimento impugnato.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01/10/2019, la parte
opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del diritto al subentro e l'annullamento del decreto di sgombero e rilascio - D.D. nr. Rep.
QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019-
notificato il 19/07/2019, in relazione all'alloggio erp sito in OM, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14. A tal fine ha esposto: - di aver presentato domanda per l'assegnazione di alloggio nel lontano 1994; - di essere seguita dai servizi sociali a motivo delle proprie condizioni reddituali;
- di essere andata ad abitare a seguito dello sfratto dalla propria abitazione,
unitamente ai due figli minori, nell'appartamento sito in OM, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14, nell'ottobre 2012 , come ospite dell'assegnataria , Pietrobono Italia, che provvedeva ad accudire. Ha dedotto: -
pagina 3 di 13 di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio in oggetto, in ragione della coabitazione con la legittima assegnataria, avendo agito in buona fede ed essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
- di avere confidato nell'assegnazione in virtù del principio di affidamento,
essendosi la situazione di fatto protratta per lungo tempo;
-di aver sempre corrisposto il canone relativo all'immobile. Ha , infine , dedotto che il diritto all'abitazione è diritto fondamentale garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c,
ha dedotto di aver presentato, avvalendosi delle disposizioni di cui alla LR n.
1/2020 domanda di regolarizzazione in sanatoria: ha chiesto, in conseguenza,
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto fino al temine della procedura di sanatoria.
2. Costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione per CP_1
infondatezza, deducendo la legittimità del decreto di sgombero e rilascio emesso e la mancanza di diritto della opponente al subentro.
3. La causa, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, è stata documentalmente istruita, quindi, rinviata più volte, su richiesta di parte attrice, per la definizione del procedimento amministrativo di regolarizzazione pagina 4 di 13 in sanatoria e la precisazione delle conclusioni, ed infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, a tal fine osservandosi che l'oggetto della causa, come, peraltro, precisato dalla parte opponente nell'atto di citazione è l'accertamento del diritto soggettivo al mantenimento del rapporto locatizio dell'alloggio in oggetto, in relazione al quale i provvedimenti di decadenza e di rilascio sono meramente strumentali.
Nel merito, in diritto, si osserva che:
-a norma della L.R. n. 12/99, contenente la “Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”,
e precisamente del suo art. 12 dedicato al “Subentro nell'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e
ampliamento del nucleo familiare” , “ .... in caso di decesso o negli altri casi
in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano
nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11,
pagina 5 di 13 comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4,
secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.” ( co 1 );
- a norma dei commi 4 e 5 del suddetto art. 12, nel testo attualmente vigente, e per quanto qui interessa,
( comma 4 ) “Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare
si determina nei seguenti casi:.....
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo
coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della
normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere
nella decadenza.
( comma 5) “ L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere
immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre
mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di
decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni
non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro.
Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente
gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di
pagina 6 di 13 ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di
ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario.”;
-l'art. 15 della medesima L.R. Lazio n. 12/1999 stabilisce, infine, che :
“….(omissis)….
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade
dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro
a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o
comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da
altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso
alle abitazioni in locazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2
si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un
alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa
senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal
competente ente gestore.
pagina 7 di 13 3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora
l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta
giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso. (…omissis)
5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti,
altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).”.
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
- costituisce circostanza pacifica, perché allegata dalla stessa opponente, la
mancanza di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio in oggetto in favore di quest'ultima;
- costituisce altresì circostanza documentalmente provata, il fatto di essersi immessa, nel possesso dell'alloggio, alla morte della legittima assegnataria,
Pietrobono Italia, ponendovi la propria residenza in data 11/11/2013;
- dalla documentazione offerta in comunicazione da ed in CP_1
particolare dalla scheda informativa di occupazione alloggio erp (cfr. fascicolo risulta che l'alloggio, la cui ultima legittima assegnataria, CP_1
Pietrobono Italia, era deceduta, era, infatti, occupato abusivamente da
[...]
non legata all'assegnataria da alcun vincolo di parentela;
Parte_1
pagina 8 di 13 - appare, dunque, evidente la correttezza dell'attività svolta da CP_1
in assenza di un diritto al subentro nel contratto di assegnazione dell'alloggio,
in quanto estranea al nucleo familiare dell'assegnataria, che non risulta aver presentato alcuna domanda di ampliamento, ed in presenza di condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità all'Ente gestore del patrimonio destinato all'E.R.;
- in conseguenza, illegittima risulta la presenza dell'opponente nell'alloggio in oggetto e la sua permanenza ivi continuata anche dopo la diffida al rilascio ex art. 15, co. 3, L.R. n. 12/1999, Prot- 17645 del 16/05/2019, osservandosi che il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato dall'ente gestore e consente l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico, non certo l'occupazione arbitraria dello stesso;
- palesemente infondata risulta, inoltre, l'eccepita violazione del principio del legittimo affidamento derivante dal protrarsi della situazione di fatto abusiva,
avuto riguardo al fatto che, nel procedimento di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, “la protezione dell'affidamento si concreta
proprio nell'osservanza e nella rilevanza del procedimento e del relativo
pagina 9 di 13 provvedimento conclusivo che istituisce o esclude la situazione abitativa
tutelata.”.
- Infondata risulta, infine, l'eccezione relativa allo stato di necessità inteso quale stato soggettivo di emergenza abitativa, il quale può valere come esimente della responsabilità penale e, sul piano civilistico , al fine di esonerare dal pagamento dei danni (art. 2045 c.c.), ma non dà titolo ad un diritto di occupare un immobile altrui, a maggior ragione, avuto riguardo all'interesse pubblico generale ed allo scopo precipuo perseguito dall'Amministrazione convenuta, la quale è tenuta a garantire che l'erogazione del servizio di assistenza abitativa sia riservato a soggetti certamente bisognosi,
ma secondo le forme ed i modi di legge specificatamente descritti dal compendio normativo che disciplina detta speciale materia. Nessuna norma costituzionale, né di legge ordinaria, né alcuna convenzione internazionale consente che si possa ledere la proprietà altrui, la quale, anzi è tutelata sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.) sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.1 del Protocollo addizionale n.1:
Ogni persona giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dai principi generali di diritto internazionale”) in via pagina 10 di 13 generale ed ancor di più quando trattasi di proprietà pubblica di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'esigenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate (art. 2 l.r. n. 12/1999).
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- il decreto di sgombero e rilascio opposto è esente da vizi formali e procedurali in quanto preceduto dalla notifica della diffida al rilascio ex art. 15, co. 3, L.R. n. 12/1999,
-parte opponente non ha allegato alcun utile titolo legittimante la sua presenza nell'alloggio di cui si tratta;
- tale non è, infatti, alla stregua della normativa sopra testualmente riportata, la semplice detenzione di fatto dell'immobile e neppure la non provata coabitazione con l'assegnataria, a motivo dell'ospitalità da quest'ultima offertale, la quale, in mancanza degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa sopra richiamata, non è in alcun modo opponibile all'ente gestore e,
correlativamente, non determina in capo all'opponente alcun affidamento o pretesa tutelabile di assegnazione o subentro neppure a seguito del pagamento dell'indennità di occupazione, in ogni caso, dovuta;
pagina 11 di 13 - In definitiva, risulta certamente esistente l'occupazione senza titolo dell'alloggio in oggetto, in relazione alla quale l'elemento soggettivo è
dimostrato dall'estraneità al nucleo familiare dell'originaria assegnataria e dalla mancanza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo da parte di
[...]
, a motivo del quale, l'opponente ha presentato domanda di CP_1
regolarizzazione in sanatoria, la cui pendenza, tuttavia, trattandosi di procedimento amministrativo, non consente, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. .
- In definitiva, non dimostrato risulta il diritto al subentro preteso dall'opponente con conseguente piena legittimità e validità del decreto di rilascio opposto.
7. La soccombenza della opponente ne impone la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 e
€ 26.000,00, in complessivi € 2.540,00, di cui € 460,00 per i compensi relativi alla fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione /istruttoria, € 851,00, per la fase decisionale, oltre rimborso esborsi,
se documentati, spese generali ed oneri riflessi.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in OM , Parte_1
Viale Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14
-) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del giudizio liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 2.540,00
oltre rimborso esborsi, se documentati, spese generali ed oneri riflessi.
OM, 03/01/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
pagina 13 di 13
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA II sezione civile in persona del giudice unico, dott.ssa Emilia Cerchiara, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella controversia in primo grado iscritta al n° 62514/2019 del R.G.A.C.,
vertente tra
, elettivamente domiciliata in OM, via dei Prati Fiscali n. 221, Parte_1
presso l'avv. Pierluigi Alessandrini dal quale è rappresentato e difeso per procura speciale su separato atto congiunto all'atto di citazione;
- parte opponente –
e
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliata in CP_1
OM presso la sede dell'Avvocatura Capitolina in via del Tempio di Giove n.
21, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Freni in virtù di procura pagina 1 di 13 generale alle liti per atto del 04/08/2022, Rep. n. 22013, Racc. n. 11730,
redatto dal dott. , Notaio in OM;
Persona_1
- parte opposta –
OGGETTO: accertamento del diritto al subentro nell'assegnazione di alloggio erp.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: la causa è stata decisa sulle conclusioni che le parti hanno precisato come da verbale.
Parte attrice: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, accertato quanto in narrativa,
previa sospensiva, respinta ogni contraria istanza difesa ed eccezione: 1.
accertare e dichiarare l'illegittimità della Determinazione Dirigenziale nr.
Rep. QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019
notificata il 19/07/2019 e, per l'effetto dichiarare il subentro e/o l'esistenza di
un contratto di locazione inter partes a decorrere dall'ottobre 2012 ovvero
dalla data di trasferimento della residenza. Salvo aggiungere e/o variare e
formulare istanze istruttorie e depositare documenti in relazione a quanto ex
adverso dedotto ed eccepito. Con vittoria di spese, competenze e onorari di
giudizio”.
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di OM adito, contrariis CP_1
reiectis, ed in accoglimento delle suesposte difese: - In via principale ,
pagina 2 di 13 rigettare le domande ex adverso formulare , in quanto infondate in fatto ed in
diritto e, per l'effetto, confermare la DD. Rep. QC/587/2019 prot.
QC/2475/2019 del 28/06/2019 di sgombero e rilascio immediato dell'immobile
sito in OM , Viale Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14; - Rigettare,
inoltre, l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà del
provvedimento impugnato.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 01/10/2019, la parte
opponente indicata in epigrafe ha chiesto l'accertamento del diritto al subentro e l'annullamento del decreto di sgombero e rilascio - D.D. nr. Rep.
QC/587/2019 del 28/06/2019 e nr. Prot. QC/24757/2019 del 28/06/2019-
notificato il 19/07/2019, in relazione all'alloggio erp sito in OM, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14. A tal fine ha esposto: - di aver presentato domanda per l'assegnazione di alloggio nel lontano 1994; - di essere seguita dai servizi sociali a motivo delle proprie condizioni reddituali;
- di essere andata ad abitare a seguito dello sfratto dalla propria abitazione,
unitamente ai due figli minori, nell'appartamento sito in OM, Viale
Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14, nell'ottobre 2012 , come ospite dell'assegnataria , Pietrobono Italia, che provvedeva ad accudire. Ha dedotto: -
pagina 3 di 13 di avere diritto al subentro nell'assegnazione dell'alloggio in oggetto, in ragione della coabitazione con la legittima assegnataria, avendo agito in buona fede ed essendo in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;
- di avere confidato nell'assegnazione in virtù del principio di affidamento,
essendosi la situazione di fatto protratta per lungo tempo;
-di aver sempre corrisposto il canone relativo all'immobile. Ha , infine , dedotto che il diritto all'abitazione è diritto fondamentale garantito dall'art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c,
ha dedotto di aver presentato, avvalendosi delle disposizioni di cui alla LR n.
1/2020 domanda di regolarizzazione in sanatoria: ha chiesto, in conseguenza,
la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto fino al temine della procedura di sanatoria.
2. Costituitasi ha chiesto il rigetto dell'opposizione per CP_1
infondatezza, deducendo la legittimità del decreto di sgombero e rilascio emesso e la mancanza di diritto della opponente al subentro.
3. La causa, concessi i richiesti termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali le posizioni delle parti sono rimaste pressoché invariate, è stata documentalmente istruita, quindi, rinviata più volte, su richiesta di parte attrice, per la definizione del procedimento amministrativo di regolarizzazione pagina 4 di 13 in sanatoria e la precisazione delle conclusioni, ed infine, trattenuta in decisione sulle conclusioni epigrafate.
4. Procedendo gradatamente nell'esame delle questioni oggetto di giudizio –
arg ex art. 276 c.p.c. - seppur con il contemperamento, ove possibile e rilevante, della 'ragione più liquida' ( cfr SU, sent. n. 9936 dell'8.05.2014;
S.C., VI-L, sent. n. 12002 del 28.05.2014), preliminarmente, deve essere affermata la giurisdizione del Giudice Ordinario, a tal fine osservandosi che l'oggetto della causa, come, peraltro, precisato dalla parte opponente nell'atto di citazione è l'accertamento del diritto soggettivo al mantenimento del rapporto locatizio dell'alloggio in oggetto, in relazione al quale i provvedimenti di decadenza e di rilascio sono meramente strumentali.
Nel merito, in diritto, si osserva che:
-a norma della L.R. n. 12/99, contenente la “Disciplina delle funzioni
amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica”,
e precisamente del suo art. 12 dedicato al “Subentro nell'assegnazione di
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa e
ampliamento del nucleo familiare” , “ .... in caso di decesso o negli altri casi
in cui l'assegnatario non faccia più parte del nucleo familiare, subentrano
nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare di cui all'articolo 11,
pagina 5 di 13 comma 5 originariamente assegnatario o ampliato ai sensi del comma 4,
secondo l'ordine stabilito nel citato articolo 11, comma 5.” ( co 1 );
- a norma dei commi 4 e 5 del suddetto art. 12, nel testo attualmente vigente, e per quanto qui interessa,
( comma 4 ) “Per i fini di cui al comma 1, l'ampliamento del nucleo familiare
si determina nei seguenti casi:.....
e) ingresso o rientro dei figli, dei parenti di secondo grado, e del relativo
coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto ai sensi della
normativa statale vigente in materia, purché in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica per non incorrere
nella decadenza.
( comma 5) “ L'ingresso di uno dei soggetti indicati nel comma 4 deve essere
immediatamente comunicato all'ente gestore. L'ente gestore, nei successivi tre
mesi, verifica che, a seguito dell'ampliamento, non sussistano cause di
decadenza dall'assegnazione. Qualora dalla verifica risultino comunicazioni
non veritiere, l'ampliamento non produce effetti ai fini dell'eventuale subentro.
Gli esiti delle verifiche sono comunicati all'interessato a cura dell'ente
gestore. Il soggetto che entra nel nucleo in seguito alle procedure di
pagina 6 di 13 ampliamento assume nei confronti dell'ente gestore, a decorrere dalla data di
ingresso, gli stessi obblighi dell'assegnatario originario.”;
-l'art. 15 della medesima L.R. Lazio n. 12/1999 stabilisce, infine, che :
“….(omissis)….
2. L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica
destinato all'assistenza abitativa il quale, al di fuori dei casi previsti dalla
legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade
dall'assegnazione ed è punito con la sanzione amministrativa da 45 mila euro
a 65 mila euro. Tale soggetto è escluso, altresì, dalle assegnazioni di altri
alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa o
comunque fruenti di contributo dello Stato o di altri enti pubblici nonché da
altre provvidenze disposte dalla Regione e dai comuni a sostegno dell'accesso
alle abitazioni in locazione.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, le disposizioni di cui al comma 2
si applicano anche a chi fruisce dell'alloggio ceduto ed a chiunque occupi un
alloggio di edilizia residenziale pubblica destinato all'assistenza abitativa
senza titolo, fermo restando l'obbligo di rilasciarlo entro il termine fissato dal
competente ente gestore.
pagina 7 di 13 3bis. Le sanzioni di cui al comma 2 vengono ridotte dell'80 per cento qualora
l'occupante senza titolo riconsegni all'ente gestore l'alloggio entro sessanta
giorni dalla richiesta di riconsegna da parte dell'ente stesso. (…omissis)
5. I soggetti di cui al comma 3, fino al rilascio degli alloggi, sono tenuti,
altresì, al pagamento di una indennità pari al canone più elevato definito ai
sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera c).”.
5. Nel caso di specie, si rileva in fatto che:
- costituisce circostanza pacifica, perché allegata dalla stessa opponente, la
mancanza di un provvedimento di assegnazione dell'alloggio in oggetto in favore di quest'ultima;
- costituisce altresì circostanza documentalmente provata, il fatto di essersi immessa, nel possesso dell'alloggio, alla morte della legittima assegnataria,
Pietrobono Italia, ponendovi la propria residenza in data 11/11/2013;
- dalla documentazione offerta in comunicazione da ed in CP_1
particolare dalla scheda informativa di occupazione alloggio erp (cfr. fascicolo risulta che l'alloggio, la cui ultima legittima assegnataria, CP_1
Pietrobono Italia, era deceduta, era, infatti, occupato abusivamente da
[...]
non legata all'assegnataria da alcun vincolo di parentela;
Parte_1
pagina 8 di 13 - appare, dunque, evidente la correttezza dell'attività svolta da CP_1
in assenza di un diritto al subentro nel contratto di assegnazione dell'alloggio,
in quanto estranea al nucleo familiare dell'assegnataria, che non risulta aver presentato alcuna domanda di ampliamento, ed in presenza di condotta qualificabile come sostanziale sottrazione della disponibilità all'Ente gestore del patrimonio destinato all'E.R.;
- in conseguenza, illegittima risulta la presenza dell'opponente nell'alloggio in oggetto e la sua permanenza ivi continuata anche dopo la diffida al rilascio ex art. 15, co. 3, L.R. n. 12/1999, Prot- 17645 del 16/05/2019, osservandosi che il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato dall'ente gestore e consente l'inserimento in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio residenziale pubblico, non certo l'occupazione arbitraria dello stesso;
- palesemente infondata risulta, inoltre, l'eccepita violazione del principio del legittimo affidamento derivante dal protrarsi della situazione di fatto abusiva,
avuto riguardo al fatto che, nel procedimento di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, “la protezione dell'affidamento si concreta
proprio nell'osservanza e nella rilevanza del procedimento e del relativo
pagina 9 di 13 provvedimento conclusivo che istituisce o esclude la situazione abitativa
tutelata.”.
- Infondata risulta, infine, l'eccezione relativa allo stato di necessità inteso quale stato soggettivo di emergenza abitativa, il quale può valere come esimente della responsabilità penale e, sul piano civilistico , al fine di esonerare dal pagamento dei danni (art. 2045 c.c.), ma non dà titolo ad un diritto di occupare un immobile altrui, a maggior ragione, avuto riguardo all'interesse pubblico generale ed allo scopo precipuo perseguito dall'Amministrazione convenuta, la quale è tenuta a garantire che l'erogazione del servizio di assistenza abitativa sia riservato a soggetti certamente bisognosi,
ma secondo le forme ed i modi di legge specificatamente descritti dal compendio normativo che disciplina detta speciale materia. Nessuna norma costituzionale, né di legge ordinaria, né alcuna convenzione internazionale consente che si possa ledere la proprietà altrui, la quale, anzi è tutelata sia a livello costituzionale (art. 42 Cost.) sia dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.1 del Protocollo addizionale n.1:
Ogni persona giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dai principi generali di diritto internazionale”) in via pagina 10 di 13 generale ed ancor di più quando trattasi di proprietà pubblica di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'esigenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate (art. 2 l.r. n. 12/1999).
6. In conclusione, sulla base delle premesse in diritto e dei rilievi in fatto sopra compiuti, si osserva che:
- il decreto di sgombero e rilascio opposto è esente da vizi formali e procedurali in quanto preceduto dalla notifica della diffida al rilascio ex art. 15, co. 3, L.R. n. 12/1999,
-parte opponente non ha allegato alcun utile titolo legittimante la sua presenza nell'alloggio di cui si tratta;
- tale non è, infatti, alla stregua della normativa sopra testualmente riportata, la semplice detenzione di fatto dell'immobile e neppure la non provata coabitazione con l'assegnataria, a motivo dell'ospitalità da quest'ultima offertale, la quale, in mancanza degli adempimenti amministrativi previsti dalla normativa sopra richiamata, non è in alcun modo opponibile all'ente gestore e,
correlativamente, non determina in capo all'opponente alcun affidamento o pretesa tutelabile di assegnazione o subentro neppure a seguito del pagamento dell'indennità di occupazione, in ogni caso, dovuta;
pagina 11 di 13 - In definitiva, risulta certamente esistente l'occupazione senza titolo dell'alloggio in oggetto, in relazione alla quale l'elemento soggettivo è
dimostrato dall'estraneità al nucleo familiare dell'originaria assegnataria e dalla mancanza di qualsivoglia provvedimento autorizzativo da parte di
[...]
, a motivo del quale, l'opponente ha presentato domanda di CP_1
regolarizzazione in sanatoria, la cui pendenza, tuttavia, trattandosi di procedimento amministrativo, non consente, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. .
- In definitiva, non dimostrato risulta il diritto al subentro preteso dall'opponente con conseguente piena legittimità e validità del decreto di rilascio opposto.
7. La soccombenza della opponente ne impone la condanna al pagamento delle spese processuali, nella misura liquidata sulla scorta dei parametri minimi di cui al D.M. 147/2022 per le controversie di valore ricompreso tra € 5.201,00 e
€ 26.000,00, in complessivi € 2.540,00, di cui € 460,00 per i compensi relativi alla fase studio, € 389,00 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase di trattazione /istruttoria, € 851,00, per la fase decisionale, oltre rimborso esborsi,
se documentati, spese generali ed oneri riflessi.
P.Q.M.
pagina 12 di 13 il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede :
-) rigetta l'opposizione;
-) condanna al rilascio immediato dell'immobile sito in OM , Parte_1
Viale Vicopisano n. 81, Scala D, Piano 4, Int. 14
-) condanna al pagamento in favore di delle Parte_1 CP_1
spese del giudizio liquidate, come in parte motiva, in complessivi € 2.540,00
oltre rimborso esborsi, se documentati, spese generali ed oneri riflessi.
OM, 03/01/2025
Il giudice
Emilia Cerchiara
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