Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2660/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
composta da:
Dott. Anna Mantovani - Presidente rel
Dott. Francesca Vullo - Consigliera
Dott. Roberta Nunnari - Consigliera ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado d'appello sub RG 2660/2024
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VICOLO SOLE, 9, Parte_1 C.F._1
SEREGNO (MB), presso lo studio dell'avv. Marcello Puglisi (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato PIAZZA Controparte_1 C.F._3
RISORGIMENTO, 1/A, SEREGNO (MB), presso lo studio degli avv.ti Riccardo Pavan (C.F.
) e Giorgio Mussi (C.F. , che lo rappresentano e C.F._4 C.F._5 difendono come da delega in atti, unitamente all'avv. Michele Pratelli (C.F.
), C.F._6
APPELLATO
avente ad oggetto: Lesione personale
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DI : Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via principale e nel merito:
1
- accogliere i motivi tutti dedotti con il proposto atto di appello e, per l'effetto, in riforma totale della sentenza del Tribunale di Monza n. 2041/2024 resa nel procedimento RG 6752/2021, pubblicata in data 19.7.2024 e notificata in pari data, accertata la responsabilità extracontrattuale, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e 2043 c.c., in capo all'appellato sig.
[...]
C.F. , nella causazione del sinistro occorso all'appellante CP_1 C.F._3
in data 5.3.2019,
- condannare il signor C.F. , a risarcire tutti i danni Controparte_1 C.F._3 patiti e patiendi dalla signora , che si quantificano in € 77.763,81= per danno Parte_1
biologico, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da liquidarsi semmai anche in via equitativa.
- Condannare altresì l'appellato a risarcire all'appellante il danno non patrimoniale subìto in conseguenza del sinistro per cui è causa, avendo subìto la signora un considerevole Pt_1 mutamento delle abitudini di vita come descritte in narrativa, prudentemente quantificato in €
50.000,00=, o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, da liquidarsi semmai anche in via equitativa.
In via subordinata:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle pretese di controparte, in riforma dell 'impugnata sentenza disporre, sussistendone giusti motivi, la compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio per le motivazioni tutte dedotte in atti;
- accertare e dichiarare l 'insussistenza di profili riconducibili, nel comportamento processuale dell 'appellante, all 'alveo di cui all 'art. 96 c.p.c. e, conseguentemente, in riforma dell
'impugnata sentenza, dichiarare non dovuta la somma di € 3.258,00= in primo grado liquidata in favore del sig. a carico dell 'appellante ai sensi dell 'art. 96 III comma Controparte_1
c.p.c.
In via istruttoria , si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 Legge 23.12.1999 n. 488, come successivamente modificato ed integrato, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile”.
NELL'INTERESSE DI Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Collegio, contrariis rejectis, rigettata ogni istanza di prova avversaria,
- preliminarmente, dichiarare inammissibile l'appello avversario ai sensi dell'art. 342 c.p.c., per
i motivi dedotti in narrativa;
2 R.G. N. 2660/2024
- nel merito, rigettare integralmente l'appello avversario in quanto infondato in fatto e diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza impugnata;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'appello di controparte venga accolto, e vi sia condanna del deducente al risarcimento del danno nei confronti dell'appellante, valutare il comportamento della medesima appellante in relazione ai fatti di causa e ciò sia in relazione all'applicabilità del comma 1 dell'art. 1227 c.c., per quanto attiene alla partecipazione del danneggiato nella produzione del danno, sia in relazione al comma 2 dello stesso art. 1227 c.c. ai fini dell'esclusione della risarcibilità di quei danni che l'appellante avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, e per l'effetto ridurre in tutto o in parte l'avversa richiesta economica;
- in ogni caso: confermare la condanna della sig.ra al risarcimento del danno per Parte_1
lite temeraria ex art. 96 c.p.c. come comminata nella sentenza impugnata, e condannarla altresì, sempre ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in questo grado di giudizio;
- con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
Svolgimento del processo
conveniva in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni Parte_1 Controparte_1 patiti a fronte del sinistro che l'ha vista coinvolta.
A sostengo delle proprie pretese, l'attrice esponeva:
- che, in data 05.03.2019, mentre si trovava nell'immobile concesso in locazione (ad uso commerciale) dalla presso cui la stessa Parte_2
esercitava la propria attività di ricamo, veniva travolta da un macchinario industriale
(ricamatrice), causandole una frattura scomposta all'arto inferiore da schiacciamento;
- che la responsabilità della causazione del sinistro era imputabile alla colposa condotta del convenuto (ex artt. 2043 e 2051 c.c.), il quale, unitamente ad altri due soggetti ignoti CP_1
da lui incaricati, dopo aver spostato la ricamatrice dall'interno del capannone all'area di parcheggio antistante, non aveva poi ancorato il pesante macchinario a terra, ma lo aveva lasciato in sospensione sui transpallet, senza metterlo in sicurezza;
- di aver sofferto, a fronte del sinistro in esame, ingenti danni biologici e morali, avendo la stessa subìto un considerevole mutamento delle abitudini di vita;
- che il non aveva mai inteso risarcirle i danni patiti, nemmeno a seguito di formali CP_1
diffide.
3 R.G. N. 2660/2024
Chiedeva, dunque, il risarcimento di tutti i danni subiti alla persona, per un totale di € 77.763,81, per danni biologici e di € 50.000,00, per danni morali.
costituendosi, chiedeva, in via principale, il rigetto delle domande formulate dalla Controparte_1 parte attrice e la condanna di ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; in via subordinata, Parte_1 la riduzione in tutto o in parte dell'avversa richiesta economica, da valutarsi alla luce del comportamento dell'attrice in relazione ai fatti di causa, con esclusione della risarcibilità di quei danni che l'attrice avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La causa veniva istruita tramite l'espletamento di CTU medico-legale sulle condizioni dell'infortunata, interrogatorio formale della parte convenuta e l'escussione dei testi citati da entrambe le parte.
Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 2041/2024, pubblicata il 19.07.2024, ha respinto integralmente le domande proposte dalla , sul rilievo che né le dichiarazioni rese dai testi, né Pt_1
le dichiarazioni rese in sede di procedimento penale (scaturito dalla denuncia querela della ) Pt_1 né, infine, l'ordinanza emessa dal GIP di Monza di archiviazione, a seguito dell'opposizione della querelante, consentivano di addivenire all'individuazione dei soggetti che avevano effettivamente provveduto allo spostamento della macchina ricamatrice e, dunque, alla ricostruzione della esatta dinamica del sinistro, con particolare riferimento ai soggetti coinvolti, così come allegata dalla
, la quale, peraltro, non era stata nemmeno in grado di produrre elementi di prova nuovi Pt_1
rispetto a quelli già esaminati nel procedimento penale.
Ha, invece, accolto la domanda svolta dal di condanna della parte attrice ai sensi dell'art. CP_1
96, comma 3, c.p.c., ponendo altresì a suo carico le spese di lite e di CTU.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , deducendone l'erroneità per avere il Parte_1
tribunale – nel ritenere non raggiunta la prova della concreta dinamica del sinistro e nell'escludere, quindi, la responsabilità del nella causazione dei danni patiti – operato una incongrua CP_1
ricostruzione dei fatti ed erroneamente valutato il corredo probatorio in atti.
In particolare, rimprovera al tribunale:
1) di avere immotivatamente ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal teste nonostante Tes_1
nel corso della testimonianza emerse che lo stesso intratteneva rapporti di lavoro con il convenuto, e, per contro, dichiarato del tutto inattendibile la testimonianza del teste Tes_2
4 R.G. N. 2660/2024
(figlio di ), nonché di avere basato la motivazione anche sulle dichiarazioni del Parte_1
teste quando, per contro, le stesse risulterebbero del tutto irrilevanti ai fini del giudizio;
Tes_3
2) di non aver correttamente valutato gli asseriti elementi indizianti emersi nel corso dell'interrogatorio formale del CP_1
3) di aver omesso qualsiasi esame delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni dalla stessa nel corso delle indagini della Procura;
Pt_1
4) di non aver tenuto debitamente conto delle conclusioni dell'elaborato peritale, in cui si dà atto dei danni effettivamente riportati dalla a seguito dell'evento. Pt_1
Ha impugnato infine la pronuncia nella parte in cui l'ha condannata a risarcire al i danni CP_1
per lite temeraria ex art. 96 comma 3 c.p.c., quando, al contrario, non ne sussisterebbero i presupposti operativi.
Costituitosi, ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1
adverso proposto e nel merito, l'infondatezza e l'inconsistenza delle censure poste dall'appellante alla base del gravame.
Sulla base delle conclusioni sopra riportate la causa è stata decisa, a seguito di discussione orale, nella camera di consiglio del 23.04.2025.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Un'attenta analisi delle risultanze istruttorie non consente, infatti, di pervenire a diverse conclusioni rispetto a quelle assunte dal giudice di prime cure.
Nella sentenza di primo grado sono state chiaramente esposte le ragioni, basate sulle risultanze istruttorie, in base alle quali non è possibile ritenere raggiunta la prova che il sinistro di cui è stata vittima si sia verificato con le modalità indicate dall'attrice appellante. Persona_1
L'assunto dell'appellante è quello per cui il responsabile dell'infortunio occorsole sarebbe
, il quale avrebbe dato incarico a persone da lui ingaggiate di spostare il Controparte_1
macchinario (ricamatrice) di peso notevole, compito assolto dagli addetti senza adeguate precauzioni, con la conseguenza che tale macchinario, precariamente da tali addetti collocato su due transpallet, si sarebbe piegato su un lato e avrebbe investito la . Pt_1
In realtà di tale assunto, e cioè della riferibilità del trasporto a soggetti incaricati dal o al CP_1
stesso (il quale, secondo la prospettazione dell'appellante, avrebbe direttamente preso CP_1 parte all'operazione), non è stata fornita adeguata prova. 5 R.G. N. 2660/2024
In primo luogo, come emerso dalle indagini svolte sia dagli ispettori del Dipartimento di Igiene, poi trasfuse nel procedimento penale, non sono emersi elementi univoci nel senso propugnato. Gli unici elementi che potrebbero essere valorizzati in tale senso sono le dichiarazioni rese dall'infortunata nella denuncia-querela dalla stessa sporta nei confronti del (la cui portata probatoria è, CP_1
per definizione, di per sé inesistente – e pertanto correttamente non è stata valorizzata dal giudice di prime cure -), e le dichiarazioni rese dal figlio dell'infortunata, -che era presente ai Testimone_4
fatti- sia agli ispettori del Dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria di Desio, in data 14 marzo
2019, che nella testimonianza resa nel presente giudizio. Tali dichiarazioni andrebbero nel senso per cui i soggetti che materialmente hanno effettuato lo spostamento del macchinario in modo inappropriato sarebbero stati incaricati dal che, quale proprietario dell'area, aveva fretta CP_1
che la lasciasse liberi i locali a lei precedentemente locati. Pt_1
Peraltro, tali dichiarazioni sono inequivocabilmente contraddittorie rispetto a quelle rese dal Tes_4 nell'imminenza dei fatti, lo stesso giorno del sinistro (5 marzo 2019) e il giorno successivo (6 marzo 2019), in cui non ha mai fatto riferimento alla presenza di persone incaricate dal CP_1
né del stesso. Questa macroscopica difformità non consente di ritenere attendibile la CP_1 dichiarazione testimoniale resa dal nel presente giudizio, tra l'altro contraddetta dalle Tes_4
dichiarazioni del teste il quale ha riferito di aver visto lo stesso prendere parte allo Tes_1 Tes_4
spostamento del macchinario. Né vi sono ragioni per ritenere inattendibile tale testimonianza, tra l'altro raccolta nell'imminenza dei fatti, per il solo fatto che lo stesso è conduttore di un immobile di proprietà del non essendo neppure suo dipendente o addetto. CP_1
In ogni caso, al di là delle dichiarazioni del la parte attrice non è stata in grado di Tes_4
circostanziare in modo preciso alcun altro elemento a supporto della propria versione, in relazione alla quale anche in sede penale il GIP aveva concluso per la mancanza di prova di elementi che comprovassero la responsabilità del o comunque l'effettivo svolgimento dei fatti. CP_1
Questa insufficienza probatoria, dovuta in particolare alla mancata identificazione (da parte sia dell'attrice che degli ispettori per conto della Procura) dei due uomini che, secondo tutte le dichiarazioni, hanno operato al momento dello spostamento del macchinario, era già chiara in sede di procedimento penale, e permane anche all'esito del giudizio di appello. Senza l'identificazione di questi soggetti, che avrebbero potuto riferire per conto di chi avessero operato, non esiste alcuna possibilità di evincere, dagli elementi in atti, un qualche indice preciso per riferire la responsabilità dell'accaduto al convenuto, e pertanto il rigetto della domanda risarcitoria svolta nei suoi confronti non può che essere confermato in questa sede.
Anche l'ulteriore motivo di appello, relativo alla censura della condanna inflitta dal tribunale per lite temeraria, non può che essere rigettato, in quanto nuovamente deve ribadirsi quanto espresso dal
6 R.G. N. 2660/2024
giudice di prime cure in ordine alla sussistenza di colpa grave della parte attrice, oggi appellante, che, pur consapevole di non avere a disposizione altri elementi di prova diversi rispetto a quelli acquisiti nel corso dell'indagine penale, ha ritenuto di promuovere un giudizio, confidando nel fatto che potesse bastare la propria versione dei fatti a supportare l'accoglimento della domanda, senza alcun riscontro oggettivo della stessa.
Per le medesime ragioni, deve essere rigettata la richiesta di ammissione della parte attrice al gratuito patrocinio, rigettata dal Consiglio dell'ordine per via della palese infondatezza della domanda e dell'appello proposto dalla . Pt_1
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
La Corte
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Persona_1
2041/2024, così provvede:
1) Rigetta l'appello proposto;
2) Condanna alla rifusione a delle spese del presente giudizio, Persona_1 Controparte_1 liquidate in complessivi € 5.200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.
3) Raddoppio contributo unificato a carico dell'appellante ex art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
115/2002, come modificato dalla l. 228/2012.
Cosi deciso in Milano, 23 aprile 2025
La Presidente est
Anna Mantovani
7