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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 04/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 743/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 743/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1
Via Conte di Ruvo n. 111, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Sardellone del Foro di
Pescara, il quale la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante e amministratore Controparte_1 condominiale pro tempore Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2
Salciarini del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Pescara, via Conte di Ruvo n. 28, nonché presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'8.1.2023 – Appalto.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti nel presente atto, in riforma della
Sentenza impugnata n.22/2023 del Tribunale Civile di Pescara, G.O.T. Avv. Lorella Scelli, resa nel proc.civ. n.2321/2018 R.G. in data 8/01/23, mai notificata e pubblicata il successivo
9/01/2023 come da comunicazione PEC della Cancelleria di pari data, disattesa ogni contraria eccezione, istanza, rilievo e richiesta:
1) Accertata l'intervenuta sussistenza tra le parti di un accordo transattivo perfezionatosi mediante l'emissione della fattura n. 2/18 da parte della appellante trasmessa all'allora Pt_2 amministratore condominiale dott. a mezzo PEC del 23/02/18, condannare lo CP_2 stesso in persona dell'attuale amministratore p.t., per le motivazioni Controparte_1 sul punto analiticamente illustrate ed esposte in narrativa, al pagamento in favore della
[...] della somma di € 9.019,30 così come portata nel provvedimento Parte_3 monitorio originariamente contrastato, rigettando integralmente l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dal predetto ente di gestione in primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche riguardo all'istanza riconvenzionale avanzata per il pagamento dell'ipotetica penale da ritardo;
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“dichiarare inammissibile, irricevibile, improcedibile, infondato e comunque rigettare in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla ditta
[...] corrente in Pescara via Tirino n. 179 (cod. fisc. Parte_1
) con l'avv. Massimiliano Sardellone, contro la sentenza n. 22/2023 CodiceFiscale_1 pubbl. 8/1/2023 resa dal Tribunale di Pescara nell'ambito della causa civile Rgn. 2321/2018, confermando completamente tale decisione;
e in ogni caso, confermare la condanna di parte appellante (originaria attrice) alle spese e competenze professionali difensive del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e c.p.a., nonché condannarla a quelle del presente secondo grado (sempre oltre rimborso forfettario 15%, IVA e c.p.a.).”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2321/2018 promosso dall'odierno appellato con atto di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
550/18 emesso dal Tribunale di Pescara (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'odierna appellante dell'importo di € 9.019,30 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di residuo corrispettivo di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti, residuo corrispettivo asseritamente rideterminato e concordato pattiziamente tra le stesse parti in forza dell'accordo transattivo del 23.02.2018), del quale aveva chiesto la revoca spiegando inoltre domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna dell'opposta al pagamento, a titolo di penale, dell'importo di € 15.000,00 per il ritardo, oltre al risarcimento dei danni), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la odierna appellante, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_3 domanda riconvenzionale, con conferma integrale del decreto ingiuntivo – il Tribunale di Pescara così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso dal condominio Parte_4
, in persona dell'amministratore pro-tempore nei confronti della
[...] [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3 assorbita, così dispone: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 550/2018 del 05.04.2018 per le ragioni di cui in motivazione;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 2.569,30 oltre iva se dovuta;
3) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 15.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori;
4) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.222,50 di cui euro 145,50 per spese ed euro 5.077,00 per compensi oltre alle spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge;
5) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del consulente di parte per euro 1.665,30 e delle spese del ctu”.
1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, l'opponente aveva esposto: - di aver stipulato in data 12.10.2016, un contratto di appalto per la progettazione e posa in opera del sistema di contabilizzazione del calore ex D.Lgs n. 102/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- che il corrispettivo veniva stabilito all'art. 6 con rinvio al preventivo ad esso allegato, mentre l'art. 8 determinava termini e modalità di pagamento stabilendo il pagamento frazionato al completamento di gruppi di 5 unità, con versamento del 15% decurtato dei singoli pagamenti all'atto del collaudo e della verifica finale;
- che l'art. 9 prevedeva l'inizio dei lavori nel mese di ottobre
2016 ed il loro completamento entro il 31.12.2016, con una penale giornaliera di € 200,00 per il ritardo nella consegna;
- che in data 23.12.2016 l'appaltatore aveva comunicato il rinvio delle opere commissionati per problemi di fornitura dei materiali che rendeva impossibile l'avvio dei lavori;
- che tale giustificazione risultava smentita dalla mail del procuratore del l quale aveva invece sostenuto che lo slittamento dei lavori era dipeso dalla richiesta Pt_1 di interventi integrativi da parte del condominio;
- che i lavori erano iniziati solo nel mese di maggio 2017 con ultimazione in data 15.07.2017 senza che esistesse alcun verbale di collaudo e verifica;
- che solo con e-mail del 26.09.2017 l'appaltatore aveva comunicato l'esecuzione del collaudo per i giorni 28/29.09.2017 e in data 2.12.2017 aveva dichiarato unilateralmente di ritenere i lavori conclusi e collaudati.
Dava inoltre atto che l'opponente aveva eccepito: - la sussistenza di vizi e di lacune formali ed amministrative;
- il mancato riconoscimento di debito da parte dell'amministratore, il quale si era limitato ad offrire una somma ad alcune condizioni, che non risultavano essere state accettate, né eseguite;
- l'esecuzione di alcuni pagamenti in modo anticipato e del tutto svincolato dal completamento delle opere ed in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori;
- la compensazione delle somme imputate al saldo dei lavori con l'importo spettante al condominio a titolo di penale (pari ad € 24.000,00, ma ridotta ad € 15.000,00 in ragione della parziale esecuzione dei lavori e della loro incompletezza).
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita sostenendo: - che il corrispettivo era stato rideterminato e concordato tra le parti in forza di specifico accordo transattivo in data
23.02.2018 perfezionatosi in data 23.02.2018 mediante accettazione della proposta conciliativa formulata dal condominio;
- che l'inizio dei lavori era stato concordemente differito per la necessità di consentire l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento nel periodo invernale e nel rispetto della normativa nazionale che imponeva l'obbligo di accensione dei caloriferi dal 1/11 al 15/04.
1.3. Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della disposta CTU in ordine alla presenza di vizi e difetti nell'opera nonché di irregolarità amministrative, riconosceva la responsabilità in capo alla ditta appaltatrice.
Inoltre, riteneva fondata la richiesta dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento della penale di € 15.000,00, a causa di ritardi nell'esecuzione dei lavori, rilevando come il contratto intercorso tra le parti il 12.10.2016 prevedesse una penale giornaliera di € 200,00 per ogni giorno di ritardo e come nella specie fosse maturato un ritardo di 155 giorni rispetto alla data prevista per la riconsegna dei lavori.
1.4. Quanto alla richiesta della parte opponente di risarcimento dei danni, rilevava come non tutte le voci di danno dedotte dall'opponente avessero trovato riscontro nella CTU, avendo l'ausiliare concluso nel senso che per il completamento della centrale era necessario un esborso di € 4.650,00 quale importo per il ripristino a regola d'arte dell'impianto, mentre per le omissioni di natura amministrativa aveva quantificato l'importo di € 1.800,00, sicché
l'importo spettante all'opponente doveva essere quantificato in € 6.450,00 (€ 4.650,00 + €
1.800,00).
1.5. Riteneva di operare una compensazione tra la somma portate nel decreto ingiuntivo e gli importi riconoscibili in favore dell'opponente a titolo di danno, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 2.569,30 oltre IVA se dovuta.
1.6. Rilevava infine che, in considerazione della prevalente soccombenza dell'opposta, quest'ultima dovesse essere condannata al pagamento delle spese di lite, delle spese del consulente di parte dell'opposto e delle spese di CTU.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi di gravame: 1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della Statuizione di primo grado con riferimento al vincolo pattizio invocato dall'opposta. - Con riferimento al CAPO C) della statuizione resa in prime cure, quanto “alla sussistenza di un accordo transattivo” intercorso tra le parti. – Con riferimento al CAPO B) della Sentenza gravata, quanto “alla richiesta penale prevista contrattualmente”
2) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della Sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze della CTU a firma dell'ing. - Con riferimento al CAPO A) Per_1 quanto “alle risultanze della CTU”. 3) Errata determinazione nella quantificazione delle spese di lite in ragione del criterio della soccombenza - Con riferimento al dispositivo della
Sentenza relativo alla “liquidazione delle spese”.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituito il invocando CP_1 il rigetto dell'impugnazione, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 19.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale nei termini concessi, mentre la sola parte appellante ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo l'appellante, in sintesi, sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non formalizzato l'accordo transattivo che sarebbe intercorso tra le odierne parti in giudizio dopo l'effettuazione dei lavori. Sostiene, infatti, che dalle mail prodotte emergerebbe come l'amministratore di condominio avesse fatto presente la volontà dell'assemblea di concordare una transazione, poi realizzatasi attraverso l'emissione della fattura n. 2/18 come richiesto dall'amministratore stesso.
Da ciò, pertanto, deriverebbe che la transazione non è stata frutto di un'autonoma iniziativa dell'amministratore, avendo quest'ultimo agito a seguito di una volontà manifestata da parte dell'assemblea.
Alla luce di tale considerazione, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere un'autonoma iniziativa dell'amministratore quella di voler procedere ad una transazione e nel non aver rilevato, invece, che quest'ultimo, in realtà, aveva agito sulla base di una volontà assembleare.
Da tanto conseguirebbe il valido perfezionamento della transazione e la conseguente non debenza della penale prevista contrattualmente, atteso che la transazione sostanzialmente prevedeva la rinuncia della al pagamento di un strumento identificato quale Parte_3
“antenna di lettura dati” e, da parte del , “a far valere ipotetiche penali Controparte_1 rispetto ad eventuali ritardi nella ultimazione dei lavori”.
Rileva oltretutto che nel riconoscere la penale nella misura di € 15.000,00 il primo giudice ha errato nell'individuare il giorno dal quale far decorrere il ritardo che non sarebbe il
30.06.2017 (non coincidente con il termine previsto ex contractu per la consegna dei lavori, ma quello successivamente pattuito dalle parti in vista dello slittamento dell'inizio dei lavori medesimi al fine di consentire ai condomini di utilizzare l'impianto durante la stagione invernale) sicché avrebbe fatto riferimento ad un termine diverso da quello contrattuale.
Lamenta peraltro che il primo giudice non ha tenuto conto che i lavori in questione erano stati in realtà ultimati in data 15.07.2017, come comunicato dall'appellante in data
3.08.2017, mentre per il collaudo e verifica di funzionamento erano state fissate le date del
28/29.09.2017 e solo a causa dell'indisponibilità dell'amministratore si era giunti alla data del 2.12.2017.
5.2 Premette il Collegio che, in caso di transazione in cui è parte un , questa, CP_1 per essere pienamente valida ed efficace, deve avere come presupposto una delibera assembleare.
Invero, le norme da applicare nel rapporto tra condominio e amministratore dello stesso sono quelle del mandato con rappresentanza (Cass. S.U. n. 9148/2008). L'art. 1708, comma II, c.c. che disciplina il contenuto del mandato prevede che “Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”.
Invero, la transazione rientra tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione in quanto atto che eccede la gestione ordinaria del . CP_1
Va da sé, pertanto, che per transigere l'amministratore abbisogna di una specifica delibera assembleare, nella specie mancante.
La tesi dell'appellante per cui dalla corrispondenza intercorsa tra l'amministratore e la Ditta
è possibile ricavare, comunque, una valida transazione non è condivisibile.
L'appellante, invero, ritiene che l'amministratore abbia agito a seguito di un mandato da parte dell'assemblea che avrebbe disposto la possibilità di offrire alla ditta un accordo transattivo.
Tuttavia dagli atti non risulta alcun atto formale dal quale si evinca la manifestazione di volontà dei condomini in ordine alla formulazione di un'offerta transattiva alla ditta e, infatti,
l'appellante basa la sua tesi esclusivamente sul testo delle mail dell'amministratore che, però, non può assurgere a prova della volontà assembleare né, tantomeno, sostituire l'atto formale della delibera.
Tra l'altro la delibera con la quale il condominio affida il mandato all'amministratore di transigere deve contenere specifici requisiti quali i termini, le parti e l'oggetto dell'accordo, tutti elementi che dalle mail prodotte non emergono.
Inoltre, come emerge dagli atti, lo stesso amministratore ha dichiarato in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 17.12.2019 che l'offerta transattiva è stata una sua proposta e non dell'assemblea.
Oltretutto la dedotta (da parte appellante) accettazione della proposta transattiva da parte della ditta (che parte appellante fonda sulla pec dell'avv. Sardellone del 23.02.2018) non può ritenersi sussistente, atteso che la stessa proviene non dalla parte in causa ma dall'avv.
Sardellone, privo di apposito mandato a transigere in sede stragiudiziale (la procura alle liti rilasciata all'avv. Sardellone è successiva all'invio della pec.)
In conclusione, si può quindi affermare che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non formalizzato l'accordo transattivo ed ogni altra questione sul punto, pertanto, deve ritenersi assorbita.
5.3. I rilievi riguardanti l'individuazione della data di decorrenza del ritardo si rivelano inammissibili in quanto il calcolo del ritardo dall'originario termine previsto in contratto per la consegna dei lavori (dicembre 2016) in luogo di quello successivo (30.06.2017), frutto di rideterminazione tra le parti, porterebbe a conseguenze deteriori per l'appellante.
5.4. Quanto all'asserita non imputabilità alla ditta appellante del ritardo maturato tra il
30.06.2017 ed il dicembre 2017, è appena il caso che se le opere sono state ultimate il
15.07.2017 il collaudo e la riconsegna delle opere stesse (con possibilità di utilizzo da parte del committente) si sono verificati solo in data 2.12.2017, mentre non risulta in alcun modo dimostrato che l'impossibilità di eseguire il collaudo nelle antecedenti date inizialmente comunicate dalla ditta (28/29.09.2017) e lo slittamento al 2.12.2017 sia addebitabile al o al suo amministratore. CP_1
Infine, quanto al rilievo circa la responsabilità dell'amministratore per aver proceduto autonomamente alla transazione, va evidenziato che questa esula dalla presente controversia.
7. Va disatteso anche il secondo motivo d'appello.
7.1 Con il secondo motivo d'appello, la lamenta che il giudice di prime cure ha Parte_3 basato la sua decisione sulle risultanze della CTU senza tenere conto delle osservazioni critiche da lei svolte in primo grado.
Invero, richiama della giurisprudenza in cui si afferma che ove vi siano dei rilievi critici mossi alla CTU, questi devono essere esaminati e replicati dal CTU stesso cui il giudice si riporta, altrimenti è quest'ultimo che è tenuto ad esaminare e a replicare alle rimostranze di parte.
Nel caso di specie l'appellante deduce che le osservazioni critiche da lui mosse alla consulenza d'ufficio non sono state esaminate né dal CTU né dal Tribunale.
7.2 Sul punto osserva il Collegio che non corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellante.
Nella relazione del CTU, in introduzione, si risponde ai chiarimenti chiesti dalle due parti e quindi anche alle note critiche del 27.6.2019 formulate dalla ditta in primo grado.
Il CTU ha dettagliatamente risposto alle osservazioni riportando quanto esposto dalla ditta e rispondendo puntualmente alle critiche.
La stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante sostiene che è possibile per il giudice richiamarsi all'elaborato del CTU senza che questi debba motivarne le ragioni.
Diverso è il caso in cui il giudice si discosti dalle risultanze della CTU o quando, pur riportandosi alla relazione tecnica, il CTU non abbia, nel suo elaborato, replicato alle osservazioni delle parti.
Nel primo caso il giudice è tenuto a fornire una motivazione del dissenso, mentre nel secondo caso il giudice è tenuto a replicare alle critiche di parte mosse alla relazione del
CTU. Entrambe le ipotesi sopra indicate non risultano essersi verificate nel caso in esame, in quanto il giudice di primo grado si è riportato alla relazione del CTU nella quale quest'ultimo aveva replicato alle critiche delle parti.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12195/24) afferma che “una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte,
l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato”.
8. Va infine disatteso il terzo motivo di gravame.
8.1 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel liquidare le spese di lite facendo riferimento alle nuove tariffe forensi quali previste dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, sebbene le attività difensive dei procuratori si fossero concluse ben anteriormente al 23.10.2022.
Sostiene in definitiva che il giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle previgenti.
Al riguardo cita la sentenza n. 33482 del 14.11.2022 con la quale le Sezioni Unite della
Cassazione hanno stabilito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto Decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.”.
8.2 Il Collegio –dato atto che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, purché a tale data,
l'attività difensiva non sia stata ancora completata- rileva come sempre la Suprema Corte abbia avuto occasione di precisare che i nuovi parametri non trovano applicazione quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o ad una fase precedente da parte del giudice dell'impugnazione o del rinvio (Cass. n. 17577/2018; Cass. n. 30529/2017; Cass. n.
2748/2016).
8.3. Nella specie, se è vero che i difensori hanno discusso la causa attraverso le note scritte depositate in vista dell'udienza di discussione del 18.01.2022 (anteriormente alla entrata in vigore del D.M. 147/2022), è anche vero che il giudice ha proceduto alla liquidazione quando il D.M. in argomento era già entrato in vigore e quando l'attività difensiva relativa a quel grado non poteva ritenersi conclusa, atteso che nella fase decisoria rientrano anche le attività riguardanti “l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro della copia, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso” e che “il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano in particolare nella fase di cui alla lettera e” (art. 4 comma 5 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022).
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
10 Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.966,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7.01.2025
La Consigliera rel est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel.
Avv. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 743/2023 R.G.C., trattenuta in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., del giorno 17.12.2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Pescara, Parte_1
Via Conte di Ruvo n. 111, presso lo studio dell'Avv. Massimiliano Sardellone del Foro di
Pescara, il quale la rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione in appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante e amministratore Controparte_1 condominiale pro tempore Dott. , rappresentato e difeso dall'avv. Luigi CP_2
Salciarini del Foro di Chieti, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in
Pescara, via Conte di Ruvo n. 28, nonché presso il suo domicilio digitale, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 22/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata l'8.1.2023 – Appalto.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, per i motivi esposti nel presente atto, in riforma della
Sentenza impugnata n.22/2023 del Tribunale Civile di Pescara, G.O.T. Avv. Lorella Scelli, resa nel proc.civ. n.2321/2018 R.G. in data 8/01/23, mai notificata e pubblicata il successivo
9/01/2023 come da comunicazione PEC della Cancelleria di pari data, disattesa ogni contraria eccezione, istanza, rilievo e richiesta:
1) Accertata l'intervenuta sussistenza tra le parti di un accordo transattivo perfezionatosi mediante l'emissione della fattura n. 2/18 da parte della appellante trasmessa all'allora Pt_2 amministratore condominiale dott. a mezzo PEC del 23/02/18, condannare lo CP_2 stesso in persona dell'attuale amministratore p.t., per le motivazioni Controparte_1 sul punto analiticamente illustrate ed esposte in narrativa, al pagamento in favore della
[...] della somma di € 9.019,30 così come portata nel provvedimento Parte_3 monitorio originariamente contrastato, rigettando integralmente l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo proposta dal predetto ente di gestione in primo grado in quanto infondata in fatto ed in diritto, anche riguardo all'istanza riconvenzionale avanzata per il pagamento dell'ipotetica penale da ritardo;
2) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellato:
“dichiarare inammissibile, irricevibile, improcedibile, infondato e comunque rigettare in toto perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla ditta
[...] corrente in Pescara via Tirino n. 179 (cod. fisc. Parte_1
) con l'avv. Massimiliano Sardellone, contro la sentenza n. 22/2023 CodiceFiscale_1 pubbl. 8/1/2023 resa dal Tribunale di Pescara nell'ambito della causa civile Rgn. 2321/2018, confermando completamente tale decisione;
e in ogni caso, confermare la condanna di parte appellante (originaria attrice) alle spese e competenze professionali difensive del primo grado di giudizio, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e c.p.a., nonché condannarla a quelle del presente secondo grado (sempre oltre rimborso forfettario 15%, IVA e c.p.a.).”
RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza – resa all'esito del giudizio di primo grado n. 2321/2018 promosso dall'odierno appellato con atto di opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n.
550/18 emesso dal Tribunale di Pescara (con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore dell'odierna appellante dell'importo di € 9.019,30 oltre accessori e spese di procedura, a titolo di residuo corrispettivo di cui al contratto di appalto intercorso tra le parti, residuo corrispettivo asseritamente rideterminato e concordato pattiziamente tra le stesse parti in forza dell'accordo transattivo del 23.02.2018), del quale aveva chiesto la revoca spiegando inoltre domanda riconvenzionale (diretta ad ottenere la condanna dell'opposta al pagamento, a titolo di penale, dell'importo di € 15.000,00 per il ritardo, oltre al risarcimento dei danni), giudizio nell'ambito del quale si era costituita la odierna appellante, chiedendo il rigetto dell'opposizione e della Parte_3 domanda riconvenzionale, con conferma integrale del decreto ingiuntivo – il Tribunale di Pescara così statuiva: “Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso dal condominio Parte_4
, in persona dell'amministratore pro-tempore nei confronti della
[...] [...]
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o Controparte_3 assorbita, così dispone: 1) revoca il decreto ingiuntivo n. 550/2018 del 05.04.2018 per le ragioni di cui in motivazione;
2) condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 2.569,30 oltre iva se dovuta;
3) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente della somma di euro 15.000,00 a titolo di penale per il ritardo nella ultimazione dei lavori;
4) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 5.222,50 di cui euro 145,50 per spese ed euro 5.077,00 per compensi oltre alle spese forfettarie al 15% ed accessori come per legge;
5) condanna parte opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese del consulente di parte per euro 1.665,30 e delle spese del ctu”.
1.1 Il Tribunale dava preliminarmente atto che, a sostegno dell'opposizione e della domanda riconvenzionale, l'opponente aveva esposto: - di aver stipulato in data 12.10.2016, un contratto di appalto per la progettazione e posa in opera del sistema di contabilizzazione del calore ex D.Lgs n. 102/2014 e successive modifiche e integrazioni;
- che il corrispettivo veniva stabilito all'art. 6 con rinvio al preventivo ad esso allegato, mentre l'art. 8 determinava termini e modalità di pagamento stabilendo il pagamento frazionato al completamento di gruppi di 5 unità, con versamento del 15% decurtato dei singoli pagamenti all'atto del collaudo e della verifica finale;
- che l'art. 9 prevedeva l'inizio dei lavori nel mese di ottobre
2016 ed il loro completamento entro il 31.12.2016, con una penale giornaliera di € 200,00 per il ritardo nella consegna;
- che in data 23.12.2016 l'appaltatore aveva comunicato il rinvio delle opere commissionati per problemi di fornitura dei materiali che rendeva impossibile l'avvio dei lavori;
- che tale giustificazione risultava smentita dalla mail del procuratore del l quale aveva invece sostenuto che lo slittamento dei lavori era dipeso dalla richiesta Pt_1 di interventi integrativi da parte del condominio;
- che i lavori erano iniziati solo nel mese di maggio 2017 con ultimazione in data 15.07.2017 senza che esistesse alcun verbale di collaudo e verifica;
- che solo con e-mail del 26.09.2017 l'appaltatore aveva comunicato l'esecuzione del collaudo per i giorni 28/29.09.2017 e in data 2.12.2017 aveva dichiarato unilateralmente di ritenere i lavori conclusi e collaudati.
Dava inoltre atto che l'opponente aveva eccepito: - la sussistenza di vizi e di lacune formali ed amministrative;
- il mancato riconoscimento di debito da parte dell'amministratore, il quale si era limitato ad offrire una somma ad alcune condizioni, che non risultavano essere state accettate, né eseguite;
- l'esecuzione di alcuni pagamenti in modo anticipato e del tutto svincolato dal completamento delle opere ed in anticipo rispetto all'esecuzione dei lavori;
- la compensazione delle somme imputate al saldo dei lavori con l'importo spettante al condominio a titolo di penale (pari ad € 24.000,00, ma ridotta ad € 15.000,00 in ragione della parziale esecuzione dei lavori e della loro incompletezza).
1.2. Dava ancora atto che l'opposta si era costituita sostenendo: - che il corrispettivo era stato rideterminato e concordato tra le parti in forza di specifico accordo transattivo in data
23.02.2018 perfezionatosi in data 23.02.2018 mediante accettazione della proposta conciliativa formulata dal condominio;
- che l'inizio dei lavori era stato concordemente differito per la necessità di consentire l'utilizzo dell'impianto di riscaldamento nel periodo invernale e nel rispetto della normativa nazionale che imponeva l'obbligo di accensione dei caloriferi dal 1/11 al 15/04.
1.3. Il Tribunale, sulla scorta delle risultanze della disposta CTU in ordine alla presenza di vizi e difetti nell'opera nonché di irregolarità amministrative, riconosceva la responsabilità in capo alla ditta appaltatrice.
Inoltre, riteneva fondata la richiesta dell'opponente di condanna dell'opposta al pagamento della penale di € 15.000,00, a causa di ritardi nell'esecuzione dei lavori, rilevando come il contratto intercorso tra le parti il 12.10.2016 prevedesse una penale giornaliera di € 200,00 per ogni giorno di ritardo e come nella specie fosse maturato un ritardo di 155 giorni rispetto alla data prevista per la riconsegna dei lavori.
1.4. Quanto alla richiesta della parte opponente di risarcimento dei danni, rilevava come non tutte le voci di danno dedotte dall'opponente avessero trovato riscontro nella CTU, avendo l'ausiliare concluso nel senso che per il completamento della centrale era necessario un esborso di € 4.650,00 quale importo per il ripristino a regola d'arte dell'impianto, mentre per le omissioni di natura amministrativa aveva quantificato l'importo di € 1.800,00, sicché
l'importo spettante all'opponente doveva essere quantificato in € 6.450,00 (€ 4.650,00 + €
1.800,00).
1.5. Riteneva di operare una compensazione tra la somma portate nel decreto ingiuntivo e gli importi riconoscibili in favore dell'opponente a titolo di danno, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposto, dell'importo di € 2.569,30 oltre IVA se dovuta.
1.6. Rilevava infine che, in considerazione della prevalente soccombenza dell'opposta, quest'ultima dovesse essere condannata al pagamento delle spese di lite, delle spese del consulente di parte dell'opposto e delle spese di CTU.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Parte_1 chiedendone la riforma sulla scorta di tre motivi di gravame: 1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della Statuizione di primo grado con riferimento al vincolo pattizio invocato dall'opposta. - Con riferimento al CAPO C) della statuizione resa in prime cure, quanto “alla sussistenza di un accordo transattivo” intercorso tra le parti. – Con riferimento al CAPO B) della Sentenza gravata, quanto “alla richiesta penale prevista contrattualmente”
2) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della Sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze della CTU a firma dell'ing. - Con riferimento al CAPO A) Per_1 quanto “alle risultanze della CTU”. 3) Errata determinazione nella quantificazione delle spese di lite in ragione del criterio della soccombenza - Con riferimento al dispositivo della
Sentenza relativo alla “liquidazione delle spese”.
3. Nell'ambito del presente procedimento di appello si è costituito il invocando CP_1 il rigetto dell'impugnazione, con richiesta di accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
4. Con ordinanza resa all'esito della camera di consiglio svolta in relazione alla prima udienza del 19.12.2023 (sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) il
Collegio ha rinviato per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c. all'udienza del 17.12.2024, concedendo i termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto a precisare le conclusioni ed a depositare la comparsa conclusionale nei termini concessi, mentre la sola parte appellante ha depositato la memoria di replica.
Come detto anche l'udienza del 17.12.2024 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno
19.12.2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Va subito disatteso il primo motivo di gravame.
5.1 Con tale motivo l'appellante, in sintesi, sostiene che il giudice di prime cure ha errato nel ritenere non formalizzato l'accordo transattivo che sarebbe intercorso tra le odierne parti in giudizio dopo l'effettuazione dei lavori. Sostiene, infatti, che dalle mail prodotte emergerebbe come l'amministratore di condominio avesse fatto presente la volontà dell'assemblea di concordare una transazione, poi realizzatasi attraverso l'emissione della fattura n. 2/18 come richiesto dall'amministratore stesso.
Da ciò, pertanto, deriverebbe che la transazione non è stata frutto di un'autonoma iniziativa dell'amministratore, avendo quest'ultimo agito a seguito di una volontà manifestata da parte dell'assemblea.
Alla luce di tale considerazione, il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere un'autonoma iniziativa dell'amministratore quella di voler procedere ad una transazione e nel non aver rilevato, invece, che quest'ultimo, in realtà, aveva agito sulla base di una volontà assembleare.
Da tanto conseguirebbe il valido perfezionamento della transazione e la conseguente non debenza della penale prevista contrattualmente, atteso che la transazione sostanzialmente prevedeva la rinuncia della al pagamento di un strumento identificato quale Parte_3
“antenna di lettura dati” e, da parte del , “a far valere ipotetiche penali Controparte_1 rispetto ad eventuali ritardi nella ultimazione dei lavori”.
Rileva oltretutto che nel riconoscere la penale nella misura di € 15.000,00 il primo giudice ha errato nell'individuare il giorno dal quale far decorrere il ritardo che non sarebbe il
30.06.2017 (non coincidente con il termine previsto ex contractu per la consegna dei lavori, ma quello successivamente pattuito dalle parti in vista dello slittamento dell'inizio dei lavori medesimi al fine di consentire ai condomini di utilizzare l'impianto durante la stagione invernale) sicché avrebbe fatto riferimento ad un termine diverso da quello contrattuale.
Lamenta peraltro che il primo giudice non ha tenuto conto che i lavori in questione erano stati in realtà ultimati in data 15.07.2017, come comunicato dall'appellante in data
3.08.2017, mentre per il collaudo e verifica di funzionamento erano state fissate le date del
28/29.09.2017 e solo a causa dell'indisponibilità dell'amministratore si era giunti alla data del 2.12.2017.
5.2 Premette il Collegio che, in caso di transazione in cui è parte un , questa, CP_1 per essere pienamente valida ed efficace, deve avere come presupposto una delibera assembleare.
Invero, le norme da applicare nel rapporto tra condominio e amministratore dello stesso sono quelle del mandato con rappresentanza (Cass. S.U. n. 9148/2008). L'art. 1708, comma II, c.c. che disciplina il contenuto del mandato prevede che “Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”.
Invero, la transazione rientra tra gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione in quanto atto che eccede la gestione ordinaria del . CP_1
Va da sé, pertanto, che per transigere l'amministratore abbisogna di una specifica delibera assembleare, nella specie mancante.
La tesi dell'appellante per cui dalla corrispondenza intercorsa tra l'amministratore e la Ditta
è possibile ricavare, comunque, una valida transazione non è condivisibile.
L'appellante, invero, ritiene che l'amministratore abbia agito a seguito di un mandato da parte dell'assemblea che avrebbe disposto la possibilità di offrire alla ditta un accordo transattivo.
Tuttavia dagli atti non risulta alcun atto formale dal quale si evinca la manifestazione di volontà dei condomini in ordine alla formulazione di un'offerta transattiva alla ditta e, infatti,
l'appellante basa la sua tesi esclusivamente sul testo delle mail dell'amministratore che, però, non può assurgere a prova della volontà assembleare né, tantomeno, sostituire l'atto formale della delibera.
Tra l'altro la delibera con la quale il condominio affida il mandato all'amministratore di transigere deve contenere specifici requisiti quali i termini, le parti e l'oggetto dell'accordo, tutti elementi che dalle mail prodotte non emergono.
Inoltre, come emerge dagli atti, lo stesso amministratore ha dichiarato in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 17.12.2019 che l'offerta transattiva è stata una sua proposta e non dell'assemblea.
Oltretutto la dedotta (da parte appellante) accettazione della proposta transattiva da parte della ditta (che parte appellante fonda sulla pec dell'avv. Sardellone del 23.02.2018) non può ritenersi sussistente, atteso che la stessa proviene non dalla parte in causa ma dall'avv.
Sardellone, privo di apposito mandato a transigere in sede stragiudiziale (la procura alle liti rilasciata all'avv. Sardellone è successiva all'invio della pec.)
In conclusione, si può quindi affermare che correttamente il giudice di prime cure ha ritenuto non formalizzato l'accordo transattivo ed ogni altra questione sul punto, pertanto, deve ritenersi assorbita.
5.3. I rilievi riguardanti l'individuazione della data di decorrenza del ritardo si rivelano inammissibili in quanto il calcolo del ritardo dall'originario termine previsto in contratto per la consegna dei lavori (dicembre 2016) in luogo di quello successivo (30.06.2017), frutto di rideterminazione tra le parti, porterebbe a conseguenze deteriori per l'appellante.
5.4. Quanto all'asserita non imputabilità alla ditta appellante del ritardo maturato tra il
30.06.2017 ed il dicembre 2017, è appena il caso che se le opere sono state ultimate il
15.07.2017 il collaudo e la riconsegna delle opere stesse (con possibilità di utilizzo da parte del committente) si sono verificati solo in data 2.12.2017, mentre non risulta in alcun modo dimostrato che l'impossibilità di eseguire il collaudo nelle antecedenti date inizialmente comunicate dalla ditta (28/29.09.2017) e lo slittamento al 2.12.2017 sia addebitabile al o al suo amministratore. CP_1
Infine, quanto al rilievo circa la responsabilità dell'amministratore per aver proceduto autonomamente alla transazione, va evidenziato che questa esula dalla presente controversia.
7. Va disatteso anche il secondo motivo d'appello.
7.1 Con il secondo motivo d'appello, la lamenta che il giudice di prime cure ha Parte_3 basato la sua decisione sulle risultanze della CTU senza tenere conto delle osservazioni critiche da lei svolte in primo grado.
Invero, richiama della giurisprudenza in cui si afferma che ove vi siano dei rilievi critici mossi alla CTU, questi devono essere esaminati e replicati dal CTU stesso cui il giudice si riporta, altrimenti è quest'ultimo che è tenuto ad esaminare e a replicare alle rimostranze di parte.
Nel caso di specie l'appellante deduce che le osservazioni critiche da lui mosse alla consulenza d'ufficio non sono state esaminate né dal CTU né dal Tribunale.
7.2 Sul punto osserva il Collegio che non corrisponde al vero quanto dedotto dall'appellante.
Nella relazione del CTU, in introduzione, si risponde ai chiarimenti chiesti dalle due parti e quindi anche alle note critiche del 27.6.2019 formulate dalla ditta in primo grado.
Il CTU ha dettagliatamente risposto alle osservazioni riportando quanto esposto dalla ditta e rispondendo puntualmente alle critiche.
La stessa giurisprudenza richiamata dall'appellante sostiene che è possibile per il giudice richiamarsi all'elaborato del CTU senza che questi debba motivarne le ragioni.
Diverso è il caso in cui il giudice si discosti dalle risultanze della CTU o quando, pur riportandosi alla relazione tecnica, il CTU non abbia, nel suo elaborato, replicato alle osservazioni delle parti.
Nel primo caso il giudice è tenuto a fornire una motivazione del dissenso, mentre nel secondo caso il giudice è tenuto a replicare alle critiche di parte mosse alla relazione del
CTU. Entrambe le ipotesi sopra indicate non risultano essersi verificate nel caso in esame, in quanto il giudice di primo grado si è riportato alla relazione del CTU nella quale quest'ultimo aveva replicato alle critiche delle parti.
Anche la più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12195/24) afferma che “una volta quindi che sia intervenuta la confutazione da parte del CTU delle osservazioni di parte,
l'esistenza del requisito motivazionale è garantita dal recepimento di una relazione di consulenza che quelle osservazioni abbia confutato”.
8. Va infine disatteso il terzo motivo di gravame.
8.1 Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il giudice di prime cure ha errato nel liquidare le spese di lite facendo riferimento alle nuove tariffe forensi quali previste dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022, sebbene le attività difensive dei procuratori si fossero concluse ben anteriormente al 23.10.2022.
Sostiene in definitiva che il giudice avrebbe dovuto applicare le tabelle previgenti.
Al riguardo cita la sentenza n. 33482 del 14.11.2022 con la quale le Sezioni Unite della
Cassazione hanno stabilito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qualvolta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto Decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l'accezione omnicomprensiva di
"compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata.”.
8.2 Il Collegio –dato atto che la Suprema Corte ha reiteratamente affermato che i nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del nuovo decreto, purché a tale data,
l'attività difensiva non sia stata ancora completata- rileva come sempre la Suprema Corte abbia avuto occasione di precisare che i nuovi parametri non trovano applicazione quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o ad una fase precedente da parte del giudice dell'impugnazione o del rinvio (Cass. n. 17577/2018; Cass. n. 30529/2017; Cass. n.
2748/2016).
8.3. Nella specie, se è vero che i difensori hanno discusso la causa attraverso le note scritte depositate in vista dell'udienza di discussione del 18.01.2022 (anteriormente alla entrata in vigore del D.M. 147/2022), è anche vero che il giudice ha proceduto alla liquidazione quando il D.M. in argomento era già entrato in vigore e quando l'attività difensiva relativa a quel grado non poteva ritenersi conclusa, atteso che nella fase decisoria rientrano anche le attività riguardanti “l'esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro della copia, l'iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso” e che “il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano in particolare nella fase di cui alla lettera e” (art. 4 comma 5 del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022).
9. Dal rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, liquidate come da dispositivo ex D.M.
147/2022, con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento, con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione che non si è svolta.
10 Trattandosi d'impugnazione proposta in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue inoltre la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi Euro 3.966,00 per competenze, oltre al rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge.
3) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 7.01.2025
La Consigliera rel est. La Presidente
(dott.ssa Carla Ciofani) (dott.ssa Nicoletta Orlandi)