Decreto presidenziale 11 marzo 2025
Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Decreto collegiale 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 00494/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2025, proposto da
RA Joy, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
Questura di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Ancona rispetto alla richiesta di trasferimento del fascicolo per il rinnovo del PSE da Ancona alla Questura di Napoli nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Ancona;
Visto l'art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la Questura di Ancona ha allegato e documentato che la pratica è stata incardinata presso la Questura di Napoli e che quest’ultima ha già provveduto ad invitare la ricorrente a presentarsi presso i propri Uffici in data 27 giugno 2025 per la formalizzazione dell’istanza;
- sulla scorta di ciò, il difensore della stessa ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, essendo stata soddisfatta l’azione proposta con il presente ricorso avverso il silenzio;
- il medesimo difensore, altresì, ha insistito per la condanna alle spese dell’Amministrazione;
Ritenuto che, avendo la Questura di Ancona provveduto al trasferimento del fascicolo riguardante la ricorrente alla Questura di Napoli, come dimostra la documentazione versata in atti, sia venuta meno la materia del contendere;
Ritenuto che le spese del giudizio seguano la soccombenza e vadano liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna la Questura di Ancona al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che, avuto riguardo alla natura della controversia e agli sviluppi della stessa, reputa equo liquidare in complessivi € 400,00 (quattrocento/00), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO