Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 2
La sentenza è nulla ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ. se manca completamente del dispositivo che, previsto dall'art. 132 n. 5 cod. proc. civ. quale elemento imprescindibile e finale della deliberazione del giudice, anche formalmente distinto dagli altri requisiti della sentenza stessa, ne costituisce il "dictum" e racchiude l'ordine formale con cui viene data concreta attuazione al precetto normativo, il quale può essere, poi, eventualmente soltanto interpretato o integrato con la motivazione, ma non sostituito da questa.
In tema di possesso delle servitù ed in ipotesi di dedotto spoglio, va negata la tutela richiesta ai sensi dell'art. 1168 cod. civ. quando il modo di esercizio della servitù non rimanga modificato dal mutamento dello stato dei luoghi, cosicché la servitù stessa può continuare ad essere esercitata nel modo e con i mezzi con cui in precedenza veniva già esercitata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2003, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. DE JULIO Rosario - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - rel. Consigliere -
Dott. SETTIMJ Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC RI GA, IC LA, in proprio e quali eredi di MO ID, elettivamente domiciliati in ROMA VIA M. ZEBIO 40, presso lo studio dell'avvocato LUCA SAVINI, che li difende unitamente all'avvocato ROBERTO MANCINI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TO NO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SANTA RI MAGGIORE 112, presso lo studio dell'avvocato ALDO DI LAURO, che lo difende unitamente all'avvocato GINO SACCHIERO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 130/00 del Tribunale di VICENZA, depositata il 03/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO;
udito l'Avvocato SAVINI difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta MA CESQUI che ha concluso per rigetto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore di Vicenza, sezione distaccata di LO, IN MA IE, IN EL e OR DA, proprietarie di terreni e fabbricati in Orgiano, Via Feliciano, chiedevano di essere reintegrate nel possesso della servitù di passaggio esercitata lungo la strada che attraversava il fondo di GH LI, sito nel Comune di Alonte, deducendo che costui aveva limitato, con la costruzione di un marciapiede, considerevolmente il libero transito ed accesso ai loro fondi.
Con ordinanza del 13-5-1997, l'adito pretore, a conclusione dell'espletata istruttoria (assunzione di testi ed ispezione dei luoghi), accoglieva il ricorso, disponendo la demolizione del marciapiede, per una lunghezza di m. 5.
Impugnato dal GH detto provvedimento con il mezzo dell'appello, il tribunale di Vicenza, con sentenza pubblicata il 3 febbraio 2000, ritenuta ammissibile, tempestiva e rituale l'impugnazione, ha dichiarato la nullità ed inefficacia dell'ordinanza-sentenza del pretore, per mancanza assoluta del dispositivo, e, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda d4 reintegrazione o manutenzione del possesso proposta da IN e OR, condannando le appellate al pagamento all'appellante delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il giudice di appello è pervenuto a tale decisione, in quanto ha ritenuto che dalle assunte testimonianze e dall'ispezione dei luoghi non è risultato che, con la costruzione del marciapiede e conseguente restrizione della larghezza della strada, il GH abbia ridotto o reso più disagevole il passaggio con veicoli esercitato dalle IN e dalla OR per accedere ai loro immobili.
Ricorrono per cassazione IN MA IE e IN EL, anche quali eredi di OR DA, deducendo tre motivi di gravame. Resiste con controricorso GH LI, che ha depositato anche memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Denunciano le ricorrenti:
1) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 132, 161 c.p.c.), per avere ritenuto, il tribunale, erroneamente che l'ordinanza-sentenza emessa dal pretore fosse nulla per mancanza del dispositivo, mentre, invece, tale nullità è insussistente, in quanto il pretore ha semplicemente inserito il dispositivo, che peraltro non costituisce elemento della sentenza, nella parte iniziale della motivazione.
2) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 1140, 1168, 1170 c.c.), nonché omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
Con tale motivo le ricorrenti criticano la statuizione del tribunale, con la quale è stata sostanzialmente negata la tutela del possesso della servitù di passaggio, che, essendo una situazione di fatto, deve essere tutelata come tale, e, cioè, sua attuale ed effettiva consistenza, in quanto l'opera eseguita dal GH, secondo quel giudice, non avrebbe reso concretamente più disagevole il transito con i veicoli attraverso la stradina. 3) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2697 c.c.), per avere ritenuto erroneamente, il tribunale, che gravasse sulle ricorrenti - una volta assodato che il transito sulla strada de qua era praticato, per tutta l'ampiezza di questa, con veicoli - l'onere di provare anche con quali veicoli avveniva il passaggio. Si osserva, con riguardo al primo motivo, che non merita la censura nello stesso contenuta la statuizione del tribunale, con la quale è stata ritenuta nulla l'ordinanza-sentenza del pretore per mancanza assoluta del dispositivo, che, previsto dall'art. 132 c.p.c. quale elemento imprescindibile e finale della deliberazione del giudice, costituisce il dictum della sentenza e racchiude l'ordine formale con cui viene data concreta attuazione al precetto normativo, il quale può essere, poi, eventualmente soltanto interpretato o integrato con la motivazione, ma non sostituito da questa. Un argomento letterale si trae dall'art. 132 n. 5 c.p.c., nel quale il dispositivo della sentenza viene enucleato dagli altri requisiti che la stessa deve avere.
Sono parametri prive di pregio le censure di cui al secondo e terzo motivo, che si prestano per la loro connessione ad essere esaminati congiuntamente, in quanto il giudice di appello, dopo aver dato atto che dalla situazione dei luoghi quale è risultata dall'istruttoria espletata nel giudizio di primo grado (documentazione, testimonianze, ispezione dei luoghi, fotografie), ha ritenuto, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che la costruzione del marciapiede da parte di GH LI non ha reso più difficoltoso il passaggio con veicoli - autovetture ed ordinari mezzi agricoli - praticato attraverso il suo fondo dalle ricorrenti per accedere al fondo di loro proprietà.
Non senza rilevare che nessuna prova è stata data che la servitù, della quale le IN vantano il possesso e della quale hanno chiesto la tutela ex art. 1168 c.c., è stata esercitata anche con altri mezzi di "dimensioni eccezionali", cioè con una mietitrebbia. Con tale statuizione, il tribunale ha, pertanto, fatto corretta applicazione della legge, che, tutelando il possesso, - e, in particolare, come in questo caso, il possesso di una servitù - quale situazione di fatto, non accorda la tutela possessoria, quando il modo di esercizio della servitù non rimane modificato dalla modificazione dello stato dei luoghi, cosicché la servitù stessa può continuare ad essere esercitata nel modo e con i mezzi con cui in precedenza veniva già esercitata (sent. n. 5808/98). In conclusione, il ricorso deve rigettato. Sussistono, peraltro, giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003