Articolo 9 della Legge 15 settembre 1964, n. 756
Articolo 8Articolo 10
Versione
23 settembre 1964
Art. 9. Concessione di nudo terreno

Nei contratti di colonia parziaria, quando il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, i prodotti e gli utili del fondo si dividono nella misura di un quinto a favore del concedente e di quattro quinti a favore del colono.
Se il concedente partecipa in parti uguali con il colono, alle spese di coltivazione, escluse quelle di mano d'opera, non eccedente le normali opere di coltivazione, i prodotti e gli utili si dividono in ragione di due quinti a favore del concedente e di tre quinti a favore del colono. Tali quote sono modificate proporzionalmente se il concedente partecipa alle dette spese in misura diversa dalla meta'.
Comunque la quota di riparto spettante al colono non potra' essere mai inferiore al 50 per cento.
Se il concedente partecipa alle spese colturali in misura inferiore alla meta', e comunque se le spese da lui sostenute sono di scarsa entita' rispetto alla produzione lorda vendibile il colono puo' rimborsare tali spese alla chiusura dei conti, dividendo i prodotti e gli utili nella misura di cui al primo comma.
Agli effetti del presente articolo si intende per conferimento di nudo terreno quello di nuda terra spoglia di colture arboree od arbustive o con dette colture, il valore netto della cui produzione non superi il dieci per cento di quella ricavabile dalle colture erbacee.
Il godimento della casa colonica e di costruzioni indispensabili alla coltivazione o all'allevamento di animali di bassa corte, di ovini e suini, nei limiti del fabbisogno familiare secondo gli usi locali, non esclude la qualifica di nudo terreno.
Entrata in vigore il 23 settembre 1964
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