Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 14/05/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE Consigliere
Alberto BINETTI Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi civili, sotto il numero d'ordine 181 dell'anno 2023
T R A
(classe 1986), e Parte_1 Parte_2 Parte_1
(classe 1989), tutti rappresentati e difesi, giusta procura in atti dall'avv. Giorgio
[...]
Stoduto ed elettivamente domiciliati in San Severo (FG) alla via Podgora n.ro 6, presso il suo studio, nonché al domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
in persona del liquidatore Controparte_1
pro tempore, assistita e difesa dagli avv.ti Maria Pia Milione e Angela Quatela, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliati presso il domicilio digitale
Email_2
APPELLATO
All'udienza collegiale tenutasi il 9 maggio 2025 la causa è stata riservata per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di appello, notificato in data 10 gennaio 2023 la i sigg.ri (classe Parte_1
1986), e (classe 1989), chiedevano, che l'adita Corte Parte_2 Parte_1 di Appello, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Foggia in data
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“- IN VIA CAUTELARE, sospendere l'efficacia esecutiva della ordinanza impugnata, sussistendo i gravi e fondati motivi previsti dall'art. 283 cod.proc.civ., anche in relazione alla possibilità di insolvenza dell'appellata;
- IN VIA ISTRUTTORIA, in questa sede, si formula nuovamente istanza di assunzione di CTU contabile-tecnica, al fine di quantificare esattamente le somme dovute per contributi consortili arretrati, di spettanza della Società odierna appellata, sino alla data della intervenuta alienazione dei suoli in questione;
- NEL MERITO, in riforma della impugnata ordinanza, rigettare integralmente le domande formulate dalla “ Controparte_1
” nei confronti degli odierni appellanti in quanto del tutto infondate;
[...]
- IN VIA RICONVENZIONALE, si chiede che siano accertate e dichiarate le somme dovute per contributi consortili arretrati, di spettanza della Società odierna appellata, sino alla data della intervenuta alienazione dei suoli in questione, e che, nel caso in cui, all'esito della disponenda istruttoria, risulterà a debito una somma superiore rispetto a quella in deposito presso i Signori
per contributi consortili arretrati, di spettanza della Società odierna attrice, sino Parte_1
alla data della intervenuta alienazione dei suoli in questione, la stessa Società odierna attrice dovrà essere condannata a ristorare del relativo supero i medesimi odierni appellanti con relativa condanna al pagamento della pari somma in loro favore;
- emettere ogni conseguenziale provvedimento di legge al riguardo;
– condannare la parte appellata al pagamento delle spese e dei compensi di lite del doppio grado di giudizio”.
Nel costituirsi in giudizio, l'appellata formulava le seguenti conclusioni : CP_1
“In via pregiudiziale
- rilevare l'inesistenza e/o comunque la la nullità insanabile della procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello notificato e, per l'effetto, dichiarare inammissibile il gravame proposto, essendo divenuta definitiva, nelle more, l'ordinanza impugnata;
In via cautelare
- respingere l'istanza di inibitoria, per mancanza di presupposti, oltre che di allegazione e di prova.
Nel merito,
- in via principale, rigettare le domande avanzate dall'appellante, perché destituite di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare il provvedimento impugnato;
2 - per il denegato e non creduto caso di riforma -e salvo gravame-, accertare e dichiarare che gli acquirenti sono tenuti al pagamento della somma di Euro 9.257,66 o di quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
per l'effetto, condannare gli stessi al pagamento in favore dell' nell'interesse della società “ Controparte_2 [...]
”, con restituzione della differenza sul residuo del Controparte_1
prezzo alla società ricorrente, fino alla concorrenza dell'importo di Euro 49.500,00, oltre agli interessi sul prezzo residuo, dalla data della stipula dell'atto di compravendita e sino all'effettivo soddisfo, ai sensi dell'art. 1284 c.c., come modificato dal d.l. n. 132/2014;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che la cartella n. 09720180107718990000 ha ad oggetto i contributi per l'annualità del 2018 non dovuti dalla società per l'effetto condannare CP_1
gli acquirenti Sig.ri (1986), e Parte_1 Parte_2 Parte_1
(1989) a fornire alla società ricorrente la provvista della somma di Euro 2.777,82 o
[...] quella diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, per provvedere al pagamento con effetto liberatorio nei confronti dell'Agente per la Riscossione;
in alternativa, condannare gli stessi a provvedere direttamente al pagamento nei confronti dell'Agente per la Riscossione;
in subordine, qualora la società nelle more sia costretta ad eseguire il pagamento, condannare imedesimi acquirenti a rifondere gli esborsi sostenuti per la somma di Euro 2.777,82, o per la diversa somma, maggiore o minore, che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio;
- respingere la domanda riconvenzionale avanzata in quanto infondata e priva di prova;
in subordine, in denegato caso di accoglimento e salvo gravame, disporre la compensazione con i contributi per l'annualità del 2018, fino alla concorrenza della somma di Euro 2.777,82.
Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
In via istruttoria,
- si reitera ogni opposizione avverso la richiesta di CTU articolata da controparte, in quanto inammissibile, avendo carattere esplorativo;
- si reiterano eccezioni ed opposizioni avverso deduzioni, produzioni e richieste di prova formulate da controparte in primo grado e coltivate pure in sede di gravame, per tutte le ragioni esposte nella memoria difensiva autorizzata e nelle note di trattazione, alle quali si rimanda”.
Con ordinanza del 4 – 8 aprile 2025, la Corte, dato atto che, all'udienza del 4 aprile 2025 nessuno aveva depositato note di trattazione scritta, rinviava la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 9 maggio 2025.
All'udienza del 9 maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta, giusta decreto del
Presidente della Sezione, nessuno depositava nuovamente note di trattazione scritta.
3 Ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c. va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio, essendo stato instaurato il giudizio in primo grado in epoca successiva al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore dell'art. 46, co. 15, lett. c) della L. 18 giugno 2009, n. 69, che ha modificato l'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c., prevedendo che l'estinzione possa essere dichiarata anche d'ufficio.
A tal proposito, va rilevato che il provvedimento con il quale il collegio dichiara l'estinzione del procedimento deve essere emesso con la forma della sentenza ex art. 307 ultimo comma c.p.c.
(vedi in tal senso Cass. 5163/91, Cass. 14936/2000; vedi anche Cass. 11434/2007 secondo cui, a seguito dell'abrogazione dell'art. 357 c.p.c., che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'improcedibilità, inammissibilità ed estinzione dell'appello, la pronuncia di siffatti provvedimenti spetta ora al collegio nell'attuale struttura collegiale del giudizio di appello e ha natura formale di sentenza non essendo, detti provvedimenti, più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi, con l'ulteriore conseguenza che dette sentenze del giudice di appello sono ricorribili in cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c.; in senso conforme vedi anche Cass. 19124/2004 e Cass. 5610/ 2001).
L'estinzione del procedimento comporta che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate secondo la regola generale di cui all'art. 310 u.c. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2025, da (classe Parte_1
1986), e (classe 1989) avverso l'ordinanza ex art. Parte_2 Parte_1
702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di Foggia in data 10 gennaio 2023, nel procedimento n.
1096/2022 :
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 307 e 309 c.p.c.;
Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio;
Così decisa il 9 maggio 2025 nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile
Il Consigliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
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