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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 14/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
n. 4118/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio della causa dell'udienza del 14.1.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] – RM- il 24.09.1985) e (nata a [...] Parte_1 Parte_2
– RM- il 22.07.1984), quali esercenti la responsabilità genitoriale nei confronti del minore
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliati in Tivoli, Via Persona_1
Tiburtina n. 341, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marco Berlettano e Marianna Ciaiola giusta procura in atti ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_1
convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti indicati in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 25.11.2023 è stato accertato che il minore si trova nelle condizioni sanitarie per beneficare Parte_1 dell'indennità di frequenza ex art. 1 della legge 11 ottobre 1990 n. 289 a decorrere dalla data della domanda amministrativa (2.6.2022) e che sono decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (2.1.2024) e dall'invio della relativa documentazione amministrativa (10.1.2024), hanno convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto di cui all'art. 445-bis comma CP_1
5 cod. proc. civ., non è stato liquidato quanto dovuto per il riconosciuto beneficio.
Hanno concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
1 CP_
L' nonostante rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.
La domanda merita accoglimento
L'art. 2 della legge 289/90 prevede espressamente le modalità di concessione dell'indennità di frequenza disponendo che: “1. La domanda per ottenere l'indennità mensile di frequenza è presentata dal legale rappresentante del minore alla commissione medica periferica per le pensioni di guerra e di invalidità civile di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, competente per territorio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 292, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 193 del 1° agosto 1989, allegando altresì apposita documentazione che attesti l'iscrizione o
l'eventuale frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, a corsi scolastici o a centri di formazione o di addestramento professionale.
2. L'indennità mensile di frequenza è concessa dal comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, previa acquisizione di ulteriore idonea certificazione di frequenza che contenga la precisa indicazione della durata del trattamento terapeutico o riabilitativo o del corso scolastico o di quello di formazione o di addestramento professionale.
3. La concessione dell'indennità mensile di frequenza è limitata alla reale durata del trattamento o del corso e decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di effettivo inizio della frequenza al corso o al trattamento stesso ed ha termine con il mese successivo a quello di cessazione della frequenza.
4. L'indennità mensile di frequenza può, in ogni momento, essere revocata con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento, qualora da accertamenti esperti non risulti soddisfatto il requisito della frequenza”.
Orbene, nella fattispecie in esame, i ricorrenti hanno dimostrato che il minore Persona_1 si trova in possesso del requisito sanitario per godere dell'indennità di frequenza dal mese di giugno
2022, come riconosciuto nel decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data 25.11.2023 nel procedimento di atp contraddistinto dal n. 1777/2023 R.G. (vedi doc. 4 fascicolo parti ricorrenti). CP_ Parte ricorrente ha notificato detto decreto di omologa all' in data 2.1.2024 e poi ha inoltrato al medesimo il modello amministrativo per la liquidazione della prestazione in data 10.1.2024. CP_2
Gli stessi ricorrenti hanno provato altresì la sussistenza del requisito della frequenza scolastica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 (vedi doc. 8 fascicolo parte ricorrente).
I ricorrenti hanno anche dimostrato che il minore non percepisce redditi, essendo fiscalmente a carico dei genitori, come risulta dalla dichiarazione dei redditi per gli anni 2021/ 2023 (doc. 9 fascicolo parti ricorrenti) e dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale relativa all'anno 2023 (doc. 6 fascicolo parti ricorrenti).
2 A fronte della sussistenza dei requisiti per ottenere il beneficio in parola, occorre evidenziare che CP_ l' non costituendosi in giudizio, non ha spiegato le ragioni per le quali non ha liquidato la prestazione in favore della minore.
In definitiva, deve affermarsi che il minore ha diritto alla percezione Persona_2 dell'indennità di frequenza ex art. 1 legge 11 ottobre 1990 n. 289 con decorrenza dal mese di luglio CP_ 2022 e, pertanto, l' va condannato al pagamento, in favore della parte ricorrente, dei relativi ratei, con l'indicata decorrenza e nella misura di legge.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e distratte ex art 93 cod. proc. civ., seguono la soccombenza, tenuto conto della serialità del contenzioso.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara il diritto del minore a percepire l'indennità di frequenza ai sensi Persona_1
CP_ dell'art. 1 della legge n. 289/1990 con decorrenza 1.7.2022 e, di conseguenza, condanna l' alla corresponsione, in favore dei ricorrenti indicati in epigrafe, dei ratei di detta prestazione con la decorrenza sopra indicata e nella misura di legge, oltre interessi di legge;
CP_
- condanna l' alla rifusione, in favore dei procuratori antistatari dei ricorrenti, delle spese processuali che liquida in euro 1.865,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa.
Tivoli, 14.1.2024
Il Giudice
Alessio Di Pietro
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