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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 07/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2331 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1962, in proprio, e per la signora (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...], con l'avv. C.F._2
(pec: Parte_1 Email_1
ATTRICI CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
(c.f. ), nata a Controparte_2 C.F._3
Trapani (TP) il 26/08/1955,
(c.f. ), nata ad [...] CP_3 C.F._4
(TP) il 21/01/1983,
(c.f. , nato ad [...] Controparte_4 C.F._5
(TP) il 30/10/1942,
(c.f. , nata a CP_5 C.F._6
Castellammare del Golfo (TP) in data 08/08/1950 e
[...]
(c.f. ), nato a [...] il CP_6 C.F._7
04/02/1948, n.q. di eredi di (c.f.: CP_5
) nata a [...] il [...] (e deceduta in C.F._8 data 26.07.2023) tutti con l'avv. Bartolomeo Murana (pec domiciliazione
Email_2
CONVENUTI
Tribunale di Trapani Sezione Civile
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 29-30 novembre 2022, le attrici in epigrafe indicate impugnano la delibera assunta il 31.10.2022 dai comproprietari della comunione costituita da un androne coperto sito in Trapani con accesso dalla via Tenente Genovese n. 21, con retrostante atrio scoperto, con particolare riferimento alla approvazione del punto c) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto il “regolamento della comunione”.
Il bene comune in questione – già appartenete, in comproprietà indivisa per un terzo ciascuno, agli eredi del Cav.
all'Avv. Russo e all'Ing. – oggi è Parte_3 Per_1
posto al piano terra di un maggior edificio costituente il
“ (avente accesso dalla via Mancina n. 23) e, Controparte_1
stando alla delibera impugnata (che fa espresso riferimento a
“quanto stabilito nella sentenza n. 166/2019 del Tribunale di Trapani”),
risulta appartenere, pro indiviso:
i) per un terzo, alle attrici (nuda Parte_1
proprietaria) e (usufruttuaria), avendo Parte_2
costoro acquistato tale quota (unitamente al locale di piano terra, identificato al fg. 302, part. 78 sub. 2, con accesso dalla via genovese n. 23), da tale Per_2
, avente causa dall'Avv. Russo;
[...]
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ii) per un terzo, alla convenuta Controparte_2
avendo costei acquistato tale quota (unitamente al locale di piano terra, identificato al fg. 302, part. 80 sub.
8, con accesso dall'anzidetto atrio comune) dagli eredi del Cav. Parte_3
iii) per un terzo, corrispondente alla quota già di proprietà
dell'Ing. ai condòmini del Per_1 CP_1
” (edificato dal medesimo Ing. i cui
[...] Per_1
titoli di provenienza non escludono tale diritto di comunione (nella delibera vengono indicati,
segnatamente, i condòmini , CP_3 CP_4
(1929) e –
[...] CP_5 Controparte_2
proprietaria anche di due appartamenti all'interno di detto condominio – mentre, in ragione dell'esclusione espressamente riportata nei rispettivi titoli di provenienza, i condòmini e non CP_7 CP_8
risultano vantare alcun diritto di comunione sul bene in questione).
All'assemblea in questione hanno preso parte tutti i comunisti come sopra individuati (inclusi tutti i comproprietari della quota della comunione già appartenuta al costruttore dell'edificio condominiale Ing. ed il “regolamento della comunione” di cui Per_1
al punto c) dell'ordine del giorno, è stato approvato dall'assemblea col solo voto contrario della compartecipe . Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tale regolamento prevede, tra l'altro, che “l'androne coperto e il
retrostante cortile scoperto sono destinati esclusivamente al passaggio per
accedere alle proprietà individuali e/o alle altre parti comuni dell'edificio
condominiale, quali, esemplificativamente, l'alloggio nei contatori idrici,
l'ex inceneritore, il locale caldaia… E' vietato parcheggiare autoveicoli sia
nell'androne coperto che nel cortile scoperto;
è, tuttavia, consentita
soltanto nell'androne coperto, la sosta occasionale di autoveicoli per il
tempo strettamente necessario per la salita o discesa delle persone e/o per il
carico o scarico di cose… Nel solo androne coperto, lungo la parete ovest,
verranno disegnati in terra n. 6 voi stalli ove sarà consentito il parcheggio
di cicli/motocicli. Detti stalli verranno proporzionalmente assegnati ai
comproprietari…”.
L'impugnazione proposta è avversata sia dall'altra proprietaria di quota esclusiva ( , che dai Controparte_2
comproprietari pro indiviso di quota, che sono solo alcuni condòmini
del . Controparte_1
*.*.*
Va preliminarmente rilevata la carenza di titolarità del rapporto controverso in capo al convenuto “ , Controparte_1
posto che, in realtà, non tutti i condòmini sono comproprietari pro
indiviso della quota di 1/3 dei beni comuni per cui è causa, restando esclusi da tale comunione due condòmini ( e . CP_7 CP_8
Col primo motivo di opposizione parte attrice si duole del fatto che la propria partecipazione assembleare sia stata computata solo a titolo di proprietaria della quota esclusiva dei beni comuni e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
non anche, essendo pure lei una condomina, ai fini della determinazione della volontà comune dei comproprietari pro
indiviso della quota originariamente facente capo all'Ing. Per_1
Il motivo è infondato: i comproprietari pro indiviso della quota della comunione originariamente facente capo all'Ing. (ossia Per_1
alcuni dei condòmini del hanno, di fatto e Controparte_1
correttamente, espresso un voto unitario per la quota di competenza
(che in pratica è frutto della reductio ad unum della volontà dei singoli aventi diritto sulla quota che erano tutti presenti e tutti favorevoli all'approvazione del regolamento) - cfr. Cass, Sez. 6,
23.07.2020, n. 15075.
A fronte di ciò, parte attrice, oltre a non dimostrare di essere effettivamente condomina del “Condomio Euclide”, non fornisce,
nemmeno, la c.d. prova di resistenza, ossia non prova che laddove fosse stata ammessa a partecipare alla determinazione della volontà
univoca dei comproprietari pro indiviso della quota della comunione, il voto unitario espresso dal gruppo in questione sarebbe stata diverso (inficiando, di conseguenza, la maggioranza che ha assunto la decisione assembleare impugnata).
Col secondo motivo di impugnazione, le attrici si dolgono del fatto che la delibera assembleare abbia avuto ad oggetto una modifica di destinazione del bene comune (androne coperto), che non risulterebbe più destinato esclusivamente al passaggio per accedere alle proprietà individuali, ma servirebbe anche quale parcheggio “di cicli e motocicli”. Tale modifica risulterebbe
Tribunale di Trapani Sezione Civile
illegittima in quanto non adottata con la prescritta maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti della comunione, come previsto dall'art. 1117ter c.p.c..
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
In primo luogo, alcuni elementi acquisiti nel corso del procedimento inducono ad escludere che l'androne coperto nel corso degli anni sia stato destinato esclusivamente al passaggio per accedere alle proprietà individuali e non anche a parcheggio di mezzi (cfr. pag. 17 della sent. n. 166/19 ove si richiama la testimonianza del teste il quale riferì di avere Testimone_1
sostituito nel 2007 gli pneumatici di una Fiat 500 di proprietà del sig. - rispettivamente fratello e figlio delle attrici - Testimone_2
che si trovava parcheggiata nell'androne coperto, e cfr. pag. 3 del verbale di assemblea, ove si legge che “l'Avv. è pronta a Pt_1
rimuovere l'autovettura qualora gli altri condomini non utilizzino più lo
spazio in questione”, con riferimento allo scooter della ivi pure CP_3
parcheggiato).
Inoltre, la deliberazione in questione integra, propriamente,
una regolamentazione d'uso del bene comune in questione, che non pregiudica il godimento di alcuno dei partecipanti;
le attrici, infatti,
non allegano nulla sul punto, e di conseguenza non si comprende perché il posteggio di un numero limitato di cicli e motocicli impedisca il passaggio attraverso l'androne. Tale deliberazione,
dunque, soggiace all'applicazione delle maggioranze di cui agli artt.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
1138, 1136, c. 2, 1105, 1106 c.c. e, al massimo, art. 1108, c. 1 c.c., che nel caso di specie risultano, tutte, rispettate.
Per le superiori considerazioni la domanda proposta da
[...]
e è infondata e va rigettata. Pt_1 Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n.
2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato,
complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta) e con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 29-30.11.2022 da e Parte_1 Parte_2
Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
solido tra loro delle spese di lite in favore di tutti i convenuti costituiti, che liquida in complessivi euro 3.766,00 per compensi oltre rimborso spese e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 05/04/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRAPANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Carlo
Maria Bucalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2331 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(c.f. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
16.06.1962, in proprio, e per la signora (c.f. Parte_2
) nata a [...] il [...], con l'avv. C.F._2
(pec: Parte_1 Email_1
ATTRICI CONTRO
(c.f. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro-tempore,
CONVENUTO CONTUMACE
(c.f. ), nata a Controparte_2 C.F._3
Trapani (TP) il 26/08/1955,
(c.f. ), nata ad [...] CP_3 C.F._4
(TP) il 21/01/1983,
(c.f. , nato ad [...] Controparte_4 C.F._5
(TP) il 30/10/1942,
(c.f. , nata a CP_5 C.F._6
Castellammare del Golfo (TP) in data 08/08/1950 e
[...]
(c.f. ), nato a [...] il CP_6 C.F._7
04/02/1948, n.q. di eredi di (c.f.: CP_5
) nata a [...] il [...] (e deceduta in C.F._8 data 26.07.2023) tutti con l'avv. Bartolomeo Murana (pec domiciliazione
Email_2
CONVENUTI
Tribunale di Trapani Sezione Civile
OGGETTO: altri rapporti condominiali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note ex art. 127 ter c.p.c. da ultimo depositate e atti ivi richiamati ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto notificato in data 29-30 novembre 2022, le attrici in epigrafe indicate impugnano la delibera assunta il 31.10.2022 dai comproprietari della comunione costituita da un androne coperto sito in Trapani con accesso dalla via Tenente Genovese n. 21, con retrostante atrio scoperto, con particolare riferimento alla approvazione del punto c) dell'ordine del giorno, avente ad oggetto il “regolamento della comunione”.
Il bene comune in questione – già appartenete, in comproprietà indivisa per un terzo ciascuno, agli eredi del Cav.
all'Avv. Russo e all'Ing. – oggi è Parte_3 Per_1
posto al piano terra di un maggior edificio costituente il
“ (avente accesso dalla via Mancina n. 23) e, Controparte_1
stando alla delibera impugnata (che fa espresso riferimento a
“quanto stabilito nella sentenza n. 166/2019 del Tribunale di Trapani”),
risulta appartenere, pro indiviso:
i) per un terzo, alle attrici (nuda Parte_1
proprietaria) e (usufruttuaria), avendo Parte_2
costoro acquistato tale quota (unitamente al locale di piano terra, identificato al fg. 302, part. 78 sub. 2, con accesso dalla via genovese n. 23), da tale Per_2
, avente causa dall'Avv. Russo;
[...]
Tribunale di Trapani Sezione Civile
ii) per un terzo, alla convenuta Controparte_2
avendo costei acquistato tale quota (unitamente al locale di piano terra, identificato al fg. 302, part. 80 sub.
8, con accesso dall'anzidetto atrio comune) dagli eredi del Cav. Parte_3
iii) per un terzo, corrispondente alla quota già di proprietà
dell'Ing. ai condòmini del Per_1 CP_1
” (edificato dal medesimo Ing. i cui
[...] Per_1
titoli di provenienza non escludono tale diritto di comunione (nella delibera vengono indicati,
segnatamente, i condòmini , CP_3 CP_4
(1929) e –
[...] CP_5 Controparte_2
proprietaria anche di due appartamenti all'interno di detto condominio – mentre, in ragione dell'esclusione espressamente riportata nei rispettivi titoli di provenienza, i condòmini e non CP_7 CP_8
risultano vantare alcun diritto di comunione sul bene in questione).
All'assemblea in questione hanno preso parte tutti i comunisti come sopra individuati (inclusi tutti i comproprietari della quota della comunione già appartenuta al costruttore dell'edificio condominiale Ing. ed il “regolamento della comunione” di cui Per_1
al punto c) dell'ordine del giorno, è stato approvato dall'assemblea col solo voto contrario della compartecipe . Parte_1
Tribunale di Trapani Sezione Civile
Tale regolamento prevede, tra l'altro, che “l'androne coperto e il
retrostante cortile scoperto sono destinati esclusivamente al passaggio per
accedere alle proprietà individuali e/o alle altre parti comuni dell'edificio
condominiale, quali, esemplificativamente, l'alloggio nei contatori idrici,
l'ex inceneritore, il locale caldaia… E' vietato parcheggiare autoveicoli sia
nell'androne coperto che nel cortile scoperto;
è, tuttavia, consentita
soltanto nell'androne coperto, la sosta occasionale di autoveicoli per il
tempo strettamente necessario per la salita o discesa delle persone e/o per il
carico o scarico di cose… Nel solo androne coperto, lungo la parete ovest,
verranno disegnati in terra n. 6 voi stalli ove sarà consentito il parcheggio
di cicli/motocicli. Detti stalli verranno proporzionalmente assegnati ai
comproprietari…”.
L'impugnazione proposta è avversata sia dall'altra proprietaria di quota esclusiva ( , che dai Controparte_2
comproprietari pro indiviso di quota, che sono solo alcuni condòmini
del . Controparte_1
*.*.*
Va preliminarmente rilevata la carenza di titolarità del rapporto controverso in capo al convenuto “ , Controparte_1
posto che, in realtà, non tutti i condòmini sono comproprietari pro
indiviso della quota di 1/3 dei beni comuni per cui è causa, restando esclusi da tale comunione due condòmini ( e . CP_7 CP_8
Col primo motivo di opposizione parte attrice si duole del fatto che la propria partecipazione assembleare sia stata computata solo a titolo di proprietaria della quota esclusiva dei beni comuni e
Tribunale di Trapani Sezione Civile
non anche, essendo pure lei una condomina, ai fini della determinazione della volontà comune dei comproprietari pro
indiviso della quota originariamente facente capo all'Ing. Per_1
Il motivo è infondato: i comproprietari pro indiviso della quota della comunione originariamente facente capo all'Ing. (ossia Per_1
alcuni dei condòmini del hanno, di fatto e Controparte_1
correttamente, espresso un voto unitario per la quota di competenza
(che in pratica è frutto della reductio ad unum della volontà dei singoli aventi diritto sulla quota che erano tutti presenti e tutti favorevoli all'approvazione del regolamento) - cfr. Cass, Sez. 6,
23.07.2020, n. 15075.
A fronte di ciò, parte attrice, oltre a non dimostrare di essere effettivamente condomina del “Condomio Euclide”, non fornisce,
nemmeno, la c.d. prova di resistenza, ossia non prova che laddove fosse stata ammessa a partecipare alla determinazione della volontà
univoca dei comproprietari pro indiviso della quota della comunione, il voto unitario espresso dal gruppo in questione sarebbe stata diverso (inficiando, di conseguenza, la maggioranza che ha assunto la decisione assembleare impugnata).
Col secondo motivo di impugnazione, le attrici si dolgono del fatto che la delibera assembleare abbia avuto ad oggetto una modifica di destinazione del bene comune (androne coperto), che non risulterebbe più destinato esclusivamente al passaggio per accedere alle proprietà individuali, ma servirebbe anche quale parcheggio “di cicli e motocicli”. Tale modifica risulterebbe
Tribunale di Trapani Sezione Civile
illegittima in quanto non adottata con la prescritta maggioranza dei quattro quinti dei partecipanti della comunione, come previsto dall'art. 1117ter c.p.c..
Anche tale motivo di opposizione è infondato.
In primo luogo, alcuni elementi acquisiti nel corso del procedimento inducono ad escludere che l'androne coperto nel corso degli anni sia stato destinato esclusivamente al passaggio per accedere alle proprietà individuali e non anche a parcheggio di mezzi (cfr. pag. 17 della sent. n. 166/19 ove si richiama la testimonianza del teste il quale riferì di avere Testimone_1
sostituito nel 2007 gli pneumatici di una Fiat 500 di proprietà del sig. - rispettivamente fratello e figlio delle attrici - Testimone_2
che si trovava parcheggiata nell'androne coperto, e cfr. pag. 3 del verbale di assemblea, ove si legge che “l'Avv. è pronta a Pt_1
rimuovere l'autovettura qualora gli altri condomini non utilizzino più lo
spazio in questione”, con riferimento allo scooter della ivi pure CP_3
parcheggiato).
Inoltre, la deliberazione in questione integra, propriamente,
una regolamentazione d'uso del bene comune in questione, che non pregiudica il godimento di alcuno dei partecipanti;
le attrici, infatti,
non allegano nulla sul punto, e di conseguenza non si comprende perché il posteggio di un numero limitato di cicli e motocicli impedisca il passaggio attraverso l'androne. Tale deliberazione,
dunque, soggiace all'applicazione delle maggioranze di cui agli artt.
Tribunale di Trapani Sezione Civile
1138, 1136, c. 2, 1105, 1106 c.c. e, al massimo, art. 1108, c. 1 c.c., che nel caso di specie risultano, tutte, rispettate.
Per le superiori considerazioni la domanda proposta da
[...]
e è infondata e va rigettata. Pt_1 Parte_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dalla tabella n.
2 allegata al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminato,
complessità bassa, con esclusione della fase istruttoria (non svolta) e con applicazione della massima riduzione percentuale per la fase introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
rigetta le domande proposte con l'atto di citazione notificato in data 29-30.11.2022 da e Parte_1 Parte_2
Condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
solido tra loro delle spese di lite in favore di tutti i convenuti costituiti, che liquida in complessivi euro 3.766,00 per compensi oltre rimborso spese e accessori nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, in data 05/04/2025 .
Il Giudice
Dott. Carlo Maria Bucalo
Tribunale di Trapani Sezione Civile