Versione
5 aprile 1963
5 aprile 1963
Art. 28.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta e' detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilita' pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilita' o alle valorizzazioni delle zone, nonche' il plusvalore determina o da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta.
La richiesta di detrazioni deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7 e 12.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta e' detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilita' pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilita' o alle valorizzazioni delle zone, nonche' il plusvalore determina o da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta.
La richiesta di detrazioni deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7 e 12.
Commentario • 1
- 1. Risoluzione del 29/01/1976 n. 2542 - Min. Finanze - Finanza LocaleMin. Finanze · 29 gennaio 1976 · 4.524577
[…] Una diversa regolamentazione, volta a consentire la detraibilita\' dell\'onere derivante, al proprietario dell\'area, dalla cessione gratuita della stessa, dovrebbe concretarsi in una apposita norma analoga a quella prevista dal richiamato art. 28 della legge n. 246 del 1963, per l\'imposta sull\'incremento di valore delle aree fabbricabili.
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