Articolo 28 della Legge 5 marzo 1963, n. 246
Articolo 27Articolo 29
Versione
5 aprile 1963
Art. 28.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, dal valore delle aree accertate nel momento di applicazione dell'imposta e' detratto una volta tanto quello delle aree gratuitamente cedute al Comune per la costruzione di strade o di piazze, o comunque per motivi di utilita' pubblica riconosciuta dal Comune per la erezione di edifici ad uso pubblico, per la instaurazione di servizi pubblici, per concorrere alle edificabilita' o alle valorizzazioni delle zone, nonche' il plusvalore determina o da miglioramenti apportati dal contribuente. Le detrazioni si effettuano solo quando si riferiscono a fatti avvenuti nel periodo per il quale e' calcolata l'imposta.
La richiesta di detrazioni deve essere fatta a pena di decadenza unitamente alla denuncia della alienazione, della costruzione o alla dichiarazione per trascorso decennio obbligatoria ai sensi degli articoli 6, 7 e 12.
Entrata in vigore il 5 aprile 1963
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