Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 3263/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3263/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 omiciliato in Battipaglia (SA) alla via studio dell'avv. Giovanni Grattacaso dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso RICORRENTE E
nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 C.F._2
, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA) alla via Solferino n. 18 presso
[...] io dall'avv. Loredana Trotta che la rappresenta e difende in virtù di comparsa di costituzione RESISTENTE NONCHE'
IL P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
Comune di Battipaglia (SA) e che d rano nati due figli, Per_1
(12.07.2002) e (19.10.2005), chiedeva pronunciarsi la s Per_2 personale dal co In particolare, il ricorrente rilevava che la vita matrimoniale era da tempo diventata intollerabile a causa delle continue incomprensioni tra i coniugi determinate dai comportamenti di disinteresse e prevaricatori della moglie con il conseguente venir meno dell'affectio coniugalis; pertanto, chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità alla resistente e con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore, dell'assegnazione della casa familiare alla resistente e dell'obbligo a proprio carico di corrispondere una somma unicamente per il mantenimento del figlio . Per_2
Instaurato il contraddittorio, si costituiva che, pur aderendo alla CP_1 domanda di separazione, contestava q e dedotto dal marito negando quando dedotto in merito alle cause della crisi coniugale e ascrivendone la responsabilità alle tensioni determinate dal marito a causa del frequente uso di alcool e droga;
precisava inoltre che il ricorrente godeva di elevate disponibilità finanziarie e che il tenore di vita della famiglia era stata particolarmente elevato e determinato unicamente dalle entrate del marito, contestando dunque la propria autosufficienza economica. Pertanto, la resistente chiedeva la pronuncia di separazione con addebito di responsabilità al ricorrente alle condizioni indicate nella memoria di costituzione, in particolare con la previsione dell'affidamento condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso di sé e con l'assegnazione della casa familiare e dell'obbligo a carico di quest'ultimo di corrisponderle una somma per il mantenimento di entrambi i figli e per il proprio mantenimento.
2. In data 26 ottobre 2021, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1603/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato la separazione personale tra i coniugi, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso del figlio minore con residenza prevalente presso la madre e l'assegnazione della casa Per_2
a quest'ultima, nonchè l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere alla moglie la somma di € 700,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento del figlio , oltre alla contribuzione nella Per_2 misura dell'80% alle spese straordinarie. Domanda di addebito In merito alla domanda di addebito avanzata dal ricorrente, deve precisarsi che la stessa non è stata reiterata nel corso del giudizio, in particolare in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale, con la conseguenza che la stessa deve intendersi tacitamente abbandonata con relativa cessazione della materia del contendere. Deve invece rigettarsi la domanda di addebito avanzata dalla resistente. Al riguardo, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorchè non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Nel caso di specie, deve rilevarsi che la resistente non ha assolto al rispettivo onere probatorio secondo i principi in precedenza enunciati né sotto il profilo dei comportamenti allegati né sotto quello della reale causa che ha determinato la crisi matrimoniale, avendo tra l'altro allegato che il clima tensione determinato dal marito per l'uso costante di droga e alcool aveva determinato il solo figlio a mandare via dalla casa familiare il padre e a mettere fine alla Per_2 za. Tanto premesso, occorre precisare che il figlio è diventato maggiorenne Per_2 nelle more del giudizio e pertanto nulla deve di merito al suo affidamento e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore. Assegnazione della casa familiare Deve, invece disporsi l'assegnazione della casa familiare, sita in Battipaglia (SA), alla Via Fiorignano n. 5/a, a in ragione in ragione dell'incontestata CP_1 convivenza con il figlio giorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente. Mantenimento dei figli A tal proposito, il Tribunale osserva che parte ricorrente ha chiesto una riduzione della somma già disposta per il mantenimento del figlio , mentre la Per_2 resistente ha richiesto una somma maggiore anche per nimento di
. Per_1 re, deve dirsi che, all'udienza del 26.10.2021, si è proceduto all'ascolto di entrambi i figli e ha dichiarato di essere stato assunto dal padre Per_1 nella sua società e di irca € 700,00-800,00 al mese pur continuando a studiare agraria (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza), e, pertanto, lo stesso deve ritenersi economicamente autosufficiente con conseguente rigetto della domanda avanzata dalla resistente. In definitiva, occorre determinare la misura del mantenimento unicamente per
, essendo incontestato che lo stesso non ha ancora raggiunto Per_2
l'indipendenza economica. Al riguardo, deve rilevarsi che, all'udienza presidenziale, il ricorrente, titolare di una società, ha dichiarato di percepire mediamente circa € 2.500,00 al mese oltre benefits ma, dagli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza, non risulta alcuna dichiarazione dei redditi, sebbene dagli estratti conto depositati, risultano cospicue entrate mensili e non solo la retribuzione indicata nelle buste paga in atti;
di contro la resistente ha dichiarato di essere stata formalmente assunta dalla società del marito con una retribuzione mensile di € 750,00 (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza e accertamenti in atti) Pertanto, alla luce dell'istruttoria compiuta e tenuto conto che la situazione economica delle parti non ha subito sostanziali mutamenti tali da incidere sulla misura del mantenimento anche in ragione delle accresciute esigenze del figlio in merito alle esigenze soltanto straordinarie, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere a , entro il giorno 5 di Parte_1 CP_1 ogni mese, 700,00 a titolo d del figlio , Per_2 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre all' 80% d straordinarie (universitarie, mediche, sportive, ricreative etc…) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare. Mantenimento in favore della moglie A tale ultimo proposito si osserva che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale costante in materia di mantenimento del coniuge in sede di separazione, l'obbligo di assistenza materiale trova di regola attuazione nel riconoscimento di un assegno di mantenimento in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi;
in particolare, la Suprema Corte ha di recente ribadito tale principio laddove ha specificato che, con il termine “redditi adeguati”, l'articolo 156 c.c. ha inteso riferirsi al tenore di vita consentito dalle possibilità economiche dei coniugi. In definitiva, ciò comporta che il giudice di merito, per verificare il diritto all'assegno di mantenimento, dovrà appurare se i mezzi economici di cui dispone il coniuge richiedente l'assegno gli consentano o meno di conservare tale tenore di vita;
all'esito di tale verifica, per la determinazione dell'assegno, occorrerà procedere ad una valutazione comparativa dei mezzi di cui dispone ciascun coniuge, valutati anche sulla base di particolari circostanze, come ad esempio la durata della convivenza. Inoltre, in relazione all'assegno di mantenimento in esame, occorre tenere in considerazione l'attitudine del coniuge al lavoro, intesa come effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retributiva, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale (cfr. Cass., 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass., 25 agosto 2006, n. 18547; Cass., 2 luglio 2004, n. 12121). Tanto premesso, deve dirsi che, in materia di separazione, il tenore di vita goduto dai coniugi durante il matrimonio rimane uno degli elementi da prendere in considerazione per la quantificazione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge separato. In particolare, benché la separazione determini normalmente la cessazione di una serie di benefici e consuetudini di vita, “il tenore di vita goduto in costanza della convivenza va identificato avendo riguardo allo standard di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi, tenendo quindi conto di tutte le potenzialità derivanti dalla titolarità del patrimonio in termini di redditività, di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro. Inoltre, al fine della determinazione del “quantum” dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi” (Cass. n. 12196/2017; così anche Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Orbene, nel caso di specie, sussiste il diritto della ricorrente di ricevere una somma per il proprio mantenimento in ragione dell'elevato tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale, così come rappresentato dai figli in sede di ascolto e confermato successivamente dalle indagini della Guardia di Finanza, come in precedenza evidenziato, e considerato che, nell'ordinanza presidenziale, il mancato riconoscimento del suddetto diritto è stato disposto anche in virtù del pagamento da parte del ricorrente delle spese per le utenze della casa familiare, adesso a carico della resistente come dalla stessa adeguatamente documentato. Pertanto, alla luce di quanto esplicato, il Tribunale dispone, l'obbligo di Parte_1 di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a
[...] CP_1
300,00, oltre rivalutazione annuale secondo gl er il suo mantenimento, con decorrenza dalla presente pronuncia. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di addebito avanzata dal ricorrente;
b. rigetta la domanda di addebito avanzata dalla resistente;
c. dispone l'assegnazione della casa familiare, sita in Battipaglia (SA), alla Via Fiorignano n. 5/a, a in ragione in ragione dell'incontestata CP_1 convivenza con il fi aggiorenne ma non economicamente Per_2 autosufficiente;
d. dispone l'obbligo di di corrispondere a , entro Parte_1 CP_1 il giorno 5 di ogni di € 700,00 a titol to del figlio;
Per_2
e. dispone l'obbligo di di contribuire nella misura dell'80% alle Parte_1 spese straordinarie iversitarie, mediche, sportive, ricreative etc…) da concordare (a parte quelle necessarie e urgenti) e da documentare;
f. rigetta la domanda di mantenimento per il figlio avanzata dalla Per_1 resistente;
g. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, a di € 300,00, oltre rivalutazione annuale CP_1 second , per il suo mantenimento, con decorrenza dalla presente pronuncia;
h. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025
Il Giudice rel Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi