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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/04/2025, n. 1516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1516 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE TERZA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Brescia, dott. MAURIZIO FABBROCINI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento R.G. 11238/2021 promosso da e con avv. G. De Franceschi ATTORI Parte_1 Parte_2
contro con avv.ti E. Gasparella e A. Caccese Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti che qui si intendono richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 04.10.2021 i signori e Parte_1
hanno convenuto innanzi all'intestato Tribunale il Parte_2 Controparte_1
affinchè venisse accertata la nullità del punto n. 5 della delibera
[...]
1
né
per il futuro, spese per la manutenzione straordinaria della centrale tecnica alle
proprietà e e di “mantenere tutti i giardini aperti e di Pt_3 Parte_4
suddividere il costo di manutenzione della signora tra tutti” e venisse Pt_3
condannato il alla restituzione di quanto indebitamente versato CP_1
dagli attori a titolo di spese condominiali non dovute.
In materia di spese di riscaldamento, l'art 1118 comma 4 c.c. statuisce che il condomino può distaccarsi dall'impianto centralizzato ma :”resta tenuto a
concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria
dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma”, le spese relative ai giardini di proprietà dei singoli condomini devono essere sostenute dai relativi proprietari, per derogare al principio di proporzionalità delle spese condominiali ex art 1123 è necessaria l'unanimità a pena di nullità così come anche confermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, Cass.
2301/2001; Cass. 17101/2006; Cass. 6714/2010).
Considerata l'eccezione di parte convenuta di decadenza ex art 1137 c.c. in quanto l'impugnativa non avrebbe i presupposti per la dichiarazione di nullità
ma eventualmente solo di annullabilità. In tal senso richiamando la sentenza n.
9839/21 SU Cassazione ha definitivamente chiarito, mutuando l'orientamento formatosi con la precedente pronuncia delle SS.UU. n. 4806/05, che la nullità
2 possa valere solo nei casi di modifica dei criteri di ripartizione delle spese condominiali mentre l'annullabilità nelle altre ipotesi.
Rilevato che la sopra richiamata sentenza n. 9839/21 SU Cassazione in particolare così statuisce : “In tema di deliberazioni dell'assemblea
condominiale, sono nulle le deliberazioni con le quali, a maggioranza, siano
stabiliti o modificati i generali criteri di ripartizione delle spese previsti dalla
legge o dalla convenzione, da valere per il futuro, trattandosi di materia che
esula dalle attribuzioni dell'assemblea previste dall'art. 1135, numeri 2) e 3),
cod. civ. e che è sottratta al metodo maggioritario;
sono, invece, meramente
annullabili le deliberazioni aventi ad oggetto la ripartizione in concreto tra i
condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni
adottate senza modificare i criteri generali previsti dalla legge o dalla
convenzione, ma in violazione degli stessi, trattandosi di deliberazioni assunte
nell'esercizio delle dette attribuzioni assembleari, che non sono contrarie a
norme imperative, cosicché la relativa impugnazione va proposta nel termine di
decadenza previsto dall'art. 1137, secondo comma, cod. civ.”.
Considerato infine che l'impugnata delibera prevedeva espressamente anche
“per il futuro” l'esenzione delle proprietà “ e dalle spese di Pt_3 Parte_4
manutenzione straordinaria della centrale termica e di suddividere i costi di manutenzione del giardino di proprietà della signora tra tutti i Pt_3
condomini, si ritiene la stessa, per tutto quanto sopra, nulla.
3 Con riguardo alla richiesta di restituzione delle somme che gli attori hanno indebitamente versato al , rilevata la totale assenza di supporto CP_1
probatorio a fondamento della stessa si ritiene rigettarsi la stessa.
Rilevata la reciproca soccombenza si ritengono sussistere giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in contraddittorio, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così
provvede:
• Dichiara la nullità del punto n. 5 della delibera assembleare assunta dal in data 28 settembre 2020, rigetta la Controparte_1
domanda di parte attrice di restituzione delle somme che gli attori hanno versato al condominio, compensa le spese di lite.
Brescia 10.4.25
Il giudice dott. Maurizio Fabbrocini
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