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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 10/12/2024, n. 1658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1658 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
Nr. R. G. 4950/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE e PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4950/2023 promosso da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Tiberi ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni Via Petroni n.15 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 ter D.lvo 150/2011 Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 6.12.2024 dal solo ricorrente
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_2
Il ricorrente, proveniente dal Senegal e giunto in Italia nel 2020, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale. La Commissione di Firenze, Controparte_3 sezione di Perugia, con provvedimento del 14.04.2021 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia e dalla Corte di
Cassazione e quindi divenuto definitivo. Il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione domanda di rilascio di permesso per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione pagina 1 di 5 sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2020, sostenendo inoltre che il Senegal è un paese caratterizzato da rilevanti criticità.
La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 25.09.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari e di prova di uno stabile radicamento nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 20.11.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno, essendo lo stesso anche stato deferito dall'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 337 cp (resistenza a pubblico ufficiale). Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva dell'efficacia esecutiva. Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in Italia ormai dal 2020, ha ormai ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si è integrato nel territorio dello Stato italiano, avendo anche un alloggio autonomo. Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva e disposto l'instaurazione del contraddittorio sul merito. Il non si è costituito in giudizio e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia. La causa, istruita in via documentale, è stata, sulle conclusioni formulate dal solo ricorrente, rimessa al Collegio per la decisione.
2.In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale. Deve infatti osservarsi che la Questura di Terni è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a rappresentare CP_1 CP_1
l'amministrazione di cui costituisce l'organo apicale.
3.Nel merito del ricorso si osserva quanto segue. Il DL 130/2020 ha ( aveva, essendo stato nel frattempo emanato il DL 20/2023 ) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Con il d.l. n. 20/2023 (e relativa legge di conversione nr. 50/2023) vi è stato ancora un intervento legislativo nella materia in esame. Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. pagina 2 di 5 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare. Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011,
n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)». Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. CP_ ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione dalla quale emerge lo svolgimento di attività lavorativa presso la BO GO (esercente attività di pagina 3 di 5 cantieri navali per costruzioni metalliche), con contratto a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno 1.12.2023. In particolare il ricorrente risulta inquadrato nella categoria 1- operaio, con qualifica di resinatore e con uno stipendio variabile medio dai 1200 ai 1400 euro mensili (cfr. buste paga allegate dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre dell'anno 2023, e di settembre e ottobre dell'anno 2024, e contratto di lavoro). Ha allegato di essere ospitato stabilmente dalla sig.ra
, indicata quale sua zia materna, in abitazione sita nel Comune di Terni così Persona_1 dimostrando di essere stabilmente radicato in Italia. Non sono emersi, di contro, elementi sintomatici di pericoli per la sicurezza pubblica 1, non assumondo, a tal fine, rilievo il riferimento, nel provvedimento impugnato, ad una non meglio specificato denuncia del ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, risalente al mese di agosto del 2022, posto che dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non risultano procedimenti penali pendenti o condanne nei confronti del ricorrente nè precedenti per reati ostativi alla concessione di titolo di soggiorno.
Il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe, alla luce delle sue attuali condizioni di vita alla brusca interruzione del percorso integrativo con pregiudizio per la sua vita privata ( cfr. sul punto, tra le altre. Cass. Civ. 24036/2023) con evidente vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della
CEDU.
Deve ritenersi, conclusivamente, la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'assenza di attività difensiva del possono essere dichiarate integralmente compensate. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione alla Questura di Terni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa L. Giglio Dr.ssa M. Roberti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda sul punto che l'art. 8 della CEDU dopo aver sancito il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferma che ”Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” pagina 4 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI PERUGIA
PRIMA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE e PROTEZIONE
INTERNAZIONALE
In composizione collegiale nelle persone di
Dott.ssa Mariella Roberti Presidente
Dott.ssa Loredana Giglio Giudice rel.
Dott.ssa Elena Stramaccioni Giudice
Visti gli artt. 19 ter D.lvo 150/2011 e 281 decies e ss. c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. 4950/2023 promosso da
, nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avvocato Cristiana Tiberi ed Parte_1 elettivamente domiciliato in Terni Via Petroni n.15 presso lo studio del difensore
RICORRENTE
Nei confronti di
, in persona del p.t. Controparte_1 CP_2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto : impugnazione avverso decreto di diniego di permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 ter D.lvo 150/2011 Conclusioni delle parti : come da note depositate per l'udienza del 6.12.2024 dal solo ricorrente
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE Parte_2
Il ricorrente, proveniente dal Senegal e giunto in Italia nel 2020, ha presentato una prima domanda di protezione internazionale. La Commissione di Firenze, Controparte_3 sezione di Perugia, con provvedimento del 14.04.2021 ha rigettato la domanda. Impugnato in sede giurisdizionale il provvedimento di diniego è stato confermato dal Tribunale di Perugia e dalla Corte di
Cassazione e quindi divenuto definitivo. Il ricorrente ha formalizzato autonoma domanda diretta al rilascio di permesso di soggiorno per protezione domanda di rilascio di permesso per protezione speciale ex art. 19 co.
1.2 del D.lvo 286/98. Ha posto a fondamento della domanda, l'integrazione pagina 1 di 5 sociale e lavorativa raggiunta in Italia, dove vive ormai dal 2020, sostenendo inoltre che il Senegal è un paese caratterizzato da rilevanti criticità.
La Commissione Territoriale per la protezione internazionale di Firenze, sezione di Perugia, ha espresso, con provvedimento del 25.09.2023, parere negativo al rilascio del titolo di soggiorno. Ha motivato il parere negativo ritenendo che dalla documentazione allegata all'istanza non emergerebbero elementi sintomatici dell'esistenza, in Italia, di rapporti familiari e di prova di uno stabile radicamento nel paese di accoglienza. La Questura di Perugia, con provvedimento emesso in data 20.11.2023 ha rigettato l'istanza di concessione della richiesta protezione speciale ritenendo vincolante il parere negativo espresso dalla CT e, comunque, insussistenti i requisiti per la concessione di titolo di soggiorno, essendo lo stesso anche stato deferito dall'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. 337 cp (resistenza a pubblico ufficiale). Avverso tale provvedimento il ricorrente ha presentato ricorso chiedendo, contestualmente, la sospensiva dell'efficacia esecutiva. Ha dedotto nel merito che l'autorità amministrativa ha omesso di valutare che si trova in Italia ormai dal 2020, ha ormai ottenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e si è integrato nel territorio dello Stato italiano, avendo anche un alloggio autonomo. Il Tribunale ha accolto l'istanza di sospensiva e disposto l'instaurazione del contraddittorio sul merito. Il non si è costituito in giudizio e ne è stata Controparte_1 dichiarata la contumacia. La causa, istruita in via documentale, è stata, sulle conclusioni formulate dal solo ricorrente, rimessa al Collegio per la decisione.
2.In via preliminare va dichiarata l'inammissibilità della domanda svolta nei confronti della Questura di Perugia, atteso il suo difetto di capacità processuale. Deve infatti osservarsi che la Questura di Terni è una mera articolazione periferica del , unico organo legittimato a rappresentare CP_1 CP_1
l'amministrazione di cui costituisce l'organo apicale.
3.Nel merito del ricorso si osserva quanto segue. Il DL 130/2020 ha ( aveva, essendo stato nel frattempo emanato il DL 20/2023 ) introdotto all'art. 19, comma 1.1, T.U.I. una nuova ipotesi di divieto di espulsione, stabilendo che: «1.1. … Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare,
a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Con il d.l. n. 20/2023 (e relativa legge di conversione nr. 50/2023) vi è stato ancora un intervento legislativo nella materia in esame. Ed infatti, con l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 20/2023 (entrato in vigore il giorno 11.3.2023) sono stati soppressi il terzo e il quarto periodo del comma 1.1. dell'art. 19 t.u.i. (d.l.vo n. 286/1998), ossia quelli introdotti dal d.l. n. 130/2020. Secondo il regime transitorio previsto nel II comma del citato art. 7 d.l. 20/2023 “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”. In sede di conversione del citato decreto legge, con la legge n. 50/2023, è stata abrogata anche la parte dell'art. 19, comma 1.2., t.u.i. che recitava: “Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”; è stata altresì abrogata la norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) t.u.i. che prevedeva la convertibilità del permesso per protezione speciale rilasciato ai sensi dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008. Deve tuttavia ritenersi che, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 e dalla l. n. pagina 2 di 5 50/2023, permanga nel nostro ordinamento il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare. Al riguardo si osserva che l'art. 8 CEDU – che, come detto, riconosce e garantisce il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – costituisce un obbligo internazionale all'osservanza del quale lo Stato italiano è tenuto in forza della convenzione stipulata nel 1950 e ratificata in Italia il 26.10.1955. Secondo quanto esplicitato dall'art. 5, comma VI, t.u.i., il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano costituisce limite al rifiuto (o alla revoca) del permesso di soggiorno. Analogamente, l'attuale testo dell'art. 19, comma 1.1., stabilisce che «Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6», così riconoscendo l'obbligo negativo dello Stato di non allontanare o respingere dal territorio nazionale lo straniero, laddove tale allontanamento o respingimento comporti una grave violazione di uno di quei diritti al cui rispetto lo Stato italiano è tenuto in forza degli obblighi costituzionali e internazionali. Del resto, anche in mancanza di un espresso richiamo normativo (comunque mantenuto anche dalla legislazione vigente), resterebbero comunque fermi gli obblighi costituzionali e internazionali (anche ai sensi dell'art. 10 e 117 cost.), come chiarito anche nella relazione di accompagnamento al decreto (laddove si legge che restano "fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato"). In questo senso si è espressa, anche recentemente, la Corte costituzionale (sent. n. 88/2023), osservando che «Se, dunque, per un verso, al legislatore va riconosciuta un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno di uno straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda (ex plurimis, sentenze n. 277 del 2014, n. 148 del 2008, n.
206 del 2006 e n. 62 del 1994), per altro verso occorre chiarire che tale discrezionalità «non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell'immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino» (sentenza n. 202 del 2013; in precedenza, anche sentenze n. 172 del 2012, n. 245 del 2011,
n. 299 e n. 249 del 2010, n. 78 del 2005)». Deve dunque concordarsi con quanto recentemente affermato dalla Corte di Cassazione (ord. n. 28162/2023), la quale – pronunciando in merito a un'opposizione avverso un decreto di espulsione emesso ai sensi dell'art. 13 comma 2 lett. b) t.u.i. – dopo aver dato atto dell'intervenuta abrogazione del terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. CP_ ad opera del d.l. n. 20/2023, ha incidentalmente osservato che «In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel “catalogo aperto” dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria». Tanto chiarito in merito alla persistente vigenza del diritto al permesso di soggiorno per la tutela della propria vita privata e familiare, deve ritenersi che per la sua valutazione il giudice dovrà avere riguardo ai criteri elaborati dalla Corte EDU nell'esegesi dell'art. 8 della convenzione, stante l'espunzione, dal testo dell'art. 19, della norma di diritto interno che aveva codificato taluni criteri valutativi (prescrivendo di tenere conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine»). Tuttavia, è doveroso osservare che i criteri di cui alla norma abrogata, in quanto tutti coincidenti con quelli già elaborati dalla CEDU, devono ritenersi comunque tutti utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno in esame.
Applicando tali criteri al caso in esame si osserva che il ricorrente a fondamento della domanda di concessione di permesso di soggiorno per ragioni di protezione speciale ha allegato documentazione dalla quale emerge lo svolgimento di attività lavorativa presso la BO GO (esercente attività di pagina 3 di 5 cantieri navali per costruzioni metalliche), con contratto a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno 1.12.2023. In particolare il ricorrente risulta inquadrato nella categoria 1- operaio, con qualifica di resinatore e con uno stipendio variabile medio dai 1200 ai 1400 euro mensili (cfr. buste paga allegate dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre dell'anno 2023, e di settembre e ottobre dell'anno 2024, e contratto di lavoro). Ha allegato di essere ospitato stabilmente dalla sig.ra
, indicata quale sua zia materna, in abitazione sita nel Comune di Terni così Persona_1 dimostrando di essere stabilmente radicato in Italia. Non sono emersi, di contro, elementi sintomatici di pericoli per la sicurezza pubblica 1, non assumondo, a tal fine, rilievo il riferimento, nel provvedimento impugnato, ad una non meglio specificato denuncia del ricorrente per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, risalente al mese di agosto del 2022, posto che dai certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti non risultano procedimenti penali pendenti o condanne nei confronti del ricorrente nè precedenti per reati ostativi alla concessione di titolo di soggiorno.
Il rimpatrio del ricorrente nel paese di origine lo esporrebbe, alla luce delle sue attuali condizioni di vita alla brusca interruzione del percorso integrativo con pregiudizio per la sua vita privata ( cfr. sul punto, tra le altre. Cass. Civ. 24036/2023) con evidente vulnus dunque del diritto tutelato dall'art. 8 della
CEDU.
Deve ritenersi, conclusivamente, la sussistenza dei presupposti per la concessione del permesso di protezione speciale.
Le spese di lite, in ragione della natura della controversia e dell'assenza di attività difensiva del possono essere dichiarate integralmente compensate. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede :
1) Dichiara la sussistenza, in favore del ricorrente, dei presupposti per la concessione in suo favore di permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi degli artt. 5 co.6° , 19 co.1.1 terza e quarta parte D.lvo 285/98 e 32 co.3° D.lvo 25/2008, come modificati dal DL 130/2020, applicabile ai sensi dell'art. 15 alla presente controversia e dispone la trasmissione alla Questura di Terni per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
2) Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 6.12.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr.ssa L. Giglio Dr.ssa M. Roberti
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si ricorda sul punto che l'art. 8 della CEDU dopo aver sancito il diritto al rispetto della vita privata e familiare afferma che ”Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute
o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui” pagina 4 di 5