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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 24/05/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 744/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio – Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Dott. Gaetano Sole – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 744/2018 R.G.C.A. promossa da
C.F. ), con sede in Caltanissetta, Via N. Colajanni n. 314/E, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante , nata a [...] Parte_2 il 31/03/1976 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Balistreri ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172, giusta procura in atti
- appellante -
contro
(C.F. e P.IVA: , con sede in NTroparte_1 P.IVA_2
Viale Diaz n. 7/9, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro CP_1
tempore, Dott. , rappresentata e difesa, in virtù di delibera di conferimento incarico NTroparte_2
n. 74 del 24 gennaio 2019, dall'avv.to Maria Elena Argento (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Via Messina n. 1, presso ex Ospedale Umberto I°, giusta procura CP_1
in atti
- appellata -
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30 maggio 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante “… L'Avv. Giuseppe Balistreri insiste in atti e, in particolare Parte_1 in questa sede, reitera le richieste istruttorie tutte formulate nell'atto di appello. Precisa le conclusioni come da atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..”
Per l'appellata : NTroparte_1
“…nell'insistere in tutte le eccezioni e difese già formulate in comparsa di costituzione, conclude come in atti perché venga confermata la sentenza resa in primo grado e respinto l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese legali. Chiede che vengano concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2011 la (oggi Parte_3 Parte_1
a seguito di atto di trasformazione societaria a rogito del Notaio Dott. del
[...] Persona_1
09.12/2013) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Enna, l' NTroparte_1
NT
(di seguito anche indicata, per brevità, come rappresentando:
[...] NT
- di essere risultata aggiudicataria della gara pubblica indetta dalla per i lavori di completamento del nuovo ospedale di zona di Piazza Armerina, VI lotto – 2° stralcio per un importo complessivo di
L. 9.662.197.794, oltre IVA al netto del ribasso sull'importo a base d'asta;
- che la consegna dei lavori era avvenuta in data 23.12.1997, con riserva di legge, prevedendosi che i lavori dovessero essere completati entro il termine di 18 mesi e, quindi, entro il 22.06.1999;
NT
- che in data 19.05.1998 era stato sottoscritto il contratto di appalto con la (contraddistinto al n. 131 di repertorio e registrato il 04.06.1998 presso l'Ufficio del Registro di Enna al n. 1033, serie
1);
NT
- che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l' aveva disposto la sospensione dei lavori dal
14.12.1999 al 01.06.2000, per complessivi 181 giorni per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ritenuta necessaria alla stazione appaltante al fine di ottimizzare la funzionalità dei realizzandi corpi di fabbrica;
- che, successivamente, era stata redatta una seconda perizia di variante di carattere strettamente economico;
- che, in considerazione delle sospensioni e delle proroghe concesse, la data di ultimazione dei lavori era stata fissata al 21.11.2001, mentre di fatto i lavori erano stati completati il 04.12.2001;
2 - che in data 12.03.2003 i collaudatori avevano emesso il certificato di collaudo apportando detrazioni al conto finale a causa delle deficienze esecutive di cui al verbale di visita n. 12, con un debito a carico dell'impresa di € 60.982,19;
- che l'impresa aveva firmato il verbale di collaudo con riserva, esplicitata con successiva nota del
26.03.2003, trascritta in citazione;
NT
- che l' a seguito degli interventi di riparazione effettuati dall'impresa, aveva rideterminato la contabilità dell'appalto, non applicando la decurtazione di € 93.892,40 e mantenendo invece quella di € 45.541,60 (relativa ai lavori di cui alla pavimentazione delle aree adiacenti il pronto soccorso, alla pavimentazione della superficie di atterraggio della piazzola dell'eliporto e alla differenza cromatica della tinteggiatura degli intonaci esterni) con un credito a favore dell'impresa di complessivi € 32.920,25 oltre IVA, credito che veniva regolarmente pagato.
La , in relazione alle vicende riguardanti l'esecuzione dell'appalto, deduceva: Parte_1
- che era illegittima la detrazione operata dalla Commissione di collaudo per i lavori relativi alla pavimentazione del pronto soccorso, dell'eliporto e della differenza cromatica degli intonaci per l'importo di € 45.541,60, e di conseguenza ne chiedeva la disapplicazione;
- che vi era stato un ritardo della stazione appaltante nel pagamento degli acconti relativi ai SAL, così come certificati dalla direzione lavori, con la maturazione di interessi ex art. 33, 34, 35 e 36 del
Capitolato generale d'appalto, ex art. 4 della L. n. 741/ 1981 ed ex L. n. 700/1974, per complessivi €
90.317,96, così come risultante dal prospetto dei conteggi allegato all'atto di citazione;
- che era illegittimo il periodo di sospensione dei lavori in ragione delle carenze del progetto, così come esplicitato nella riserva n. 1, non potendosi inquadrare la sospensione tra le ipotesi previste dall'art. 30 del C.G.A. (DPR n. 1063/1962), poiché l'amministrazione aveva sospeso i lavori unilateralmente sul presupposto della necessità di rimodulare alcune strutture a fine di una ottimizzazione rispetto al progetto originario dell'utilizzo;
- che la sospensione dei lavori per l'approvazione della perizia di variante (dal 14.12.1999 al
1.06.2000, per 181 giorni) aveva causato all'impresa appaltatrice un aggravio di costi ed oneri aggiuntivi imprevisti non inquadrabili nell'ambito della comune alea del contratto;
- che in virtù del prolungamento dei termini contrattuali, imputabile unicamente alla stazione appaltante, anche per violazione dell'obbligo di “cooperazione”, spettava alla stazione appaltante il risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.;
- che, sussistendo la responsabilità dell'amministrazione, il danno patito dall'appaltatore in termini di maggiori oneri per le spese generali afferenti alla organizzazione di impresa e al vincolo delle attrezzature e dei mezzi d'opera, doveva essere quantificato nella frazione delle spese generali corrispondente, rispetto alla durata originariamente prevista per i lavori, al periodo di ritardo (oltre
3 rivalutazione monetaria e interessi legali, e ulteriori interessi ex art. 1283 cc dal giorno alla domanda giudiziale), per un importo complessivo di £ 701.826.723, pari a € 362.463,26.
Tanto premesso, la chiedeva: Parte_1
NT
1) l'accertamento e la condanna dell' al pagamento della somma di € 45.541,06 in ragione dell'eccepita illegittimità delle detrazioni operate dalla commissione di collaudo per i lavori relativi alla pavimentazione delle aree del pronto soccorso, alla pavimentazione della superficie di atterraggio dell'eliporto e alla differenza cromatica della tinteggiatura degli intonaci esterni (domanda precisata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado). NT
2) l'accertamento e la condanna dell' al pagamento degli interessi per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento per il complessivo importo di € 90.317,96, così come determinati dall'impresa nel prospetto allegato all'atto di citazione in applicazione del primo e secondo comma dell'art. 35, terzo comma dell'art. 36 del Capitolato Generale di Appalto, dell'art. 4 della L. n.
741/1981 e della L. 700/1974 o quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa;
3) l'accertamento dell'inadempimento della per illegittimo prolungamento dei lavori, CP_4 con la condanna della stazione appaltante al pagamento della complessiva somma di € 362.462,29, ovvero di quella maggiore minore determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
La società attrice chiedeva, altresì, la condanna dell' al pagamento degli interessi CP_4
anatocistici sugli importi dovuti dal giorno della domanda giudiziale quella all'effettivo soddisfo e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
In via istruttoria, chiedeva:
- ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i documenti contabili relativi inerenti al contratto di appalto (tra cui il registro di contabilità e i singoli certificati e i mandati di pagamento, oltre che il progetto dell'appalto medesimo);
- disporsi una duplice CTU volta a determinare l'esatto ammontare degli interessi dovuti per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento nonché volta ad accertare le carenze del progetto predisposto dall'amministrazione e la congruità dei conteggi relativi ai danni da questa richiesti secondo le riserve ascritte nei registri contabili dell'appalto.
Si costituiva, con comparsa del 05.04.2012, l' , la quale si NTroparte_1
opponeva all'accoglimento delle domande spiegate da controparte.
Rilevava che la sospensione dei lavori si era resa necessaria in ragione della rimodulazione della rete ospedaliera effettuata sulla base del piano di rientro approvato tra la Regione e il Ministero della
Salute che aveva dovuto modificare il progetto originario per l'approntamento di una perizia in variante.
4 Sottolineava, altresì, che detta sospensione era pienamente legittima perché esercitata ai sensi dell'art. 30 del D.p.r. n.1063/1962 e dell'art. 13 del Capitolato speciale di Appalto allegato al contratto “inter partes” e, conseguentemente, alcuna somma era dovuta in favore dell'impresa, avendo quest'ultima accettato i nuovi lavori ed i nuovi prezzi con l'atto di sottomissione.
NTestava, infine, la richiesta di pagamento degli interessi avanzata dall'impresa per il ritardo nel pagamento degli acconti di cui ai SAL, così come conteggiati da quest'ultima nel prospetto allegato all'atto introduttivo, essendo questi ultimi sospensivamente condizionati al finanziamento regionale, così come previsto dal bando di gara.
Con ordinanza del 3 marzo 2015, il Tribunale di Enna rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla
Società attrice.
Con sentenza n. 209/2018, pubblicata in data 22 maggio 2018, il Tribunale di Enna rigettava le domande avanzate dalla e compensava le spese di lite, in ragione della particolarità Parte_1
della controversia e dello svolgimento del processo.
Con riferimento alle detrazioni operate dalla Commissione di collaudo, il Tribunale evidenziava, anzitutto, l'errore in cui era incorsa parte attrice avuto riguardo alle detrazioni dei lavori relativi alla pavimentazione del pronto soccorso e quelli relativi alla pavimentazione dell'eliporto “in quanto
l'impresa confonde la detrazione operata con riferimento alla mancata realizzazione della pavimentazione del Pronto soccorso, contraddistinta dalle voci elenco NP67 e NP185, con quella relativa alla difettosa resa della pavimentazione dell'elisuperficie, voci elenco NP68 e NP186, che è pacifico essere stata ricollocata, tanto che la detrazione, per E. 93.892,44 è stata disapplicata. Non risulta neppure dedotto, invece, che la pavimentazione della zona pronto soccorso, per cui è stata applicata la detrazione complessiva di E. 29.123,16 e di cui l'impresa, con la nota del 26.03.2003, aveva assunto l'impegno di realizzare la finitura e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, sia stata poi ripristinata” (pag. 4 sentenza di primo grado).
Relativamente alla detrazione che riguardava le differenze cromatiche nella tinteggiatura della facciata, per € 16.418,00, il Tribunale osservava che “la Commissione di collaudo, in relazione alla differenza cromatica manifestatesi, nell'intonaco delle facciate ha applicato una detrazione pari al
10% dell'importo della lavorazione delle voci NP69 e NP70, per un importo complessivo di E.
16.418,00. L'odierna attrice non ha contestato la differenza cromatica ma ha dedotto che la stessa affliggerebbe solo il 30% della superficie delle facciate, mentre la parte restante presenterebbe una tonalità di base uniforme e accettabile. Deduce, altresì, che le variazioni cromatiche sarebbero conseguenza dello spessore della finitura ad intonaco minerale e dagli effetti della temperatura ambientale al momento della posa e essicazione. NTesta, infine, il criterio adottato per la quantificazione della detrazione, che andrebbe rapportata all'importo dell'utile di impresa e non al prezzo.
5 Va osservato, al riguardo, che nessuna prova è stata proposta dalla Società attrice né in ordine alla gravità della differenza cromatica, né riguardo alla percentuale della superficie delle facciate per cui detta discromia risulterebbe “non accettabile”. Per quanto riguarda l'allegata riconduzione dell'inconveniente alle prescrizioni di progetto in relazione al materiale realizzato e alle modalità applicative, va osservato che l'intervento sulle facciate anche degli edifici realizzati e non compresi nell'originario oggetto dell'appalto, è stato accettato con l'atto di sottomissione del 02.06.2002, che prevedeva anche detto intervento e non risulta allegato alcun rilievo da parte dell'impresa appaltante all'atto della sottoscrizione e neppure successivamente, in merito alla dedotta carenza progettuale.
Riguardo alla misura della detrazione, appare congrua sia la percentuale del 10%, così proporzionata in relazione alla mantenuta funzionalità del materiale di rivestimento delle facciate, sia con riferimento alla base di calcolo presa in considerazione, riferita all'esborso complessivo pagato dal committente per i lavori in parola e non perfettamente realizzati” (pag. 5 sentenza impugnata).
In ordine alla ritardata emissione e pagamento dei certificati relativi ai SAL e alla clausola di esonero da responsabilità dell'Ente appaltante, il Tribunale affermava: “A fronte di ciò, parte attrice ha eccepito la nullità delle clausole siffatte perché contrarie a norme imperative di legge, non meglio indicate, sicché l'eccezione si palesa generica.
In ogni caso, non sussiste la nullità, in quanto in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della l.n. 741 del 1981 (“ratione temporis” applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (così
Cass. Civ. ord. n. 2509/2018).
Nel caso di specie, risulta dalle note del Settore Affari Economici e Finanziari prodotte da parte convenuta che il tempo trascorso tra l'emissione del modello 80T dalla Cassa Regionale, con cui viene disposto l'accredito del finanziamento e l'emissione del mandato di pagamento è stato di venti giorni per il SAL 1; sedici giorni per il SAL 2; tre giorni per i SAL 3 e 4; undici giorni per il SAL 5; dodici giorni per il SAL 6; nove giorni per il SAL 7; tre giorni per il SAL 8; tredici giorni per il SAL
9; ventidue giorni per il SAL 10 e un giorno per i SAL 11 e 12.
6 Tuttavia, va rilevato che, a norma dell'art. 35 C.G.A., qualora il ritardo concerna l'emissione del titolo di spesa e lo stesso sia contenuto entro i trenta giorni dal termine iniziale che, per le considerazioni sopra esposte va individuato di accreditamento del finanziamento, nulla è dovuto a titolo di risarcimento, essendo riconosciuta la cd. franchigia, di cui pure parte attrice ha tenuto conto nell'elaborazione dei conteggi. D'altronde, detto lasso di tempo risulta del tutto congruo rispetto allo svolgimento delle attività amministrative dirette all'effettivo pagamento del corrispettivo” (pag.
6 sentenza).
Con riguardo alla legittimità della sospensione dei lavori, il Tribunale evidenziava quanto segue
(pagg.
7-8 della sentenza): “In particolare, con le note esplicative delle riserve, l'impresa ha NT domandato all' , a seguito della sospensione dei lavori disposta in data 14.12.1999, il riconoscimento delle maggiori spese e dell'aumento dei prezzi nella misura del 2% per ogni anno dalla consegna, interessi e rivalutazione, oltre successivi incrementi. All'esito dei successivi ricalcoli, parte attrice, con l'ultima nota esplicativa, ha quantificato in L. 701.826.723 il danno richiesto per spese generali in relazione al ritardo, rispetto alla consegna prevista, determinato in
630 giorni. Tale somma corrisponde a quella di E. 362.463,26, domandata in citazione, sicché la richiesta di adeguamento dei prezzi pari al 2% non è stato poi reiterato con la domanda giudiziale.
D'altronde la revisione dei prezzi era esclusa dall'art. 30 del C.S.A., mentre i nuovi prezzi erano stati accettati con l'atto di sottomissione del 02.06.2000.
È pacifico che la perizia di variante sia stata motivata dalla rimodulazione della rete ospedaliera regionale, con conseguente cambio di destinazione d'uso dei corpi F e G del complesso ospedaliero, come risulta dall'atto di sottomissione, pure accettato senza riserve o rilievi da parte della Società attrice.
NTesta parte attrice che la sospensione sia conseguita a esigenze di pubblico interesse, forza maggiore, condizioni climatologiche o simili previste dall'art. 30 DPR n. 1063/62 e dall'art. 13
C.S.A., ma sostiene che derivi da carenze progettuali originarie.
Occorre rilevare che la censura di parte attrice in merito alle carenze progettuali è generica, oltre che contrastante con la condotta tenuta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, durante il quale
l'impresa ha accettato senza riserve la variante stessa, né risulta aver mosso rilievi agli elaborati progettuali o alle disposizioni del direttore dei lavori.
Né risulta meno generica, ma certamente esplorativa, la richiesta di CTU volta ad accertare “le carenze e le lacune del progetto predisposto dall'amministrazione”, condivisibilmente rigettata dal
G.I. allora assegnatario con l'ordinanza del 03.03.2015, che va condivisa anche con riferimento a quanto deciso in ordine alle altre istanze istruttorie delle parti.
Occorre rilevare che presupposto per la richiesta, da parte dell'appaltatore, dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori è l'illegittimità della stazione appaltante.
7 La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che le ragioni di pubblico interesse o necessità che “ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste, nè prevedibili, dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una "perizia di variante", tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell'indizione della gara,
a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata (v. Cass. Civ.
13643/04; Cass. Civ. 5135/02).
Nel caso di specie, la variante si è resa necessaria non per sopperire a carenze originarie del progetto, che, come detto, parte attrice neppure ha specificato, e che era stato accettato dall'impresa aggiudicataria, ma per la sopravvenuta, oltre due anni dopo l'espletamento della gara di appalto, rimodulazione della rete ospedaliera regionale.
Tanto è vero che i lavori oggetto della perizia di variante sono consistiti in interventi per il cambio di destinazione d'uso di due corpi F e G e per minori lavori di completamento degli altri corpi del complesso ospedaliero.
Deve, dunque, escludersi l'illegittimità della sospensione e rigettarsi la domanda.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, tenuto conto della particolarità della controversia e dello svolgimento del processo” (pag. 8 della sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2018, la proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza, affidando le proprie censure a tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Sul risarcimento danni sofferti dalla per Parte_1
l'illegittimo prolungamento dei lavori”) censurava la decisione del Tribunale di Enna che si sarebbe,
a suo dire, pronunciato solo sul periodo di sospensione dei lavori disposta il 14.12.1999 per l'approvazione della pronuncia di variante e non anche sui periodi antecedenti a tale sospensione.
Affermava che la domanda di risarcimento dei danni avanzata con i propri scritti difensivi in primo grado riguardava non solo i danni derivanti dalla sospensione dei lavori del 14.12.1999 (per 181 giorni) ma anche quelli antecedenti a tale data, che avevano causato un andamento anomalo dell'appalto, con il protrarsi della sua durata e l'alterazione dell'originario sinallagma contrattuale.
Rilevava che, alla data del 14.12.1999, si era già accumulato un ritardo di 175 giorni: a seguito della consegna dei lavori avvenuta in data 23.12.1997, il contratto era stato stipulato solamente in data
19.05.1998 e registrato il 04.06.1998.
8 Sosteneva che, prima di tale data, la non aveva potuto iniziare le opere in cemento Parte_1 armato, atteso che l'ente appaltante, solamente il 18.05.1998 aveva ottenuto il nulla osta (n. 2833) sismico dal Genio Civile, onere a carico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 17 L. n.64/1974.
Affermava che a sostegno della legittimità della sospensione dei lavori non potevano invocarsi nemmeno ragioni di pubblico interesse o necessità, tenuto conto che era onere del committente, quale titolare dell'opera, procurarsi tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'esecuzione dei lavori, in osservanza del dovere di cui all'art. 1206 c.c. e più in generale dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva.
Affermava che, conseguentemente, i ritardi nell'esecuzione dell'opera erano addebitabili NT esclusivamente alla P.A. committente e non all'impresa (come sostenuto dall' per il ritardo nell'avanzamento dei lavori) e che anzi quest'ultima era stata costretta ex art. 31 del C.G.A. a chiedere una prima proroga come conseguenza del ritardo con cui l'Amministrazione aveva ottenuto il nulla osta sismico dal Genio Civile e una seconda proroga in attesa della predisposizione della perizia di variante.
Affermava, altresì, che la sospensione dei lavori del 14.12.1999 era stata disposta (come indicato nel verbale di visita, relazione e certificato di collaudo) per scelta discrezionale dell'Amministrazione, che aveva modificato il progetto originario al fine di ottimizzare la funzionalità dei realizzandi corpi di fabbrica in funzione delle disposizioni della diminuzione dei posti letto prevista nel riassetto della rete ospedaliera di cui alla delibera di G.R.G. n. 446/96.
Rilevava che tale sospensione dei lavori era stata assunta non per “la sopravvenuta, oltre due anni dopo l'espletamento della gara di appalto, rimodulazione della rete ospedaliera regionale”, come sostenuto dal giudice di primo grado, ma si fondava invece su un provvedimento antecedente alla sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero proprio la delibera di G.R.G. n. 446/96, non potendosi conseguente invocarsi le cause esimenti di cui all'art. 30 del C.G.A. a sostegno della legittimità della sospensione.
Sosteneva che non vi era stata alcuna rinuncia al diritto al risarcimento dei danni subiti, avendo l'impresa espresso riserve sul prolungamento dei lavori sia nel registro di contabilità sia nel verbale di ripresa lavori del 12.06.2000.
Deduceva che, sussistendo la responsabilità dell'amministrazione appaltante, i danni a carico dell'appaltatore in termini di maggiori oneri per le spese generali afferenti alla organizzazione di impresa e al vincolo delle attrezzature e dei mezzi d'opera, doveva essere quantificato nella frazione delle spese generali corrispondente, rispetto alla durata originariamente prevista per i lavori, al periodo di ritardo, oltre, su tutte le somme richieste rivalutazione monetaria e interessi legali, per un importo complessivo quantificato in € 362.463,26 o la maggiore o minore somma determinata, anche in via equitativa, in corso di causa.
9 Con il secondo motivo di appello (rubricato: “sugli interessi per il ritardo nei pagamenti da parte NT dell' ) l'impresa censurava la sentenza del Tribunale per non aver riconosciuto gli interessi per il ritardo nei pagamenti dei SAL da parte della stazione appaltante.
Sosteneva che né il contratto di appalto, né il C.G.A., né il bando di gara contenevano alcuna clausola di esonero di responsabilità della committente, che subordinasse il pagamento degli stati di avanzamento lavori e del saldo finale dei lavori all'effettivo accreditamento della somma da parte dell'Ente regionale finanziatore.
Affermava che il bando di gara non disciplinava affatto le modalità di erogazione degli acconti ma si occupava solo della fase iniziale dell'appalto (relativa alla consegna lavori), ricollegando alla condizione dell'accredito delle somme il sorgere del vincolo negoziale, con la conseguenza che al momento della consegna dei lavori (o comunque con la sottoscrizione del contratto) il materiale accredito delle somme da parte dell'Assessorato regionale doveva essersi già verificato.
Sosteneva che, in ogni caso, la ritardata erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ente pubblico finanziatore non poteva esimere la stazione appaltante da responsabilità sul ritardo nei pagamenti dei
SAL.
NTestava che tale clausola di esonero di responsabilità fosse contenuta nell'estratto del bando (come NT sostenuto dall' e che tale estratto non poteva differire in ogni caso dal bando di gara, anzi prevalendo quest'ultimo in caso di difformità delle relative disposizioni.
Sottolineava che le modalità di pagamento dei SAL erano regolati dall'art. 16 del C.S.A. e dagli artt.
33 e ss. del C.G.A., che non contenevano alcuna clausola di esonero di responsabilità per il ritardo e NT che anzi in base all'art. 35 del C.G.A. (contrariamente a quanto sostenuto dall' e dal primo giudice) erano dovuti all'impresa gli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti per un importo complessivo di € 90.317,96 (così come determinati nel prospetto di conteggio effettuati dalla ex art. 35, primo e secondo comma del C.G.A., art.4 L. n. 741 e L. 770/1974). Parte_1
Con il terzo e ultimo motivo (rubricato: “Sulla detrazione applicata dalla commissione di collaudo”) la contestava la decisione del Tribunale per aver riconosciuto legittima la detrazione Parte_1
applicata dalla commissione di collaudo relativamente alla differenza cromatica della tinteggiatura degli intonaci esterni per l'importo di 16.418,00, nulla rilevando in ordine alle detrazioni operate dalla commissione di collaudo relative alla pavimentazione del pronto soccorso e dell'eliporto.
Sosteneva che le differenze cromatiche delle pareti individuate dalla Commissione non erano rilevanti al punto che quest'ultima aveva accettato l'opera, riscontrando che dette differenze cromatiche non incidevano sulla funzionalità del rivestimento esterno, apparendo conseguentemente ingiusto, come rilevato nelle riserve espresse, che la Stazione appaltante avesse proceduto a una detrazione che superasse l'utile conseguito dall'impresa.
10 NTestava, infine, la misura della detrazione del 10% ritenuta congrua dal giudice di primo grado chiedendo, in subordine, che la detta detrazione dovesse determinarsi solo sull'utile d'impresa per €
2.726,89, ritenendosi viziata solo il 30% della superficie degli intonaci tinteggiati.
Tanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“PIACCIA ALL'ILL.MA CORTE DI APPELLO ADITA
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n° 209/2018 (R.G. n° 5/2012) pronunciata dal Tribunale di Enna,
Dr. Mascimino, pubblicata il 22/05/2018 e non notificata:
- Ritenere e dichiarare errata la detrazione dell'importo di € 16.418,00 applicata dalla commissione di collaudo per le variazioni cromatiche dei prospetti e, conseguentemente, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in NTroparte_5 favore della del complessivo importo di € 16.418,00, o della maggiore o minore Parte_1
somma che verrà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
in subordine, ritenere e dichiarare che la detrazione vada applicata solo sull'utile di impresa e nella percentuale del 30% (percentuale della superficie ritenuta viziata), per un ammontare massimo di € 2.726,89, con conseguente diritto della a Parte_1 ricevere dall' l'importo di € 13.691,11 o della maggiore o minore somma che verrà CP_4
determinata in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Ritenere e dichiarare dovuti dall' , in persona del legale NTroparte_5
rappresentante pro-tempore, alla in virtù del contratto di appalto per cui è causa, Parte_1
gli interessi per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento e conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- NTroparte_5 tempore, al pagamento in favore della del complessivo importo di € 90.317,96 a Parte_1
titolo di interessi così come determinati dalla in applicazione del primo e del Parte_1 secondo comma dell'art. 35, del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 4 della Legge 10-12-1981 n. 741, o in quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento del committente, per i motivi indicati in narrativa, alle obbligazioni assunte nei confronti della a norma di legge e del contratto di appalto de Parte_1 quo e conseguentemente, condannare l' , in persona del NTroparte_5
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della per le causali di Parte_1 cui alle riserve formalizzate in calce allo stato finale dei lavori, della complessiva somma di €
362.463,26, o di quella maggiore o minore somma che venisse determinata, anche in via equitativa,
11 in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare l' , in persona del legale NTroparte_5
rappresentante pro-tempore, al pagamento degli interessi in favore della sugli Parte_1 importi dovuti, dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo soddisfo;
- Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ove la Corte di Appello lo ritenga necessario e/o opportuno, ammettere le seguenti richieste istruttorie già formulate in primo grado: Part 1) ordinare all' l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o il deposito di tutti i documenti contabili inerenti il contratto d'appalto per cui è causa e, in particolare, il registro di contabilità e i singoli certificati
e mandati di pagamento, oltre al progetto medesimo;
2) solo in caso di contestazione e senza recesso da quanto rilevato al paragrafo 4, e/o laddove si ritenessero non esaustivi i conteggi degli interessi, così come esposti dalla , ammettere Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'esatto ammontare degli interessi dovuti per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento;
3) ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le carenze e lacune del progetto predisposto dall'amministrazione, nonché la congruità e correttezza dei conteggi relativi ai danni richiesti dalla secondo le riserve iscritte negli atti contabili dell'appalto e secondo le Parte_1 richieste formulate nel presente giudizio”. NT La costituitasi tempestivamente, contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
Quanto al primo motivo di appello eccepiva l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni per il periodo antecedente alla sospensione dei lavori (poiché domanda nuova ex art. 345 c.p.c. avanzata per la prima volta solo in grado di appello) e contestava le deduzioni della Parte_1 circa le carenze progettuali dell'appalto, avendo l'impresa accettato la perizia di variante con l'atto di sottomissione del 02.06.2000, che individuava anche i nuovi prezzi accettati dall'impresa.
Evidenziava la legittimità della sospensione esercitata per la perizia di variante dovuta alla rimodulazione della rete ospedaliera ed esercitata ai sensi dell'art. 30 del DPR 1063/1962 e dell'art. 13 del C.S.A., con la conseguente esclusione della revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 30 del C.S.A.
Quanto al secondo motivo di appello affermava la piena legittimità della clausola di esonero di responsabilità nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti dei SAL.
Evidenziava come il ritardo nei pagamenti fosse in ogni caso incolpevole, essendo i pagamenti contrattualmente condizionati dall'erogazione del finanziamento regionale, conseguentemente invocando l'esimente di cui all'art 1218 c.c.
Rilevava la correttezza della decisione del Tribunale che aveva che aveva evidenziato come a norma dell'art. 35 del C.G.A. il ritardo nell'emissione dei mandati da parte della Cassa Regionale e dei
12 relativi mandati di pagamento era contenuta entro trenta giorni ed escludevano pertanto il diritto al risarcimento danni.
Quanto al terzo e ultimo motivo di appello affermava la legittimità delle decurtazioni operate in sede di commissione di collaudo, organo deputato ad accertare la regolare esecuzione dei lavori.
Chiedeva quindi il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante, rassegnando le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
1) Respingere preliminarmente l'appello promosso da con atto notificato il Parte_1
2) Condannare controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio”.
Dopo numerosi rinvii dovuti al carico del ruolo, con ordinanza del 12 febbraio 2024, la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e rinviava la causa all'udienza del 30 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 30 maggio 2024 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla scadenza del termine assegnato per il loro deposito, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
In rito, l'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esamina, ora, l'appello proposto dalla Parte_1
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina applicabile al contratto di appalto tra le parti.
Nel caso di specie, il contratto di appalto di opere pubbliche è stato stipulato tra L
[...]
e la società in data 19.05.1998 (contratto di appalto n. 131 di NTroparte_1 Parte_3
Par NT repertorio tra la e la registrato il successivo 04.06.1998 al n. 1033). Parte_3
13 Successivamente, con atto di trasformazione societaria a rogito del Notaio Dott. del Persona_1
09.12/2013, nel contratto è subentrata la Parte_1
L'appalto era disciplinato, “ratione temporis” (in quanto nella Regione Siciliana la legge 11 febbraio
1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", ha iniziato ad applicarsi solo dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2 agosto 2002), dalle norme in tema di appalti di opere pubbliche di cui alla legge regione Sicilia n. 21 del 1985.
Il contratto di appalto stabiliva che esso sarebbe stato regolato specificatamente dal Capitolato
Speciale di Appalto, allegato al contratto stesso sotto la lettera “A” e sottoscritto dai contraenti in segno di accettazione.
Segnatamente, il contratto di appalto disponeva che: “…l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti e condizioni espressi nel capitolato, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e d ai prezzi unitari ivi elencati…”.
“…Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa esplicito rinvio al capitolato speciale più volte richiamato…”.
L'art. 7 del Capitolato speciale di Appalto (allegato al contratto del 19/05/1998 ed indicato dal contratto come fonte di regolamentazione del rapporto) stabiliva che l'esecuzione dell'appalto fosse soggetta alle statuizioni della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, al Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ed al
Capitolato generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
Il contratto di appalto, quindi, espressamente richiamava la disciplina prevista dal d.P.R. n 1063/1962, circostanza questa sufficiente a rendere applicabile pattiziamente l'intera regolamentazione prevista dal richiamato d.P.R., non applicabile "ex se", posto che il richiamo espresso del capitolato generale dei LL.PP. denota l'esistenza di una concorde volontà delle parti sufficiente ad integrare il contratto di appalto con la disciplina contenuta nel regolamento richiamato.
A sostegno di quanto fin qui assunto va considerato che l'art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto nasce con l'incontro delle volontà, espresse nelle forme previste per i singoli contratti, sicché deve ritenersi che il richiamo al D.P.R. contenuto nel contratto di appalto determina l'applicabilità pattizia dell'intera regolamentazione contenuta nel D.P.R., incombendo alle parti di escluderne eventualmente singole parti, con espressa pattuizione contraria.
Stesso discorso vale anche per la regolamentazione contenuta nel R.D. n. 350 del 1895 ugualmente richiamato dal Capitolato Speciale di Appalto come fonte di regolamentazione del contratto di appalto
“inter partes”.
Una volta accertata la normativa che regola il contratto di appalto, devono adesso esaminarsi i motivi di appello.
14 Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Enna per non aver riconosciuto in suo favore il diritto al risarcimento dei danni connesso al fermo dei lavori nel periodo compreso tra il 14.12.1999 e il 1.06.2000, per complessivi 181 giorni, (per la redazione dei una perizia di variante per nuovi) nonché “per i periodi precedenti al 14.12.1999…che in termini di maggiori spese generali determinano il danno…connessi all'andamento anomalo dell'appalto..”, come esplicitato nella riserva n.1 trascritta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Le censure dell'appellante risultano infondate sulla scorta di tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, deve rilevarsi che il pagamento di oneri e spese aggiuntive in ragione della esigenza di predisposizione di varianti era specificatamente escluso dal Capitolato speciale di appalto che all'art. 5, II° comma, rubricato “VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE” dispone:
“..l'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato
Speciale”. (cfr. art. 5 Capitolato Speciale di Appalto).
In secondo luogo, l'impresa appaltatrice, sottoscrivendo l'atto di sottomissione del 02.06.2000, aveva dichiarato e si era obbligata ad accettare l'esecuzione dei nuovi lavori senza opporre alcuna eccezione.
“Ciò premesso, il sottoscritto OM. , nella qualità di Amministratore Delegato Parte_5 dell'impresa ita in via N. Colajanni 314/E in Caltanissetta, presa visione della Parte_3
detta perizia
DICHIARA E SI OBBLIGA
- di accettare la esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto principale;
- di accettare i nuovi prezzi allegati al presente Atto di Sottomissione non previsti nel NTratto principale;
…- di eseguire i lavori previsti nella perizia di variante entro lo stesso tempo contrattuale previsto per i lavori principali, aumentato di mesi 10 (dieci).
(cfr. atto di sottomissione del 02.06.2000, in atti).
E, dunque, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, l'impresa non solo aveva accettato l'esecuzione delle varianti e l'esecuzione dei nuovi lavori, (ovvero la redazione della perizia di variante per i nuovi lavori – “cambio di destinazione d'uso dei corpi “F” e “G” e lavori di completamento nei corpi “A-B-C-D-E”) ma non aveva sollevato alcuna osservazione o riserva in proposito.
In terzo luogo, per quel che concerne i danni richiesti per il periodo di sospensione lavori tra il
14.12.1999 e il 1.06.2000 nonché “per i periodi precedenti al 14.12.1999 …che in termini di maggiori
15 spese generali determinano il danno…connessi all'andamento anomalo dell'appalto...” (contenuti nella riserva n.1 trascritta in citazione), emerge, oltre la genericità delle richieste dell'appellante,
l'infondatezza nel merito delle doglianze sia rispetto alla domanda di risarcimento sia in relazione agli oneri aggiuntivi.
Invero, il riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla corresponsione di una somma a titolo di oneri aggiuntivi postula, ove ricorra un'ipotesi di sospensione illegittima (derivante cioè da inadempienze imputabili alla committenza), la dimostrazione di un nesso causale tra il dedotto inadempimento ed i maggiori oneri affrontati (ovvero spese generali e vincolo passivo per attrezzature e macchinari), mentre ove si tratti di una sospensione legittima, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato
Generale di cui al DPR 1063/1962, è necessario che l'appaltatore abbia preventivamente avanzato una preventiva richiesta di scioglimento del contratto cui l'Amministrazione si sia opposta.
Nella fattispecie, non vi è prova né dei maggiori oneri affrontati né della sussistenza di un nesso causale tra la condotta inadempiente dell'Amministrazione committente e le asserite maggiori spese sopportate dall'appaltatore.
Così come non vi è alcun riscontro in ordine ad una preventiva richiesta di scioglimento del contratto di appalto, del tutto incompatibile con la condotta dell'impresa che ha proseguito il rapporto anche dopo la lunga sospensione, addivenendo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 2.06.2000
e del verbale di ripresa dei lavori del 12.06.2000.
Analogamente, rispetto alla richiesta risarcitoria, del tutto indimostrato è rimasto il pregiudizio patito dall'impresa che, neppure in punto di mera allegazione, ha indicato le concrete alternative lavorative perdute ed il danno derivante dall'impossibilità di impegnare il proprio apparato produttivo nell'esecuzione di ulteriori lavori e commesse.
Da qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo alla richiesta degli interessi derivanti dal ritardato pagamento dei certificati e/o mandati di pagamento da parte della stazione appaltante.
Dal complessivo esame della documentazione in atti emerge l'infondatezza della richiesta dell'appellante. Pa Ed infatti, la Deliberazione del Direttore generale dell' di n. 1986 NTroparte_6 CP_1 del 3 settembre 1997, recante oggetto “Indizione pubblico incanto per l'aggiudicazione del VI lotto dei lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero “M. Chiello” di Piazza Armerina – 2° stralcio” dispone: “considerato che in ossequio agli indirizzi provenienti dall'Assessorato competente, risulta essere opportuno inserire nel bando la seguente clausola: “Si precisa che si procederà alla consegna dei lavori dopo che saranno materialmente accreditate le somme occorrenti da parte dell'Assessorato Regionale per la Sanità. Si fa presente, altresì, che il vincolo sinallagmatico
16 del contratto sorgerà successivamente all'avverarsi della condizione sueposta. Per cui nulla si avrà
a pretendere nel caso di ritardi o mancata-erogazione del finanziamento”.
L'Estratto di avviso di pubblico incanto, all'art. 9 rubricato “Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento” dispone che: “l'opera sarà finanziata con i fondi che l'Assessorato Regionale per la
Sanità concederà a norma dell'art. 20 della legge n. 67/88.
Si pagheranno acconti ogni volta che il credito dell'impresa ammonterà a Lit. 700.000.000 subordinatamente all'effettivo accreditamento delle somme da parte dell'ente finanziatore”.
Il Bando di gara, all'art. 4 stabilisce: “Si precisa che si procederà alla consegna dei lavori dopo che saranno materialmente accreditate le somme occorrenti da parte dell'Assessorato Regionale per la
Sanità. Si fa presente, altresì, che il vincolo sinallagmatico del contratto sorgerà successivamente all'avverarsi della condizione sueposta. Per cui nulla si avrà a pretendere nel caso di ritardi o mancata-erogazione del finanziamento”.
Il NTratto di Appalto (“NTratto per i lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero “M.
Chiello” di Piazza Armerina – VI lotto “° Stralcio”) stabilisce: “l'importo complessivo dei lavori è stabilito in lire novemiliardiseicentossesantamilioniduecento novantasettemilasettecentonovantaquattro (£ 9.660.297.794) oltre IVA come per legge.
I pagamenti relativi ai lavori di che trattasi saranno disposti presso il Tesoriere della ed Pt_4 esigibili con quietanza dal sig. , al recapito postale dell'impresa sito in Parte_5
Caltanissetta via N. Colajianni n. 314/E saranno spediti gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa.
A norma dell'art. 16 del Capitolato speciale saranno corrisposti all'impresa in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento emessi ogni qual volta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di £ 700.000.000, con quietanza dello stesso”.
Il capitolato speciale di appalto, all'art. 16 rubricato “Pagamenti in acconto” al punto 1 rubricato
“16.1 Lavori in generale” precisa: “Conformemente alle disposizioni dell'art. 33 del Capitolato
Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di £ 700.000.000- (lire settecentomilioni) al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.19 del Capitolato Generale.
La legge 3 gennaio 1978, n.1 (che modifica all'art.22 il primo comma dell'art. 48 del R.D. citato), fissa i pagamenti in conto, su tutte le somme dovute e giustificate, per i diciannove ventesimi (ritenuta del 5% sull'importo). All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti e Istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
17 Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed indipendentemente dal compimento del mese, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi”.
E' noto che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr. Cass. n. 11475 /2024).
Alla stessa stregua, l'interpretazione dell'avviso e del bando di gara soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare (così Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n.
4307); tuttavia, non è in discussione che, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, sia necessario fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli dettati dall'art. 1363 cod. civ (dell'interpretazione complessiva delle clausole, le une per mezzo delle altre, cfr. Cons. Stato, VI,
24 settembre 2019, n. 6378).
Risulta chiaro, pertanto, che la complessiva procedura ad evidenza pubblica, organicamente intesa, stabiliva come il pagamento da parte della stazione appaltante ( degli acconti connessi CP_4 agli stati di avanzamento lavori fosse subordinato all'effettivo accreditamento delle somme da parte dell'ente finanziatore, ovvero l'Assessorato Regionale e che pertanto nulla fosse dovuto per il caso di ritardi o mancata erogazione del finanziamento.
L'appellante, invero anche in sede di appello, ha riproposto l'eccezione di nullità ex art. 4 L.
n.741/1981 della clausola di esonero di responsabilità della stazione appaltante per contrarietà a norme imperative, senza pur tuttavia specificare le disposizioni violate.
In materia, la Suprema Corte ha negato la nullità di tali clausole, affermando che. “In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della l.n. 741 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli
18 interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito” (Cass. civ. n. 2509/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che l'emissione dei titoli di spesa per tutti i
12 S.A.L. emessi dall sia avvenuta entro trenta giorni dall'accreditamento del CP_4
finanziamento regionale e dunque entro il termine previsto ex art. 35, secondo comma del Capitolato generale che riconosce il diritto agli interessi per il ritardo della stazione appaltante nell'emissione dei titoli di spesa.
Ed infatti, emerge che, per i 12 S.A.L., tra l'emissione del modello 80T dalla Cassa Regionale (con cui viene disposto l'accredito del finanziamento regionale) e l'emissione del mandato di pagamento da parte dell' siano trascorsi i seguenti giorni: CP_4
S.A.L. 1: 20 giorni;
S.A.L. 2: 16 giorni;
S.A.L. 3: 3 giorni;
S.A.L. 4: 3 giorni;
S.A.L. 5: 11 giorni;
S.A.L. 6: 12 giorni;
S.A.L. 7: 9 giorni;
S.A.L. 8: 3 giorni;
S.A.L. 9: 13 giorni;
S.A.L. 10: 23 giorni;
S.A.L. 11: 1 giorno;
S.A.L. 12: 1 giorno;
Le suddette tempistiche risultano del tutto congrue rispetto allo svolgimento delle attività amministrative connesse al pagamento del corrispettivo, escludendosi in radice un inadempimento della stazione appaltante sul punto.
D'altronde, la Corte di cassazione, con orientamento costante, ha affermato che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e
36 del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all'Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in
19 dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il diritto agli interessi moratori in ragione di un ritardo nel pagamento della rata di saldo imputabile ad un ente del tutto estraneo alla stazione appaltante)” (Cass. civ. n. 4729/1983; Cass. civ. n. 4088/1988; Cass. civ. n. 11725/2003; Cass. civ. n. n. 23071/2016).
Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
Infine, anche il terzo motivo di appello, relativo alla illegittima detrazione applicata in sede di collaudo e relativa alla differenza cromatica degli intonaci delle pareti è infondato.
In primo luogo, va rilevato che l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza che ha statuito in ordine alla legittimità delle detrazioni relative alla pavimentazione del pronto soccorso e dell'eliporto (per € 29.123,06), prestando acquiescenza sul punto, e ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale solamente in relazione alla detrazione operata dalla commissione di collaudo relativa alla differenza cromatica dell'intonaco delle facciate (per € 16.418,00).
L'impresa appellante non ha contestato la differenza cromatica delle pareti ma ha sostenuto che essa riguarderebbe solo il 30% della superficie delle facciate, mentre la parte restante presenterebbe una tonalità di base uniforme e accettabile.
Ha sostenuto altresì che le variazioni sarebbero conseguenza dello spessore della finitura ad intonaco minerale e dagli effetti della temperatura ambientale al momento della posa e essicazione, infine contestando il criterio adottato per la quantificazione della detrazione che, a suo dire, andava rapportata all'importo dell'utile di impresa e non al prezzo.
Invero, le suddette circostanze sono rimaste del tutto indimostrate, restando in punto di mera allegazione, non avendo l'impresa appellante provato né la gravità delle differenze cromatiche delle facciate né la percentuale della superficie delle pareti per cui le dette differenze di colore risulterebbero non accettabili.
Infine, anche la misura della detrazione del 10%, come correttamente rilevato dal Tribunale, appare congrua tenuto conto della inalterata funzionalità del materiale di rivestimento delle facciate e dell'esborso complessivo pagato dalla stazione appaltante per i suddetti lavori non perfettamente realizzati dall'impresa.
L'appello è quindi infondato e la sentenza di primo grado viene confermata. NT Vale osservare che la appellata non ha proposto appello incidentale in ordine al capo delle spese processuali della sentenza di primo grado, capo che dunque, in ragione del rigetto dell'appello della non può essere riformato in questa sede. Parte_1
Le spese processuali del giudizio di appello devono seguire ex art. 91 c.p.c. la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata, secondo i parametri tariffari di cui al D.M.
55/2014 (valori minimi) come segue: € 7.120,00 per compensi (valore dichiarato della controversia:
€ 469.199,22, quindi ricompreso nello scaglione tra € 260.001,00 e € 520.000,00; fase di studio: €
20 2.195,00; fase introduttiva: € 1.276,00; fase decisionale: € 3.649,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 209/2018, pubblicata in data Parte_1
22/05/2018, che per l'effetto conferma;
condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Parte_1
favore della delle spese processuali del giudizio di appello CP_5 NTroparte_5 CP_4
che liquida in € 7.120,00, per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio – Presidente rel.
Dott.ssa Maria Lucia Insinga – Consigliere
Dott. Gaetano Sole – Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 744/2018 R.G.C.A. promossa da
C.F. ), con sede in Caltanissetta, Via N. Colajanni n. 314/E, in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'amministratore unico e legale rappresentante , nata a [...] Parte_2 il 31/03/1976 (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Balistreri ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta, Viale della Regione n. 172, giusta procura in atti
- appellante -
contro
(C.F. e P.IVA: , con sede in NTroparte_1 P.IVA_2
Viale Diaz n. 7/9, in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro CP_1
tempore, Dott. , rappresentata e difesa, in virtù di delibera di conferimento incarico NTroparte_2
n. 74 del 24 gennaio 2019, dall'avv.to Maria Elena Argento (C.F. ) ed C.F._2
elettivamente domiciliata in Via Messina n. 1, presso ex Ospedale Umberto I°, giusta procura CP_1
in atti
- appellata -
OGGETTO: appalto di opere pubbliche.
1 Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 30 maggio 2025, di seguito trascritte:
Per l'appellante “… L'Avv. Giuseppe Balistreri insiste in atti e, in particolare Parte_1 in questa sede, reitera le richieste istruttorie tutte formulate nell'atto di appello. Precisa le conclusioni come da atto di appello e chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..”
Per l'appellata : NTroparte_1
“…nell'insistere in tutte le eccezioni e difese già formulate in comparsa di costituzione, conclude come in atti perché venga confermata la sentenza resa in primo grado e respinto l'appello con condanna di controparte al pagamento delle spese legali. Chiede che vengano concessi i termini di cui all'art 190 c.p.c…”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29 dicembre 2011 la (oggi Parte_3 Parte_1
a seguito di atto di trasformazione societaria a rogito del Notaio Dott. del
[...] Persona_1
09.12/2013) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Enna, l' NTroparte_1
NT
(di seguito anche indicata, per brevità, come rappresentando:
[...] NT
- di essere risultata aggiudicataria della gara pubblica indetta dalla per i lavori di completamento del nuovo ospedale di zona di Piazza Armerina, VI lotto – 2° stralcio per un importo complessivo di
L. 9.662.197.794, oltre IVA al netto del ribasso sull'importo a base d'asta;
- che la consegna dei lavori era avvenuta in data 23.12.1997, con riserva di legge, prevedendosi che i lavori dovessero essere completati entro il termine di 18 mesi e, quindi, entro il 22.06.1999;
NT
- che in data 19.05.1998 era stato sottoscritto il contratto di appalto con la (contraddistinto al n. 131 di repertorio e registrato il 04.06.1998 presso l'Ufficio del Registro di Enna al n. 1033, serie
1);
NT
- che, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l' aveva disposto la sospensione dei lavori dal
14.12.1999 al 01.06.2000, per complessivi 181 giorni per la redazione di una perizia di variante e suppletiva, ritenuta necessaria alla stazione appaltante al fine di ottimizzare la funzionalità dei realizzandi corpi di fabbrica;
- che, successivamente, era stata redatta una seconda perizia di variante di carattere strettamente economico;
- che, in considerazione delle sospensioni e delle proroghe concesse, la data di ultimazione dei lavori era stata fissata al 21.11.2001, mentre di fatto i lavori erano stati completati il 04.12.2001;
2 - che in data 12.03.2003 i collaudatori avevano emesso il certificato di collaudo apportando detrazioni al conto finale a causa delle deficienze esecutive di cui al verbale di visita n. 12, con un debito a carico dell'impresa di € 60.982,19;
- che l'impresa aveva firmato il verbale di collaudo con riserva, esplicitata con successiva nota del
26.03.2003, trascritta in citazione;
NT
- che l' a seguito degli interventi di riparazione effettuati dall'impresa, aveva rideterminato la contabilità dell'appalto, non applicando la decurtazione di € 93.892,40 e mantenendo invece quella di € 45.541,60 (relativa ai lavori di cui alla pavimentazione delle aree adiacenti il pronto soccorso, alla pavimentazione della superficie di atterraggio della piazzola dell'eliporto e alla differenza cromatica della tinteggiatura degli intonaci esterni) con un credito a favore dell'impresa di complessivi € 32.920,25 oltre IVA, credito che veniva regolarmente pagato.
La , in relazione alle vicende riguardanti l'esecuzione dell'appalto, deduceva: Parte_1
- che era illegittima la detrazione operata dalla Commissione di collaudo per i lavori relativi alla pavimentazione del pronto soccorso, dell'eliporto e della differenza cromatica degli intonaci per l'importo di € 45.541,60, e di conseguenza ne chiedeva la disapplicazione;
- che vi era stato un ritardo della stazione appaltante nel pagamento degli acconti relativi ai SAL, così come certificati dalla direzione lavori, con la maturazione di interessi ex art. 33, 34, 35 e 36 del
Capitolato generale d'appalto, ex art. 4 della L. n. 741/ 1981 ed ex L. n. 700/1974, per complessivi €
90.317,96, così come risultante dal prospetto dei conteggi allegato all'atto di citazione;
- che era illegittimo il periodo di sospensione dei lavori in ragione delle carenze del progetto, così come esplicitato nella riserva n. 1, non potendosi inquadrare la sospensione tra le ipotesi previste dall'art. 30 del C.G.A. (DPR n. 1063/1962), poiché l'amministrazione aveva sospeso i lavori unilateralmente sul presupposto della necessità di rimodulare alcune strutture a fine di una ottimizzazione rispetto al progetto originario dell'utilizzo;
- che la sospensione dei lavori per l'approvazione della perizia di variante (dal 14.12.1999 al
1.06.2000, per 181 giorni) aveva causato all'impresa appaltatrice un aggravio di costi ed oneri aggiuntivi imprevisti non inquadrabili nell'ambito della comune alea del contratto;
- che in virtù del prolungamento dei termini contrattuali, imputabile unicamente alla stazione appaltante, anche per violazione dell'obbligo di “cooperazione”, spettava alla stazione appaltante il risarcimento dei danni ex art. 1223 c.c.;
- che, sussistendo la responsabilità dell'amministrazione, il danno patito dall'appaltatore in termini di maggiori oneri per le spese generali afferenti alla organizzazione di impresa e al vincolo delle attrezzature e dei mezzi d'opera, doveva essere quantificato nella frazione delle spese generali corrispondente, rispetto alla durata originariamente prevista per i lavori, al periodo di ritardo (oltre
3 rivalutazione monetaria e interessi legali, e ulteriori interessi ex art. 1283 cc dal giorno alla domanda giudiziale), per un importo complessivo di £ 701.826.723, pari a € 362.463,26.
Tanto premesso, la chiedeva: Parte_1
NT
1) l'accertamento e la condanna dell' al pagamento della somma di € 45.541,06 in ragione dell'eccepita illegittimità delle detrazioni operate dalla commissione di collaudo per i lavori relativi alla pavimentazione delle aree del pronto soccorso, alla pavimentazione della superficie di atterraggio dell'eliporto e alla differenza cromatica della tinteggiatura degli intonaci esterni (domanda precisata nella memoria ex art. 183, comma 6 n. 1, c.p.c. e in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado). NT
2) l'accertamento e la condanna dell' al pagamento degli interessi per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento per il complessivo importo di € 90.317,96, così come determinati dall'impresa nel prospetto allegato all'atto di citazione in applicazione del primo e secondo comma dell'art. 35, terzo comma dell'art. 36 del Capitolato Generale di Appalto, dell'art. 4 della L. n.
741/1981 e della L. 700/1974 o quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa;
3) l'accertamento dell'inadempimento della per illegittimo prolungamento dei lavori, CP_4 con la condanna della stazione appaltante al pagamento della complessiva somma di € 362.462,29, ovvero di quella maggiore minore determinata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
La società attrice chiedeva, altresì, la condanna dell' al pagamento degli interessi CP_4
anatocistici sugli importi dovuti dal giorno della domanda giudiziale quella all'effettivo soddisfo e la condanna al pagamento delle spese del giudizio di primo grado.
In via istruttoria, chiedeva:
- ammettersi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutti i documenti contabili relativi inerenti al contratto di appalto (tra cui il registro di contabilità e i singoli certificati e i mandati di pagamento, oltre che il progetto dell'appalto medesimo);
- disporsi una duplice CTU volta a determinare l'esatto ammontare degli interessi dovuti per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento nonché volta ad accertare le carenze del progetto predisposto dall'amministrazione e la congruità dei conteggi relativi ai danni da questa richiesti secondo le riserve ascritte nei registri contabili dell'appalto.
Si costituiva, con comparsa del 05.04.2012, l' , la quale si NTroparte_1
opponeva all'accoglimento delle domande spiegate da controparte.
Rilevava che la sospensione dei lavori si era resa necessaria in ragione della rimodulazione della rete ospedaliera effettuata sulla base del piano di rientro approvato tra la Regione e il Ministero della
Salute che aveva dovuto modificare il progetto originario per l'approntamento di una perizia in variante.
4 Sottolineava, altresì, che detta sospensione era pienamente legittima perché esercitata ai sensi dell'art. 30 del D.p.r. n.1063/1962 e dell'art. 13 del Capitolato speciale di Appalto allegato al contratto “inter partes” e, conseguentemente, alcuna somma era dovuta in favore dell'impresa, avendo quest'ultima accettato i nuovi lavori ed i nuovi prezzi con l'atto di sottomissione.
NTestava, infine, la richiesta di pagamento degli interessi avanzata dall'impresa per il ritardo nel pagamento degli acconti di cui ai SAL, così come conteggiati da quest'ultima nel prospetto allegato all'atto introduttivo, essendo questi ultimi sospensivamente condizionati al finanziamento regionale, così come previsto dal bando di gara.
Con ordinanza del 3 marzo 2015, il Tribunale di Enna rigettava le richieste istruttorie avanzate dalla
Società attrice.
Con sentenza n. 209/2018, pubblicata in data 22 maggio 2018, il Tribunale di Enna rigettava le domande avanzate dalla e compensava le spese di lite, in ragione della particolarità Parte_1
della controversia e dello svolgimento del processo.
Con riferimento alle detrazioni operate dalla Commissione di collaudo, il Tribunale evidenziava, anzitutto, l'errore in cui era incorsa parte attrice avuto riguardo alle detrazioni dei lavori relativi alla pavimentazione del pronto soccorso e quelli relativi alla pavimentazione dell'eliporto “in quanto
l'impresa confonde la detrazione operata con riferimento alla mancata realizzazione della pavimentazione del Pronto soccorso, contraddistinta dalle voci elenco NP67 e NP185, con quella relativa alla difettosa resa della pavimentazione dell'elisuperficie, voci elenco NP68 e NP186, che è pacifico essere stata ricollocata, tanto che la detrazione, per E. 93.892,44 è stata disapplicata. Non risulta neppure dedotto, invece, che la pavimentazione della zona pronto soccorso, per cui è stata applicata la detrazione complessiva di E. 29.123,16 e di cui l'impresa, con la nota del 26.03.2003, aveva assunto l'impegno di realizzare la finitura e a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante, sia stata poi ripristinata” (pag. 4 sentenza di primo grado).
Relativamente alla detrazione che riguardava le differenze cromatiche nella tinteggiatura della facciata, per € 16.418,00, il Tribunale osservava che “la Commissione di collaudo, in relazione alla differenza cromatica manifestatesi, nell'intonaco delle facciate ha applicato una detrazione pari al
10% dell'importo della lavorazione delle voci NP69 e NP70, per un importo complessivo di E.
16.418,00. L'odierna attrice non ha contestato la differenza cromatica ma ha dedotto che la stessa affliggerebbe solo il 30% della superficie delle facciate, mentre la parte restante presenterebbe una tonalità di base uniforme e accettabile. Deduce, altresì, che le variazioni cromatiche sarebbero conseguenza dello spessore della finitura ad intonaco minerale e dagli effetti della temperatura ambientale al momento della posa e essicazione. NTesta, infine, il criterio adottato per la quantificazione della detrazione, che andrebbe rapportata all'importo dell'utile di impresa e non al prezzo.
5 Va osservato, al riguardo, che nessuna prova è stata proposta dalla Società attrice né in ordine alla gravità della differenza cromatica, né riguardo alla percentuale della superficie delle facciate per cui detta discromia risulterebbe “non accettabile”. Per quanto riguarda l'allegata riconduzione dell'inconveniente alle prescrizioni di progetto in relazione al materiale realizzato e alle modalità applicative, va osservato che l'intervento sulle facciate anche degli edifici realizzati e non compresi nell'originario oggetto dell'appalto, è stato accettato con l'atto di sottomissione del 02.06.2002, che prevedeva anche detto intervento e non risulta allegato alcun rilievo da parte dell'impresa appaltante all'atto della sottoscrizione e neppure successivamente, in merito alla dedotta carenza progettuale.
Riguardo alla misura della detrazione, appare congrua sia la percentuale del 10%, così proporzionata in relazione alla mantenuta funzionalità del materiale di rivestimento delle facciate, sia con riferimento alla base di calcolo presa in considerazione, riferita all'esborso complessivo pagato dal committente per i lavori in parola e non perfettamente realizzati” (pag. 5 sentenza impugnata).
In ordine alla ritardata emissione e pagamento dei certificati relativi ai SAL e alla clausola di esonero da responsabilità dell'Ente appaltante, il Tribunale affermava: “A fronte di ciò, parte attrice ha eccepito la nullità delle clausole siffatte perché contrarie a norme imperative di legge, non meglio indicate, sicché l'eccezione si palesa generica.
In ogni caso, non sussiste la nullità, in quanto in tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della l.n. 741 del 1981 (“ratione temporis” applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito (così
Cass. Civ. ord. n. 2509/2018).
Nel caso di specie, risulta dalle note del Settore Affari Economici e Finanziari prodotte da parte convenuta che il tempo trascorso tra l'emissione del modello 80T dalla Cassa Regionale, con cui viene disposto l'accredito del finanziamento e l'emissione del mandato di pagamento è stato di venti giorni per il SAL 1; sedici giorni per il SAL 2; tre giorni per i SAL 3 e 4; undici giorni per il SAL 5; dodici giorni per il SAL 6; nove giorni per il SAL 7; tre giorni per il SAL 8; tredici giorni per il SAL
9; ventidue giorni per il SAL 10 e un giorno per i SAL 11 e 12.
6 Tuttavia, va rilevato che, a norma dell'art. 35 C.G.A., qualora il ritardo concerna l'emissione del titolo di spesa e lo stesso sia contenuto entro i trenta giorni dal termine iniziale che, per le considerazioni sopra esposte va individuato di accreditamento del finanziamento, nulla è dovuto a titolo di risarcimento, essendo riconosciuta la cd. franchigia, di cui pure parte attrice ha tenuto conto nell'elaborazione dei conteggi. D'altronde, detto lasso di tempo risulta del tutto congruo rispetto allo svolgimento delle attività amministrative dirette all'effettivo pagamento del corrispettivo” (pag.
6 sentenza).
Con riguardo alla legittimità della sospensione dei lavori, il Tribunale evidenziava quanto segue
(pagg.
7-8 della sentenza): “In particolare, con le note esplicative delle riserve, l'impresa ha NT domandato all' , a seguito della sospensione dei lavori disposta in data 14.12.1999, il riconoscimento delle maggiori spese e dell'aumento dei prezzi nella misura del 2% per ogni anno dalla consegna, interessi e rivalutazione, oltre successivi incrementi. All'esito dei successivi ricalcoli, parte attrice, con l'ultima nota esplicativa, ha quantificato in L. 701.826.723 il danno richiesto per spese generali in relazione al ritardo, rispetto alla consegna prevista, determinato in
630 giorni. Tale somma corrisponde a quella di E. 362.463,26, domandata in citazione, sicché la richiesta di adeguamento dei prezzi pari al 2% non è stato poi reiterato con la domanda giudiziale.
D'altronde la revisione dei prezzi era esclusa dall'art. 30 del C.S.A., mentre i nuovi prezzi erano stati accettati con l'atto di sottomissione del 02.06.2000.
È pacifico che la perizia di variante sia stata motivata dalla rimodulazione della rete ospedaliera regionale, con conseguente cambio di destinazione d'uso dei corpi F e G del complesso ospedaliero, come risulta dall'atto di sottomissione, pure accettato senza riserve o rilievi da parte della Società attrice.
NTesta parte attrice che la sospensione sia conseguita a esigenze di pubblico interesse, forza maggiore, condizioni climatologiche o simili previste dall'art. 30 DPR n. 1063/62 e dall'art. 13
C.S.A., ma sostiene che derivi da carenze progettuali originarie.
Occorre rilevare che la censura di parte attrice in merito alle carenze progettuali è generica, oltre che contrastante con la condotta tenuta nel corso dell'esecuzione dell'appalto, durante il quale
l'impresa ha accettato senza riserve la variante stessa, né risulta aver mosso rilievi agli elaborati progettuali o alle disposizioni del direttore dei lavori.
Né risulta meno generica, ma certamente esplorativa, la richiesta di CTU volta ad accertare “le carenze e le lacune del progetto predisposto dall'amministrazione”, condivisibilmente rigettata dal
G.I. allora assegnatario con l'ordinanza del 03.03.2015, che va condivisa anche con riferimento a quanto deciso in ordine alle altre istanze istruttorie delle parti.
Occorre rilevare che presupposto per la richiesta, da parte dell'appaltatore, dei danni conseguenti alla sospensione dei lavori è l'illegittimità della stazione appaltante.
7 La Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che le ragioni di pubblico interesse o necessità che “ai sensi del D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30, comma 2, legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste, nè prevedibili, dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprevidenza dell'Amministrazione medesima. In particolare, nel caso che sopravvenga la necessità di approvare una "perizia di variante", tale emergenza non deve essere ricollegabile ad alcuna forma di negligenza o imperizia nella predisposizione e nella verifica del progetto da parte dell'ente appaltante, il quale è tenuto, prima dell'indizione della gara,
a controllarne la validità in tutti i suoi aspetti tecnici, e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera sì come progettata (v. Cass. Civ.
13643/04; Cass. Civ. 5135/02).
Nel caso di specie, la variante si è resa necessaria non per sopperire a carenze originarie del progetto, che, come detto, parte attrice neppure ha specificato, e che era stato accettato dall'impresa aggiudicataria, ma per la sopravvenuta, oltre due anni dopo l'espletamento della gara di appalto, rimodulazione della rete ospedaliera regionale.
Tanto è vero che i lavori oggetto della perizia di variante sono consistiti in interventi per il cambio di destinazione d'uso di due corpi F e G e per minori lavori di completamento degli altri corpi del complesso ospedaliero.
Deve, dunque, escludersi l'illegittimità della sospensione e rigettarsi la domanda.
Le spese del giudizio vanno interamente compensate, tenuto conto della particolarità della controversia e dello svolgimento del processo” (pag. 8 della sentenza impugnata).
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2018, la proponeva appello Parte_1
avverso la suddetta sentenza, affidando le proprie censure a tre motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Sul risarcimento danni sofferti dalla per Parte_1
l'illegittimo prolungamento dei lavori”) censurava la decisione del Tribunale di Enna che si sarebbe,
a suo dire, pronunciato solo sul periodo di sospensione dei lavori disposta il 14.12.1999 per l'approvazione della pronuncia di variante e non anche sui periodi antecedenti a tale sospensione.
Affermava che la domanda di risarcimento dei danni avanzata con i propri scritti difensivi in primo grado riguardava non solo i danni derivanti dalla sospensione dei lavori del 14.12.1999 (per 181 giorni) ma anche quelli antecedenti a tale data, che avevano causato un andamento anomalo dell'appalto, con il protrarsi della sua durata e l'alterazione dell'originario sinallagma contrattuale.
Rilevava che, alla data del 14.12.1999, si era già accumulato un ritardo di 175 giorni: a seguito della consegna dei lavori avvenuta in data 23.12.1997, il contratto era stato stipulato solamente in data
19.05.1998 e registrato il 04.06.1998.
8 Sosteneva che, prima di tale data, la non aveva potuto iniziare le opere in cemento Parte_1 armato, atteso che l'ente appaltante, solamente il 18.05.1998 aveva ottenuto il nulla osta (n. 2833) sismico dal Genio Civile, onere a carico della stazione appaltante ai sensi dell'art. 17 L. n.64/1974.
Affermava che a sostegno della legittimità della sospensione dei lavori non potevano invocarsi nemmeno ragioni di pubblico interesse o necessità, tenuto conto che era onere del committente, quale titolare dell'opera, procurarsi tutte le autorizzazioni di legge necessarie per l'esecuzione dei lavori, in osservanza del dovere di cui all'art. 1206 c.c. e più in generale dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva.
Affermava che, conseguentemente, i ritardi nell'esecuzione dell'opera erano addebitabili NT esclusivamente alla P.A. committente e non all'impresa (come sostenuto dall' per il ritardo nell'avanzamento dei lavori) e che anzi quest'ultima era stata costretta ex art. 31 del C.G.A. a chiedere una prima proroga come conseguenza del ritardo con cui l'Amministrazione aveva ottenuto il nulla osta sismico dal Genio Civile e una seconda proroga in attesa della predisposizione della perizia di variante.
Affermava, altresì, che la sospensione dei lavori del 14.12.1999 era stata disposta (come indicato nel verbale di visita, relazione e certificato di collaudo) per scelta discrezionale dell'Amministrazione, che aveva modificato il progetto originario al fine di ottimizzare la funzionalità dei realizzandi corpi di fabbrica in funzione delle disposizioni della diminuzione dei posti letto prevista nel riassetto della rete ospedaliera di cui alla delibera di G.R.G. n. 446/96.
Rilevava che tale sospensione dei lavori era stata assunta non per “la sopravvenuta, oltre due anni dopo l'espletamento della gara di appalto, rimodulazione della rete ospedaliera regionale”, come sostenuto dal giudice di primo grado, ma si fondava invece su un provvedimento antecedente alla sottoscrizione del contratto di appalto, ovvero proprio la delibera di G.R.G. n. 446/96, non potendosi conseguente invocarsi le cause esimenti di cui all'art. 30 del C.G.A. a sostegno della legittimità della sospensione.
Sosteneva che non vi era stata alcuna rinuncia al diritto al risarcimento dei danni subiti, avendo l'impresa espresso riserve sul prolungamento dei lavori sia nel registro di contabilità sia nel verbale di ripresa lavori del 12.06.2000.
Deduceva che, sussistendo la responsabilità dell'amministrazione appaltante, i danni a carico dell'appaltatore in termini di maggiori oneri per le spese generali afferenti alla organizzazione di impresa e al vincolo delle attrezzature e dei mezzi d'opera, doveva essere quantificato nella frazione delle spese generali corrispondente, rispetto alla durata originariamente prevista per i lavori, al periodo di ritardo, oltre, su tutte le somme richieste rivalutazione monetaria e interessi legali, per un importo complessivo quantificato in € 362.463,26 o la maggiore o minore somma determinata, anche in via equitativa, in corso di causa.
9 Con il secondo motivo di appello (rubricato: “sugli interessi per il ritardo nei pagamenti da parte NT dell' ) l'impresa censurava la sentenza del Tribunale per non aver riconosciuto gli interessi per il ritardo nei pagamenti dei SAL da parte della stazione appaltante.
Sosteneva che né il contratto di appalto, né il C.G.A., né il bando di gara contenevano alcuna clausola di esonero di responsabilità della committente, che subordinasse il pagamento degli stati di avanzamento lavori e del saldo finale dei lavori all'effettivo accreditamento della somma da parte dell'Ente regionale finanziatore.
Affermava che il bando di gara non disciplinava affatto le modalità di erogazione degli acconti ma si occupava solo della fase iniziale dell'appalto (relativa alla consegna lavori), ricollegando alla condizione dell'accredito delle somme il sorgere del vincolo negoziale, con la conseguenza che al momento della consegna dei lavori (o comunque con la sottoscrizione del contratto) il materiale accredito delle somme da parte dell'Assessorato regionale doveva essersi già verificato.
Sosteneva che, in ogni caso, la ritardata erogazione dei finanziamenti da parte dell'Ente pubblico finanziatore non poteva esimere la stazione appaltante da responsabilità sul ritardo nei pagamenti dei
SAL.
NTestava che tale clausola di esonero di responsabilità fosse contenuta nell'estratto del bando (come NT sostenuto dall' e che tale estratto non poteva differire in ogni caso dal bando di gara, anzi prevalendo quest'ultimo in caso di difformità delle relative disposizioni.
Sottolineava che le modalità di pagamento dei SAL erano regolati dall'art. 16 del C.S.A. e dagli artt.
33 e ss. del C.G.A., che non contenevano alcuna clausola di esonero di responsabilità per il ritardo e NT che anzi in base all'art. 35 del C.G.A. (contrariamente a quanto sostenuto dall' e dal primo giudice) erano dovuti all'impresa gli interessi per il ritardo nel pagamento degli acconti per un importo complessivo di € 90.317,96 (così come determinati nel prospetto di conteggio effettuati dalla ex art. 35, primo e secondo comma del C.G.A., art.4 L. n. 741 e L. 770/1974). Parte_1
Con il terzo e ultimo motivo (rubricato: “Sulla detrazione applicata dalla commissione di collaudo”) la contestava la decisione del Tribunale per aver riconosciuto legittima la detrazione Parte_1
applicata dalla commissione di collaudo relativamente alla differenza cromatica della tinteggiatura degli intonaci esterni per l'importo di 16.418,00, nulla rilevando in ordine alle detrazioni operate dalla commissione di collaudo relative alla pavimentazione del pronto soccorso e dell'eliporto.
Sosteneva che le differenze cromatiche delle pareti individuate dalla Commissione non erano rilevanti al punto che quest'ultima aveva accettato l'opera, riscontrando che dette differenze cromatiche non incidevano sulla funzionalità del rivestimento esterno, apparendo conseguentemente ingiusto, come rilevato nelle riserve espresse, che la Stazione appaltante avesse proceduto a una detrazione che superasse l'utile conseguito dall'impresa.
10 NTestava, infine, la misura della detrazione del 10% ritenuta congrua dal giudice di primo grado chiedendo, in subordine, che la detta detrazione dovesse determinarsi solo sull'utile d'impresa per €
2.726,89, ritenendosi viziata solo il 30% della superficie degli intonaci tinteggiati.
Tanto dedotto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“PIACCIA ALL'ILL.MA CORTE DI APPELLO ADITA
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente appello ed in riforma dell'impugnata sentenza n° 209/2018 (R.G. n° 5/2012) pronunciata dal Tribunale di Enna,
Dr. Mascimino, pubblicata il 22/05/2018 e non notificata:
- Ritenere e dichiarare errata la detrazione dell'importo di € 16.418,00 applicata dalla commissione di collaudo per le variazioni cromatiche dei prospetti e, conseguentemente, condannare l'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in NTroparte_5 favore della del complessivo importo di € 16.418,00, o della maggiore o minore Parte_1
somma che verrà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
in subordine, ritenere e dichiarare che la detrazione vada applicata solo sull'utile di impresa e nella percentuale del 30% (percentuale della superficie ritenuta viziata), per un ammontare massimo di € 2.726,89, con conseguente diritto della a Parte_1 ricevere dall' l'importo di € 13.691,11 o della maggiore o minore somma che verrà CP_4
determinata in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Ritenere e dichiarare dovuti dall' , in persona del legale NTroparte_5
rappresentante pro-tempore, alla in virtù del contratto di appalto per cui è causa, Parte_1
gli interessi per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento e conseguentemente, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro- NTroparte_5 tempore, al pagamento in favore della del complessivo importo di € 90.317,96 a Parte_1
titolo di interessi così come determinati dalla in applicazione del primo e del Parte_1 secondo comma dell'art. 35, del terzo comma dell'art. 36 del Capitolato Generale d'Appalto e dell'art. 4 della Legge 10-12-1981 n. 741, o in quella maggiore o minore somma che verrà determinata in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Accertare e dichiarare l'inadempimento del committente, per i motivi indicati in narrativa, alle obbligazioni assunte nei confronti della a norma di legge e del contratto di appalto de Parte_1 quo e conseguentemente, condannare l' , in persona del NTroparte_5
legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della per le causali di Parte_1 cui alle riserve formalizzate in calce allo stato finale dei lavori, della complessiva somma di €
362.463,26, o di quella maggiore o minore somma che venisse determinata, anche in via equitativa,
11 in corso di causa, in ogni caso oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condannare l' , in persona del legale NTroparte_5
rappresentante pro-tempore, al pagamento degli interessi in favore della sugli Parte_1 importi dovuti, dal giorno della domanda giudiziale a quello dell'effettivo soddisfo;
- Condannare controparte al pagamento delle spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, ove la Corte di Appello lo ritenga necessario e/o opportuno, ammettere le seguenti richieste istruttorie già formulate in primo grado: Part 1) ordinare all' l'esibizione ex art. 210 c.p.c. e/o il deposito di tutti i documenti contabili inerenti il contratto d'appalto per cui è causa e, in particolare, il registro di contabilità e i singoli certificati
e mandati di pagamento, oltre al progetto medesimo;
2) solo in caso di contestazione e senza recesso da quanto rilevato al paragrafo 4, e/o laddove si ritenessero non esaustivi i conteggi degli interessi, così come esposti dalla , ammettere Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio volta a determinare l'esatto ammontare degli interessi dovuti per ritardata emissione dei certificati e/o mandati di pagamento;
3) ammettere consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare le carenze e lacune del progetto predisposto dall'amministrazione, nonché la congruità e correttezza dei conteggi relativi ai danni richiesti dalla secondo le riserve iscritte negli atti contabili dell'appalto e secondo le Parte_1 richieste formulate nel presente giudizio”. NT La costituitasi tempestivamente, contestava la fondatezza dell'appello, chiedendone il rigetto.
Quanto al primo motivo di appello eccepiva l'inammissibilità della domanda di risarcimento danni per il periodo antecedente alla sospensione dei lavori (poiché domanda nuova ex art. 345 c.p.c. avanzata per la prima volta solo in grado di appello) e contestava le deduzioni della Parte_1 circa le carenze progettuali dell'appalto, avendo l'impresa accettato la perizia di variante con l'atto di sottomissione del 02.06.2000, che individuava anche i nuovi prezzi accettati dall'impresa.
Evidenziava la legittimità della sospensione esercitata per la perizia di variante dovuta alla rimodulazione della rete ospedaliera ed esercitata ai sensi dell'art. 30 del DPR 1063/1962 e dell'art. 13 del C.S.A., con la conseguente esclusione della revisione dei prezzi, ai sensi dell'art 30 del C.S.A.
Quanto al secondo motivo di appello affermava la piena legittimità della clausola di esonero di responsabilità nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti dei SAL.
Evidenziava come il ritardo nei pagamenti fosse in ogni caso incolpevole, essendo i pagamenti contrattualmente condizionati dall'erogazione del finanziamento regionale, conseguentemente invocando l'esimente di cui all'art 1218 c.c.
Rilevava la correttezza della decisione del Tribunale che aveva che aveva evidenziato come a norma dell'art. 35 del C.G.A. il ritardo nell'emissione dei mandati da parte della Cassa Regionale e dei
12 relativi mandati di pagamento era contenuta entro trenta giorni ed escludevano pertanto il diritto al risarcimento danni.
Quanto al terzo e ultimo motivo di appello affermava la legittimità delle decurtazioni operate in sede di commissione di collaudo, organo deputato ad accertare la regolare esecuzione dei lavori.
Chiedeva quindi il rigetto delle richieste istruttorie avanzate dall'appellante, rassegnando le seguenti conclusioni:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO ADITA
1) Respingere preliminarmente l'appello promosso da con atto notificato il Parte_1
2) Condannare controparte al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio”.
Dopo numerosi rinvii dovuti al carico del ruolo, con ordinanza del 12 febbraio 2024, la Corte rigettava le richieste istruttorie avanzate dall'appellante e rinviava la causa all'udienza del 30 maggio 2024 per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 30 maggio 2024 veniva sostituita dal deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. e, alla scadenza del termine assegnato per il loro deposito, la Corte tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
In rito, l'appello è ammissibile ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (“ratione temporis” applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, l'impugnazione contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
Si esamina, ora, l'appello proposto dalla Parte_1
Preliminarmente è necessario individuare la disciplina applicabile al contratto di appalto tra le parti.
Nel caso di specie, il contratto di appalto di opere pubbliche è stato stipulato tra L
[...]
e la società in data 19.05.1998 (contratto di appalto n. 131 di NTroparte_1 Parte_3
Par NT repertorio tra la e la registrato il successivo 04.06.1998 al n. 1033). Parte_3
13 Successivamente, con atto di trasformazione societaria a rogito del Notaio Dott. del Persona_1
09.12/2013, nel contratto è subentrata la Parte_1
L'appalto era disciplinato, “ratione temporis” (in quanto nella Regione Siciliana la legge 11 febbraio
1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici", ha iniziato ad applicarsi solo dopo l'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2 agosto 2002), dalle norme in tema di appalti di opere pubbliche di cui alla legge regione Sicilia n. 21 del 1985.
Il contratto di appalto stabiliva che esso sarebbe stato regolato specificatamente dal Capitolato
Speciale di Appalto, allegato al contratto stesso sotto la lettera “A” e sottoscritto dai contraenti in segno di accettazione.
Segnatamente, il contratto di appalto disponeva che: “…l'esecuzione dell'appalto è soggetta all'osservanza piena ed incondizionata di tutti i patti e condizioni espressi nel capitolato, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, e d ai prezzi unitari ivi elencati…”.
“…Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa esplicito rinvio al capitolato speciale più volte richiamato…”.
L'art. 7 del Capitolato speciale di Appalto (allegato al contratto del 19/05/1998 ed indicato dal contratto come fonte di regolamentazione del rapporto) stabiliva che l'esecuzione dell'appalto fosse soggetta alle statuizioni della L. 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, al Regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, emanato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350 ed al
Capitolato generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL.PP. approvato con
D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.
Il contratto di appalto, quindi, espressamente richiamava la disciplina prevista dal d.P.R. n 1063/1962, circostanza questa sufficiente a rendere applicabile pattiziamente l'intera regolamentazione prevista dal richiamato d.P.R., non applicabile "ex se", posto che il richiamo espresso del capitolato generale dei LL.PP. denota l'esistenza di una concorde volontà delle parti sufficiente ad integrare il contratto di appalto con la disciplina contenuta nel regolamento richiamato.
A sostegno di quanto fin qui assunto va considerato che l'art. 1326 c.c. stabilisce che il contratto nasce con l'incontro delle volontà, espresse nelle forme previste per i singoli contratti, sicché deve ritenersi che il richiamo al D.P.R. contenuto nel contratto di appalto determina l'applicabilità pattizia dell'intera regolamentazione contenuta nel D.P.R., incombendo alle parti di escluderne eventualmente singole parti, con espressa pattuizione contraria.
Stesso discorso vale anche per la regolamentazione contenuta nel R.D. n. 350 del 1895 ugualmente richiamato dal Capitolato Speciale di Appalto come fonte di regolamentazione del contratto di appalto
“inter partes”.
Una volta accertata la normativa che regola il contratto di appalto, devono adesso esaminarsi i motivi di appello.
14 Con il primo motivo l'appellante ha censurato la sentenza del Tribunale di Enna per non aver riconosciuto in suo favore il diritto al risarcimento dei danni connesso al fermo dei lavori nel periodo compreso tra il 14.12.1999 e il 1.06.2000, per complessivi 181 giorni, (per la redazione dei una perizia di variante per nuovi) nonché “per i periodi precedenti al 14.12.1999…che in termini di maggiori spese generali determinano il danno…connessi all'andamento anomalo dell'appalto..”, come esplicitato nella riserva n.1 trascritta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Le censure dell'appellante risultano infondate sulla scorta di tre ordini di considerazioni.
In primo luogo, deve rilevarsi che il pagamento di oneri e spese aggiuntive in ragione della esigenza di predisposizione di varianti era specificatamente escluso dal Capitolato speciale di appalto che all'art. 5, II° comma, rubricato “VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE” dispone:
“..l'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato
Speciale”. (cfr. art. 5 Capitolato Speciale di Appalto).
In secondo luogo, l'impresa appaltatrice, sottoscrivendo l'atto di sottomissione del 02.06.2000, aveva dichiarato e si era obbligata ad accettare l'esecuzione dei nuovi lavori senza opporre alcuna eccezione.
“Ciò premesso, il sottoscritto OM. , nella qualità di Amministratore Delegato Parte_5 dell'impresa ita in via N. Colajanni 314/E in Caltanissetta, presa visione della Parte_3
detta perizia
DICHIARA E SI OBBLIGA
- di accettare la esecuzione delle variazioni e dei nuovi lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'appalto allegato al contratto principale;
- di accettare i nuovi prezzi allegati al presente Atto di Sottomissione non previsti nel NTratto principale;
…- di eseguire i lavori previsti nella perizia di variante entro lo stesso tempo contrattuale previsto per i lavori principali, aumentato di mesi 10 (dieci).
(cfr. atto di sottomissione del 02.06.2000, in atti).
E, dunque, con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione, l'impresa non solo aveva accettato l'esecuzione delle varianti e l'esecuzione dei nuovi lavori, (ovvero la redazione della perizia di variante per i nuovi lavori – “cambio di destinazione d'uso dei corpi “F” e “G” e lavori di completamento nei corpi “A-B-C-D-E”) ma non aveva sollevato alcuna osservazione o riserva in proposito.
In terzo luogo, per quel che concerne i danni richiesti per il periodo di sospensione lavori tra il
14.12.1999 e il 1.06.2000 nonché “per i periodi precedenti al 14.12.1999 …che in termini di maggiori
15 spese generali determinano il danno…connessi all'andamento anomalo dell'appalto...” (contenuti nella riserva n.1 trascritta in citazione), emerge, oltre la genericità delle richieste dell'appellante,
l'infondatezza nel merito delle doglianze sia rispetto alla domanda di risarcimento sia in relazione agli oneri aggiuntivi.
Invero, il riconoscimento del diritto dell'appaltatore alla corresponsione di una somma a titolo di oneri aggiuntivi postula, ove ricorra un'ipotesi di sospensione illegittima (derivante cioè da inadempienze imputabili alla committenza), la dimostrazione di un nesso causale tra il dedotto inadempimento ed i maggiori oneri affrontati (ovvero spese generali e vincolo passivo per attrezzature e macchinari), mentre ove si tratti di una sospensione legittima, ai sensi dell'art. 30 del Capitolato
Generale di cui al DPR 1063/1962, è necessario che l'appaltatore abbia preventivamente avanzato una preventiva richiesta di scioglimento del contratto cui l'Amministrazione si sia opposta.
Nella fattispecie, non vi è prova né dei maggiori oneri affrontati né della sussistenza di un nesso causale tra la condotta inadempiente dell'Amministrazione committente e le asserite maggiori spese sopportate dall'appaltatore.
Così come non vi è alcun riscontro in ordine ad una preventiva richiesta di scioglimento del contratto di appalto, del tutto incompatibile con la condotta dell'impresa che ha proseguito il rapporto anche dopo la lunga sospensione, addivenendo alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione del 2.06.2000
e del verbale di ripresa dei lavori del 12.06.2000.
Analogamente, rispetto alla richiesta risarcitoria, del tutto indimostrato è rimasto il pregiudizio patito dall'impresa che, neppure in punto di mera allegazione, ha indicato le concrete alternative lavorative perdute ed il danno derivante dall'impossibilità di impegnare il proprio apparato produttivo nell'esecuzione di ulteriori lavori e commesse.
Da qui l'infondatezza del primo motivo di appello.
Parimenti infondato è il secondo motivo di appello relativo alla richiesta degli interessi derivanti dal ritardato pagamento dei certificati e/o mandati di pagamento da parte della stazione appaltante.
Dal complessivo esame della documentazione in atti emerge l'infondatezza della richiesta dell'appellante. Pa Ed infatti, la Deliberazione del Direttore generale dell' di n. 1986 NTroparte_6 CP_1 del 3 settembre 1997, recante oggetto “Indizione pubblico incanto per l'aggiudicazione del VI lotto dei lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero “M. Chiello” di Piazza Armerina – 2° stralcio” dispone: “considerato che in ossequio agli indirizzi provenienti dall'Assessorato competente, risulta essere opportuno inserire nel bando la seguente clausola: “Si precisa che si procederà alla consegna dei lavori dopo che saranno materialmente accreditate le somme occorrenti da parte dell'Assessorato Regionale per la Sanità. Si fa presente, altresì, che il vincolo sinallagmatico
16 del contratto sorgerà successivamente all'avverarsi della condizione sueposta. Per cui nulla si avrà
a pretendere nel caso di ritardi o mancata-erogazione del finanziamento”.
L'Estratto di avviso di pubblico incanto, all'art. 9 rubricato “Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento” dispone che: “l'opera sarà finanziata con i fondi che l'Assessorato Regionale per la
Sanità concederà a norma dell'art. 20 della legge n. 67/88.
Si pagheranno acconti ogni volta che il credito dell'impresa ammonterà a Lit. 700.000.000 subordinatamente all'effettivo accreditamento delle somme da parte dell'ente finanziatore”.
Il Bando di gara, all'art. 4 stabilisce: “Si precisa che si procederà alla consegna dei lavori dopo che saranno materialmente accreditate le somme occorrenti da parte dell'Assessorato Regionale per la
Sanità. Si fa presente, altresì, che il vincolo sinallagmatico del contratto sorgerà successivamente all'avverarsi della condizione sueposta. Per cui nulla si avrà a pretendere nel caso di ritardi o mancata-erogazione del finanziamento”.
Il NTratto di Appalto (“NTratto per i lavori di costruzione del nuovo presidio ospedaliero “M.
Chiello” di Piazza Armerina – VI lotto “° Stralcio”) stabilisce: “l'importo complessivo dei lavori è stabilito in lire novemiliardiseicentossesantamilioniduecento novantasettemilasettecentonovantaquattro (£ 9.660.297.794) oltre IVA come per legge.
I pagamenti relativi ai lavori di che trattasi saranno disposti presso il Tesoriere della ed Pt_4 esigibili con quietanza dal sig. , al recapito postale dell'impresa sito in Parte_5
Caltanissetta via N. Colajianni n. 314/E saranno spediti gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa.
A norma dell'art. 16 del Capitolato speciale saranno corrisposti all'impresa in corso d'opera pagamenti in acconto in base a stati di avanzamento emessi ogni qual volta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga l'importo di £ 700.000.000, con quietanza dello stesso”.
Il capitolato speciale di appalto, all'art. 16 rubricato “Pagamenti in acconto” al punto 1 rubricato
“16.1 Lavori in generale” precisa: “Conformemente alle disposizioni dell'art. 33 del Capitolato
Generale, all'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiunga l'importo di £ 700.000.000- (lire settecentomilioni) al netto del ribasso contrattuale, delle ritenute previste dall'art. 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art.19 del Capitolato Generale.
La legge 3 gennaio 1978, n.1 (che modifica all'art.22 il primo comma dell'art. 48 del R.D. citato), fissa i pagamenti in conto, su tutte le somme dovute e giustificate, per i diciannove ventesimi (ritenuta del 5% sull'importo). All'atto del pagamento in conto sarà corrisposto, dietro richiesta dell'Appaltatore, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da Enti e Istituti autorizzati a norma delle disposizioni vigenti.
17 Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto ed indipendentemente dal compimento del mese, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.
La rata di saldo sarà pagata dopo l'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi”.
E' noto che, in tema di interpretazione del contratto, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto;
il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c.., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (cfr. Cass. n. 11475 /2024).
Alla stessa stregua, l'interpretazione dell'avviso e del bando di gara soggiace alle stesse regole dettate dagli artt. 1362 ss. c.c. per l'interpretazione dei contratti, tra le quali assume carattere preminente quella collegata all'interpretazione letterale, con esclusione di ogni ulteriore procedimento ermeneutico in caso di clausole assolutamente chiare (così Cons. Stato, V, 12 settembre 2017, n.
4307); tuttavia, non è in discussione che, in caso di omissioni od ambiguità delle singole clausole, sia necessario fare ricorso ad altri canoni ermeneutici, tra cui rilevano quelli dettati dall'art. 1363 cod. civ (dell'interpretazione complessiva delle clausole, le une per mezzo delle altre, cfr. Cons. Stato, VI,
24 settembre 2019, n. 6378).
Risulta chiaro, pertanto, che la complessiva procedura ad evidenza pubblica, organicamente intesa, stabiliva come il pagamento da parte della stazione appaltante ( degli acconti connessi CP_4 agli stati di avanzamento lavori fosse subordinato all'effettivo accreditamento delle somme da parte dell'ente finanziatore, ovvero l'Assessorato Regionale e che pertanto nulla fosse dovuto per il caso di ritardi o mancata erogazione del finanziamento.
L'appellante, invero anche in sede di appello, ha riproposto l'eccezione di nullità ex art. 4 L.
n.741/1981 della clausola di esonero di responsabilità della stazione appaltante per contrarietà a norme imperative, senza pur tuttavia specificare le disposizioni violate.
In materia, la Suprema Corte ha negato la nullità di tali clausole, affermando che. “In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei finanziamenti da parte di un altro ente, non è invalida ex art. 4, terzo comma, della l.n. 741 del 1981 ("ratione temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli
18 interessi per ritardato pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la funzione di determinare il termine dell'adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine pattuito” (Cass. civ. n. 2509/2018).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta che l'emissione dei titoli di spesa per tutti i
12 S.A.L. emessi dall sia avvenuta entro trenta giorni dall'accreditamento del CP_4
finanziamento regionale e dunque entro il termine previsto ex art. 35, secondo comma del Capitolato generale che riconosce il diritto agli interessi per il ritardo della stazione appaltante nell'emissione dei titoli di spesa.
Ed infatti, emerge che, per i 12 S.A.L., tra l'emissione del modello 80T dalla Cassa Regionale (con cui viene disposto l'accredito del finanziamento regionale) e l'emissione del mandato di pagamento da parte dell' siano trascorsi i seguenti giorni: CP_4
S.A.L. 1: 20 giorni;
S.A.L. 2: 16 giorni;
S.A.L. 3: 3 giorni;
S.A.L. 4: 3 giorni;
S.A.L. 5: 11 giorni;
S.A.L. 6: 12 giorni;
S.A.L. 7: 9 giorni;
S.A.L. 8: 3 giorni;
S.A.L. 9: 13 giorni;
S.A.L. 10: 23 giorni;
S.A.L. 11: 1 giorno;
S.A.L. 12: 1 giorno;
Le suddette tempistiche risultano del tutto congrue rispetto allo svolgimento delle attività amministrative connesse al pagamento del corrispettivo, escludendosi in radice un inadempimento della stazione appaltante sul punto.
D'altronde, la Corte di cassazione, con orientamento costante, ha affermato che “in tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore ha diritto alla corresponsione degli interessi per il ritardo nei pagamenti delle rate di acconto o di saldo, con la decorrenza e nella misura indicate negli artt. 35 e
36 del capitolato generale approvato con il d.P.R. n. 1063 del 1962, quando il certificato di pagamento non sia emesso per mancata tempestiva contabilizzazione dei lavori e per qualsiasi motivo attribuibile all'Amministrazione, ma non anche nel caso in cui non risulti che il ritardo sia in
19 dipendenza causale con un inadempimento dell'appaltante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso il diritto agli interessi moratori in ragione di un ritardo nel pagamento della rata di saldo imputabile ad un ente del tutto estraneo alla stazione appaltante)” (Cass. civ. n. 4729/1983; Cass. civ. n. 4088/1988; Cass. civ. n. 11725/2003; Cass. civ. n. n. 23071/2016).
Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello.
Infine, anche il terzo motivo di appello, relativo alla illegittima detrazione applicata in sede di collaudo e relativa alla differenza cromatica degli intonaci delle pareti è infondato.
In primo luogo, va rilevato che l'appellante non ha impugnato la parte della sentenza che ha statuito in ordine alla legittimità delle detrazioni relative alla pavimentazione del pronto soccorso e dell'eliporto (per € 29.123,06), prestando acquiescenza sul punto, e ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale solamente in relazione alla detrazione operata dalla commissione di collaudo relativa alla differenza cromatica dell'intonaco delle facciate (per € 16.418,00).
L'impresa appellante non ha contestato la differenza cromatica delle pareti ma ha sostenuto che essa riguarderebbe solo il 30% della superficie delle facciate, mentre la parte restante presenterebbe una tonalità di base uniforme e accettabile.
Ha sostenuto altresì che le variazioni sarebbero conseguenza dello spessore della finitura ad intonaco minerale e dagli effetti della temperatura ambientale al momento della posa e essicazione, infine contestando il criterio adottato per la quantificazione della detrazione che, a suo dire, andava rapportata all'importo dell'utile di impresa e non al prezzo.
Invero, le suddette circostanze sono rimaste del tutto indimostrate, restando in punto di mera allegazione, non avendo l'impresa appellante provato né la gravità delle differenze cromatiche delle facciate né la percentuale della superficie delle pareti per cui le dette differenze di colore risulterebbero non accettabili.
Infine, anche la misura della detrazione del 10%, come correttamente rilevato dal Tribunale, appare congrua tenuto conto della inalterata funzionalità del materiale di rivestimento delle facciate e dell'esborso complessivo pagato dalla stazione appaltante per i suddetti lavori non perfettamente realizzati dall'impresa.
L'appello è quindi infondato e la sentenza di primo grado viene confermata. NT Vale osservare che la appellata non ha proposto appello incidentale in ordine al capo delle spese processuali della sentenza di primo grado, capo che dunque, in ragione del rigetto dell'appello della non può essere riformato in questa sede. Parte_1
Le spese processuali del giudizio di appello devono seguire ex art. 91 c.p.c. la soccombenza dell'appellante e si liquidano in favore dell'appellata, secondo i parametri tariffari di cui al D.M.
55/2014 (valori minimi) come segue: € 7.120,00 per compensi (valore dichiarato della controversia:
€ 469.199,22, quindi ricompreso nello scaglione tra € 260.001,00 e € 520.000,00; fase di studio: €
20 2.195,00; fase introduttiva: € 1.276,00; fase decisionale: € 3.649,00), oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dalla avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 209/2018, pubblicata in data Parte_1
22/05/2018, che per l'effetto conferma;
condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in Parte_1
favore della delle spese processuali del giudizio di appello CP_5 NTroparte_5 CP_4
che liquida in € 7.120,00, per compensi, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'appello, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Emanuele De Gregorio
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