Articolo 3 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 2Articolo 4
Versione
27 luglio 1954
Art. 3.
Per le cessazioni dal servizio in eta' non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035 , rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, e' ridotto ad anni 15 di servizio utile.
Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'art. 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) del precedente art. 2 e' concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954