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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/02/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 566/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. TURCHETTI ANNAMARIA (c.f.: ) C.F._2 dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA DARDANELLI 46 P.IVA_1
00195 ROMA presso lo studio dell'Avv. GRILLI GINO DANILO (c.f.: ) C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la HDI Parte_1
Assicurazioni onde sentir accogliere le seguenti conclusioni. “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare: In via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito:
Accogliere l'opposizione proposta e, previa revoca dell'ingiunzione, dichiarare l'insussistenza del credito vantato da HDI Assicurazioni S.P.A. nei confronti del Signor per difetto Parte_1 del diritto di surrogazione, per nullità del contratto di assicurazione, per inesistenza di alcuna cessione del credito ovvero di alcuna stipula di altro e diverso contratto finanziario, oltre che per vessatorietà delle clausole. Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge. 07.03.2025 ore 16.00, presso il proprio studio in Massa D'Albe (AQ) via D. Di Giovambattista n. 12. Deduceva in particolare l'opponente:
1) l'insussistenza del credito per insussistenza del diritto di surrogazione a favore dell'HDI
Assicurativo con conseguente nullità; 2) Illegittimità della richiesta di restituzione delle somme corrisposte a per insussistenza di alcuna cessione del credito ovvero di qualsiasi Controparte_1
diverso contratto di natura finanziaria;
3) Vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.
Radicato il giudizio di costituiva in giudizio la convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, IN VIA
PRELIMINARE ▪ concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 177/2023
(RG 168/2023), emesso dal Tribunale di Avezzano, in data 14.3.2023, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione. NEL MERITO In via principale: ▪ respingere totalmente l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2023 (RG Parte_1
168/2023) emesso dal Tribunale di Avezzano in data 14.3.2023, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 177/2023 (RG 168/2023) emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 14.3.2023 e pertanto condannare il Sig. a corrispondere Parte_1
alla HDI Assicurazioni Spa la somma di €. 23.872,44 oltre spese legali ivi indicate;
In via subordinata condannare il Sig. al pagamento della somma di €. 23.872,44, Parte_1
oltre interessi dal 16.1.2020, o a quella somma maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite
e salvezza di ogni diritto”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opponente ha in primo luogo rilevato “l'insussistenza del credito per insussistenza del diritto di surrogazione a favore della HDI Assicurazioni S.p.A. per contrasto alla normativa codicistica e per difetto di causa del contratto assicurativo con conseguente nullità”
Occorre in primo luogo rilevare che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, come quello oggetto di causa, l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 prevede una copertura assicurativa obbligatoria
“sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza” In particolare sono previste due tipi diverse di polizze per la perdita dell'impiego ed in particolare l' art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005) ha rinviato poi ad un successivo regolamento l'emanazione di norme attuative sui due tipi di polizza. .
L'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009, ha così distinto individuato due tipi di polizza: 1) la polizza “rischio credito”, in cui l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria.
In tal caso è invece giustificata la clausola sul diritto di surroga dell'assicuratore a carico del mutuatario, tenuto conto il lavoratore finanziato in tal caso rimane evidentemente estraneo al rapporto assicurativo, trattandosi di un contratto a favore del terzo. La Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di contratti in favore della finanziaria “è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte d'appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell l interesse del
finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui (Cass.9866/2022); 2) la polizza “perdite pecuniarie”, in cui è il lavoratore cedente ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro ed è sempre lo stesso lavoratore che paga il premio assicurativo: in questo caso il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero la copertura assicurativa pagata dallo stesso.
Per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato, occorre quindi esaminare i contratti di finanziamento e di assicurazione.
L'odierno opponente ha dedotto che si tratterebbe di un contratto a vantaggio del lavoratore oggi opponente in quanto sarebbe stato quest'ultimo a corrispondere il premio assicurativo e nella polizza assicurativa lo stesso lavoratore risulterebbe quale assicurato mentre il finanziatore sarebbe il beneficiario.
Nel contratto di finanziamento si legge all'art.
5.1 che “Il finanziamento prevede altresì la copertura del “rischio della perdita dell'impiego ed è quindi assistito da una polizza Ucredito (ramo 14). Tale
potizza viene stipulata dal Finanziatore con costi a proprio carico, a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per le somme corrisposte al Finanziatore, l'Assicuratore resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria”.
Nello stesso contratto (art. 20) è espressamente previsto che “II prestito è regolato dagli artt. 1269 e seguenti e dall i art. 723* 2 0 comma del Codice Civile, dal DPR 05/01/1950 n. 180 e successive
modifiche e dalle relative norme di attuazione”. Dall'esame della scheda assicurativa e dell'atto di quietanza in data 20.1.2020 risulta che il contraente beneficiario della prestazione liquidabile è la in favore della quale è stato effettuato Controparte_1
il pagamento da parte della HDI Ass.ni.
Nello stesso di quietanza si precisa che “A seguito di tale pagamento la società Controparte_1
rilascia, in quanto titolare del credito o a seguito di procura concessa dal Contraente/Beneficiario, ampia definitiva e liberatoria quietanza con contestuale surroga, riconoscendo di non aver più alcunché da pretendere per la predetta posizione e manlevando la HDI Assicurazioni S.p.A. da ogni eventuale richiesta, anche di terzi, che in seguito potesse essere avanzata”.
Non risulta invece provato che sia stato l'opponente a pagare i premi assicurativi ma , se anche così fosse, occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato in ogni caso che “la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può Pagina 12 di 21 nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito (Cass. 9866/2022)
Alla luce della clausole contrattuali risulta quindi accertato che il beneficiario dell'assicurazione è la e non l'odierno opponente;
pertanto risulta pienamente giustificata e valida la clausola che CP_1
prevede il diritto di surroga dell'assicuratore, dovendosi ritenere che il finanziato rimane estraneo al rapporto assicurativo mentre la sua adesione alla polizza assicurativa si rientra nella fattispecie del contratto a favore del terzo ovvero del finanziatore.
Per tutti i motivi sopra esposti il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
L'opponente ha altresì dedotto l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme corrisposte alla per insussistenza di alcuna cessione del credito ovvero di qualsiasi contratto di Controparte_1
natura finanziaria.
Una volta accertata , per i motivi già chiariti, la validità ed efficacia delle clausole del contratto di finanziamento che prevedono la stipula di un contratto di assicurazione ed il diritto di surroga della
Compagnia di Assicurazione nonché del successivi contratto di assicurazione stipulato con la HDI
Ass.ni, deve ritenersi sussistere il diritto della compagnia assicurativa, la quale, come risulta dall'atto di quietanza essendosi interrotto il rapporto di lavoro dell'opponente ha provveduto al pagamento in favore della delle somme ancora dovute, a surrogarsi nei diritti del finanziatore chiedendo CP_1
allo stesso opponente il pagamento del medesimo importo.
Pertanto tale ulteriore motivo di opposizione è infondato e deve essere respinto.
Ancora parte opponente ha eccepito la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento rilevando in particolare che la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 1341 c.c. non essendo stata oggetto di approvazione specifica, trattandosi di clausola vessatoria.
Occorre rilevare che, qualificato, per i motivi già precisati, il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 c.c.; infatti la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse stata stipulata a vantaggio del debitore finanziato: il diritto di surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, considerato il debitore sarebbe da un lato tenuto indenne dalle conseguenze del suo inadempimento, ma dall'altro subirebbe in ogni caso all'azione di surroga.
Qualora si tratti di contratto a favore del finanziatore il finanziato invece, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione (Cass. 9866/2022).
Peraltro occorre comunque rilevare che nel contratto di finanziamento la clausola che prevede assicurazione e diritto di surroga sono stati specificamente approvati dall'opponente ex art. 1341
c.p.c.
Per tutti i suesposti motivi l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/2023 proposta dal signor Parte_1
condanna l'opponente al pagamento in favore della HDI Ass.ni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro - tempore delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 5.077,00 oltre CPA ed IVA e rimborso spese forfettario come per legge.
Avezzano 13.2.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI Tribunale Ordinario di Avezzano
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo Valenza ha pronunciato iato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 566/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Indirizzo Parte_1 C.F._1
Telematico presso lo studio dell'Avv. TURCHETTI ANNAMARIA (c.f.: ) C.F._2 dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE/RICE
E
HDI ASSICURAZIONI S.P.A. (c.f.: ), elett.te dom.to alla VIA DARDANELLI 46 P.IVA_1
00195 ROMA presso lo studio dell'Avv. GRILLI GINO DANILO (c.f.: ) C.F._3
dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta/
- CONVENUTO/A
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la HDI Parte_1
Assicurazioni onde sentir accogliere le seguenti conclusioni. “ Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per le causali di cui in narrativa, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così giudicare: In via preliminare: Per tutti i motivi illustrati in narrativa ci si oppone sin d'ora, in ipotesi di istanza ex art. 648 C.P.C., alla concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito:
Accogliere l'opposizione proposta e, previa revoca dell'ingiunzione, dichiarare l'insussistenza del credito vantato da HDI Assicurazioni S.P.A. nei confronti del Signor per difetto Parte_1 del diritto di surrogazione, per nullità del contratto di assicurazione, per inesistenza di alcuna cessione del credito ovvero di alcuna stipula di altro e diverso contratto finanziario, oltre che per vessatorietà delle clausole. Con vittoria di spese e di compensi legali di giudizio, oltre il 15% per spese generali di studio, IVA (se dovuta) e C.P.A. di legge. 07.03.2025 ore 16.00, presso il proprio studio in Massa D'Albe (AQ) via D. Di Giovambattista n. 12. Deduceva in particolare l'opponente:
1) l'insussistenza del credito per insussistenza del diritto di surrogazione a favore dell'HDI
Assicurativo con conseguente nullità; 2) Illegittimità della richiesta di restituzione delle somme corrisposte a per insussistenza di alcuna cessione del credito ovvero di qualsiasi Controparte_1
diverso contratto di natura finanziaria;
3) Vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento.
Radicato il giudizio di costituiva in giudizio la convenuta chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Roma, respinta ogni contraria istanza, IN VIA
PRELIMINARE ▪ concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 177/2023
(RG 168/2023), emesso dal Tribunale di Avezzano, in data 14.3.2023, in quanto l'opposizione non risulta fondata su prova scritta o di pronta soluzione. NEL MERITO In via principale: ▪ respingere totalmente l'opposizione proposta dal Sig. avverso il decreto ingiuntivo n. 177/2023 (RG Parte_1
168/2023) emesso dal Tribunale di Avezzano in data 14.3.2023, in quanto infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 177/2023 (RG 168/2023) emesso dal
Tribunale di Avezzano in data 14.3.2023 e pertanto condannare il Sig. a corrispondere Parte_1
alla HDI Assicurazioni Spa la somma di €. 23.872,44 oltre spese legali ivi indicate;
In via subordinata condannare il Sig. al pagamento della somma di €. 23.872,44, Parte_1
oltre interessi dal 16.1.2020, o a quella somma maggiore o minore somma che venisse ritenuta di giustizia oltre interessi, spese e rivalutazione monetaria;
In ogni caso, con vittoria delle spese di lite
e salvezza di ogni diritto”.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e precisate le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opponente ha in primo luogo rilevato “l'insussistenza del credito per insussistenza del diritto di surrogazione a favore della HDI Assicurazioni S.p.A. per contrasto alla normativa codicistica e per difetto di causa del contratto assicurativo con conseguente nullità”
Occorre in primo luogo rilevare che, in materia di mutui con cessione del quinto dello stipendio, come quello oggetto di causa, l'art. 54 D.P.R. n. 180/1950 prevede una copertura assicurativa obbligatoria
“sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza” In particolare sono previste due tipi diverse di polizze per la perdita dell'impiego ed in particolare l' art. 2 del d.lgs. n. 209 del 2005) ha rinviato poi ad un successivo regolamento l'emanazione di norme attuative sui due tipi di polizza. .
L'art. 14 del Regolamento ISVAP n. 29 del 2009, ha così distinto individuato due tipi di polizza: 1) la polizza “rischio credito”, in cui l'unica beneficiaria del contratto di assicurazione è la finanziaria.
In tal caso è invece giustificata la clausola sul diritto di surroga dell'assicuratore a carico del mutuatario, tenuto conto il lavoratore finanziato in tal caso rimane evidentemente estraneo al rapporto assicurativo, trattandosi di un contratto a favore del terzo. La Corte di Cassazione ha precisato che nel caso di contratti in favore della finanziaria “è di tutta evidenza che questo diritto di surroga non può ritenersi nullo per difetto di causa se si riconosce, come ha fatto la Corte d'appello, che esso ha fonte in una assicurazione che è nell'interesse del finanziatore piuttosto che nell l interesse del
finanziato: sarebbe priva di causa una surroga ai danni del finanziato qualora l'assicurazione fosse invece nell'interesse di costui (Cass.9866/2022); 2) la polizza “perdite pecuniarie”, in cui è il lavoratore cedente ad essere coperto dal rischio di perdita del posto di lavoro ed è sempre lo stesso lavoratore che paga il premio assicurativo: in questo caso il contratto non può prevedere meccanismi di surrogazione nei confronti dell'assicurato che svuoterebbero la copertura assicurativa pagata dallo stesso.
Per stabilire se l'assicurazione sia stata stipulata a favore del finanziatore o del finanziato, occorre quindi esaminare i contratti di finanziamento e di assicurazione.
L'odierno opponente ha dedotto che si tratterebbe di un contratto a vantaggio del lavoratore oggi opponente in quanto sarebbe stato quest'ultimo a corrispondere il premio assicurativo e nella polizza assicurativa lo stesso lavoratore risulterebbe quale assicurato mentre il finanziatore sarebbe il beneficiario.
Nel contratto di finanziamento si legge all'art.
5.1 che “Il finanziamento prevede altresì la copertura del “rischio della perdita dell'impiego ed è quindi assistito da una polizza Ucredito (ramo 14). Tale
potizza viene stipulata dal Finanziatore con costi a proprio carico, a garanzia del mancato adempimento, non derivante da decesso, dell'obbligazione di rimborso del finanziamento, per le somme corrisposte al Finanziatore, l'Assicuratore resta surrogato in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione nei confronti del Consumatore ed il relativo datore di lavoro o altro ente, quali depositari del Trattamento di Fine Rapporto o indennità equipollente, Fondo Pensione o Istituto di Previdenza obbligatoria”.
Nello stesso contratto (art. 20) è espressamente previsto che “II prestito è regolato dagli artt. 1269 e seguenti e dall i art. 723* 2 0 comma del Codice Civile, dal DPR 05/01/1950 n. 180 e successive
modifiche e dalle relative norme di attuazione”. Dall'esame della scheda assicurativa e dell'atto di quietanza in data 20.1.2020 risulta che il contraente beneficiario della prestazione liquidabile è la in favore della quale è stato effettuato Controparte_1
il pagamento da parte della HDI Ass.ni.
Nello stesso di quietanza si precisa che “A seguito di tale pagamento la società Controparte_1
rilascia, in quanto titolare del credito o a seguito di procura concessa dal Contraente/Beneficiario, ampia definitiva e liberatoria quietanza con contestuale surroga, riconoscendo di non aver più alcunché da pretendere per la predetta posizione e manlevando la HDI Assicurazioni S.p.A. da ogni eventuale richiesta, anche di terzi, che in seguito potesse essere avanzata”.
Non risulta invece provato che sia stato l'opponente a pagare i premi assicurativi ma , se anche così fosse, occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha precisato in ogni caso che “la circostanza che il premio è stato corrisposto dal ricorrente, ossia dal debitore finanziato, in quanto costui era contrattualmente obbligato a farlo, e questa previsione contrattuale non può Pagina 12 di 21 nemmeno dirsi incompatibile con lo schema contrattuale, poiché ben può rispondere all'interesse delle parti che il finanziato riconosca al finanziatore un diritto alla assicurazione per il rischio in cui il debito non venga restituito (Cass. 9866/2022)
Alla luce della clausole contrattuali risulta quindi accertato che il beneficiario dell'assicurazione è la e non l'odierno opponente;
pertanto risulta pienamente giustificata e valida la clausola che CP_1
prevede il diritto di surroga dell'assicuratore, dovendosi ritenere che il finanziato rimane estraneo al rapporto assicurativo mentre la sua adesione alla polizza assicurativa si rientra nella fattispecie del contratto a favore del terzo ovvero del finanziatore.
Per tutti i motivi sopra esposti il primo motivo di opposizione deve essere rigettato.
L'opponente ha altresì dedotto l'illegittimità della richiesta di restituzione delle somme corrisposte alla per insussistenza di alcuna cessione del credito ovvero di qualsiasi contratto di Controparte_1
natura finanziaria.
Una volta accertata , per i motivi già chiariti, la validità ed efficacia delle clausole del contratto di finanziamento che prevedono la stipula di un contratto di assicurazione ed il diritto di surroga della
Compagnia di Assicurazione nonché del successivi contratto di assicurazione stipulato con la HDI
Ass.ni, deve ritenersi sussistere il diritto della compagnia assicurativa, la quale, come risulta dall'atto di quietanza essendosi interrotto il rapporto di lavoro dell'opponente ha provveduto al pagamento in favore della delle somme ancora dovute, a surrogarsi nei diritti del finanziatore chiedendo CP_1
allo stesso opponente il pagamento del medesimo importo.
Pertanto tale ulteriore motivo di opposizione è infondato e deve essere respinto.
Ancora parte opponente ha eccepito la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento rilevando in particolare che la clausola che consente all'assicuratore di surrogarsi nei diritti del finanziatore verso il finanziato sarebbe nulla ai sensi dell'articolo 1341 c.c. non essendo stata oggetto di approvazione specifica, trattandosi di clausola vessatoria.
Occorre rilevare che, qualificato, per i motivi già precisati, il contratto come un'assicurazione a favore del finanziatore, con diritto di surroga nei confronti del debitore, non può accogliersi la censura di violazione dell'articolo 1341 c.c.; infatti la clausola di surroga sarebbe vessatoria ove l'assicurazione fosse stata stipulata a vantaggio del debitore finanziato: il diritto di surroga vanificherebbe la copertura assicurativa, considerato il debitore sarebbe da un lato tenuto indenne dalle conseguenze del suo inadempimento, ma dall'altro subirebbe in ogni caso all'azione di surroga.
Qualora si tratti di contratto a favore del finanziatore il finanziato invece, subendo azione di regresso non vede annullati gli effetti della assicurazione (Cass. 9866/2022).
Peraltro occorre comunque rilevare che nel contratto di finanziamento la clausola che prevede assicurazione e diritto di surroga sono stati specificamente approvati dall'opponente ex art. 1341
c.p.c.
Per tutti i suesposti motivi l'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e deve essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 177/2023 proposta dal signor Parte_1
condanna l'opponente al pagamento in favore della HDI Ass.ni S.p.A. in persona del legale rappresentante pro - tempore delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 5.077,00 oltre CPA ed IVA e rimborso spese forfettario come per legge.
Avezzano 13.2.2025
Il GOT
Dott. Massimo Valenza