Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere Delle Donne Consigliere rel. Dott. Maria
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4201 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, passata in decisione all'udienza cartolare del 15 aprile 2025 e vertente tra
TRA
AD SR cod. fisc 01525490551, in liquidazione, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Isabella Grande;
APPELLANTE
E
INTESA SANPAOLO S.P.A., codice fiscale 00799960158, rappresentata e difesa, per procura in atti, rappresentata e difesa rappresentata e difesa dalla SMART-LAW SOCIETA' TRA AVVOCATI S.A.S. DELL'AVV. GAETANO CAPRINO;
APPELLATA
Nonché GROGU SPV S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 05197150260, e, per essa, in qualità di procuratrice giusta procura speciale per atto a rogito del Notaio Dott. Francesco Ciuccarelli del 17
-
dicembre 2021, rep. 43511, racc. 19930 (All. 1) - INTRUM ITALY S.p.A codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 10311000961, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Grillo;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
- che in data 07.11.2008 la LI S.r.L. e Nuova Banca delle Marche avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario per un importo pari ad € 2.000.000,00, con piano di ammortamento in 120 mensilità, tasso annuo nominale nella misura variabile dell'Euribor 6 mesi maggiorato di uno spread di 1,50 punti ed Isc pari a 6,993%;
- la violazione da parte della Banca degli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli artt. 1175,
1337, 1338, 1366 e 1375, per aver applicato condizioni economiche antigiuridiche ed ignote al correntista;
- la nullità dei rapporti di conto corrente, poiché la Banca: non aveva indicato i tassi di interesse, in violazione della L. n. 154/1992; aveva applicato tassi extralegali senza pattuizione scritta, contravvenendo agli artt. 1284, comma 3, c.c., 1346 c.c. e 117 T.U.B.; aveva modificato i tassi in modo unilaterale, ingiustificato e peggiorativo per il cliente, violando l'art. 118 T.U.B.;
- la nullità della clausola sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi, che la Banca aveva applicato in violazione degli artt. 1283 e 1418 c.c. e senza il consenso del correntista per l'applicazione dell'anatocismo a decorrere dal 30.06.2000;
- la nullità della clausola sulle commissioni di massimo scoperto, per mancanza di pattuizione, in violazione degli artt. 1175, 1337, 1366 e 1375 e della L. n. 154/1992, nonché assenza di causa ed indeterminatezza, in violazione degli artt. 1346 e 1418 c.c.; la nullità delle clausole relative a commissioni variamente denominate, per difetto di pattuizione,
-
mancanza di causa e violazione dell'art. 118 TUB, poiché introdotte ex novo mediante illegittimo esercizio dello ius variandi;
- la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto ed alle commissioni variamente denominate, per violazione dell'art. 644 c.p. e della L. 108/1996, giacché tali importi rientravano nel calcolo del TEG, che aveva carattere usurario;
- la nullità del sistema di determinazione delle valute, poiché: rimetteva agli usi la determinazione della valuta delle operazioni di accredito, non pattuita con il cliente e diversa da quella delle operazioni di addebito;
modificava in modo occulto i tassi di interesse, integrando un'ipotesi di nullità ex art. 1418 c.c.; determinava un incremento del TEG, provocandone il carattere usurario;
comportava per il correntista l'addebito di interessi che riducevano la disponibilità del credito, in violazione dell'art. 1843 c.c.; incrementava surrettiziamente i tassi d'interesse, che risultavano indeterminati e eccedenti i limiti legali, in violazione degli artt. 1284 c.c. e 122 TUB;
impediva di conseguire il rimborso degli interessi legali dal giorno delle anticipazioni, in violazione dell'art. 1720 c.c.; determinava l'addebito di valute d'uso, mediante una clausola indeterminata ed in violazione dell'art. 1346 c.c. e della L. 154/92; la nullità degli addebiti relativi ad altri rapporti, perché effettuati in assenza di pattuizione ed in
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violazione del principio di buona fede contrattuale;
- la nullità del saldo di conto corrente e del relativo tasso di interesse, poiché il sistema di calcolo non era stato pattuito con il correntista e comportava a suo carico interessi sproporzionati;
- la nullità delle clausole relative al TEG medio dei conti corrente, poiché sopra-soglia;
- la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso di interesse, in quanto, sommando al tasso pattuito le percentuali previste per mora e per estinzione anticipata, comportava un tasso sopra- soglia;
il diritto degli attori al risarcimento del danno, per violazione degli artt. 1175, 1337 e 1375 c.c.;
-
- la mancanza dei presupposti per la segnalazione del correntista alla Centrale Rischi.
Premesso ciò, parte attrice chiedeva:
1) In via principale, accertato il saldo dei c.c. nn. 7581, 7583, 7578 e 7585, previa determinazione del dovuto, dopo aver espunto dallo stesso poste debitorie frutto dell'applicazione di clausole nulle, per tutto quanto sin qui argomentato e provato e dunque con conseguente dichiarazione di nullità o invalidità parziale dei contratti di conto corrente inter partes, dichiararlo a credito della società attrice ed a carico della Banca convenuta, con conseguente condanna della medesima al pagamento della somma di +53.698,71 per il c.c. n. 7581; di Euro 218.098,08 per il c.c. n. 7583; di +23.987,28 per il c.c. n. 7578; di Euro + 27.891,64 per il c.c. n. 7585 o per le somme maggiori o minori ritenute di giustizia, anche a seguito delle risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile, anziché il saldo risultante dalla contabilità dell'Istituto; dichiarare l'effettivo saldo finale dei conti anticipi nn. 7582 collegato al c.c. 7581; nn. 7584-8942, 8041 collegati al c.c. n. 7583; il n. 7579 collegato al c.c. 7578 ed il conto anticipi n. 7586 collegato al c.c. n. 7585, nella misura che risulterà di giustizia anche all'esito dell'espletanda C.T.U. e dichiararli a credito della LI ed a carico della Banca, per le somme ritenute di giustizia, anche a seguito delle risultanze della C.T.U., previa individuazione del TEG applicabile od accertando il minore saldo debitore rispetto a quello evidenziato dalla contabilità della convenuta;
2) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida e inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, ogni applicazione operata dalla BNL sui conti corrente nn. 7581 - 7583-7578-7585 di interessi a debito a tassi ultralegali, della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito, della variazione unilaterale dei tassi di interesse, delle commissioni massimo scoperto (c.m.s.), delle commissioni variamente denominate applicate a decorrere dal 1990, dalla capitalizzazione trimestrale della c.m.s., di ogni altra commissione e spesa addebitate sul conto corrente, delle valute dei cc.dd. "giorni banca"
(antergazione degli addebiti o postergazione degli accrediti) e dei conseguenti addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti oggetto di causa sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, e della capitalizzazione trimestrale di tutti gli addebiti sul conto;
3) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa, il sistema di contabilizzazione dei conti nn. 7581 – 7583-7578 -7585, operato dalla Banca convenuta secondo il metodo cd. "in linea banca", con indiscriminata sommatoria nella parte passiva di tutti i prelevamenti unitamente agli addebiti degli interessi, delle spese e delle commissioni, ivi comprese le c.m.s.;
4) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, per i motivi esposti in parte narrativa,
l'inclusione da parte della BNL, nei conti corrente ordinari nn. 7581 - 7583 -7578 -7585 di ogni addebito proveniente da altri conti rapporti bancari intrattenuti dalla medesima attrice, la cui legittimità vorrà l'Odierno Tribunale verificare;
5) per tutto quanto esposto in narrativa al punto 8) e nella richiamata perizia, accertare e dichiarare, ex art. 1815 c.c., la nullità del mutuo per violazione della legge n. 108/96 con conseguente ripetizione degli interessi corrisposti ed il proseguimento del piano di ammortamento a tasso zero;
in subordine:
a) in ogni caso il ricalcolo dei saldi dei c/c conti anticipi 7582 collegato al c.c. 7581; nn. 7584-8942,
8041 collegati al c.c. n. 7583; il n. 7579 collegato al c.c. n. 7578 ed il conto anticipi n. 7586 collegato al c.c. n. 7585, con gli stessi criteri utilizzati per l'analisi dei conti ordinari, al fine di verificare applicazioni anatocistiche, misura degli interessi applicata in misura ultralegale, individuazione di commissioni, spese ed oneri non pattuiti o privi di giustificazione causale, valute applicate, la legittimità di ogni addebito e dei relativi saldi con gli stessi criteri utilizzati per il c/c ordinario, verificando, altresì, nel contempo il rispetto delle previsioni antiusura;
nell'ipotesi di ritenuta legittimità dell'addebito delle predette competenze sul c/c ordinario, si insiste affinché anche gli oneri, gli interessi e le competenze di cui trattasi, afferenti ad altri rapporti, seguano, in ordine alla periodicità della capitalizzazione, la sorte degli interessi del conto corrente ordinario, ossia che vengano sottoposti alla capitalizzazione semplice, stante la illegittimità dell'applicazione anatocistica con cadenza trimestrale, operata dalla banca convenuta, per le motivazioni sopra rassegnate;
b) accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale dei contratti di c/c ordinario oggetto di causa particolarmente in relazione alle clausole di determinazione degli interessi ultralegali, alle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi, della c.m.s., delle commissioni variamente denominate applicate e degli altri oneri e competenze, allo ius variandi in peius ai danni del correntista, all'applicazione della provvigione di massimo scoperto e delle commissioni variamente denominate applicate, all'applicazione degli interessi per cd. giorni valuta, dei costi e delle competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese e non validamente pattuite;
6) conseguentemente e concorrentemente a quanto forma oggetto delle conclusioni nn. 1, 2, 3, 4 e 5 che precedono e per i motivi ampiamente esposti in atti: a) accertare, riconoscere e dichiarare la violazione da parte di Bnl dei doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dagli artt. 1337, 1338, 1175, 1366 e 1375 c.c. nei confronti di parte attrice, nonché degli artt. 1283,
1284, 1815 c.c., la violazione del disposto del D.Lgs. 385/1993 (T.U. Bancario), della legge 154/1992
(Norme sulla trasparenza bancaria), della legge 108/1996 (Legge Antiusura); b) accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, arbitrario, inammissibile, invalido, inefficace, sotto i profili legale e contrattuale, ogni addebito operato dalla Banca convenuta sul conto corrente in esame in forza delle applicazioni bancarie per le quali si è chiesta la declaratoria di nullità e, comunque, di arbitrarietà, inammissibilità, invalidità e inefficacia nelle conclusioni nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 che precedono;
dichiarando, altresì, non dovute dall'odierno attore le relative somme, risultanti dai saldi predisposti dall'Istituto Bancario;
c) conseguentemente, accertare, riconoscere e dichiarare giuridicamente nullo e, comunque, invalido e inefficace ogni saldo operato dalla Banca sui conti corrente de quo, nonché i saldi finali espressi dalla Banca medesima relativamente al conto in esame;
d) accertare e dichiarare il T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) convenuto e/o applicato dall'Istituto di
Credito convenuto sui conti nn. 7581 - 7583 -7578 -7585, includendo nel relativo calcolo anche i costi e le spese connesse ai conti anticipi nn. 7582 collegato al c.c. 7581; nn. 7584-8942, 8041 collegati al c.c. n. 7583; il n. 7579 collegato al c.c. n. 7578 ed il conto anticipi n. 7586 collegato al c.c. n. 7585, addebitati sui conti in esame;
e) accertare e dichiarare l'eventuale natura usuraria di tale TEG, ai sensi e secondo i parametri di cui alla l. 108/96; dichiarare, infine, non dovuto da LI
RO a Banca delle Marche alcun interesse a debito in caso di accertata applicazione sul conto in contestazione di interessi usurari ex Lege n. 108/96 e norme dipendenti;
f) accertare e dichiarare, ex art. 1815 c.c., la nullità del mutuo per violazione della legge 108/96 con conseguente ripetizione degli interessi corrisposti ed il proseguimento del piano di ammortamento a tasso zero;
7) in ogni caso, condannare, per l'effetto, la Banca alla corresponsione in favore della LI SR delle superiori somme o delle somme maggiori o minori che risulteranno di giustizia, anche a seguito della disponenda C.T.U. e ciò a titolo di pagamento del saldo effettivo del rapporto oggetto di causa;
ovvero, in via alternativa e/o concorrente e/o subordinata, a titolo di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.; ovvero, in via ulteriormente gradata, a titolo di indennizzo per arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.; ovvero in via alternativa e/o concorrente e/o di ulteriore subordine a titolo di risarcimento dei danni provocati per la condotta come accertata, riconosciuta e dichiarata secondo la conclusione n. 6 che precede e, comunque, per una condotta lesiva del sinallagma contrattuale e/o inadempiente, anche per violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale. Il tutto oltre gli interessi creditori al tasso previsto dall'art. 117 comma 7 lettera a) del D.Lgs. 1-9-1993 n. 385, ovvero, in subordine, al tasso legale, da ogni singola maturazione sino al soddisfo, ovvero, in via subordinata, dalla data di notifica del presente atto al saldo;
8) condannare Banca delle Marche al risarcimento del danno, anche di natura esistenziale, subito dall'odierna attrice nella misura che verrà provata in corso di causa e/o che l'Odierno Decidente riterrà equo liquidare ex art. 1226 c.c.;
9) condannare la Banca convenuta, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio, comprese I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario come per legge, ivi comprese, altresì, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte elaborata dal Dott. Giuseppe Dinoi.
Contestualmente, parte attrice diffidava Banca delle Marche a non segnalare il proprio nominativo presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, non ricorrendone i presupposti di legge, pena il risarcimento di ogni danno che si riservava di richiedere, o a procedere alla cancellazione ed eliminazione della segnalazione de qua, qualora la stessa fosse stata già effettuata.
A fini istruttori parte attrice chiedeva C.T.U. contabile.
-Con comparsa di costituzione del 29.05.2017 si costituiva in giudizio Nuova Banca delle Marche
S.p.a, in proprio e quale procuratrice speciale di Marche Mutui 4 S.r.l., deducendo che:
- in data 7.11.2008 il sig. LI aveva stipulato un contratto di mutuo fondiario per un importo pari ad € 2.000.000,00;
- in data 30.06.2009 il credito derivante da tale contratto era stato ceduto a Marche Mutui 4 S.r.l; in data 15.10.2013 Banca delle Marche S.p.a. era stata posta in Amministrazione Straordinaria;
- la LI S.r.l., era stata costituita il 10.03.2014, mediante conferimento della ditta individuale del sig. LI. In seguito, nella suddetta società erano state fuse per incorporazione la RB Inerti S.r.l., la Calcestruzzi 90 s.r.l. e la I.C.E.R. Impresa Costruzioni Edili e Rurali S.a.s. di LI RO
C.. Con la suddetta fusione, erano confluiti nell'incorporante i rapporti precedentemente intrattenuti dalle incorporate, tra cui i contratti di conto corrente: a) ordinario n. 7578 ed anticipi n. 7579, stipulati da Calcestruzzi 90 s.r.l.; b) ordinario n. 7581 ed anticipi n. 7582, siglati da RB Inerti s.r.l.; c) ordinario n. 7585 ed anticipi n. 7586, intrattenuti da I.C.E.R. Impresa Costruzioni Edili e Rurali s.a.s.; d) ordinario nn. 7583 - 8041 ed anticipi n. 7584 - 8942, stipulati dalla IT individuale LI RO.
Ad eccezione del conto corrente n. 8041, su tutti i suddetti rapporti la Banca aveva concesso linee di credito. Per effetto della fusione, era confluito nella incorporante anche il rapporto di mutuo fondiario del 7.11.2008;
- in data 21.11.2015 era stata disposta la sottoposizione di Banca delle Marche S.p.a. a risoluzione ed in data 22.11.2015 era stato costituito l'ente ponte Nuova Banca delle Marche S.p.a.;
a Nuova Banca delle Marche S.p.a. erano stati ceduti i rapporti giuridici facenti capo alla Banca
-
delle Marche S.p.a., tra i quali quelli dedotti in giudizio, ad eccezione del credito nascente dal contratto di mutuo fondiario del 07.11.2008, cartolarizzato in favore della Marche Mutui 4 s.r.l.;
- successivamente la Marche Mutui 4 s.r.l. aveva conferito a Nuova Banca delle Marche S.p.a., procura speciale per amministrare i crediti oggetto di cessione;
la LI s.r.l. aveva concluso un accordo di ristrutturazione, con cui aveva riconosciuto i crediti della Banca, ottenendo dilazioni di pagamento ed una moratoria delle azioni di recupero;
- nel suddetto giudizio, il sig. LI era privo di legittimazione attiva, poiché il contratto di mutuo fondiario del 7.11.2008 era stato ceduto alla LI S.r.l. in data 10.03.2014; la domanda di ripetizione di indebito era inammissibile, poiché i rapporti di conto corrente nn. 7578,
7581, 7583 e 7585 non si erano ancora esauriti;
- infondata era l'eccezione secondo cui la Banca aveva applicato interessi ultralegali, rinviando agli usi su piazza e violando gli artt. 1284 c.c. e 117 T.U.B., giacché gli interessi erano stati contrattualmente pattuiti;
- infondata era l'eccezione di nullità delle variazioni unilaterali, ricorrendo i presupposti dello ius variandi ex art.118 TUB, poiché tale facoltà era stata contrattualmente prevista, le modifiche erano state comunicate e la LI s.r.l. non aveva receduto dai rapporti contestati;
infondata era l'eccezione di nullità delle clausole sull'anatocismo, poiché i contratti di conto
-
corrente erano stati stipulati a partire dal 26.07.2007, dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. 342/99 e della delibera del CICR, e le clausole sulla capitalizzazione infra-annuale garantivano pari periodicità di capitalizzazione agli interessi attivi e passivi;
infondata era l'eccezione di nullità delle c.m.s. anteriori all'entrata in vigore della L. n. 2/2009, poiché contrattualmente determinate e parametrate alle somme a disposizione del correntista;
- infondata era l'eccezione di nullità delle commissioni sull'accordato e per istruttoria veloce, poiché infra-soglia, comunicate ex art. 118 T.U.B., confermate al rinnovo delle aperture di credito e legittimate da D.L. n. 185/2008, D.Lgs. n. 385/1993 e delibera C.I.C.R. del 30.06.2012;
- infondata era l'eccezione sulla nullità del sistema di determinazione delle valute, giacché la diversità delle valute applicate alle operazioni di addebito ed accredito era stata concordata;
- infondata era l'eccezione di nullità delle clausole che addebitavano sui conti correnti ordinari poste provenienti dai conti anticipi, giacché tali annotazioni erano state previste nei contratti di finanziamento in portafoglio commerciale ed erano connaturate al conto anticipi;
- infondata era l'eccezione di usura degli interessi applicati ai contratti di c/c, di apertura di credito e di portafoglio commerciale, poiché i periodi di superamento della soglia non erano stati indicati, i tassi risultavano infra-soglia, le c.m.s. non rientravano nel TEG e la CTP era inattendibile;
- infondata era l'eccezione di usura degli interessi applicati al contratto di mutuo, poiché: la CTP era inattendibile;
il cumulo di interessi corrispettivi, moratori e per anticipata estinzione del mutuo, accostando grandezze incompatibili, violava l'art. 644 c.p., l'art. 19 Direttiva 2008/48/CE, la circolare della Banca d'Italia del 3.7.2013 ed i decreti attuativi della legge antiusura;
anche ammettendo il cumulo, si sarebbe giunti al tasso del 9,223%, comunque inferiore alla soglia legale;
tale sommatoria avrebbe dovuto essere confrontata con un TEGM incrementato del 2,1%, che come tale sarebbe risultato pari al 12,600% e rispettato dal tasso moratorio del 8,723%; in ogni caso, la nullità della clausola sugli interessi moratori non avrebbe implicato la nullità della clausola sugli interessi corrispettivi;
- infondate erano l'eccezione di violazione degli obblighi di buona fede, la domanda di ripetizione e l'istanza risarcitoria, stante la genericità delle doglianze avversarie, l'assenza di indebiti e la disponibilità della Banca nei confronti del correntista;
- in caso di accoglimento delle domande avversarie, l'importo riconosciuto alla LI S.r.l. e/o al
Sig. LI avrebbe dovuto essere compensato con il credito vantato da Nuova Banca delle Marche
S.p.a. e da Marche Mutui 4 s.r.l.
Premesso ciò, la convenuta chiedeva:
1) in via preliminare: dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Sig. RO LI in proprio, in quanto soggetto attualmente estraneo ai rapporti di conto corrente e di mutuo dedotti in giudizio;
2) ancora in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle domande spiegate dagli attori nei confronti della Nuova Banca delle Marche S.p.a., e, in particolare, di quelle dirette alla ripetizione di somme e/o alla rideterminazione dei saldi relativi ai rapporti di conto corrente per cui è causa, vertendosi in materia di rapporti bancari non esauriti alla data della domanda, con conseguente inesigibilità del credito eventualmente accertato in favore della LI s.r.l.;
3) in via principale e nel merito: rigettare tutte le domande formulate dagli attori LI S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. RO LI e, relativamente al mutuo per cui è causa, da quest'ultimo anche in proprio, nei confronti della Nuova Banca delle Marche S.p.a. perché palesemente infondate sia in fatto che in diritto e, comunque, perché non provate;
4) in via meramente subordinata e salvo gravame, nella non auspicata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenesse, in tutto od in parte, meritevoli di accoglimento le domande avversarie: disporre la compensazione delle somme, liquidate agli attori, in dipendenza del presente giudizio, con il maggior credito vantato dalla Nuova Banca delle Marche s.p.a. nei confronti della LI S.r.l. ammontante, al 31.03. 2017, alla somma di Euro 190.983,16, quale saldo debitore dei conti correnti descritti in narrativa, oltre ulteriori interessi convenzionali, a decorrere dal 01.04.2017 sino al saldo nonché con l'ulteriore credito, vantato dalla Marche Mutui 4 s.r.l. in dipendenza del mutuo, pure descritto in narrativa ammontante, alla data del 30.04.2017, alla complessiva somma di Euro 1.672.608,81, oltre interessi, al tasso convenzionale dell'Euribor Lettera 6 mesi maggiorato di 1,500 punti percentuali, maturati e maturandi dal 01.05.2017 sino al saldo, sulla sorte capitale Euro 1.064.542,69 nonché gli interessi di mora, in ragione di due punti in più rispetto al tasso ut supra previsto per il mutuo, sull'importo di Euro 621.072,42, dovuto per rate scadute al 30.04.2017, ovvero per quell'importo, maggiore o minore, che risulterà dovuto allo esito del presente giudizio;
5) in ogni caso: con vittoria di spese di lite oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese generali ex D.M.
n. 55/2014.
All'udienza del 20.06.2017, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione, il Giudice concedeva termine fino al 03.07.2017 per l'introduzione dello stesso. Con comparsa di costituzione e di intervento in surroga ex art. 111 c.p.c. si costituiva in giudizio UBI
Banca S.p.A., deducendo che:
- mediante cessione del 20.07.2017 Nuova Banca delle Marche S.p.a. aveva riacquistato da Marche
Mutui 4 S.r.l. il credito derivante dal contratto di mutuo fondiario;
- Nuova Banca delle Marche S.p.a. era divenuta Banca Adriatica S.p.a. a decorrere dal 06.09.2017;
-in data 16.10.2017 Banca Adriatica S.p.A. si era fusa per incorporazione in UBI Banca S.p.A.;
- UBI Banca intendeva costituirsi in luogo di Nuova Banca delle Marche S.p.a. e surrogarsi a Banca
Adriatica S.p.A. nei diritti derivanti dal contratto di mutuo fondiario;
- la mediazione era stata erroneamente intentata dal Sig. LI in proprio, senza legittimazione processuale ed in mancanza della LI S.r.l., per cui la domanda era improcedibile;
Premesso ciò, UBI Banca chiedeva la declaratoria di improcedibilità del giudizio per omessa introduzione del procedimento di mediazione e l'estromissione di Marche Mutui 4 S.r.l.; si riportava alla comparsa di costituzione di Nuova Banca delle Marche S.p.a., domandando di accertare i fatti ivi esposti e la correttezza del comportamento di Banca delle Marche S.p.a. ed UBI Banca S.p.a; in via istruttoria, si opponeva all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. ed all'ammissione della CTU.
Con memoria ex art. 183, VI comma c.p.c., I termine gli attori:
- eccepivano ex art. 2504 bis comma 1 c.c. la nullità e/o inesistenza della comparsa di costituzione ed intervento in surroga di UBI Banca, chiedendo la declaratoria del difetto di legittimazione passiva;
- contestavano le eccezioni di improcedibilità dell'azione e di inammissibilità della domanda;
- eccepivano l'assenza della convenuta al tentativo di mediazione;
- rinviavano all'atto introduttivo, reiterando la richiesta di CTU.
Con memoria II termine ex art. 183, VI comma, c.p.c. del 09.03.2018 UBI Banca, rinviando alla comparsa di costituzione, all'atto di intervento ed ai verbali di udienza del 20.06.2017 e del
09.01.2018:
- rivendicava la legittimità dell'intervento in surroga, poiché al tempo della sua costituzione Nuova
Banca delle Marche S.p.a. non era titolare del credito derivante dal mutuo fondiario, ma lo aveva acquistato in seguito, trasferendolo poi ad UBI Banca per effetto di fusione;
- affermava di aver presenziato alla procedura di mediazione.
Il Giudice disponeva con ordinanza del 17.09.2018 un nuovo tentativo di mediazione, che si concludeva con esito negativo, e con provvedimento del 18.03.2019 l'esperimento di CTU contabile.
Con comparsa di costituzione ed intervento in surroga ex art. 111 cpc, si costituiva la Adige S.r.l. in liquidazione, deducendo che:
- in data 30.05.2019 il sig. LI aveva ridenominato la LI S.r.l. in Adige S.r.l.;
- in data 22.07.2019 il sig. LI si era dimesso dal ruolo di legale rappresentante della Adige S.r.l..
Premesso ciò, la Adige S.r.l. chiedeva l'estromissione dalla causa della LI S.r.l. e richiamava le conclusioni da questa rassegnate nell'atto introduttivo.
Con comparsa conclusionale la A dige S.r.l. contestava la CTU, insisteva per la rimessione della causa sul ruolo e chiedeva chiarimenti al consulente, deducendo che lo stesso aveva errato nel ritenere che la c.m.s. fosse stata contrattualmente pattuita, nel considerare il solo tasso nominale ai fini del superamento della soglia ex L. 108/96 e nell'ignorare la capitalizzazione composta e gli interessi anatocistici.
Premesso ciò, la Adige S.r.l. chiedeva di: - rilevare d'ufficio la nullità per indeterminatezza della clausola sugli interessi, la nullità parziale del mutuo e l'illegittimità dei piani di ammortamento;
- delegare al CTU la rideterminazione dei rapporti dare-avere, applicando il tasso legale ex art. 117 co. 7 TUB ed in regime di capitalizzazione semplice;
- compensare le spese di lite.
A decorrere dal 12.04.2021 UBI Banca S.p.a. si era fusa per incorporazione in Intesa San Paolo S.p.a.
Nelle memorie di replica Intesa San Paolo, richiamandosi ai pregressi scritti difensivi: rilevava come le risultanze della CTU confermassero le proprie tesi;
- eccepiva l'inammissibilità della domanda proposta ex novo nella comparsa conclusionale, con cui gli attori avevano contestato al CTU di aver ignorato la capitalizzazione composta, il piano di ammortamento alla francese e gli interessi anatocistici applicati al contratto di mutuo;
- contestava tale domanda, sostenendo che nel mutuo erano stati individuati i tassi di interesse, le rate erano conoscibili grazie al piano di ammortamento alla francese ed era stato pattuito un regime di capitalizzazione semplice, che non comportava anatocismo.
-§ 1.1 Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria, ha così deciso: “DICHIARA il difetto di legittimazione attiva di LI RO s.p.a.;
DICHIARA l'inammissibilità della domanda di ripetizione dell'indebito operata da parte attrice;
DICHIARA che i tassi di interesse corrispettivo e moratorio applicati al contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 7.11.2018 tra RO LI e Nuova Banca delle Marche non sono usurai;
ACCERTA che, per i rapporti di conto corrente istaurati tra Adige s.r.l. in Liquidazione e Intesa San
Paolo s.p.a., il saldo:
a) del conto corrente ordinario n. 7578 al 30.07.2016 è di euro 47.995,69 a debito del correntista;
b) del conto anticipi n. 7579 al 30.09.2017 è di euro 7.112.58 a debito del correntista;
c) del conto corrente ordinario n. 7585 al 30.09.2016 è di euro 76.955,77 a debito del correntista;
d) del conto anticipi n. 7586 al 31.12.2016 è di euro 8.137,59 a debito del correntista;
e) del conto ordinario n. 7583 al 30.09.2016 è di euro 158.584,96 a debito del correntista;
f) del conto anticipi n. 7584 al 31.12.2013 è di euro 27.686,26 a debito del correntista;
g) del conto ordinario n. 7581 al 30.09.2016 è di euro 109.583,49 a debito del correntista;
h) del conto anticipi n. 7582 al 31.12.2016 è di euro 12.100,39 a debito del correntista;
i) del conto ordinario n. 8041 al 25.05.2012 è di euro 263,30 a credito del correntista;
j) del conto anticipi n. 8942 al 25.05.2012 è di euro 22.606,91 a debito del correntista.
d) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
e) PONE le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) definitivamente a carico della parte opponente, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della
Banca opposta".
§ 1.2 A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[...1- Delimitazione del thema decidendum
Con atto di citazione, la LI s.r.l. (già RB Inerti s.r.l., LI s.r.l. Calcestruzzi 90 s.r.l., ICER s.a.s. come da atto notarile di fusione del 9.05.2014), citava in giudizio la Nuova Banca delle Marche s.p.a. al fine di accertare il saldo dei seguenti rapporti: contratto di conto corrente ordinario n. 7578 stipulato in data 26.07.2007 da Calcestruzzi 90 s.r.l.; -contratto di conto corrente anticipi n. 7579 stipulato il 26.07.2007 da Calcestruzzi 90 s.r.l.;
- contratto di conto corrente ordinario n. 7581 stipulato in data 26.07.2007 da RB Inerit s.r.l.;
- contratti di conto corrente anticipi n. 7582 stipulato in data 26.07.2007 da RB Inerit s.r.l.;
- contratto di conto corrente ordinario n. 7585 stipulato in data 26.07.2007 da I.C.E.R. Impresa Costruzioni Edili e Rurali
s.a.s.;
- contratto di conto corrente anticipi n. 7586 del 26.07.2007 stipulato da I.C.E.R. Impresa Costruzioni Edili e Rurali s.a.s.;
- contratto di conto corrente ordinario n. 7583 stipulato il 26.07.2007 da IT individuale LI RO;
- contratto di conto corrente anticipi n. 7584 stipulato il 26.07.2007 da IT individuale LI RO;
- contratto di conto corrente ordinario n. 8041 stipulato il 05.11.2008 da IT individuale LI RO ed estinto in data 25.05.2012 contratto di conto corrente anticipi n. 8942 stipulato da IT individuale LI RO il 24.12.2010 ed estinto in data 23.05.2012.
In merito a tali rapporti contrattuali, parte attrice contestava: la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in quanto il correntista non era stato in grado di valuta effettivamente i costi applicati dalla banca;
- l'illegittima applicazione di interessi debitori superiori al tasso soglia ed in ogni caso applicati in assenza pattuizione;
·la mancata sottoscrizione da parte del cliente dei documenti contrattuali di conto corrente e apertura credito;
-
·la violazione dell'art. 2, comma 1 della legge 17.02.1992 n. 154 poiché mancava l'indicazione dei tassi effettivamente pratica all'interno dei locali della banca;
- la variazione delle condizioni contrattuali in senso peggiorativo per il correntista in assenza di giusta comunicazione da parte della banca;
- l'illegittima applicazione di interessi anatocistici;
- l'illegittima applicazione della CMS e altre commissioni non pattuite,
- l'illegittima esclusione della CMS nel computo del TEG indicato nei contratti;
- l'illegittima antergazione e postergazione dei giorni di valuta;
- l'illegittimità degli addebiti, operati a diverso titolo, sui conti nn. 7581-7583-7578-7585 in quanto mai autorizzati;
- l'illegittimità del metodo ci calcolo del saldo utilizzato dalla banca (in linea banca) poiché mai espressamente approvato dal correntista.
Chiedeva, ulteriormente, di verificare che il mutuo ipotecario stipulato in data 7.11.2018 tra RO LI e Nuova
Banca delle Marche, per un importo di euro 2.000.000,00 con piano di ammortamento a 120 rate mensili, prevedeva tassi di interesse, moratori e corrispettivi, usurari.
Chiedeva quindi l'accertamento del saldo dei suddetti rapporti, l'accertamento dell'usura del tasso moratorio applicato al contratto di mutuo ipotecario con relativo ricalcolo ai sensi dell'art. 117 TUB, di conseguenza la ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., nonché il maggior danno subito.
Per contro, la Nuova banca delle Marche s.p.a. faceva presente nel medesimo atto di costituzione che la stessa si costituiva anche in nome e per conto della Marche Mutui 4 s.r.l. titolare, quest'ultima, del rapporto di mutuo ipotecario in quanto cessionaria di Banca delle Marche s.p.a..
In via preliminare eccepiva la carenza di legittimazione passiva del sig. RO LI, infatti, il mutuo stipulato in data
7.11.2008 dallo stesso con la Banca delle Marche veniva ceduto alla LI s.r.l. con atto di conferimento al momento della costituzione di detta società. Tale cessione veniva comunicata ed accettata dalla banca.
Nuova Banca delle Marche s.p.a. eccepiva altresì l'inammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito così come azionata poiché i conti oggetto di accertamento risultavano essere ancora aperti.
Inoltre, Nuova banca delle Marche s.p.a., faceva presente che parte attrice risultava essere debitrice della somma complessiva di euro 190.983,16 oltre interessi di euro 35.339,19 alla data del 31.03.2017 in riferimento ai conti corrente nn. 7578, 7581, 7583, e 7585.
La medesima parte attrice (nello specifico la società LI s.r.l., inoltre, risultava essere debitrice nei confronti di
Marche Mutui 4 s.r.l. alla data del 30.04.2017, presentava un importo complessivo di euro 1.672.608,81, di cui euro
621.072,42 per rate scadute a decorrere dal 30.11.2014, euro 1.064.542,69 per capitale residuo al 30.04.2017 ed euro
45.530,76 per interessi maturati tra il 01.09.2012 ed il 31.08.2014, il cui pagamento, per espresso accordo delle parti contenuto nel contratto modificativo del 27.10.2014 veniva differito, in unica soluzione, al 30.11.2021. Nel merito, chiedeva di rigettare tutte le domande attoree. In subordine chiedeva la compensazione degli assunti crediti del correntista eventualmente accertati.
Inoltre, al fine di comporre un quadro completo del thema decidendum, bisogna aggiungere che: la Nuova banca delle Marche s.p.a. veniva fusa per incorporazione alla Banca Adriatica s.p.a., la quale, a sua volta, veniva fusa in U.B.I. banca s.p.a., la quale, ancora, veniva fusa in Intesa San Paolo s.p.a.. Rispettivamente, ad eccezione di Banca Adriatica, i soggetti di cui sopra si costituivano in giudizio ex art. 111 c.p.c.. La titolarità dei rapporti di cui è causa veniva contesta da parte attrice con riferimento unicamente ad UBI banca s.p.a.; venivano effettuati due tentativi di mediazione, il secondo a causa della mancata presenza, nel primo, della LI
s.r.l.; la LI s.r.l. mutava denominazione (Adige s.r.l.), e successivamente veniva posta in liquidazione.
In definitiva, all'esito delle cessioni, fusioni e modifiche delle denominazioni sociali, la presente causa va definita nei confronti di LI RO, "Adige s.r.l. in liquidazione" in qualità di attori, e Intesa San Paolo s.p.a. in qualità di convenuta.
Improcedibilità dell'azione per difetto di mediazione obbligatoria
L'eccezione formulata da parte convenuta è infondata e pertanto va rigettata.
Parte convenuta eccepiva l'improcedibilità dell'azione poiché parte attrice non aveva esperito il procedimento di mediazione obbligatoria previsto all'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs 128 del 2005.
Durante lo svolgimento del processo, preso atto di quanto dedotto dalla convenuta, veniva assegnato alle parti il termine di 15 giorni per l'instaurazione di detto procedimento di mediazione.
All'esito, parte attrice depositava in atti il verbale di mediazione negativa, nel quale, tuttavia, non risultava la costituzione in detto procedimento della LI s.r.l., bensì unicamente RO LI in proprio.
Rilevato il difetto di costituzione e di analisi della posizione delle LI s.r.l. nel procedimento di mediazione, veniva assegnato un ulteriore termine per il completamento del tentativo di mediazione avviato, e concluso con riferimento unicamente a LI RO persona fisica.
Successivamente, completato detto procedimento di mediazione, avendo avuto lo stesso esito negativo, risultava soddisfatta la condizione di procedibilità, con la conseguenziale procedibilità dell'azione dedotta in giudizio.
In conclusione, deve ritenersi che il procedimento di mediazione sia stato correttamente espletato, con l'effetto che l'eccezione di improcedibilità deve essere rigettata.
Sempre a tale proposito, parte attrice rilevava che in detto procedimento di mediazione non partecipava il l.r. pro tempore di parte convenuta. Tuttavia, in tema di mediazione, seppur vero che la normativa preveda la comparizione personale delle parti, unitamente ai rispettivi legali, al primo incontro con il mediatore ciò non sta a significare che tale comparizione possa essere delegata al proprio legale, non trattandosi di attività strettamente personale. L'eventuale scelta di delegare un soggetto (anche il proprio legale) a comparire in propria vece innanzi al mediatore, per scelta o per impossibilità a comparire, non può essere valutata negativamente per la posizione del soggetto, né ai fini della corretta esplicazione di detto procedimento (cfr. anche Tribunale, Napoli, sez. II, 10/02/2022, n. 1488)
Sulla legittimazione attiva di RO LI
L'eccezione sollevata da parte convenuta è fondata e pertanto va accolta.
Il presente giudizio veniva instaurato da RO LI e la LI s.r.l. ciascuno per diverse pretese.
Invero, la società LI s.r.l. esperiva diverse azioni tutte riguardanti rapporti di conto corrente e di apertura credito, mentre, RO LI, agiva in giudizio formulando domande unicamente sul rapporto di mutuo instaurato con banca delle Marche s.p.a.. Nella comparsa di costituzione e risposta, la Nuova banca delle Marche, la quale agiva in nome e per conto di Marche mutui 4 s.r.l. eccepiva il difetto di legittimazione attiva nei confronti di RO LI rispetto al contratto di mutuo in questione, in quanto ceduto da RO LI alla società LI s.r.l..
Risulta depositato, difatti, l'atto notarile di costituzione della LI s.r.l. del 10.03.2014, nel quale risulta esplicato che
LI RO stesso conferiva alla costituenda società LI s.r.l. la propria azienda (costituente la ditta individuale
LI RO), la quale deve intendersi comprensiva anche del rapporto di mutuo del 7.11.2008. Di conseguenza, come chiarito dalla convenuta (l'originaria creditrice ceduta), la Banca delle Marche accettava detta cessione.
La modificazione dei soggetti dei rapporto di mutuo, quindi, fa si che RO LI non possa avanzare pretesa alcuna su rapporto di mutuo de qua con conseguente difetto di legittimazione attiva.
Sulla richiesta estromissione della società LI s.r.l.
La richiesta in discorso è infondata e pertanto non può trovare accoglimento. In data 23.04.2021 l'avv. di parte attrice depositava un documento nel quale in primo luogo faceva presente che la società
LI aveva provveduto a cambiare la propria denominazione in Adige s.r.l..
A riprova di quanto dedotto veniva depositato il verbale di assemblea delle società LI s.r.l. nel quale compariva il sig. LI RO in qualità di socio e amministratore di detta società. L'ordine del giorno prevedeva il cambiamento della sola denominazione sociale, da tramutare in Adige s.r.l.. Difatti, così come emerge da detto verbale di assemblea,
l'unico scopo di detta assemblea era quello di mutare la denominazione sociale. Ovviamente, il cambiamento della denominazione sociale non fa venir meno il soggetto giuridico il cui nome è stato mutato, con la conseguenza che i rapporti processuali e sostanziali in essere con detto soggetto non subiscono mutamento alcuno.
Pertanto, la richiesta di estromissione della LI s.r.l. risulta essere infondata.
In definitiva, il Tribunale prende atto del cambiamento della denominazione sociale della LI s.r.l. in Adige s.r.l., a nulla rilevando tale mutazione della denominazione ai fini del presente processo, rimanendo difatti invariati i rapporti sostanziali dedotti in giudizio.
Legittimazione passiva di UBI banca s.p.a. e intervento ex art. 111 c.p.c. La contestazione sul difetto di legittimazione passiva di UBI banca s.p.a. mossa da parte attrice è infondata e pertanto va respinta.
In data 8.01.2018, si costituiva in giudizio UBI banca s.p.a. deducendo, nonché depositando la relativa documentazione a sostegno, che in forza di contratto di cessione di rapporti giuridici individuabili in blocco, concluso in data 20.07.2017 ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge 30 Aprile 1999 n. 130 e pubblicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 58 del D. Lgs 01 Settembre 1993 n. 385 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Parte II del 25.07.2017
n. 87, la Nuova Banca delle Marche S.p.a. riacquistava dalla Marche Mutui 4 S.r.l., pro soluto e con efficacia economica dal 01.07.2017, i crediti già oggetto della precedente cessione del 30.06.2009, tra cui quello vantato in forza del contratto di mutuo fondiario sopra descritto ed oggetto del presente giudizio.
A far data dal 06.09.2017, la Nuova Banca delle Marche S.p.a. cambiava la propria denominazione in Banca Adriatica
S.p.a. trasferendo la propria sede sociale da Roma, Via Nazionale n. 91 a Bergamo, Piazza Vittorio Veneto n. 8;
Con atto a rogito Notaio Giovanni Battista Calini di Brescia del 16 Ottobre 2017 Rep. 104553, Racc. 36489 - la suddetta
Banca Adriatica S.p.a., già Nuova Banca delle Marche S.p.a., veniva fusa per incorporazione, con effetto giuridico dal 23
Ottobre 2017, nella Unione di Banche Italiane S.p.A., in forma abbreviata "UBI Banca", con sede in Bergamo, Piazza
Vittorio Veneto n. 8, la quale, pertanto subentrava, senza soluzione di continuità, in tutti i diritti e attività, obblighi, oneri e passività, rapporti contrattuali e rapporti processuali, nessuno escluso, facenti capo alla suddetta Società incorporata al momento della predetta fusione, tra i quali anche quelli oggetto del presente procedimento.
In definitiva, la Unione di Banche Italiane S.p.a., già Banca Adriatica, già Nuova Banca delle Marche S.p.a., si costituiva in giudizio ex art. 111 c.p.c. in luogo della Nuova Banca delle Marche S.p.a., nonché della Marche Mutui 4 S.r.l. in relazione al contratto di mutuo sopra descritto.
Parte attrice contestava detto intervento in surroga, visto che attraverso la fusione non veniva ad estinguersi Nuova Banca delle Marche, e che pertanto il processo doveva continuare nei suoi confronti.
A tal riguardo giova ribadire che l'art. 2504 bis c.c. rubricato "effetti della fusione" stabilisce che “la società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo i tutti i loro rapporti, anche processuali anteriori alla fusione". Dalla lettera dell'articolo appena riportato emerge chiaramente che la fusione per incorporazione non estingue la società incorporata, potendo, quindi, i rapporti processuali proseguire nei confronti dell'incorporata. Tuttavia, sempre dal medesimo testo riportato, è possibile desumere che i rapporti processuali possono essere proseguiti anche dalla incorporante. Con la conseguente possibilità dell'intervento ex art. 111 c.p.c. da parte dell'incorporante. Difatti, dello stesso orientamento appare la Corte di Cassazione quando afferma che "in tema di fusione, l' art. 2504-bis c.c. (come modif. dall' art. 6 del d.lgs. n. 6 del 2003) plasma una vicenda meramente modificativa- evolutiva della medesima compagine societaria, con conservazione delle proprie identità, garantendo la prosecuzione dei rapporti anche processuali, con legittimazione attiva e passiva della società incorporante o della nuova società, ma lasciando immutata analoga legittimazione attiva e passiva della società incorporata, senza dar luogo ad una successione mortis causa ed essendo impedita l'interruzione del processo. Nondimeno, laddove la società incorporata sia cancellata dal registro delle imprese, con conseguente sua estinzione, viene meno anche la sua legittimazione processuale" (Cassazione civile, sez. trib., 10/12/2019, n. 32208). Nel caso di specie, Banca Adriatica, già Nuova Banca delle Marche s.p.a., veniva fusa con UBI banca s.p.a. con l'effetto che i rapporti processuali intrattenuti dall'incorporata possono procedere nei confronti di quest'ultima, oppure nei confronti dell'incorporata.
Ammissibilità dell'azione di accertamento
Nella comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità dell'azione prospettata da parte attrice in quanto essenzialmente tesa alla ripetizione dell'indebito in presenza di rapporti contrattuali di conto corrente che risultavano ancora aperti al data di notifica dell'atto di citazione.
In relazione all'inammissibilità sollevata da parte convenuta, parte attrice modificava, nel senso di restringere, la sua domanda nella prima memoria ex art. 183, VI comma c.p.c.. Chiedeva, quindi, solo l'accertamento del saldo dei conti corrente intrattenuti dalle parti, e non più la ripetizione di quanto asseritamente indebitamente versato.
Con riferimento alla domanda di restituzione delle somme in ipotesi non dovute (capo 2 delle conclusioni attoree di merito), va ribadito, premesso che la domanda di restituzione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone che la dazione di denaro risulti priva di causa per mancanza originaria (cfr. Cass. 3994/2006) ovvero per mancanza sopravvenuta di una causa debendi (cfr. Cass. 9052/2010), che, nel caso in cui il conto corrente sia ancora in essere al momento della notificazione della citazione, è inammissibile qualsiasi domanda di ripetizione di indebito, fondata sul presupposto della nullità di alcune delle clausole del contratto;
infatti l'annotazione in conto corrente di una posta, relativa a commissioni o ad interessi in ipotesi illegittimamente addebitati, comporta unicamente un incremento del debito del correntista o, nel caso di affidamento, una riduzione del credito in ipotesi disponibile, ma in alcun caso si risolve in un trasferimento patrimoniale ed in una rimessa solutoria e quindi in un pagamento, oggetto di possibile ripetizione. Lo stesso discorso vale nel caso di versamenti di denaro eseguiti per ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente: l'azione di ripetizione sarebbe pertanto inammissibile per l'insussistenza stessa del requisito dell'avvenuto pagamento da parte del correntista.
Il medesimo principio sull'inammissibilità vale anche per l'eccezione di compensazione, in quanto detta modalità di estinzione del debito del correntista nei confronti della banca presuppone l'esigibilità del proprio preteso controcredito per restituzioni, controcredito che invece non è esigibile fino alla chiusura del conto corrente.
In questi casi di conto corrente ancora aperto alla data di introduzione del giudizio - sarebbe irrilevante anche l'eventuale chiusura in corso del giudizio- non sono pertanto proponibili né domande di restituzione né sollevabili eccezioni di compensazione, mentre è sempre possibile per il correntista “ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso” (cfr. Cass. SU 24418/2010), essendo infatti innegabile che, anche in caso di conto aperto, il correntista abbia interesse a vedersi correttamente ricostruito il conto, previa eliminazione degli addebiti illegittimi, al fine ad esempio di avere, a seguito del passaggio del saldo da negativo a positivo, un maggior merito creditizio presso il ceto bancario oppure, nel caso di conto affidato, una maggiore disponibilità di fido, ecc..
Nel presente processo, come eccepito dalla banca convenuta, il rapporto di conto corrente era ancora in essere alla data i introduzione del giudizio, per cui, a prescindere dalle risultanze della CTU espletata, non sarebbe comunque accoglibile alcuna domanda di ripetizione di preteso indebito in favore della società attrice. Lo stesso vale per l'eccezione di compensazione.
In conclusione, dando continuità alla propria giurisprudenza e ribadendo adesione a consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità, la domanda di ripetizione va comunque rigettata, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, potendo parte attrice richiedere solo il mero accertamento del saldo ad una certa data.
3- Ripartizione dell'onere della prova
Devesi innanzitutto ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente" -correntista o mutuatario- per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, anche in vista della ripetizione di somme richieste dalla Banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359.
01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta").
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive -assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla Banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre "voci" non dovute- ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
E così, di recente, la Corte di Cassazione -in fattispecie analoga a quella in esame- ha argomentato come segue: "Va premesso che la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese. [...] In tal senso è stato altresì ritenuto che l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi", in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. [...] In particolare, la stessa non va in senso difforme da quanto ritenuto proprio in tema di interessi anatocistici da questa Corte laddove ha affermato che nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la banca deve dimostrare l'entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti conto a partire dall'apertura del conto e cioè dal saldo zero. Tale principio è stato affermato nella fattispecie inversa a quella in esame in cui era la banca ad avere agito tramite decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dello scoperto di conto, mentre nel caso di specie si verte in tema di accertamento negativo proposto dai correntisti al quale quindi si applica un diverso onere probatorio. Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda. [...] Le stesse (n.d.r. correntiste ricorrenti), nell'affermare un dovere di rilevamento d'ufficio da parte del giudice di nullità afferenti alle clausole contrattuali, confondono tale potere con quello istruttorio e con l'onere della prova in ordine ai rapporti di dare ed avere intercorsi tra le parti. Il giudice può infatti accertare d'ufficio una nullità inerente al contratto sulla base della documentazione e delle risultanze istruttorie fornite dalla parte cui incombeva il detto onere o comunque presenti in atti, ma non può esercitare d'ufficio attività istruttorie sopperendo al mancato assolvimento dell'onere relativo che è in capo ad una delle parti in relazione ai rapporti intercorsi con la controparte", (Cass. civ. sez. I, 7 maggio 2015, n. 9201).
Peraltro, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che "Nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità, per mancanza dei requisiti di legge, della pattuizione di interessi ultralegali a carico del correntista, la rideterminazione del saldo del conto deve avvenire attraverso i relativi estratti a partire dalla data della sua apertura, così effettuandosi l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere, con applicazione del tasso legale, sulla base di dati contabili certi in ordine alle operazioni ivi registrate, inutilizzabili, invece, rivelandosi, a tal fine, criteri presuntivi od approssimativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non provato l'intero andamento di un rapporto ultraventennale, avendone il correntista, gravato del corrispondente onere per aver agito ex art. 2033 c.c., prodotto, tardivamente, solo alcuni estratti conto in aggiunta a quelli relativi all'ultimo decennio depositati dalla banca, non risultando nemmeno incontroverso il saldo ad una determinata data)", (Cass. Sez. 1
-, Sentenza n. 20693 del 13/10/2016, Rv. 641850-02).
Né, in senso contrario, potrebbe invocarsi una qualche difficoltà del correntista e/o mutuatario di disporre della documentazione relativa ai contratti sottoscritti ed, in particolare, alle movimentazioni ed annotazioni effettuate in conto corrente. Ed infatti, il titolare di un rapporto di conto corrente o di mutuo, quale parte contraente, non può non avere la disponibilità del documento contrattuale, anche alla luce delle previsioni di cui all'art. 117 TUB;
inoltre, la disciplina di settore contempla il diritto del medesimo correntista di ricevere periodicamente gli estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite in conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate.
Ad ogni buon conto, non può non rammentarsi che, proprio con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al
"cliente" un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni poste in essere. Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme sulla Trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione posta in essere in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: "Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese". Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni".
Con la disposizione da ultimo citata nel testo modificato dall'art. 24 del D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla Legge sulla Trasparenza Bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente" o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò, è stato ampliato e fissato in novanta giorni -e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
In un contesto di tal tipo, il "cliente-attore”, avendo uno specifico strumento per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni poste in essere nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, in tanto può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c., in quanto deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
Declinazione dell'onere della prova e della specifica allegazione rispetto alle domande attoree.
Quindi, nel caso di accertamento, su domanda del correntista, del saldo del conto corrente ad una certa data, senza, ovvero con domanda di ripetizione di indebito in caso di chiusura del conto, l'onere allegatorio e probatorio grava esclusivamente sull'attore ex art. 2697 c.c., che appunto deve allegare analiticamente le voci di indebita appostazione in conto (c.d. onere di contestazione specifica, non essendo sufficiente riportare meri orientamenti dottrinari o giurisprudenziali) e deve produrre tutti gli estratti conto relativi all'intera durata del rapporto (cfr. anche Cass. 21597/2013; Cass. 9201/2015; Cass.
24948/2017).
In considerazione di quanto appena detto sull'onere di specifica allegazione, devono ritenersi generiche e prive di ogni contestualizzazione rispetto ai rapporti di cui è causa, l'asserita antergazione postergazione delle valute, nonché l'asserita applicazione da parte della banca di spese e commissioni non pattuite nei contratti poiché non indicato in alcun molo l'operazione oggetto del c.d. "gioco di valute", né l'effetto sostanziale che detto contegno da parte della convenuta avrebbe materialmente causato sul saldo dei rapporti dedotti in giudizio.
Le medesime considerazioni devono valere anche con riferimento all'asserita applicazione da parte della banca di commissioni e spese illegittimamente addebitate, visto che non viene specificato, né allegato, quando tali oneri sarebbero stati applicati, quali oneri, ed in riferimento a quale rapporto contrattuale.
Deve ritenersi infondata anche la contestazione di parte attrice relativa responsabilità della banca convenuta per non aver reso edotto i clienti delle condizioni economiche dalla stessa praticate mediante affissione nei locali degli appositi documenti informativi. Tale contestazione, infatti, oltre ad essere oltremodo generica, è anche sfornita di qualsivoglia prova.
Sulla domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice, deve rilevarsi che nessuna identificazione del danno risulta proposta, né rispetto alla causa del danno, né rispetto all'evento dannoso patito. Mancano, quindi, gli elementi essenziali ai fini dell'individuazione del danno provocato, e dei sui effetti sul soggetto danneggiato, tale per cui la domanda deve essere respinta.
Deve invece ritenersi inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di accertamento proposta da parte attrice sull'illegittima applicazione di interessi anatocistici applicati sul rapporto di mutuo intercorso tra le parti. Tale domanda, infatti, veniva proposta solo in comparsa conclusionale, mancando ogni riferimento a detta richiesta non solo nell'atto di citazione man anche nelle memorie ex art, 183, VI comma c.p.c..
Sulla violazione degli obblighi di correttezza e buona fede da parte della convenuta, parte attrice asserisce che il correntista, al momento della sottoscrizione dei documenti contrattuali non era in grado di prevedere i reali costi applicati dalla banca nella gestione dei rapporti. Tale doglianza risulta essere oltre che generica, manca infatti qualunque contestualizzazione e riferimenti ai singoli rapporti contrattuali, anche infondata, poiché, come si avrà modo di verificare dalla motivazione di questo provvedimento, i contratti sottoscritti dai correntisti, e dal mutuatario, risultano completi di tutte le condizioni economiche applicate dalla banca, le quali, peraltro, risultano essere state in pieno rispettate. In ultimo, non può trovare accoglimento la richiesta di parte attrice sul ricalcolo del saldo del conto corrente secondo il criterio c.d. in linea capitale in luogo di quello line banca asseritamente utilizzato dalla convenuta nel calcolo degli interessi e delle commissioni. Infatti, per quel che concerne metodo di calcolo del saldo "in linea banca" anziché "in linea capitale", la doglianza è del tutto generica e non consente, in quanto tale, di verificare eventuali difformità del metodo di calcolo adottato rispetto alle previsioni contrattuali (non essendovi divieti di legge a tal proposito: v. Trib. Torino, 20 agosto 2016).
Dalla mancata contestazione degli estratti conto non deriva alcuna preclusione alla possibilità per il correntista di contestare l'indebita applicazione di commissioni, spese e interessi non previsti e, per tale via, impugnare in generale la pattuizione negoziale. Infatti l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto si riferisce agli accrediti ed agli addebiti in conto, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivino.
In merito a quanto detto, deve subito analizzarsi l'asserito illegittimo addebito di competenze a titolo di giroconto di debiti provenienti da altri conti (non meglio specificati da parte attrice) sui conti corrente nn. 7581, 7583, 7587 e 7585.
Tale doglianza è infondata.
Infatti nei contratti di conto corrente risulta la pattuizione per la quale i saldi dei conti di apertura credito, o dei conti di appoggio, potevano essere girocontate sui conti principali.
Per il resto tale contestazione riguarda direttamente l'iscrizione delle singole poste negli estratti conto comunicati al correntista, la cui annotazione è da contestare nel termine specifico di 60 giorni dalla comunicazione. Non risulta che tali contestazioni siano mai state poste in essere, e men che meno portate a conoscenza della controparte.
Anatocismo
È noto che l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, dispone: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. CICR, a sua volta, dispone: "Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori".
Di conseguenza, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, dovendosi invece specificare (cosa che tuttavia non è stata fatta) sotto quale altro profilo la banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione.
Il quadro normativo, tuttavia, risulta nuovamente mutato a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, TUB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo:
"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati (il legislatore erra quando continua a parlare di interessi capitalizzati).
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del TUB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità. In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 TUB come modificato dalla Legge di Stabilità 2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, deve ritenersi che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n.
342/1999 che aveva delegato al CICR l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al
CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle sezioni unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del 31.12.2013
(avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall' 1.1.2014.
Alla luce di tale normativa, devesi osservare che il rapporto oggetto di causa è stato acceso successivamente al 2000 ed il consulente ha rilevato che la capitalizzazione degli interessi è stata applicata con medesima periodicità. Di conseguenza, ha mantenuto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dalla data di apertura del conto alla data del 31.12.2013, escludendo ogni capitalizzazione degli interessi passivi a decorrere dall'1.1.2014.
Asserita mancata pattuizione scritta dei tassi di interesse passivi:
Quanto ai tassi applicati, i contratti di apertura dei conti correnti indicano in maniera specifica le condizioni contrattuali, nonché risulta espressamente pattuita la facoltà della Banca di modificare le condizioni contrattuali.
Del resto, stante la assoluta genericità della contestazione, è solo il caso di ricordare che l'istituto dello ius variandi nei contratti bancari può essere definito come il diritto potestativo delle banche di modificare mediante una manifestazione di volontà unilaterale in senso sfavorevole al cliente, le condizioni economiche, o regolamentari, dei contratti attinenti alle operazioni ed ai servizi bancari e finanziari.
E' importante fin d'ora sottolineare che il procedimento di modifica attraverso il quale si esercita lo ius variandi è prescritto per le sole variazioni delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente e non per le modifiche favorevoli allo stesso. Un problema che si pone è se al fine di valutare se la modifica sia peggiorativa o migliorativa per il correntista- il raffronto debba essere sempre effettuato con riferimento alle originarie pattuizioni contrattuali ovvero con le condizioni praticate nell'ultima variazione antecedente. Si ritiene di poter optare per la prima delle due soluzioni, motivo per il quale, si ribadisce, è stata richiesta una integrazione al CTU, che invece aveva effettuato il ricalcolo sulla base del secondo parametro. Ed infatti, con la sottoscrizione del contratto, il correntista ha accettato la applicazione di un determinato tasso di interesse passivo, che potrebbe rimanere tale anche per tutto lo svolgimento del rapporto. Di conseguenza, tutte le variazioni in diminuzione di quel tasso devono comunque ritenersi più favorevoli al cliente, dovendosi questo ritenere come la soglia massima del tasso di interesse passivo, al di sopra del quale la banca debba rispettare le procedure normativamente previste per una eventuale modifica.
La disciplina dello ius variandi ha seguito un articolato percorso, nato nell'ambito dell'autonomia negoziale delle banche, manifestandosi per la prima volta nelle NUB (norme bancarie uniformi predisposte unilateralmente dall'ABI ed inserite dalle banche come condizioni generali all'interno dei singoli contratti per assicurare ad essi un trattamento uniforme), poi approdato al piano normativo, per la prima volta con la L. n. 154/1992, il cui contenuto è stato quindi trasfuso nel T.U.B.
(D. Lgs.
1.9.1993 n. 385), e poi con una serie di modifiche successive, la più importante delle quali è stata quella del D.L.
4.7.2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) convertito nella L.
4.8.2006 n. 248.
Il percorso registra un progressivo rafforzamento della posizione del cliente rispetto a quella dell'intermediario, con conseguente riequilibrio delle stesse mediante:
-obblighi informativi posti a carico dell'intermediario; -facoltà di recesso riconosciuta al cliente che non accetti la modifica unilaterale;
-imposizione di requisiti formali e sostanziali come condizioni di efficacia dello ius variandi.
Norme, quindi, che trovano piena applicazione con riferimento al contratto in esame.
Tuttavia, la parte attrice non ha in alcun modo specificato quali variazioni sarebbero state apportate dalla banca, se queste siano sfavorevoli al cliente, in quali trimestri ciò sia accaduto e per quale motivo non sarebbe stato rispettato il procedimento previsto dalle norme via via in vigore.
Anche tale motivo di doglianza, quindi, non può trovare accoglimento, non solo alla luce della già espressa genericità, bensì anche alla luce della consulenza espletata
Usura originaria e sopravvenuta
Il legislatore è intervenuto sul tema con la Legge n. 108 del 1996, che si caratterizza per la previsione di una usura
"oggettiva", con individuazione di un tasso soglia, che era inizialmente il tasso medio (TEGM) risultante dall'ultima rilevazione operata dal Ministro del tesoro, ora Ministro dell'economia, aumentato della metà. Oggi, a seguito della previsione contenuta nel DL n. 70 del 2011, è pari al tasso medio aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali (con la precisazione che la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere però superiore a otto punti percentuali).
L'attuale art. 644, 4° co. c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto l'intervento della Banca d'Italia che deve fornire le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi (TEGM). Le
Istruzioni della Banca d'Italia provvedono quindi alla classificazione delle operazioni omogenee rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
Con riferimento a tali istruzioni va, pertanto, individuato il tasso soglia, tenuto però conto di quanto stabilito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nella recente pronuncia n. 16303/2018, secondo cui -per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009- la base di calcolo da confrontare con il tasso soglia va determinata effettuando la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata rispettivamente con il tasso soglia e con "la CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
In ordine, poi, al fenomeno della c.d. usura sopravvenuta, la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.
24675 del 19.10.2017 ha sancito la validità della clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia.
Sulla presenza della clausola di salvaguardia, invece, va rappresentato che la stessa, pur mantenendo il tasso di interesse entro il tasso soglia definito dal ministero non esclude immediatamente la possibilità che detta soglia sia stata superata, infatti “in tema di rapporti bancari, l'inserimento di una clausola di salvaguardia, in forza della quale l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale dovrà essere comunque mantenuta entro i limiti del c.d. tasso soglia antiusura previsto dall' art. 2, comma 4, della l. n. 108 del 1996, trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica obbligazione contrattuale a carico della banca, consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quella massima consentita dalla legge. Conseguentemente, in caso di contestazione, graverà sulla banca, secondo le regole della responsabilità ex contractu, l'onere della prova di aver regolarmente adempiuto all'impegno assunto" (Cassazione civile, sez. III, 17/10/2019, n. 26286). Nullità della commissione di massimo scoperto
Con tale motivo di doglianza, la parte attrice ha contestato la nullità della applicazione della cd. "commissione di massimo scoperto", sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce non sarebbero stati pattuiti e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità. Nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto -tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente- era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del TUB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti:
a) Un primo orientamento ha ritenuto la cms sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione. Ex multis, in tal senso Tribunale Chieti 22 ottobre 2013, secondo il quale "l'obbligazione del cliente di corrispondere alla banca un ulteriore compenso, per l'apertura di credito, oltre alla misura degli interessi pattuiti, può essere considerata sorretta da causa lecita, in quanto, appunto, remunerazione correlata all'obbligo, a carico della banca, di tenere sempre a disposizione del cliente il massimo importo affidato, o in quanto correlata al rischio crescente che la banca assume, in proporzione all'ammontare dell'utilizzo concreto di detto credito da parte del cliente";
b) Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la cms abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi. Ex multis, in tal senso Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009, secondo il quale “la "commissione di massimo scoperto" contenuta nei contratti bancari, così denominata e senza altra specificazione, può quindi ritenersi sorretta da causa lecita - in ipotesi - solo in relazione allo scoperto di conto. Non sussistendo, entro il limite del fido, per definizione, uno “scoperto" e potendo riconoscere validità, per quanto sopra esposto, alle clausole contrattuali che prevedano “commissioni di massimo scoperto", solo se costituenti corrispettivo per l'utilizzo, da parte del cliente, di importi superiori credito a sua disposizione, deve concludersi per l'illegittimità della clausola contrattuale che ponga a carico del cliente il pagamento di una somma, a tale titolo, da calcolarsi anche su importi entro il limite del fido, in quanto priva di causa. Qualora la banca ritenga di dover richiedere una commissione anche per il credito affidato o per il credito utilizzato, la relativa pattuizione dovrà essere esplicita in tal senso, dimostrativa della causa giuridica che la sorregge, ed il relativo importo dovrà aggiungersi agli interessi pattuiti nel "costo" del finanziamento concesso".
c) Un terzo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che la cms abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ex multis, in tal senso Tribunale Firenze 16 luglio 2013, secondo il quale "Quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n.
870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CMS assume dunque, carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS, allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CMS risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pertanto, la CMS va calcolata o sull'intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull'utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l'applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell'apertura di credito in esso regolata. La CMS va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull'utilizzato";
d) Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la CMS priva di causa negoziale tout court, in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato. Ex multis, in tal senso Tribunale di Novara 1° ottobre 2012.
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n°185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28.1.2009 n° 2 prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
E' quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L.
6.12.2011 n° 201 (decreto Salva Italia), convertito nella L. 22.12.2011 n° 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012. Sicchè, l'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis del T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n° 644 del 30.6.2012 così articolata prevede:
-Per i contratti di apertura di credito in conto corrente (in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114-octies lett. b del TUB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti siano essi consumatori, o professionisti (non vi rientrano gli operatori professionali del mercato finanziario quali le banche, le società finanziarie, le società di gestione del risparmio, i fondi pensione, Poste Italiane SPA) quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente, (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate.
-Per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido, o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce, (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento, mentre altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido).
La c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24.3.2012 n° 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del TUB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto
CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del TUB, il quale ultimo stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore 1'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del TUB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di "proposta di modifica unilaterale del contratto"). Alla luce di tale complessa situazione, devesi ritenere che -con riferimento al periodo antecedente il 2009 (data del primo intervento normativo)- la cms abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente all'orientamento riportato sub c) ed alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma" (in tal senso Cass. 18.1.2006 n°870) servendo a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la cms deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista.
Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la cms come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato
(la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della cms in dette ipotesi.
Ed invero, laddove la cms sia applicata sull'utilizzato, la stessa – in genere - viene parametrata all'utilizzo più elevato nel trimestre di riferimento, a prescindere dalla durata di detta massima esposizione debitoria. Orbene, è proprio l'irrilevanza della durata della massima esposizione debitoria nel periodo di riferimento a palesare la mancanza di causa della cms in dette ipotesi: in questi termini, infatti, la cms perde la logica di un corrispettivo per la somma utilizzata, prescindendo dalla concreta durata della perdita di liquidità della banca, atteggiandosi invece come una sorta di inammissibile clausola penale per il "fatto lecito", in quanto, da un lato, quantificata in un forfait a prescindere dalla durata dell'erogazione del credito e, dall'altro, inaccettabilmente prevista per quanto è oggetto del contratto di apertura di credito e non anche per l'inadempienza dello stesso. Inoltre, va anche considerato che i contratti di apertura di credito in genere prevedono un interesse moratorio convenzionale specifico per le somme rese disponibili extra fido.
Valute
Nessuna specifica contestazione è stata sollevata dalla parte attrice con riferimento alla applicazione delle valute, risultando le doglianze al riguardo assolutamente generiche e non supportate da evidenze documentali. Non essendo chiare le irregolarità commesse dalla banca nella gestione del rapporto sotto tale profilo, anche il ctu ha dato atto che non si è proceduto ad alcuna rettifica.
Le risultanze della CTU La causa veniva istruita attraverso CTU contabile, la quale deve intendersi pienamente condivisibile in quanto scevra da errori.
In particolare il CTU ha proceduto, in base ai quesiti posti dal giudice, a ricalcolare il saldo dei conti correnti dedotti in giudizio, nonché l'usurarietà del tasso di interesse, moratorio e corrispettivo applicato al contratto di mutuo. Il contratto di mutuo n. 361/365708000 veniva stipulato in data 7.11.2008 per un importo pari ad euro 2.000.000,00. Il piano di ammortamento di detto mutuo era alla francese, e si componeva di rate variabili costituite da una quota interessi calcolata sul debito residuo alla rata precedente, ed una quota capitale pari alla differenza tra l'importo della rata e la quota interessi.
A tal riguardo va preliminarmente affermato che il consulente verificava che la banca applicava a detto contratto le condizioni economiche pattuite, pertanto nessun ricalcolo si è reso necessario.
Il tasso di interesse applicato era pari al tasso euribor lettera “6m mese prec." maggiorato di 1.5 punti percentuali. Il contratto sottoscritto dalle parti, preso come punto di riferimento il tasso euribor del periodo di sottoscrizione (5.22 %), più lo spread del 1.5 % risulta essere dello 6.72%. Il consulente procedeva altresì al ricalcolo del TAEG ai fini della verifica del superamento del tasso soglia definito dal ministero, aggiungendo al tasso contrattualmente previsto gli ulteriori oneri e spese secondo le istruzioni della Banca d'Italia. Concludeva che il TAEG così rideterminato era pari al
7.000% a fronte di un tasso soglia per mutui ipotecari a tasso variabile del 9.45 %. Non risultava affetto, quindi, da usura originaria il contratto di mutuo. In merito alla dedotta usurarietà del tasso moratorio dedotto nel contratto di mutuo, rileva che lo stesso veniva pattuito nella misura del 8.72% a fronte di tasso soglia del 12,60% vigente nel momento di sottoscrizione del contratto. Pertanto, anche tale tasso non risulta essere usurario.
In ogni caso, il consulente nominato provvedeva a verificare che anche nel caso in cui detto contratto fosse stato estinto anticipatamente dal mutuatario il tasso di interesse non avrebbe comunque superato il tasso soglia.
Il contratto di conto corrente n. 7578 aperto presso la Banca delle marche s.p.a. a favore della Calcestruzzi 90 s.r.l., aperto il 26.07.2007 (poi incorporata nella LI s.r.l.) risultava essere affidato per euro 30.000,00.
In atti risultano depositati: il contratto di apertura di detto conto corrente (completo di tutte le condizioni economiche nonché della sottoscrizione del correntista), nonché parte degli estratti conto per il periodo richiesto (quindi dalla data di apertura alla notifica dell'atto di citazione). Difatti l'ultimo estratto conto depositato risale al 30.09.2016, risultando mancanti, dunque, gli estratti conto per i cinque mesi successivi (fino alla data di notifica dell'atto di citazione);
- documenti di sintesi relativo alla apertura credito in conto corrente del 26.07.2007 nel quale venivano disciplinati i tassi debitori e le commissioni di massimo scoperto;
- l'integrazione alla lettera contratto del 26.07.2007 con indicazione commissioni applicat;
- lettera della banca Marche sottoscritta dal correntista in data 6..2010 con la quale veniva data comunicazione degli affidamenti e diminuzione del castelletto commerciale.
Sul conto corrente in questione, il consulente verificava la presenza, all'interno del contratto, della clausola inerente l'applicazione di interessi anatocistici a condizione di reciprocità. Rinveniva altresì l'adeguamento delle condizioni contrattuali alla delibera CIRC 340 del 2016. Infine, come da quesito peritale eliminava la capitalizzazione trimestrale degli interessi a partire dal 1.01.2014 fino all'entrata in vigore della delibera CIRC del 2016.
All'interno del suddetto contratto di conto corrente venivano altresì rinvenute le condizioni economiche applicate al rapporto, nello specifico sulla pattuizione degli interessi creditori (TAN e TAE pari allo 0.050%) e debitori (TAN del
12% e TAE del 12.550 entro fido, e TAN dello 12.50 e TAE del 13.098% fuori fido) veniva inoltre convenuto nel contratto di conto corrente un tasso debitore unico pari al 12%.
Sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali risultava essere stata rispettata la normativa pro tempore vigente.
Infatti, le variazioni contrattuali erano portate a conoscenza del correntista con la dicitura obbligatoria "Proposta di modifica unilaterale del contratto".
Sulla verifica dell'usura il consulente rilevava che a fronte di un tasso passivo del 12 % il la soglia usura definita dal ministero al momento della sottoscrizione del contratto risultava essere pari al 14.940%. Tale soglia non verrebbe superata nemmeno se al calcolo degli interessi passivi fosse sommata la CMS pattuita (0.90%) aumentata della metà ovvero dell' 1.080%.
Veniva rinvenuta nel contratto la pattuizione della CMS nella misura dell' 0.90%, risultava altresì che l'istituto di credito si fosse adeguato alla normativa del 2008 con comunicazione resa nell'estratto conto del 31.08.2009 e separata comunicazione del 22.05.2009. Si adeguava altresì al decreto CIRC 644 del 20.06.2012 con comunicazione del
30.06.2012 così come emergeva dall'estratto conto di competenza.
Il saldo finale così ricalcolato sul conto 7578, epurato della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il biennio 2014-
2016 risultava pari ad euro 47.995,69 alla data del 30.09.2016.
Il contratto di conto corrente anticipi n. 7579 veniva aperto da Calcestruzzi 90 s.r.l. in data 26.07.2007. Su tale rapporto sussisteva un'apertura di credito pari ad euro 150.000,00.
L'analisi di detto conto è stata operata dalla data di apertura sino al 30.09.2017.
Risultano depositati in atti:
- il contratto completo delle condizioni economiche;
- il contratto di finanziamento portafoglio commerciale del 26.07.2007 con il quale veniva concessa un'apertura di credito pari ad euro 150 mila;
- lettera della LI s.r.l. dell'8.1.2015 con la quale detta società rinunciava all'affidamento di euro 100.000,00; estratti conto completi dal 31.12.2007 fino al 30.09.2017.
Risulta, nel contratto sottoscritto dalle parti, la presenza della clausola con la quale si conveniva la reciprocità nel calcolo trimestrale degli interessi. Al netto dell'anatocismo applicato dal 1.01.2014 al 3.08.2016, si rinviene in atti l'adeguamento della convenuta alla delibera CIRC 340 del 2016. Il contratto prevedeva altresì i tassi di interesse applicai. Quelli creditori risultavano essere dello 0.050 per il TAN, e dello
0.050 % per il TAE. In merito ai tassi debitori, i medesimi venivano fissati nella misura del 8.250% per il TAN e del
8.508% per il TAE.
La banca contraente rispettava altresì la normativa in merito al mutamento delle condizioni contrattuali pro tempore vigente. Si rinvengono in atti, infatti, le comunicazioni intervenute nella modifica delle condizioni contrattuali negli estratti conto comunicati.
Il tasso debitore del 8.508 % non risultava superare quello previsto dal ministero ai fini della verifica dell'usura (9.855%).
Il contratto in questione non prevedeva alcuna applicazione di CMS. Il consulente, in ogni caso verificava che nessuna commissione di massimo scoperto veniva applicata al conto in questione.
Il ricalcolo al netto dell'applicazione degli interessi anatocistici fino all'entrata in vigore della delibera CIRC, veniva ad essere quantificato dal CTU nella somma di euro 7.112,58 a debito del correntista.
M
In data 26.07.2007 veniva sottoscritto il contratto di conto corrente ordinario corrispondenza n. 7585 affidato intestato alla I.C.E.R. impresa costruzioni edili e rurali s.r.l., poi incorporato nella LI s.r.l..
L'analisi del conto in oggetto veniva condotta per il periodo dal 26.07.2007 al 30.09.2016. La data del saldo segue la completezza degli estratti conto forniti. Infatti, il consulente rinveniva in atti documentazione non completa ai fini del ricalcolo richiesto (nello specifico per i mesi intercorrenti tra il 30.09.2016 alla data di notifica dell'atto di citazione. Risulta versato in atti:
- il contratto sottoscritto dalle parti completo delle condizioni economiche pattuite;
- integrazione contrattuale del 26.07.2007
- delibera della banca del 19.06.2008 sottoscritta dal correntista in data 3.07.2008,
- contratto di apertura credito in conto corrente del 28.10.2008 per euro 170.000,00 fino al 31.12.2008,
- contratto di apertura credito in conto corrente 14.01.2009 per 170.000,00 fino al 28.02.2009
- comunicazione della banca del 23.04.2009 sottoscritta dal correntista in data 27.04.2009 contenente delibera di apertura credito di euro 220.000,00 con scadenza 30.06.2009; comunicazione delle banca del 13.07.2009 sottoscritta dal correntista in data 16.07.2009 contenete la proroga dell'apertura di credito di 220.000,00 con scadenza il 31.08.2009;
- contratto di apertura credito in conto corrente del 16.07.2009 per euro 220.000,00 a valere fino al 31.08.2009;
- comunicazione della banca del 13.08.2009 sottoscritta dal correntista in data 13.08.2009 con scadenza il 31.12.2009 con rientro a scadenza destinato a finanziare il leasing mobiliare n. 12175; comunicazione della banca del 27.11.2009 sottoscritta dal correntista in data 27.11.2009 contenente la proroga dell'apertura di credito c.c. provvisorio di euro 100.000,00 con scadenza il 28.02.2010; comunicazione della banca del 28.02.2010 sottoscritta dal correntista in data 26.02.2009 contenente l'eliminazione dell'apertura di credito provvisorio di euro 100.000,00 scadenza il 28.02.2010 a seguito dell'erogazione del leasing;
comunicazione della banca del 6.9.2010 sottoscritta dal correntista in data 6.09.2009, contenente la conferma dell'apertura di credito in conto corrente di euro 30.000,00 e del castelletto commerciale a revoca di euro 100.000,00;
- lettera delle LI s.r.l. dell' 8.01.2015 ricevuta dalla banca in data 13.01.2015 con la quale veniva comunicata la rinuncia all'affidamenti du euro 100.000,00 originariamente concesso alla ICER s.r.l..
Risulta nel contratto sottoscritto dalle parti la presenza della clausola con la quale si conveniva la reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi. Al netto dell'anatocismo applicato dal 1.01.2014 al 3.08.2016, si rinviene in atti l'adeguamento della convenuta alla delibera CIRC 340 del 2016.
Nel medesimo contratto risultavano pattuiti gli interessi creditori e debitori (TAE e TAE allo 0.050% a credito, TAN del
12% e TEA del 12.550 % entro fido e TAN del 12.50% e TAE del 13.098 fuori fido).
La banca contraente rispettava altresì la normativa in merito al mutamento delle condizioni contrattuali pro tempore vigente. Si rinvengono in atti, infatti, le comunicazioni intervenute nella modifica delle condizioni contrattuali negli estratti conto comunicati.
Al tempo della sottoscrizione del contratto, inoltre, si rilevava un tasso sogli del 14.940%. Il tasso debitore, del 12%, pertanto, non risulta superare il detto tasso soglia anche sommando il doppio della commissione di massimo scoperto convenuta (0.90%) pari all' 1.080%.
Risultava pattuita la commissione di massimo scoperto nella misura dello 0.90%. In data 31.03.2009, e con separata comunicazione del 22.05.2009, la banca provvedeva ad adeguarsi alla normativa di cui all'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 185. La medesima adeguazione si rinveniva rispetto al decreto CIRC n. 644 del 20.06.2012 con comunicazione del
30.9.2012. Di conseguenza non veniva espunta la CMS dal ricalcolo del saldo afferente a tale rapporto contrattuale.
Il saldo del c.c. 7585 così ricalcolato dal CTU era di euro 53.916,44 a debito del correntista alla data del 30.09.2016 risultava essere di euro 76.955,77 a debito del correntista
In data 26.07.2007 veniva aperto presso la Nuova banca delle Marche s.p.a. il conto corrente anticipi n. 7586 intestato alla ICER s.r.l.
L'analisi effettuata dal CTU copre il periodo temporale che va dal 30.06.2008 al 31.12.2016.
Risultano depositati in atti:
- il contratto di apertura del conto anticipi sottoscritto in data 26.07.2007 completo delle relative condizioni economiche;
- estratti conto completi dal 30.07.2007 fino al 31.12.2016-
Si rinveniva inoltre, in detto contratto, l'autorizzazione al giroconto delle competenza su tale conto maturate sul conto ordinario 7585.
Risulta nel contratto sottoscritto dalle parti la presenza della clausola con la quale si conveniva la reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi. Al netto dell'anatocismo applicato dal 1.01.2014 al 3.08.2016, si rinviene in atti l'adeguamento della convenuta alla delibera CIRC 340 del 2016 del 30.09.2016.
Nelle condizioni economiche riportate nel documenti contrattuale si rinviene la pattuizione degli interessi creditori (TAE
e TAN dello 0.050%) nonché la pattuizione degli interessi debitori (TAN dell'8.250% e TAE dell' 8.508%).
Nello svolgimento del rapporto la banca provvedeva periodicamente a comunicare al correntista la variazione delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa pro tempo vigente negli estratti conti comunicati.
Il tasso soglia usura definito dal ministero al tempo di conclusione del contratto risultava essere pari al 11.100%, a fronte di un tasso a debito del 8.508 %, il quale, pertanto non risulta superare il tasso usura.
Non risulta applicata al rapporto in questione alcuna CMS
Il saldo del c.c. anticipi 7586 così ricalcolato dal CTU risulta essere di euro 8.137,59 a debito del correntista.
In data 26.07.2007 veniva aperto presso la Nuova Banca delle Marche il conto corrente ordinario n. 7583 intestato alla
IT LI RO.
L'analisi del conto corrente in questione ha interessato il periodo dal 26.07.2007 al 30.09.2016. Detto saldo veniva ricalcolato a partire da un periodo successivo all'apertura del conto poiché per i primi cinque mesi di apertura non si rinvenivano in atti documenti idonei al ricalcolo del saldo (estratti conto incompleti).
Su detto venivano riversati in atti i seguenti documenti:
- contratto sottoscritto dalla parte in data 26.07.2007 completo delle condizioni economiche pattuite;
- integrazione alla lettera contratto del 26.07.2007 con specifica indicazione delle spese affettive del conto;
- contratto di apertura credito in conto corrente del 26.07.2007 per euro 30.000,00; contratto di apertura credito in conto corrente del 6.09.2010 per euro 300.000,00 a valere fino al 31.01.2011;
- comunicazione della banca del 23.04.2009 sottoscritta dal correntista in data 7.11.2009 contenente la delibera di proroga con aumento del castelletto commerciale dal 150.000,00 euro a 400.000,00 con scadenza il 31.07.2009;
- comunicazione della banca del 29.05.2009 sottoscritta dal correntista in data 21.05.2009 contenente la delibera di concessione di castelletto commerciale provvisorio di euro 140.000,00 con scadenza il 30.06.2009 con blocco fido n. 2 per pari importo concesso a Calcestruzzi 90 s.r.l.,
- comunicazione delle banca del 13.08.2009 sottoscritta dal correntista in data 13.08.2009 sottoscritta dal correntista in data 13.08.2009 contenente la delibera di conferma di apertura credito in conto corrente a revoca di 30.000,00 euro, e conferma di castelletto commerciale a revoca di euro 250.000,00, castelletto commerciale provvisorio di euro 400.000 con scadenza il 31.12.2009 da utilizzare per presentazione carico GCF s.p.a., limitatamente ad euro 200.000,00; comunicazione delle banca del 26.11.2009, sottoscritta dal correntista in data 26.11.2009 contente la proroga del castelletto commerciale provvisorio con diminuzione da 400.000,00 euro a 300.000,00 euro, scadenza 31.07.2010 con limite massimo ad euro 200.000,00 per presentazione sbf a carico di GCF s.p.a., svincolo rendimento certificato di deposito di euro 1.000.000,00 costituito a pegno con appoggio sul c.c. 8041 per euro 34.200,00;
- comunicazione della banca del 6.09.2010 sottoscritta dal correntista contenente la delibera di conferma apertura credito in conto corrente a revoca di 30.000,00 euro, conferma castelletto commerciale a revoca di euro 250.000,00, conferma di castelletto commerciale provvisorio di euro 60.000,00, concessione proroga apertura credito in conto corrente provvisorio di euro 300.000,00 con scadenza il 31.01.2011; lettera delle LI s.r.l. del 8.01.2015 ricevuta dalla banca in data 13.1.2015 con la quale la medesima società comunicava la rinuncia all'affidamento di euro 250.000,00 utilizzabile per castelletto concesso alla ditta LI RO;
estratti conto completi dal 30.09.2007 al 31.09.2016.
Il saldo accertato dal CTU afferisce al periodo di conduzione di detto rapporto fino alla data del 31.09.2016. Per il periodo successivo, su detto conto veniva addebitati unicamente spese e commissioni.
Risulta nel contratto sottoscritto dalle parti la presenza della clausola con la quale si conveniva la reciprocità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi. Al netto dell'anatocismo applicato dal 1.01.2014 al 3.08.2016, si rinviene in atti l'adeguamento della convenuta alla delibera CIRC 340 del 2016 con comunicazione del 30.6.2016.
Nelle condizioni economiche riportate nel documenti contrattuale si rinviene la pattuizione degli interessi creditori (TAE
e TAN dello 0.050%) nonché la pattuizione degli interessi debitori fuori fido (TAN dell'12.50% e TAE del 13.098%), e quelli entro fido (TAN dell'11.50% e TAE del 12.005%). Nel contratto di apertura credito collegato a tale rapporto, stipulato sempre in data 26.07.2007, veniva definito un tasso debitore pari all'11.50%, e un tasso per numeri fuori fido pari a 4 punti percentuali in più del tasso contrattuale con un massimo del top rate aziendale.
Nello svolgimento del rapporto la banca provvedeva periodicamente a comunicare al correntista la variazione delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa pro tempo vigente tramite apposite comunicazioni o tramite comunicazione negli estratti conto comunicati.
Il tasso soglia usura definito dal ministero al tempo di conclusione del contratto risultava essere pari al 14.940%, a fronte di un tasso a debito del 11.50 %, il quale, pertanto non risulta superare il tasso usura. Al medesimo risultato si perviene sommando a detto interesse la CMS (0.6750%, anch'essa entro soglia) raddoppiata.
La CMS risulta essere pattuita nella misura del 0.6750%, e dell'1% per fuori fido. L'istituto, inoltre, risulta essersi adeguato all'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008 n. 185 con comunicazione in calce all'estratto conto del 31.03.2009 e comunicazione separata del 22.05.2009. Successivamente si adeguava anche al decreto CIRC n. 644 del 20.06.2012 con comunicazione resa in estratto conto del 30.09.2012. Il CTU, pertanto, procedeva nel ricalcolare il saldo di detto conto mantenendo le CMS applicate.
In conclusione, il saldo del conto corrente ordinario n. 7583 ricalcolato dal CTU alla data del 30.09.2016, risulta essere di euro 158.584,96 a debito del correntista. In data 26.07.2007 veniva sottoscritto il conto corrente anticipi n. 7584 intestato alla ditta LI RO poi fusa nella
LI s.r.l..
Il conto in questione risulta essere movimentato fino all' 8.01.2014 con saldo a debito del correntista per euro 22,10, girocontato con valuta 31.12.2013 sul c.c. ordinario 7583.
L'analisi del conto interessa il periodo dal 26.07.2007 al 8.01.2014.
Risultavano depositati in atti:
- il contratto di apertura di detto conto sottoscritto in data 26.07.2007 completo delle condizioni economiche;
- contratto di finanziamento di portafoglio commerciale con il quale in data 26.07.2007 veniva concessa un'apertura di credito di euro 250.000,00 con accredito sul conto 7583;
- comunicazione della banca del 31.10.2008 sottoscritta dal correntista in data 7.11.2008 contente la delibera della di concessione di castelletto commerciale provvisorio di euro 150.000,00 con scadenza il 30.04.2009;
- estratti conto completi dal 30.09.2007 al 30.06.2017.
Veniva rinvenuta nel contratto la sottoscrizione delle clausola di reciprocità dell'addebito delle competenze attive e passive con medesima cadenza trimestrale, inoltre, il cliente autorizzava contabilizzazione di dette competenze nel conto
7583. Quindi, il conto in oggetto non era gravato da illegittima applicazione di interessi anatocistici fino, anche per il periodo successivo al 1.1.2014 e fino al 3.08.2016 non essendo intervenute movimentazione.
Nelle condizioni economiche riportate nel documento contrattuale si rinviene la pattuizione degli interessi creditori (TAE
e TAN dello 0.050%) nonché la pattuizione degli interessi debitori un TAN dell'8.25% e TAE del 8.508%.
Nello svolgimento del rapporto la banca provvedeva periodicamente a comunicare al correntista la variazione delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa pro tempo vigente tramite comunicazione negli estratti conto comunicati.
Il tasso soglia usura definito dal ministero al tempo di conclusione del contratto risultava essere pari al 11.100%, a fronte di un tasso a debito del 8.250%, il quale, pertanto non risulta superare il tasso usura. La CMS risulta essere pattuita nella misura del 0.0%, Il CTU, pertanto non escludeva alcuna CMS dal saldo di detto conto in quanto pari allo 0%.
In conclusione, il saldo del conto anticipi n. 7584 è pari a 27.686,23 a debito del correntista. In data 26.07.2007 veniva stipulato dalla RB inerti s.r.l. contratto conto corrente ordinario n. 7581 presso Banca delle
Marche.
L'analisi effettuata dal CTU afferisce al periodo dal 26.07.207 al 30.09.2016 ultima data in cui risulta disponibile un estratto conto competo di tutte le sue componenti.
Risultano depositati in atti:
- il contratto sottoscritto in data 26.07.2007 completo delle condizioni economiche;
- integrazione alla lettera contratto del 26.07.2006 con indicazione delle spese effettive del conto;
-contratto di apertura credito in conto corrente del 26.07.2007 per euro 50.000,00; contratto di finanziamento di portafoglio commerciale con il quale in data 26.07.2007 è stata concessa un apertura credito di euro 350.000,00 con accredito sul conto corrente n 7581
- comunicazione della banca del 6.09.2010 sottoscritta dal correntista in data 6.09.2010 contenente la delibera di apertura credito di euro 50.000,00 e conferma castelletto commerciale a revoca di euro 350.000,00; lettera della LI s.r.l. dell'8.1.2015 ricevuta dalla banca in data 13.01.2015 con la quale la medesima società comunicava alla banca la rinuncia all'affidamento di euro 350 mila aperto in favore dell'incorporata prima intestataria del conto in oggetto;
- estratti conto completi dal 30.09.2007 al 30.09.2016.
Veniva rinvenuta nel contratto la sottoscrizione delle clausola di reciprocità dell'addebito delle competenze attive e passive con medesima cadenza trimestrale, inoltre, il cliente autorizzava la contabilizzazione di dette competenze nel conto 7583. Quindi, il conto in oggetto non era gravato da illegittima applicazione di interessi anatocistici, eliminati per il periodo successivo al 1.1.2014 e fino al 3.08.2016, con successiva comunicazione della banca, del 30.06.2016, di adeguamento alla delibera CIRC 340 del 2016.
Nelle condizioni economiche riportate nel documento contrattuale si rinviene la pattuizione degli interessi creditori (TAE
e TAN dello 0.050%) nonché la pattuizione degli interessi debitori (TAN dell' 12.50% e TAE del 12.550% entro fido, e
TAN dell' 12.50% e TAE del 13.098%. Nel contratto di apertura credito in conto corrente depositato, ed afferente a tale conto corrente ordinario, veniva stipulato un tasso debitore del 12%, e un tasso per numeri fuori fido pari a 4 punti percentuali in più del tasso contrattuale con massimo del top rate aziendale. Nello svolgimento del rapporto la banca provvedeva periodicamente a comunicare al correntista la variazione delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa pro tempo vigente tramite comunicazione negli estratti conto, ovvero in apposite comunicazioni.
Il tasso soglia usura definito dal ministero al tempo di conclusione del contratto risultava essere pari al 14.940%, a fronte di un tasso a debito pattuito del 12.00%, il quale, pertanto non risulta superare il tasso usura. Alle medesime conclusioni si perviene sommando al tasso debitore contrattuale la CMS pattuita (0.90%) raddoppiata. Non risultava, quindi, alcun superamento del tasso sogli usura.
La CMS risulta essere pattuita nella misura del 0.90%, e pari all'1% per fuori fido Il CTU, pertanto non escludeva alcuna
CMS dal saldo di detto conto in quanto pari allo 0%. La banca risulta essersi adeguata all'art. 2 bis del D.L. 29.11.2008
n. 185 con comunicazione in estratto conto del 31.03.2009 e comunicazione separata del 22.05.2009. Successivamente, la medesima si adeguava anche al decreto CIRC n. 644 del 20.06.2012 con comunicazione in estratto conto del
30.09.2012. Per quanto detto, Il CTU procedeva al ricalcolo del saldo senza escludere le CMS applicate.
In conclusione, il saldo afferente al conto orrente n. 7581 per come ricalcolato dal CTU risulta essere di euro 109.583,49
a debito del correntista. In data 26.07.2007 veniva stipulato il contratto di conto corrente anticipi n. 7582 intestato alla RB inerti s.r.l. presso la
Banca delle Marche s.p.a..
L'analisi del conto interessava il periodo dal 26.07.2007 al 31.12.2016.
Risultavano versati in atti:
- contratto sottoscritto dalla parti in data 26.07.2007 completo delle relative condizioni economiche;
- contratto di finanziamento di portafoglio commerciale con il quale in data 26.07.2007 veniva concessa un'apertura di credito di euro 350.000,00 con accredito sul c.c. ordinario n. 7581;
- estratti conto completi dal 30.09.2007 fino al 31.12.2016.
Veniva rinvenuta nel contratto la sottoscrizione delle clausola di reciprocità dell'addebito delle competenze attive e passive con medesima cadenza trimestrale, inoltre, il cliente autorizzava la contabilizzazione di dette competenze nel conto 7582. Quindi, il conto in oggetto non era gravato da illegittima applicazione di interessi anatocistici, eliminati per il periodo successivo al 1.1.2014 e fino al 3.08.2016, con successiva comunicazione della banca, del 30.09.2016, di adeguamento alla delibera CIRC 340 del 2016.
Nelle condizioni economiche riportate nel documento contrattuale si rinviene la pattuizione degli interessi creditori (TAE
e TAN dello 0.050%) nonché la pattuizione degli interessi debitori (TAN dell'8.250% e TAE del 8.508%).
Nello svolgimento del rapporto la banca provvedeva periodicamente a comunicare al correntista la variazione delle condizioni contrattuali ai sensi della normativa pro tempo vigente tramite comunicazione negli estratti conto.
Il tasso soglia usura definito dal ministero al tempo di conclusione del contratto risultava essere pari al 11.110%, a fronte di un tasso a debito pattuito del 8.250%, il quale, pertanto non risulta superare il tasso usura.
La CMS risulta essere pattuita nella misura del 0%. non si rendeva necessario, quindi procedere ad eventuali ricalcoli del conto.
In conclusione, il saldo afferente al conto anticipi n. 7582 ricalcolato dal CTU è pari ad euro 12.100,39 a debito del correntista.
In data 5.11.2008 veniva aperto presso la convenuta il conto corrente ordinario n. 8041 intestato al RO LI ditta individuale.
L'analisi di detto conto riguardava il periodo dal 5.11.2008 al 25.05.2012 sulla base degli estratti conto al 31.12 di ciascun anno.
risultavano depositati in atti: contratto sottoscritto in data 5.11.2008 completo delle condizioni economiche;
estratti conto al 31.12 di ciascun anno di durata del rapporto e al 25.05.2012.
-
Dall'esame del contratto si evidenza che non sono stati pattuiti interessi debitori né CMS.
Risulta invece pattuita la periodicità di capitalizzazione degli interessi annuali.
Nel contratto in questione risulta pattuita la clausola di reciprocità dell'addebito delle competenze attive e passive con medesima cadenza annuale. La verifica sull'anatocismo non interessa il periodo successivo al 1.01.2014 visto che il rapporto si interrompeva in data antecedente. risultavano pattuiti gli interessi a credito pari allo 0.1250 per TAN e TAE.
Le variazioni alle condizioni contrattuali venivano effettuate nel rispetto della normativa vigente.
Sulla verifica dell'usura, risultando tassi debitori e CMS pari a zero, non si rendeva necessario alcun ricalcolo o verifica.
In conclusione, il saldo ricalcolato da CTU sul c.c. 8041 risulta essere pari ad euro 236.23 a debito del correntista
In data 24.12.2010 veniva aperto da RO LI il conto corrente anticipi n. 8942.
Il rapporto contrattuale in esame veniva esaminato dalla data del 24.12.2010 al 25.05.2012, data in cui il saldo del conto, pari ad euro 200.000,00 veniva girocontato sul conto 9041 non oggetto di verifica nel presente processo.
Risultano depositati in atti: contratto sottoscritto dalla parte in data 24.12.2010 competo delle condizioni economiche;
- contratti di apertura credito in conto corrente di euro 200.000,0 valido fino al 30.01.2011; estratti conto completi dal 23.12.2010 fino al 25.05.2012.
-
Nel contratto in questione risulta pattuita la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi con reciprocità. Il ricalcolo di detto conto si fermava al 2012, pertanto, non si rendeva necessario eliminare l'anatocismo dal 2014.
Venivano rinvenuti nel contratto le determinazioni inerenti ai tassi di interesse creditori (TAN e TAE dello 0.050%), e debitori (TAN dell'8,500% e TAE dell'8.774 entro fido, TAN dell'8.50% e un TAE dell'8.774% fuori fido). Il tasso debitore risultava essere dell'8.50% con sottoscrizione della clausola di salvaguardia.
Le variazioni delle condizioni contrattuali risultavo rispettare la normativa a riguardo pro tempo vigente. Nel tempo della sottoscrizione del contratto risultava un tasso soglia usura pari al 5.60% a fronte di un tasso debitore dell'8.50%. Tuttavia, tenendo conto della clausola di salvaguardia, e tenuto conto che il tasso effettivamente applicato dalla banca al momento di apertura di detto conto era pari al 4%, non risulta esservi stata usura originaria. Risultava pertanto adempiuto dalla banca l'onere posto a suo carico sulla dimostrazione della mancata applicazione di tassi usura al rapporto in questione. Tale onere, difatti, veniva ad essere assolto mediante la produzione degli estratti conto afferenti a tale rapporto.
Sulla Commissione di massimo scoperto, dal contratto si evince che le stesse venivano pattuite nella misura di 600 euro massimo per ogni trimestre. Nel contratto di apertura credito viene altresì prevista una commissione sull'accordato pari all'0.166% mensile calcolata sull'importo del fido in essere l'ultimo giorno di ogni mese e addebitata trimestralmente. Il ricalcolo, pertanto, non è stato effettuato al netto delle commissioni applicate. In conclusione, il saldo di detto conto risulta essere di euro 22606,91 a debito del correntista.
In risposta alle osservazioni delle parti, per le quali conviene una trattazione unica, essendo le stesse omogenee rispetto alle risultanze della perizia, deve sostenersi che:
- contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, le clausole inerenti al calcolo delle commissioni di massimo scoperto, con riguardo ai conti 7578,7585,7583 e 7581, devono ritenersi valide in quanto indicano in modo specifico come detto calcolo debba effettuarsi (infatti i contratti prevedono che “le cms sono calcolate sul maggior saldo debitore anche per valuta verificatosi in un periodo continuativo di almeno tre giorni di saldo dare, nell'arco del trimestre. Qualora si verificasse uno sconfinamento rispetto al fido accorsato verrà applicata, sulla parte eccedente il fido, la commissione prevista per il fuori fido indicata"); parimenti infondata la tesi di parte attrice rispetto al superamento delle spese addebitate sui conti corrente nn.
7578,7585,7583 e 7581, le quali venivano ad essere limitate ed auro 30 mensili. Infatti, tali spese si riferiscono alle spese di tenuta del conto, e non alle ulteriori spese contrattualmente previste, e quindi validamente applicate dalla banca;
- non è meritevole di accoglimento, inoltre, l'assunto di parte attrice sulla circostanza che il CTU non abbia tenuto conto, nel calcolo del tasso di interesse ai fini della verifica dell'usura, della maggiorazione del 4% sul tasso debitore previsto, in quanto tale pattuizione si riferisce al caso in cui nel contratto di riferimento non fosse già previsto un tasso debitore oltre fido, com'è nel caso di specie;
- la non correttezza degli assunti parte attrice in merito alla consulenza depositata deve ritenersi sussistente anche con risguardo al calcolo del TEG proposta dal consulente rispetto al contratto di mutuo analizzato, poiché anche nel caso in cui fosse incluso il costo per l'estinzione anticipata del contratto nel ricalcolo del tasso debitore ai fini della verifica dell'usura, il tasso soglia non risulterebbe comunque essere superato;
- infine, infondata risulta essere la contestazione di parte attrice con riferimento alla mancato rispetto della clausola contrattuale con la quale l'istituto di credito avrebbe dovuto convenire la formula del regime finanziario applicato al contratto di mutuo, in quanto, tale circostanza, come sostenuto a ragione dal CTU, interverrebbe su un eventuale effetto anatocistico e non sull'esistenza dell'usura originaria del contratto di mutuo, la quale risulta non esistente.
Conclusioni
Per quanto detto, deve accertarsi che i saldi afferenti ai conti oggetto di verifica sono i seguenti: conto corrente ordinario n. 7578 al 30.07.2016 di euro 47.995,69 a debito del correntista;
conto anticipi n. 7579 al 30.09.2017 di euro 7.112.58 a debito del correntista;
- conto corrente ordinario n. 7585 al 30.09.2016 di euro 76.955,77 a debito del correntista;
- conto anticipi n. 7586 al 31.12.2016 di euro 8.137,59 a debito del correntista;
- conto ordinario n. 7583 al 30.09.2016 di euro 158.584,96 a debito del correntista;
- conto anticipi n. 7584 al 31.12.2013 di euro 27.686,26 a debito del correntista;
- conto ordinario 7581 al 30.09.2016 di euro 109.583,49 a debito del correntista;
- conto anticipi 7582 al 31.12.2016 di euro 12.100,39 a debito del correntista;
conto ordinario 8041 al 25.05.2012 di euro 263,30 a credito del correntista;
conto anticipi 8942 al 25.05.2012 di euro 22.606,91 a debito del correntista.
Il totale delle somme a debito del correntista così ricalcolate, avendo riguardo unicamente ai rapporti di conto corrente e conto anticipo è di euro 470.500,31 a debito del correntista. La differenza tra saldi ricalcolati dal CTU e saldi emergenti dagli estratti conto alle medesime date è di euro 689,31.
Deve accertarsi inoltre che il contratto di mutuo in oggetto non risulta viziato da usura né con riguardo ai tassi di interesse corrispettivi, né a quelli moratori.
Tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, appare equo disporre la integrale compensazione delle spese di lite del giudizio da liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014.
Parimenti, le spese di CTU (liquidate in separato provvedimento) vanno poste definitivamente a carico della parte attrice, in ragione della metà, mentre la restante metà va posta definitivamente a carico della parte convenuta.]»
§ 2- Ha proposto appello AD SR contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e
-- Dichiarare nulla, annullare e riformare la sentenza n 9417/2022 resa dal Tribunale chiedendo 66
di Roma;
Per l'effetto rigettare tutte le domande e pretese avversarie”. INTESA SAN PAOLO SPA,dapprima dichiarata contumace, si è poi costituita in giudizio dopo la prima udienza di comparizione, formulando eccezione ex art. 342 CPC per l'inammissibilità dell'appello di cui ha chiesto anche il rigetto nel merito.
In data 7.10.24 è intervenuta ex art. 111 CPC GROGU SPV S.r.l e, per essa, in qualità di procuratrice
INTRUM ITALY S.p.A, chiedendo il rigetto dell'appello.
Le parti hanno tutte depositato le note di trattazione cartolare.
Parte appellante ha utilizzato tali note - in modo irrituale - per articolare memoria conclusionale anticipata.
§ 2.1 All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le dette note e La Corte ha trattenuto in decisione la causa senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 L'appello, composto di 41 pagine, è articolato in sei motivi. 66§ 3.1 Col primo motivo (pag. 8) - titolato Sull' Individuazione del thema decidendum.
Contraddittorietà manifesta" - la società appellante denuncia la contraddittorietà in cui sarebbe incorso il Tribunale, per non aver compreso che quella che ha qualificato come azione di accertamento del saldo era una azione di adempimento, sicchè l'azione di ripetizione di indebito sarebbe ammissibile con conseguente condanna nei confronti della banca.
In particolare, il primo giudice avrebbe errato nel qualificare il mutamento della domanda come "riduzione" della stessa.
§ 3.2. - Col secondo motivo (pag. 12) – titolato "Sull'Onere della prova" - sostiene l'appellante che detto onere sarebbe, in forza della detta azione di adempimento, a carico della banca. 66§ 3.3 Col terzo motivo (pag. 12) - titolato SULLA NULLITA' DELLA COMMISSIONE
-
MASSIMO SCOPERTO” – la società appellante si duole che sia il CTU sia il Tribunale avrebbero errato perché non è stata convenuta la detta commissione tra le parti, bensì solo indicata la percentuale senza indicazione dei criteri di applicazione e del meccanismo operativo.
Aggiunge la società appellante che se tali criteri fossero contenuti nel documenti di sintesi, in ogni caso quella voce economica non sarebbe stata stipulata tra le parti perché detti documenti non sono stati sottoscritti, con conseguente nullità non sanabile neppure con le operazioni risultanti dal conto corrente.
L'appellante, quindi, chiede l'espunzione della detta voce CMS.
§3.4 Col quarto motivo (pag. 15) - titolato "SULL'ADDEBITO DI SPESE ILLEGITTIME” – la società appellante si duole dell'addebito di spese illegittime, maggiori rispetto all'importo di 30 euro del canone mensile, circostanza che sarebbe stata acclarata dal CTU che poi, però, non avrebbe provveduto alla eliminazione delle voci economiche addebitate a tale titolo. §3.5 - Col quinto motivo (pag. 16) – titolato “Sulla verifica dell'usura originaria” – la società appellante si duole dell'errore della sentenza per non aver colto che vi era una maggiorazione del 4% sugli utilizzi oltre il tasso debitore, con una entità complessiva degli interessi che superava il tasso soglia quale tasso "fuori fido".
§3.6 Col sesto motivo (pag. 16) – titolato "SUL CONTRATTO DI MUTUO” – la società appellante denuncia l'erroneità della sentenza con riguardo alla carenza della formula del regime finanziario, non avendo colto il problema dell'anatocismo (e non dell'usura) ed evidenzia che manca nel mutuo la clausola sul regime finanziario per il calcolo della rata in base al TAN.
La conseguenza che ne trae è che il costo andrebbe calcolato nel TAEG (e così non sarebbe stato) e il regime composto non risulterebbe dal contratto, con conseguente nullità per indeterminatezza.
Effettua, quindi, l'appellante un confronto tra regime composto e regime semplice, evidenziando che con il primo vi è un aggravio per il cliente, sicchè sarebbe nullo il regime composto in assenza di un confronto effettuato dalla banca e presentato al cliente. Chiede, quindi, l'appellante il rinnovo della CTU, sulla base delle richieste che il CTP avrebbe effettuato in primo grado.
Ancora, deduce la società appellante l'esistenza di costo occulto nella capitalizzazione composta, citando giurisprudenza di merito nonché Cass. N. 8770/20, mandando a suo dire anche il riferimento al calcolo degli interessi (v. pag. 26).
Prosegue, poi, con una lunga ricostruzione sull'art. 1284 C.C., ribadendo che l'ulteriore effetto è quello di un anatocismo occulto, comunque vietato.
Insiste, quindi, l'appellante per una CTU ai fini di rideterminare il rapporto dare/avere (v. pag. 38).
§ 4 Va preliminarmente evidenziato che alcune statuizioni contenute nella sentenza impugnata sono ormai definitive.
In particolare, si tratta del difetto di legittimazione attiva di LI RO (che non ha proposto impugnazione) nonché delle questioni relative ad anatocismo nel conto corrente, l'omessa pattuizione dei tassi passivi, l'usura sopravvenuta e il c.d. gioco valute.
Le questioni devolute, dunque, sono quelle sopra riportate.
L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
§ 4.1 Quanto al primo ed al secondo motivo - da delibarsi unitamente perché strettamente connessi tra loro rileva la Corte che le doglianze sono palesemente infondate.-
Infatti, la tesi proposta dalla parte appellante - a prescindere dall'avvenuta o meno riduzione della domanda al mero accertamento - è in aperta violazione dei principi consolidati in materia: segnatamente, è stato affermato ( v. Cass. n. 13586 del 16/05/2024) che “In tema di operazioni bancarie regolate in conto corrente, il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, ma in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate".
Orbene, nel caso in esame risulta pacifico - in primo grado - che i conti relativi a tutte le società poi fuse erano ancora aperti al momento dell'inoltro della domanda giudiziale.
Oggi parte appellante sostiene che la stessa azione, per come intrapresa, condurrebbe a dover qualificare la condotta dell'attrice come volta alla “chiusura” del conto.
Non si comprende, in realtà, da cosa desumere detta scelta (di recesso, di risoluzione, non è dato comprendere), come se cioè l'aver chiesto la condanna della banca alla restituzione di somme o la compensazione implicitamente comportasse la chiusura del conto.
Ebbene, la risposta è nello stesso principio di diritto sopra riportato.
E' evidente, infatti, che per poter ritenere sciolto il rapporto tra cliente e banca occorre un comportamento inequivoco volto a non proseguire il rapporto: e di certo non è sufficiente la mera richiesta di pagamento di somme asseritamente indebite per integrare detta condotta inequivoca.
Ne consegue, dunque, che bene ha fatto il Tribunale a ritenere possibile, nella fattispecie, la sola attività di accertamento negativo, con tutto quanto ne consegue in tema di ripartizione dell'onere di allegazione e di prova a carico del cliente/correntista, come affermato ormai in modo granitico dalla
Suprema Corte di Cassazione (per tutte: Cass. N. 9213/23; Cass. 11735/24), anche superando il principio di c.d. vicinanza della prova.
Pertanto, i due primi motivi di gravame vanno decisamente respinti, dando atto che la stessa sentenza evidenzia la carenza di allegazione e di prova – in più punti – imputabile all'originaria attrice oggi
-
appellante.
§ 4.2 • Quanto al terzo motivo, nessun errore risulta addebitabile né al CTU né tanto meno al
Tribunale, atteso che si discute - nella devoluzione di una nullità che emergerebbe dalla asserita
-
carenza di elementi relativi ai criteri di applicazione ed al meccanismo operativo per il calcolo della
C.M.S. che sarebbe individuabile solo nella percentuale indicata in contratto.
-In realtà, la tesi è contraddittoria, atteso che si ammette – in sostanza- che indicazioni esistono
(altrimenti il CTU avrebbe dichiarato falsamente la sussistenza degli elementi utilizzabili), ma sarebbero contenuti esclusivamente nel c.d. documento di sintesi allegato ai singoli contratti, documento che non essendo sottoscritto non determinerebbe alcun vincolo contrattuale con conseguente nullità della clausola, neppure sanabile con il conteggio elaborato negli estratti conto.
Tutta la costruzione è evidentemente congetturale ed in contrasto con i principi giurisprudenziali in materia.
A parte l'estrema genericità ed apoditticità della doglianza (non vengono riportate né le clausole contrattuali né tanto meno messe a confronto con il documento di sintesi), è sufficiente richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: in tema di rapporti bancari, il cd. "documento di sintesi", nel riportare in modo sintetico e riassuntivo gli aspetti più significativi del contratto, vale a consentire al cliente una più agevole e rapida lettura delle sue clausole;
esso assolve ad una funzione meramente informativa senza rientrare nel contenuto strutturale del contratto stesso, con la conseguenza che l'inosservanza dell'obbligo di consegna del documento non comporta la nullità del negozio, potendo esclusivamente rivelarsi fonte di responsabilità pre-contrattuale o contrattuale (v.
Cass. N. 14000/23). Dunque, la mancanza di sottoscrizione in detto documento non ha alcuna rilevanza ai fini della validità della clausola contrattuale che, invece, viene ulteriormente integrata ai fini della operatività della CMS concordata, come del resto ammesso da parte appellante che ne contesta la validità solo in modo formale.
La CMS, quindi, è stata correttamente inclusa dal CTU nel ricalcolo dare/avere tra le parti, recepito dal Tribunale nella sentenza che sul punto va confermata.
§4.3 Anche il quarto motivo è, oltre che apodittico e generico, infondato. Si duole la società appellante di spese “illegittime” – che sembrerebbero tutte quelle superiori ai 30 euro per il canone mensile senza spiegare alcunchè e soprattutto senza attaccare gli argomenti logico-giuridici utilizzati dal Tribunale.
Quindi, non è dato comprendere a quali spese si faccia in concreto riferimento, considerato che oggetto di accertamento negativo (come emerge da quanto sopra riportato) sono molteplici conti correnti (ordinari e anticipi), rispetto ai quali era doveroso quanto meno indicare il riferimento.
Nulla di tutto ciò viene riportato nel gravame, sicchè questa doglianza non può che essere respinta.
§4.4 Il quinto motivo, con il quale si devolve la questione dell'usura, è altrettanto di difficile intellegibilità, riportando genericamente questa maggiorazione del 4% con riferimento agli utilizzi oltre il tasso debitore, sicchè si avrebbe una entità complessiva di interessi pari a un tasso fuori fido che sarebbe superiore alla soglia usura.
Ma tutto ciò non tiene in alcun conto l'operazione effettuata dal CTU che, nel rispondere, ha chiaramente indicato (come del resto è condiviso dal Tribunale) l'esistenza di un tasso oltre fido, sicchè rispetto a questo profilo la doglianza avrebbe dovuto essere conferente.
Il che comporta, oltre alla detta inconferenza, una palese infondatezza.
§4.5 Residua, a questo punto, l'ultimo motivo di gravame relativo al contratto di mutuo, nel quale
– è pacifico – opera un piano di ammortamento c.d. alla francese.
-
Alla luce della recente pronuncia di legittimità a S.U. n. 15130/24 e ribadendo quanto già espresso da questa Corte in vicende similari, le doglianze formulate - oltre che meramente ripetitive di tesi già svolte in primo grado senza una reale e concreta
contro
-argomentazione rispetto alla elaborazione contenute nella sentenza impugnata, ripropongono la richiesta di rinnovo della CTU sulla base di richieste già formulate dal consulente di parte, richieste che però non vengono esplicitate e comunque al fine di rideterminare il rapporto dare/avere tra le parti in forza di un confronto tra il regime semplice ed il regime composto, il tutto lamentando l'esistenza di costi occulti, vale a dire in sostanza un anatocismo nascosto che inciderebbe nel TAEG.
A ciò si aggiunge la tesi che, ai fini di una trasparenza e di una consapevolezza del beneficiario, la banca dovrebbe porre a confronto i due regimi per poi fare un piano di ammortamento da presentare, il tutto riportando formule di matematica finanziaria puramente congetturali.
Quanto alla non determinatezza del tasso, parte appellante non tiene conto dell'articolato motivazionale con il quale il Tribunale ha indicato come sia sufficiente la “determinabilità”, attraverso tutti i parametri chiaramente indicati nella documentazione contrattuale, ivi compreso il piano di ammortamento, senza che vi sia bisogno – per poter comprendere il costo complessivo - di una particolare diligenza o conoscenza tecnica. Non risulta, quindi, neppure fondata la doglianza circa la “imposizione” al cliente di un regime composto invece che semplice, in assenza di elementi che abbiano davvero compromesso la capacità di discernere. Se, poi, si tratta di valutare la "convenienza” economica di tale modalità di restituzione delle somme oggetto di mutuo, allora si percorre altra e diversa strada che, però, non ha nulla a che fare con le questioni giuridiche. Né risulta indicato in quale norma – primaria o secondaria – vi sia
-
un onere della parte mutuante (ai fini della trasparenza e della informazione) di porre a confronto i due regimi finanziari (semplice e composto), anche perché entrambi i sistemi andrebbero davvero valutati nel loro complesso, mentre – invece -l'appellante continua a valutare solo ed esclusivamente i costi, senza altri profili di paragone. E anche questo non è né oggettivo né utile allo scopo.
E a tale proposito anche per affrontare la questione della capitalizzazione nel sistema di ammortamento alla francese – non può che ribadirsi quanto già più volte espresso da questo Collegio ex art. 118 disp. Att. CPC in vicende similari.
(v. per tutte Corte appello Roma n. 5813/24).
"....In particolare, la questione principale riguarda sia l'applicabilità del tasso soglia usura anche ai tassi moratori (e come si calcola eventualmente) sia la eventuale sommatoria non dei tassi (come sostiene la parte originaria attrice) bensì degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori ai fini della verifica del TEG in concreto.
Vanno, allora, ricordati sicuramente due principi.
Il primo condiviso anche dalla correntista così come dai garanti appellanti anche in via incidentale
- attiene, appunto, alla c.d. sommatoria tra i tassi corrispettivi e i tassi di mora, da escludersi ormai alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità che si ha qui per richiamata.
La tesi, invece, perseguita – da quanto è possibile comprendere dalle congetture formulate nei due gravami principale ed incidentale da costoro proposti - riguarda il tasso effettivo globale applicato in concreto, nel quale si dovrebbero far confluire non i tassi ma le somme applicate a titolo di tasso corrispettivo e di mora.
Sembrerebbe, dunque, volersi richiedere l'accertamento di una nullità conseguente ad una sommatoria che determinerebbe un TEG maggiore rispetto a quello formalmente risultante.
Ma, se questa è l'unica allegazione intellegibile, la tesi è del tutto infondata in quanto si deve osservare come la determinazione di un "Tasso Effettivo di Mora", che muove dal presupposto che debbano essere sommate al tasso di mora contrattualmente pattuito le spese e gli oneri previsti, in analogia con il concetto di Tasso Effettivo Globale (T.E.G.), non tiene conto del fatto che quest'ultimo è riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori previsti per l'erogazione del credito, dovendosi, al contrario, escludere tale ricomprensione degli oneri con riguardo al tasso di interesse moratorio, che, invece, dipende non dall'erogazione del credito quanto, piuttosto, dall'inadempimento del debitore. Proprio per tale ragione sono del tutto inconferenti con il caso all'esame le sentenze citate da parte appellante e relative all'inclusione, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, delle spese di assicurazione volte a garantire il rimborso totale o parziale del credito, che si riferiscono appunto all'inclusione di tale costo nel T.E.G.
Nel caso in esame, si propone una sommatoria tra interessi disomogenei, operazione che la giurisprudenza di legittimità ha escluso già per i tassi sicchè non è di certo applicabile ai fini di un conteggio del TEG (come invocato dalla parte appellante principale/incidentale), ove vengono appunto mescolati interessi di diversa natura. Ai fini del calcolo del T.E.G., come disciplinato nella Direttiva 2011/90/UE e dal successivo provvedimento della Banca d'Italia del 28.3.2013, occorre la conoscenza ex ante degli interessi pagati. Ciò non è evidentemente possibile con riguardo agli interessi di mora, di cui non si conosce a priori né la base di calcolo né la durata su cui devono essere calcolati, come ha evidenziato la giurisprudenza di merito che è condivisa da questo Collegio: “È infondata la pretesa di determinare un tasso effettivo di mora (cd. TEMO) in quanto la formula per il calcolo del TAEG esprime su base annua l'eguaglianza fra la somma dei valori attualizzati di tutti i prelievi e la somma dei valori attualizzati dei rimborsi e dei pagamenti delle spese collegate all'erogazione del credito, esclusi oneri fiscali, pertanto quando è riferita al momento della pattuizione richiede la conoscenza in via anticipata degli interessi da pagare e ciò non è evidentemente possibile per quelli di mora, dei quali non si conosce ex ante né la base di calcolo, né la durata. La pretesa, quindi, di calcolare un tasso effettivo di mora al momento della conclusione del contratto di mutuo non solo non ha alcuna base normativa, ma è intrinsecamente impossibile ed assolutamente priva di attendibilità.”.
Se poi la questione è quella relativa alla diversità tra il costo dichiarato in contratto e quello reale ed effettivo, è ormai pacifica l'esclusione di una nullità.
Segnatamente, la difformità tra I.S.C. pattuito e I.S.C. applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l'indicatore sintetico di costo (o il T.E.G.) serve solo a informare il mutuatario del costo complessivo del credito erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l'I.S.C. non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L'erronea quantificazione dell'I.S.C., quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall'art. 117, co. 6, T.U.B.
Residua, a questo punto, la questione della capitalizzazione composta (o occulta) nel piano di ammortamento c.d. alla francese.
Come già affermato da questa Corte in vicende similari ex art. 118 disp. Att. Cpc, le questioni devolute riguardano la c.d. capitalizzazione composta ed il divieto di anatocismo, questioni strettamente correlate alla peculiare tipologia di ammortamento c.d. alla francese, sulla quale si è di recente espressa la Corte di legittimità a sezioni unite n. 15130/24.
Quanto a questo primo profilo, va ricordato che in ogni ipotesi di rimborso rateale di un mutuo (cioè in ogni ipotesi in cui la somma oggetto di finanziamento viene restituita ratealmente e non in unica soluzione) le rate sono composte di capitale ed interessi: il debitore infatti paga periodicamente sia gli interessi, sia una parte del capitale.
Segnatamente, la rata di ammortamento è composta da due parti:
- la quota interessi necessaria per pagare gli interessi sul debito di quel periodo;
- la quota capitale necessaria per rimborsare una parte del prestito.
Ora, di tali quote componenti la rata, solo le quote di capitale vanno ad estinguere il debito, generando
― di rata in rata – un debito residuo sempre minore, su cui si calcolano gli interessi che il mutuatario paga con la rata successiva. Di rata in rata, quindi, le quote di interessi sono sempre decrescenti, ma la differenza tra le modalità di ammortamento (ovvero di restituzione rateale) sta nella composizione della rata: le quote capitali, infatti, possono essere costanti oppure variabili. Nel primo caso (metodo di ammortamento c.d. uniforme) le quote capitali sono sempre costanti e conseguentemente, essendo le quote interessi decrescenti, le rate sono decrescenti nel tempo;
nel secondo invece (metodo di ammortamento progressivo o c.d. francese) ad essere costante è la rata complessiva, ragione per cui – essendo la quota interesse comunque decrescente – la quota capitale è invece crescente nel tempo.
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Anzi, la rata sarà a tutti gli effetti costante nel solo caso di ammortamento alla francese e pattuizione di tasso di interesse debitorio fisso, mentre sconterà un margine di variabilità in caso di interesse variabile: ma anche in questo caso manterrà una stabilità ancorata all'arco temporale di indicizzazione, nel senso che la "miccia" che accende la variazione è il solo parametro variabile cui
è agganciato l'interesse debitorio.
Come anticipato, il contratto concluso dalle parti contempla la restituzione graduale del capitale, e quindi la composizione delle rate tendenzialmente stabili di capitale ed interessi: si tratta pacificamente di un caso di ammortamento alla francese.
Ebbene, laddove, come nel caso di specie, il rimborso abbia luogo con il sistema progressivo c.d. francese, la misura della rata costante dipende da una formula matematica i cui elementi sono: 1) il capitale dato in prestito;
2) il tasso di interesse fissato per periodo di pagamento;
nonché 3) il numero dei periodi di pagamento. La formula matematica in questione individua in sostanza quale sia la rata costante capace di rimborsare quel prestito (euro x al tasso d'interesse y) con quel determinato numero di pagamenti periodici costanti (ad esempio, z). In altri termini, la rata discende matematicamente da quegli elementi contrattuali: il rimborso di quel prestito, accordato a quel determinato tasso, rimborsabile con quel determinato numero di rate costanti, può avvenire solo mediante il pagamento di rate costanti di quel determinato importo.
Individuato l'ammontare della rata costante, ne segue la determinazione del piano di ammortamento, di modo che, da un lato, si abbia comunque l'estinzione dell'intero capitale (sicché la somma delle quote capitale contenute in tutte le rate deve corrispondere all'importo originario del prestito) nonché, dall'altro lato, che con il pagamento della rata siano riconosciuti tutti gli interessi maturati nel periodo cui la rata si riferisce.
Ora, è stato effettivamente osservato in dottrina che il conteggio dell'ammontare complessivo degli interessi dovuti dal mutuatario e la loro suddivisione nelle molteplici rate di cui si compone il piano di ammortamento determina il pagamento degli interessi in un momento anteriore rispetto al rimborso del (la quota di) capitale che li ha generati: il fatto che le rate iniziali siano composte più da interessi che da capitale evidenzia che il mutuatario, pagando la singola rata, sta pagando gli interessi relativi ad una quota di capitale che ancora non è "entrato" in quella stessa rata.
Sennonché, se anche si segue quell'orientamento che qualifica detto fenomeno del pagamento anticipato quale "interesse composto", questa Corte- come ha già affermato ex art. 118 disp. Att. CPC in vicende similari non condivide la tesi per cui detto meccanismo violerebbe il divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c.
La questione è, piuttosto, se detto meccanismo pattizio, che certamente rallenta il rimborso del capitale, ma non nasconde la produzione di interessi ad opera di interessi, violi o meno l'art. 1283 c.c.
Ritiene la Corte che la violazione invocata non ricorra. L'art. 1283 c.c. stabilisce il divieto per gli interessi di produrre (ulteriori) interessi, salvo due eccezioni, una delle quali illumina l'interpretazione della norma: salvo che la produzione di interessi non sia pattuita dopo la scadenza degli interessi medesimi (che siano dovuti almeno per sei mesi) – e salvo che non ricorra domanda giudiziale. Cosicché, non può affermarsi che il Legislatore impedisca in modo assoluto agli interessi di produrre ulteriori interessi, perché già il fatto che la stessa norma contempli due eccezioni implica la natura non assoluta del divieto.
Piuttosto, confrontando la fattispecie derogatoria ed ammissiva con la fattispecie vietata, emerge che il criterio scriminante è il fattore temporale: cioè, è lecito pattuire che gli interessi producano interessi quando ciò è deciso dopo la loro scadenza, mentre non è lecita la pattuizione anteriore. La ragione della distinzione è intuitiva: il Legislatore protegge il soggetto finanziato da una pattuizione "alla cieca", della quale - proprio in quanto concordata in anticipo non sia in grado di cogliere le conseguenze economiche, giacché non può sapere in anticipo se non sarà in grado di pagare le rate alla loro scadenza.
Ma se è vera la premessa, se quindi la ratio del divieto dell'art. 1283 c.c. va individuata non nell'esigenza di proteggere il debitore da un particolare meccanismo finanziario di rimborso del debito anche se più gravoso rispetto ad altri, quanto nell'esigenza di proteggerlo da una pattuizione idonea a produrre una crescita del debito per interessi senza limiti e fuori controllo (perché connessa al fattore tempo con riferimento all'incapacità di rimborso, che non è prevedibile quanto durerà), in quella norma non può rintracciarsi anche il divieto al debito per interesse composto come ricostruito sulla base del piano di ammortamento alla francese, che si ribadisce non contempla il maturare di interessi su interessi. In questo meccanismo finanziario, infatti, non si verifica una crescita indefinita del debito per interessi, giacché l'ammontare degli interessi è conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate (l'unica variabile riposa sulla variabilità del tasso debitorio eventualmente concordato in luogo del tasso fisso): manca, quindi, nella fattispecie in esame l'effetto (brutta) sorpresa, da cui l'art. 1283 c.c. intende proteggere il mutuatario.
Cosicché, la composizione delle rate come ricostruita implica effettivamente che, restituendo meno capitale come porzione di ciascuna rata, la sommatoria degli interessi che vengono restituiti nel tempo di ammortamento risulta superiore rispetto alla sommatoria degli interessi che verrebbero restituiti nel medesimo intervallo temporale se tutte le prime rate fossero integralmente imputate alla restituzione del capitale, giacché la restituzione del capitale avverrebbe in un intervallo temporale inferiore e quindi le ultime rate avrebbero ad oggetto esclusivamente la restituzione degli interessi: ma il meccanismo appena esposto non appartiene a nessuna modalità di restituzione rateale di un finanziamento, ed in particolare è espressamente escluso dal contratto in esame che – si ribadisce – espressamente e legittimamente contempla la composizione della singola rata di interessi e capitale.
Infine, il fatto che l'ammontare degli interessi sia conteggiato ab initio tenuto conto del capitale erogato, del tempo di rimborso e delle rate concordate esclude altresì che ci si trovi in presenza di una pattuizione generica: o, quanto meno, non più generica di qualsiasi previsione di interesse ancorata ad un parametro variabile.
In sintesi e in conclusione sul punto, non sussiste nel caso di specie l'illegittima capitalizzazione degli interessi genericamente lamentata dall'appellante.
Tali considerazioni, peraltro, hanno trovato riscontro nella recente pronuncia a sezioni unite n.
15130/24: la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti. Peraltro, le ipotesi di calcolo – come in casi similari fondate su dottrina e non su una perizia specifica relativa al caso concreto – sono finalizzate a comprovare che, con un altro sistema di capitalizzazione
-
(c.d. semplice) le rate del mutuo sarebbero state di misura inferiore, ma la “convenienza” di un sistema diverso rispetto a quello stipulato dall'odierno appellante non può essere la misura per condurre ad una declaratoria di nullità o ad un accertamento di inadempimento a carico della banca".
Di qui la totale reiezione del gravame.
§ 5 - Quanto alle spese del grado, queste seguono la soccombenza e si liquidano, in favore della società appellata e della società intervenuta, nella misura sotto indicata, tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: da € 260.001 a € 520.000
Fase di studio della controversia, valore medio:
€ 4.389,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 2.552,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio:
€ 5.880,00
Fase decisionale, valore medio: € 7.298,00
Compenso tabellare (valori medi) € 20.119,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 9417/22 del tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna parte appellante alla rifusione, in favore di parte appellata e di parte intervenuta, delle spese del grado che si liquidano in Euro 20.119,00 per ciascuna parte, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
-quello se dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore