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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/09/2025, n. 3361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3361 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8980/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Teverola, alla via Roma n. 14, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Buonpane, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di assegno unico riconosciutigli dall'ente previdenziale.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver contratto matrimonio con il sig. in data 28/05/2011; Parte_2
b) Di avere due figlie;
c) Che il sig. in data 10/01/22 ha presentato domanda per il riconoscimento Pt_2 dell'assegno unico, accolta dall' ; CP_2
d) Di aver presentato domanda per l'ottenimento del 50% della prestazione in data 20/12/2022 alla luce dell'avvenuta separazione;
e) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione se non nei mesi di febbraio CP_2
2023 ed a partire dal mese di maggio 2024.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito asserendo di aver provveduto al pagamento CP_2 della prestazione nei confronti del sig. in quanto indotto in errore dal provvedimento Pt_2 dell'autorità giudiziaria. Ha quindi chiesto in via principale il rigetto del ricorso, ritenendo che le pretese di parte ricorrente dovessero rivolgersi nei confronti del sig. , avendo questi Pt_2 indebitamente percepito la prestazione. In via subordinata ha chiesto la chiamata in causa del sig.
, avanzando domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite. Pt_2
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta di chiamata del sig.
in causa da parte dell' : tale richiesta, infatti, è stata avanzata solo in via Parte_2 CP_2 subordinata, con la conseguenza che il giudice dovrebbe provvedere rispetto alla stessa esclusivamente dopo essersi pronunciato sulla domanda principale di rigetto per carenza di legittimazione passiva;
tale domanda subordinata, tuttavia, risulta processualmente incompatibile con il disposto di legge, secondo il quale il giudice deve provvedere alla chiamata in causa del terzo
– richiesta dalla parte che si costituisce tempestivamente – non oltre la prima udienza di trattazione.
Nel merito il ricorso proposto da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nessun dubbio sussiste quanto al diritto della ricorrente di percepire l'assegno unico ed universale nella sua quota del 50% prevista dalla legge: in tal senso, infatti, è lo stesso ente previdenziale ad aver riconosciuto in via amministrativa la prestazione alla ricorrente nei periodi antecedenti e successivi a quello oggetto di causa. La ricorrente, infatti, è madre di due figlie di età inferiore a 21 anni, con la conseguenza che – a fronte della separazione dal sig. aveva Pt_2 certamente il diritto di percepire la propria quota della prestazione.
Parte resistente, dunque, allega di aver pagato la prestazione interamente al sig. , perché Pt_2 indotta in errore da un provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, con cui in sede di separazione si statuiva “che versi a la somma di € 450 mensili (somma Parte_2 Parte_1 comprensiva dell'assegno unico per le figlie) titolo di contributo di mantenimento delle minori ….”
Ritenendo che la somma indicata comprendesse la totalità della prestazione previdenziale oggetto della presente causa.
A fronte del successivo provvedimento del 23/04/2024 del Tribunale di Napoli Nord, con il quale si chiariva che la somma indicata comprendesse esclusivamente la quota di prestazione del sig. perfetto, l' ha provveduto ad erogare la prestazione in favore della ricorrente, senza CP_2 tuttavia provvedere al pagamento degli arretrati. Appare evidente, quindi, che l'errore in cui è incorso l' non possa andare a Controparte_3 detrimento della ricorrente, per legge beneficiaria della quota di prestazione che l'istituto ha versato a soggetto diverso.
È l'ente previdenziale, per legge, il debitore della prestazione, né il versamento ad altro soggetto può liberarlo nei confronti del titolare del diritto alla prestazione.
La domanda di restituzione dell'indebito avanzata dall' nei confronti del sig. è CP_2 Pt_2 inammissibile per le ragioni processuali precedentemente indicate e nel merito perché l' CP_2 pretende di recuperare in via processuale un indebito rispetto al quale non risulta nemmeno proposta una richiesta amministrativa.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e l' deve essere condannato al pagamento CP_2 dell'assegno Unico Universale in favore della ricorrente nei limiti di quanto spettante per il periodo dal febbraio 2023 all'aprile 2024, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la chiamata in causa del sig. ; Parte_2
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2 dell'assegno Unico Universale in favore della ricorrente nei limiti di quanto spettante per il periodo dal febbraio 2023 all'aprile 2024, oltre interessi;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
1.312,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 19.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott. Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 8980/2024 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Teverola, alla via Roma n. 14, presso lo studio dell'avv. Pasquale
Buonpane, da cui è rappresentata e difesa
- ricorrente-
E
Controparte_1
Rappresentato e difeso come in atti
- resistente–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11/07/2024 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l' , chiedendo il Controparte_1 pagamento dei ratei di assegno unico riconosciutigli dall'ente previdenziale.
Nello specifico, parte ricorrente ha dedotto:
a) Di aver contratto matrimonio con il sig. in data 28/05/2011; Parte_2
b) Di avere due figlie;
c) Che il sig. in data 10/01/22 ha presentato domanda per il riconoscimento Pt_2 dell'assegno unico, accolta dall' ; CP_2
d) Di aver presentato domanda per l'ottenimento del 50% della prestazione in data 20/12/2022 alla luce dell'avvenuta separazione;
e) Che l' non ha provveduto al pagamento della prestazione se non nei mesi di febbraio CP_2
2023 ed a partire dal mese di maggio 2024.
Ritualmente citato in giudizio, l' si è costituito asserendo di aver provveduto al pagamento CP_2 della prestazione nei confronti del sig. in quanto indotto in errore dal provvedimento Pt_2 dell'autorità giudiziaria. Ha quindi chiesto in via principale il rigetto del ricorso, ritenendo che le pretese di parte ricorrente dovessero rivolgersi nei confronti del sig. , avendo questi Pt_2 indebitamente percepito la prestazione. In via subordinata ha chiesto la chiamata in causa del sig.
, avanzando domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite. Pt_2
In via preliminare deve essere dichiarata l'inammissibilità della richiesta di chiamata del sig.
in causa da parte dell' : tale richiesta, infatti, è stata avanzata solo in via Parte_2 CP_2 subordinata, con la conseguenza che il giudice dovrebbe provvedere rispetto alla stessa esclusivamente dopo essersi pronunciato sulla domanda principale di rigetto per carenza di legittimazione passiva;
tale domanda subordinata, tuttavia, risulta processualmente incompatibile con il disposto di legge, secondo il quale il giudice deve provvedere alla chiamata in causa del terzo
– richiesta dalla parte che si costituisce tempestivamente – non oltre la prima udienza di trattazione.
Nel merito il ricorso proposto da parte ricorrente è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito esposte.
Nessun dubbio sussiste quanto al diritto della ricorrente di percepire l'assegno unico ed universale nella sua quota del 50% prevista dalla legge: in tal senso, infatti, è lo stesso ente previdenziale ad aver riconosciuto in via amministrativa la prestazione alla ricorrente nei periodi antecedenti e successivi a quello oggetto di causa. La ricorrente, infatti, è madre di due figlie di età inferiore a 21 anni, con la conseguenza che – a fronte della separazione dal sig. aveva Pt_2 certamente il diritto di percepire la propria quota della prestazione.
Parte resistente, dunque, allega di aver pagato la prestazione interamente al sig. , perché Pt_2 indotta in errore da un provvedimento del Tribunale di Napoli Nord, con cui in sede di separazione si statuiva “che versi a la somma di € 450 mensili (somma Parte_2 Parte_1 comprensiva dell'assegno unico per le figlie) titolo di contributo di mantenimento delle minori ….”
Ritenendo che la somma indicata comprendesse la totalità della prestazione previdenziale oggetto della presente causa.
A fronte del successivo provvedimento del 23/04/2024 del Tribunale di Napoli Nord, con il quale si chiariva che la somma indicata comprendesse esclusivamente la quota di prestazione del sig. perfetto, l' ha provveduto ad erogare la prestazione in favore della ricorrente, senza CP_2 tuttavia provvedere al pagamento degli arretrati. Appare evidente, quindi, che l'errore in cui è incorso l' non possa andare a Controparte_3 detrimento della ricorrente, per legge beneficiaria della quota di prestazione che l'istituto ha versato a soggetto diverso.
È l'ente previdenziale, per legge, il debitore della prestazione, né il versamento ad altro soggetto può liberarlo nei confronti del titolare del diritto alla prestazione.
La domanda di restituzione dell'indebito avanzata dall' nei confronti del sig. è CP_2 Pt_2 inammissibile per le ragioni processuali precedentemente indicate e nel merito perché l' CP_2 pretende di recuperare in via processuale un indebito rispetto al quale non risulta nemmeno proposta una richiesta amministrativa.
Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e l' deve essere condannato al pagamento CP_2 dell'assegno Unico Universale in favore della ricorrente nei limiti di quanto spettante per il periodo dal febbraio 2023 all'aprile 2024, oltre interessi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibile la chiamata in causa del sig. ; Parte_2
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_2 dell'assegno Unico Universale in favore della ricorrente nei limiti di quanto spettante per il periodo dal febbraio 2023 all'aprile 2024, oltre interessi;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che liquida in € CP_2
1.312,00, oltre spese legali, IVA e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Aversa, 19.09.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo