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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 06/10/2025, n. 799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 799 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CI NO presidente
Roberto Rivello consigliere
RE IO EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 13/2024 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Marco Bogetti, elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio del difensore, in Torino, corso Matteotti, n. 13 appellanti contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (c.f. , C.F._4 CP_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. ), (c.f. , difesi C.F._6 Controparte_5 C.F._7 dagli avv.ti Luigi Nuzzo e Carlo Amedeo Tabellini, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 71 appellati
1 Conclusioni
e hanno precisato queste conclusioni: «voglia Parte_1 Parte_2
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
A) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 4938/2023 del
01.12.2023 ed in sua riforma,
B) dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , Controparte_1 CP_2
, , ,in solido tra loro, alla pronta CP_3 Controparte_4 Controparte_5 ed immediata rimozione dei manufatti oggetto di causa con la rimessa in pristino del muro
a regola d'arte;
C) dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , Controparte_1 CP_2
, e , in solido tra loro, al CP_3 Controparte_4 Controparte_5 risarcimento dei danni in favore degli attori da liquidarsi in via equitativa nell'ammontare che si propone in € 20,00 per ogni giorno di mancato pieno godimento della loro proprietà dal 8.3.2016 alla data dell'effettiva rimozione dei manufatti con ripristino del muro;
D) con vittoria nelle spese, anche di CTU, e compenso di difesa sia di primo che di secondo grado del giudizio, nonché di quelle di mediazione, oltre rimborso forfetario, CPA ed
IVA».
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
hanno precisato queste conclusioni: «voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_5 adita, contrariis reiectis, nel merito, in via principale, respingere siccome inammissibile e infondato l'appello interposto dai signori
e con citazione notificata il 29 dicembre 2023, per le ragioni di cui in Parte_1 Pt_2 atti;
confermare la sentenza n. 4938/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino, G.U. dott.ssa Nicoletta Aloj, nel procedimento R.G. n. 12838/2021, in data 28 novembre/1° dicembre 2023, notificata in data 1° dicembre 2023; per l'effetto ed in ogni caso, respingere siccome inammissibili e infondate, per le ragioni di cui in atti, tutte le domande proposte dai signori e Parte_1 Pt_2 mandando gli esponenti integralmente assolti da ogni avversa pretesa;
2 in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza n. 4938/2023 del Tribunale di
Torino fosse riformata anche parzialmente, occorrendo in riforma dell'ordinanza resa in data 15.6.2022, nel ritenuto caso di necessità, ammettere prova per testi sui seguenti capi, preceduti dal formale “vero che”:
1. dopo l'accordo stipulato nel 2008 per la collocazione delle camerette per cui è causa lungo la strada all'esterno del muro, nei primi mesi del 2009, gli incaricati delle società di gestione delle reti gas e/o elettriche avevano comunicato ai signori e CP_1 Parte_3
e (da una parte) e e (dall'altra) che tale
[...] CP_2 Parte_4 Persona_1 collocazione era giuridicamente e tecnicamente inammissibile, in quanto contrastante con la normativa del settore o, comunque, impraticabile per ragioni di sicurezza;
2. quindi, nei primi mesi del 2009, i signori e e CP_1 Parte_3 CP_2
(da una parte) e e (dall'altra) avevano raggiunto un nuovo Parte_4 Persona_1 accordo verbale per far realizzare le camerette nell'unica posizione possibile, ossia in linea verticale sopra il muro di confine;
3. nei primi mesi del 2009, le camerette presenti sul muro di confine sono state edificate dai signori / (o loro incaricati) nel proprio interesse ed a CP_1 CP_2 scienza dei signori e;
Parte_4 Persona_1
4. nei primi mesi del 2009 i signori e hanno prestato il Parte_4 Persona_1 loro assenso alla collocazione delle camerette sul muro di confine da parte dei signori e
[...]
/ e non vi hanno mai espresso alcuna contrarietà od opposizione, né CP_1 CP_2 durante né dopo la realizzazione dell'opera;
5. nei primi mesi del 2009 i signori e impartirono Parte_4 Persona_1 indicazioni ai signori e (e/o ai loro incaricati) affinché le CP_1 Parte_3 camerette che venivano edificate sul muro di confine risultassero coerenti con il muro di cinta e con le altre camerette già esistenti.
Si indica a testimone su tutti i capi il sig. , domiciliato in Chieri (TO), Parte_4 via Montale n. 3; anche occorrendo in riforma dell'ordinanza resa in occasione dell'udienza figurata dell'8 settembre 2022, in sede di eventuale rinnovazione/integrazione della CTU, ammettere l'integrazione del quesito peritale come proposto dagli esponenti, ossia con
l'ulteriore incarico di verificare “se la collocazione delle camerette sopra il muretto di
3 proprietà dei signori e non in sporgenza rispetto al medesimo (come illustrato Parte_5 nel doc. 6 di parte convenuta) rappresentava la soluzione tecnicamente più conforme alle normative e alle regole dell'arte vigenti all'epoca dei fatti (2009)” ovvero “se la collocazione delle camerette sopra il muretto di proprietà dei signori e non in sporgenza Parte_5 rispetto al medesimo (come illustrato nel doc. 6 di parte convenuta) rappresentava soluzione tecnicamente inevitabile in base alle normative e alle regole dell'arte vigenti all'epoca dei fatti (2009)”; per l'effetto ed in ogni caso, respingere siccome inammissibili e infondate, per le ragioni di cui in atti, tutte le domande proposte dai signori e Parte_1 Pt_2 mandando gli esponenti integralmente assolti da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale».
Svolgimento del processo
1. e avevano convenuto , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e innanzi al CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Torino, rappresentando di avere acquistato la proprietà degli immobili siti in
Chieri, via Montale, n. 3/b, identificati in catasto al foglio 54, mappale 385, subalterni
107 e 1845, l'8 marzo 2016, e che all'interno del muro di recinzione sono incorporate due nicchie per l'alloggiamento delle apparecchiature di sezionamento dell'energia elettrica e dei contatori del gas, che sono state costruite da , Parte_3 CP_1
e quali originari proprietari degli immobili confinanti, per un
[...] CP_2 tratto del lato est, con i loro fondi.
Gli attori avevano allegato che i loro danti causa e , Parte_3 [...]
, si erano accordati nel mese di novembre 2008, di modo da CP_1 CP_2 consentire ai secondi di posizionare le camerette lungo il tratto di recinzione confinante con via Montale, anche in deroga alla disciplina delle distanze tra costruzioni, a fronte del loro impegno di sostituire la rete metallica con una cancellata metallica con aste verticali.
Gli attori avevano dedotto l'inopponibilità del contratto, ma anche l'inadempimento, per l'omessa sostituzione della rete metallica e per la realizzazione delle camerette dentro al fondo dei loro danti causa.
4 Gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti – a Parte_3 erano succeduti quali eredi , CP_3 Controparte_4 CP_5
– alla rimozione dei manufatti e alla rimessa in pristino del muro, nonché al
[...] risarcimento del danno, liquidato in via equitativa nella somma di euro 20,00 per ogni giorno di mancato pieno godimento della proprietà dall'8 marzo 2016 alla rimozione.
2. , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
si erano costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_5
3. Con sentenza n. 4938/2023 del 1° dicembre 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande degli attori, li ha condannati alla rifusione delle spese processuali e ha posto a loro carico, definitivamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 sulla base di tre motivi e hanno riproposto le domande avanzate in primo grado.
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
hanno chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello, e hanno proposto Controparte_5 appello incidentale condizionato, vertente sulle istanze istruttorie.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno contestato l'applicazione della disciplina legale dell'accessione, in quanto sarebbe stata derogata dall'accordo del 2008 intercorso tra i loro danti causa e gli appellati ( per Parte_3 CP_3
, ). Controparte_4 Controparte_5
In particolare, per gli appellanti, «[i]l Tribunale, infatti, ha omesso di considerare che, trattandosi di fare applicazione delle norme previste dagli artt. 934 e 936 cod. civ., la situazione doveva essere valutata con riferimento all'epoca in cui la fattispecie giuridica della accessione si è realizzata ed esaurita e, quindi, con riferimento all'epoca in cui proprietari del fondo sul quale vennero costruite le camerette erano i signori e Parte_6
e non gli attuali appellanti poiché è principio incontestabile che il proprietario Persona_1 del suolo acquista “ipso iure” al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata. || […] E, dunque, il succitato contratto “del novembre 2008” istitutivo di una servitù per la costruzione delle stesse due “camerette” “a distanza inferiore a quella
5 legale” rispetto proprio al fondo per cui è causa, pur inopponibile agli appellanti, non poteva essere ignorato dal Giudice perché determinava e determina l'inapplicabilità dell'art. 936 cod. civ.. || Esclusa in tal modo detta norma, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 948 cod. civ. accogliendo le domande attoree, norma che invece ha violato»
(pp. 9 ss. cit. app.).
Il motivo non è fondato.
Va qualificato il diritto azionato dagli appellanti.
Occorre avere riguardo alla vicenda sostanziale posta a fondamento della domanda e all'oggetto della medesima (per tutte, Cass. civ., sez. trib., ord. 16 aprile 2025, n. 9909).
Gli appellanti hanno chiaramente lamentato di non potere pienamente godere della loro proprietà in quanto nel muro di recinzione ci sono delle nicchie (o camerette) che contenevano dei dispositivi, rimossi in corso di causa, strumentali a servire i fondi degli appellati.
Il ripristino del godimento postula, in tesi, la rimozione dei manufatti.
Alla richiesta di rimozione dei manufatti è sottesa la denuncia dell'inesistenza di diritti altrui: «Le “camerette” con relative apparecchiature, realizzate e poste all'interno del fondo attoreo, violano palesemente il diritto di proprietà degli attori (artt. 832, 840, 872, 873 cod. civ. e norme correlate), sono del tutto illegittime e prive di titolo» (p. 6 cit.).
La causa petendi – presenza di manufatti sul proprio fondo a beneficio di quello altrui –, il petitum immediato – rimozione dei manufatti – e quello mediato – accertamento dell'assenza di limiti al diritto di proprietà – evocano l'azione negatoria (art. 949 c.c.).
A questa qualificazione non osta il mancato espresso richiamo all'azione negatoria.
Tra l'altro, nel menzionare il precedente del 2019, vertente su una causa sul piano oggettivo identica a quella odierna e definita con una sentenza in rito per improcedibilità dell'azione, gli stessi appellanti avevano rammentato che il giudice aveva allora qualificato la loro azione (rectius il diritto fatto valere) quale “negatoria servitutis” (p. 5 cit.).
A questa qualificazione non osta neanche l'assenza di una domanda espressa di accertamento negativo del diritto di godimento altrui, dal momento che la condanna alla rimozione dei manufatti ha per presupposto siffatto accertamento.
Pertanto, non va condivisa né l'impostazione assunta dal giudice di primo grado, che ha fatto applicazione del regime dell'accessione, ancorché pacificamente la vicenda della costruzione si sia esaurita ben prima dell'acquisto da parte degli appellanti, estranei al programma negoziale dei soggetti allora legittimati, né la proposta di qualificazione degli
6 appellanti, espressamente avanzata per la prima volta in questa fase, secondo cui avrebbero agito in rivendicazione, dal momento che gli appellati non hanno contestato la proprietà del fondo su cui insistono i manufatti, né hanno rivendicato la proprietà dei medesimi, e che la vicenda litigiosa esprime semmai un possesso di servitù, non già di proprietà.
Come infatti colto dagli appellanti nel formulare la domanda, non ricorre il problema di restituzione di un fondo, bensì di rimozione di ciò che ne ostacola il pieno (nel senso di libero) godimento (di qui anche la domanda di risarcimento del danno, liquidato «per ogni giorno di mancato pieno godimento della loro proprietà», p. 19 cit. app.).
Come accertato dal giudice di primo grado, e rimasto incensurato, è inutile indagare circa il contenuto dei negozi intercorsi tra i danti causa degli appellanti e la controparte – se costitutivi di una servitù reale o personale e con quale contenuto –, in quanto sono inopponibili agli appellanti, perché res inter alios actae e non trascritti (se trascrivibili).
Per questo va contraddetto quanto sostenuto dagli appellanti nelle difese finali di questa fase, e in contrasto con quelle pregresse, secondo cui «[l]'accordo del 2008 ha natura reale e vincolante, in quanto le parti originarie hanno dato esecuzione all'accordo stesso, generando un affidamento legittimo negli appellanti. || Gli appellati non possono invocare l'assenza di trascrizione per sottrarsi agli obblighi assunti» (p. 12 comp. conc. app.).
L'indifferenza della posizione degli appellanti rispetto al negozio preclude loro anche di lamentare inadempimenti e di farne occasione per ottenere l'utilità ultima pretesa.
Gli appellati non hanno allegato ulteriori titoli costitutivi di diritti opponibili agli avversari.
Occorre allora verificare se la pretesa rimozione dei manufatti possa essere accolta.
Non vantando un diritto, gli appellati non potevano servirsi delle nicchie.
Detto altrimenti, gli appellanti avevano diritto alla rimozione degli apparecchi degli appellati posti nelle nicchie a servizio del fondo dei vicini.
Ad essa, gli appellati hanno provveduto in corso di causa.
Rispetto a questa conclusione gli appellanti non hanno dedotto alcuna censura alla sentenza e segnatamente in punto di regolamentazione delle spese processuali in ordine alla corretta applicazione del criterio della soccombenza (c.d. virtuale per il sopravvenuto disinteresse alla pronuncia in parte qua).
7 Gli appellanti non hanno invece diritto alla rimozione delle nicchie e alla costruzione di un muro nei termini pretesi.
Indipendentemente dagli autori della costruzione delle nicchie, gli appellanti hanno pacificamente acquistato la proprietà degli immobili nella conformazione attuale, cioè con una parte della recinzione dotata di nicchie incorporate.
Gli appellanti pretendono che gli appellati rimuovano delle cose che appartengono a loro e che gli appellati siano obbligati ad un ripristino, che tale non è, in assenza di una situazione anteriore (per gli appellanti).
Si tratta invece di una modifica alla situazione di fatto (cioè alla conformazione del muro di recinzione) che gli appellanti hanno consapevolmente accettato (e pagato) tramite l'acquisto.
L'utilità richiesta si rivela dunque un fine estraneo a quello che il diritto azionato offre loro, cioè di godere della cosa – il muro di recinzione – senza vincoli a favore di terzi.
Gli appellanti (o meglio i loro aventi causa, v. § 2, p. 7 sent.) saranno quindi liberi di decidere se utilizzare le nicchie, distruggerle o modificarle.
Altrimenti opinando, si farebbe gravare su terzi una sorta di pentimento (parziale) per l'acquisto.
Ancorché sulla base di una motivazione differente, l'esito della pronuncia impugnata va condiviso.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno dedotto che, anche a volere ritenere applicabile la disciplina in materia di accessione, vi sarebbe spazio per l'azione di rivendicazione ed hanno dunque insistito per questa qualificazione.
Il motivo non è inammissibile, come sostenuto dagli appellati, in quanto si pone in sostanziale continuità con il primo motivo, ove sono identificati e la parte della sentenza da criticare e le ragioni della critica.
Il motivo è infondato per le stesse ragioni di rigetto del primo motivo d'appello.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato il rigetto della domanda risarcitoria.
Il danno lamentato è costituito dal mancato godimento dell'area su cui insistono le nicchie;
gli appellanti hanno invocato la figura del danno in re ipsa.
Il motivo non è fondato.
8 Il precedente giurisprudenziale invocato dagli appellanti non è di per sé favorevole alla loro posizione, avendo la Corte di cassazione richiamato anche l'orientamento che esclude la figura del danno in re ipsa e avendone fatto applicazione nel caso in esame: «Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà imporrebbe, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare
l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva. […] || Nella specie, dalla sentenza impugnata si ricava […] che il B. non avesse adempiuto nemmeno al minimo onere di allegazione che potesse consentire ai giudici del merito di far uso delle presunzioni sull'esistenza dei danni collegati» (Cass. civ., sez. II^, sent. 9 settembre 2021, n. 24383).
Anche ad ammettere la configurabilità di un danno presunto o normale in casi analoghi a quello in esame, questo non ricorre in concreto in virtù di quanto esposto nel primo motivo di appello e anche del precedente appena riportato.
Dal momento che gli appellati non sono tenuti a rimuovere le nicchie e a realizzare il muro nei termini pretesi dagli appellanti, non può addebitarsi loro il mancato godimento dell'immobile con il muro di recinzione privo di nicchie.
Gli appellati non potevano semmai occupare le nicchie.
Tuttavia, la pretesa degli appellanti di rimozione delle nicchie medesime esprime il disinteresse al godimento delle medesime e quindi la non predicabilità di un danno.
Va soggiunto che gli appellanti hanno allegato di avere sostenuto la spesa di euro
1.891,00 per la messa in sicurezza dei luoghi in conseguenza dell'asporto dei contatori ad opera degli appellati (p. 16 cit. app.).
All'allegazione non è seguita una domanda, considerato che, nel liquidare il danno subito, gli appellanti hanno limitato il risarcimento al mancato pieno godimento della proprietà (p. 19 cit. app.).
Inoltre, manca la prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
Gli appellati hanno contestato l'addebito, assumendo che «l'intervento è avvenuto essenzialmente sulla pubblica via e i danni al muro erano preesistenti all'intervento (docc.
9-10)» [p. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c.], ed inoltre il documento prodotto sub
n. 22) dagli appellanti è un preventivo in cui sono descritte operazioni, quali fornitura di
9 recinzione in ferro, demolizione e smaltimento vani contatori, ripristino muro sottostante, che non evocano attività di messa in sicurezza, bensì la più ampia opera di modifica del muro, da realizzarsi previa eliminazione delle nicchie.
Il motivo è rigettato.
4. Il rigetto dell'appello principale rende superfluo l'esame di quello incidentale, che gli appellati hanno condizionato alla decisione di segno (anche parziale) contrario.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In assenza di dati utili rispetto alla negatoria servitutis, quale domanda principale, si può convenire con la valutazione degli appellanti circa la natura indeterminabile della causa.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (queste ultime si sono rivelate di pronta soluzione, la quale è stata tratta anche soltanto dal confronto delle asserzioni delle parti), trovano applicazione i parametri forensi minimi.
Non vi è ragione per applicare l'aumento del compenso in virtù della pluralità delle parti (art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014), vista l'unitarietà delle difese.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi
(euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2 condanna e al rimborso a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
10 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.996,00 per CP_1 compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il consigliere estensore
RE IO EL
Il presidente
CI NO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di TORINO sezione seconda civile composta dai magistrati:
CI NO presidente
Roberto Rivello consigliere
RE IO EL consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 13/2024 promossa da
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), difesi dall'avv. Marco Bogetti, elettivamente domiciliati presso lo C.F._2 studio del difensore, in Torino, corso Matteotti, n. 13 appellanti contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._3 CP_2
), (c.f. , C.F._4 CP_3 C.F._5 Controparte_4
(c.f. ), (c.f. , difesi C.F._6 Controparte_5 C.F._7 dagli avv.ti Luigi Nuzzo e Carlo Amedeo Tabellini, elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 71 appellati
1 Conclusioni
e hanno precisato queste conclusioni: «voglia Parte_1 Parte_2
l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis,
A) riformare l'impugnata sentenza del Tribunale di Torino n. 4938/2023 del
01.12.2023 ed in sua riforma,
B) dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , Controparte_1 CP_2
, , ,in solido tra loro, alla pronta CP_3 Controparte_4 Controparte_5 ed immediata rimozione dei manufatti oggetto di causa con la rimessa in pristino del muro
a regola d'arte;
C) dichiarare tenuti e condannare i sig.ri , Controparte_1 CP_2
, e , in solido tra loro, al CP_3 Controparte_4 Controparte_5 risarcimento dei danni in favore degli attori da liquidarsi in via equitativa nell'ammontare che si propone in € 20,00 per ogni giorno di mancato pieno godimento della loro proprietà dal 8.3.2016 alla data dell'effettiva rimozione dei manufatti con ripristino del muro;
D) con vittoria nelle spese, anche di CTU, e compenso di difesa sia di primo che di secondo grado del giudizio, nonché di quelle di mediazione, oltre rimborso forfetario, CPA ed
IVA».
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
hanno precisato queste conclusioni: «voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_5 adita, contrariis reiectis, nel merito, in via principale, respingere siccome inammissibile e infondato l'appello interposto dai signori
e con citazione notificata il 29 dicembre 2023, per le ragioni di cui in Parte_1 Pt_2 atti;
confermare la sentenza n. 4938/2023 resa inter partes dal Tribunale di Torino, G.U. dott.ssa Nicoletta Aloj, nel procedimento R.G. n. 12838/2021, in data 28 novembre/1° dicembre 2023, notificata in data 1° dicembre 2023; per l'effetto ed in ogni caso, respingere siccome inammissibili e infondate, per le ragioni di cui in atti, tutte le domande proposte dai signori e Parte_1 Pt_2 mandando gli esponenti integralmente assolti da ogni avversa pretesa;
2 in via di appello incidentale condizionato, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la sentenza n. 4938/2023 del Tribunale di
Torino fosse riformata anche parzialmente, occorrendo in riforma dell'ordinanza resa in data 15.6.2022, nel ritenuto caso di necessità, ammettere prova per testi sui seguenti capi, preceduti dal formale “vero che”:
1. dopo l'accordo stipulato nel 2008 per la collocazione delle camerette per cui è causa lungo la strada all'esterno del muro, nei primi mesi del 2009, gli incaricati delle società di gestione delle reti gas e/o elettriche avevano comunicato ai signori e CP_1 Parte_3
e (da una parte) e e (dall'altra) che tale
[...] CP_2 Parte_4 Persona_1 collocazione era giuridicamente e tecnicamente inammissibile, in quanto contrastante con la normativa del settore o, comunque, impraticabile per ragioni di sicurezza;
2. quindi, nei primi mesi del 2009, i signori e e CP_1 Parte_3 CP_2
(da una parte) e e (dall'altra) avevano raggiunto un nuovo Parte_4 Persona_1 accordo verbale per far realizzare le camerette nell'unica posizione possibile, ossia in linea verticale sopra il muro di confine;
3. nei primi mesi del 2009, le camerette presenti sul muro di confine sono state edificate dai signori / (o loro incaricati) nel proprio interesse ed a CP_1 CP_2 scienza dei signori e;
Parte_4 Persona_1
4. nei primi mesi del 2009 i signori e hanno prestato il Parte_4 Persona_1 loro assenso alla collocazione delle camerette sul muro di confine da parte dei signori e
[...]
/ e non vi hanno mai espresso alcuna contrarietà od opposizione, né CP_1 CP_2 durante né dopo la realizzazione dell'opera;
5. nei primi mesi del 2009 i signori e impartirono Parte_4 Persona_1 indicazioni ai signori e (e/o ai loro incaricati) affinché le CP_1 Parte_3 camerette che venivano edificate sul muro di confine risultassero coerenti con il muro di cinta e con le altre camerette già esistenti.
Si indica a testimone su tutti i capi il sig. , domiciliato in Chieri (TO), Parte_4 via Montale n. 3; anche occorrendo in riforma dell'ordinanza resa in occasione dell'udienza figurata dell'8 settembre 2022, in sede di eventuale rinnovazione/integrazione della CTU, ammettere l'integrazione del quesito peritale come proposto dagli esponenti, ossia con
l'ulteriore incarico di verificare “se la collocazione delle camerette sopra il muretto di
3 proprietà dei signori e non in sporgenza rispetto al medesimo (come illustrato Parte_5 nel doc. 6 di parte convenuta) rappresentava la soluzione tecnicamente più conforme alle normative e alle regole dell'arte vigenti all'epoca dei fatti (2009)” ovvero “se la collocazione delle camerette sopra il muretto di proprietà dei signori e non in sporgenza Parte_5 rispetto al medesimo (come illustrato nel doc. 6 di parte convenuta) rappresentava soluzione tecnicamente inevitabile in base alle normative e alle regole dell'arte vigenti all'epoca dei fatti (2009)”; per l'effetto ed in ogni caso, respingere siccome inammissibili e infondate, per le ragioni di cui in atti, tutte le domande proposte dai signori e Parte_1 Pt_2 mandando gli esponenti integralmente assolti da ogni avversa pretesa;
in ogni caso, con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre ad IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese secondo legge professionale».
Svolgimento del processo
1. e avevano convenuto , Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e innanzi al CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
Tribunale di Torino, rappresentando di avere acquistato la proprietà degli immobili siti in
Chieri, via Montale, n. 3/b, identificati in catasto al foglio 54, mappale 385, subalterni
107 e 1845, l'8 marzo 2016, e che all'interno del muro di recinzione sono incorporate due nicchie per l'alloggiamento delle apparecchiature di sezionamento dell'energia elettrica e dei contatori del gas, che sono state costruite da , Parte_3 CP_1
e quali originari proprietari degli immobili confinanti, per un
[...] CP_2 tratto del lato est, con i loro fondi.
Gli attori avevano allegato che i loro danti causa e , Parte_3 [...]
, si erano accordati nel mese di novembre 2008, di modo da CP_1 CP_2 consentire ai secondi di posizionare le camerette lungo il tratto di recinzione confinante con via Montale, anche in deroga alla disciplina delle distanze tra costruzioni, a fronte del loro impegno di sostituire la rete metallica con una cancellata metallica con aste verticali.
Gli attori avevano dedotto l'inopponibilità del contratto, ma anche l'inadempimento, per l'omessa sostituzione della rete metallica e per la realizzazione delle camerette dentro al fondo dei loro danti causa.
4 Gli attori avevano chiesto la condanna dei convenuti – a Parte_3 erano succeduti quali eredi , CP_3 Controparte_4 CP_5
– alla rimozione dei manufatti e alla rimessa in pristino del muro, nonché al
[...] risarcimento del danno, liquidato in via equitativa nella somma di euro 20,00 per ogni giorno di mancato pieno godimento della proprietà dall'8 marzo 2016 alla rimozione.
2. , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
si erano costituiti in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_5
3. Con sentenza n. 4938/2023 del 1° dicembre 2023, il Tribunale di Torino ha rigettato le domande degli attori, li ha condannati alla rifusione delle spese processuali e ha posto a loro carico, definitivamente, le spese della consulenza tecnica d'ufficio.
4. Avverso la sentenza, e hanno proposto appello Parte_1 Parte_2 sulla base di tre motivi e hanno riproposto le domande avanzate in primo grado.
, e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 [...]
hanno chiesto il rigetto, anche in rito, dell'appello, e hanno proposto Controparte_5 appello incidentale condizionato, vertente sulle istanze istruttorie.
5. Non è stata espletata attività di istruzione probatoria.
Fatte precisare le conclusioni, la decisione della causa è stata riservata al collegio.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo d'appello, gli appellanti hanno contestato l'applicazione della disciplina legale dell'accessione, in quanto sarebbe stata derogata dall'accordo del 2008 intercorso tra i loro danti causa e gli appellati ( per Parte_3 CP_3
, ). Controparte_4 Controparte_5
In particolare, per gli appellanti, «[i]l Tribunale, infatti, ha omesso di considerare che, trattandosi di fare applicazione delle norme previste dagli artt. 934 e 936 cod. civ., la situazione doveva essere valutata con riferimento all'epoca in cui la fattispecie giuridica della accessione si è realizzata ed esaurita e, quindi, con riferimento all'epoca in cui proprietari del fondo sul quale vennero costruite le camerette erano i signori e Parte_6
e non gli attuali appellanti poiché è principio incontestabile che il proprietario Persona_1 del suolo acquista “ipso iure” al momento dell'incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata. || […] E, dunque, il succitato contratto “del novembre 2008” istitutivo di una servitù per la costruzione delle stesse due “camerette” “a distanza inferiore a quella
5 legale” rispetto proprio al fondo per cui è causa, pur inopponibile agli appellanti, non poteva essere ignorato dal Giudice perché determinava e determina l'inapplicabilità dell'art. 936 cod. civ.. || Esclusa in tal modo detta norma, il Tribunale avrebbe dovuto applicare il disposto dell'art. 948 cod. civ. accogliendo le domande attoree, norma che invece ha violato»
(pp. 9 ss. cit. app.).
Il motivo non è fondato.
Va qualificato il diritto azionato dagli appellanti.
Occorre avere riguardo alla vicenda sostanziale posta a fondamento della domanda e all'oggetto della medesima (per tutte, Cass. civ., sez. trib., ord. 16 aprile 2025, n. 9909).
Gli appellanti hanno chiaramente lamentato di non potere pienamente godere della loro proprietà in quanto nel muro di recinzione ci sono delle nicchie (o camerette) che contenevano dei dispositivi, rimossi in corso di causa, strumentali a servire i fondi degli appellati.
Il ripristino del godimento postula, in tesi, la rimozione dei manufatti.
Alla richiesta di rimozione dei manufatti è sottesa la denuncia dell'inesistenza di diritti altrui: «Le “camerette” con relative apparecchiature, realizzate e poste all'interno del fondo attoreo, violano palesemente il diritto di proprietà degli attori (artt. 832, 840, 872, 873 cod. civ. e norme correlate), sono del tutto illegittime e prive di titolo» (p. 6 cit.).
La causa petendi – presenza di manufatti sul proprio fondo a beneficio di quello altrui –, il petitum immediato – rimozione dei manufatti – e quello mediato – accertamento dell'assenza di limiti al diritto di proprietà – evocano l'azione negatoria (art. 949 c.c.).
A questa qualificazione non osta il mancato espresso richiamo all'azione negatoria.
Tra l'altro, nel menzionare il precedente del 2019, vertente su una causa sul piano oggettivo identica a quella odierna e definita con una sentenza in rito per improcedibilità dell'azione, gli stessi appellanti avevano rammentato che il giudice aveva allora qualificato la loro azione (rectius il diritto fatto valere) quale “negatoria servitutis” (p. 5 cit.).
A questa qualificazione non osta neanche l'assenza di una domanda espressa di accertamento negativo del diritto di godimento altrui, dal momento che la condanna alla rimozione dei manufatti ha per presupposto siffatto accertamento.
Pertanto, non va condivisa né l'impostazione assunta dal giudice di primo grado, che ha fatto applicazione del regime dell'accessione, ancorché pacificamente la vicenda della costruzione si sia esaurita ben prima dell'acquisto da parte degli appellanti, estranei al programma negoziale dei soggetti allora legittimati, né la proposta di qualificazione degli
6 appellanti, espressamente avanzata per la prima volta in questa fase, secondo cui avrebbero agito in rivendicazione, dal momento che gli appellati non hanno contestato la proprietà del fondo su cui insistono i manufatti, né hanno rivendicato la proprietà dei medesimi, e che la vicenda litigiosa esprime semmai un possesso di servitù, non già di proprietà.
Come infatti colto dagli appellanti nel formulare la domanda, non ricorre il problema di restituzione di un fondo, bensì di rimozione di ciò che ne ostacola il pieno (nel senso di libero) godimento (di qui anche la domanda di risarcimento del danno, liquidato «per ogni giorno di mancato pieno godimento della loro proprietà», p. 19 cit. app.).
Come accertato dal giudice di primo grado, e rimasto incensurato, è inutile indagare circa il contenuto dei negozi intercorsi tra i danti causa degli appellanti e la controparte – se costitutivi di una servitù reale o personale e con quale contenuto –, in quanto sono inopponibili agli appellanti, perché res inter alios actae e non trascritti (se trascrivibili).
Per questo va contraddetto quanto sostenuto dagli appellanti nelle difese finali di questa fase, e in contrasto con quelle pregresse, secondo cui «[l]'accordo del 2008 ha natura reale e vincolante, in quanto le parti originarie hanno dato esecuzione all'accordo stesso, generando un affidamento legittimo negli appellanti. || Gli appellati non possono invocare l'assenza di trascrizione per sottrarsi agli obblighi assunti» (p. 12 comp. conc. app.).
L'indifferenza della posizione degli appellanti rispetto al negozio preclude loro anche di lamentare inadempimenti e di farne occasione per ottenere l'utilità ultima pretesa.
Gli appellati non hanno allegato ulteriori titoli costitutivi di diritti opponibili agli avversari.
Occorre allora verificare se la pretesa rimozione dei manufatti possa essere accolta.
Non vantando un diritto, gli appellati non potevano servirsi delle nicchie.
Detto altrimenti, gli appellanti avevano diritto alla rimozione degli apparecchi degli appellati posti nelle nicchie a servizio del fondo dei vicini.
Ad essa, gli appellati hanno provveduto in corso di causa.
Rispetto a questa conclusione gli appellanti non hanno dedotto alcuna censura alla sentenza e segnatamente in punto di regolamentazione delle spese processuali in ordine alla corretta applicazione del criterio della soccombenza (c.d. virtuale per il sopravvenuto disinteresse alla pronuncia in parte qua).
7 Gli appellanti non hanno invece diritto alla rimozione delle nicchie e alla costruzione di un muro nei termini pretesi.
Indipendentemente dagli autori della costruzione delle nicchie, gli appellanti hanno pacificamente acquistato la proprietà degli immobili nella conformazione attuale, cioè con una parte della recinzione dotata di nicchie incorporate.
Gli appellanti pretendono che gli appellati rimuovano delle cose che appartengono a loro e che gli appellati siano obbligati ad un ripristino, che tale non è, in assenza di una situazione anteriore (per gli appellanti).
Si tratta invece di una modifica alla situazione di fatto (cioè alla conformazione del muro di recinzione) che gli appellanti hanno consapevolmente accettato (e pagato) tramite l'acquisto.
L'utilità richiesta si rivela dunque un fine estraneo a quello che il diritto azionato offre loro, cioè di godere della cosa – il muro di recinzione – senza vincoli a favore di terzi.
Gli appellanti (o meglio i loro aventi causa, v. § 2, p. 7 sent.) saranno quindi liberi di decidere se utilizzare le nicchie, distruggerle o modificarle.
Altrimenti opinando, si farebbe gravare su terzi una sorta di pentimento (parziale) per l'acquisto.
Ancorché sulla base di una motivazione differente, l'esito della pronuncia impugnata va condiviso.
Il motivo è rigettato.
2. Con il secondo motivo d'appello, gli appellanti hanno dedotto che, anche a volere ritenere applicabile la disciplina in materia di accessione, vi sarebbe spazio per l'azione di rivendicazione ed hanno dunque insistito per questa qualificazione.
Il motivo non è inammissibile, come sostenuto dagli appellati, in quanto si pone in sostanziale continuità con il primo motivo, ove sono identificati e la parte della sentenza da criticare e le ragioni della critica.
Il motivo è infondato per le stesse ragioni di rigetto del primo motivo d'appello.
Il motivo è rigettato.
3. Con il terzo motivo d'appello, gli appellanti hanno impugnato il rigetto della domanda risarcitoria.
Il danno lamentato è costituito dal mancato godimento dell'area su cui insistono le nicchie;
gli appellanti hanno invocato la figura del danno in re ipsa.
Il motivo non è fondato.
8 Il precedente giurisprudenziale invocato dagli appellanti non è di per sé favorevole alla loro posizione, avendo la Corte di cassazione richiamato anche l'orientamento che esclude la figura del danno in re ipsa e avendone fatto applicazione nel caso in esame: «Il danno patrimoniale correlato alla limitazione del godimento ed alla diminuzione temporanea del valore della proprietà imporrebbe, così, per scongiurare la meccanica identificazione del danno risarcibile con l'evento dannoso, quanto meno l'allegazione dei fatti che devono essere accertati, ossia l'intenzione concreta del proprietario di impiegare
l'immobile per finalità produttive nel periodo della sua illegittima occupazione, atteso che il consentito utilizzo in materia delle presunzioni attiene all'attività probatoria e non anche a quella assertiva. […] || Nella specie, dalla sentenza impugnata si ricava […] che il B. non avesse adempiuto nemmeno al minimo onere di allegazione che potesse consentire ai giudici del merito di far uso delle presunzioni sull'esistenza dei danni collegati» (Cass. civ., sez. II^, sent. 9 settembre 2021, n. 24383).
Anche ad ammettere la configurabilità di un danno presunto o normale in casi analoghi a quello in esame, questo non ricorre in concreto in virtù di quanto esposto nel primo motivo di appello e anche del precedente appena riportato.
Dal momento che gli appellati non sono tenuti a rimuovere le nicchie e a realizzare il muro nei termini pretesi dagli appellanti, non può addebitarsi loro il mancato godimento dell'immobile con il muro di recinzione privo di nicchie.
Gli appellati non potevano semmai occupare le nicchie.
Tuttavia, la pretesa degli appellanti di rimozione delle nicchie medesime esprime il disinteresse al godimento delle medesime e quindi la non predicabilità di un danno.
Va soggiunto che gli appellanti hanno allegato di avere sostenuto la spesa di euro
1.891,00 per la messa in sicurezza dei luoghi in conseguenza dell'asporto dei contatori ad opera degli appellati (p. 16 cit. app.).
All'allegazione non è seguita una domanda, considerato che, nel liquidare il danno subito, gli appellanti hanno limitato il risarcimento al mancato pieno godimento della proprietà (p. 19 cit. app.).
Inoltre, manca la prova degli elementi costitutivi dell'illecito.
Gli appellati hanno contestato l'addebito, assumendo che «l'intervento è avvenuto essenzialmente sulla pubblica via e i danni al muro erano preesistenti all'intervento (docc.
9-10)» [p. 2, memoria ex art. 183, co. 6, n. 3), c.p.c.], ed inoltre il documento prodotto sub
n. 22) dagli appellanti è un preventivo in cui sono descritte operazioni, quali fornitura di
9 recinzione in ferro, demolizione e smaltimento vani contatori, ripristino muro sottostante, che non evocano attività di messa in sicurezza, bensì la più ampia opera di modifica del muro, da realizzarsi previa eliminazione delle nicchie.
Il motivo è rigettato.
4. Il rigetto dell'appello principale rende superfluo l'esame di quello incidentale, che gli appellati hanno condizionato alla decisione di segno (anche parziale) contrario.
5. La regolamentazione delle spese processuali è retta dal principio di causalità, di cui è espressione il criterio della soccombenza (art. 91, co. 1, parte prima, c.p.c.).
Le spese processuali del grado gravano sugli appellanti, soccombenti totali.
Le spese sono liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55.
In assenza di dati utili rispetto alla negatoria servitutis, quale domanda principale, si può convenire con la valutazione degli appellanti circa la natura indeterminabile della causa.
Tenuto conto del ridotto numero e della bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (queste ultime si sono rivelate di pronta soluzione, la quale è stata tratta anche soltanto dal confronto delle asserzioni delle parti), trovano applicazione i parametri forensi minimi.
Non vi è ragione per applicare l'aumento del compenso in virtù della pluralità delle parti (art. 4, co. 2, d.m. n. 55/2014), vista l'unitarietà delle difese.
Le spese processuali sono liquidate nella somma di euro 4.996,00 per compensi
(euro 1.029,00 per la fase di studio, euro 709,00 per la fase introduttiva, euro 1.523,00 per la fase istruttoria, euro 1.735,00 per la fase decisionale), oltre a spese generali al
15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
6. Il rigetto integrale dell'appello costituisce un elemento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (art. 13, co. 1-quater, parte prima, d.P.R. n. 30 maggio 2002, n. 115).
P.Q.M.
La Corte d'appello di Torino, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e;
Parte_1 Parte_2 condanna e al rimborso a favore di Parte_1 Parte_2 CP_1
, e
[...] CP_2 CP_3 Controparte_4 CP_5
10 delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 4.996,00 per CP_1 compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
Il consigliere estensore
RE IO EL
Il presidente
CI NO
11