TRIB
Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 05/12/2024, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 9287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dr.ssa Francesca Neri, Giudice dr.ssa Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAVELLI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARAVELLI SARA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_2 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZOTTA
VALERIA
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2024 i SI.ri (nata a [...], BO, Parte_1 il 23.08.1995) e (nato a [...], BA, il 06.02.1996) si rivolgevano al Tribunale per Parte_2 chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale e contestuale convivenza more uxorio in costanza della quale è nata una figlia, (nata a [...], il [...]). Persona_1
Con la fine della relazione, i ricorrenti raggiungevano un accordo per la regolamentazione dei propri rapporti nell'interesse della minore alle condizioni di cui oggi chiedono la formalizzazione al
Tribunale.
Con decreto, il Tribunale, ritenute le ragioni di economia processuale e vista la richiesta espressa delle parti, fissava l'udienza del 12.10.2024, disponendone la sostituzione con note scritte.
pagina 1 di 6 I ricorrenti, nel depositare le note scritte, si richiamavano al contenuto del ricorso, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Questo l'accordo delle parti:
1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana della figlia - ferme le scelte di maggiore interesse condivise tra i coniugi - saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza della figlia presso di sé.
2. I rapporti di frequentazione della figlia minore con ciascun genitore seguiranno un'alternanza paritetica secondo i seguenti tempi e modalità:
2a) prima settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
seconda settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
terza settimana: come la prima. quarta settimana: come la seconda, e così via, alternando di settimana in settimana.
L'alternanza paritetica verrà applicata esclusivamente nel caso in cui il SI. non lavori su Pt_2 turni, come di fatto sta avvenendo dal 1/07/2024 (doc. 9: dichiarazione del datore di lavoro del SI.
). Pt_2
2b) Nel caso in cui il SI. riprenda a lavorare su turni a ciclo continuo (24h su 24, 7 giorni su Pt_2
7) egli dovrà comunicarlo immediatamente alla SI.ra , esibendo documentazione del datore Pt_1 di lavoro attestante il cambiamento d'orario. In tal caso, starà con ciascun genitore Per_1 secondo i seguenti tempi e modalità: prima settimana/terza settimana: lunedì con il padre, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
seconda settimana/quarta settimana: lunedì con la madre;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
Nel caso in cui il SI. lavori di notte nei giorni in cui ha con sé la figlia, la SI.ra è Pt_2 Pt_1 disponibile a tenere con sé la figlia in dette giornate, se manifesta la volontà di restare con Per_1 la madre. vacanze natalizie: Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno in anno tra di loro;
il giorno di Santo Stefano metà giornata con un genitore e metà con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore, il 1 gennaio con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
In caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari decide la madre, mentre negli anni dispari decide il padre. pagina 2 di 6 2c) I ricorrenti delegano i rispettivi compagni a prelevare la figlia da scuola e dalle attività extrascolastiche e sportive al fine di coadiuvarli nella gestione di;
Per_1
3. Nell'ipotesi 2a) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino a quando Per_1 la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra , annualmente Pt_1 rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi oltre al contributo mensile di € 150,00 per il mantenimento ordinario, il padre si farà carico al 100% anche delle spese della mensa scolastica della figlia.
Qualora, invece, ricorra l'ipotesi 2b) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia
fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la Per_1 somma mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra
, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi le spese della mensa Pt_1 scolastica sono comprese nel mantenimento ordinario di € 250,00 corrisposto dal padre;
4. I genitori comparteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna da intendersi richiamato anche relativamente alle modalità di rimborso. Resta inteso che le attività tutte già in essere, sia ricreative che afferenti alla salute, proseguiranno senza necessità di ulteriore confronto sulla opportunità/necessarietà delle stesse. Inoltre, resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse della figlia, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta.
5. Il padre rinuncia in favore della madre alla propria quota di Assegno Unico.
6. Le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento del deposito del ricorso.
7. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti equipollenti
8. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con esonero degli avvocati alla solidarietà.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore interesse della figlia minore, alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione Per_1 della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse della figlia, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione anagrafica presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione della minore con i genitori, avendo gli stessi previsto una collocazione paritaria della stessa, predisponendo un dettagliato calendario, che tiene conto delle eSIenze e degli impegni lavorativi del padre.
Lo stesso dicasi, inoltre, in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). pagina 3 di 6 Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle eSIenze del minore la scelta di porre a carico del padre, SI. , Pt_2 l'onere di contribuire al mantenimento della figlia versando un assegno mensile di 150,00 € (ipotesi sub. 2a) o di 200,00 € (ipotesi sub.2b), proprio in considerazione delle predette capacità reddituali dello stesso, nonché del regime di frequentazione che dovesse concretamente attuarsi.
Altrettanto condivisibile, alla luce delle osservazioni fin qui svolte, pertanto, la scelta dei genitori di ripartirsi la partecipazione alle spese straordinarie al 50%.
Si precisa, inoltre, che di ogni altra clausola, contemplata nel ricorso, di natura squisitamente patrimoniale, il Tribunale si limita a prendere atto, rientrando nella totale discrezionalità delle parti.
Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che la figlia sia affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana della figlia - ferme le scelte di maggiore interesse condivise tra i coniugi - saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza della figlia presso di sé. dà atto e dispone che i rapporti di frequentazione della figlia minore con ciascun genitore seguiranno un'alternanza paritetica secondo i seguenti tempi e modalità: ipotesi sub.2a)
• prima settimana/terza settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
• seconda settimana/quarta settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
L'alternanza paritetica verrà applicata esclusivamente nel caso in cui il SI. non lavori su turni, Pt_2 come di fatto sta avvenendo dal 1/07/2024 (doc. 9: dichiarazione del datore di lavoro del SI. ). Pt_2
ipotesi sub.2b) Nel caso in cui il SI. riprenda a lavorare su turni a ciclo continuo (24h su 24, 7 Pt_2 giorni su 7) egli dovrà comunicarlo immediatamente alla SI.ra , esibendo documentazione del Pt_1 datore di lavoro attestante il cambiamento d'orario. In tal caso, starà con ciascun genitore Per_1 secondo i seguenti tempi e modalità:
• prima settimana/terza settimana: lunedì con il padre, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
• seconda settimana/quarta settimana: lunedì con la madre;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
pagina 4 di 6 Nel caso in cui il SI. lavori di notte nei giorni in cui ha con sé la figlia, la SI.ra è Pt_2 Pt_1 disponibile a tenere con sé la figlia in dette giornate, se manifesta la volontà di restare con la Per_1 madre. vacanze natalizie: Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno in anno tra di loro;
il giorno di Santo Stefano metà giornata con un genitore e metà con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore, il 1° gennaio con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari decide la madre, mentre negli anni dispari decide il padre.
I ricorrenti delegano i rispettivi compagni a prelevare la figlia da scuola e dalle attività extrascolastiche e sportive al fine di coadiuvarli nella gestione di Per_1
dà atto e dispone che nell'ipotesi 2a) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la somma Per_1 mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra , Pt_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi oltre al contributo mensile di € 150,00 per il mantenimento ordinario, il padre si farà carico al 100% anche delle spese della mensa scolastica della figlia. dà atto e dispone che nell'ipotesi 2b) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la somma Per_1 mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra , Pt_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi le spese della mensa scolastica sono comprese nel mantenimento ordinario di € 250,00 corrisposto dal padre;
dà atto e dispone che i genitori comparteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna da intendersi richiamato anche relativamente alle modalità di rimborso. Resta inteso che le attività tutte già in essere, sia ricreative che afferenti alla salute, proseguiranno senza necessità di ulteriore confronto sulla opportunità/necessarietà delle stesse. Inoltre, resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse della figlia, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute pagina 5 di 6 dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto che il padre rinuncia in favore della madre alla propria quota di Assegno Unico. dà atto che le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento del deposito del ricorso. dà atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti equipollenti
Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con esonero degli avvocati alla solidarietà.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dr.ssa Francesca Neri, Giudice dr.ssa Arianna D'Addabbo, Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9287/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BARAVELLI SARA, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BARAVELLI SARA
e
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAZZOTTA Parte_2 C.F._2
VALERIA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. MAZZOTTA
VALERIA
ATTORE/I
PM. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 29.07.2024 i SI.ri (nata a [...], BO, Parte_1 il 23.08.1995) e (nato a [...], BA, il 06.02.1996) si rivolgevano al Tribunale per Parte_2 chiedere la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse della figlia minore, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto.
Si premette che le parti hanno avuto una relazione sentimentale e contestuale convivenza more uxorio in costanza della quale è nata una figlia, (nata a [...], il [...]). Persona_1
Con la fine della relazione, i ricorrenti raggiungevano un accordo per la regolamentazione dei propri rapporti nell'interesse della minore alle condizioni di cui oggi chiedono la formalizzazione al
Tribunale.
Con decreto, il Tribunale, ritenute le ragioni di economia processuale e vista la richiesta espressa delle parti, fissava l'udienza del 12.10.2024, disponendone la sostituzione con note scritte.
pagina 1 di 6 I ricorrenti, nel depositare le note scritte, si richiamavano al contenuto del ricorso, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Questo l'accordo delle parti:
1. La figlia viene affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento Per_1 condiviso, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana della figlia - ferme le scelte di maggiore interesse condivise tra i coniugi - saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza della figlia presso di sé.
2. I rapporti di frequentazione della figlia minore con ciascun genitore seguiranno un'alternanza paritetica secondo i seguenti tempi e modalità:
2a) prima settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
seconda settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
terza settimana: come la prima. quarta settimana: come la seconda, e così via, alternando di settimana in settimana.
L'alternanza paritetica verrà applicata esclusivamente nel caso in cui il SI. non lavori su Pt_2 turni, come di fatto sta avvenendo dal 1/07/2024 (doc. 9: dichiarazione del datore di lavoro del SI.
). Pt_2
2b) Nel caso in cui il SI. riprenda a lavorare su turni a ciclo continuo (24h su 24, 7 giorni su Pt_2
7) egli dovrà comunicarlo immediatamente alla SI.ra , esibendo documentazione del datore Pt_1 di lavoro attestante il cambiamento d'orario. In tal caso, starà con ciascun genitore Per_1 secondo i seguenti tempi e modalità: prima settimana/terza settimana: lunedì con il padre, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
seconda settimana/quarta settimana: lunedì con la madre;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
Nel caso in cui il SI. lavori di notte nei giorni in cui ha con sé la figlia, la SI.ra è Pt_2 Pt_1 disponibile a tenere con sé la figlia in dette giornate, se manifesta la volontà di restare con Per_1 la madre. vacanze natalizie: Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno in anno tra di loro;
il giorno di Santo Stefano metà giornata con un genitore e metà con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore, il 1 gennaio con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno.
In caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari decide la madre, mentre negli anni dispari decide il padre. pagina 2 di 6 2c) I ricorrenti delegano i rispettivi compagni a prelevare la figlia da scuola e dalle attività extrascolastiche e sportive al fine di coadiuvarli nella gestione di;
Per_1
3. Nell'ipotesi 2a) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino a quando Per_1 la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la somma mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra , annualmente Pt_1 rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi oltre al contributo mensile di € 150,00 per il mantenimento ordinario, il padre si farà carico al 100% anche delle spese della mensa scolastica della figlia.
Qualora, invece, ricorra l'ipotesi 2b) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia
fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la Per_1 somma mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra
, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi le spese della mensa Pt_1 scolastica sono comprese nel mantenimento ordinario di € 250,00 corrisposto dal padre;
4. I genitori comparteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna da intendersi richiamato anche relativamente alle modalità di rimborso. Resta inteso che le attività tutte già in essere, sia ricreative che afferenti alla salute, proseguiranno senza necessità di ulteriore confronto sulla opportunità/necessarietà delle stesse. Inoltre, resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse della figlia, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta.
5. Il padre rinuncia in favore della madre alla propria quota di Assegno Unico.
6. Le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento del deposito del ricorso.
7. I ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti equipollenti
8. Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con esonero degli avvocati alla solidarietà.
*****
Ad avviso del Collegio, il contenuto dell'accordo deve essere fatto proprio nella presente sentenza.
Ritiene il Collegio di poter far proprie le conclusioni del ricorso congiunto valutando il superiore interesse della figlia minore, alla bi-genitorialità ed al suo mantenimento, in considerazione Per_1 della capacità di reddito dei genitori.
Tale valutazione attiene, in primo luogo, ai profili inerenti all'affido della minore (con cui si realizza il primo passo dell'esercizio della responsabilità genitoriale), quindi alla sua collocazione ed ai conseguenti tempi di visita e frequentazione con ciascun genitore nel corso dell'anno: anche in tal caso, il Tribunale condivide le conclusioni delle parti nell'interesse della figlia, ovvero l'affidamento condiviso e la collocazione anagrafica presso la madre.
Analogo ragionamento deve farsi con riguardo alle modalità di visita e frequentazione della minore con i genitori, avendo gli stessi previsto una collocazione paritaria della stessa, predisponendo un dettagliato calendario, che tiene conto delle eSIenze e degli impegni lavorativi del padre.
Lo stesso dicasi, inoltre, in merito alla regolamentazione propria dei periodi festivi (Natale, Pasqua, estate) che, così come precisate in dispositivo, consentono la realizzazione della bi-genitorialità, con la presenza e partecipazione di entrambi i genitori nell'evoluzione della vita della figlia, nell'adempimento del loro diritto-dovere di genitori (secondo quanto è stabilito negli artt.315 bis, 337 bis c.c.). pagina 3 di 6 Quindi, passando alle questioni di natura economica, nello specifico al dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni (o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente) sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
Appare condivisibile e adeguata alle eSIenze del minore la scelta di porre a carico del padre, SI. , Pt_2 l'onere di contribuire al mantenimento della figlia versando un assegno mensile di 150,00 € (ipotesi sub. 2a) o di 200,00 € (ipotesi sub.2b), proprio in considerazione delle predette capacità reddituali dello stesso, nonché del regime di frequentazione che dovesse concretamente attuarsi.
Altrettanto condivisibile, alla luce delle osservazioni fin qui svolte, pertanto, la scelta dei genitori di ripartirsi la partecipazione alle spese straordinarie al 50%.
Si precisa, inoltre, che di ogni altra clausola, contemplata nel ricorso, di natura squisitamente patrimoniale, il Tribunale si limita a prendere atto, rientrando nella totale discrezionalità delle parti.
Vista la natura ed i termini della presente decisione sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
*****
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dà atto e dispone che la figlia sia affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni. Le decisioni relative alla gestione quotidiana della figlia - ferme le scelte di maggiore interesse condivise tra i coniugi - saranno assunte da ciascun genitore autonomamente nei tempi di permanenza della figlia presso di sé. dà atto e dispone che i rapporti di frequentazione della figlia minore con ciascun genitore seguiranno un'alternanza paritetica secondo i seguenti tempi e modalità: ipotesi sub.2a)
• prima settimana/terza settimana: lunedì e martedì con la madre, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
• seconda settimana/quarta settimana: lunedì e martedì con il padre, mercoledì e giovedì con la madre, venerdì, sabato e domenica con il padre;
L'alternanza paritetica verrà applicata esclusivamente nel caso in cui il SI. non lavori su turni, Pt_2 come di fatto sta avvenendo dal 1/07/2024 (doc. 9: dichiarazione del datore di lavoro del SI. ). Pt_2
ipotesi sub.2b) Nel caso in cui il SI. riprenda a lavorare su turni a ciclo continuo (24h su 24, 7 Pt_2 giorni su 7) egli dovrà comunicarlo immediatamente alla SI.ra , esibendo documentazione del Pt_1 datore di lavoro attestante il cambiamento d'orario. In tal caso, starà con ciascun genitore Per_1 secondo i seguenti tempi e modalità:
• prima settimana/terza settimana: lunedì con il padre, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì con la madre, sabato e domenica con il padre;
• seconda settimana/quarta settimana: lunedì con la madre;
martedì, mercoledì e giovedì con il padre, venerdì, sabato e domenica con la madre;
pagina 4 di 6 Nel caso in cui il SI. lavori di notte nei giorni in cui ha con sé la figlia, la SI.ra è Pt_2 Pt_1 disponibile a tenere con sé la figlia in dette giornate, se manifesta la volontà di restare con la Per_1 madre. vacanze natalizie: Vigilia di Natale con un genitore, il giorno di Natale con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno in anno tra di loro;
il giorno di Santo Stefano metà giornata con un genitore e metà con l'altro genitore;
il 31 dicembre con un genitore, il 1° gennaio con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze pasquali: il giorno di Pasqua con un genitore, il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore, alternandoli di anno in anno tra di loro. Per le restanti giornate del periodo di vacanze natalizie i genitori seguono il calendario ordinario;
vacanze estive: due settimane con ciascun genitore da concordare entro il 30 aprile di ogni anno. In caso di disaccordo sui periodi, negli anni pari decide la madre, mentre negli anni dispari decide il padre.
I ricorrenti delegano i rispettivi compagni a prelevare la figlia da scuola e dalle attività extrascolastiche e sportive al fine di coadiuvarli nella gestione di Per_1
dà atto e dispone che nell'ipotesi 2a) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la somma Per_1 mensile di € 150,00 entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra , Pt_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi oltre al contributo mensile di € 150,00 per il mantenimento ordinario, il padre si farà carico al 100% anche delle spese della mensa scolastica della figlia. dà atto e dispone che nell'ipotesi 2b) il padre contribuirà al mantenimento ordinario della figlia fino a quando la stessa non sarà economicamente indipendente, versando alla madre la somma Per_1 mensile di € 250,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla IG.ra , Pt_1 annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat. In tale ipotesi le spese della mensa scolastica sono comprese nel mantenimento ordinario di € 250,00 corrisposto dal padre;
dà atto e dispone che i genitori comparteciperanno al pagamento del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Bologna da intendersi richiamato anche relativamente alle modalità di rimborso. Resta inteso che le attività tutte già in essere, sia ricreative che afferenti alla salute, proseguiranno senza necessità di ulteriore confronto sulla opportunità/necessarietà delle stesse. Inoltre, resta inteso che l'eventuale diniego di un genitore ad affrontare una attività/spesa, immotivato o motivato con argomento contrario all'interesse della figlia, così come il mancato riscontro, varrà come tacito assenso alla attività/spesa proposta.
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle eSIenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie eSIenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute pagina 5 di 6 dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle eSIenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
dà atto che il padre rinuncia in favore della madre alla propria quota di Assegno Unico. dà atto che le condizioni sopra riportate avranno efficacia tra le parti dal momento del deposito del ricorso. dà atto che i ricorrenti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti e dei documenti equipollenti
Le spese della presente procedura sono integralmente compensate tra le parti con esonero degli avvocati alla solidarietà.
Così deciso in Bologna, nella camera di conSIlio della prima sezione civile del 20.11.2024.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 6