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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/12/2024, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Mons. R. Cassibba n. 13, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marcella
Pisani del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
16.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio concordatario in VI (RG) il 28.07.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 138, parte II, serie A, dell'anno 1998, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati le figlie (il 27.10.1999 a VI), (il 03.02.2003 a VI) e Persona_1 Persona_2
(il 16.12.2006 a VI); Persona_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13.03.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza;
3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) I coniugi provvederanno autonomamente al loro sostentamento economico ed a quello dei loro figli, oramai quasi tutte maggiorenni che l'udienza di comparizione del dì 19.06.2024, su istanza congiunta delle parti depositata in data
20.3.2024, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che tuttavia, e stante la mancata specificazione delle condizioni relative al mantenimento di due delle tre figlie, dichiaratamente non economicamente autosufficienti ( e , è stata disposta Per_2 Per_1 la comparizione personale delle parti per l'udienza del 16.10.2024; che, presente solo la parte resistente sig.ra stante lo stato di detenzione carceraria in cui Parte_2 versa il ricorrente sig. la stessa interrogata sui chiarimenti richiesti ha Parte_1 specificato che “Relativamente alle figlie, convive con il suo compagno e non fa più parte Per_1 del nucleo familiare;
e sono invece comprese nel nucleo familiare: la prima ha 21 Per_2 Per_3 anni e lavora da un anno, è minorenne e studia, frequenta l'ultimo anno di una scuola Per_3 professionale per parrucchieri, fa già tirocinio ed è inserita nell'ambito lavorativo di riferimento”; la stessa ha dichiarato altresì di percepire per intero l'assegno familiare per (unica figlia Per_3 allo stato minorenne) pari ad euro 199,00, di lavorare saltuariamente, di ricevere molto aiuto da parte della famiglia d'origine e da amici e di non possedere alcun bene immobile;
a ciò ha aggiunto anche che il ricorrente svolge l'attività lavorativa di pastore, che è detenuto a Corfù da qualche anno, che non possiede alcun bene immobile e che non può contribuire in alcun modo al reddito della famiglia avendo anche perso il lavoro;
che, alla luce di quanto sopra, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma,
c.c.; che, nulla va più disposto in punto di affidamento stante che anche l'ultima delle figlie, è Per_3 prossima tra pochissimi giorni a raggiungere la maggiore età, compiendo il diciottesimo anno il 16 dicembre di quest'anno, e da quanto riferito dalla comparsa personalmente, mentre la Pt_2 primogenita ha costituito un proprio nucleo familiare, già da un anno lavora, di tal che le Per_2 condizioni convenute quanto al mantenimento diretto da parte della madre di che percepisce Per_3 integralmente l'assegno unico per quest'ultima figlia, laddove il padre è in atto detenuto, possono essere accolte in quanto non in contrasto con l'interesse di stessa, e, possono, pertanto, Per_3 essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in VI (RG) il 28.07.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 138, parte II, serie A, dell'anno
1998;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 515/2024 R.G.V.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi, depositato da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente a [...]
e da
, (C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente Parte_2 C.F._2 in via Mons. R. Cassibba n. 13, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Marcella
Pisani del foro di Ragusa, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
16.10.2024.
OG GE TTO : separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti, hanno contratto matrimonio concordatario in VI (RG) il 28.07.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 138, parte II, serie A, dell'anno 1998, in regime di comunione dei beni e che dall'unione coniugale sono nati le figlie (il 27.10.1999 a VI), (il 03.02.2003 a VI) e Persona_1 Persona_2
(il 16.12.2006 a VI); Persona_3 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 13.03.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione dei coniugi;
2) I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di stabilire la residenza;
3) I figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre;
4) I coniugi provvederanno autonomamente al loro sostentamento economico ed a quello dei loro figli, oramai quasi tutte maggiorenni che l'udienza di comparizione del dì 19.06.2024, su istanza congiunta delle parti depositata in data
20.3.2024, è stata sostituita dal deposito di note scritte e che le medesime hanno provveduto nei termini concessi, insistendo nella separazione e nella conferma delle superiori condizioni;
che tuttavia, e stante la mancata specificazione delle condizioni relative al mantenimento di due delle tre figlie, dichiaratamente non economicamente autosufficienti ( e , è stata disposta Per_2 Per_1 la comparizione personale delle parti per l'udienza del 16.10.2024; che, presente solo la parte resistente sig.ra stante lo stato di detenzione carceraria in cui Parte_2 versa il ricorrente sig. la stessa interrogata sui chiarimenti richiesti ha Parte_1 specificato che “Relativamente alle figlie, convive con il suo compagno e non fa più parte Per_1 del nucleo familiare;
e sono invece comprese nel nucleo familiare: la prima ha 21 Per_2 Per_3 anni e lavora da un anno, è minorenne e studia, frequenta l'ultimo anno di una scuola Per_3 professionale per parrucchieri, fa già tirocinio ed è inserita nell'ambito lavorativo di riferimento”; la stessa ha dichiarato altresì di percepire per intero l'assegno familiare per (unica figlia Per_3 allo stato minorenne) pari ad euro 199,00, di lavorare saltuariamente, di ricevere molto aiuto da parte della famiglia d'origine e da amici e di non possedere alcun bene immobile;
a ciò ha aggiunto anche che il ricorrente svolge l'attività lavorativa di pastore, che è detenuto a Corfù da qualche anno, che non possiede alcun bene immobile e che non può contribuire in alcun modo al reddito della famiglia avendo anche perso il lavoro;
che, alla luce di quanto sopra, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ex art. 151, primo comma,
c.c.; che, nulla va più disposto in punto di affidamento stante che anche l'ultima delle figlie, è Per_3 prossima tra pochissimi giorni a raggiungere la maggiore età, compiendo il diciottesimo anno il 16 dicembre di quest'anno, e da quanto riferito dalla comparsa personalmente, mentre la Pt_2 primogenita ha costituito un proprio nucleo familiare, già da un anno lavora, di tal che le Per_2 condizioni convenute quanto al mantenimento diretto da parte della madre di che percepisce Per_3 integralmente l'assegno unico per quest'ultima figlia, laddove il padre è in atto detenuto, possono essere accolte in quanto non in contrasto con l'interesse di stessa, e, possono, pertanto, Per_3 essere omologate da questo Tribunale;
che, essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione per sonale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in VI (RG) il 28.07.1998, matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 138, parte II, serie A, dell'anno
1998;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse, da intendersi qui trascritte;
- Nulla sulle spese.
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'Ufficiale dello stato civile del Comune di VI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti