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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/01/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
dr. Maria Rosaria Rizzo Presidente e relatore dr. Maria Speranza Ferrara Consigliere dr. Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1461 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 22.01.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Maria Consuelo Sanguedolce (C.F.
), APPELLANTE – C.F._2
E
, (C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro Diotallevi (C.F.
) e Massimo Miccolis (C.F. ) C.F._3 C.F._4
APPELLATA –
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 3689/2017, Parte_1 con cui il Tribunale Civile di Roma gli aveva ingiunto il pagamento, in favore della della somma di € 4.265,45 (a titolo di conguaglio oneri Controparte_1 accessori e riscaldamento per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015; di spese insolute acqua anni 2014 e 2015; di canone residuo per il mese di agosto 2015, nonché a titolo di rimborso del 50% dell'imposta di registro per la chiusura del contratto) oltre interessi legali e spese della procedura monitoria liquidate in € 496,00 per compenso ed € 76,00 per esborsi, oltre spese generali, iva e cassa avvocati come per legge. Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1 avverse richieste, chiedendone il rigetto.
§ Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18129/2019, ha rigettato l'opposizione e, per l'effetto, dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna al rimborso delle spese processuali, in favore della controparte. Il rigetto si fonda sulla ammissibilità dell'opposizione, proposta con citazione, e non ricorso, perché depositata nel rispetto del termine di decadenza, previsto dagli artt.641 e 645 c.p.c.; di conseguenza, anche della domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione di quanto asseritamente versato in eccedenza, a titolo di spese di riscaldamento per gli anni dal 2011 al 2015, in quanto domanda accessoria rispetto all'opposizione, che segue le stesse sorti di quella principale;
sull'infondatezza dell'eccezione di giudicato formale e sostanziale, dal momento il precedente decreto ingiuntivo n. 5130/2016, ottenuto dalla avente causa del Parte_1 Parte_2 nei confronti della , riguardava una diversa pretesa economica Controparte_2
(restituzione deposito cauzionale, versato a garanzia della obbligazione di risarcimento di eventuali danni), e non le spese e gli oneri condominiali richiesti con il decreto opposto in questo giudizio;
sull'esistenza di una prova scritta - il contratto azionato, i bilanci consuntivi relativi alle gestioni degli anni da cui risultano i conguagli (dal 2011 al 2015), i prospetti analitici riferiti agli oneri accessori, le spese di riscaldamento e di acqua dovuti dai singoli conduttori, le fatture - e sull'esigibilità del credito, in quanto la stipula del nuovo contratto di locazione nel 2105 non ha comportato la rinuncia del proprietario alla riscossione del credito, intimato sulla scorta di una verifica contabile, comunicata con la pec di febbraio 2016; sulla mancata decadenza del locatore, nel caso, unico proprietario dello stabile, in assenza di una norma che imponga di chiedere il conguaglio alla fine di ogni esercizio, non operando le norme in tema di approvazione di bilanci condominiali e non decorrendo la prescrizione se non dalla chiusura della gestione secondo la sua scadenza in cui essa, in concreto, si realizza;
sulla considerazione che le ricevute di pagamento prodotte dall'opponente si riferiscono a crediti diversi da quelli azionati in questo giudizio.
ha proposto appello, articolando sei motivi. Parte_1 Il primo motivo è fondato ed assorbe quelli successivi. L'appellante ripropone l'eccezione di giudicato, formatosi a seguito della mancata impugnazione da parte di del decreto ingiuntivo n. 5130/2016, notificato il 7 CP_1 marzo 2016, con cui gli era stata intimata la restituzione del deposito cauzionale, in favore di succeduta al nel rapporto contrattuale, a seguito Parte_2 Parte_1 dell'acquisto dell'immobile. L'appellante sottolinea che l' ha restituito il deposito cauzionale, in esecuzione CP_1 del decreto ingiuntivo, nonostante avesse già chiesto, in data 17.2.2016, il pagamento dell'importo oggetto del presente giudizio, e solo, nell'anno successivo, instaurato un nuovo procedimento monitorio per ottenere questo importo. In altri termini, trattandosi di crediti maturati anteriormente al decreto ingiuntivo n. 5130/2016, l' avrebbe CP_1 dovuto dedurli in sede di opposizione a quel decreto e, in mancanza, la definitività del provvedimento giudiziario comporta il formarsi del giudicato anche sui fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito esistenti al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e non opposti ex art. 645 cpc, quale era il credito azionato dall' con CP_1 il ricorso monitorio da cui trae origine il presente giudizio. Aggiunge, infine, che, diversamente da quanto esposto in sentenza, il deposito cauzionale ha la funzione di garantire non solo gli obblighi risarcitori connessi ad eventuali danni, ma anche l'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal conduttore. Pertanto, l'obbligo di restituzione del deposito sorge solo al termine del rapporto e se il conduttore ha adempiuto a tutte le proprie obbligazioni. I due giudizi non possono essere ritenuti indipendenti ma in un rapporto di stretta connessione, poiché il mancato pagamento degli oneri richiesti avrebbe legittimato la ritenzione del deposito e, dunque, l'opposizione al decreto di ingiunzione alla restituzione. L'appello è fondato. Questa Corte si è più volte pronunciata su situazioni analoghe a quella in esame, giungendo a conclusioni opposte a quelle contenute nella sentenza impugnata. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità è costante nel senso che “Il giudicato sostanziale conseguente alla mancata opposizione di un decreto ingiuntivo copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito e il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione”. (Cass. civ. ord. n. 19113/2018). In altri termini, l'efficacia del giudicato copre l'accertamento, oltre che del singolo effetto fatto valere, anche del rapporto obbligatorio che di quell'effetto costituisce l'antecedente logico necessario. Nella fattispecie, è pacifico, e documentato, che l' fosse a conoscenza del CP_1 credito, azionato in questo giudizio, fin dal febbraio 2016, quando ha inviato il prospetto contabile con richiesta di pagamento. La notifica del decreto ingiuntivo di restituzione del deposito cauzionale è avvenuta nel mese successivo e l' vi ha CP_1 dato esecuzione, provvedendo al pagamento di quanto ingiunto, senza proporre opposizione. L' avrebbe, invece, dovuto proporre opposizione al decreto ingiuntivo, CP_1 eccependo il proprio credito, di cui il deposito cauzionale costituiva garanzia di adempimento. I due rapporti sono strettamente connessi tra loro, proprio in ragione della funzione di garanzia del deposito cauzionale dell'esatto adempimento degli obblighi assunti in contratto;
né si può giungere a diverse conclusioni, sulla base della clausola contrattuale, opposta dall' ( “Qualora entro il suddetto termine di 180 CP_1 giorni la non avesse ancora provveduto ad effettuare tali conteggi, la CP_2 stessa restituirà il deposito cauzionale a ciascuna parte acquirente, la quale…si impegna a pagare il conguaglio che eventualmente emergerà a suo carico”), perché, in essa, si fa riferimento alla possibilità di richiedere somme, a conguaglio, conteggiate dopo la restituzione del deposito cauzionale nel termine fissato, ipotesi che non corrisponde al caso in esame. Il decreto ingiuntivo di restituzione del deposito cauzionale ha, dunque, acquistato autorità di giudicato e, di conseguenza, è preclusa la deduzione di fatti estintivi del credito del - e, per esso, della moglie, succeduta nel rapporto - anteriori al Parte_1 decreto non opposto e di cui l' aveva conoscenza. CP_1
In conclusione, la questione trova una soluzione nell'ambito dell'istituto del giudicato e non di una rinuncia al credito azionato, secondo, l' mai avvenuta;
né CP_1
l'opposizione del alla compensazione del credito vantato dall' con Parte_1 CP_1 quanto da essa dovuto a titolo di deposito cauzionale, precludeva alla stessa di eccepire l'esistenza di debiti pregressi, impugnando il decreto n. 5130/2016 emesso nei suoi confronti.
§ Alla soccombenza segue la condanna al pagamento delle spese di lite, anche per questo grado di giudizio, che, in una valutazione complessiva dell'esito della lite, si liquidano come da dispositivo, in base al valore della domanda, ed esclusa la fase istruttoria in appello del tutto mancata.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Roma n. 18129/2019 ed, in
[...] riforma, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 3689 emesso dal Tribunale di Roma in data 10.2.2017;
2) condanna L' al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si CP_1 liquidano in complessivi € 1300,00 euro, per il primo grado, oltre 50,00 euro per spese vive, e 1000 euro, in appello, oltre 150,00 euro, per spese vive;
spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
Così deciso in Roma il giorno 22.1.2025
Il Presidente rel.