Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 20/05/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2218/ 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g. 2218/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco
Turano (C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
27/09/1985, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Katia Acquaro (C.F. ) ed elettivamente domiciliato come in atti C.F._4
telematici;
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
pag. 1 di 7
Per entrambe le parti: pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni previste come da ricorso, come modificate e precisate nelle note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in data
11/04/2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 20/11/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio civile in La Spezia (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 01/08/2017). I coniugi sono in Per_1
regime di comunione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che sono sorti insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale;
hanno pertanto chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle seguenti condizioni:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata alla Spezia in data 10/10/1988, e residente in [...]
17 e (C.F.: ), nato a Santa Margherita Ligure in [...]_1 C.F._3
27/09/1985, residente in [...], alle condizioni che seguono, ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nelle rispettive residenze sopra indicate;
3) il sig. si è fatto carico, fino alla data del 01/12/2024, (data nella quale si è trasferito CP dalla casa coniugale, presso l'attuale residenza) del 50% delle rate di mutuo della abitazione ex famigliare, tuttora in corso;
da tale data i restanti ratei di mutuo sono e resteranno al 100% a carico della Sig.ra Parte_1
la sig.ra si impegna a riscattare la metà dell'immobile, ex casa coniugale di via Ippolito Parte_1
Nievo, attualmente intestato ad entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, accollandosi la parte residua del mutuo tuttora in corso e con conseguente perdita di diritti sulla proprietà immobiliare, da parte del sig. , a seguito dell'accollo operato dalla sig.ra a cui CP Parte_1 verrà interamente intestato l'immobile: l'immobile iscritti al NCEU del Comune della Spezia al foglio 38, particella 119 sub. n. 55, via Ippolito Nievo, n.17, piano 6°, era pervenuto ai sig.ri
, con atto a rogioto Notaio della Spezia (Rep. 493, raccolta Controparte_2 Persona_2
421), in data 09/04/2021: le spese notarili del conseguente atto saranno a carico della sig.ra
Parte_1
4) il sig. rinuncia, in riferimento al predetto immobile, ex casa coniugale, a qualsiasi CP
richiesta di restituzione di somme riguardanti le rate pregresse di mutuo;
pag. 2 di 7 5) il figlio della coppia resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_3
prevalente presso la residenza della madre, sig.ra in La Spezia, via Ippolito Parte_1
Nievo n .17;
6) il padre vedrà ogni qualvolta lo desidereranno lui ed il figlio, compatibilmente con i Per_1
rispettivi impegni di lavoro e scolastici;
di regola, comunque, il padre, potrà tenere con sé il figlio un fine settimana, alternandolo con la madre, e trattenendo presso la sua residenza a Per_1
partire dalla mattinata del sabato, ritirandolo presso la residenza materna entro le ore 16,00, e tenendolo con sé fino al lunedì mattina quando lo recherà a scuola negli orari previsti;
il fine settimana seguente il bambino starà con la madre, senza la presenza del padre, e così via, alternandosi di settimana in settimana;
7) durante la settimana lavorativa, il padre potrà tenere con sé il figlio due volte, durante il pomeriggio, e la sera, tenendolo a dormire presso la propria residenza;
precisamente nei giorni di martedì quando andrà a prenderlo dalla madre alle 16.30 e giovedì, quando lo andrà a prendere a scuola all'uscita, tenendolo con sé per pranzo, cena, e la notte, lasciandolo a scuola la mattina seguente.- Nei weekend in cui il figlio non starà con il padre, nel giorno di mercoledì lo ritirerà, presso la madre entro le ore 16,30, e lo riporterà alla madre, dopo cena, per le 21.30;
8) comincerà l'attività sportiva (pallanuoto), durante questa stagione 2024/25 e dovrà Per_1 sostenere gli allenamenti il martedì ed il mercoledì pomeriggio;
il padre sin impegna sin d'ora ad accompagnare il figlio agli allenamenti, poiché la madre non ha disponibilità di mezzo proprio;
9) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza tra la festività principale e quella secondaria
(ad esempio se starà con la madre il giorno di Natale – e il giorno di S.AN con il Per_1
padre – al contrario, starà con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
10) durante le vacanze estive, starà con ciascun genitore per un periodo di una settimana Per_1
da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di soggiorno del bambino, lontano dalle rispettive residenze dei genitori, sarà necessario preventivamente comunicare all'altro genitore, durata e luogo del soggiorno, oltre all'indirizzo, anche telefonico, della struttura alberghiera eventualmente prescelta;
i genitori, compatibilmente con la loro crisi coniugale, tenteranno, almeno nei primi anni della separazione, di ritrovarsi per una vacanza assieme, durante il periodo estivo, della durata di almeno due – tre giorni, a cavallo dei weekend, da concordarsi;
11) il padre contribuirà al mantenimento di versando a mezzo di bonifico sul conto Per_1
intestato alla sig.ra la somma di €. 350,00 mensili, da accreditarsi ogni giorno quindici Parte_1
del mese;
- La predetta somma sarà rivalutata con gli indici ISTAT, automaticamente, a partire dal pag. 3 di 7 01/01/2026; e così via di anno in anno, senza bisogno di ulteriore richiesta da parte della sig.ra
Parte_1
12) le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
13) nessun contributo al mantenimento per i coniugi, ognuno essendo indipendente economicamente;
14) le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti”.
L'udienza del 26/02/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, di conferma delle condizioni di cui al ricorso e della loro volontà di non riconciliarsi.
Con decreto del 24/03/2025, il Collegio rimetteva la causa in istruttoria, assegnando termine fino al 23/04/2025 per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., comprensive di tutte le precisazioni richieste.
L'udienza del 23/04/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art 127 ter c.p.c., con deposito di note scritte dei coniugi di rinuncia alla comparizione all'udienza, della loro volontà di non riconciliarsi e con modifica delle condizioni di cui al ricorso.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio.
Ai sensi dell'art. 158 c.c., la separazione consensuale necessita del consenso di entrambi i coniugi.
La ferma opposizione degli stessi alla prosecuzione della loro convivenza è stata manifestata sin dall'atto introduttivo da entrambe le parti, oltre che dalla concorde volontà espressa e confermata dai coniugi stessi dinanzi al Giudice relatore. È da escludere, perciò, qualsiasi possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la cui irreversibile frattura appare evidente.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda congiunta di separazione personale tra le parti.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti (come indicati nelle note scritte depositate ex art 127 ter c.p.c. in data 11/04/2025), questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative né contrarie all'interesse del minore, poiché garantiscono allo stesso un rapporto pag. 4 di 7 equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e prevedono un adeguato contributo di mantenimento del padre per il figlio.
Infine, attesa l'insussistenza di alcuna conflittualità tra le parti, non si è ravvisata la necessità di procedere all'ascolto del minore ai sensi dell'art. 473-bis.4 c.p.c., ritenuto manifestamente superfluo.
Poiché nel ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio in oggetto, alle solite condizioni, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia trascorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b). della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del giudice relatore.
La decisione sulle spese va rimessa alla pronuncia della sentenza definitiva. Per tale ragione in dispositivo non viene riportata la condizione n 14 indicata dalle parti.
Si provvede con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, non definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP
, unitisi in matrimonio in La Spezia (SP) in data 27/09/2014 e trascritto nei Registri
[...]
degli atti di matrimonio del predetto Comune di La Spezia dell'anno 2014, al n.146, parte I, alle condizioni concordate fra le parti in ricorso e di seguito riportate di cui si prende atto:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
), nata alla Spezia in data 10/10/1988, e residente in [...]
17 e (C.F.: ), nato a Santa Margherita Ligure in [...]_1 C.F._3
27/09/1985, residente in [...], alle condizioni che seguono, ed ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le dovute trascrizioni;
2) autorizzare i coniugi a vivere separatamente nelle rispettive residenze sopra indicate;
3) il sig. si è fatto carico, fino alla data del 01/12/2024, (data nella quale si è trasferito CP dalla casa coniugale, presso l'attuale residenza) del 50% delle rate di mutuo della abitazione ex pag. 5 di 7 famigliare, tuttora in corso;
da tale data i restanti ratei di mutuo sono e resteranno al 100% a carico della Sig.ra Parte_1
la sig.ra si impegna a riscattare la metà dell'immobile, ex casa coniugale di via Ippolito Parte_1
Nievo, attualmente intestato ad entrambi i coniugi, in ragione del 50% ciascuno, accollandosi la parte residua del mutuo tuttora in corso e con conseguente perdita di diritti sulla proprietà immobiliare, da parte del sig. , a seguito dell'accollo operato dalla sig.ra a cui CP Parte_1 verrà interamente intestato l'immobile: l'immobile iscritti al NCEU del Comune della Spezia al foglio 38, particella 119 sub. n. 55, via Ippolito Nievo, n.17, piano 6°, era pervenuto ai sig.ri
, con atto a rogioto Notaio della Spezia (Rep. 493, raccolta Controparte_2 Persona_2
421), in data 09/04/2021: le spese notarili del conseguente atto saranno a carico della sig.ra
Parte_1
4) il sig. rinuncia, in riferimento al predetto immobile, ex casa coniugale, a qualsiasi CP
richiesta di restituzione di somme riguardanti le rate pregresse di mutuo;
5) il figlio della coppia resta affidato ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_3
prevalente presso la residenza della madre, sig.ra in La Spezia, via Ippolito Parte_1
Nievo n .17;
6) il padre vedrà ogni qualvolta lo desidereranno lui ed il figlio, compatibilmente con i Per_1
rispettivi impegni di lavoro e scolastici;
di regola, comunque, il padre, potrà tenere con sé il figlio un fine settimana, alternandolo con la madre, e trattenendo presso la sua residenza a Per_1
partire dalla mattinata del sabato, ritirandolo presso la residenza materna entro le ore 16,00, e tenendolo con sé fino al lunedì mattina quando lo recherà a scuola negli orari previsti;
il fine settimana seguente il bambino starà con la madre, senza la presenza del padre, e così via, alternandosi di settimana in settimana;
7) durante la settimana lavorativa, il padre potrà tenere con sé il figlio due volte, durante il pomeriggio, e la sera, tenendolo a dormire presso la propria residenza;
precisamente nei giorni di martedì quando andrà a prenderlo dalla madre alle 16.30 e giovedì, quando lo andrà a prendere a scuola all'uscita, tenendolo con sé per pranzo, cena, e la notte, lasciandolo a scuola la mattina seguente.- Nei weekend in cui il figlio non starà con il padre, nel giorno di mercoledì lo ritirerà, presso la madre entro le ore 16,30, e lo riporterà alla madre, dopo cena, per le 21.30;
8) comincerà l'attività sportiva (pallanuoto), durante questa stagione 2024/25 e dovrà Per_1 sostenere gli allenamenti il martedì ed il mercoledì pomeriggio;
il padre sin impegna sin d'ora ad accompagnare il figlio agli allenamenti, poiché la madre non ha disponibilità di mezzo proprio;
9) durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua, ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza tra la festività principale e quella secondaria pag. 6 di 7 (ad esempio se starà con la madre il giorno di Natale – e il giorno di S.AN con il Per_1
padre – al contrario, starà con il padre il giorno di Pasqua – ed il Lunedì dell'Angelo con la madre); e così via per tutte le altre festività;
10) durante le vacanze estive, starà con ciascun genitore per un periodo di una settimana Per_1
da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
in caso di soggiorno del bambino, lontano dalle rispettive residenze dei genitori, sarà necessario preventivamente comunicare all'altro genitore, durata e luogo del soggiorno, oltre all'indirizzo, anche telefonico, della struttura alberghiera eventualmente prescelta;
i genitori, compatibilmente con la loro crisi coniugale, tenteranno, almeno nei primi anni della separazione, di ritrovarsi per una vacanza assieme, durante il periodo estivo, della durata di almeno due – tre giorni, a cavallo dei weekend, da concordarsi;
11) il padre contribuirà al mantenimento di versando a mezzo di bonifico sul conto Per_1
intestato alla sig.ra la somma di €. 350,00 mensili, da accreditarsi ogni giorno quindici Parte_1
del mese;
- La predetta somma sarà rivalutata con gli indici ISTAT, automaticamente, a partire dal
01/01/2026; e così via di anno in anno, senza bisogno di ulteriore richiesta da parte della sig.ra
Parte_1
12) le spese straordinarie nell'interesse del figlio minore saranno ripartite al 50% tra i genitori secondo il protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia;
13) nessun contributo al mantenimento per i coniugi, ognuno essendo indipendente economicamente”.
- provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio dell'8.5.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani
pag. 7 di 7