Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1044 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2468/2019 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'AM Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 2091/2018 pubblicata in data 23.11.2018, vertente
TRA
, c.f. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli avvocati Francesco Vitobello e Raffaele Russo
APPELLANTE
E
c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore,
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
c.f. , costituita a mezzo della Controparte_2 P.IVA_2
mandataria c.f. Controparte_3
Pagina 1
rappresentata e difesa dall'avv. Margherita Domenegotti
APPELLATA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 21 settembre 2012, e Parte_2
proponevano opposizione dinnanzi al Tribunale di Parte_1
Nola avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/12 pubblicato in data 4 giugno
2012, con il quale il Tribunale di Nola aveva ingiunto ad entrambi gli opponenti di pagare la somma di € 7.764,57, oltre interessi convenzionali, alla per mancato integrale pagamento Controparte_1
delle rate di un prestito personale di € 20.658,28, da restituire in 60 rate mensili di € 446,60. In particolare, l'AM eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non avere mai prestato la Parte_ garanzia su cui aveva fondato la propria richiesta monitoria.
Gli opponenti chiedevano di dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo ovvero, in via subordinata, di dichiarare inesistente, illegittimo, incerto ed inesigibile il credito azionato con il ricorso monitorio.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il Controparte_1
rigetto dell'opposizione, in quanto infondata in fatto e in diritto, e la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa veniva istruita documentalmente e nel corso del giudizio, con comparsa depositata il 22 febbraio 2016, si costituiva in giudizio la
[...]
quale procuratrice di a sua volta successore, CP_4 Controparte_2
Pagina 2 per cessione dell'asserito credito, di , Controparte_5
facendo proprie le difese avanzate da quest'ultima.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale emetteva la sentenza impugnata, con la quale così statuiva:
<accoglie in parte l e per revoca il decreto ingiuntivo>
n. 1005/2012 del Tribunale di Nola depositato il 4 giugno 2012;
−condanna al pagamento in favore di quale Parte_2 CP_4
procuratrice di della somma di € 7.764,57, oltre interessi Controparte_2
convenzionali dal 20/02/2012 al tasso del 10,75%;
−rigetta la richiesta ex art. 96 c.p.c.;
−compensa integralmente le spese di lite tra le parti>.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.5.2019, Parte_1
proponeva appello avverso la suindicata sentenza ed evidenziava
[...]
la palese illegittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui il
Tribunale aveva dichiarato la compensazione delle spese di lite tra l'appellante e la Banca ricorrente, nonostante l'AM fosse risultato del tutto estraneo alla vicenda.
L'appellante, quindi, così concludeva:
“- riformare la sentenza impugnata, nel capo relativo alla condanna alle spese, con la condanna di e, per Essa, della Sua CP_2
Procuratrice , in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro CP_3
tempore, al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, in favore del sig. ; - con vittoria di spese, diritti ed onorari del Parte_1
presente procedimento di appello, da attribuirsi agli avv.ti Francesco
Vitobello e Raffaele Russo, per averne fatto anticipo, senza riscossione”.
Si costituiva in giudizio la a mezzo della Controparte_2 [...]
contestando le censure proposte dall'appellante e Controparte_3
Pagina 3 chiedendo: “in via principale: respingere tutte le domande formulate dall'odierno appellante in quanto infondate, in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti e, per l'effetto, confermare la pronuncia di primo grado;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge”.
Non si costituiva la benchè ritualmente Controparte_1
citata.
Esaurita l'attività prevista nell'art. 350 c.p.c., l'adìta Corte, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui agli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c..
******************************************
L'appello risulta fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di ragione.
Il giudice di primo grado ha accolto l'opposizione proposta dalla e Pt_2
dall'AM, ed ha quindi revocato il decreto ingiuntivo;
ha, poi, condannato solo la al pagamento della somma di € 7.764,57, oltre Pt_2
interessi convenzionali, ed ha, invece, riconosciuto l'estraneità dell'AM al rapporto contrattuale, non essendo stata fornita prova dell'assunzione dell'obbligazione di garanzia da parte del predetto.
La compensazione delle spese tra tutte le parti è stata giustificata dal giudice di prime cure con il seguente rilievo: “L'accoglimento parziale dell'opposizione (limitatamente alla posizione del sig. AM), in quanto proposta dai medesimi avvocati con atti valevoli per entrambe le parti opponenti, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite”
(pag. 6).
L'appellante ha censurato la statuizione adottata dal giudice di primo grado, perché violerebbe gli artt. 91 e 92 comma 2 c.p.c., non essendo i
Pagina 4 motivi addotti idonei ad integrare quelle gravi ed eccezionali ragioni necessarie per giustificare la disposta compensazione.
Deve premettersi, innanzitutto, che, poiché il giudizio è stato introdotto nel
2012, lo stesso è disciplinato ratione temporis dal II comma dell'art. 92
c.p.c. che all'epoca così recitava: “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ora, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, la deroga ai principi in tema di soccombenza nella liquidazione delle spese deve risultare giustificata da motivi che, pur se non necessariamente esplicitati, si possano intuitivamente desumere dalla motivazione e dalla natura della controversia. Ed è indubbio che le "gravi ed eccezionali ragioni" alle quali si riferisce la norma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti peculiari della controversia decisa, come ad esempio nel caso di oscillazioni giurisprudenziali o di incertezze interpretative sulla questione risolutiva, ovvero di oggettive difficoltà e complessità di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali. Se nessuno di tali presupposti sussiste deve applicarsi il generale principio della condanna alle spese della parte soccombente, non potendo trovare luogo l'esercizio del potere discrezionale giudiziale di compensazione. (cfr. Cassazione civile sez. lav., 12/09/2024,
n.24529; Cassazione civile sez. VI, 31/05/2016, n.11217).
Ciò posto, le eccezionali ragioni giustificative della compensazione delle spese non possono essere individuate, come ha fatto il primo giudice, nella
Pagina 5 circostanza che l'opposizione era stata presentata dall' Parte_4
unitamente alla (risultata soccombente), con difese comuni ad Pt_2
entrambi.
Appare evidente, infatti, che, nell'ambito dell'unico atto di opposizione presentato, restano pur sempre distinte le due posizioni sostanziali e processuali degli opponenti, di talché l'esito favorevole o sfavorevole del giudizio nei confronti di una delle due parti non può certo riverberarsi sull'altra parte destinataria di un giudizio diverso, che vedrebbe così ad essere avvantaggiata o pregiudicata da una decisione che non è ad essa riferita.
La differente sorte dell'opposizione, del resto, ben può comportare la revoca del decreto ingiuntivo nei confronti di uno solo degli opponenti, lasciando in piedi il decreto verso l'altra parte ingiunta.
Ne deriva che la circostanza che l'attività difensiva svolta nell'interesse delle due parti sia compresa negli stessi atti processuali non inficia la necessità di distinguere la regolamentazione delle spese per ciascun opponente in base al rispettivo esito del giudizio, ma rileva, come replicato dall'appellante, al solo fine di quantificare gli esborsi ed i compensi da riconoscersi in favore della parte vittoriosa.
In definitiva, i rilievi richiamati dal primo giudice non configurano un'ipotesi che possa legittimare l'esercizio del potere di compensazione, trattandosi di evenienze ordinarie nell'ambito del processo.
Né sussistono altre eccezionali ragioni che possano legittimare il ricorso allo strumento correttivo della compensazione totale o parziale delle spese stesse, se si considera che la è rimasta Controparte_1
integralmente soccombente nei confronti dell'AM e le argomentazioni giustificative dell'accoglimento dell'opposizione da lui
Pagina 6 proposta sono basate sulla mancanza di prova della titolarità dal lato passivo rispetto alla pretesa azionata dalla Banca ricorrente.
L'accoglimento dell'opposizione proposta dall'AM, quindi, si fonda su ragioni di carattere sostanziale e non meramente processuale come sostenuto dall'appellata; per completezza, va rilevato che la compensazione delle spese non potrebbe comunque giustificarsi con il mero riferimento alla natura processuale della pronuncia che, in quanto tale, non esclude la soccombenza della parte e può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cassazione civile
16/05/2022, n.15611).
Ed è appena il caso di aggiungere che a nulla rileva ai fini in esame il fatto che, ad avviso della l'AM non sarebbe “totalmente estraneo CP_1
alla vicenda” sia per essere il marito dell'altra opponente sia per aver sottoscritto una fideiussione ed anche un “effetto in bianco”; si tratta, invero, di circostanze che, a prescindere dalla loro prova, sono del tutto ininfluenti rispetto alla necessità di dimostrare un contratto di garanzia tra le parti e non sono idonee neppure a determinare una situazione di incertezza rispetto alla specifica obbligazione posta a base del ricorso monitorio.
A tal proposito, giova ricordare che le gravi ed eccezionali ragioni che consentono al giudice di disporre la compensazione delle spese non sono ravvisabili nel solo fatto che la domanda attorea, prima dell'instaurazione del giudizio, avesse una parvenza di fondatezza, nel caso in cui la stessa ad esito del giudizio non venga accolta, atteso che, diversamente opinando, si finirebbe con attribuire rilevanza non all'esito del giudizio stesso, ma a una mera prognosi di esito del giudizio, in contrasto con la funzione di
Pagina 7 accertamento proprio di quest'ultimo (Cassazione civile sez. III,
07/06/2023, n.16130).
Da tutte le concordanti considerazioni che precedono deriva che, come correttamente osservato dall'appellante, pienamente vittorioso, non si ravvisa alcun motivo per derogare al principio generale della soccombenza, non sussistendo ragioni connotate dai predetti caratteri di gravità ed eccezionalità cui l'art. 92 c.p.c. subordina la possibilità di disporre la compensazione delle spese.
L'appello, dunque, va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, le società convenute devono essere condannate in solido al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, oltre ovviamente di quelle del processo di appello, fermo restando tutte le altre statuizioni contenute nella sentenza de qua.
Passando infine alla quantificazione delle spese, si ritiene di applicare, quanto al primo grado di giudizio, i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a 26.000,00), riducendo all'incirca della metà
l'importo che si otterrebbe dall'applicazione dei criteri sopra indicati, come pure quello degli esborsi. Ciò in ragione del fatto che, come sopra illustrato, l'attività difensiva svolta in questa fase processuale ha riguardato unitariamente anche l'altra opponente e, perciò, rispetto a tale specifica attività, non è suscettibile di rifusione in danno della parte soccombente.
Nel giudizio di appello, invece, devono essere liquidati i valori minimi dello scaglione, posto che l'unica censura articolata attiene alla statuizione sulle spese del processo dinnanzi al Tribunale e non si è svolta in concreto la fase istruttoria.
Gli importi da riconoscere all'appellante sono, quindi, i seguenti: per il primo grado, da ridursi poi della metà: fase di studio € 919,00; fase
Pagina 8 introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00 e fase decisoria € 1.701,00; per il secondo grado: fase di studio € 567,00; fase introduttiva € 461,00; fase decisoria € 956,00. Con i risultati finali rispettivamente indicati in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di
Nola n. 2091/2018 pubblicata in data 23.11.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma per il resto, condanna la Controparte_1
e in solido tra loro, al pagamento, in favore
[...] Controparte_2
di delle spese processuali che liquida in € 120,00 per Parte_1
spese e € 2.538,50 per compensi quanto al primo grado, ed in € 385,00 per esborsi e in € 1.984,00 per compensi quanto al giudizio di appello, oltre – per entrambi i gradi - il rimborso per spese generali al 15% sui compensi,
Iva e Cpa come per legge, con attribuzione agli avvocati Francesco
Vitobello e Raffaele Russo dichiaratisi anticipatari delle spese ed onorari del giudizio di appello.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'AM
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