Articolo 1843 del Codice civile
Articolo 1842Articolo 1844
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19 aprile 1942
Art. 1843.

(Utilizzazione del credito).

Se non e' convenuto altrimenti, l'accreditato puo' utilizzare in piu' volte il credito, secondo le forme di uso, e puo' con successivi versamenti ripristinare la sua disponibilita'.

Salvo patto contrario, i prelevamenti e i versamenti si eseguono presso la sede della banca dove e' costituito il rapporto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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