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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/10/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale nr.1716/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano Guaglione
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
GI IL TO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nata a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliata al Corso Trinità n.37 presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Porcaro, dalla quale
è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi Controparte_1 elettivamente domiciliato alla via Andrea Doria n.4/3 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Limongelli, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti pagina 1 di 12 appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1063/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 25/05/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1671/2018 r.g., promosso dall' odierna appellante in danno dell' odierno appellato ed avente ad oggetto “restituzione somme”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 21/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante:” Accertare e dichiarare, nei limiti della somma di
€58.547,00 di cui €45.881,53 quali emolumenti pensionistici di esclusiva sua competenza ed €12.665,31 quale 50% delle somme sul conto di €25.331,01,. L'illegittimità del prelievo di €71.212,54 effettuato dall'odierno appellato il 25/7/2017 dal conto corrente cointestato;
per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione, in favore di essa appellante, al netto dell'importo di €35.606,27 già a quest'ultima versato dall'odierno appellato a seguito di ordinanza ex art.186 ter del 27/9/19, integrata dalla successiva ordinanza del 2/11/2019, della somma di 22.940,77, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio” ; per l' appellato, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione del 23/3/2018, la odierna appellante conveniva dinanzi l'adito Tribunale di
Trani l'odierno appellato, proprio coniuge, in pendenza di procedimento di separazione giudiziale, premettendo, in fatto, di essere con lo stesso cointestataria di un conto corrente acceso, in vigente regime di comunione patrimoniale, presso la filiale di Canosa del e sul quale affluivano gli accrediti mensili della propria pensione, pari Controparte_2 ad €805,23, con provvista costituita, quasi integralmente, dai predetti ratei pensionistici accreditati in proprio favore, quali oneri previdenziali.
Aggiungeva che i movimenti registrati sul conto predetto evidenziavano un prelievo del
25/7/17 effettuato dal coniuge, pari ad una somma di €71.212,54, in assenza di proprio consenso. pagina 2 di 12 In diritto, assumeva l'obbligo restitutorio in capo al coniuge convenuto della ridetta somma, ovvero, subordinatamente, del 50% della stessa, pari ad €35.606,27.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità del ridetto prelievo e condannarsi il convenuto alla restituzione della somma prelevata ovvero, in via subordinata, della metà della stessa con il favore delle spese giudiziali.
Si costituiva il convenuto, odierno appellato, richiedendo il rigetto dell'attorea domanda e sostenendo di aver legittimamente operato il contestato prelievo, rivestendo la qualità di creditore solidale della banca ed avendo affrontato, a beneficio della moglie, gravemente ammalata fin dal 2011, consistenti spese di cura ed assistenza, pur essendo titolare di redditi inferiori a quelli della moglie, essendo, a sua volta, afflitto da precarie condizioni di salute ed essendo inoltre, la moglie, pienamente consapevole di tale prelievo, avvenuto nel corso della vita matrimoniale e ad esso consenziente.
Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione, con l'appendice processuale ex art.183 6° comma c.p.c., , con successiva ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., il Tribunale ingiungeva al convenuto il pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €35.606,27 oltre interessi legali dalla data del contestato prelievo e, senza ulteriore attività istruttoria, lo stesso perveniva all'udienza decisoria del 5/11/2020, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c..
Con successiva sentenza del 25/5/2021, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia, accertando, nei limiti della somma già oggetto della precedente ordinanza- ingiunzione, l'illegittimità del prelievo effettuato dal convenuto il 25/7/2017 dal conto corrente cointestato con la moglie e, per l'effetto, condannando il Parte_1 convenuto a restituire, in favore dell'attrice, la ridetta somma di €35.606,27 oltre interessi legali dal 25/7/17 al soddisfo ed oltre alla delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Con concisa motivazione illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria, contestate dalla con l'appello che ci occupa. Parte_1
Preliminarmente, ribadiva il primo giudice quanto già esposto in motivazione della predetta ordinanza-ingiunzione del 30/9/19, atteso che l'istruttoria documentale acquisita pagina 3 di 12 non aveva prospettato elementi ulteriori, né in punto di questioni trattate e né in punto di prova.
Quanto al merito, evidenziava il Tribunale il disposto di cui all'art.1298, 2° comma c.c., in tema di conto corrente bancario cointestato a due o più soggetti, in forza del quale tanto il debito quanto il credito solidal0e si presumono uguali, salvo diversa dimostrazione, richiamando a supporto, tra le tante pronunce, Cass. n.77 del 4/1/2018.
Venendo quindi alla fattispecie in esame, rilevava che né l'attrice e né il convenuto avevano effettivamente comprovato la titolarità esclusiva della totalità delle somme giacenti sul conto cointestato alla data del prelievo, atteso che, oltre alle rimesse relative agli emolumenti pensionistici della , si evidenziavano anche altre rimesse da Parte_1 versamento di assegni bancari, senza alcuna specificazione del beneficiario.
Non risultava quindi chiaramente dai documenti, ribadiva il primo giudice, se la provvista del conto provenisse, anche in maniera prevalente, da rimesse di uno solo dei coniugi ed anzi, le risultanze documentali, inducono a ritenere che lo stesso fosse stato alimentato da entrambi, anche se in misura differente, misura che non poteva essere determinata con certezza, come sostenuto dall'attrice, atteso che non era possibile evincere dagli atti se gli estratti conto prodotti dalla stessa per il periodo 31/3/12-31/12/12, fossero riferibili all'intero periodo di cointestazione del conto.
D'altro canto, aggiungeva l'estensore, neanche il convenuto aveva provato i pagamenti rispetto ai quali poteva avanzare un diritto di rimborso, anche considerando l'obbligo primario di contribuzione, gravante a carico di ciascun coniuge, ai bisogni della famiglia e la verosimile sussistenza di donazioni indirette tra gli stessi coniugi, desumibili dalla circostanza che, fino alla data del prelievo del 25/7/17, gli estratti conto evidenziavano un ordinario reimpiego delle somme giacenti sul conto.
Per tale ragione, peraltro, le richieste di prova avanzate dal convenuto, inerenti ad una
“generica” remunerazione di assistenti e fornitrici della moglie, durante il corso della malattia di quest'ultima, sono state disattese in quanto ritenute inammissibili per l'evidente contrasto con il predetto regime primario di contribuzione ai bisogni famigliari denunciato documentalmente dalla concreta gestione del conto, conseguendone pagina 4 di 12 l'accoglimento per quanto di ragione, della domanda attore di restituzione pari alla metà della somma effettivamente prelevata dal coniuge.
Il predetto accoglimento, tuttavia, non soddisfaceva la , inducendo la stessa a Parte_1 proporre il gravame in esame a supporto del quale articolava una unica e sostanziale censura attinente ad una prospettata omessa applicazione, da parte del Tribunale, del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. con riferimento alla documentazione completa degli estratti conto di parte attorea rimasta priva di specifica contestazione da parte convenuta con conseguente prova, in tesi, della effettiva entità degli emolumenti pensionistici versati sul conto di esclusiva pertinenza di essa da considerarsi Parte_1 estranei alla ripartizione in pari quota tra i due cointestatari, afferente solamente al residuo importo del conto corrente, così avanzando praticamente una ulteriore richiesta di pagamento a titolo ripetitorio superiore a quella riconosciuta dal Tribunale, come da conclusione innanzi trascritta.
Si costituiva l'appellato, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità formale dell'avverso gravame ex art.342 c.p.c., per asserita omessa specificazione dei motivi d'appello e contestandone, nel merito, la fondatezza, limitandosi, pertanto, a chiedere l'integrale conferma della gravata sentenza senza interporre alcun appello incidentale.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25/2/2022, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 15/12/2023, a sua volta differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 21/6/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta cvon reiterazione delle rispettive conclusioni come innanzi riportate, veniva riservata in decisione ex art.190
c.p.c.
Motivazione della decisione
Deve prioritariamente disattendersi la preliminare eccezione d'inammissibilità formale proposta ex art.342 c.p.c. da parte appellata, rinvenendosi agevolmente e chiaramente dal tenore testuale del gravame l'indicazione dello specifico motivo d'impugnativa, prospettato quale error in procedendo, con un'esposizione chiara ed esaustiva anche del supporto argomentativo della doglianza, con indicazione anche delle parti testuali della motivazione impugnata.
pagina 5 di 12 Il gravame, tuttavia, se pur formalmente ammissibile, non si configura supportato da fondate e condivisibili motivazioni, ostandovi molteplici rilievi di ordine processuale e sostanziale.
A tale riguardo, deve evidenziarsi, in primo luogo, una palese tardività ed irritualità della modifica quantitativa della domanda originaria, proposta da parte attrice in fase decisionale e con la comparsa conclusionale, violando, in tale maniera, i limiti temporali e preclusivi di cui all'art.183 6° comma c.p.c., laddove si prevede e si consente, nel concesso termine preclusivo, la possibilità di emendare la domanda originaria con una modifica, anche in termini quantitativi, della stessa.
Nella specie, la proposto in citazione, sia pure in termini subordinati alla Parte_2 domanda principale, una domanda restitutoria espressamente corrispondente a quella poi accolta in via interinale dal Tribunale e confermata definitivamente con la sentenza, ovvero la somma di €35.606,27, salvo poi ampliare e modificare la suddetta domanda con la comparsa conclusionale, prospettando, a seguito di una ritenuta comprovata pertinenza esclusiva dell'importo di €45.881,53 degli emolumenti pensionistici, per asserita rilevata mancata contestazione del coniuge convenuto, un ulteriore preteso obbligo restitutorio gravante sullo stesso di €22.940,77 (oltre a quello già definito con l'ordinanza interinale ex art.186 ter c.p.c.) e quindi modificando in maniera rilevante l'originaria domanda subordinata da €35.606,27 a quella superiore di €58.547,04, così operando di fatto una inammissibile, in quanto tardiva, precisazione della domanda ben oltre i termini di rito di cui innanzi (cfr. Cass. 9/10/2023 n.28288).
Nella specie, proponendo espressamente la propria richiesta subordinata nei termini di cui innanzi, ovvero limitandola alla restituzione della metà della somma arbitrariamente prelevata dal coniuge cointestatario, di fatto la riconosceva la legittimità del Parte_1 prelievo così limitato, salvo poi, in fase decisionale, revocare di fatto tale riconoscimento, aumentando rilevantemente la propria richiesta restitutoria.
Ulteriore rilievo processuale, ostativo all'accoglimento del gravame, è la asserita mancata contestazione da parte del convenuto alla produzione degli estratto conto con riferimento alle rimesse provenienti da emolumenti pensionistici di esclusiva pertinenza di essa attrice, la cui omessa considerazione, agli effetti dell'art.115 c.p.c., avallava la proposta censura di errata interpretazione dei riscontri documentali. pagina 6 di 12 Ritiene il Collegio di non poter aderire alla tesi difensiva innanzi prospettata, atteso che lo costituendosi in giudizio, aveva di fatto contestato, non tanto la CP_1 produzione documentale in quanto tale, quanto, piuttosto, la pretesa di escludere la somma rappresentata dalla stessa dalla provvista del conto da ritenersi oggetto di ripartizione in pari quote, prospettando un proprio contrapposto diritto di credito in compensazione delle somme dallo stesso anticipate per la cura e l'assistenza della moglie, conseguendone che il tenore della comparsa di costituzione non poteva interpretarsi quale mancata contestazione della esclusiva pertinenza in capo alla moglie della somma, rinveniente dagli emolumenti pensionistici.
Peraltro, il convenuto aveva anche evidenziato il prestato consenso e consapevolezza da parte della moglie del prelievo operato il 25/7/17, supportando la circostanza con la stessa tempistica di una formale contestazione avvenuta solamente a distanza di svariati mesi dallo stesso prelievo (v.racc. del 20/2/2018 a messo del suo difensore) ovvero solo in piena crisi coniugale con pendenza di giudizio di separazione dalla stessa moglie introdotto e tanto anche in disparte dei rilievi fattuali correttamente evidenziati dal primo giudice ostativi ad un preteso prelievo unilaterale, arbitrario e disconosciuto dalla moglie, evincendosi, al contrario non solo l'ordinario reimpiego delle somme giacenti sul conto ma anche la verosimile sussistenza di donazioni indirette tra i coniugi, ovviamente precedenti la crisi coniugale evidentemente successiva alla loro separazione di fatto.
Supporta, infine, l'infondatezza della ulteriore pretesa attorea oltre a quanto già versato dal convenuto in esecuzione della gravata sentenza, il duplice rilevo sostanziale attinenti, da un lato, alla cornice normativa regolante i rapporti interni tra cointestari di un conto corrente, ai sensi dell'art.1298 2° comma c.c. e dall'altro “al regime primario del reciproco obbligo contributivo ai bisogni della famiglia” gravante in capo agli stessi coniugi.
Con riguardo al primo profilo, la richiamata disposizione generale introduce la c. d. presunzione di proprietà comune di una provvista su deposito bancario, salva, ovviamente una prova contraria da parte di uno dei cointestatari, comportando la stessa la ripartizione in parti uguali della stessa.
A tale riguardo, invero, gli approdi giurisprudenziali di legittimità sono concordi nell'affermare il suddetto principio secondo il quale: “Nel conto corrente bancario intestato
a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.1854 c.c., pagina 7 di 12 riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art.1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in parti uguali, solo se non risulti diversamente, sicché non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata tale presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”(Cass. n.77 del 4/1/2018; conf. Cass. n.26991 del 2/12/2013).
Nel caso di specie, il vincolo coniugale tra i due cointestatari e la stessa convivenza precedente il sopravvenuto giudizio di separazione personale, introduceva una ulteriore presunzione di comproprietà della ridetta provvista bancaria, a nulla rilevando che alcune rimesse conseguissero, in modo prevalente, da redditi lavorativi o pensionistici di un solo beneficiario, gravando su entrambi i coniugi l'obbligo generale contributivo alle esigenze familiari con il correlativo principio di solidarietà coniugale ex art.143 c.c., nel senso che, anche ammessa la provenienza di una rilevante parte della provvista bancaria da emolumenti pensionistici attinenti uno solo di essi, il reimpiego degli stessi doveva anche finalizzarsi ad esigenze complementari dell'altro cointestatario, in quanto coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, limitatamente, quanto meno, alla metà della ridetta provvista bancaria.
L'incontestato regime patrimoniale vigente tra i due coniugi-cointestatari introduceva pertanto, una ulteriore presunzione di comproprietà superabile solamente dalla prova di provenienza di alcun rimesse da donazioni precedenti il matrimonio a favore di uno solo dei coniugi ovvero da successioni ereditarie mentre nel caso di specie, tale prova contraria era evidentemente esclusa.
Deve infine valorizzarsi il richiamo, operato dal primo giudice, a presumibili donazioni indirette tra essi coniugi, desumibili dlla circostanza che fino alla data del prelievo gli estratti conto evidenziavano l'ordinario reimpiego delle somme giacenti sul conto.
Tale circostanza, avvalorata dalla riscontrata tempistica della contestazione e della richiesta ripetitoria, pervenuta dalla a distanza di cinque mesi dal prelievo e Parte_1 pagina 8 di 12 dopo la proposizione da parte sua del giudizio di separazione personale, è dalla giurisprudenza ritenuta sussistente anche nel caso della mera sottoscrizione di un contratto di conto corrente cointestato, atteso che: “la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunta, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulta essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario, a condizione che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi”(Cass. 4682/2018; 468/2010; 26983/2008) che, nel caso in esame può plausibilmente presupporsi sia dal normale reimpiego delle somme per esigenze comuni e sia dal consenso tacito della al prelievo del 25/7/17 in vigente regime di Parte_1 pacifica convivenza coniugale.
In definitiva, quindi, sulla scorta dei rilievi innanzi evidenziati, il gravame deve ritenersi infondato, con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine di regolamentazione dlele spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1063/2021, resa dal Tribunale monocratico di Trani in data
25/5/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellato, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti per dichiarare parte appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025.
Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione)
pagina 9 di 12 Il GI IL estensore
(avv. Leonardo Nota)
pagina 10 di 12 pagina 11 di 12 .
.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda Civile, riunita in Camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
dott. Luciano Guaglione
Presidente
dott. Alberto Binetti
Consigliere
dott. Leonardo NOTA
GI IL TO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, come innanzi rubricata, promossa
Da
, nata a [...] il [...], ivi residente ed ivi elettivamente Parte_1 domiciliata al Corso Trinità n.37 presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Porcaro, dalla quale
è rappresentata e difesa in forza di procura in atti
appellante
Contro
, nato a [...] il [...], ivi residente ed ivi Controparte_1 elettivamente domiciliato alla via Andrea Doria n.4/3 presso lo studio dell'avv. Giuseppe
Limongelli, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura in atti pagina 1 di 12 appellato
^^^
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1063/2021, resa dal Tribunale di Trani, in composizione monocratica, in data 25/05/2021, in pari data pubblicata, a definizione del giudizio n.1671/2018 r.g., promosso dall' odierna appellante in danno dell' odierno appellato ed avente ad oggetto “restituzione somme”
Conclusioni: così riassunte con le rispettive note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite , in previsione dell'udienza di p.c. del 21/6/2024, trattata con modalità cartolare-telematica: per l' appellante:” Accertare e dichiarare, nei limiti della somma di
€58.547,00 di cui €45.881,53 quali emolumenti pensionistici di esclusiva sua competenza ed €12.665,31 quale 50% delle somme sul conto di €25.331,01,. L'illegittimità del prelievo di €71.212,54 effettuato dall'odierno appellato il 25/7/2017 dal conto corrente cointestato;
per l'effetto, condannare l'appellato alla restituzione, in favore di essa appellante, al netto dell'importo di €35.606,27 già a quest'ultima versato dall'odierno appellato a seguito di ordinanza ex art.186 ter del 27/9/19, integrata dalla successiva ordinanza del 2/11/2019, della somma di 22.940,77, con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese e competenze del presente grado di giudizio” ; per l' appellato, si insisteva per il rigetto dell'avverso gravame con condanna alla refusione delle spese del grado.
Svolgimento del processo
Con citazione del 23/3/2018, la odierna appellante conveniva dinanzi l'adito Tribunale di
Trani l'odierno appellato, proprio coniuge, in pendenza di procedimento di separazione giudiziale, premettendo, in fatto, di essere con lo stesso cointestataria di un conto corrente acceso, in vigente regime di comunione patrimoniale, presso la filiale di Canosa del e sul quale affluivano gli accrediti mensili della propria pensione, pari Controparte_2 ad €805,23, con provvista costituita, quasi integralmente, dai predetti ratei pensionistici accreditati in proprio favore, quali oneri previdenziali.
Aggiungeva che i movimenti registrati sul conto predetto evidenziavano un prelievo del
25/7/17 effettuato dal coniuge, pari ad una somma di €71.212,54, in assenza di proprio consenso. pagina 2 di 12 In diritto, assumeva l'obbligo restitutorio in capo al coniuge convenuto della ridetta somma, ovvero, subordinatamente, del 50% della stessa, pari ad €35.606,27.
Chiedeva, pertanto, accertarsi l'illegittimità del ridetto prelievo e condannarsi il convenuto alla restituzione della somma prelevata ovvero, in via subordinata, della metà della stessa con il favore delle spese giudiziali.
Si costituiva il convenuto, odierno appellato, richiedendo il rigetto dell'attorea domanda e sostenendo di aver legittimamente operato il contestato prelievo, rivestendo la qualità di creditore solidale della banca ed avendo affrontato, a beneficio della moglie, gravemente ammalata fin dal 2011, consistenti spese di cura ed assistenza, pur essendo titolare di redditi inferiori a quelli della moglie, essendo, a sua volta, afflitto da precarie condizioni di salute ed essendo inoltre, la moglie, pienamente consapevole di tale prelievo, avvenuto nel corso della vita matrimoniale e ad esso consenziente.
Così radicatosi il giudizio, all'esito della successiva fase di trattazione, con l'appendice processuale ex art.183 6° comma c.p.c., , con successiva ordinanza-ingiunzione ex art.186 ter c.p.c., il Tribunale ingiungeva al convenuto il pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €35.606,27 oltre interessi legali dalla data del contestato prelievo e, senza ulteriore attività istruttoria, lo stesso perveniva all'udienza decisoria del 5/11/2020, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale veniva riservata in decisione ex art.190 c.p.c..
Con successiva sentenza del 25/5/2021, l'adito Tribunale monocratico definiva la controversia, accertando, nei limiti della somma già oggetto della precedente ordinanza- ingiunzione, l'illegittimità del prelievo effettuato dal convenuto il 25/7/2017 dal conto corrente cointestato con la moglie e, per l'effetto, condannando il Parte_1 convenuto a restituire, in favore dell'attrice, la ridetta somma di €35.606,27 oltre interessi legali dal 25/7/17 al soddisfo ed oltre alla delle spese processuali, come liquidate in dispositivo.
Con concisa motivazione illustrava l'estensore le ragioni addotte a supporto dell'adottata soluzione decisoria, contestate dalla con l'appello che ci occupa. Parte_1
Preliminarmente, ribadiva il primo giudice quanto già esposto in motivazione della predetta ordinanza-ingiunzione del 30/9/19, atteso che l'istruttoria documentale acquisita pagina 3 di 12 non aveva prospettato elementi ulteriori, né in punto di questioni trattate e né in punto di prova.
Quanto al merito, evidenziava il Tribunale il disposto di cui all'art.1298, 2° comma c.c., in tema di conto corrente bancario cointestato a due o più soggetti, in forza del quale tanto il debito quanto il credito solidal0e si presumono uguali, salvo diversa dimostrazione, richiamando a supporto, tra le tante pronunce, Cass. n.77 del 4/1/2018.
Venendo quindi alla fattispecie in esame, rilevava che né l'attrice e né il convenuto avevano effettivamente comprovato la titolarità esclusiva della totalità delle somme giacenti sul conto cointestato alla data del prelievo, atteso che, oltre alle rimesse relative agli emolumenti pensionistici della , si evidenziavano anche altre rimesse da Parte_1 versamento di assegni bancari, senza alcuna specificazione del beneficiario.
Non risultava quindi chiaramente dai documenti, ribadiva il primo giudice, se la provvista del conto provenisse, anche in maniera prevalente, da rimesse di uno solo dei coniugi ed anzi, le risultanze documentali, inducono a ritenere che lo stesso fosse stato alimentato da entrambi, anche se in misura differente, misura che non poteva essere determinata con certezza, come sostenuto dall'attrice, atteso che non era possibile evincere dagli atti se gli estratti conto prodotti dalla stessa per il periodo 31/3/12-31/12/12, fossero riferibili all'intero periodo di cointestazione del conto.
D'altro canto, aggiungeva l'estensore, neanche il convenuto aveva provato i pagamenti rispetto ai quali poteva avanzare un diritto di rimborso, anche considerando l'obbligo primario di contribuzione, gravante a carico di ciascun coniuge, ai bisogni della famiglia e la verosimile sussistenza di donazioni indirette tra gli stessi coniugi, desumibili dalla circostanza che, fino alla data del prelievo del 25/7/17, gli estratti conto evidenziavano un ordinario reimpiego delle somme giacenti sul conto.
Per tale ragione, peraltro, le richieste di prova avanzate dal convenuto, inerenti ad una
“generica” remunerazione di assistenti e fornitrici della moglie, durante il corso della malattia di quest'ultima, sono state disattese in quanto ritenute inammissibili per l'evidente contrasto con il predetto regime primario di contribuzione ai bisogni famigliari denunciato documentalmente dalla concreta gestione del conto, conseguendone pagina 4 di 12 l'accoglimento per quanto di ragione, della domanda attore di restituzione pari alla metà della somma effettivamente prelevata dal coniuge.
Il predetto accoglimento, tuttavia, non soddisfaceva la , inducendo la stessa a Parte_1 proporre il gravame in esame a supporto del quale articolava una unica e sostanziale censura attinente ad una prospettata omessa applicazione, da parte del Tribunale, del principio di non contestazione ex art.115 c.p.c. con riferimento alla documentazione completa degli estratti conto di parte attorea rimasta priva di specifica contestazione da parte convenuta con conseguente prova, in tesi, della effettiva entità degli emolumenti pensionistici versati sul conto di esclusiva pertinenza di essa da considerarsi Parte_1 estranei alla ripartizione in pari quota tra i due cointestatari, afferente solamente al residuo importo del conto corrente, così avanzando praticamente una ulteriore richiesta di pagamento a titolo ripetitorio superiore a quella riconosciuta dal Tribunale, come da conclusione innanzi trascritta.
Si costituiva l'appellato, eccependo in via preliminare, l'inammissibilità formale dell'avverso gravame ex art.342 c.p.c., per asserita omessa specificazione dei motivi d'appello e contestandone, nel merito, la fondatezza, limitandosi, pertanto, a chiedere l'integrale conferma della gravata sentenza senza interporre alcun appello incidentale.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 25/2/2022, la causa veniva rinviata per la p.c. alla successiva udienza del 15/12/2023, a sua volta differita, per rilevato carico del ruolo, a quella di cui in epigrafe del 21/6/2024, trattata con la disposta modalità cartolare, nel corso della quale, acquisite le prescritte note di trattazione scritta cvon reiterazione delle rispettive conclusioni come innanzi riportate, veniva riservata in decisione ex art.190
c.p.c.
Motivazione della decisione
Deve prioritariamente disattendersi la preliminare eccezione d'inammissibilità formale proposta ex art.342 c.p.c. da parte appellata, rinvenendosi agevolmente e chiaramente dal tenore testuale del gravame l'indicazione dello specifico motivo d'impugnativa, prospettato quale error in procedendo, con un'esposizione chiara ed esaustiva anche del supporto argomentativo della doglianza, con indicazione anche delle parti testuali della motivazione impugnata.
pagina 5 di 12 Il gravame, tuttavia, se pur formalmente ammissibile, non si configura supportato da fondate e condivisibili motivazioni, ostandovi molteplici rilievi di ordine processuale e sostanziale.
A tale riguardo, deve evidenziarsi, in primo luogo, una palese tardività ed irritualità della modifica quantitativa della domanda originaria, proposta da parte attrice in fase decisionale e con la comparsa conclusionale, violando, in tale maniera, i limiti temporali e preclusivi di cui all'art.183 6° comma c.p.c., laddove si prevede e si consente, nel concesso termine preclusivo, la possibilità di emendare la domanda originaria con una modifica, anche in termini quantitativi, della stessa.
Nella specie, la proposto in citazione, sia pure in termini subordinati alla Parte_2 domanda principale, una domanda restitutoria espressamente corrispondente a quella poi accolta in via interinale dal Tribunale e confermata definitivamente con la sentenza, ovvero la somma di €35.606,27, salvo poi ampliare e modificare la suddetta domanda con la comparsa conclusionale, prospettando, a seguito di una ritenuta comprovata pertinenza esclusiva dell'importo di €45.881,53 degli emolumenti pensionistici, per asserita rilevata mancata contestazione del coniuge convenuto, un ulteriore preteso obbligo restitutorio gravante sullo stesso di €22.940,77 (oltre a quello già definito con l'ordinanza interinale ex art.186 ter c.p.c.) e quindi modificando in maniera rilevante l'originaria domanda subordinata da €35.606,27 a quella superiore di €58.547,04, così operando di fatto una inammissibile, in quanto tardiva, precisazione della domanda ben oltre i termini di rito di cui innanzi (cfr. Cass. 9/10/2023 n.28288).
Nella specie, proponendo espressamente la propria richiesta subordinata nei termini di cui innanzi, ovvero limitandola alla restituzione della metà della somma arbitrariamente prelevata dal coniuge cointestatario, di fatto la riconosceva la legittimità del Parte_1 prelievo così limitato, salvo poi, in fase decisionale, revocare di fatto tale riconoscimento, aumentando rilevantemente la propria richiesta restitutoria.
Ulteriore rilievo processuale, ostativo all'accoglimento del gravame, è la asserita mancata contestazione da parte del convenuto alla produzione degli estratto conto con riferimento alle rimesse provenienti da emolumenti pensionistici di esclusiva pertinenza di essa attrice, la cui omessa considerazione, agli effetti dell'art.115 c.p.c., avallava la proposta censura di errata interpretazione dei riscontri documentali. pagina 6 di 12 Ritiene il Collegio di non poter aderire alla tesi difensiva innanzi prospettata, atteso che lo costituendosi in giudizio, aveva di fatto contestato, non tanto la CP_1 produzione documentale in quanto tale, quanto, piuttosto, la pretesa di escludere la somma rappresentata dalla stessa dalla provvista del conto da ritenersi oggetto di ripartizione in pari quote, prospettando un proprio contrapposto diritto di credito in compensazione delle somme dallo stesso anticipate per la cura e l'assistenza della moglie, conseguendone che il tenore della comparsa di costituzione non poteva interpretarsi quale mancata contestazione della esclusiva pertinenza in capo alla moglie della somma, rinveniente dagli emolumenti pensionistici.
Peraltro, il convenuto aveva anche evidenziato il prestato consenso e consapevolezza da parte della moglie del prelievo operato il 25/7/17, supportando la circostanza con la stessa tempistica di una formale contestazione avvenuta solamente a distanza di svariati mesi dallo stesso prelievo (v.racc. del 20/2/2018 a messo del suo difensore) ovvero solo in piena crisi coniugale con pendenza di giudizio di separazione dalla stessa moglie introdotto e tanto anche in disparte dei rilievi fattuali correttamente evidenziati dal primo giudice ostativi ad un preteso prelievo unilaterale, arbitrario e disconosciuto dalla moglie, evincendosi, al contrario non solo l'ordinario reimpiego delle somme giacenti sul conto ma anche la verosimile sussistenza di donazioni indirette tra i coniugi, ovviamente precedenti la crisi coniugale evidentemente successiva alla loro separazione di fatto.
Supporta, infine, l'infondatezza della ulteriore pretesa attorea oltre a quanto già versato dal convenuto in esecuzione della gravata sentenza, il duplice rilevo sostanziale attinenti, da un lato, alla cornice normativa regolante i rapporti interni tra cointestari di un conto corrente, ai sensi dell'art.1298 2° comma c.c. e dall'altro “al regime primario del reciproco obbligo contributivo ai bisogni della famiglia” gravante in capo agli stessi coniugi.
Con riguardo al primo profilo, la richiamata disposizione generale introduce la c. d. presunzione di proprietà comune di una provvista su deposito bancario, salva, ovviamente una prova contraria da parte di uno dei cointestatari, comportando la stessa la ripartizione in parti uguali della stessa.
A tale riguardo, invero, gli approdi giurisprudenziali di legittimità sono concordi nell'affermare il suddetto principio secondo il quale: “Nel conto corrente bancario intestato
a due (o più) persone, i rapporti interni tra correntisti non sono regolati dall'art.1854 c.c., pagina 7 di 12 riguardante i rapporti con la banca, bensì dall'art.1298, comma 2, c.c., in base al quale debito e credito solidale si dividono in parti uguali, solo se non risulti diversamente, sicché non solo si deve escludere, ove il saldo attivo derivi dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, che l'altro possa, nel rapporto interno, avanzare pretese su tale saldo ma, ove anche non si ritenga superata tale presunzione di parità delle parti, va altresì escluso che, nei rapporti interni, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, possa disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell'altro, della somma depositata eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto”(Cass. n.77 del 4/1/2018; conf. Cass. n.26991 del 2/12/2013).
Nel caso di specie, il vincolo coniugale tra i due cointestatari e la stessa convivenza precedente il sopravvenuto giudizio di separazione personale, introduceva una ulteriore presunzione di comproprietà della ridetta provvista bancaria, a nulla rilevando che alcune rimesse conseguissero, in modo prevalente, da redditi lavorativi o pensionistici di un solo beneficiario, gravando su entrambi i coniugi l'obbligo generale contributivo alle esigenze familiari con il correlativo principio di solidarietà coniugale ex art.143 c.c., nel senso che, anche ammessa la provenienza di una rilevante parte della provvista bancaria da emolumenti pensionistici attinenti uno solo di essi, il reimpiego degli stessi doveva anche finalizzarsi ad esigenze complementari dell'altro cointestatario, in quanto coniuge in regime patrimoniale di comunione dei beni, limitatamente, quanto meno, alla metà della ridetta provvista bancaria.
L'incontestato regime patrimoniale vigente tra i due coniugi-cointestatari introduceva pertanto, una ulteriore presunzione di comproprietà superabile solamente dalla prova di provenienza di alcun rimesse da donazioni precedenti il matrimonio a favore di uno solo dei coniugi ovvero da successioni ereditarie mentre nel caso di specie, tale prova contraria era evidentemente esclusa.
Deve infine valorizzarsi il richiamo, operato dal primo giudice, a presumibili donazioni indirette tra essi coniugi, desumibili dlla circostanza che fino alla data del prelievo gli estratti conto evidenziavano l'ordinario reimpiego delle somme giacenti sul conto.
Tale circostanza, avvalorata dalla riscontrata tempistica della contestazione e della richiesta ripetitoria, pervenuta dalla a distanza di cinque mesi dal prelievo e Parte_1 pagina 8 di 12 dopo la proposizione da parte sua del giudizio di separazione personale, è dalla giurisprudenza ritenuta sussistente anche nel caso della mera sottoscrizione di un contratto di conto corrente cointestato, atteso che: “la cointestazione, con firma e disponibilità disgiunta, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito, è qualificabile come donazione indiretta qualora detta somma, all'atto della cointestazione, risulta essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, rilevandosi che, in tal caso, con il mezzo del contratto di deposito bancario, si realizza l'arricchimento senza corrispettivo dell'altro cointestatario, a condizione che sia verificata l'esistenza dell'animus donandi”(Cass. 4682/2018; 468/2010; 26983/2008) che, nel caso in esame può plausibilmente presupporsi sia dal normale reimpiego delle somme per esigenze comuni e sia dal consenso tacito della al prelievo del 25/7/17 in vigente regime di Parte_1 pacifica convivenza coniugale.
In definitiva, quindi, sulla scorta dei rilievi innanzi evidenziati, il gravame deve ritenersi infondato, con le conseguenziali statuizioni di rito in ordine di regolamentazione dlele spese del grado.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n.1063/2021, resa dal Tribunale monocratico di Trani in data
25/5/2021, in pari data pubblicata, così provvede:
1)Rigetta l'appello;
2)Condanna l'appellante alla integrale refusione, in favore dell'appellato, delle competenze difensive attinenti il presente grado, liquidate le stesse in complessivi
€5.809,00 oltre accessori di legge;
3)Da atto della ricorrenza dei presupposti per dichiarare parte appellante tenuta al pagamento, in favore dell'Erario, di un importo pari al contributo unificato versato per l'iscrizione a ruolo del gravame.
Così deciso nel corso della Camera di Consiglio in videoconferenza del 14/10/2025.
Il Presidente
(dott. Luciano Guaglione)
pagina 9 di 12 Il GI IL estensore
(avv. Leonardo Nota)
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