Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2024, n. 11735
CASS
Sentenza 25 gennaio 2024

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In sede di impugnazione innanzi al tribunale del riesame non è deducibile l'inefficacia della misura cautelare personale correlata all'irregolarità dello svolgimento dell'interrogatorio di garanzia, in quanto eventuali vizi della procedura che regola la fase successiva all'emissione ed all'applicazione del vincolo cautelare non attengono né alla legittimità del titolo cautelare, né a quella della procedura di riesame. (Conf.: Sez. U, n. 26 del 1995, Rv. 202015-01).

In tema di misure cautelari, pur se per i reati di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. è prevista una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, e di un'esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione, deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità, potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, del codice di rito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/01/2024, n. 11735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11735
Data del deposito : 25 gennaio 2024

Testo completo