TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/06/2025, n. 1555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1555 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4011/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LAGUERCIA MARIANNA, come da mandato a margine dell'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la parte costituita precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 05/05/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/07/2022, Parte_1
, premesso di aver contratto in data 25/10/2003 matrimonio in
[...]
Romania con , che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 l'08/05/2003, il 19/08/2008, Persona_1 Persona_2 Persona_3 il 21/01/2010 e il 28/06/2007, chiedeva
[...] Persona_4 pronunziarsi la separazione con addebito al marito, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa della condotta assunta dal in danno della moglie, caratterizzata da violenza, Controparte_1 soprusi e umiliazioni alla presenza dei minori e nei confronti delle minori stesse, cagionando loro ecchimosi di varia natura, minacce con un'arma e costringendole a lavorare nei cantieri ove lavorava il padre. Esponeva la ricorrente che, a causa della condotta violenta assunta dal marito, destinatario di numerose denunce- querele, la stessa era stata ospite, unitamente alle minori di diverse Case Famiglie
e che la loro condizione era attenzionata dal Tribunale per i minorenni di Taranto che con provvedimento del 23/06/2022 aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti nei confronti delle minori;
chiedeva pertanto che fosse pronunciata la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, che fosse disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre con collocazione presso la medesima successivamente alla conclusione del procedimento dinanzi al TM di Taranto e che venisse posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle minori, anche
[...] durante la loro collocazione presso la Comunità “Il Faro”, la somma complessiva di € 600,00 in ragione di € 200 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie previste per ciascun minore e conseguente rivalutazione Istat.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti in data 12/06/2024, veniva nominato il Giudice Istruttore ed acquisita idonea documentazione;
all'udienza del 26/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, rassegnava le conclusioni chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi e che, con riferimento all'affidamento delle minori, venissero recepite le ultime disposizioni contenute nel decreto del TM del 01/07/2024, con rinuncia ai termini processuali.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, con dispensa dai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alla domanda di addebito, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto le condotte maltrattanti, allegate dalla parte ricorrente a sostegno della domanda, se pur sono oggetto di distinto procedimento penale a carico dell'odierno resistente (vedi avviso ex art. 415 bis c.p.p. allegato dalla parte ricorrente al ricorso), non hanno trovato compiuta prova nell'odierno giudizio, avendo al parte ricorrente alla prima udienza di trattazione domandato che la causa fosse rimessa in decisione, senza formulare alcuna istanza istruttoria.
Con riferimento alle questioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento della prole minorenne, il collegio dà atto della rinuncia alle relative domande formulata da parte ricorrente già all'udienza presidenziale del 12/06/2024, all'esito della quale il Giudice Delegato alle funzioni presidenziali confermava in via provvisoria il regime di affidamento e di collocamento stabiliti dal Tribunale per i
Minorenni nell'ambito del proc. n. 208/2022 VG ivi pendente.
In accoglimento della domanda in tal senso avanzata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che vadano recepite le disposizioni assunte dal Tribunale per i minorenni di Taranto in data 01/07/2024 nell'ambito del procedimento n. 208/2022 Reg. V.G.
È opportuno, infatti, rilevare che con decreto del 09/01/2023, considerate le gravi condotte abbandoniche e incostanti della causa di sentimenti di dolore CP_1
e profonda tristezza nelle figlie, nonché fonte di pregiudizio per il loro benessere psicofisico, il Tribunale per i minorenni dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale della genitrice sulle figlie, già assistite dal tutore provvisorio Avv. Pugliese in forza delle precedente declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale che aveva attinto l'odierna parte resistente. Come emerge dal provvedimento del TM cit., in data 17/04/2024 le minori venivano ascoltate presso l'A.G. minorile e, dopo aver riferito circa i comportamenti inadeguati tenuti dalla genitrice in occasione degli incontri madre-figlie all'interno della struttura (la cui ripresa era stata autorizzata con decreto del 23/10/2023) e consapevoli del sostanziale fallimento del progetto di riavvicinamento alla madre, riferivano di non volerla più incontrare e di voler essere accolte in affidamento da famiglie disponibili.
Non resta che prendere atto della volontà espressa dalla ricorrente di definire il giudizio separativo confermando le statuizioni vigenti, emesse a tutela della prole dal TM di Taranto, attesa l'opportunità di garantire la prosecuzione degli interventi in atto in favore delle minori, in conformità al decreto emesso in data
01/07/2024 dal Tribunale per i Minorenni di Taranto.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi Parte_1
, nata in [...], il [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in
[...]
MB ) il 25/10/2003, con atto trascritto nell'apposito Per_5 registro del comune di MB al n. 847747, serie CB anno 2003;
2) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento e collocamento delle minori nata il [...], nata il Persona_2 Persona_3
21/01/2010 e nata il [...], in [...] alle Persona_4 statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 208/2022 VG;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 4011/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: separazione giudiziale,
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
LAGUERCIA MARIANNA, come da mandato a margine dell'atto introduttivo,
RICORRENTE
E
, Controparte_1
RESISTENTE contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 26/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. la parte costituita precisava le conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in data 05/05/2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 07/07/2022, Parte_1
, premesso di aver contratto in data 25/10/2003 matrimonio in
[...]
Romania con , che dalla loro unione erano nati i figli Controparte_1 l'08/05/2003, il 19/08/2008, Persona_1 Persona_2 Persona_3 il 21/01/2010 e il 28/06/2007, chiedeva
[...] Persona_4 pronunziarsi la separazione con addebito al marito, esponendo che la vita matrimoniale era ormai divenuta intollerabile, a causa della condotta assunta dal in danno della moglie, caratterizzata da violenza, Controparte_1 soprusi e umiliazioni alla presenza dei minori e nei confronti delle minori stesse, cagionando loro ecchimosi di varia natura, minacce con un'arma e costringendole a lavorare nei cantieri ove lavorava il padre. Esponeva la ricorrente che, a causa della condotta violenta assunta dal marito, destinatario di numerose denunce- querele, la stessa era stata ospite, unitamente alle minori di diverse Case Famiglie
e che la loro condizione era attenzionata dal Tribunale per i minorenni di Taranto che con provvedimento del 23/06/2022 aveva disposto la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambe le parti nei confronti delle minori;
chiedeva pertanto che fosse pronunciata la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo, che fosse disposto l'affido esclusivo delle minori alla madre con collocazione presso la medesima successivamente alla conclusione del procedimento dinanzi al TM di Taranto e che venisse posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere, a titolo di mantenimento delle minori, anche
[...] durante la loro collocazione presso la Comunità “Il Faro”, la somma complessiva di € 600,00 in ragione di € 200 per ciascuna figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie previste per ciascun minore e conseguente rivalutazione Istat.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati i provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti in data 12/06/2024, veniva nominato il Giudice Istruttore ed acquisita idonea documentazione;
all'udienza del 26/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore di parte ricorrente, rassegnava le conclusioni chiedendo fosse pronunciata la separazione dei coniugi e che, con riferimento all'affidamento delle minori, venissero recepite le ultime disposizioni contenute nel decreto del TM del 01/07/2024, con rinuncia ai termini processuali.
La causa veniva quindi riservata per la decisione, con dispensa dai termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Quanto al fatto, passando all'esame del merito, va rilevato che sussistono i presupposti per la pronunzia di separazione, atteso il lungo tempo trascorso dalla cessazione della convivenza, senza che sia stata mai più ripristinata, ed il verificarsi di situazioni di distacco, di incomunicabilità e di conflitto familiare ormai del tutto incompatibili con ogni possibilità di ricostituire l'originaria comunione di vita.
La separazione va pronunziata per ragioni di natura obiettiva, ossia per l'accertata impossibilità di ricostituire la coesione coniugale.
Ed infatti, nel corso dell'istruttoria è emersa una indiscussa condizione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Quanto alla domanda di addebito, la stessa non può trovare accoglimento, in quanto le condotte maltrattanti, allegate dalla parte ricorrente a sostegno della domanda, se pur sono oggetto di distinto procedimento penale a carico dell'odierno resistente (vedi avviso ex art. 415 bis c.p.p. allegato dalla parte ricorrente al ricorso), non hanno trovato compiuta prova nell'odierno giudizio, avendo al parte ricorrente alla prima udienza di trattazione domandato che la causa fosse rimessa in decisione, senza formulare alcuna istanza istruttoria.
Con riferimento alle questioni inerenti all'affidamento ed al mantenimento della prole minorenne, il collegio dà atto della rinuncia alle relative domande formulata da parte ricorrente già all'udienza presidenziale del 12/06/2024, all'esito della quale il Giudice Delegato alle funzioni presidenziali confermava in via provvisoria il regime di affidamento e di collocamento stabiliti dal Tribunale per i
Minorenni nell'ambito del proc. n. 208/2022 VG ivi pendente.
In accoglimento della domanda in tal senso avanzata da parte ricorrente in sede di precisazione delle conclusioni, ritiene il Collegio che vadano recepite le disposizioni assunte dal Tribunale per i minorenni di Taranto in data 01/07/2024 nell'ambito del procedimento n. 208/2022 Reg. V.G.
È opportuno, infatti, rilevare che con decreto del 09/01/2023, considerate le gravi condotte abbandoniche e incostanti della causa di sentimenti di dolore CP_1
e profonda tristezza nelle figlie, nonché fonte di pregiudizio per il loro benessere psicofisico, il Tribunale per i minorenni dichiarava la decadenza dalla responsabilità genitoriale della genitrice sulle figlie, già assistite dal tutore provvisorio Avv. Pugliese in forza delle precedente declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale che aveva attinto l'odierna parte resistente. Come emerge dal provvedimento del TM cit., in data 17/04/2024 le minori venivano ascoltate presso l'A.G. minorile e, dopo aver riferito circa i comportamenti inadeguati tenuti dalla genitrice in occasione degli incontri madre-figlie all'interno della struttura (la cui ripresa era stata autorizzata con decreto del 23/10/2023) e consapevoli del sostanziale fallimento del progetto di riavvicinamento alla madre, riferivano di non volerla più incontrare e di voler essere accolte in affidamento da famiglie disponibili.
Non resta che prendere atto della volontà espressa dalla ricorrente di definire il giudizio separativo confermando le statuizioni vigenti, emesse a tutela della prole dal TM di Taranto, attesa l'opportunità di garantire la prosecuzione degli interventi in atto in favore delle minori, in conformità al decreto emesso in data
01/07/2024 dal Tribunale per i Minorenni di Taranto.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 disattesa ogni altra domanda, così provvede:
1) pronunzia la separazione dei coniugi Parte_1
, nata in [...], il [...], e
[...] CP_1
, nato in [...] il [...], uniti in matrimonio in
[...]
MB ) il 25/10/2003, con atto trascritto nell'apposito Per_5 registro del comune di MB al n. 847747, serie CB anno 2003;
2) dichiara disciplinate le condizioni di affidamento e collocamento delle minori nata il [...], nata il Persona_2 Persona_3
21/01/2010 e nata il [...], in [...] alle Persona_4 statuizioni assunte dal Tribunale per i Minorenni nell'ambito del procedimento n. 208/2022 VG;
3) rigetta la domanda di addebito della separazione;
4) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 12 giugno 2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara