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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/04/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente PA
domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmelita Danile, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Ballacchino, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. dell'8 aprile 2025.
DEL PM: cfr. visto del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con PA Controparte_2
ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile
2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Per_ Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e ravvisato che Per_2
le ulteriori condizioni non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
- 2 - economici tra i coniugi.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e PA
, i quali hanno contratto matrimonio a Licata, in Controparte_2
data 27 settembre 1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Licata al n. 194, parte II, serie A, dell'anno 1997 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
- 3 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dr. ssa Vincenza Bennici Giudice dr.ssa Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 119 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione promossa
DA
, nato a [...], il [...], elettivamente PA
domiciliato presso lo studio dell'avv. Carmelita Danile, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E
nata a [...], il [...], elettivamente Controparte_2
domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Ballacchino, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso congiunto
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis.51 c.p.c. dell'8 aprile 2025.
DEL PM: cfr. visto del 18 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con PA Controparte_2
ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
29 gennaio 2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza dell'8 aprile
2025 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Per_ Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli e , maggiorenni ma non economicamente indipendenti, e ravvisato che Per_2
le ulteriori condizioni non sono in contrasto con norme imperative, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, esser recepita, in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti
- 2 - economici tra i coniugi.
Spese irripetibili, stante la natura congiunta del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difese: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi e PA
, i quali hanno contratto matrimonio a Licata, in Controparte_2
data 27 settembre 1997, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del
Comune di Licata al n. 194, parte II, serie A, dell'anno 1997 alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
spese irripetibili.
Dispone che questa sentenza sia a trasmessa a cura della cancelleria al competente Ufficiale dello stato civile.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 17 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Giuseppe Melisenda Giambertoni
G. Claudia Ragusa
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