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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2675/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 05/03/2025, comunicata in data 7 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dagli avvocati (c.f. ) e Alessandra Parte_1 C.F._1
Montagna (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, alla via G. Porzio C.F._4
Centro Direzionale is. G/7, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CodiceFiscale_5
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._6
Vincenzo D'Antò (c.f. presso il cui studio in Afragola (NA) alla C.F._7 via Dario Fiore, 39, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHE' nei confronti di
(p. Iva in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Sepe (c.f.
) presso il cui studio in Napoli alla Piazza Nazionale, 96 è C.F._8
elettivamente domiciliata
APPELLATA
e nei confronti di
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._9 CP_4
) e (c.f. ) C.F._10 Controparte_5 C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., recante r.g. n. 2187/2019, Controparte_1
conveniva in giudizio , , , la Parte_3 Parte_2 Parte_1
RGn°2675/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e , Controparte_6 CP_3 CP_4 Controparte_5
allegando che con sentenza n.4145/2017 il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 287/2008, Parte_4
revocando il predetto decreto e annullando le delibere su cui lo stesso si fondava, tra cui quella avente ad oggetto la costituzione del “ ” e Controparte_7
l'approvazione delle tabelle millesimali;
con la medesima sentenza, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condannava i predetti condomini, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 33.930,00, a titolo di risarcimento dei danni.
Tanto premesso, deduceva che, con il passaggio in giudicato della predetta sentenza, la creditrice aveva notificato in data 29.12.2017 il titolo Parte_4 esecutivo, unitamente al precetto intimante il pagamento della somma di € 38.553,20, esclusivamente nei confronti di quale debitore in solido con gli Controparte_1 altri soccombenti, e che, pertanto, per scongiurare la minacciata esecuzione, aveva provveduto al pagamento della somma di € 37.275,21, così ridotta a seguito del ricalcolo degli interessi, rispetto all'importo precettato. Tale pagamento, liberatorio nei confronti degli altri condebitori solidali, legittimava il solvens ad esercitare il suo diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori. Dedotto che le richieste stragiudiziali inviate a tal fine, in data 14 e 15 marzo 2018, a mezzo lettera raccomandata e a mezzo pec, non avevano sortito effetti, e che anche l'esperito tentativo di mediazione non era andato a buon fine, chiedeva che venisse accertato il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali e il proprio diritto di credito per l'importo di € 31.946,18, corrisposto alla creditrice, da cui detrarre la quota di sua spettanza pari ad € 5.325,03, con condanna degli altri condebitori, in solido tra loro, al pagamento di tale importo;
in via subordinata, chiedeva che ciascuno dei convenuti venisse condannato al pagamento della somma di € 5.325,03, oltre interessi legali, il tutto con vittoria delle spese processuali.
2. Con ordinanza del 24/05/2022, repertorio n. 2970/2022, il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, dichiarava il diritto del ricorrente ad agire in regresso nei confronti degli altri debitori Controparte_1 solidali, e per l'effetto condannava la , Controparte_2 Parte_1
RGn°2675/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e , al pagamento ciascuno dell'importo di € Parte_3 Parte_2
5.325,03, mentre e , che erano subentrati CP_4 Controparte_5 all'originario coobbligato , venivano condannati, in solido tra loro, al CP_8
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.325,03 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
i resistenti venivano altresì condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della predetta ordinanza, in questa sede impugnata, il giudice di prime cure - dopo aver rigettato la pregiudiziale eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale e aver dato atto che la convenuta aveva adempiuto alla propria obbligazione con CP_3
pagamento accettato dal creditore, con la sola riserva delle spese legali – osservava che l'obbligazione di pagamento, in sede di regresso, in favore dell'attore, si fondava sulla sentenza n. 4145/2017 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, e cioè su un titolo di formazione giudiziale per effetto del quale l'attore aveva adempiuto a beneficio degli altri coobbligati, liberandoli. A dire del primo Giudice, la condanna ivi disposta in via solidale, ormai irretrattabile, non teneva evidentemente conto della qualità di condomini dei convenuti, atteso che con la medesima pronuncia era stata altresì annullata la deliberazione assembleare con cui era stato costituito il condominio “ , in Afragola, alla via A. De Controparte_9
Gasperi, n. 158, sicché la condanna ivi disposta in via solidale non teneva evidentemente conto della qualità di condomini dei convenuti.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 14 giugno 2022, , Parte_2
e hanno spiegato appello, affidato ad un unico motivo, Parte_3 Parte_1 chiedendo che, in riforma dell'ordinanza impugnata, siano rigettate le domande proposte da;
in via gradata, hanno domandato che venga riformata Controparte_1
l'ordinanza, con rigetto della domanda principale limitatamente alle parti appellanti;
in via ulteriormente gradata, che la condanna delle parti appellanti sia limitata, determinando la quota di ciascun coobbligato in base alla misura di partecipazione al condominio risultante dalle tabelle millesimali, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
RGn°2675/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8 novembre 2022, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4 marzo
2025, si è altresì costituita in giudizio la aderendo alle Controparte_2
difese svolte dalla parte appellante, e per l'effetto chiedendo la riforma dell'impugnata ordinanza e il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
6. , e , sebbene ritualmente evocati in CP_4 CP_3 Controparte_5
giudizio, non si sono costituiti in giudizio.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 14/06/2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, intervenuta, come può evincersi dall'esame del fascicolo telematico di primo grado, in data 26 maggio 2022.
8. Tanto premesso, il gravame è infondato e merita pertanto di essere rigettato, sebbene la motivazione dell'ordinanza impugnata meriti di essere integrata nei termini che seguono.
Con l'unico motivo di appello, gli impugnanti, denunciando un'“erronea, carente e contraddittoria motivazione” hanno censurato l'iter logico- giuridico seguito dal
Giudice di prime cure che, senza esplicare le ragioni poste a sostegno dell'accoglimento della domanda, non aveva tenuto conto che i resistenti, nel titolo giudiziale posto a fondamento della domanda di regresso, erano stati condannati nella loro qualità di condomini, cosicché una corretta ripartizione del debito azionato in sede di regresso avrebbe richiesto che ognuno ne rispondesse in proporzione della rispettiva partecipazione millesimale al , e non in parti uguali. Invero,
CP_7 sebbene fosse stata annullata la delibera di costituzione del , il riparto
CP_7 nelle spese sarebbe dovuto avvenire in proporzione alla quota di partecipazione dei convenuti al stesso;
doveva infatti considerarsi operante il generale
CP_7 principio secondo cui per la nascita del non è necessario un atto formale
CP_7
RGn°2675/2022-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di costituzione, sorgendo il ipso iure e de facto, per la presenza di una CP_7
pluralità di unità immobiliari in proprietà esclusiva e di parti comuni, indipendentemente dall'adozione del regolamento o dalla costituzione degli organi condominiali, oltre che dall'adozione delle tabelle millesimali. A dire degli impugnanti, nel caso di specie, era proprietario nello stabile in Controparte_1
questione di ben sette unità immobiliari, mentre gli appellanti erano proprietari, nella misura di un terzo ciascuno, di un'unica unità immobiliare;
del resto, anche altri convenuti erano titolari di ben altra consistenza immobiliare, rispetto agli appellanti, come evincibile dalle allegate visure.
9. Gli argomenti che precedono non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della pronuncia impugnata.
La prospettazione della parte impugnante, infatti, nell'invocare l'applicabilità alla fattispecie del generale principio secondo cui le spese condominiali sono normalmente ripartite tra i condomini in proporzione delle rispettive quote millesimali, trascura di considerare la ragione fondativa della natura solidale dell'obbligazione posta a monte della domanda di regresso, integrata, come agevolmente desumibile dall'esame del titolo che l'ha cristallizzata, in un'obbligazione di tipo risarcitorio, e per tale motivo assoggettata alla regola generale della solidarietà dei corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c. All'esito della lettura della sentenza del Tribunale di Napoli n.4145/2017, integrante il titolo esecutivo posto alla base del precetto intimato da a Parte_4 Controparte_1
è infatti agevole inferire che - dopo aver annullato le delibere assembleari con cui il consesso assembleare, travalicando i limiti delle proprie attribuzioni, aveva deliberato l'esecuzione di lavori involgenti la proprietà esclusiva della con Pt_4
parziale invasione della sua unità immobiliare a seguito della realizzazione dell'impianto dell'ascensore - l'importo di € 33.930,07 veniva posto dal Tribunale a carico dei singoli condomini a titolo risarcitorio, e pertanto solidale, in ragione del pregiudizio derivante alla proprietà esclusiva dai lavori deliberati ed eseguiti. (cfr., ad esempio, in tema di operatività del principio di solidarietà tra i condomini in tema di responsabilità da cosa in custodia, di proprietà condominiale, Cass. sez. 2, sentenza n. 1674 del 29/01/2015; Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024).
RGn°2675/2022-Sentenza
- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Non poteva dunque ritenersi operante, in linea di principio, il generale principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema con la sentenza n. 9148 del 08/04/2008, che appunto si riferisce alle obbligazioni di tipo contrattuale, assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi, le quali, in difetto di un'espressa CP_7
previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. ( cfr. ad esempio, Cass.sez. 2 - , Ordinanza n. 13505 del 20/05/2019, in tema di responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall'amministratore del ) CP_7
Sulla scorta di tale premessa, nell'individuare i criteri di ripartizione del pagamento in sede di regresso, tra i coobbligati in solido, corre mente richiamare il ripetuto insegnamento della Corte di legittimità (Cass.sez. 3, sentenza n. 1970 del
04/06/1969; Cass.sez. 3, sentenza n. 491 del 07/02/1975) secondo cui se ad un unico ed identico concetto si informa la responsabilità solidale dei condebitori nei confronti del creditore, diversa è invece la disciplina del regresso nei rapporti interni tra i coobbligati, a seconda che si verta in ipotesi di obbligazioni ex contractu o di obbligazioni ex delicto. Fermo il comune principio della divisione parziaria, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione avviene per quote che si presumono uguali, se non risulti diversamente (artt. 1298 e 1299 cod. civ.), nelle obbligazioni ex delicto, invece, l'onere che ciascun compartecipe sopporta è, nei confronti dei suoi coobbligati, commisurato e proporzionato alla gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, e solo nel dubbio le singole colpe si presumono uguali (art. 2055 cod.civ.).
Appare allora evidente che, al fine di superare la presunzione di pari concorso dei coobbligati al risarcimento, di cui all'art. 2055 c.c., la parte impugnante avrebbe dovuto concretamente allegare, e poi anche provare, la ricorrenza di una diversa gravità delle colpe, o comunque di una diversa incidenza del contributo causale dei condomini condannati, nella produzione dei danni occorsi alla condomina danneggiata.
RGn°2675/2022-Sentenza
- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Nel caso di specie, per converso, la parte impugnante, nel tentativo evidente di sottrarsi al pagamento, si è limitata genericamente ad invocare la necessità di rispettare, ai fini del riparto interno, i criteri millesimali, senza peraltro in alcun modo chiarire l'effettiva entità della propria partecipazione millesimale – in ipotesi apprezzabile in termini di incidenza causale sull'adozione dei deliberati lesivi - né, tanto meno, l'entità della quota del debito da porre in concreto a suo carico.
Sembra al riguardo opportuno richiamare il condivisibile principio - in più occasioni ribadito dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, con riferimento all'esecuzione intrapresa nei confronti di un singolo condomino, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del , e senz'altro estensibile alla CP_7
fattispecie, in cui il criterio millesimale viene invocato al fine di superare la presunzione, applicata dal primo giudice, di uguaglianza, in sede di regresso, delle quote dei coobbligati - secondo cui è onere del opponente, che contesti la CP_7 misura della quota allegata dal creditore, a dover indicare e dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, non potendo, in mancanza, opposizione essere accolta. (Cass. sez. 3, sentenza n. 22856 del 29/09/2017; Cass. sez. 3, ordinanza n.
34220 del 06/12/2023).
La genericità delle deduzioni svolte al riguardo dagli impugnanti, che sono stati condannati in solido con un titolo pacificamente irretrattabile e non hanno fornito concreti parametri per una diversa quantificazione della quota del debito solidale a loro ascrivibile in sede di regresso, posta a carico dei condebitori in parti uguali, non possono pertanto che indurre al rigetto del gravame e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
10. La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, dimidiati i compensi medi in considerazione della proposizione di un unico motivo di gravame, non particolarmente complesso, e maggiorati i compensi in considerazione della difesa contro più parti aventi la medesima posizione processuale - si liquidano come da dispositivo che segue, in favore
RGn°2675/2022-Sentenza
- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'appellato vittorioso, con attribuzione all'avv. Vincenzo Controparte_1
D'Antò, dichiaratosi anticipatario.
11. Nei rapporti con l'altra appellata costituita, che ha Controparte_2
integralmente aderito alle difese svolte dalla parte appellante, si giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 24/05/2022, r.g.n. 2187/2019, repertorio n.
2970/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato , spese che liquida nell'importo di Controparte_1
€ 3.174,40 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Antò, dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado tra le altre parti;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
CodiceFiscale_5
- 9 - CodiceFiscale_5
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere-
- dr.ssa Paola Martorana - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2675/2022, riservata in decisione, all'esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con ordinanza del 05/03/2025, comunicata in data 7 marzo 2025 e vertente
TRA
(c.f. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (c.f. rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dagli avvocati (c.f. ) e Alessandra Parte_1 C.F._1
Montagna (c.f. ) presso il cui studio in Napoli, alla via G. Porzio C.F._4
Centro Direzionale is. G/7, sono elettivamente domiciliati
APPELLANTI
CodiceFiscale_5
- 1 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
CONTRO
, (c.f. ), rappresentato e difeso dall'avvocato Controparte_1 C.F._6
Vincenzo D'Antò (c.f. presso il cui studio in Afragola (NA) alla C.F._7 via Dario Fiore, 39, è elettivamente domiciliato
APPELLATO
NONCHE' nei confronti di
(p. Iva in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Sepe (c.f.
) presso il cui studio in Napoli alla Piazza Nazionale, 96 è C.F._8
elettivamente domiciliata
APPELLATA
e nei confronti di
(c.f. ), (c.f. CP_3 C.F._9 CP_4
) e (c.f. ) C.F._10 Controparte_5 C.F._11
APPELLATI CONTUMACI
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., recante r.g. n. 2187/2019, Controparte_1
conveniva in giudizio , , , la Parte_3 Parte_2 Parte_1
RGn°2675/2022-Sentenza
- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e , Controparte_6 CP_3 CP_4 Controparte_5
allegando che con sentenza n.4145/2017 il Tribunale di Napoli aveva accolto l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 287/2008, Parte_4
revocando il predetto decreto e annullando le delibere su cui lo stesso si fondava, tra cui quella avente ad oggetto la costituzione del “ ” e Controparte_7
l'approvazione delle tabelle millesimali;
con la medesima sentenza, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, condannava i predetti condomini, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di € 33.930,00, a titolo di risarcimento dei danni.
Tanto premesso, deduceva che, con il passaggio in giudicato della predetta sentenza, la creditrice aveva notificato in data 29.12.2017 il titolo Parte_4 esecutivo, unitamente al precetto intimante il pagamento della somma di € 38.553,20, esclusivamente nei confronti di quale debitore in solido con gli Controparte_1 altri soccombenti, e che, pertanto, per scongiurare la minacciata esecuzione, aveva provveduto al pagamento della somma di € 37.275,21, così ridotta a seguito del ricalcolo degli interessi, rispetto all'importo precettato. Tale pagamento, liberatorio nei confronti degli altri condebitori solidali, legittimava il solvens ad esercitare il suo diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori. Dedotto che le richieste stragiudiziali inviate a tal fine, in data 14 e 15 marzo 2018, a mezzo lettera raccomandata e a mezzo pec, non avevano sortito effetti, e che anche l'esperito tentativo di mediazione non era andato a buon fine, chiedeva che venisse accertato il diritto di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali e il proprio diritto di credito per l'importo di € 31.946,18, corrisposto alla creditrice, da cui detrarre la quota di sua spettanza pari ad € 5.325,03, con condanna degli altri condebitori, in solido tra loro, al pagamento di tale importo;
in via subordinata, chiedeva che ciascuno dei convenuti venisse condannato al pagamento della somma di € 5.325,03, oltre interessi legali, il tutto con vittoria delle spese processuali.
2. Con ordinanza del 24/05/2022, repertorio n. 2970/2022, il Tribunale di Napoli Nord, in accoglimento della domanda proposta in via subordinata, dichiarava il diritto del ricorrente ad agire in regresso nei confronti degli altri debitori Controparte_1 solidali, e per l'effetto condannava la , Controparte_2 Parte_1
RGn°2675/2022-Sentenza
- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda e , al pagamento ciascuno dell'importo di € Parte_3 Parte_2
5.325,03, mentre e , che erano subentrati CP_4 Controparte_5 all'originario coobbligato , venivano condannati, in solido tra loro, al CP_8
pagamento in favore del ricorrente della somma di € 5.325,03 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
i resistenti venivano altresì condannati, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente.
Quanto ai presupposti in fatto e in diritto posti alla base della predetta ordinanza, in questa sede impugnata, il giudice di prime cure - dopo aver rigettato la pregiudiziale eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale e aver dato atto che la convenuta aveva adempiuto alla propria obbligazione con CP_3
pagamento accettato dal creditore, con la sola riserva delle spese legali – osservava che l'obbligazione di pagamento, in sede di regresso, in favore dell'attore, si fondava sulla sentenza n. 4145/2017 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, e cioè su un titolo di formazione giudiziale per effetto del quale l'attore aveva adempiuto a beneficio degli altri coobbligati, liberandoli. A dire del primo Giudice, la condanna ivi disposta in via solidale, ormai irretrattabile, non teneva evidentemente conto della qualità di condomini dei convenuti, atteso che con la medesima pronuncia era stata altresì annullata la deliberazione assembleare con cui era stato costituito il condominio “ , in Afragola, alla via A. De Controparte_9
Gasperi, n. 158, sicché la condanna ivi disposta in via solidale non teneva evidentemente conto della qualità di condomini dei convenuti.
3. Avverso tale pronuncia, con citazione notificata in data 14 giugno 2022, , Parte_2
e hanno spiegato appello, affidato ad un unico motivo, Parte_3 Parte_1 chiedendo che, in riforma dell'ordinanza impugnata, siano rigettate le domande proposte da;
in via gradata, hanno domandato che venga riformata Controparte_1
l'ordinanza, con rigetto della domanda principale limitatamente alle parti appellanti;
in via ulteriormente gradata, che la condanna delle parti appellanti sia limitata, determinando la quota di ciascun coobbligato in base alla misura di partecipazione al condominio risultante dalle tabelle millesimali, il tutto con vittoria sulle spese di lite.
RGn°2675/2022-Sentenza
- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 8 novembre 2022, si è costituito in giudizio , chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello, con vittoria delle spese di lite.
5. Con comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente in data 4 marzo
2025, si è altresì costituita in giudizio la aderendo alle Controparte_2
difese svolte dalla parte appellante, e per l'effetto chiedendo la riforma dell'impugnata ordinanza e il rigetto della domanda proposta dal ricorrente, con condanna di quest'ultimo al pagamento delle spese processuali.
6. , e , sebbene ritualmente evocati in CP_4 CP_3 Controparte_5
giudizio, non si sono costituiti in giudizio.
7. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione in appello notificata in data 14/06/2022, risultando rispettato il termine di decadenza di trenta giorni previsto dall'art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla comunicazione dell'ordinanza impugnata, intervenuta, come può evincersi dall'esame del fascicolo telematico di primo grado, in data 26 maggio 2022.
8. Tanto premesso, il gravame è infondato e merita pertanto di essere rigettato, sebbene la motivazione dell'ordinanza impugnata meriti di essere integrata nei termini che seguono.
Con l'unico motivo di appello, gli impugnanti, denunciando un'“erronea, carente e contraddittoria motivazione” hanno censurato l'iter logico- giuridico seguito dal
Giudice di prime cure che, senza esplicare le ragioni poste a sostegno dell'accoglimento della domanda, non aveva tenuto conto che i resistenti, nel titolo giudiziale posto a fondamento della domanda di regresso, erano stati condannati nella loro qualità di condomini, cosicché una corretta ripartizione del debito azionato in sede di regresso avrebbe richiesto che ognuno ne rispondesse in proporzione della rispettiva partecipazione millesimale al , e non in parti uguali. Invero,
CP_7 sebbene fosse stata annullata la delibera di costituzione del , il riparto
CP_7 nelle spese sarebbe dovuto avvenire in proporzione alla quota di partecipazione dei convenuti al stesso;
doveva infatti considerarsi operante il generale
CP_7 principio secondo cui per la nascita del non è necessario un atto formale
CP_7
RGn°2675/2022-Sentenza
- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda di costituzione, sorgendo il ipso iure e de facto, per la presenza di una CP_7
pluralità di unità immobiliari in proprietà esclusiva e di parti comuni, indipendentemente dall'adozione del regolamento o dalla costituzione degli organi condominiali, oltre che dall'adozione delle tabelle millesimali. A dire degli impugnanti, nel caso di specie, era proprietario nello stabile in Controparte_1
questione di ben sette unità immobiliari, mentre gli appellanti erano proprietari, nella misura di un terzo ciascuno, di un'unica unità immobiliare;
del resto, anche altri convenuti erano titolari di ben altra consistenza immobiliare, rispetto agli appellanti, come evincibile dalle allegate visure.
9. Gli argomenti che precedono non appaiono in alcun modo idonei a sovvertire il segno della pronuncia impugnata.
La prospettazione della parte impugnante, infatti, nell'invocare l'applicabilità alla fattispecie del generale principio secondo cui le spese condominiali sono normalmente ripartite tra i condomini in proporzione delle rispettive quote millesimali, trascura di considerare la ragione fondativa della natura solidale dell'obbligazione posta a monte della domanda di regresso, integrata, come agevolmente desumibile dall'esame del titolo che l'ha cristallizzata, in un'obbligazione di tipo risarcitorio, e per tale motivo assoggettata alla regola generale della solidarietà dei corresponsabili, ai sensi dell'art. 2055 c.c. All'esito della lettura della sentenza del Tribunale di Napoli n.4145/2017, integrante il titolo esecutivo posto alla base del precetto intimato da a Parte_4 Controparte_1
è infatti agevole inferire che - dopo aver annullato le delibere assembleari con cui il consesso assembleare, travalicando i limiti delle proprie attribuzioni, aveva deliberato l'esecuzione di lavori involgenti la proprietà esclusiva della con Pt_4
parziale invasione della sua unità immobiliare a seguito della realizzazione dell'impianto dell'ascensore - l'importo di € 33.930,07 veniva posto dal Tribunale a carico dei singoli condomini a titolo risarcitorio, e pertanto solidale, in ragione del pregiudizio derivante alla proprietà esclusiva dai lavori deliberati ed eseguiti. (cfr., ad esempio, in tema di operatività del principio di solidarietà tra i condomini in tema di responsabilità da cosa in custodia, di proprietà condominiale, Cass. sez. 2, sentenza n. 1674 del 29/01/2015; Cass. sez. 3 - , Ordinanza n. 26521 del 11/10/2024).
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Non poteva dunque ritenersi operante, in linea di principio, il generale principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali, affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema con la sentenza n. 9148 del 08/04/2008, che appunto si riferisce alle obbligazioni di tipo contrattuale, assunte dall'amministratore, o comunque, nell'interesse del , nei confronti di terzi, le quali, in difetto di un'espressa CP_7
previsione normativa che stabilisca il principio della solidarietà, si imputano ai singoli componenti soltanto in proporzione delle rispettive quote, secondo criteri simili a quelli dettati dagli artt. 752 e 1295 cod. civ. per le obbligazioni ereditarie. ( cfr. ad esempio, Cass.sez. 2 - , Ordinanza n. 13505 del 20/05/2019, in tema di responsabilità per il corrispettivo contrattuale preteso dall'appaltatore per l'esecuzione dei lavori inerenti parti comuni assunta dall'amministratore del ) CP_7
Sulla scorta di tale premessa, nell'individuare i criteri di ripartizione del pagamento in sede di regresso, tra i coobbligati in solido, corre mente richiamare il ripetuto insegnamento della Corte di legittimità (Cass.sez. 3, sentenza n. 1970 del
04/06/1969; Cass.sez. 3, sentenza n. 491 del 07/02/1975) secondo cui se ad un unico ed identico concetto si informa la responsabilità solidale dei condebitori nei confronti del creditore, diversa è invece la disciplina del regresso nei rapporti interni tra i coobbligati, a seconda che si verta in ipotesi di obbligazioni ex contractu o di obbligazioni ex delicto. Fermo il comune principio della divisione parziaria, mentre nelle obbligazioni nascenti da contratto la ripartizione avviene per quote che si presumono uguali, se non risulti diversamente (artt. 1298 e 1299 cod. civ.), nelle obbligazioni ex delicto, invece, l'onere che ciascun compartecipe sopporta è, nei confronti dei suoi coobbligati, commisurato e proporzionato alla gravità della rispettiva colpa e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, e solo nel dubbio le singole colpe si presumono uguali (art. 2055 cod.civ.).
Appare allora evidente che, al fine di superare la presunzione di pari concorso dei coobbligati al risarcimento, di cui all'art. 2055 c.c., la parte impugnante avrebbe dovuto concretamente allegare, e poi anche provare, la ricorrenza di una diversa gravità delle colpe, o comunque di una diversa incidenza del contributo causale dei condomini condannati, nella produzione dei danni occorsi alla condomina danneggiata.
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Nel caso di specie, per converso, la parte impugnante, nel tentativo evidente di sottrarsi al pagamento, si è limitata genericamente ad invocare la necessità di rispettare, ai fini del riparto interno, i criteri millesimali, senza peraltro in alcun modo chiarire l'effettiva entità della propria partecipazione millesimale – in ipotesi apprezzabile in termini di incidenza causale sull'adozione dei deliberati lesivi - né, tanto meno, l'entità della quota del debito da porre in concreto a suo carico.
Sembra al riguardo opportuno richiamare il condivisibile principio - in più occasioni ribadito dalle più recenti pronunce della Suprema Corte, con riferimento all'esecuzione intrapresa nei confronti di un singolo condomino, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti del , e senz'altro estensibile alla CP_7
fattispecie, in cui il criterio millesimale viene invocato al fine di superare la presunzione, applicata dal primo giudice, di uguaglianza, in sede di regresso, delle quote dei coobbligati - secondo cui è onere del opponente, che contesti la CP_7 misura della quota allegata dal creditore, a dover indicare e dimostrare l'effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto per l'eccedenza, non potendo, in mancanza, opposizione essere accolta. (Cass. sez. 3, sentenza n. 22856 del 29/09/2017; Cass. sez. 3, ordinanza n.
34220 del 06/12/2023).
La genericità delle deduzioni svolte al riguardo dagli impugnanti, che sono stati condannati in solido con un titolo pacificamente irretrattabile e non hanno fornito concreti parametri per una diversa quantificazione della quota del debito solidale a loro ascrivibile in sede di regresso, posta a carico dei condebitori in parti uguali, non possono pertanto che indurre al rigetto del gravame e all'integrale conferma della sentenza impugnata.
10. La soccombenza degli appellanti governa le spese di lite relative al presente grado che, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n.55 del 2014, come aggiornati dal
D.M. n. 147/2022 - tenuto conto delle fasi in cui l'attività processuale è stata effettivamente svolta, dimidiati i compensi medi in considerazione della proposizione di un unico motivo di gravame, non particolarmente complesso, e maggiorati i compensi in considerazione della difesa contro più parti aventi la medesima posizione processuale - si liquidano come da dispositivo che segue, in favore
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'appellato vittorioso, con attribuzione all'avv. Vincenzo Controparte_1
D'Antò, dichiaratosi anticipatario.
11. Nei rapporti con l'altra appellata costituita, che ha Controparte_2
integralmente aderito alle difese svolte dalla parte appellante, si giustifica un'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
12. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 24/05/2022, r.g.n. 2187/2019, repertorio n.
2970/2022:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'ordinanza impugnata;
2) Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite relative al presente grado in favore dell'appellato , spese che liquida nell'importo di Controparte_1
€ 3.174,40 per compenso professionale, oltre rimborso delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Vincenzo D'Antò, dichiaratosi anticipatario;
3) Compensa integralmente le spese di lite relative al presente grado tra le altre parti;
4) Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico della parte appellante.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Paola Martorana dott.ssa Alessandra Piscitiello
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