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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°13186/2023 R.G.L., promossa
D A
, E Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_3
VIZZINI PIETRO e Stefano Monasteri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Via Giacomo Cusmano 4 a Palermo.
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv.to CANZONERI VIVIANA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA LA FARINA,11 90141 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 29/09/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/10/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta (la sig.ra e la sig.ra rispettivamente fino al 12/07/2023 ed al Parte_2 Parte_3
15/05/2023 a differenza del Sig. ancora in servizio alla data di deposito Parte_1
del ricorso), chiesero la condanna della al pagamento delle CP_1
retribuzioni relative alle mensilità di Aprile 2023 e Maggio 2023.
1 In aggiunta, le ricorrenti e Parte_2 Parte_3
avendo rassegnato le dimissioni per giusta causa, rispettivamente il 14/07/2023 e il 14/06/2023, chiesero che venisse loro corrisposta l'indennità sostitutiva di preavviso, nonché i ratei di 13^ mensilità, ratei ferie, permessi maturati e competenze di fine rapporto.
Si costituì in giudizio tardivamente la convenuta, senza eccepire o contestare le pretese attoree.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter
c.p.c.
Sulla scorta delle incontestate allegazioni attoree, corroborate dalla documentazione allegata al ricorso ed alla memoria di costituzione (cfr. buste paga in atti), devono ritenersi fondate tutte le pretese creditorie azionate dalle ricorrenti a titolo di mancata retribuzione per i mesi di Aprile e Maggio 2023, nonché a titolo di ratei di tredicesima mensilità, indennità sostituita delle ferie e dei permessi non goduti ed infine a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovuta alle ricorrenti pacificamente dimessesi per giusta Parte_4
causa.
Passando alla quantificazione dei suddetti crediti, devono ritenersi corretti
(oltre che incontestati) i conteggi contenuti nelle note conclusive di parte ricorrente.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, per i suddetti titoli, quantificati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di € 3539,32 in favore del Sig. , di € 4.274,13 in favore della sig.ra Parte_1 [...]
e di € 6.487,74 da corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_3
, oltre la somma di € 910,80 indebitamente trattenuta dal datore nella
[...]
busta paga, relativa al mese di Giugno 2023, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
le suddette somme vanno, peraltro, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti la somma di:
- € 3.539,32 in favore di;
Parte_5
Part
- € 4.274,13 in favore di;
Parte_2
- € 7.398,54 in favore di;
Parte_3
oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Palermo il 30/09/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°13186/2023 R.G.L., promossa
D A
, E Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dagli avv.ti Parte_3
VIZZINI PIETRO e Stefano Monasteri ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Via Giacomo Cusmano 4 a Palermo.
- ricorrenti -
C O N T R O
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
rappresentata e difesa dall'avv.to CANZONERI VIVIANA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in VIA LA FARINA,11 90141 PALERMO.
- resistente -
All'esito dell'udienza del 29/09/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 27/10/2023, i ricorrenti indicati in epigrafe, avendo premesso di aver lavorato alle dipendenze della società convenuta (la sig.ra e la sig.ra rispettivamente fino al 12/07/2023 ed al Parte_2 Parte_3
15/05/2023 a differenza del Sig. ancora in servizio alla data di deposito Parte_1
del ricorso), chiesero la condanna della al pagamento delle CP_1
retribuzioni relative alle mensilità di Aprile 2023 e Maggio 2023.
1 In aggiunta, le ricorrenti e Parte_2 Parte_3
avendo rassegnato le dimissioni per giusta causa, rispettivamente il 14/07/2023 e il 14/06/2023, chiesero che venisse loro corrisposta l'indennità sostitutiva di preavviso, nonché i ratei di 13^ mensilità, ratei ferie, permessi maturati e competenze di fine rapporto.
Si costituì in giudizio tardivamente la convenuta, senza eccepire o contestare le pretese attoree.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter
c.p.c.
Sulla scorta delle incontestate allegazioni attoree, corroborate dalla documentazione allegata al ricorso ed alla memoria di costituzione (cfr. buste paga in atti), devono ritenersi fondate tutte le pretese creditorie azionate dalle ricorrenti a titolo di mancata retribuzione per i mesi di Aprile e Maggio 2023, nonché a titolo di ratei di tredicesima mensilità, indennità sostituita delle ferie e dei permessi non goduti ed infine a titolo di indennità sostitutiva del preavviso dovuta alle ricorrenti pacificamente dimessesi per giusta Parte_4
causa.
Passando alla quantificazione dei suddetti crediti, devono ritenersi corretti
(oltre che incontestati) i conteggi contenuti nelle note conclusive di parte ricorrente.
Pertanto, la convenuta va condannata al pagamento, per i suddetti titoli, quantificati al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, di € 3539,32 in favore del Sig. , di € 4.274,13 in favore della sig.ra Parte_1 [...]
e di € 6.487,74 da corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_3
, oltre la somma di € 910,80 indebitamente trattenuta dal datore nella
[...]
busta paga, relativa al mese di Giugno 2023, a titolo di indennità sostitutiva di preavviso;
le suddette somme vanno, peraltro, maggiorate di rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
2 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto: a) dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.
147/2022; b) del valore della controversia;
c) della natura della stessa;
d) della fase introduttiva, di studio e decisionale e dei relativi valori di cui alle citate tabelle.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, condanna la società convenuta a corrispondere in favore dei ricorrenti la somma di:
- € 3.539,32 in favore di;
Parte_5
Part
- € 4.274,13 in favore di;
Parte_2
- € 7.398,54 in favore di;
Parte_3
oltre ulteriore rivalutazione monetaria ed interessi calcolati dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al soddisfo.
Condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge
Così deciso in Palermo il 30/09/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
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