Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 402 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5737/2022 RG riservata in decisione all'udienza del
25.09.2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta e vertente
TRA
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Parte_1 C.F._1
De Angelis (c.f. ), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
in Roma, alla via Libero Leonardi n. 4, in virtù di mandato in calce all'atto di appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. in persona del p.t., Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in Napoli alla via Diaz n. 11 è elettivamente domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
e nella riunita causa civile iscritta al n. 58/2023 RG vertente
TRA
(c.f. in persona del Presidente p.t., Controparte_1 P.IVA_1
come sopra rappresentata e difesa
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , come sopra rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza -
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione notificato il 29.1.2019 ha convenuto in giudizio Parte_1
la per sentir accertare e dichiarare la responsabilità Controparte_1
per colpa grave ai sensi della legge n. 117 del 1988, modificata dalla legge 27 febbraio
2015, n. 18, del giudice dott.ssa Maria Assunta Niccoli in relazione al procedimento n.r.g.
4882/2009 nonché del giudice dott.ssa Giulia CA in relazione al procedimento n.r.g.
7226/09, procedimenti entrambi incardinati e conclusi dinanzi al Tribunale Civile di
Salerno, e sentir conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei CP_1
danni patrimoniali e non patrimoniali per l'effetto subiti.
A fondamento della domanda ha premesso:
- di aver avuto una relazione sentimentale con e che in data 09.09.2008 Controparte_3 quest'ultima aveva dato alla luce, presso l'Ospedale di Eboli, una coppia di gemelli monozigoti di sesso maschile;
- che il giorno successivo, 10.09.2008, esso attore e la avevano riconosciuto come CP_3 propri figli naturali i predetti gemelli, che avevano assunto il cognome del padre, assumendo rispettivamente nome ed;
Controparte_4 Controparte_5
- che successivamente, in occasione di una lite, la aveva riferito allo che CP_3 Parte_1
i predetti bambini erano "…solo suoi figli";
- che in ragione di ciò l'attore, nel gennaio 2009, aveva fatto eseguire le indagini biologico- molecolari di compatibilità genetica con i predetti gemelli presso il Centro Polispecialistico
Check-Up S.r.l. in Salerno, che aveva accertato la NON compatibilità genetica della paternità di esso attore con i predetti gemelli;
- che, in data 15.05.2019, , intenzionato a proporre azione di Parte_1 impugnazione per difetto di veridicità del riconoscimento da lui fatto dei figli naturali, con ricorso rubricato con R.G. n.4882\09 aveva richiesto al competente Presidente del Tribunale di Salerno la nomina di un curatore speciale, che rappresentasse ed assistesse i predetti minori nell'instaurando procedimento;
- che in data 10.06.2009 il giudice dr.ssa NICCOLI, delegata dal Presidente del Tribunale, aveva rigettato la richiesta di nomina del curatore speciale "ritenuto che, non avendo il ricorrente ancora introdotto il giudizio, non è ravvisabile un interesse attuale e concreto dei minori a difendersi e che, pertanto, non sussistono, allo stato, le condizioni per disporre la nomina del curatore speciale";
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
- che con atto di citazione del 20-06-2009 aveva proposto dinanzi al Tribunale di Salerno nei confronti di , quale genitore esercente la potestà parentale sui figli Controparte_3 minori e , azione di impugnazione ex Persona_1 Controparte_5
art. 263 c.c. per difetto di veridicità del riconoscimento dei suindicati minori quali suoi figli naturali;
- che tale procedimento di competenza collegiale, contraddistinto con RG n. 7226/09 , era stato assegnato dapprima al giudice istruttore dr. Antonio Valitutti e, successivamente, alla dott.ssa Giulia CA nella qualità di Presidente-relatore;
- che con sentenza n. 1739/12 resa in data 23.07.2012 e pubblicata l'1-08- 2012, il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in composizione collegiale, aveva rigettato la domanda;
- che, con atto notificato a a mezzo posta in data 05.09.2012 ed al P.M. c/o Controparte_3 il Tribunale di Salerno e presso la Corte di Appello di Salerno mediante consegna a mani in data 03.09.2012, aveva proposto appello avverso la succitata sentenza Parte_1 del Tribunale di Salerno;
- che con sentenza n. 429/14, resa in data 04.07.2014 e pubblicata il 22.07.2014, la Corte di
Appello di Salerno aveva rigettato il gravame e, per l'effetto, confermato la sentenza impugnata;
- che lo aveva impugnato il suindicato provvedimento innanzi alla Corte di Parte_1
Cassazione;
- che la Cassazione si era pronunciata con sentenza n°1957/2016 del 02 febbraio 2016, accogliendo il ricorso e rinviando innanzi al Tribunale di Salerno in diversa composizione;
- che, a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione, la causa era stata riassunta dinanzi al Tribunale Civile di Salerno previa nomina del curatore speciale
(procedimento N.R.VG. 4303/2016);
- che in data 15-05-2018 il Tribunale Civile di Salerno nella persona del Giudice dott.
Giorgio JACHIA aveva dichiarato: a) la nullità per difetto di veridicità del riconoscimento di figli naturali fatto da nei confronti dei minori Parte_1 Persona_1
e b) che i minori e
[...] Persona_2 Persona_1
nati a Eboli (SA) il 09.09.2008, non sono figli di Persona_2 Parte_1
, nato a [...] il 2308.1979; c) il diritto dei minori di mantenere il cognome
[...]
, aggiungendo il cognome materno, anche dopo la dichiarazione di nullità per Parte_1
difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale.
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Su tale premessa ha dedotto la responsabilità per colpa grave dei giudici Parte_1
dott.ssa Niccoli e dott.ssa CA, ai sensi della legge n. 117 del 1988, per non aver provveduto alla nomina di un curatore speciale ai minori de quibus e per avergli, dunque, cagionato danni patrimoniali (consistenti, tra l'altro, in spese di mantenimento dei minori, di cui si era impugnato il riconoscimento per il periodo intercorso sino alla declaratoria di nullità del riconoscimento) e non patrimoniali (rappresentati dalla lesione dell'integrità psichica e dal patema d'animo causati dalla situazione di incertezza protrattasi per lungo tempo sullo stato di famiglia di esso attore).
1.2 Con comparsa depositata in data 8.05.2019 si è costituita in giudizio la
[...]
, eccependo, in via preliminare, la maturata decadenza ex art. 4 della Controparte_6
legge 117/88, come modificato dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18. Nel merito, ha eccepito l'infondatezza della domanda per difetto degli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità civile ex adverso sostenuta, nonché, in subordine, l'interruzione del nesso causale per effetto della condotta processuale del danneggiato ovvero il concorrente contributo dello stesso nella produzione del danno. In via ulteriormente gradata ha eccepito la genericità delle allegazioni attoree e, comunque, l'assenza di prova dei danni asseritamente subiti.
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.3 Con sentenza n. 5503/2022 depositata in data 1.6.2022, il Tribunale in composizione collegiale ha parzialmente accolto la domanda attorea, affermando la responsabilità per colpa grave del (solo) giudice dr.ssa Giulia CA e ha, per l'effetto, condannato la al pagamento, in favore di , a titolo Controparte_1 Parte_1 risarcitorio per danno morale, della complessiva somma di Euro 10.000,00 oltre interessi compensativi nella misura legale sulla somma via via rivalutata annualmente dall'1/8/2012
e gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
In particolare, il Tribunale ha respinto l'eccezione di decadenza sollevata in via preliminare dalla parte convenuta, individuando il dies a quo del termine triennale, sancito dall'art. 4 legge 117/1988 nella formulazione novellata, nella pubblicazione, in data
2.2.2016, della sentenza della Corte di Cassazione n.1957/2016, che, in accoglimento del ricorso dello , ha annullato le sentenze di primo e di secondo grado e rinviato la Parte_1
causa innanzi al Tribunale di Salerno in diversa composizione, e rilevando che il succitato termine non era ancora spirato al momento dell'esercizio dell'azione di responsabilità in forza di atto di citazione notificato in data 29.01.2019.
Nel merito, il primo giudice, dopo aver richiamato l'evoluzione normativa ed il dibattito giurisprudenziale sulle condizioni per la nomina di un curatore speciale per la rappresentanza del minore convenuto in giudizio, come nella specie, in una azione di impugnativa di riconoscimento di figlio naturale per difetto di veridicità ex art. 263 c.c, ha, in primo luogo, escluso la ravvisabilità di una colpa grave in capo alla dott.ssa Niccoli. Sul punto il Tribunale ha evidenziato che il diniego di nomina del curatore speciale, motivato, nel provvedimento reso in data 10.6.2009, in ragione della carenza di un interesse attuale e concreto del minore, per non essere a quella data ancora stato introdotto il giudizio ex art. 263 c.c., soltanto preannunciato dallo nella richiesta, si inseriva in un contesto Parte_1
antecedente alla modifica introdotta con la legge delega n. 219/2012 e successivo decreto legislativo n. 154/2013, che ha previsto parità di condizioni e di tutela giuridica tra figli nati nel matrimonio e figli nati al di fuori di esso, sottolineando che soltanto in tale sopravvenuto regime si è consolidato l'orientamento (contrario a quello presupposto dal provvedimento della dr.ssa Niccoli) secondo cui la necessità di nomina di un curatore speciale debba fondarsi su una valutazione generale ed astratta da compiersi ex ante.
Inoltre, per la posizione della dr.ssa Niccoli il giudice a quo non ha ritenuto integrata la condizione del previo esperimento di tutti i mezzi ordinari di impugnazione avverso il
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda provvedimento assunto come lesivo postulata dall'art. 4 secondo comma legge 117/1988, non essendo stato proposto il reclamo ex art. 739 c.p.c., pure ammissibile, contro il decreto presidenziale di rigetto della nomina del curatore in sede di volontaria giurisdizione.
Diversa valutazione è stata, invece, compiuta per la posizione del giudice dr.ssa Giulia
CA, in relazione alla cui condotta la colpa grave è stata ravvisata nell'omessa nomina d'ufficio del curatore speciale nel corso del giudizio di cognizione, allorquando, a seguito del rifiuto opposto dalla in sede di operazioni peritali alla sottoposizione dei CP_3
minori ai prelievi ematici necessari per eseguire il test del DNA, era ormai chiara l'esistenza di un concreto conflitto di interessi, che rendeva necessaria la nomina di un rappresentante legale diverso dall'altro genitore. Nello scenario così delineatosi il giudice dott.ssa CA non avrebbe dovuto rigettare la domanda, imputando allo di non Parte_1 aver formulato istanza per la nomina del curatore sin dall'introduzione del giudizio, bensì sanare il vizio di contraddittorio rilevato o mediante la nomina d'ufficio di un curatore speciale ovvero assegnando alla parte termine per reiterare la relativa istanza ai sensi dell'art. 182 c.p.c. Al comportamento processuale della dr.ssa CA è stata, quindi, addebitata la protrazione di uno stato di incertezza sullo status di genitore, alla cui eliminazione era preordinata l'impugnativa del riconoscimento dei minori quali propri figli naturali. Il nesso causale così innescato è stato ritenuto, poi, interrotto dalla sentenza della
Corte di Appello del 22.07.2014, che, a sua volta, in sede di gravame, ha erroneamente escluso la necessità della nomina di un curatore speciale, confermando la statuizione di primo grado. I danni prodotti dal giudice dr.ssa CA sono stati, pertanto, circoscritti al periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza del Tribunale (1.8.2012) e la pubblicazione della sentenza della Corte di Appello del 22.07.2014. E' stata, invece, esclusa l'incidenza causale, valutabile con effetto interruttivo e/o quale concausa efficiente nella produzione del danno, della condotta processuale dello stesso danneggiato ai sensi dell'art. 1227 primo comma c.c., dovendo il giudice procedere alla nomina del curatore anche d'ufficio, a prescindere, quindi, dalla (mancata) richiesta di parte.
Quanto, infine, ai danni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria avanzata per il danno patrimoniale asseritamente subito per le spese di mantenimento dei minori durante il periodo di convivenza, precisamente a far data dal 22.1.2009 all'8.9.2011, poiché relativi ad un periodo antecedente a quello in relazione al quale si è ravvisata la responsabilità della dr.ssa CA (1.8.2012/22.7.2014).
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Con riguardo al periodo successivo alla cessazione della convivenza, il Tribunale, pur ritenendo genuina la testimonianza resa da (teste indifferente, dimorante alla Testimone_1
via della Piana n. 1 del Comune di Eboli, ovvero allo stesso indirizzo della e CP_3
presso il quale risiedono anche i minori), ha affermato che essa, per la sua genericità e per l'assenza di ulteriori elementi istruttori a sostegno (es: bonifici, copia di assegni, estratti conto, etc), non consente di determinare l'ammontare effettivo del danno patrimoniale asseritamente subito, essendo impossibile stimare l'entità effettiva delle dazioni di denaro riferibili al periodo 01-08-2012/ 22-07-2014, non soccorrendo, allo scopo, in via suppletiva il criterio equitativo.
Quanto al danno non patrimoniale, il giudice a quo ha ritenuto non dimostrato che la situazione di perdurante incertezza sullo status di genitore, “realizzatasi in un ambiente di provincia ed a carico di un uomo giovane”, abbia determinato una lesione della integrità morale della persona e della sua percezione nella collettività in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Il Tribunale ha parimenti rigettato la richiesta di danno biologico di natura psichica, ritenendo esplorativa, sulla scorta della scarna documentazione medica prodotta, una consulenza tecnica d'ufficio.
E' stato, invece, riconosciuto un danno da sofferenza morale soggettiva, per sua natura suscettibile anche di prova presuntiva, liquidato, in via equitativa, in € 10.000,00, oltre accessori di legge.
1.4 Avverso la suindicata sentenza n. 5503/2022 del Tribunale di Napoli, pubblicata il
01.06.2022, ha interposto appello con atto di citazione notificato in data Parte_1
29.12.2022, affidato a due motivi (procedimento incardinato con RG n. 5737/2022).
1.5 Con il primo motivo l'appellante censura l'errore in cui è incorso il giudice a quo nel non ritenere offerta la prova, in forza della deposizione del teste della Tes_1
corresponsione alla , cessata la convivenza, di € 600,00 mensili a titolo di spese di CP_3
mantenimento dei minori per tutto il periodo in relazione al quale è stata accertata la responsabilità della dr.ssa CA;
insiste, pertanto, affinché, in parziale riforma della statuizione impugnata, sia riconosciuto, in suo favore, un danno patrimoniale nella misura di € 14.400,00, considerate le 24 mensilità intercorrenti tra la data di pubblicazione della sentenza di primo grado (1.8.2012) e la data di pubblicazione della sentenza di appello
(22.7.2014).
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.6 Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda di risarcimento del danno biologico, lamentando che, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, esso è adeguatamente comprovato dalle prescrizioni dei medicinali e dal certificato del dott. che attesta lo stato psico-fisico dello , connotato “..da un'evidente Per_3 Parte_1
lesione alla vita relazionale a causa della marcata difficoltà del soggetto ad intraprendere
e mantenere rapporti interpersonali, per la presenza di aspetti legati all'insicurezza e alla difficoltà a fidarsi e ad affidarsi all'altro, percepito come giudicante e persecutorio”; evidenzia che “lo stato ansioso-depressivo, originato dal tradimento subito e dalla diversa paternità biologica dei minori coinvolti..”, conduce, nella sua complessiva dinamica, a ritenere integrato un grave danno biologico, da liquidarsi a mezzo consulenza tecnica d'ufficio.
1.6 Con atto di citazione ritualmente notificato in data 02.01.2023 la
[...]
ha interposto, a sua volta, gravame avverso la summenzionata Controparte_1
sentenza del Tribunale di Napoli, affidato a tre motivi (proc. 58/2023 RG).
1.7 Con il primo motivo la confuta l'iter logico- Controparte_1
motivazionale, in forza del quale il giudice a quo ha ravvisato una colpa grave nell'omessa nomina del curatore speciale da parte della dr.ssa CA;
evidenzia che, alla data dell'introduzione del giudizio di impugnazione ex art. 263 c.c., non era previsto un obbligo di nomina del curatore speciale, ma tale decisione poteva, al più, costituire oggetto di una valutazione discrezionale del giudice;
protesta che il Tribunale ha omesso di considerare che la fase istruttoria del giudizio presupposto dall'azione di responsabilità si era svolta innanzi a diverso giudice (G.I. dr. Antonio Valitutti) e che la dott.ssa CA era subentrata soltanto in data 06.02.2012, tenendo l'udienza di precisazione delle conclusioni del
22.02.2012 ed assegnando la causa a sentenza;
il giudice dr.ssa CA, ormai in fase decisoria, aveva, pertanto, legittimamente ritenuto che il vizio di contraddittorio, causato dalla mancata nomina ab origine del curatore speciale, non potesse essere sanato in limine litis e che nemmeno ricorressero i presupposti per una integrazione del contraddittorio, non essendo il curatore assimilabile ad un litisconsorte necessario;
in particolare, risulta improprio il richiamo operato dal primo giudice all'art. 182 c.p.c., che, nella formulazione previgente alla riforma introdotta con la legge n. 69 del 18.6.2009, applicabile ratione temporis al giudizio di cui è causa, introdotto con citazione notificata il 24.06.2009, antecedente al 4.7.2009 che segna la decorrenza applicativa della disposizione novellata,
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda prevedeva una mera facoltà discrezionale di assegnazione del termine per sanare un rilevato difetto di rappresentanza;
rimarca che in quel quadro normativo si registrava un contrasto giurisprudenziale sulla discrezionalità o meno del potere giudiziale di disporre la regolarizzazione del difetto di rappresentanza, sul se tale potere fosse esercitabile soltanto in fase istruttoria ovvero anche nella fase decisoria nonché, infine, sugli effetti ex nunc o ex tunc della conseguente sanatoria;
sostiene che, nella specie, sarebbe stato, al più, invocabile l'istituto della rimessione in termini ai sensi dell'art. 184 bis c.p.c., che, nel testo applicabile alla fattispecie, postulava, comunque, l'impulso di parte, nella specie, invece, mancato;
rimarca, sul punto, che il contegno processuale di non Parte_1
era mai stato indirizzato in tal senso, non avendo lo mai avanzato, in corso di Parte_1
giudizio, istanza di nomina del curatore speciale né rappresentato l'esistenza di un concreto conflitto di interessi tra i minori e la madre;
inoltre, l'onere di sollecitare la nomina del curatore speciale non può dirsi assolto, come erroneamente affermato nella sentenza impugnata, attraverso il deposito, nel fascicolo di parte, della istanza di nomina di curatore speciale formulata anteriormente all'introduzione del giudizio di merito e già rigettata nell'ambito del procedimento di VG (R.G. n. 4882/09) con decreto del 10.06.2009, rilevando, in senso contrario, che a tale decreto l'interessato aveva prestato acquiescenza, senza proporre reclamo;
soltanto in sede di appello avverso la statuizione di primo grado e, comunque in subordine al motivo fondato sulla non necessità della nomina del curatore speciale per insussistente conflitto di interessi, aveva denunziato Parte_1
l'omessa nomina d'ufficio di un curatore speciale;
il non lineare contegno processuale dello è avvalorato dal rilievo che, per intraprendere il giudizio di rinvio innanzi Parte_1
al Tribunale di Salerno in diversa composizione, a seguito dell'annullamento della
Suprema Corte, egli aveva, poi, finalmente attivato un autonomo procedimento di volontaria giurisdizione (n. 926/2016) per ottenere la nomina del curatore speciale, cui notificare, in rappresentanza dei minori, la citazione in riassunzione;
soggiunge che il giudice a quo ha trascurato di considerare le prerogative di tutela degli interessi dei minori che avrebbero potuto essere esercitate dal P.M., Ufficio che pure era facultato a dare impulso alla nomina di un curatore speciale, una volta emerso il concreto conflitto di interessi tra la ed i figli;
ancora, protesta che ingiustamente la responsabilità per CP_3
colpa grave è stata ascritta alla sola dr.ssa CA, nella qualità di Presidente-relatore del procedimento, sebbene il provvedimento sia stato reso dal Tribunale in composizione
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda collegiale;
conclusivamente insiste affinché, in riforma della decisione, sia affermato che la decisione è stata assunta legittimamente nell'esercizio di una corretta attività di interpretazione ed applicazione di norme di legge, a fronte, peraltro, di una contraddittoria strategia processuale dello ed in una materia connotata, all'epoca, da incertezze e Parte_1
lacune normative, superate da interventi nomofilattici della Suprema Corte intervenuti soltanto successivamente;
adduce, quindi, che nel delineato quadro normativo e giurisprudenziale vigente alla data della decisione, l'omessa nomina di un curatore speciale non integra gli estremi di una violazione grossolana e macroscopica della norma di legge o di una “negligenza inescusabile”, che soltanto configura una “colpa grave” ai fini della fattispecie risarcitoria di cui è causa.
1.8 Con il secondo motivo, in via subordinata, la Controparte_1
impugna la statuizione di primo grado nella parte in cui non è stata assegnata alcuna incidenza causale né a fini interruttivi né, quanto meno, quale fattore concorrente, alla contraddittoria strategia processuale del presunto danneggiato, rilevante ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.; evidenzia che il ragionamento del primo giudice, che ha escluso qualsiasi apporto causale imputabile alla erronea difesa dello , è censurabile, in Parte_1 quanto l'attore, a fronte del corretto rilievo del vizio di contraddittorio operato dal giudice dr.ssa CA, avrebbe dovuto instare, secondo regole di diligenza, per la nomina del curatore speciale, gravando, semmai, in via cautelativa la sentenza, anziché insistere, con il principale motivo di appello, per l'insussistenza di un conflitto di interessi e, dunque, per la non necessità di siffatta nomina.
1.9 Con il terzo motivo la in via ulteriormente Controparte_1
gradata, censura il punto della decisione relativo al riconoscimento, in favore di Parte_1
, di un danno risarcibile a titolo di sofferenza morale, equitativamente liquidato in
[...]
€ 10.000,00, oltre accessori di legge;
in particolare, lamenta che l'attore di primo grado non ha specificamente allegato elementi da cui desumere, in via presuntiva, il patimento di un disagio emotivo correlato al protrarsi della situazione di incertezza circa la propria paternità biologica;
adduce che il Tribunale ha, pertanto, errato laddove ha fatto ricorso al criterio di determinazione equitativa ex art. 1226 c.c., che non può soccorrere allorquando la parte, su cui grava l'onere probatorio, abbia mancato, come nella specie, di provare l'esistenza nell'an dei danni lamentati, fungendo da ausilio soltanto per la quantificazione
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda di pregiudizi già autonomamente accertati e di cui sia impossibile determinare, con esattezza, l'ammontare.
1.10 In entrambi i giudizi di appello così incardinati i rispettivi appellati (la
[...]
nel procedimento recante RG n. 5737/2022 e nel Controparte_1 Parte_1
procedimento rubricato con RG n. 58/2023) si sono costituiti, richiamando le autonome separate impugnazioni principali da valere come appelli incidentali e chiedendone la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c.
1.11 All'udienza del 31.05.2023 è stata disposta la riunione del procedimento RG 58/2023
a quello iscritto con RG n. 5737/2022 di più risalente iscrizione a ruolo.
1.12 All'udienza del 25.09.2024 la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. Gli appelli sono preliminarmente ammissibili.
Le impugnazioni in esame sono regolate dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54
D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del 2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
In particolare, l'art. 342 c.p.c. così recita: “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. SU
n.27199/2017) l'art. 342 c.p.c, nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Lo scrutinio imposto dalla disposizione in commento sortisce, per la censura in esame, esito positivo, dal momento che entrambi gli appellanti hanno, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intendono censurare e le ragioni per le quali confutano la motivazione del primo giudice.
2.1 Per ragioni di priorità logico-giuridica si procede dapprima alla disamina dell'appello interposto dalla che investendo l'an della affermata Controparte_1
responsabilità del giudice dr.ssa Giulia CA, concerne profili pregiudiziali rispetto all'oggetto dell'impugnazione avversaria, che attinge le sole voci di danno risarcibili.
2.2. Il primo motivo involge la parte della statuizione con cui si è ravvisata una responsabilità per colpa grave del giudice dr.ssa Giulia CA quale Presidente-relatore della sentenza di rigetto resa in data 23.07.2012 e pubblicata il 01-08-2012, a definizione del primo grado del giudizio di impugnativa per difetto di veridicità del riconoscimento di figlio naturale intentato da nei confronti dei suindicati minori. Parte_1
Va innanzitutto respinta l'obiezione secondo cui il giudice a quo ha trascurato di considerare che l'azione di responsabilità è stata inammissibilmente intentata nei confronti del solo giudice dr.ssa CA, sebbene il provvedimento giudiziario asseritamente lesivo sia stato assunto dal Tribunale in composizione collegiale.
Come, infatti, chiarito dalla Suprema Corte, nell'ipotesi di azione di responsabilità promossa contro i magistrati componenti di un organo collegiale non si verifica un'ipotesi di litisconsorzio necessario, posto che, in via generale, l'obbligazione risarcitoria derivante da un fatto dannoso unico imputabile a più persone è solidale e non cumulativa (art. 2055 cod. civ.) e, salve le eccezioni previste dalla legge, comporta sul piano processuale un mero
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda litisconsorzio facoltativo tra i coautori dell'illecito, e ciò sempreché il singolo componente del collegio - nell'ipotesi di illecito attribuito ad un organo collegiale - non abbia espresso il proprio dissenso motivato sulle questioni decise, nel qual caso viene eliso non già il vincolo di solidarietà ma, più radicalmente, la responsabilità personale del magistrato dissenziente
(Cass. 347/2000).
Tanto chiarito, nella valutazione della condotta processuale ascritta alla dr.ssa CA è opportuno sgombrare immediatamente il campo dalla questione agitata dalle parti sui dubbi interpretativi relativi alla natura del conflitto di interessi tra un minore convenuto in giudizio con l'azione ex art. 263 c.c. e l'altro genitore legittimato passivo (nella specie da identificarsi nella , madre dei minori del cui riconoscimento lo CP_3 Parte_1
impugnava la veridicità).
E' vero, infatti, che sulla natura di siffatto conflitto- se, cioè, la sua sussistenza vada ritenuta ex ante, dovendo ritenersi in via generale ed astratta che l'altro genitore ben possa fondare la propria condotta processuale di resistenza od adesione all'azione sulla base di interessi personali ed economico-patrimoniali contrastanti con l'individuazione del best interest del minore (secondo la formula di provenienza convenzionale rinvenibile nella
Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con L. n. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti umani), ovvero debba essere valutata in concreto, di volta in volta, a seconda dell'atteggiarsi particolare delle posizioni delle parti nel corso del giudizio- si registrava, alla data della statuizione giudiziale ritenuta fonte di obbligazione risarcitoria (2012), un contrasto giurisprudenziale originato da una lacuna del testo normativo dell'art. 263 c.c., risolto con la pronuncia resa dalla Suprema Corte proprio nella vicenda giudiziaria presupposta dall'azione di responsabilità di cui è attualmente causa
(sentenza n. 1957/2016).
Con tale arresto la Suprema Corte ha, infatti, chiarito che, sebbene nell'azione relativa all'impugnazione di riconoscimento di figlio nato fuori dal matrimonio non sia espressamente prevista la nomina del curatore speciale quando il minore sia legittimato passivo, la lacuna normativa, rimasta tale anche dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n.
154/2013, debba essere colmata mediante un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, nel senso che a tale nomina debba sempre procedersi, dovendo ritenersi sussistente in via generale ed astratta un potenziale conflitto tra il minore
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda e l'altro genitore, portatore di un autonomo interesse che ben può non coincidere con quello del minore medesimo.
E, tuttavia, come accennato sopra, non è con riguardo ai dubbi interpretativi invalsi in relazione a tale questione che deve essere scrutinata la condotta processuale del giudice dr.ssa CA.
Quest'ultima, invero, nel ravvisare la sussistenza di un conflitto di interessi tra la CP_3
ed i minori, si determinava correttamente, optando per la soluzione interpretativa confermata, poi, dalla Suprema Corte con la succitata pronuncia n. 1957/2016.
Il punto nodale è costituito, piuttosto, dal comportamento doveroso esigibile dalla dr.ssa
CA all'esito della affermata esistenza di un conflitto di interessi tra la ed i CP_3
minori e del conseguente rilevato difetto di potere rappresentativo in capo alla madre.
L'indagine postulata dalla domanda risarcitoria investe, cioè, la valutazione sul se, accertato
(correttamente) il conflitto di interessi quale fattore di un vizio di rappresentanza in capo alla ed individuato (altrettanto correttamente) nella nomina di un curatore speciale CP_3
lo strumento per porre rimedio al vizio rilevato, la dr.ssa CA fosse tenuta a sanare la carenza di potere rappresentativo, procedendo d'ufficio a detta nomina ovvero assegnando allo un termine per avanzare la relativa istanza e promuoverne la nomina in sede Parte_1
di volontaria giurisdizione e/o innanzi allo stesso Tribunale di Salerno, quale giudice della causa di merito.
Così correttamente perimetrato l'oggetto dello scrutinio devoluto alla Corte, va certamente confermata l'esistenza, alla data della pronuncia del provvedimento denunciato come lesivo
(23.7/1.8.2012), di un potere-dovere in capo all'organo giudicante di provvedere d'ufficio alla nomina di un curatore speciale, sulla scorta di una previsione sia pure all'epoca soltanto di fonte convenzionale.
Se, infatti, sul piano della disciplina codicistica la nomina d'ufficio del curatore da parte dello stesso giudice che procede è stata inserita nell'art. 80 c.p.c. dall'art. 1, comma 31, lett. a), l. 26 novembre 2021, n. 206, con decorrenza dal 24.12.2021 (successivamente, dunque, al provvedimento giudiziario di cui è causa), alla data della decisione che ci occupa il potere-dovere di procedere ad una nomina d'ufficio di un curatore speciale a tutela dei minori a fronte di un ravvisato conflitto di interessi era già stato espressamente affermato dalla Corte Costituzionale in forza dell'art. 9 comma 1 della Convenzione Europea
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77.
Tale disposizione stabilisce che, nei procedimenti riguardanti un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto d'interessi, l'autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
La previsione è stata interpretata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 83/2011, avente ad oggetto la q.l.c. dell'art. 250 c.c., nel senso che “..se (al minore) di regola la (sua) rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (artt. 317-bis e 320 cod. civ.), qualora si prospettino situazioni di conflitto
d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Il che può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio”.
In senso conforme, al tempo della decisione in esame, la Corte Costituzionale si era espressa con la sentenza n. 179/2009, con cui era stata dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 336 c.c., censurato, in riferimento agli art. 3, 30 e 31 Cost., nella parte in cui non prevede che il Tribunale, "in caso di urgente necessità di tutela del minore e di mancato esercizio di azione di potestà da parte dei genitori, dei parenti entro il
IV grado o del P.M., possa d'ufficio nominare curatore al minore affinché tale organo valuti la proposizione di azione a tutela di quest'ultimo". Nel reputare inammissibile la questione, la Corte aveva evidenziato che il giudice a quo aveva omesso qualsiasi analisi della normativa introdotta dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori adottata a
Strasburgo il 25 gennaio 1996, convenzioni, queste, dotate di efficacia imperativa nell'ordinamento interno e, quindi, recanti una disciplina integrativa rispetto alla disciplina codicistica. La Corte richiamava, in particolare, l'art. 9, comma 1, della Convenzione di
Strasburgo relativo, appunto, alla nomina d'ufficio di un curatore al minore in conflitto d'interessi da parte dell'autorità giudiziaria nei procedimenti de potestate.
La dr.ssa CA errava, quindi, allorquando, una volta rilevata la sussistenza di un conflitto di interessi, affermava che era precluso all'autorità giudicante nominare un curatore speciale ai minori, perché a tanto avrebbe dovuto procedere la sola parte attrice in vista del promuovimento dell'impugnativa di riconoscimento dei minori quali propri figli naturali.
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
In alternativa alla nomina d'ufficio residuava, comunque, l'opzione processuale di assegnare all'attore termine ex art. 182 c.p.c. per formulare una apposita istanza, eventualmente anche in sede di volontaria giurisdizione, per ottenere la nomina del curatore speciale.
A tale soluzione non ostava la formulazione dell'art. 182 c.p.c. anteriore alla modifica introdotta con la legge n. 69/2009, ratione temporis applicabile al giudizio presupposto dell'azione di responsabilità di cui è causa, incardinato con citazione notificata in data
24.06.2009, antecedente, quindi, al 4.7.2009 individuata dalla disciplina transitoria come data di decorrenza applicativa del testo novellato.
È vero che, come argomentato dall'Avvocatura dello Stato con il motivo di gravame in esame, l'art. 182 cit nel teso previgente, al secondo comma, così recitava: “Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice “può” assegnare alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o
l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, salvo che si sia avverata una decadenza”.
Altrettanto vero è che, in tale quadro normativo, era insorto un contrasto giurisprudenziale sulla facoltatività o obbligatorietà dell'assegnazione del termine per sanare il difetto di rappresentanza, sulla fase processuale in cui operasse la disposizione (se, cioè, soltanto in fase istruttoria o anche in fase decisoria) e sulla efficacia ex tunc o ex nunc della sanatoria, ove intervenuta.
Tale contrasto era stato, tuttavia, già composto dalla Suprema Corte alle Sezioni Unite con la pronuncia n. 9217/2010, che, anche valorizzando, in via interpretativa, la modifica recata all'art. 182 dalla L. n. 69 del 2009 con l'eliminazione dal testo dell'espressione verbale
“può”, aveva chiarito che “l'intervento del giudice inteso a promuovere la sanatoria è obbligatorio, va esercitato in qualsiasi fase o grado del giudizio, e ha efficacia ex tunc, senza il limite delle preclusioni derivanti da decadenze processuali”.
I riferimenti normativi e giurisprudenziali disponibili alla data della decisione avrebbero, dunque, dovuto indurre la dr.ssa CA, laddove non avesse inteso procedere alla nomina d'ufficio del curatore, ad assegnare termine per provvedere alla regolarizzazione della costituzione dei minori mediante nomina del curatore speciale su istanza di parte.
Anche sotto tale angolo prospettico la dr.ssa CA errava nell'affermare che l'impulso di parte per la nomina del curatore avrebbe dovuto precedere l'instaurazione del giudizio,
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda escludendo l'ammissibilità di una sanatoria in limine litis, che consentisse all'attore di conservare gli effetti sostanziali e processuali del giudizio.
Così statuendo, la dr.ssa CA mostrava di obliterare l'arresto nomofilattico già intervenuto nel 2010, che aveva offerto l'interpretazione dell'art. 182 c.p.c. nel senso della obbligatorietà dell'assegnazione del termine per la costituzione del soggetto munito del potere di rappresentanza e dell'efficacia ex tunc dell'intervenuta sanatoria.
Di tale esigenza il magistrato avrebbe, poi, dovuto essere particolarmente avvertito, poiché, come già argomentato dal giudice a quo, dalla documentazione affoliata alla produzione di parte attorea risultava che lo si era diligentemente attivato in vista Parte_1 dell'introduzione del giudizio ex art. 263 c.c, instando per la nomina di un curatore speciale in rappresentanza dei minori e quel provvedimento gli era stato, tuttavia, denegato sul rilievo che, a quella data, il giudizio non era ancora pendente e non si ravvisava un interesse attuale ad ottenere la nomina.
Non coglie, inoltre, nel segno l'obiezione dell'appellante secondo cui, nel valutare l'omissione processuale in cui è incorsa la dr.ssa CA, debba tenersi conto delle equivalenti prerogative di tutela dell'interesse dei minori facenti capo all'ufficio del
Pubblico Ministero.
Sebbene, infatti, l'intervento del PM si imponga proprio in ragione della particolare delicatezza degli interessi coinvolti nei giudizi de potestate, la posizione processuale della parte pubblica non è assimilabile a quella del “giudice che procede” ai fini dell'esercizio del potere-dovere di nomina, anche d'ufficio, di un curatore in presenza di un conflitto di interessi tra i minori e l'altro genitore legittimato passivo.
Venendo, quindi, alla disamina dell'elemento della “colpa grave”, si osserva che la
Suprema Corte, intervenuta a Sezioni Unite nel 2019 con una pronuncia (n. 11747) occasionata da una vicenda relativa a fattispecie in cui era applicabile il testo della L. 13 aprile 1988, n. 117, art. 2, (c.d. legge , nella formulazione antecedente alla riforma Per_4
introdotta dalla L. 27 febbraio 2015, n. 18, i cui principi sono stati, tuttavia, ritenuti mutuabili anche alla fattispecie delineata dalle modifiche introdotte con L. n. 18 del 2015
(Cass. 31837/2023; 25454/2022), ha affermato che può configurarsi una responsabilità civile del magistrato per colpa grave soltanto se, in negativo, non si tratti di una attività riconducibile alla interpretazione di norme di diritto nonché alla valutazione dei fatti e delle prove (cd. “area di salvaguardia”) e purché, in positivo, sia stata accertata l'esistenza di
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda una grave violazione di legge determinata da “negligenza inescusabile”. A tal fine si è precisato che ricorre tale situazione "quando vengano disattese soluzioni normative chiare, certe e indiscutibili, o siano violati principi elementari di diritto, che il magistrato non può giustificatamente ignorare" (in tal senso già Cass. n. 2107 del 2012 e Cass. n. 2637 del
2013).
Nella specie, l'errore commesso dalla dr.ssa CA si è sostanziato nella omessa individuazione delle norme applicabili al caso sub iudice e, segnatamente, nell'art. 9 comma
1 della Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge 20 marzo 2003, n. 77, e, in alternativa, nell'art. 182 c.p.c.
La condotta non è, perciò, riconducibile alla cd. “area di salvaguardia”, poiché non concerne propriamente attività interpretativa di norme di legge, collocandosi a monte del lavorio interpretativo, nella fase di analisi della fattispecie e di individuazione delle disposizioni ad essa applicabili.
Qualora, poi, si ritenesse l'individuazione di siffatte disposizioni tacitamente avvenuta, sia pure non esplicitata nella motivazione del provvedimento, l'errore consistente nella loro ritenuta inapplicabilità alla fattispecie è da qualificarsi inescusabile, non residuando alcun dubbio interpretativo sui margini della loro operatività.
In particolare, quanto all'art. 9 comma 1 della Convenzione cit., aldilà del chiaro tenore della disposizione sul potere-dovere del “giudice che procede” di nominare d'ufficio un curatore speciale nei casi di conflitto di interessi che investa un minore, sì da non lasciare alcuno spazio interpretativo secondo il noto brocardo “in claris non fit interpretatio”,
l'immediata forza cogente della previsione nell'ordinamento interno aveva già ricevuto, alla data della decisione che ci occupa, l'avallo della Corte Costituzionale espressasi con le pronunce sopra richiamate.
Quanto all'art. 182 c.p.c. nella formulazione previgente, gli originari dubbi esegetici sulle condizioni e sull'ambito di operatività della disposizione erano stati, alla data della decisione assunta dalla dr.ssa CA quale Presidente-relatore, definitivamente risolti dall'intervento chiarificatore della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2010 pure sopra menzionato.
2.3 Confermata, quindi, l'ascrivibilità alla dr.ssa CA di una condotta connotata da colpa grave, suscettibile di sussunzione nell'art. 2 legge cit. deve essere, altresì, disatteso il
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda secondo motivo di gravame, con cui la rimprovera al Controparte_1
giudice a quo di non aver valutato la strategia difensiva dello , quale fatto del Parte_1
danneggiato idoneo ad interrompere il nesso eziologico quand'anche innescato dalla sentenza di rigetto pubblicata in data 1.8.2012, in quanto elemento sopravvenuto da solo sufficiente a provocare il danno, ovvero, in subordine, quale fattore eziologico concorrente con il primo.
In particolare, l'appellante stigmatizza il comportamento processuale dello , il Parte_1
quale, invece di dare impulso alla nomina di un curatore speciale, aveva interposto gravame, insistendo in via principale nella non necessità di siffatta nomina.
La censura non attinge, tuttavia, la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha escluso l'incidenza di un apporto causale della condotta processuale dello , richiamando il Parte_1
potere-dovere di attivazione officiosa del giudice, anche a prescindere dall'impulso di parte.
Del resto, una volta intervenuta sentenza di rigetto (e non, si badi bene, di inammissibilità in rito) dell'impugnativa di riconoscimento di figlio naturale, l'interposizione dell'appello costituiva unico rimedio praticabile per l'attore soccombente, onde rimuovere la statuizione a sé pregiudizievole e conseguire una pronuncia satisfattiva dell'accertamento invocato sul proprio status in rapporto ai minori, conservando gli effetti processuali e sostanziali sorretti dall'originaria citazione introduttiva del giudizio.
2.4 Va, altresì, rigettato il terzo motivo di appello, con cui la Controparte_1
censura il riconoscimento, in favore dello , di un danno morale, liquidato
[...] Parte_1 equitativamente nella somma di € 10.000,00. Come è noto, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva, rappresenta una voce dell'ampia categoria del danno non patrimoniale;
deve trattarsi di un danno da stress o da patema d'animo, la cui risarcibilità presuppone la sussistenza di un pregiudizio sofferto dal titolare dell'interesse leso, sul quale grava l'onere della relativa allegazione e prova, anche attraverso presunzioni semplici
(cfr. Cass. 19434 del 2019; 907 e 23754 del 2018; 2886 del 2014).
Nella specie, la sentenza impugnata ha accertato, in via presuntiva, l'esistenza del danno lamentato per il patema d'animo subito in conseguenza della protrazione dello stato di incertezza sullo status genitoriale, provocata dall'erroneo rigetto dell'impugnativa del riconoscimento per grave violazione di legge in cui è incorso il giudice dr.ssa CA.
La decisione ha, dunque, fatto buon governo dei principi che informano la prova del danno morale, allineandosi ai più recenti orientamenti della Suprema Corte che ne escludono la
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda natura di danno in re ipsa, inscrivendolo nella categoria del danno-conseguenza di cui il soggetto che lo invoca deve, pur sempre, provare l'esistenza. Trattandosi, tuttavia, di un pregiudizio che attiene alla sfera intima della persona, la prova di un danno siffatto può essere alleggerita, come sopra già accennato, mediante il ricorso alle presunzioni ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., con l'avvertenza che a tal fine non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità desumibile da regole di esperienza (cfr. Cass.
8605 del 2015, 656 del 2014).
Nella specie, tenuto conto della estrema delicatezza degli interessi investiti dal giudizio, inerente l'accertamento della paternità biologica dello rispetto a due minori già Parte_1
riconosciuti come propri figli naturali, è ragionevole inferire, secondo massime di comune esperienza e criteri di elevata probabilità logica, che il protrarsi dell'incertezza sulla veridicità del riconoscimento operato sia stato fonte di stress emotivo e di sofferenza intima, risarcibili a titolo di danno morale.
Una volta ritenuto accertato, sia pure a mezzo presunzioni, l'an del pregiudizio, il ricorso alla liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. è certamente lecito, trattandosi di determinare, per tale via, soltanto il quantum di un danno che, per sua natura, non può essere provato nel suo preciso ammontare.
2.5 Passando alla disamina dell'appello proposto da , va disatteso il Parte_1
primo motivo, avente ad oggetto il rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale a titolo di spese di mantenimento, che il deducente assume di aver dovuto ingiustamente sostenere nel lasso temporale di incertezza sul suo status genitoriale, addebitabile alla negligenza inescusabile della dr.ssa CA.
In particolare, non coglie nel segno la censura sulla valutazione della prova raccolta in primo grado con la deposizione del teste , da cui, a dire dell'appellante, Testimone_1
sarebbe possibile evincere che lo aveva versato alla una somma di € Parte_1 CP_3
600,00 mensili per i due anni di protrazione del giudizio imputabili alla condotta processuale del giudice dr.ssa CA, per una complessiva somma di € 14.400,00.
Il teste a conoscenza dei fatti perché residente nello stesso palazzo della , Tes_1 CP_3
ex compagna dello , ha riferito che, in alcune occasioni, quest'ultimo gli aveva Parte_1
consegnato la somma di € 600,00 da rimettere nelle mani della , mentre in altre CP_3
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda occasioni, segnatamente nel periodo estivo, dal balcone di casa sua aveva assistito al pagamento diretto di tali somme ai bambini da parte dello stesso;
ha precisato che Parte_1
tali dazioni erano avvenute dal 2010 al 2016 e che in questo arco temporale i pagamenti diretti, cui aveva assistito, erano stati circa 10/12, mentre le sue rimesse alla per CP_3
conto dello erano state circa 6/7. Parte_1
Così richiamato il contenuto della prova testimoniale, appare immune da censure l'affermazione del giudice a quo, secondo cui, isolato il periodo temporale di protrazione dello stato di incertezza imputabile alla dr.ssa CA nel segmento 1.8.2012/22.7.2014, la dichiarazione del teste non consente, per la sua genericità, di ricavare il numero di erogazioni di danaro intervenute esattamente in detto intervallo temporale e, con esso,
l'esatto ammontare delle somme effettivamente elargite dallo , addebitabili alla Parte_1
CA quale danno patrimoniale provocato dalla sua erronea condotta processuale.
E, infatti, avendo il teste riferito di complessive 19 erogazioni (ove si acceda ad una approssimazione del numero delle occasioni indicate dal teste in senso favorevole all'attore) in un periodo complessivo di sette anni (dal 2010 al 2016), composto di 84 mensilità, la deposizione non fornisce la prova di una erogazione continuativa con cadenza mensile, che soltanto legittimerebbe, a sua volta, la presunzione che, nei due anni di appurata incidenza causale, siano stati eseguiti 24 pagamenti di € 600,00 cadauno, corrispondenti appunto alle
24 mensilità di cui si compongono i due anni.
La valutazione del giudice a quo non è, poi, affetta da intrinseca contraddittorietà, laddove esclude il raggiungimento della prova della voce di danno invocata, pur assegnando credibilità al teste indotto dallo . Parte_1
Il ragionamento del primo giudice conserva, infatti, piena coerenza nell'evidenziare che, pur non essendovi ragioni per dubitare dell'attendibilità delle circostanze riferite dal teste sull'avvenuta corresponsione di somme di danaro da parte dello a titolo di spese Parte_1 di mantenimento nelle modalità sopra richiamate, l'assenza di una più precisa contestualizzazione temporale delle erogazioni nello specifico periodo di interesse (2012-
2014) impedisce di individuare quelle causalmente ascrivibili alla condotta della dr.ssa
CA.
2.6 Deve essere, infine, respinto il secondo mezzo, con il quale lo impugna Parte_1
l'omesso riconoscimento del danno biologico in forza della documentazione medica prodotta in atti, sulla cui scorta il giudice a quo avrebbe dovuto dare ingresso ad una
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda consulenza tecnica d'ufficio per stimare il grado di invalidità permanente residuata a carico della propria persona.
Anche sul punto risulta pienamente condivisibile l'iter logico-motivazionale con cui il
Tribunale ha sottolineato l'inidoneità dei documenti prodotti (prescrizioni di medicinali, di cui tre per il periodo di interesse, ed un certificato del dott. datato 14.9.2019, in Per_3
epoca successiva all'instaurazione del giudizio) a fornire dimostrazione del nesso causale tra la supposta menomazione dell'integrità psico-fisica, suscettibile di valutazione medico- legale (integrante, perciò, voce di danno autonoma dalla sofferenza morale), e la condotta ascrivibile alla dr.ssa CA.
In particolare, quanto alla diagnosi posta nel certificato del dott. , in cui è attestato Per_3
uno stato ansioso-depressivo, “acuito” e “slatentizzato” quando il discorso verte su tematiche afferenti il ruolo di “falsa genitorialità”, va segnalato che, nella stessa prospettazione, non emergono elementi idonei a mettere tale condizione in autonoma correlazione causale con i due anni di ritardo nell'accertamento, addebitabili all'errore in cui
è incorsa la dr.ssa CA. A ben vedere, è lo stesso appellante, nel dedurre, con la formulazione del motivo di gravame, che “..il tradimento subito ed il lutto per la perdita dei figli sono sicuramente prodromi di vissuti ansiogeni e di una marcata deflessione del tono dell'umore”, a suggerire che causa della sintomatologia ansioso-depressiva, da cui egli è asseritamente affetto, è da rinvenirsi nella dolorosa vicenda personale da cui è originata la pendenza giudiziaria e non già in quest'ultima in sé.
3. In conclusione, entrambi gli appelli vanno rigettati con conseguente conferma della statuizione impugnata
4. In ragione della reciproca soccombenza le spese del presente grado sono integralmente compensate.
5. Essendo stati rigettati entrambi gli appelli, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico degli appellanti.
P.Q.M.
RG n° 5737/2022 + 58/2023 - sentenza - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sugli appelli come in epigrafe proposti e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza n. 5503/2022 del
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 01.06.2022, così provvede:
a) rigetta entrambi gli appelli e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
b) compensa integralmente le spese del presente grado;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico di ciascuno degli appellanti.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 22.1.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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