Sentenza 17 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 17/12/2021, n. 1522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1522 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 17/12/2021
N. 01522/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01056/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1056 del 2021, proposto da
MA NA ZI, rappresentata e difesa dall'avvocato Shannon Francesca Cipollina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
per l'ottemperanza
della sentenza esecutiva del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Lavoro, n. 390/16, emessa e pubblicata il 9 giugno 2016, nel giudizio R.G. n. 1677/2015, notificata in forma esecutiva in data 28 settembre 2016 e ricevuta in data 3 ottobre 2016, passata in giudicato come da certificazione datata 22 luglio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 390 del 9 giugno 2016 il Tribunale di Padova, Sezione Controversie del Lavoro, ha dichiarato tenuto e condannato il Ministero dell’Istruzione a corrispondere alla signora MA NA ZI la somma di Euro 35.168,50, oltre rivalutazione e interessi legali sino al saldo, in ragione della mancata corresponsione dell’indennità integrativa speciale per il periodo dal 29 luglio 2009 all’1 settembre 2014, in cui la ricorrente ha lavorato all’estero presso l’Università di Montevideo, quale lettrice di italiano.
1.1. Tale sentenza è stata notificata al Ministero resistente, munita di formula esecutiva, in data 3 ottobre 2016 e risulta passata in giudicato (attestazione del Tribunale di Padova del 22 luglio 2021).
1.2. A seguito di tale notifica, il Ministero dell’Istruzione ha corrisposto alla ricorrente l’importo liquidato in sentenza, effettuando tuttavia le trattenute previdenziali e assistenziali.
2. Con il ricorso in esame la ricorrente agisce per la “ corretta e completa ” ottemperanza della sentenza del Tribunale di Padova, lamentando l’illegittimità delle trattenute previdenziali e assistenziali operate.
2.1. L’Amministrazione resistente si è costituita in giudizio producendo una relazione in cui evidenzia di non essere stata destinataria della “ nota MAE 267 del 2008 ”.
2.2. All’udienza del 15 dicembre 2021, dopo breve discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei termini di seguito precisati.
Infatti: “ l'accertamento, quanto la liquidazione del credito spettante al lavoratore per differenze retributive vanno effettuati al lordo di quella parte delle ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore stesso. E ciò perché al datore di lavoro è consentito di procedere alle ritenute previdenziali a carico di questi solo nel caso di tempestivo pagamento del relativo contributo, come s’evince dalla serena lettura del citato art. 19 della l. 218/1952. Invero tale norma, laddove consente al datore di lavoro di operare le ritenute contributive sulla retribuzione del lavoratore, è di stretta interpretazione e si limita al solo fisiologico caso del tempestivo pagamento della contribuzione previdenziale relativa al periodo stipendiale corrispondente. Sicché il successivo art. 23, comma 1, non consente detta forma di recupero, ove i contributi siano pagati parzialmente o in ritardo, dovendosi ricomprendere in tal ultima ipotesi pure la vicenda del ritardato pagamento della retribuzione in una con i contributi a essa riferibili ” (Cons. Stato, Sez. IV, 12 agosto 2016, n. 3629; Cass., Sez. Lav., 9 marzo 2020, n. 6639; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 29 aprile 2020, n. 1587; TAR Toscana, Sez. I, 3 dicembre 2020, n. 1586).
Inoltre, come lamentato dalla ricorrente, la trattenuta a fini previdenziali risulta essere già stata effettuata dal Ministero degli Affari Esteri (MAE) al momento della corresponsione dell’assegno di sede, quale emolumento corrisposto al personale scolastico in aggiunta allo stipendio durante il periodo di servizio all’estero. In particolare dalla documentazione prodotta risulta che il MAE abbia provveduto ad effettuare le trattenute a fini previdenziali sull’importo corrispondente all’indennità integrativa speciale dovuta, sebbene non erogata (cedolini ISE e nota MAE del 17 febbraio 2008).
La questione è stata peraltro già oggetto di precedenti pronunce (TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis , 24 marzo 2021, n. 3630; 12 marzo 2021 n. 3079; 19 gennaio 2020, n. 206).
4. Deve pertanto essere disposto che il Ministero intimato dia esecuzione, entro sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza, al provvedimento giurisdizionale del giudice del lavoro, procedendo:
- alla corresponsione alla ricorrente delle somme trattenute sul rimborso dell’indennità integrativa speciale a titolo di contributi previdenziali e assistenziali;
- alla corresponsione degli interessi legali maturati sulle suddette somme, come disposto in sentenza.
Nell’eventualità di inutile decorso del termine di cui sopra, viene nominato quale Commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il VE, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale, entro i successivi trenta giorni, su richiesta degli interessati, dovrà provvedere a tutti gli adempimenti indicati, previa l’adozione dei necessari atti, anche contabili.
5. Il Collegio ritiene invece di non accogliere l’istanza proposta ex art. 114, comma 4, lettera e), di condanna alla corresponsione di somme per l’eventuale ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato, tenuto conto che le pretese delle ricorrenti troveranno sollecita soddisfazione, in caso di perdurante inadempimento, entro gli stretti termini assegnati al Commissario ad acta .
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto anche del parziale adempimento dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- dispone che il Ministero dell’Istruzione provveda a dare piena esecuzione alla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, Sezione Lavoro, n. 390 del 9 giugno 2016, per la parte rimasta ineseguita, entro il termine di giorni sessanta (60), decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia o, se anteriore, dalla data di notificazione ad istanza di parte;
- per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta , il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il VE, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione, agli adempimenti sopra indicati entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione;
- condanna il Ministero dell’Istruzione al pagamento delle spese e degli onorari di causa, che liquida nella somma di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, oltre alla rifusione del contributo unificato versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Filippo Dallari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Dallari | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO