Decreto cautelare 23 gennaio 2020
Sentenza breve 5 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, decreto cautelare 23/01/2020, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/01/2020
N. 00072/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 72 del 2020, proposto da
San Giorgio S.r.l., Soc. Coop. Sociale Villa Elena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Barbara Taurino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- “della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2153 del 25.11.2019, pubblicata sul BURP n. 138 del 29.11.2019 avente ad oggetto “R.R. n. 4/2019 – Art. 12.1 – Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all’esercizio di cui all’art. 9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all’art.10, commi 3 e 4 – Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all’esercizio e di accreditamento ”, nella parte in cui:
- TABELLA “S”, in violazione dei criteri di assegnazione dei posti letto disponibili di RSA su base provinciale, dettati dal R.R. n. 4/2019 (Art. 10, comma 5, lett. a e b), la Giunta Regionale delibera di riservare alle strutture aventi sede nei capoluoghi di provincia un numero di posti letto (ulteriore e differente rispetto a quelli già inclusi nel fabbisogno rapportato su base territoriale provinciale tenuto conto della popolazione residente – dati ISTAT 2015), sottraendoli al numero totale dei posti letto disponibili all’assegnazione alle strutture aventi sede nei diversi DSS;
- TABELLA “R”, in violazione di quanto disposto dal R.R. n. 4/2019, art. 12.1 lett. a) n. 2 – a mente del quale le strutture ammesse ai finanziamenti ex art. 29 co. 7 L.R. n. 9/2017 possono concorrere alla assegnazione dei posti letto disponibili entro la percentuale del 5% di questi ultimi – la Giunta Regionale limita tale assegnazione alle RSSA ex art. 66 n. 4/2007 già autorizzate al funzionamento e non contrattualizzate ed alle RSSA che non hanno ottenuto l’assegnazione dei posti disponibili ai fini dell’accreditamento con riferimento all’art. 10 comma 5 del R.R. n. 4/2019;
- da ultimo, nella parte in cui la G.R., in violazione dell’art. 5, co. 1 lett. a) del R.R. n. 4/2019 - “la superficie totale utile funzionale delle strutture è fissata in un minimo di mq. 40 per ospite”, stabilisce che “Nella superficie totale utile funzionale rientrano le aree verdi purché attrezzate per le attività e l’ospitalità degli assistiti, nel limite massimo di mq. 5 per ospite, calcolabile sulla superficie standard”, riducendo di fatto a mq. 35/Ospite lo standard fruibile funzionale prescritto dalle linee guida ministeriali e dalla normativa regolamentare regionale in misura pari a 40/50 mq./Ospite;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, ove occorra, dello stesso R.R. n. 4/2019 (Art. 10, comma 5, II° cpv) nella parte in cui disponendo, in linea teorica, che “Nella distribuzione dei posti in riferimento al primo bimestre di presentazione delle istanze ai sensi della DGR 2037/2013 e s.m.i., il limite di un nucleo da n. 20 p.l. e l’ordine di preferenza innanzi stabiliti alla lettera b) non opera per le strutture già autorizzate all’esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento e ubicate nei Comuni capoluoghi di Provincia con la seguente precisazione: Fino a n. 3 strutture, la quota di posti letto disponibili è assegnata nel limite di n. 3 nuclei da n. 20 p.l.; da n. 4 strutture in poi, la quota di posti letto disponibili è assegnata nel limite di m. 2 nuclei da n. 20 p.l.”, ha determinato, in fase applicativa attraverso le disposizioni (innanzi riportate) dettate dall’atto ricognitivo assunto con la D.G.R. n. 2153/2019 impugnata, una illegittima riserva di posti letto in favore delle strutture ubicate nei capoluoghi di provincia a scapito di tutte le altre strutture”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’articolo 56 del codice del processo amministrativo;
Considerato, quanto al danno lamentato, che non sembrano sussistere i presupposti dell’estrema gravità e urgenza tali da non consentire la dilazione fino alla data della prima camera di consiglio utile fissata per il giorno 11 febbraio 2020;
P.Q.M.
respinge l’istanza di misure cautelari monocratiche.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Bari il giorno 23 gennaio 2020.
| Il Presidente |
| Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO