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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9381/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
V SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone di:
Dott. Enrico Silvestro Ravera Presidente
Dott.ssa Lorenza Calcagno Giudice
Dott. Francesca Lippi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9381/2021
Promossa da in persona del Curatore, Dott. Parte_1 [...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo A. Bonini, Parte_2 in forza di procura di cui vi è copia nella busta telematica allegata all'atto di citazione
PARTE ATTRICE
Contro
Controparte_1 Controparte_2
PARTI CONVENUTE CONTUMACI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, pagina 1 di 11
Savona, Piazza Guglielmo Marconi 5/9 codice fiscale:
[...]
e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_2
30/3/1937, residente in [...]/10, codice fiscale:
e per l'effetto, condannarle, in via CodiceFiscale_2 principale e solidale, o come ritenuto, al risarcimento, in favore dell'esponente , del danno per cattiva Parte_1 Parte_3 per l'ammontare di €uro 325.000,00 o nella maggior o minor somma ritenuta, oltre accessori, interessi di legge e moratori e a titolo di competenze professionali, anche in via equitativa.
Dichiararsi il decreto di sequestro del 25.05.2021 convertito per legge in pignoramento (Tribunale di Genova, rg. 4482/2021 e
7406/2021).
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di questa causa e dei contenziosi pregressi presso il Tribunale di Genova rg. 4482/2021 e 7406/2021.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
e , che hanno rivestito
[...] Controparte_2
la qualifica di amministratrici della società dal settembre 2013 sino al fallimento, chiedendo l'accertamento della loro responsabilità e la loro condanna al risarcimento dei danni per aver violato il dovere di gestione conservativa sancito al primo comma dell'art. 2486 c.c., proseguendo l'attività caratteristica dell'impresa, nonostante l'intervenuta perdita del capitale sociale.
I fatti allegati e dedotti dalla parte attrice si possono così sintetizzare.
La società è stata costituita il 3 febbraio 2012 con capitale Parte_1 di € 10.000,00 ed oggetto sociale consistente nella “gestione di esercizi ed attività commerciali quali bar, ristoranti, pizzerie, tavola
pagina 2 di 11 calda e fredda, enoteche, wine bar;
somministrazione di alimenti e bevande, la vendita al banco di alcoolici, superalcoolici e bevande in genere;
gestione di stabilimenti balneari, discoteche, sale cinematografiche e di locali esercenti attività di intrattenimento e del tempo libero;
organizzazione di eventi e manifestazioni di ogni tipo, ricevimenti e relativa attività di catering;
noleggio di attrezzature e veicoli di qualsiasi tipo per lo svolgimento delle attività sopra citate” (doc. n. 3, contenente la visura camerale). Pochi giorni dopo la sua costituzione, precisamente l'8 febbraio 2012, la società ha affittato l'azienda “Albikokka”, che all'epoca era sotto sequestro preventivo, azienda di cui faceva parte il noto locale omonimo, ubicato a Genova sul lungomare di Quarto, attivo nel settore della ristorazione e dell' intrattenimento (doc. n. 2 allegato 3 contratto d'affitto).
Dopo circa due anni e mezzo, in data 29 luglio 2014,
l'Amministratore giudiziario dell'azienda “Albikokka” comunicava alla la risoluzione del contratto di affitto per inadempimento al Pt_1 pagamento dei canoni, rappresentando altresì che il Fallimento
Albikokka aveva ricevuto lo sfratto per morosità dalla proprietà dell'immobili e intimando alla la riconsegna dei locali Parte_1
(doc.n.2 allegato n.11).
Riconsegnati i locali a settembre 2014, seguiva un periodo di sostanziale inattività della società e nel marzo 2018, su Parte_1
istanza di un creditore, il Tribunale di Genova ne dichiarava il fallimento (doc. n. 2, allegato n. 13).
La compagine sociale nel corso della vita della società si è così modificata:
-originariamente, i due soci erano e Persona_1 Per_2
, con quote di capitale sociale rispettivamente del 95% e
[...] del 5%;
-in data 15 ottobre 2012, i due soci originari hanno ceduto le loro quote sociali ad e le Controparte_2 Controparte_4
pagina 3 di 11 quali sono entrate nella società rispettivamente con quote del 95% del 5%;
-infine, il 18 marzo 2014 ha ceduto la propria Controparte_2 quota del 95% a Controparte_5
Quanto all'amministrazione della società si sono alternati periodi in cui è stata affidata ad un amministratore unico ad altri in cui è stata affidata a un organo collegiale.
Nello specifico:
-nella fase iniziale della vita della società vi è stato l' amministratore unico;
CP_6
-a seguito delle sue dimissioni, di cui ha preso atto l'assemblea dei soci del 30 novembre 2012, è stato nominato un consiglio di amministrazione composto dall'amministratore unico uscente, CP_6
, nella veste di presidente, e da con
[...] ON funzioni di amministratore delegato;
-a seguito delle dimissioni di dalla carica di presidente , CP_6 di cui ha preso atto l'assemblea dei soci del 19 giugno 2013, è stato nominato amministratore unico ON
, revocato quest'ultimo dalla propria carica in occasione CP_8 dell'assemblea dei soci del 6 settembre 2013, la società è tornata a essere amministrata da un consiglio di amministrazione, composto, questa volta, dalle odierne convenute: presidente Controparte_1 del consiglio di amministrazione in carica dal 6.9.2013 fino alla data del fallimento e , amministratore delegato in Controparte_2 carica dal 6.9.2013 fino alla data del fallimento.
Il Fallimento ha individuato tre diverse fasi nella gestione e conduzione dell'azienda “Albikokka” che ha costituito il core business della come emerge dalla relazione Parte_1 dell'Amministratore Giudiziale dott. CP_9
-una prima fase, dalla costituzione della società alla metà del 2013, nel quale l'azienda sarebbe stata gestita da;
CP_6
pagina 4 di 11 -una seconda fase, successiva alla prima e corrente fino alla restituzione dei locali dell'“Albikokka”, in cui la conduzione dell'azienda sarebbe stata nelle mani di - figlio Persona_3 della convenuta , socia dall'ottobre 2012 e Controparte_2
amministratrice dal settembre 2013, il quale, pur senza ricoprire alcuna qualifica formale, sarebbe stato il dominus effettivo dell'azienda;
-infine, la terza fase, corrispondente alla sostanziale cessazione di attività da parte della società, fino alla pronuncia di fallimento.
Secondo la prospettazione del , già nel corso della prima Parte_1
fase la società avrebbe eroso buona parte, se non l'interezza, del proprio capitale sociale, senza l'adozione da parte degli amministratori delle necessarie misure al riguardo, considerato che in data 7.9.2013 l'assemblea dei soci deliberava di approvare il bilancio 2012 con una perdita di € 19.652,00.
Nelle fasi successive, secondo il , le scritture contabili Parte_1 non sarebbero state adeguatamente tenute e risulterebbero inattendibili, essendo peraltro presumibile che buona parte dei ricavi non sia transitata in contabilità. In particolare, con riferimento all'esercizio 2013, non sarebbero iscritti a bilancio costi per lavoro dipendente, mentre risulterebbero registrati corrispettivi in entrata per i soli primi quattro mesi dell'anno, a fronte della perdurante attività dell'azienda anche per i secondi due quadrimestri del 2013. Con riferimento all'esercizio 2014, invece, comparirebbero solo costi per lavoro dipendente - e non anche ulteriori costi tipici, connaturati al tipo di attività svolta dall'azienda (ad esempio, costi d'affitto, nonché per l'acquisto di merci e la prestazione di servizi) -, nella totale assenza di ricavi correlati.
Sempre durante tale seconda fase, inoltre, la gestione non diligente dell'azienda avrebbe determinato la risoluzione del contratto d'affitto e la conseguente restituzione dei locali, con le ulteriori conseguenze dell'interruzione dell'attività d'impresa esercitata e della perdita dell'avviamento commerciale.
pagina 5 di 11 Pertanto tali circostanze, valutate complessivamente, secondo il
, integrerebbero svariati profili di responsabilità civile e Parte_1
penale degli amministratori che si sono avvicendati nella gestione della società.
Nel procedimento cautelare instaurato anteriormente al presente giudizio è stato autorizzato il sequestro conservativo sino alla concorrenza di € 350.000,00 (doc. n. 7) sui beni immobili di proprietà delle convenute, provvedimento confermato in sede di reclamo.
che, secondo la ricostruzione attorea, sarebbe Persona_3 stato l'amministratore di fatto della società dal momento dell'ingresso nella compagine sociale nell' ottobre 2012 della madre, , risulta cancellato dall'anagrafe del Controparte_2
Comune di Genova per irreperibilità a partire dall'ottobre 2014.
Anche nei confronti di quest'ultimo, nonché di ON amministratore unico da giugno a settembre 2013, era stata inizialmente richiesta l'autorizzazione al sequestro conservativo, poi rinunciata nel corso del procedimento cautelare.
Dichiarata all'udienza del 25/10/2022 la contumacia delle convenute e concessi alle parti i termini per le memorie di cui all'art. 183 c.p.c. il G.I. ha licenziato C.T.U. contabile dal seguito quesito:
“Dica il C.T.U, letti tutti gli atti e i documenti di causa, compiuto ogni altro opportuno accertamento con specifico riferimento alle posizioni assunte nella compagine sociale nel periodo di riferimento dalle convenute, ex amministratrici i della società fallita
1. se le scritture contabili siano state tenute correttamente e se siano attendibili
2. quando si è verificata la perdita del capitale sociale
pagina 6 di 11
3. Determini il danno sofferto dal patrimonio sociale e il danno risarcibile” - quantifichi il danno causato alla società sulla base del criterio del differenziale dei patrimoni netti, per mezzo del quale il danno viene individuato nella differenza tra il patrimonio netto al momento in cui gli amministratori avrebbero dovuto percepire la perdita di capitale sociale e quello esistente al momento in cui la società è fallita o, in alternativa, come parametro di riferimento per la liquidazione in via equitativa, sulla base del deficit fallimentare.”
4. il danno imputabile alle amministratrici” –
Il Consulente Tecnico, acquisendo dal Fallimento ogni documento contabile , utile ai fini dell'accertamento a lui demandato nei limiti consentiti dalla recente giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. sentenza n. 3086/2022) ha confermato che la contabilità della società è inattendibile, mancando di alcune scritture fondamentali
(rimanenze di magazzino) e presentandone invece alcune palesemente errate (incassi POS), così da rendere plausibile l'ipotesi dell'esistenza di una “gestione occulta” non ricompresa in contabilità.
Ha concluso che l'integrale erosione del capitale sociale era già evidente al termine del primo esercizio sociale, ossia quello relativo all'anno 2012.
Ciò consente di ritenere che il abbia assolto al proprio Parte_1 onere probatorio dimostrando che la società ha continuato ad operare in ottica di continuità ancorché avesse integralmente perduto il capitale, condotta che deve ritenersi di per sé idonea a generare, in via immediata e diretta, un pregiudizio al patrimonio della società, in termini di aggravamento della perdita patrimoniale.
Quanto alla responsabilità delle convenute, tenuto conto del ruolo di amministratore di fatto svolto da , figlio di Persona_3
, si osserva che il soggetto che assume Controparte_2 formalmente l'incarico gestorio dal momento della nomina ha, tra gli altri, l'obbligo di vigilanza sulla società, che non viene meno qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti. L'accettazione della carica di amministratore comporta pagina 7 di 11 l'assunzione di obblighi – tra cui quelli inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo.
Il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l'impresa sociale sia di fatto un terzo,
è, sotto il profilo causale, necessario compartecipe e, sotto quello giuridico, corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all'amministratore di fatto. Ove quest'ultimo arrechi un vulnus all'integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all'amministratore di diritto.
Quanto al danno risarcibile il Ctu ha provveduto a determinarlo sulla base del criterio del differenziale del patrimonio netto. Ritiene peraltro il Collegio che l'irregolarità delle scritture contabili, così come accertata dal Consulente, comporti la liquidazione del danno in misura pari al deficit concorsuale, conformemente a quanto stabilito dall'ultimo capoverso dell'art. 2486 c.c. Invero la presunzione posta dal terzo comma di detta norma, secondo cui il danno risarcibile, salvo prova di diverso ammontare ,
è pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale ed il patrimonio netto determinato al momento in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484 c.c., opera a condizione che vi siano scritture contabili regolarmente tenute che, anche se non complete , siano comunque tali da consentire la ricostruzione del patrimonio, come si desume a contrario dall'ultimo capoverso. Nella fattispecie in esame l'irregolare compilazione dei libri sociali e contabili impedisce la ricostruzione dell'andamento finanziario ed economico dell'impresa, in particolare dal 2013 in poi, non risultando tra l'altro depositati al registro delle imprese dei bilanci per gli esercizi 2013-2014-2015-2016.
Per individuare il passivo concorsuale occorre fare riferimento al totale dei debiti concorsuali accertati in sede di formazione del pagina 8 di 11 passivo che è pari ad € -245.511,10, di cui € -103.027,99 ammessi in privilegio ed € - 139.523,11 in chirografo (allegato 22 alla ctu). Ne consegue la condanna delle convenute contumaci a corrispondere in solido tra loro al la somma di 245.511,10. Parte_1
Su tale somma, trattandosi di debito di valore, sono dovuti la rivalutazione monetaria in base agli indici Istat F.O.I. dalla data della domanda giudiziale fino all'odierna liquidazione nonché gli interessi legali.
Dalla data odierna decorrono sulla somma complessiva suindicata gli interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. che maturano fino al saldo effettivo, per effetto della trasformazione del debito di valore nella sua corrispondente espressione monetaria “liquida” (cfr. Cassazione sezione III 10.10.2014 n.21396).
Per il calcolo degli interessi occorre applicare il criterio della nota sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 17-02-1995 n.1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore della somma al momento dell'illecito, via via rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT (nazionali) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. In applicazione di tale criterio al fine del calcolo degli interessi la somma come sopra determinata deve essere previamente devalutata in base ai detti indici e sulla stessa, progressivamente rivalutata, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale e, successivamente, sull'importo costituito dalla sommatoria di capitale e danno da mora, ormai trasformato in obbligazione di valuta, maturano interessi al saggio legale, ai sensi dell'art. 1282, primo comma, cod. civ. (Sez. 3, Sentenza n. 21396 del 10/10/2014).
La conversione del sequestro in pignoramento dovrà essere richiesta ai sensi dell'art.686 c.p.c. Le spese dei due gradi del giudizio cautelare ante causam e del presente giudizio con riferimento al valore effettivo della controversia (Cass. sentenza n.22462/2019). seguono la soccombenza sulla base del principio di causalità secondo i parametri medi di cui al D.M. 147/ 2022
Competenza: procedimenti cautelari
Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 pagina 9 di 11 Fase di studio della controversia, valore medio € 2.251,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.202,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.771,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.224,00
€ 5.224,00+€5.224,00= € 10.448,00
Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000 Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.253,00
Compenso tabellare (valori medi) €14.103,00
Gli oneri di ctu devono essere posti a carico solidale delle convenute.
p.q.m.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.dichiara tenuti e condanna le convenute CP_1
in solido tra loro, a
[...] Controparte_2 corrispondere al a titolo di Parte_4 risarcimento del danno la somma di € 245.511,10. oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
2.dichiara tenute e condanna le convenute CP_1
e in solido tra loro a
[...] Controparte_2 rifondere al le spese processuali che liquida Parte_1 in 10.448,00 per compensi oltre accessori ed esborsi per la fase cautelare e € 14.103,00 a titolo di compensi oltre accessori ed esborsi per il presente giudizio.
3.Pone gli oneri di ctu a carico solidale delle convenute.
pagina 10 di 11 Genova, così deciso nella camera di consiglio del 19.11.2024
Il Giudice est. Il Presidente
Francesca Lippi Enrico Silvestro Ravera
pagina 11 di 11