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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Ester Marongiu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 22039/2022 R.G. promossa da
, residente in [...], c.f. , Parte_1 C.F._1
, in Parte_2 persona del suo legale rappresentante pro tempore, c.f. , P.IVA_1 entrambi elettivamente domiciliati in Torino, Via Collegno n. 34, presso lo studio professionale dell'Avv. MA OT, che li rappresenta e difende giusta procura speciale del 16.07.2025 versata in atti;
ATTORI contro
P. IVA , in persona del suo procuratore pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Alessandro Tassoni n. 22, presso lo studio dell'Avv.
TO RI, da cui è rappresentata e difesa giusta procura versata in atti;
CONVENUTA
e contro
, c.f. ; CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE nonché contro in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_3
Torino (TO), C.so Lecce n. 92/C, C.F. , P.IVA_3 elettivamente domiciliata in Torino, Via G. Collegno n. 34, presso lo studio professionale dell'Avv.
MA OT, da cui è rappresentata e difesa giusta procura del 13.06.2025 versata in atti
TERZA INTERVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale
1
CONCLUSIONI PRECISATE DALLE PARTI
Per gli attori Sig. : Parte_2 Parte_1
“In via principale:
Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del conducente e proprietario, Sig. , del CP_2 veicolo Lancia Libra targata BX215YD nella determinazione dell'incidente occorso in OR
(TO), Via Frejus in data 25.09.2018 per i motivi tutti descritti e documentati in atti;
-Accertare e dichiarare il danno biologico e patrimoniale subito e residualmente da risarcirsi in favore di parte attrice e, per l'effetto,
Dichiarare tenuta e condannare, ex artt. 144, 145 e 148 D.Lgs. n.209/05, in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore ed il Sig. , in solido tra loro, al pagamento CP_2 delle seguenti somme:
- in favore del Dott. di € 26.362,92 a titolo di risarcimento del residuo danno Parte_1 biologico, danno morale e personalizzazione media o, in subordine, in quell'altra misura veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 25.09.2018 sino all'effettivo soddisfo;
- in favore dell' di € 40.000,00 a titolo di Parte_2 risarcimento danno patrimoniale o, in subordine, di quell'altra somma veriore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 25.09.2018 sino all'effettivo soddisfo, con liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c.
In via ulteriormente subordinata e gradata, pronunciare sentenza di condanna generica delle parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno patrimoniale cagionato all
[...]
liquidazione in conseguenza del sinistro oggetto di causa. Parte_2
In via istruttoria:
Come da atto depositato il 16.07.2025.
In punto compensi e spese di lite:
- Dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore, ed il Sig. in solido tra loro, al pagamento dei compensi e delle spese di lite CP_2 anticipate dalle parti attrici, oltre rimborso forfettario delle spese generali (15%) art. 2, comma 2, D.M.
140/2012 come modificato dall'art. 1, D.M. 147/2022, CPA, IVA, esposti e successivi compensi e spese eventualmente maturande.
Per Controparte_5
“Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
2 dato atto di quanto risulta già corrisposto dalla conchiudente prima dell'instaurazione del giudizio al sig. ; Parte_1 dato atto di quanto risulta già corrisposto e da corrispondere da parte di al sig. CP_6 Parte_1
;
[...] dato di quanto è stato accertato mediante l'espletamento della CTU medico-legale; dichiarare la carenza di legittimazione attiva della parte intervenuta Controparte_3 assolvere in ogni caso la conchiudente da ogni avversaria domanda contro di essa proposta sia dal sig.
sia dall' sia dalla detta Parte_1 Parte_2 Controparte_3 intervenuta;
- con il favore delle spese di lite.”
Per Controparte_3
Dato atto della rinuncia a tutte le domande proposte con l'atto di intervento ex art. 105 c.p.c. del
17.5.2023, disporre la compensazione delle spese di lite o, in subordine, una liquidazione delle stesse ai minimi, in considerazione della peculiare posizione processuale.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e L'istituto Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio la e il sig.
[...] Controparte_4 Controparte_7 chiedendone la condanna in via solidale al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro verificatosi in OR (TO), Via Frejus, in data 25.09.2018 alle ore 7.30 circa allorquando alla guida del proprio motociclo BMW, targato ECS1193, di proprietà di l'attore veniva urtato Controparte_8 dalla Lancia Libra, targata BX215YD, di proprietà e condotta dal sig. assicurato CP_2 mediante polizza 30/162187988/0 presso la compagnia convenuta nel presente giudizio.
Ribadita l'esclusiva responsabilità del convenuto, l'attore ha dato atto dei traumi patiti in conseguenza del sinistro, ricavabili dal referto del Pronto soccorso in atti e dai successivi esami eseguiti, dando atto che, come confermato dalla visita medico legale del 20.05.2019, i postumi permanenti del sinistro possono essere quantificati nella misura del 14-15% con ulteriore disagio ed affaticamento dell'attività specifica manuale, oltre ad un danno temporaneo al 75% per giorni 30, al 50% per giorni 60 e al 25% per giorni 30, e una inabilità lavorativa specifica di 90 giorni a totale e 30 giorni a parziale massima.
L'attore ha quindi dato atto che, nulla opponendo circa la responsabilità esclusiva del proprio assicurato, la ha corrisposto, a titolo risarcitorio, la somma di € 37.500,00, trattenuta a titolo CP_9 di acconto, non offrendo alcun riscontro al successivo invito alla negoziazione assistita.
3 Ritenuta la somma corrisposta insufficiente a ristorare il danno patito e le spese mediche sostenute per le cure resesi necessarie, e dato atto della rendita ricevuta a far data dal 17.5.2019, l'attore ha CP_6 agito al fine di ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento del danno non patrimoniale residuo, pari ad € 17.640,29.
L'attore allegava che le conseguenze pregiudizievoli del sinistro avevano di fatto impedito lo svolgimento della attività professionale di ortopedico presso l'ISTITUTO TO AL
S.R.L.S. UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, dando atto che, per compensare la propria parziale inattività presso la società, si era reso necessario assumere in data 2.5.2019, una nuova risorsa a tempo indeterminato per un costo annuo di € 41.600,00.
Considerata l'età dell'attore e il termine di cessazione della stessa, il instava per il Pt_1 riconoscimento a carico dei convenuti dell'ulteriore somma di € 195.686,01 a titolo di lucro cessante e perdita di guadagno, determinata moltiplicando il costo da sostenere per l'unità assunta – ridotto ad €
10.000,00 in ragione della attività organizzativa e imprenditoriale comunque svolta dall'attore a favore della ISTITUTO TO AL S.R.L.S. UNIPERSONALE – per 21 anni, già dedotta la somma di € 14.313,99 a titolo di capitalizzazione della rendita . CP_6
Con comparsa e risposta ritualmente depositata, la convenuta si costituiva in giudizio senza CP_9 sollevare alcuna contestazione in ordine al sinistro e alla responsabilità del proprio assicurato CP_2
, contestando nel merito la quantificazione della domanda risarcitoria proposta da parte attrice.
[...]
In primo luogo, parte convenuta ha eccepito l'indeterminatezza della domanda risarcitoria avente ad oggetto il danno patrimoniale osservando, quanto al danno non patrimoniale, come il medico-legale incaricato dalla compagnia avesse quantificato l'invalidità permanente nella misura del 12%, con riconoscimento dell'invalidità temporanea in giorni 1 di ITT, 27 al 75%, 60 al 50% e 30 al 25% riconoscendo congrue e indennizzabili solo parte delle richieste spese mediche.
La convenuta dava quindi atto di aver corrisposto all'attore la complessiva somma di € 35.000,00, comprensiva dell'importo di € 10.000,00 a titolo di mancato guadagno e tenuto conto delle somme percepite e percipiende da . CP_6
Dava quindi atto di aver corrisposto, in via transattiva, nel dicembre 2019 all' la somma di € CP_6
32.500,00 – di cui € 21.709,00 per IP, € 8.291,00 per spese mediche ed € 2.500,00 a titolo di spese legali – contestando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di somme ulteriori anche a titolo di personalizzazione del danno biologico.
Quanto al danno patrimoniale, la convenuta eccepiva la mancanza di prova circa il nesso causale tra il sinistro e l'assunzione di un dipendente da parte della società attrice Parte_2 oltre il periodo strettamente necessario per superare la fase della inabilità temporanea lavorativa per il periodo dal 2 maggio al 16 maggio 2019.
Con atto di intervento volontario ex art. 105 c.p.c. del 17.5.2023 è intervenuta in giudizio la società quale cessionario ed avente causa – in forza di scrittura privata Controparte_3
4 autenticata dal Notaio di Torino in data 25.10.2022 – del ramo di azienda della Persona_1 cedente richiamando le allegazioni, deduzioni, eccezioni e conclusioni Parte_2 formulate dall'originaria parte attrice.
Con successivo atto di costituzione di nuovo difensore, depositato in data 8.7.2025, la
[...] dichiarava di rinunciare a tutte le domande proposte con l'atto di intervento ex art. 105 CP_3
c.p.c. del 17.05.2023, istando per la compensazione delle spese di lite ovvero per una liquidazione delle stesse ai minimi, in considerazione della peculiare posizione processuale.
Assegnati i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita con l'esperimento di CTU medico-legale con ordinanza del 19.05.2025 la causa è stata trattenuta a decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e di replica ex art.190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Prima di esaminare, nel merito, la fondatezza delle domande attoree, deve darsi atto che, con memoria del 7.7.2025, la ha rinunciato a tutte le domande proposte con l'atto di Controparte_3 intervento del 17.05.2023.
In sede di replica alla comparsa conclusionale depositata da parte convenuta la società CP_9 ha precisato di aver rinunciato, nell'ambito della propria cd. discrezionalità Controparte_3 tecnica, alle “domande proposte (..) sul presupposto (errato) che l'atto di cessione del ramo d'azienda del 25.10.2022 (sub doc. 17), avesse traslato dalla società attrice a quella intervenuta la legittimazione attiva anche con riferimento alla res litigiosa relativa alla presente causa” (v. memoria di replica
5.9.2025).
Contestando l'operatività dell'art. 306 c.p.c., non avendo esercitato una mera rinuncia agli atti del giudizio, la stessa ha ribadito che “la legittimazione attiva a richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali da lucro cessante per la perdita della prestazione lavorativa del proprio lavoratore, è rimasta in capo all' ”. Parte_2
Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, la non abbia semplicemente Controparte_3 rinunciato agli atti del giudizio, ma abbia invece rinunciato all'azione proposta prendendo atto dell'inesistenza del proprio diritto ad ottenere la pronuncia di condanna della al risarcimento del CP_9 danno patrimoniale già allegato dall' Parte_2
E' noto che tale rinuncia, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, fa venire meno l'interesse della controparte alla prosecuzione del giudizio per ottenere una pronuncia negativa sull'azione proposta dall'attore (v. Cass. 13.3.1999, n. 2268) e per essere operativa non richiede l'accettazione della controparte precludendo ogni attività giurisdizionale, estinguendo l'azione stessa e producendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda (v. Cass. 13.3.2023, n. 7228).
5 La rinuncia all'azione non richiede formule sacramentali, ma va riconosciuta ogni qual volta vi sia la chiara volontà di non proseguire nella domanda con riconoscimento dell'infondatezza di essa (v. Cass.
25.10.2024, n. 27701).
Nel caso di specie, vi è una chiara adesione della all'eccepito difetto di Controparte_3 legittimazione sollevato dalla convenuta con conseguente espressa conferma dell'infondatezza CP_9 della domanda proposta, sicché l'atto di rinuncia deve essere qualificato come rinuncia all'azione.
Accertato il sostanziale rigetto, nei rapporti tra la e la convenuta della Controparte_3 CP_9 domanda originariamente proposta con l'atto di intervento, deve dichiararsi cessata la materia del contendere sulla domanda risarcitoria proposta, riservandosi al prosieguo della decisione ogni ulteriore valutazione in ordine alle spese di lite.
****
Considerato il tenore dell'atto di intervento originariamente depositato dalla e Controparte_3 preso atto delle eccezioni sollevate dalla convenuta pare altresì opportuno dar atto che in sede CP_9 di comparsa conclusionale gli attori e l' , Parte_1 Parte_2 ora in liquidazione, hanno confermato l'intervenuta cessione dell'azienda in favore della
[...]
con effetto dal novembre 2022, instando per l'accoglimento della domanda risarcitoria CP_3 avente ad oggetto il riconoscimento del danno patrimoniale da lucro cessante per la parziale perdita della prestazione lavorativa del dott. , limitatamente agli anni successivi al sinistro compresi tra Pt_1 il 2019 e il 2022, instando quindi per la condanna dei convenuti al pagamento della somma – determinata in via equitativa – di € 40.000,00.
Riservata ogni valutazione sulla fondatezza di tale domanda, si osserva come la stessa deve ritenersi ammissibile.
L'intervento originariamente proposto della infatti, deve ritenersi correlato alla Controparte_3 successione, a titolo particolare, nel diritto azionato dall' nell'atto di Parte_2 citazione.
La stessa interveniente, infatti, ha posto a fondamento delle proprie domande l'atto di cessione d'azienda intercorso con l' richiamando la scrittura privata autenticata Parte_2 dal Notaio del 25.10.2022 e ritualmente registrata il 28.10.2022 (docc. 12 e 17). Per_1
Ora, è noto che, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. è riconosciuta al successore a titolo particolare la facoltà di intervenire nel processo con eventuale estromissione del dante causa.
Peraltro, secondo la stessa previsione, pur a fronte di un trasferimento nel corso del processo del diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie.
Nel caso di specie, impregiudicata ogni valutazione sull'oggetto e sull'efficacia della cessione del ramo d'azienda del 25.10.2022, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. deve ritenersi indubbia la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, anche in caso di intervento del cessionario, fino alla sua formale estromissione dal giudizio che – attuabile solo
6 con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti – non risulta essere stata disposta nel presente procedimento.
II
Nel merito, la domanda proposta dagli attori è infondata e non può essere accolta per le ragioni che seguono.
Per maggiore chiarezza pare opportuno esaminare separatamente le pretese risarcitorie azionate da e dall' Parte_1 Parte_2
• Parte_1
All'esito del giudizio e tenuto conto delle difese rispettivamente svolte dalle parti, deve darsi atto che l'oggetto del presente giudizio è limitato alla quantificazione del danno patito dall'attore a seguito del sinistro verificatosi in data 25.9.2018.
Costituendosi, infatti, la compagnia convenuta non ha contestato la responsabilità del proprio assicurato
, dando atto di aver già corrisposto a favore dell'attore l'importo di € 35.000,00 e, anche, CP_2
€ 32.500,00 a favore dell' , ed eccependo l'insussistenza di un ulteriore maggior danno. CP_6
Ai fini della quantificazione del danno risarcibile deve pertanto procedersi all'esame della CTU medico-legale disposta in corso di causa.
Il perito incaricato, dato atto della diagnosi – “policontusione e distorsione caviglia sinistra”, confezionamento di bendaggio di caviglia sinistra e prescrizioni 3 con prognosi di giorni dieci” – resa in occasione dell'accesso al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Luigi di OR in data
25.9.2018, ha quindi ricostruito la vicenda clinica dell'attore precisando che, a causa del persistere di
“dolore alla camminata con zoppia” e di “dolore alla palpazione su comparto esterno e malleolo tibiale” in riferita “distorsione alla caviglia di sinistra e trauma polso di sinistra ”¸in data 17.10.2018 era eseguita RM di caviglia sinistra ed il 5.11.2019 RM di polso sinistro “con segnalata diastasi scafo- lunata “eventualmente correlabile a distrazione ad alto grado, lacerazione parziale del legamento scafo lunato su base traumatica ” e descrizione di “minima sfumata iperemia midollare ossea nel contesto della spongiosa del polo prossimale dello scafoide carpale ” con “falda essudativa capsulare intercarpale espressione di fenomeni artrosinovitici post traumatici persistenti”.
Aggiungeva quindi che, in data 20.12.2018, veniva eseguita “riduzione della DISI, stabilizzazione scafo -lunata e scafo-capitata con 2 fili di K, artroplastica sec. ” e successiva “rimozione Persona_2 dei fili di K del 30/01/19 con successivi controlli specialistici e riabilitazione”.
Il CTU ha quindi dato atto che l'accertamento eseguito consiste nella valutazione degli “esiti di intervento 20/12/18 di riduzione della DISI, stabilizzazione delle articolazioni scafo-lunata e scafo- capitata con ricostruzione chirurgica dei rapporti articolari e, quindi, su esiti di riparazione di una instabilità scafo-lunata che si sarebbe determinata in occasione ed a causa dell'evento 25/09/18 in soggetto che
7 a) in Pronto Soccorso riferiva un “dolore alla presso palpazione del polso sinistro e del polso destro”
e sulle radiografie non erano individuate “lesioni osteoarticolari traumatiche”;
b) presentava un descritto quadro RM 05/11/18 di “diastasi scafo-lunata con deviazione in DISI dell'osso semilunare ” e “minima sfumata iperemia midollare ossea nel contesto della spongiosa del polo prossimale dello scafoide carpale” in “presenza di falda essudativa capsulare intercarpale espressione di fenomeni artrosinovitici post traumatici persistenti”;
c) nella visita 05/12/18 riferiva che l'evento del settembre 2018 aveva determinato un “peggioramento di dolore a livello del semilunare in parte pre-esistente da circa 1aa” ed, in quell'occasione, era descritta la presenza su una RX di mano-polso di un “aumento dello spazio scafo-lunato e dell'angolo scafo-lunato con atteggiamento in DISI del semilunare”.
Dopo aver esaminato la documentazione medica prodotta da parte attrice il CTU ha precisato che “per esprimere conforme giudizio è inevitabile procedere con una preliminare visione delle radiografie esaminate nella visita specialistica del 05/12/18 anche perché, come noto, nella maggior parte dei casi sono necessari dai tre ai dodici mesi dopo un trauma prima che si sviluppi una instabilità dinamica e, quindi, sia possibile rilevare su radiografie statiche – quelle eseguite in Pronto Soccorso il 25/09/18 - la dissociazione scafo-lunata” aggiungendo che “affinché questo sviluppo e progressione avvenga è solitamente necessaria una ulteriore rottura o un allungamento graduale e continuo degli stabilizzatori del legamento secondario dello scafo-lunato che è una struttura tripartita che unisce scafoide e semilunare con il suo compito di collegarne i movimenti”.
Ribadendo che “la documentazione disponibile non consente di esprimere un adeguato giudizio sulla sussistenza di un rapporto diretto ed esclusivo tra l'evento 25/09/18 e la condizione di diastasi scafo- lunata, poiché la RM di polso sinistro 05/11/18 descriveva - a distanza di quaranta giorni circa dal trauma – la presenza di una diastasi scafo-lunata con “minima sfumata iperemia midollare ossea nel contesto della spongiosa del polo prossimale dello scafoide carpale ” in “presenza di falda essudativa capsulare intercarpale espressione di fenomeni artrosinovitici post traumatici persistenti ” e la consulenza specialistica 05/12/18 rilevava, su una RX di polso-mano, la presenza di un “aumento dello spazio scafo-lunato e dell'angolo scafo-lunato sin con atteggiamento in DISI del semilunare ” annotando che l'evento 25/09/18 aveva comportato un “peggioramento di dolore a livello del semilunare in parte pre - esistente da circa 1aa” il CTU ha quindi formulato istanza di acquisizione della documentazione relativa alle RX eseguite presso il Pronto Soccorso dell'AOU San Luigi di
OR il 25/09/18 e la RM (CD) effettuata presso l'Ospedale Koelliker il 05/11/18.
Atteso il rigetto dell'istanza, il CTU ha quindi ribadito l'impossibilità di accertare la sussistenza di un diretto nesso di causa tra il sinistro e la lesione lamentata, precisando che “nell'ipotesi che la revisione radiologica confermi trattarsi di diastasi scafo-lunata acuta e, quindi, di condizione correlabile all'evento 25/09/18, in conformità ai consueti criteri di riferimento è proponibile il riconoscimento di un danno biologico pari a 8-9% (otto-nove per cento) e di un periodo di temporanea biologica di 1
8 giorni al 100%, di 29 giorni al 75%, di 60 giorni al 50% e di 30 giorni al 25%” aggiungendo altresì che “previa rivalutazione specialistica della RM 0 5/11/18 delle RX esaminate nella visita 05/12/18 sarà possibile indicare se temporanea biologica e danno biologico sono da rapportare all'evento
25/09/18 o da attribuire in misura integrale o parziale ad una preesistente condizione”.
****
Richiamato il provvedimento emesso in data 12.12.2023 con il quale è stata rigettata la richiesta del
CTU di acquisire la documentazione medica sopra indicata, le conclusioni esposte dal CTU non consentono di ritenere provata e accoglibile la domanda attorea.
Deve infatti ribadirsi in questa sede il principio già espresso dalla Suprema Corte (Cass. SU 3086/2022)
e ribadito da ulteriori pronunce, secondo cui è consentito al CTU acquisire i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare (v. tra le altre,
Cass. 16.2.2025, n. 3947).
E' noto che, in termini generali, grava sul danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 2054 c.c. e 144
D.Lgs. 209/2005 il responsabile civile e la relativa Compagnia di assicurazione l'onere di dimostrare, anche mediante presunzioni, non solo l'avvenuta verificazione del fatto dannoso, ma altresì il nesso di causalità tra il sinistro e il pregiudizio subito.
In assenza di elementi probatori sufficienti, adeguati e specifici, non può ritenersi assolto l'onere probatorio e la domanda risarcitoria, pur asserita conseguente al sinistro stradale, deve essere rigettata.
Applicando tali principi al caso di specie, pur dovendo ritenersi provato il fatto storico e certa la responsabilità del sinistro in capo al convenuto , non può dirsi raggiunta – neppure in via CP_2 presuntiva – la prova in ordine alla sussistenza di un nesso di causa tra il sinistro occorso e le lesioni lamentate da parte attrice . Parte_1
Non potendo ritenersi provato che, alla stregua del parametro del “più probabile che non”, il danno riportato sia ascrivibile unicamente e in via diretta al sinistro del 25.09.2018, la domanda proposta deve essere respinta.
• Parte_2
Come esposto nella narrativa, l' unipersonale ha agito al fine di Parte_2 ottenere il ristoro del danno patrimoniale da lucro cessante, asseritamente consistito nella perdita della prestazione lavorativa del proprio dipendente, , a causa delle lesioni subite. Parte_1
La richiesta risarcitoria, originariamente formulata per € 195.686,01, già detratta la rendita INAIL capitalizzata riconosciuta all'attore e pari ad € 14.313,99, è stata ridotta in sede di precisazione delle conclusioni, avendo l' limitato il risarcimento al minor importo di € Parte_2
40.000,00, correlato alle annualità comprese tra il 2019 e la cessione del ramo d'azienda alla
[...]
CP_3
9 A sostegno della domanda la società attrice ha allegato la lettera di assunzione a tempo indeterminato del dott. – meccanico ortopedico ed ernista – a far data dal 02.05.2019, per un costo annuale Per_3 lordo pari ad € 41.600,00 (doc.10 e 14, parte attrice).
Alla luce delle risultanze della CTU medico-legale disposta in giudizio, la domanda non può trovare accoglimento.
L'assenza di prova in ordine al nesso di causa tra sinistro e le lesioni permanenti patite dal , Pt_1 infatti, non può che determinare il rigetto della domanda risarcitoria: se è certo che la ritenuta riduzione del reddito non può desumersi automaticamente dalla stima dell'invalidità permanente accertata (v.
Cass. 7.9.2025, n. 25467), è indubbio che in assenza della prova del collegamento causale tra il sinistro e le lesioni, non possa ritenersi che il danno patrimoniale asseritamente patito dall Parte_2 sia causalmente riconducibile al sinistro.
[...]
In ogni caso, deve darsi atto che il perito incaricato ha precisato che “quanto rappresentato non riduce
e/o impedisce la manifestata attività lavorativa né rende inattuabile lo svolgimento di occupazioni differenti da quelle circostanziate”, aggiungendo che “le caratteristiche della delineata lesività sono in grado di determinare maggior affaticamento e/o disagio, ma non compromissione, in attività che comportano prevalente sollecitazione a carico del polso sinistro”.
III
Si è già detto che la ha rinunciato alla domanda proposta nei confronti della Controparte_3
riconoscendo il proprio difetto di legittimazione sostanziale alla luce del tenore letterale CP_9 dell'atto di cessione del ramo d'azienda.
Ne deriva che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità, poiché la rinuncia all'azione ha l'efficacia di un rigetto della domanda, essa comporta che le spese del processo vanno poste a carico del rinunciante per il principio di soccombenza virtuale (v. Cass. 17.7.2020, n. 15309).
Preso atto della soccombenza degli attori e considerato che la rinuncia alla domanda è stata formalizzata dall'intervenuta solo in sede di comparsa conclusionale e che la stessa Controparte_3 ha svolto compiutamente le difese con memoria di replica, si ritiene di porre le spese di lite, nei
[...] rapporti tra le parti, a carico degli attori e della in via solidale tra loro. Controparte_3
Alla relativa liquidazione si provvede in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/14, come modificato dal DM n. 147/22, avuto riguardo al valore della causa, tenuto conto delle questioni trattate e dell'attività svolta, così applicandosi i valori medi dello scaglione corrispondente.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto del 10.06.2024, sono poste nei rapporti interni tra le parti in via definitiva a carico degli attori e della terza intervenuta in via solidale tra loro, trattandosi di consulenza resasi necessaria al fine di accertare le lesioni subite dal danneggiato . Parte_1
P.Q.M.
il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
10 rigetta le domande proposte dagli attori;
preso atto della rinuncia all'azione da parte della terza intervenuta Controparte_3 dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda proposta da
[...] nei confronti della CP_3 Controparte_10 condanna e la Parte_1 Parte_2
in via solidale tra loro, al rimborso in favore di delle Controparte_3 Controparte_4 spese di lite, che liquida in complessivi € 14.862,00, di cui € 14.103,00 per compensi oltre 15% Spese
Generali, IVA e CPA come per legge;
pone, nei rapporti interni tra le parti, in via definitiva le spese di CTU a carico degli attori e della terza in via solidale tra loro. Controparte_3
Così deciso in Torino, 7.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Ester Marongiu
11