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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/05/2025, n. 1600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1600 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 313/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da:
(C.F. ), quale titolare della cessata impresa Parte_1 C.F._1
individuale , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Fabio Giuggioli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Maggiolo;
appellante
contro
(C.F. ), quale titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gino Zambianco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
appellato con l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO intervenuto ex lege
Oggetto: Querela di falso;
appello avverso la sentenza n. 1333/2022, pubblicata il 28.7.2022, del
Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare:
Disporsi l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio afferente al primo grado di giudizio
(causa civile R.G. n. 5440/2018, presso il Tribunale di Treviso, Sez. I).
Sempre in via preliminare ma subordinata
Dichiararsi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione sostanziale del contraddittorio nel corso degli accertamenti svolti, per l'effetto disponendo nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito:
in integrale riforma della sentenza n. 1333/2022, resa dal Tribunale di Treviso, Sez. I in
composizione collegiale (presidente dott. A Barbazza – Giudice est. dott.ssa A. Pesci) in data
28.07.2022, contestualmente depositata – non notificata –, accogliersi le conclusioni dimesse in
primo grado, e quindi in particolare:
1) accertare e dichiarare la falsità materiale della scrittura privata datata 10.03.2009, prodotta
dal signor nel corso della prima udienza del giudizio civile di cui al R.G. n. CP_1
5378/2014, presso il Tribunale di Treviso;
2) conseguentemente, escludere il documento contraffatto de quo dalle fonti probatorie
introdotte dal signor nel predetto giudizio civile di cui al R.G. n. 5378/2014, CP_1
presso il Tribunale di Treviso, oggi pendente in fase d'appello;
2 3) in ogni caso: 3.1) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt.
226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; 3.2) condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore , danni da Parte_1
liquidarsi in separato giudizio;
3.3) rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta nei confronti dell'attore; 3.4) con vittoria integrale di spese e competenze professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed accessori, nonché alle spese di
eventuali C.T.U. e C.T.P. che si rendessero necessarie per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si dimette copia telematica conforme del fascicolo di parte convenuta-opposta di primo grado
(causa civile R.G. n. 5440/2018, presso il Tribunale di Treviso, Sez. I).
Si insiste affinché per le ragioni tutte espresse in narrativa Codesta Eccellentissima Corte Voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio così come espressamente consentito non trattandosi di nuovo mezzo di prova50, avente ad oggetto quanto già individuato nel quesito posto in primo grado, con riferimento al all'ordinanza a data 16.11.19 e quindi: “Rilevato che ciò che interessa, ai fini del presente giudizio, con riferimento alla scrittura del 10.3.'09, è definire la cronologia di apposizione tra la firma del signor ed il testo stampato Parte_1
che compare nel documento de quo (e dunque verificare se l'apposizione della firma possa o meno dirsi precedente alla stampa del testo)” o secondo altro contenuto che la Corte vorrà individuare”;
- per parte appellata:
“In via preliminare nonché per quanto occorra e necessiti in relazione alle deduzioni processuali ed alle istanze probatorie che controparte formulerà entro i termini perentoriamente assegnati, si disconosce ex art. 214 c.p.c. la firma di apposta nei documenti di trasporto n. CP_1
028879-80-81/03 del 25 marzo 2009 (doc. 6 cit.);
In via principale:
3 - in via preliminare, respingersi la domanda attorea non sussistendo ex art. 221 c.p.c. II° i requisiti minimi essenziali per procedere all'instaurazione del suddetto giudizio di falso;
In ogni caso:
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- con condanna alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e compensi professionali oltre alla rifusione delle spese di eventuale ctu nonché quelle del proprio ctp nominato, se ed in quanto necessario.
In via istruttoria:
Rigettarsi ogni e qualsiasi richiesta istruttoria come formulata, alla luce delle risultanze peritali”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' in persona Parte_1 Controparte_2
del suo titolare chiedendo che fosse accertata e dichiarata la falsità della scrittura privata di data
10.3.2009, rilevando l'abusivo riempimento absque pactis del foglio firmato in bianco. La riferibilità all'attore della sottoscrizione apposta su detto documento era già stata accertata nell'ambito di altro procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Treviso, RG. n. 5378/2014,
definito con la sentenza n. 881/2018 del 24.04.2018, di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal RE per l'importo in linea capitale di € 24.316,00, quale corrispettivo per la fornitura di 15.000 litri di vino all'azienda agricola di . CP_1
A sostegno della querela promossa in via principale (pendente giudizio d'appello sulla predetta sentenza del Tribunale di Treviso, frattanto sospeso ex art. 295 c.p.c.), l'attore deduceva:
- che, con riferimento alla vicenda per cui è causa, era pendente anche il procedimento penale iscritto al RGNR n. 8034/2016 dinanzi alla Procura della Repubblica di Treviso (per le ipotesi di reato di truffa processuale e calunnia), nell'ambito del quale erano state condotte indagini difensive sul documento di causa (verifica con scansione a mezzo microscopio metallografico) all'esito delle quali il consulente di parte, dott. , aveva rilevato “almeno due dot di Per_1
4 polvere di toner, di colore nero, non corrotti ed in sovrapposizione al filo inchiostrante della firma”, a dimostrazione del fatto che “la generazione del testo a stampa è avvenuta successivamente alla sottoscrizione”;
- che nel documento in questione era indicato che la “copia originale” sarebbe stata conservata dal mentre è massima di comune esperienza quella per cui “a fronte di pattuizioni attestanti CP_1
degli illeciti commessi da entrambe le parti (addirittura, come nel caso di specie, di possibile rilevanza penale) i due contraenti si premurino di conservarne ciascuno un originale” (pag.10 citazione);
- che, inoltre, se la scrittura fosse stata veramente, come scritto, realizzata in un unico originale
(quello conservato dal , la c.t.u. grafologica (disposta per verificare l'autenticità della firma CP_1
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) non avrebbe dovuto rilevare, nel documento, solchi ciechi in prossimità della sottoscrizione del , circostanza che dimostra Pt_1
che più fogli erano stati sottoscritti nello stesso contesto spazio-temporale, mentre la firma di un
“pactum sceleris” – come quello contenuto nel detto documento – “non avviene di certo in occasione della sottoscrizione di altri documenti di routine, quali ad esempio deleghe per sbrigare pratiche edilizie” (pag. 10 citazione);
- che quanto sopra confermava che il RE, come dal medesimo sostenuto, era solito rilasciare deleghe in bianco alla moglie del suo geometra di fiducia;
CP_1
- che in ogni caso, l'operazione descritta nel documento oggetto di causa “non ha alcun senso logico dal punto di vista aziendale” (pag. 11 citazione), per entrambe le parti, come evidenziato in un suo parere dal dott. nominato dall'odierno appellante e dallo stesso indicato come Per_2
esperto in materia di repressione frodi in campo vitivinicolo.
Si costituiva tempestivamente l confermando la genuinità del Controparte_2
documento e concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
5 Istruita la causa mediante esperimento di c.t.u. volta a definire la cronologia di apposizione della firma di rispetto alla stampa del testo, previa trasmissione degli atti al Pubblico Parte_1
Ministero per le determinazioni di competenza, la causa veniva decisa con sentenza n. 1333/2022
del 28.7.22 dal Tribunale di Treviso che, in composizione collegiale, rigettava la querela di falso,
condannando il querelante al pagamento dei costi di c.t.u. e di c.t.p. nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del querelato.
Il Tribunale ha dichiarato la querela infonda per essere rimasto del tutto indimostrato l'abusivo riempimento del biancosegno, in quanto:
- il CTU incaricato di “definire la cronologia di apposizione tra la firma del signor
[...]
ed il testo stampato che compare nel documento de quo” – all'esito di un percorso Pt_1
motivazionale coerente e ben argomentato, anche su piano scientifico, resistente nel contraddittorio tecnico – ha ritenuto, con altissima probabilità, che la firma ” sia Parte_1 stata posta “dopo la stesura del testo scritto soprastante”;
- le conclusioni del c.t.u. risultavano pienamente utilizzabili, essendo infondata l'eccezione di nullità della relazione sollevata dal RE per violazione del contraddittorio tecnico, atteso che né dal diario delle operazioni peritali, né dalle stesse allegazioni dell'attore, emergeva una violazione del diritto di difesa – nella forma del diritto al contraddittorio tecnico –interferente con la validità della consulenza;
- gli esiti della c.t.u. risultavano avvalorati dalla mancata deduzione ed allegazione, da parte dell'attore, di validi elementi fattuali a sostegno del preteso abusivo riempimento, quantomeno con riferimento all'individuazione del contesto temporale di realizzazione del biancosegno ed al numero di esemplari dello stesso esistenti, essendo invece del tutto irrilevante il contenuto intrinseco del documento.
Quanto sopra, unitamente al rilievo per cui la tesi dell'abusivo riempimento del documento di causa appariva logicamente inconciliabile con il disconoscimento operato dal RE nel
6 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo della sottoscrizione appostavi,
disconoscimento peraltro risultato infondato in fatto, ha condotto il Tribunale alla decisione di rigetto della domanda attorea, conformemente a quanto richiesto anche dal Pubblico Ministero.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato alla convenuta in data 13.2.23, ha proposto tempestivo appello domandando, in integrale riforma della pronuncia Parte_1
impugnata, l'accoglimento della querela di falso dallo stesso promossa, e ciò sulla base dei seguenti motivi:
- omesso vaglio critico della CTU;
- omessa ed errata valutazione dei fatti oggetto d'indagine conseguente ad errori ed omissioni del consulente tecnico d'ufficio;
- vizio di motivazione della sentenza circa la ritenuta infondatezza dell'eccezione di nullità della consulenza per violazione del contraddittorio tecnico sollevata dall'attore;
- errata valutazione circa la ritenuta insussistenza di validi elementi fattuali a sostegno dell'abusivo riempimento del documento.
Ha resistito al gravame , invocando, previo rigetto dell'impugnazione avversaria, CP_1
la conferma della pronuncia gravata.
Vi è stata rituale comunicazione degli atti al Procuratore Generale per il suo intervento.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è infondato.
Si deve premettere che il documento querelato è costituito da una scrittura privata depositata dall'odierno appellato alla prima udienza (del 30.10.14) in copia fotostatica e all'udienza del
29.9.2015 in originale nel procedimento di opposizione proposto dal avverso il CP_1
7 provvedimento monitorio notificatogli dal per ottenere il corrispettivo di una vendita di Pt_1
vino: dal documento, datato 10.03.09, a firma di entrambe le odierne parti, il Tribunale ha ricavato prova confessoria della radicale inesistenza del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di vino di cui si discuteva, evincendosi la natura assolutamente simulata dell'emissione della fattura n. 8/2009 sulla quale si fondava l'istanza d'ingiunzione.
Con riguardo a detto documento ha: nel procedimento introdotto ex art. 645 c.p.c., Parte_1
disconosciuto, con esito negativo, la sottoscrizione, risultata autentica all'esito di c.t.u.
grafologica esperita nel corso di quella causa;
nel giudizio definito in primo grado con la sentenza appellata nella presente sede, proposto querela di falso deducendo che sia avvenuto riempimento
absque pactis di foglio firmato in bianco.
1. Con il primo motivo di appello il sostiene l'illegittimità della sentenza impugnata per Pt_1
essersi il giudice limitato ad una materiale trasposizione acritica della relazione del c.t.u. che,
richiesto di accertare se fosse intervenuta prima la stampa del testo o l'apposizione della firma sul documento querelato, ha indicato che la firma è stata con elevata probabilità apposta successivamente.
Invero, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali è possibile desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che 'Il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione
abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non
espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa
8 configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni
difensive. (Cass. 33742-22). E ancora: 'Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce
per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
ciò in coerenza, peraltro, con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia
deciso di aderire”. (Cass. 15147/2018; 30488/22).
A ciò si aggiunga che il Tribunale ha evidenziato come le conclusioni dell'elaborato peritale risultassero ulteriormente avvalorate dalla mancata allegazione e deduzione da parte dell'attore di validi elementi fattuali a sostegno del preteso abusivo riempimento, nonché dal disconoscimento della sottoscrizione operato dal RE nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, logicamente inconciliabile con la tesi - successivamente sostenuta - dell'abusivo riempimento del documento oggetto di causa, mostrando, dunque, di fondare il proprio convincimento in merito al rigetto della domanda attorea anche su elementi ulteriori e diversi rispetto alla semplice adesione alle risultanze della c.t.u., dallo stesso giudice comunque condivise e recepite.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il querelante denuncia l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui, recependo le indicazioni del consulente, avrebbe operato un'erronea valutazione dei fatti oggetto di indagine, quale conseguenza degli errori e delle omissioni compiuti dal consulente in sede di operazioni peritali. L'appellante denuncia, avvalendosi della collaborazione di un nuovo perito di parte, molteplici errori, che il c.t.u. avrebbe commesso nell'interpretazione delle immagini elaborate. Gli errori evidenziati riguardano in particolare:
- le caratteristiche chimico - fisiche dell'inchiostro;
9 - le caratteristiche ottiche dell'inchiostro;
- la verifica di possibili tracce di inchiostro sulla superficie del toner;
- la valutazione espressa dal c.t.u. nei seguenti termini: “Si osservi nel visibile come la fibra si deformi sul dot per schiacciamento ed il suo inchiostro è obbligato a raccogliersi intorno
circumnavigando il puntino nella zona più sopraelevata, frecce blu. Se il dot fosse piombato dopo, potrebbe mai spostare l'inchiostro della fibra ricalcandone la forma? La dinamica di spostamento dell'inchiostro e della disposizione delle fibre fornisce indicazioni dirimenti, in quanto legate alle modalità d'impatto inchiostro/microgranulo.”
- la natura del supporto cartaceo oggetto d'indagine;
- l'affermazione per la quale la certezza in ordine alla cronologia di apposizione non è conferibile;
- l'affermazione secondo cui “Il dott. ricevuto l'incarico ha proceduto con la sua tecnica Per_3
fotografica tesa a verificare se ci sono puntini con tracce inchiostro aggrappate sul dorso o sui
lati dei microgranuli di toner e rinvenuto molti puntini con queste caratteristiche di riflessione
rosso-viola (forse il viola deriva dal cristal-violet, colorante che sembrerebbe essere spesso inserito all'interno all'inchiostro) in grado di smentire il CTP ed il Suo precedente Per_1 parere.”.
Occorre a riguardo premettere che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, le contestazioni mosse alla c.t.u. con l'atto di appello, risultano ammissibili in quanto, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. Civ.
SS.UU. n. 5624 del 21.02.2022), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento come disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono mere argomentazioni difensive, in quanto tali non sottoposte ad alcuna barriera preclusiva (Cass.1730/23)
Le censure non risultano tuttavia fondate. Le stesse infatti si limitano a replicare tesi del consulente di parte attrice , che sono già state oggetto di ampio dibattito e Per_1
10 contraddittorio in sede di operazioni peritali nel corso de giudizio di primo grado: esse sono state confutate in termini puntuali dal c.t.u., che ha evidenziato come il metodo d'indagine suggerito dal c.t.p. attoreo non trovi significativa condivisione nella comunità di riferimento.
Il c.t.u. ha impiegato metodo e strumenti (microscopio con impiego di luce radente) che appaiono idonei ad esprimere una corretta risposta al quesito, in tal senso potendosi apprezzare già l'elevata qualità delle immagini dallo stesso ottenute e riportate nella relazione al fine della rappresentazione della superficie inchiostrata.
Risulta adeguatamente motivata la conclusione dallo stesso raggiunta analizzando la superficie dei microgranuli di toner presenti sul foglio, essendosi appurato che il loro colore tipico non è
stato contaminato in nessun punto dal colore dell'inchiostro della penna, in ipotesi attorea già
presente: risulta così ragionevolmente esclusa che la penna biro utilizzata per la firma sia passata sul foglio prima della stampa del testo.
La consulenza oggetto di critica, ampiamente ripresa nella sentenza di primo grado, segue un percorso motivazionale coerente e ben argomentato, anche sul piano scientifico, e resiste al contraddittorio tecnico, senza che le rinnovate contestazioni abbiano la capacità di rimetterne in discussione e/o in dubbio gli esiti;
non vi è motivo di rinnovare le operazioni peritali, anche sulla base delle dirimenti ragioni che saranno esposte nell'esame del quarto motivo di gravame.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia accolto l'eccezione relativa alla nullità della consulenza per violazione del contraddittorio tecnico, sollevata dall'attore per aver il consulente disatteso la richiesta dei consulenti di parte di comunicare quale protocollo di misura sarebbe stato utilizzato per esaminare i dot in specie (in particolare: le specifiche del microscopio e delle ottiche che avrebbe utilizzato, oltre al metodo che avrebbe seguito), procedendo direttamente con l'invio della bozza dopo il primo incontro,
senza alcun contatto intermedio.
11 La doglianza è priva di pregio. Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, dal diario delle operazioni peritali non risulta possibile configurare una violazione del diritto di difesa, nella forma del diritto al contraddittorio tecnico, inficiante la validità della consulenza. Risulta, infatti,
che in occasione del primo incontro – e confronto - tra i periti il c.t.u. abbia enunciato il metodo d'indagine e lo abbia applicato, in via dimostrativa, in relazione ad alcuni punti d'inchiostro esaminati;
a quel punto, vi è stato assenso dei c.t.p. alla prosecuzione delle indagini in autonomia da parte del consulente d'ufficio, ed infatti nel verbale sottoscritto da tutti i periti e allegato alla relazione tecnica si legge: “i CTP sono d'accordo con il CTU che continuerà i rilievi nel suo studio senza ulteriori preavviso in maniera autonoma senza soluzione di continuità”.
Sulla bozza di relazione tecnica redatta dal c.t.u. si è poi instaurato il pieno contraddittorio,
avendo il consulente di parte attrice svolto osservazioni alle quali il c.t.u. ha replicato in maniera specifica.
Si può pertanto escludere qualsivoglia vizio di nullità per violazione del contraddittorio tecnico,
al contrario pienamente instauratosi tanto all'avvio delle operazioni peritali quanto dopo l'invio della bozza.
4. Con l'ultimo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'erronea valutazione operata dal
Tribunale in relazione all'insussistenza di validi elementi fattuali a sostegno dell'abusivo riempimento del documento.
Le ragioni d'infondatezza del motivo, suscettibili di assumere portata dirimente - ed anche assorbente rispetto a quanto osservato nell'esame dei primi tre motivi di gravame - rendono necessario rammentare che, per pacifica giurisprudenza, il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione è stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma è stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento è avvenuto absque pactis (v., ex multis, Cass., sent. n. 2992/2019).
12 Nella specie, premesso che nel presente giudizio la parte appellante si è limitata ad instare per la rinnovazione della c.t.u., l'attore appellante non ha fornito prove sufficienti neppure di carattere presuntivo né del fatto che il foglio sia stato firmato in bianco né del fatto che esso sia stato riempito abusivamente.
Con riguardo al primo profilo, come si è visto, la c.t.u. esperita non ha confermato che la stampa del testo sia intervenuta dopo l'apposizione della firma e, quanto al fatto che nella relazione del c.t.u. sia rilevata la sussistenza di “segni di calco adiacenti ed omologhi alla firma”, esso non costituisce elemento significativo perché il fatto che vi sia sul foglio traccia dell'apposizione di ulteriori firme non indica che le stesse siano state apposti su fogli in bianco (né tantomeno, in alternativa, che questi siano stati riempiti absque pactis).
Per il resto sono state espresse allegazioni che non sono state supportate da elementi probatori: così è per l'allegazione relativa al fatto che il RE avesse rilasciato, peraltro in circostanze di tempo e di luogo neppure precisate, un certo numero di fogli firmati in bianco alla moglie del in quanto la prima era il suo geometra di fiducia (circostanze in sé potenzialmente CP_1
significative ma rimaste del tutto indimostrate), nonché per le valutazioni espresse dal perito di parte dott. (doc. 16 att.) circa la coerenza con le risultanze dei registri dell'azienda Per_2
agricola RE della fattura e l'incoerenza con le stesse di quanto dichiarato dalle parti nel documento in contestazione, che non costituiscono nulla più che mere allegazioni difensive, non adeguatamente supportate e neppure verificabili sulla base della produzione in giudizio, sub 7
att., del solo estratto autentico della pagina del “Registro Generale (carico e scarico) di
Commercializzazione dei Vini” che riporta lo scarico ai fini di consegna di litri 15.000 di prosecco presso “ . CP_2
Non risulta, poi, l'invocata massima di esperienza secondo cui due soggetti che sottoscrivano un accordo con elementi di illiceità ricorrano alla redazione di un doppio originale (piuttosto che alla consegna di una copia alla parte che non trattiene l'unico originale) né si vede per quale
13 motivo , al fine di formare abusivamente, approfittando della disponibilità di un CP_1
foglio firmato in bianco dal suo creditore, una prova idonea a negare il debito avrebbe dovuto elaborare un testo così dettagliato, complesso e peculiare, nelle premesse e nei contenuti, quale quello per cui è causa, ben potendo ricorrere a formule assai più semplici ed efficaci senza il rischio di esporsi a verifiche fiscali e/o amministrative.
Merita dunque di essere condivisa la conclusione del Tribunale secondo cui la tesi dell'abusivo riempimento, sostenuta dal in termini sufficientemente chiari per la prima volta nel presente Pt_1
procedimento - avendo l'attore, nell'atto doc. 2 del fascicolo di primo grado, solamente negato
“formalmente che [fossero, n.d.r.] proprie così la scrittura come la sottoscrizione di tale documento” in termini del tutto generici – non ha trovato adeguato sostegno in termini di prova.
Rigettato di conseguenza l'appello, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da nota spese, in quanto recante importi inferiori ai valori medi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante proposta dall'appellato, non potendosi dire che l'appello proposto, pur infondato per l'insuperata carenza di prova, presenti carattere di temerarietà.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo la causa in grado d'appello iscritto al n. 313/2023 R.G., promossa con atto di citazione da Parte_1
(appellante) nei confronti di (appellata), ogni Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
14 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1333/22, pubblicata il 28.7.22;
2) condanna a rifondere a - quale titolare dell' Parte_1 CP_1 [...]
- le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.560,90 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, IVA se ed in quanto dovuta per legge e Cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
15
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 313/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. Guido Santoro Presidente
Dott. Federico Bressan Consigliere
Dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da:
(C.F. ), quale titolare della cessata impresa Parte_1 C.F._1
individuale , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Fabio Giuggioli, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Marcello Maggiolo;
appellante
contro
(C.F. ), quale titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._2
(P.IVA ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Gino Zambianco, con domicilio eletto presso lo studio del difensore;
appellato con l'intervento del
1 PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO intervenuto ex lege
Oggetto: Querela di falso;
appello avverso la sentenza n. 1333/2022, pubblicata il 28.7.2022, del
Tribunale di Treviso.
CONCLUSIONI
- per parte appellante:
“In via preliminare:
Disporsi l'acquisizione integrale del fascicolo d'ufficio afferente al primo grado di giudizio
(causa civile R.G. n. 5440/2018, presso il Tribunale di Treviso, Sez. I).
Sempre in via preliminare ma subordinata
Dichiararsi la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per violazione sostanziale del contraddittorio nel corso degli accertamenti svolti, per l'effetto disponendo nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Nel merito:
in integrale riforma della sentenza n. 1333/2022, resa dal Tribunale di Treviso, Sez. I in
composizione collegiale (presidente dott. A Barbazza – Giudice est. dott.ssa A. Pesci) in data
28.07.2022, contestualmente depositata – non notificata –, accogliersi le conclusioni dimesse in
primo grado, e quindi in particolare:
1) accertare e dichiarare la falsità materiale della scrittura privata datata 10.03.2009, prodotta
dal signor nel corso della prima udienza del giudizio civile di cui al R.G. n. CP_1
5378/2014, presso il Tribunale di Treviso;
2) conseguentemente, escludere il documento contraffatto de quo dalle fonti probatorie
introdotte dal signor nel predetto giudizio civile di cui al R.G. n. 5378/2014, CP_1
presso il Tribunale di Treviso, oggi pendente in fase d'appello;
2 3) in ogni caso: 3.1) adottare ogni consequenziale provvedimento di legge, ai sensi degli artt.
226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; 3.2) condannare in via generica i convenuti al risarcimento dei danni subiti e subendi dall'attore , danni da Parte_1
liquidarsi in separato giudizio;
3.3) rigettare la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dalla convenuta nei confronti dell'attore; 3.4) con vittoria integrale di spese e competenze professionali, oltre alle spese generali nella misura del 15% ed accessori, nonché alle spese di
eventuali C.T.U. e C.T.P. che si rendessero necessarie per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
Si dimette copia telematica conforme del fascicolo di parte convenuta-opposta di primo grado
(causa civile R.G. n. 5440/2018, presso il Tribunale di Treviso, Sez. I).
Si insiste affinché per le ragioni tutte espresse in narrativa Codesta Eccellentissima Corte Voglia disporre la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio così come espressamente consentito non trattandosi di nuovo mezzo di prova50, avente ad oggetto quanto già individuato nel quesito posto in primo grado, con riferimento al all'ordinanza a data 16.11.19 e quindi: “Rilevato che ciò che interessa, ai fini del presente giudizio, con riferimento alla scrittura del 10.3.'09, è definire la cronologia di apposizione tra la firma del signor ed il testo stampato Parte_1
che compare nel documento de quo (e dunque verificare se l'apposizione della firma possa o meno dirsi precedente alla stampa del testo)” o secondo altro contenuto che la Corte vorrà individuare”;
- per parte appellata:
“In via preliminare nonché per quanto occorra e necessiti in relazione alle deduzioni processuali ed alle istanze probatorie che controparte formulerà entro i termini perentoriamente assegnati, si disconosce ex art. 214 c.p.c. la firma di apposta nei documenti di trasporto n. CP_1
028879-80-81/03 del 25 marzo 2009 (doc. 6 cit.);
In via principale:
3 - in via preliminare, respingersi la domanda attorea non sussistendo ex art. 221 c.p.c. II° i requisiti minimi essenziali per procedere all'instaurazione del suddetto giudizio di falso;
In ogni caso:
- rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e in diritto;
- con condanna alle spese di lite, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., e compensi professionali oltre alla rifusione delle spese di eventuale ctu nonché quelle del proprio ctp nominato, se ed in quanto necessario.
In via istruttoria:
Rigettarsi ogni e qualsiasi richiesta istruttoria come formulata, alla luce delle risultanze peritali”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio l' in persona Parte_1 Controparte_2
del suo titolare chiedendo che fosse accertata e dichiarata la falsità della scrittura privata di data
10.3.2009, rilevando l'abusivo riempimento absque pactis del foglio firmato in bianco. La riferibilità all'attore della sottoscrizione apposta su detto documento era già stata accertata nell'ambito di altro procedimento iscritto dinanzi al Tribunale di Treviso, RG. n. 5378/2014,
definito con la sentenza n. 881/2018 del 24.04.2018, di accoglimento dell'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dal RE per l'importo in linea capitale di € 24.316,00, quale corrispettivo per la fornitura di 15.000 litri di vino all'azienda agricola di . CP_1
A sostegno della querela promossa in via principale (pendente giudizio d'appello sulla predetta sentenza del Tribunale di Treviso, frattanto sospeso ex art. 295 c.p.c.), l'attore deduceva:
- che, con riferimento alla vicenda per cui è causa, era pendente anche il procedimento penale iscritto al RGNR n. 8034/2016 dinanzi alla Procura della Repubblica di Treviso (per le ipotesi di reato di truffa processuale e calunnia), nell'ambito del quale erano state condotte indagini difensive sul documento di causa (verifica con scansione a mezzo microscopio metallografico) all'esito delle quali il consulente di parte, dott. , aveva rilevato “almeno due dot di Per_1
4 polvere di toner, di colore nero, non corrotti ed in sovrapposizione al filo inchiostrante della firma”, a dimostrazione del fatto che “la generazione del testo a stampa è avvenuta successivamente alla sottoscrizione”;
- che nel documento in questione era indicato che la “copia originale” sarebbe stata conservata dal mentre è massima di comune esperienza quella per cui “a fronte di pattuizioni attestanti CP_1
degli illeciti commessi da entrambe le parti (addirittura, come nel caso di specie, di possibile rilevanza penale) i due contraenti si premurino di conservarne ciascuno un originale” (pag.10 citazione);
- che, inoltre, se la scrittura fosse stata veramente, come scritto, realizzata in un unico originale
(quello conservato dal , la c.t.u. grafologica (disposta per verificare l'autenticità della firma CP_1
nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo) non avrebbe dovuto rilevare, nel documento, solchi ciechi in prossimità della sottoscrizione del , circostanza che dimostra Pt_1
che più fogli erano stati sottoscritti nello stesso contesto spazio-temporale, mentre la firma di un
“pactum sceleris” – come quello contenuto nel detto documento – “non avviene di certo in occasione della sottoscrizione di altri documenti di routine, quali ad esempio deleghe per sbrigare pratiche edilizie” (pag. 10 citazione);
- che quanto sopra confermava che il RE, come dal medesimo sostenuto, era solito rilasciare deleghe in bianco alla moglie del suo geometra di fiducia;
CP_1
- che in ogni caso, l'operazione descritta nel documento oggetto di causa “non ha alcun senso logico dal punto di vista aziendale” (pag. 11 citazione), per entrambe le parti, come evidenziato in un suo parere dal dott. nominato dall'odierno appellante e dallo stesso indicato come Per_2
esperto in materia di repressione frodi in campo vitivinicolo.
Si costituiva tempestivamente l confermando la genuinità del Controparte_2
documento e concludendo per il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto e in diritto.
5 Istruita la causa mediante esperimento di c.t.u. volta a definire la cronologia di apposizione della firma di rispetto alla stampa del testo, previa trasmissione degli atti al Pubblico Parte_1
Ministero per le determinazioni di competenza, la causa veniva decisa con sentenza n. 1333/2022
del 28.7.22 dal Tribunale di Treviso che, in composizione collegiale, rigettava la querela di falso,
condannando il querelante al pagamento dei costi di c.t.u. e di c.t.p. nonché alla rifusione delle spese di lite in favore del querelato.
Il Tribunale ha dichiarato la querela infonda per essere rimasto del tutto indimostrato l'abusivo riempimento del biancosegno, in quanto:
- il CTU incaricato di “definire la cronologia di apposizione tra la firma del signor
[...]
ed il testo stampato che compare nel documento de quo” – all'esito di un percorso Pt_1
motivazionale coerente e ben argomentato, anche su piano scientifico, resistente nel contraddittorio tecnico – ha ritenuto, con altissima probabilità, che la firma ” sia Parte_1 stata posta “dopo la stesura del testo scritto soprastante”;
- le conclusioni del c.t.u. risultavano pienamente utilizzabili, essendo infondata l'eccezione di nullità della relazione sollevata dal RE per violazione del contraddittorio tecnico, atteso che né dal diario delle operazioni peritali, né dalle stesse allegazioni dell'attore, emergeva una violazione del diritto di difesa – nella forma del diritto al contraddittorio tecnico –interferente con la validità della consulenza;
- gli esiti della c.t.u. risultavano avvalorati dalla mancata deduzione ed allegazione, da parte dell'attore, di validi elementi fattuali a sostegno del preteso abusivo riempimento, quantomeno con riferimento all'individuazione del contesto temporale di realizzazione del biancosegno ed al numero di esemplari dello stesso esistenti, essendo invece del tutto irrilevante il contenuto intrinseco del documento.
Quanto sopra, unitamente al rilievo per cui la tesi dell'abusivo riempimento del documento di causa appariva logicamente inconciliabile con il disconoscimento operato dal RE nel
6 procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo della sottoscrizione appostavi,
disconoscimento peraltro risultato infondato in fatto, ha condotto il Tribunale alla decisione di rigetto della domanda attorea, conformemente a quanto richiesto anche dal Pubblico Ministero.
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato alla convenuta in data 13.2.23, ha proposto tempestivo appello domandando, in integrale riforma della pronuncia Parte_1
impugnata, l'accoglimento della querela di falso dallo stesso promossa, e ciò sulla base dei seguenti motivi:
- omesso vaglio critico della CTU;
- omessa ed errata valutazione dei fatti oggetto d'indagine conseguente ad errori ed omissioni del consulente tecnico d'ufficio;
- vizio di motivazione della sentenza circa la ritenuta infondatezza dell'eccezione di nullità della consulenza per violazione del contraddittorio tecnico sollevata dall'attore;
- errata valutazione circa la ritenuta insussistenza di validi elementi fattuali a sostegno dell'abusivo riempimento del documento.
Ha resistito al gravame , invocando, previo rigetto dell'impugnazione avversaria, CP_1
la conferma della pronuncia gravata.
Vi è stata rituale comunicazione degli atti al Procuratore Generale per il suo intervento.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 14.11.2024, previa precisazione delle conclusioni, con assegnazione alle parti di termini di rito per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
***
L'appello è infondato.
Si deve premettere che il documento querelato è costituito da una scrittura privata depositata dall'odierno appellato alla prima udienza (del 30.10.14) in copia fotostatica e all'udienza del
29.9.2015 in originale nel procedimento di opposizione proposto dal avverso il CP_1
7 provvedimento monitorio notificatogli dal per ottenere il corrispettivo di una vendita di Pt_1
vino: dal documento, datato 10.03.09, a firma di entrambe le odierne parti, il Tribunale ha ricavato prova confessoria della radicale inesistenza del rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di vino di cui si discuteva, evincendosi la natura assolutamente simulata dell'emissione della fattura n. 8/2009 sulla quale si fondava l'istanza d'ingiunzione.
Con riguardo a detto documento ha: nel procedimento introdotto ex art. 645 c.p.c., Parte_1
disconosciuto, con esito negativo, la sottoscrizione, risultata autentica all'esito di c.t.u.
grafologica esperita nel corso di quella causa;
nel giudizio definito in primo grado con la sentenza appellata nella presente sede, proposto querela di falso deducendo che sia avvenuto riempimento
absque pactis di foglio firmato in bianco.
1. Con il primo motivo di appello il sostiene l'illegittimità della sentenza impugnata per Pt_1
essersi il giudice limitato ad una materiale trasposizione acritica della relazione del c.t.u. che,
richiesto di accertare se fosse intervenuta prima la stampa del testo o l'apposizione della firma sul documento querelato, ha indicato che la firma è stata con elevata probabilità apposta successivamente.
Invero, nell'ipotesi in cui il Giudice ritenga di condividere le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, poiché
l'obbligo della motivazione è assolto già con l'indicazione delle fonti dell'apprezzamento espresso, dalle quali è possibile desumere che le contrarie deduzioni delle parti siano state implicitamente rigettate. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che 'Il
giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione
abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento, e non deve necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte, che, sebbene non
espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili, senza che possa
8 configurarsi vizio di motivazione, in quanto le critiche di parte, che tendono al riesame degli
elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni
difensive. (Cass. 33742-22). E ancora: 'Non è carente di motivazione la sentenza che recepisce
per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica
d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, ancorché si limiti a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini esperite e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione;
ciò in coerenza, peraltro, con l'indirizzo giurisprudenziale che richiede una motivazione specifica in presenza di critiche alla CTU, alle cui conclusioni il Giudice abbia
deciso di aderire”. (Cass. 15147/2018; 30488/22).
A ciò si aggiunga che il Tribunale ha evidenziato come le conclusioni dell'elaborato peritale risultassero ulteriormente avvalorate dalla mancata allegazione e deduzione da parte dell'attore di validi elementi fattuali a sostegno del preteso abusivo riempimento, nonché dal disconoscimento della sottoscrizione operato dal RE nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, logicamente inconciliabile con la tesi - successivamente sostenuta - dell'abusivo riempimento del documento oggetto di causa, mostrando, dunque, di fondare il proprio convincimento in merito al rigetto della domanda attorea anche su elementi ulteriori e diversi rispetto alla semplice adesione alle risultanze della c.t.u., dallo stesso giudice comunque condivise e recepite.
2. Con il secondo motivo d'impugnazione il querelante denuncia l'erroneità della pronuncia gravata nella parte in cui, recependo le indicazioni del consulente, avrebbe operato un'erronea valutazione dei fatti oggetto di indagine, quale conseguenza degli errori e delle omissioni compiuti dal consulente in sede di operazioni peritali. L'appellante denuncia, avvalendosi della collaborazione di un nuovo perito di parte, molteplici errori, che il c.t.u. avrebbe commesso nell'interpretazione delle immagini elaborate. Gli errori evidenziati riguardano in particolare:
- le caratteristiche chimico - fisiche dell'inchiostro;
9 - le caratteristiche ottiche dell'inchiostro;
- la verifica di possibili tracce di inchiostro sulla superficie del toner;
- la valutazione espressa dal c.t.u. nei seguenti termini: “Si osservi nel visibile come la fibra si deformi sul dot per schiacciamento ed il suo inchiostro è obbligato a raccogliersi intorno
circumnavigando il puntino nella zona più sopraelevata, frecce blu. Se il dot fosse piombato dopo, potrebbe mai spostare l'inchiostro della fibra ricalcandone la forma? La dinamica di spostamento dell'inchiostro e della disposizione delle fibre fornisce indicazioni dirimenti, in quanto legate alle modalità d'impatto inchiostro/microgranulo.”
- la natura del supporto cartaceo oggetto d'indagine;
- l'affermazione per la quale la certezza in ordine alla cronologia di apposizione non è conferibile;
- l'affermazione secondo cui “Il dott. ricevuto l'incarico ha proceduto con la sua tecnica Per_3
fotografica tesa a verificare se ci sono puntini con tracce inchiostro aggrappate sul dorso o sui
lati dei microgranuli di toner e rinvenuto molti puntini con queste caratteristiche di riflessione
rosso-viola (forse il viola deriva dal cristal-violet, colorante che sembrerebbe essere spesso inserito all'interno all'inchiostro) in grado di smentire il CTP ed il Suo precedente Per_1 parere.”.
Occorre a riguardo premettere che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte appellata, le contestazioni mosse alla c.t.u. con l'atto di appello, risultano ammissibili in quanto, secondo il più recente orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo Cass. Civ.
SS.UU. n. 5624 del 21.02.2022), le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al procedimento come disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono mere argomentazioni difensive, in quanto tali non sottoposte ad alcuna barriera preclusiva (Cass.1730/23)
Le censure non risultano tuttavia fondate. Le stesse infatti si limitano a replicare tesi del consulente di parte attrice , che sono già state oggetto di ampio dibattito e Per_1
10 contraddittorio in sede di operazioni peritali nel corso de giudizio di primo grado: esse sono state confutate in termini puntuali dal c.t.u., che ha evidenziato come il metodo d'indagine suggerito dal c.t.p. attoreo non trovi significativa condivisione nella comunità di riferimento.
Il c.t.u. ha impiegato metodo e strumenti (microscopio con impiego di luce radente) che appaiono idonei ad esprimere una corretta risposta al quesito, in tal senso potendosi apprezzare già l'elevata qualità delle immagini dallo stesso ottenute e riportate nella relazione al fine della rappresentazione della superficie inchiostrata.
Risulta adeguatamente motivata la conclusione dallo stesso raggiunta analizzando la superficie dei microgranuli di toner presenti sul foglio, essendosi appurato che il loro colore tipico non è
stato contaminato in nessun punto dal colore dell'inchiostro della penna, in ipotesi attorea già
presente: risulta così ragionevolmente esclusa che la penna biro utilizzata per la firma sia passata sul foglio prima della stampa del testo.
La consulenza oggetto di critica, ampiamente ripresa nella sentenza di primo grado, segue un percorso motivazionale coerente e ben argomentato, anche sul piano scientifico, e resiste al contraddittorio tecnico, senza che le rinnovate contestazioni abbiano la capacità di rimetterne in discussione e/o in dubbio gli esiti;
non vi è motivo di rinnovare le operazioni peritali, anche sulla base delle dirimenti ragioni che saranno esposte nell'esame del quarto motivo di gravame.
3. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante lamenta che il Tribunale non abbia accolto l'eccezione relativa alla nullità della consulenza per violazione del contraddittorio tecnico, sollevata dall'attore per aver il consulente disatteso la richiesta dei consulenti di parte di comunicare quale protocollo di misura sarebbe stato utilizzato per esaminare i dot in specie (in particolare: le specifiche del microscopio e delle ottiche che avrebbe utilizzato, oltre al metodo che avrebbe seguito), procedendo direttamente con l'invio della bozza dopo il primo incontro,
senza alcun contatto intermedio.
11 La doglianza è priva di pregio. Come correttamente rilevato anche dal Tribunale, dal diario delle operazioni peritali non risulta possibile configurare una violazione del diritto di difesa, nella forma del diritto al contraddittorio tecnico, inficiante la validità della consulenza. Risulta, infatti,
che in occasione del primo incontro – e confronto - tra i periti il c.t.u. abbia enunciato il metodo d'indagine e lo abbia applicato, in via dimostrativa, in relazione ad alcuni punti d'inchiostro esaminati;
a quel punto, vi è stato assenso dei c.t.p. alla prosecuzione delle indagini in autonomia da parte del consulente d'ufficio, ed infatti nel verbale sottoscritto da tutti i periti e allegato alla relazione tecnica si legge: “i CTP sono d'accordo con il CTU che continuerà i rilievi nel suo studio senza ulteriori preavviso in maniera autonoma senza soluzione di continuità”.
Sulla bozza di relazione tecnica redatta dal c.t.u. si è poi instaurato il pieno contraddittorio,
avendo il consulente di parte attrice svolto osservazioni alle quali il c.t.u. ha replicato in maniera specifica.
Si può pertanto escludere qualsivoglia vizio di nullità per violazione del contraddittorio tecnico,
al contrario pienamente instauratosi tanto all'avvio delle operazioni peritali quanto dopo l'invio della bozza.
4. Con l'ultimo motivo d'impugnazione l'appellante censura l'erronea valutazione operata dal
Tribunale in relazione all'insussistenza di validi elementi fattuali a sostegno dell'abusivo riempimento del documento.
Le ragioni d'infondatezza del motivo, suscettibili di assumere portata dirimente - ed anche assorbente rispetto a quanto osservato nell'esame dei primi tre motivi di gravame - rendono necessario rammentare che, per pacifica giurisprudenza, il sottoscrittore che assuma, con querela di falso, che la sottoscrizione è stata apposta su foglio firmato in bianco ed abusivamente riempito ha l'onere di provare sia che la firma è stata apposta su foglio non ancora riempito, sia che il riempimento è avvenuto absque pactis (v., ex multis, Cass., sent. n. 2992/2019).
12 Nella specie, premesso che nel presente giudizio la parte appellante si è limitata ad instare per la rinnovazione della c.t.u., l'attore appellante non ha fornito prove sufficienti neppure di carattere presuntivo né del fatto che il foglio sia stato firmato in bianco né del fatto che esso sia stato riempito abusivamente.
Con riguardo al primo profilo, come si è visto, la c.t.u. esperita non ha confermato che la stampa del testo sia intervenuta dopo l'apposizione della firma e, quanto al fatto che nella relazione del c.t.u. sia rilevata la sussistenza di “segni di calco adiacenti ed omologhi alla firma”, esso non costituisce elemento significativo perché il fatto che vi sia sul foglio traccia dell'apposizione di ulteriori firme non indica che le stesse siano state apposti su fogli in bianco (né tantomeno, in alternativa, che questi siano stati riempiti absque pactis).
Per il resto sono state espresse allegazioni che non sono state supportate da elementi probatori: così è per l'allegazione relativa al fatto che il RE avesse rilasciato, peraltro in circostanze di tempo e di luogo neppure precisate, un certo numero di fogli firmati in bianco alla moglie del in quanto la prima era il suo geometra di fiducia (circostanze in sé potenzialmente CP_1
significative ma rimaste del tutto indimostrate), nonché per le valutazioni espresse dal perito di parte dott. (doc. 16 att.) circa la coerenza con le risultanze dei registri dell'azienda Per_2
agricola RE della fattura e l'incoerenza con le stesse di quanto dichiarato dalle parti nel documento in contestazione, che non costituiscono nulla più che mere allegazioni difensive, non adeguatamente supportate e neppure verificabili sulla base della produzione in giudizio, sub 7
att., del solo estratto autentico della pagina del “Registro Generale (carico e scarico) di
Commercializzazione dei Vini” che riporta lo scarico ai fini di consegna di litri 15.000 di prosecco presso “ . CP_2
Non risulta, poi, l'invocata massima di esperienza secondo cui due soggetti che sottoscrivano un accordo con elementi di illiceità ricorrano alla redazione di un doppio originale (piuttosto che alla consegna di una copia alla parte che non trattiene l'unico originale) né si vede per quale
13 motivo , al fine di formare abusivamente, approfittando della disponibilità di un CP_1
foglio firmato in bianco dal suo creditore, una prova idonea a negare il debito avrebbe dovuto elaborare un testo così dettagliato, complesso e peculiare, nelle premesse e nei contenuti, quale quello per cui è causa, ben potendo ricorrere a formule assai più semplici ed efficaci senza il rischio di esporsi a verifiche fiscali e/o amministrative.
Merita dunque di essere condivisa la conclusione del Tribunale secondo cui la tesi dell'abusivo riempimento, sostenuta dal in termini sufficientemente chiari per la prima volta nel presente Pt_1
procedimento - avendo l'attore, nell'atto doc. 2 del fascicolo di primo grado, solamente negato
“formalmente che [fossero, n.d.r.] proprie così la scrittura come la sottoscrizione di tale documento” in termini del tutto generici – non ha trovato adeguato sostegno in termini di prova.
Rigettato di conseguenza l'appello, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo come da nota spese, in quanto recante importi inferiori ai valori medi dello scaglione di valore indeterminabile di complessità bassa in relazione alle fasi effettivamente svolte.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. dell'appellante proposta dall'appellato, non potendosi dire che l'appello proposto, pur infondato per l'insuperata carenza di prova, presenti carattere di temerarietà.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dev'essere dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, definitivamente decidendo la causa in grado d'appello iscritto al n. 313/2023 R.G., promossa con atto di citazione da Parte_1
(appellante) nei confronti di (appellata), ogni Controparte_2
contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
14 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1333/22, pubblicata il 28.7.22;
2) condanna a rifondere a - quale titolare dell' Parte_1 CP_1 [...]
- le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 4.560,90 Controparte_2
per compensi, oltre rimborso forfetario 15% spese generali, IVA se ed in quanto dovuta per legge e Cpa.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02 a carico dell'appellante.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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