Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 07/10/2025, n. 6595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 6595 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06595/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02070/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2070 del 2025, proposto da
AO Scotto Di Tella, rappresentato e difeso dall'avvocato AO Scotto Di Tella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 506/2024 del 19.1.2024 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. UC Di IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2 lett. a), del c.p.a. per conseguire l’esecuzione della sentenza di questo T.A.R. indicata in epigrafe n. 506/2024 recante condanna dell’amministrazione intimata al pagamento in suo favore, quale procuratore antistatario di altro giudizio di ottemperanza, delle spese processuali ivi liquidate (€ 500,00; cfr. ordinanza correzione errore materiale n. 2786/2024), oltre accessori di legge e al rimborso del contributo unificato.
Espone che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione in atti, di averla notificata in forma esecutiva in data 29.4.2024 e lamenta il mancato pagamento delle predette competenze professionali, risultando inoltre decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del predetto titolo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D. L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Conclude con le richieste di accoglimento del gravame e di conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento dell’importo di cui sopra, con nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia.
Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere al gravame proposto ex adverso.
Alla camera di consiglio del 23.9.2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è ammissibile e fondato nel senso di seguito precisato.
Ai sensi dell’art. 112 comma 2 c.p.a. “L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: a) delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato; b) delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo; c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato; d) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati per i quali non sia previsto il rimedio dell'ottemperanza, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione; e) dei lodi arbitrali esecutivi divenuti inoppugnabili al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
Risulta rispettato tanto il termine di cui all'art. 114, co. 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, quanto il termine di cui all'art. 87, co. 2, lett. d), e 3 del medesimo codice.
Inoltre, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella L. n. 30/1997.
La sentenza ottemperanda risulta altresì passata in giudicato.
Alla luce di quanto sopra, l'inerzia dell'ente intimato configura palese violazione dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi a quanto deciso con provvedimento di questo giudice amministrativo, né l'amministrazione ha provato l'avvenuto integrale adempimento, prima della notifica del presente ricorso per ottemperanza.
Va dunque dichiarato l'obbligo dell'amministrazione intimata di dare esatta ed integrale esecuzione a quanto disposto nella epigrafata sentenza, provvedendo al pagamento in favore del ricorrente delle somme spettanti in virtù di detto titolo, come riportato nell’atto introduttivo del presente giudizio, oltre interessi legali, detratto quanto già eventualmente già corrisposto.
L'ente intimato dovrà provvedere a quanto innanzi entro il termine di 60 giorni decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta.
Sempre in accoglimento della domanda attorea viene nominato sin da ora quale commissario ad acta il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’Istruzione, con facoltà di delega ad un funzionario della medesima amministrazione il quale si insedierà alla scadenza del termine assegnato alla parte resistente per l’adempimento, previa richiesta in tal senso ad opera di parte ricorrente, provvedendo nel successivo termine di 60 giorni dall’insediamento.
La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo.
Le spese di lite del presente ricorso seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; non vi è ragione di disporre la distrazione delle spese in favore del procuratore (come richiesto in calce al ricorso), poiché l’istante si è difeso in proprio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso indicato in epigrafe nei termini di cui in motivazione.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 (ottocento/00), oltre accessori come per legge, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI ES, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
UC Di IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di IT | RI ES |
IL SEGRETARIO