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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/06/2025, n. 1563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1563 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato in esito al deposito di note scritte la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7311/2022 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1
sede in Messina e ivi elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pierfranco De Luca Manaò che lo rappresenta e difende per procura in atti,
opponente
e
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1
opposto contumace
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per crediti da lavoro subordinato privato.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 novembre 2022 , premesso di aver lavorato Parte_2
alle dipendenze della quale addetta al servizio pulizie Controparte_2
in virtù di un contratto a tempo determinato fino al 30 settembre 2022, chiedeva ingiungersi nei confronti della stessa il pagamento dell'importo complessivo di 763,83 euro a titolo di spettanze di fine rapporto (retribuzione mese settembre 2022, permessi residui, ferie non godute, indennità di malattia, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità, TFR), oltre accessori di legge e spese del procedimento.
La domanda veniva accolta con decreto n. 754/2022 del 22 novembre 2022, avverso il quale l'ingiunta ha proposto opposizione con ricorso del 29 dicembre 2022.
Nella contumacia dell'opposta, sostituita l'udienza del 10 giugno 2025 dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- La società ha eccepito che con bonifico del 9 novembre 2022, prodotto in copia, aveva già interamente saldato il credito vantato dalla , la quale in data 2 gennaio 2023 ha depositato Pt_2
formale istanza di rinuncia agli atti nel procedimento monitorio, rappresentando che quella inviata il 22 dicembre 2022, prima del deposito dell'opposizione, “veniva deviata da virus di cui alla propria casella di posta elettronica”.
Può dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione del decreto ingiuntivo, senza che sia necessario disporre expressis verbis in tal senso (v.
Cass. n. 15378/2000).
3.- L'esito complessivo del giudizio e il contegno delle parti giustificano l'integrale compensazione delle spese processuali (cfr. Cass. n. 243482/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Messina, 11.6.2025
Il Giudice del lavoro
Valeria Totaro