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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/06/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 129 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Milano via Canonica n.22, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Cattaneo del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Lamarmora n. 10
APPELLANTE
contro
nata ad Amsterdam il 12.8.1972, C.F. Controparte_1
, residente a [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Federica Castagnini del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Merate Piazza Italia n. 8/bis,
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 546/2024 – emessa nella causa civile n. 814/2021 R.G. il
12.7.2024, pubblicata il 17.7.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 7 Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Disattese e respinte le avverse domande, eccezioni e deduzioni, in parziale riforma della sentenza n.546/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 12 luglio 2024 e pubblicata il 17.7.2024 così disporre: confermata la revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Merate via San CP_1
Francesco D'Assisi n.7 per assenza dei requisiti, dichiarare che essa decorre dalla domanda in data
21.9.2022; revocare l'assegno di mantenimento disposto a favore di per assenza dei Controparte_1
requisiti per tutte le ragioni esposte in atti;
respingere le avverse domande;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA per entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 546/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 12.7.2024 e pubblicata il 17.7.2024 nella causa rubricata al n. RG
814/2021, confermando la suddetta sentenza in ogni sua parte”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 17.1.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco n. 546/2024 – emessa nella causa civile n. 814/2021 R.G. il 12.7.2024, depositata il
17.7.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio promossa da contro Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente chiedeva al Tribunale, oltre la pronuncia sullo status, la revoca del contributo al mantenimento della sig.ra e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla stessa;
disporre CP_1 il mantenimento diretto a carico dei genitori dei figli maggiorenni e ancora studenti mediante versamento a ciascuno dei figli della somma di € 250,00 oltre a sostenere al 50% le relative spese straordinarie;
in subordine confermare l'obbligo del sig. di provvedere al mantenimento di Parte_1 due figli e in ragione di € 500 per ciascuno con pagamento diretto a ciascuno oltre Per_1 Per_2 alle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
pagina 2 di 7 La resistente chiedeva di porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle a titolo di Parte_1 assegno divorzile € 900 mensili.
Interveniva il figlio chiedendo il pagamento diretto del contributo paterno al suo Per_2 mantenimento.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Lecco ha: revocato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie accertato come fatto pacifico che i due figli non convivano più con lei, non sono economicamente autosufficienti e frequentano l'Università,
a Parigi e a Milano;
Per_1 Per_2
in accoglimento della domanda di e condivisa dal padre ha posto a carico del padre di Per_2 corrispondere direttamente al medesimo la somma di € 500 mensili;
ha posto anche per il Per_1 mantenimento diretto del padre;
spese straordinarie per entrambi i figli: 20% a carico della madre e
80% a carico del padre;
quanto all'assegno divorzile ha accertato: disparità economica evidente (introiti all'inizio della causa e fino al 2022 per il marito anche superiori a € 80.000,00 annui lordi (medico e docenza universitaria), poi reddito diminuito a € 50.000 annui per aver dismesso l'attività ospedaliera volontariamente, ma in ogni caso potrà vendere la ex casa coniugale o metterla a reddito;
la moglie € 10.000 annui
(collaborazione con scuola di lingue) e perde la casa coniugale;
dopo essere rimasta incinta la prima volta ha accettato di trasferirsi in Italia con lo rinunciando alla sua prospettiva di carriera non Parte_1 potendo sfruttare in Italia i suoi studi al Conservatorio di Amsterdam e ha dovuto riciclarsi con l'insegnamento della lingua inglese;
ha liquidato in € 500 mensili l'assegno divorzile;
ha compensato le spese di lite.
Con l'appello proposto dal sig. viene chiesto: Parte_1
la conferma della revoca dell'assegnazione della casa coniugale dichiarando che essa decorra dalla data della domanda (21.9.2022) e la revoca dell'assegno divorzile per carenza dei presupposti;
il Tribunale di Lecco non ha indicato la data di decorrenza della revoca dell'assegnazione della casa coniugale e ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale ritenendola una istanza di merito. quanto all'assegno divorzile: non vi è prova a sostegno del fatto che il trasferimento in Italia abbia compromesso la carriera della sig.ra e il Tribunale è incorso in supposizioni in violazione dell'art CP_1
115 cpc, così come non è stato valutato che la stessa per sua inerzia non abbia valorizzato in Italia la sua professionalità; non è stato considerato che il trasferimento in Italia ha consentito alla famiglia di ricevere un consistente aiuto dalla famiglia dello per l'accudimento dei figli e di natura Parte_1 patrimoniale;
non è ovvio che in Italia lui si sia vista favorita la carriera universitaria mentre è ovvio che in Olanda i ricercatori vengono pagati il doppio;
il marito ha finanziato alla moglie il corso all'abilitazione all'insegnamento e pertanto non è il marito che ha condiviso con lei la scelta di non lavorare, cosa che avrebbe potuto fare anche occupandosi dei figli come fanno migliaia di donne;
il
Tribunale non ha valutato che ha a totale carico il mantenimento ordinario dei due figli studenti pagina 3 di 7 universitari e 80% delle spese straordinarie, oltre al mantenimento di altri due figli di 4 e 3 anni che a giugno saranno tre, avuti dall'attuale relazione in corso, tutti soggetti fragili che hanno bisogno primario di tutela.
Si è costituita in data 2.4.2025 per chiedere il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Tribunale di Lecco ha disposto circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al momento della decisione finale quando la situazione abitativa dei due figli si è stabilizzata e lei aveva rinunciato alla relativa domanda.
Quanto all'assegno divorzile il Tribunale di Lecco ha ben motivato: è ovvio che lei si è spesa per la famiglia tanto che tale situazione è andata avanti per 20 anni;
il sig. in Italia ha avuto una Parte_1 carriera piena, mentre lei ha dovuto imparare la lingua e nuove abitudini di vita e per i primi anni è stata assorbita dal menage familiare con i bambini piccoli;
i suoi titoli olandesi non sono stati spendibili in Italia e accedere ad un concorso abilitativo per l'insegnamento in Italia è stato impossibile per il livello inadeguato di Italiano;
ora ha 53 anni, non ha casa né lavoro, né in Italia e né in Olanda, né risparmi, un lavoro precario free lance in una scuola di lingua privata con guadagno di circa € 1000 al mese.
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 27.1.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Lecco ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra di natura perequativa/compensativa Parte_2
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, pagina 4 di 7 dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile, ritenuto sussistere, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali.
E'infatti risultata documentalmente provata la consistente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, circostanza peraltro pacifica e non contestata e la moglie, stante l'intervenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, dovrà cercarsi una nuova abitazione e sostenerne i costi.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto nel 2007, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del 12.9.2020 del Tribunale di Lecco e che di conseguenza il matrimonio è durato 13 anni, ma la convivenza di più considerato che i due figli sono nati prima;
i coniugi hanno avuto due figli,
nato il [...] e nato il [...]; in sede di separazione consensuale veniva Per_1 Per_2 concordato tra i coniugi che il marito si facesse totale carico del mantenimento dei due figli, sia ordinario che straordinario e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500 mensili per un periodo massimo di tre anni;
il reddito del sig. nell'anno 2023 si è ridotto da € 80.000 ad € 50.000 annui, per intervenute Parte_1 sue dimissioni dalla carriera ospedaliera, mentre quello della sig.ra collaboratrice con la scuola di CP_1 lingue Team Lingue International House resta costante a circa 10.000/11.000 annui, come confermato dalla CU 2025 prodotta in questo grado di giudizio;
pagina 5 di 7 il nucleo familiare si è costituito nel 1999 in Olanda, ove il sig. svolgeva un dottorato di Parte_1 ricerca e la sig.ra aveva conseguito il diploma al Conservatorio di Amsterdam e solo dopo essere CP_1 rimasta incinta, entrambi decisero di stabilire la loro vita in Italia e la sig.ra ha dovuto integrarsi e CP_1 ambientarsi con lingua e modalità di vita e di relazioni nuove;
la sig.ra dopo la separazione, si è adoperata ed ha trovato una occupazione, seppur poco CP_1 remunerativa e tale circostanza va valutata in risposta alla necessità di considerare le condotte di chi pretende di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile volte ad esprimere la volontà di conseguire, nel limite del possibile e considerato il fattore anagrafico, una propria autonomia economica;
va, inoltre, ritenuto comprensibile che la stessa abbia avuto difficoltà a convertire in Italia la sua professionalità per la non spendibilità del titolo olandese e ciò costituisce da sé una rinuncia a dare attuazione alla propria formazione e alle proprie aspettative professionali in funzione di una alternativa scelta di natura familiare;
per il sig. invece, il trasferimento in Italia gli ha comunque consentito di Parte_1 sviluppare la carriera professionale, indipendentemente di quanto potesse essere pagato di più come ricercatore in Olanda;
dopo la nascita dei due figli la sig.ra si è dedicata alla loro crescita oltre a CP_1 collaborare occasionalmente per l'insegnamento della lingua inglese in scuole locali prima a Milano e poi a Merate e ciò conferma come la stessa, restando prevalentemente a casa, abbia contribuito oltre al menage familiare anche, di fatto, a favorire l'avanzamento di carriera del marito, impegnato anche come medico ospedaliero in turni e trasferte, con incremento dei suoi guadagni.
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura perequativa/compensativa a favore di parte appellata, condividendo l'accertamento operato dal
Tribunale di Lecco.
La sentenza del Tribunale di Lecco va, pertanto confermata circa la sussistenza dell'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del
pagina 6 di 7 patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Va altresì rigettato l'appello avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare la decorrenza della revoca dell'assegnazione della casa coniugale dalla data della domanda ovvero dal 21.9.2022, in quanto indipendentemente dalla valutazione dell'eventuale interesse della parte a svolgere tale domanda, risulta allegato da parte appellata in comparsa di costituzione in appello che sussiste tra le parti l'accordo al rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra a luglio 2025 e tale circostanza non CP_1
è stata contestata.
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la soccombenza alle Parte_1 spese di lite a favore di nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1 conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Lecco n. 546/2024 – emessa nella causa civile n. 814/2021 R.G. il 12.7.2024, depositata il 17.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura complessiva di 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa PAOLA TANARA - Presidente dott.ssa VALENTINA PALETTO - Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA - Giudice ausiliario rel.
e con l'intervento del P.G. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Milano via Canonica n.22, rappresentato e difeso dall'Avv. Paola Cattaneo del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Lamarmora n. 10
APPELLANTE
contro
nata ad Amsterdam il 12.8.1972, C.F. Controparte_1
, residente a [...], rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Federica Castagnini del Foro di Lecco ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Merate Piazza Italia n. 8/bis,
APPELLATA avverso la sentenza del Tribunale di Lecco n. 546/2024 – emessa nella causa civile n. 814/2021 R.G. il
12.7.2024, pubblicata il 17.7.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 7 Le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
Parte appellante:
“Disattese e respinte le avverse domande, eccezioni e deduzioni, in parziale riforma della sentenza n.546/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 12 luglio 2024 e pubblicata il 17.7.2024 così disporre: confermata la revoca dell'assegnazione alla sig.ra della casa coniugale sita in Merate via San CP_1
Francesco D'Assisi n.7 per assenza dei requisiti, dichiarare che essa decorre dalla domanda in data
21.9.2022; revocare l'assegno di mantenimento disposto a favore di per assenza dei Controparte_1
requisiti per tutte le ragioni esposte in atti;
respingere le avverse domande;
in ogni caso, con vittoria di spese di lite, diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed
IVA per entrambi i gradi di giudizio”
Parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 546/2024 emessa dal Tribunale di Lecco il 12.7.2024 e pubblicata il 17.7.2024 nella causa rubricata al n. RG
814/2021, confermando la suddetta sentenza in ogni sua parte”
Il Procuratore Generale ha dedotto di non aver interesse a concludere.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello iscritto a ruolo il 17.1.2025 il sig. ha impugnato la sentenza del Parte_1
Tribunale di Lecco n. 546/2024 – emessa nella causa civile n. 814/2021 R.G. il 12.7.2024, depositata il
17.7.2024 e non notificata, avente ad oggetto domanda di dichiarazione di scioglimento del matrimonio promossa da contro Parte_1 Controparte_1
Il ricorrente chiedeva al Tribunale, oltre la pronuncia sullo status, la revoca del contributo al mantenimento della sig.ra e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla stessa;
disporre CP_1 il mantenimento diretto a carico dei genitori dei figli maggiorenni e ancora studenti mediante versamento a ciascuno dei figli della somma di € 250,00 oltre a sostenere al 50% le relative spese straordinarie;
in subordine confermare l'obbligo del sig. di provvedere al mantenimento di Parte_1 due figli e in ragione di € 500 per ciascuno con pagamento diretto a ciascuno oltre Per_1 Per_2 alle spese straordinarie a carico di entrambi i genitori.
pagina 2 di 7 La resistente chiedeva di porre a carico del sig. l'obbligo di corrisponderle a titolo di Parte_1 assegno divorzile € 900 mensili.
Interveniva il figlio chiedendo il pagamento diretto del contributo paterno al suo Per_2 mantenimento.
Con la sentenza definitiva il Tribunale di Lecco ha: revocato l'assegnazione della casa coniugale alla moglie accertato come fatto pacifico che i due figli non convivano più con lei, non sono economicamente autosufficienti e frequentano l'Università,
a Parigi e a Milano;
Per_1 Per_2
in accoglimento della domanda di e condivisa dal padre ha posto a carico del padre di Per_2 corrispondere direttamente al medesimo la somma di € 500 mensili;
ha posto anche per il Per_1 mantenimento diretto del padre;
spese straordinarie per entrambi i figli: 20% a carico della madre e
80% a carico del padre;
quanto all'assegno divorzile ha accertato: disparità economica evidente (introiti all'inizio della causa e fino al 2022 per il marito anche superiori a € 80.000,00 annui lordi (medico e docenza universitaria), poi reddito diminuito a € 50.000 annui per aver dismesso l'attività ospedaliera volontariamente, ma in ogni caso potrà vendere la ex casa coniugale o metterla a reddito;
la moglie € 10.000 annui
(collaborazione con scuola di lingue) e perde la casa coniugale;
dopo essere rimasta incinta la prima volta ha accettato di trasferirsi in Italia con lo rinunciando alla sua prospettiva di carriera non Parte_1 potendo sfruttare in Italia i suoi studi al Conservatorio di Amsterdam e ha dovuto riciclarsi con l'insegnamento della lingua inglese;
ha liquidato in € 500 mensili l'assegno divorzile;
ha compensato le spese di lite.
Con l'appello proposto dal sig. viene chiesto: Parte_1
la conferma della revoca dell'assegnazione della casa coniugale dichiarando che essa decorra dalla data della domanda (21.9.2022) e la revoca dell'assegno divorzile per carenza dei presupposti;
il Tribunale di Lecco non ha indicato la data di decorrenza della revoca dell'assegnazione della casa coniugale e ha rigettato l'istanza di correzione di errore materiale ritenendola una istanza di merito. quanto all'assegno divorzile: non vi è prova a sostegno del fatto che il trasferimento in Italia abbia compromesso la carriera della sig.ra e il Tribunale è incorso in supposizioni in violazione dell'art CP_1
115 cpc, così come non è stato valutato che la stessa per sua inerzia non abbia valorizzato in Italia la sua professionalità; non è stato considerato che il trasferimento in Italia ha consentito alla famiglia di ricevere un consistente aiuto dalla famiglia dello per l'accudimento dei figli e di natura Parte_1 patrimoniale;
non è ovvio che in Italia lui si sia vista favorita la carriera universitaria mentre è ovvio che in Olanda i ricercatori vengono pagati il doppio;
il marito ha finanziato alla moglie il corso all'abilitazione all'insegnamento e pertanto non è il marito che ha condiviso con lei la scelta di non lavorare, cosa che avrebbe potuto fare anche occupandosi dei figli come fanno migliaia di donne;
il
Tribunale non ha valutato che ha a totale carico il mantenimento ordinario dei due figli studenti pagina 3 di 7 universitari e 80% delle spese straordinarie, oltre al mantenimento di altri due figli di 4 e 3 anni che a giugno saranno tre, avuti dall'attuale relazione in corso, tutti soggetti fragili che hanno bisogno primario di tutela.
Si è costituita in data 2.4.2025 per chiedere il rigetto dell'appello. Controparte_1
Il Tribunale di Lecco ha disposto circa la revoca dell'assegnazione della casa coniugale al momento della decisione finale quando la situazione abitativa dei due figli si è stabilizzata e lei aveva rinunciato alla relativa domanda.
Quanto all'assegno divorzile il Tribunale di Lecco ha ben motivato: è ovvio che lei si è spesa per la famiglia tanto che tale situazione è andata avanti per 20 anni;
il sig. in Italia ha avuto una Parte_1 carriera piena, mentre lei ha dovuto imparare la lingua e nuove abitudini di vita e per i primi anni è stata assorbita dal menage familiare con i bambini piccoli;
i suoi titoli olandesi non sono stati spendibili in Italia e accedere ad un concorso abilitativo per l'insegnamento in Italia è stato impossibile per il livello inadeguato di Italiano;
ora ha 53 anni, non ha casa né lavoro, né in Italia e né in Olanda, né risparmi, un lavoro precario free lance in una scuola di lingua privata con guadagno di circa € 1000 al mese.
All'udienza del 7 maggio 2025, tenutasi con la modalità di trattazione scritta ex art 127 ter cpc disposta con decreto 27.1.2025 di questa Corte, verificato il deposito delle prescritte note scritte da parte delle parti costituite contenenti le precisazioni delle conclusioni, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello svolto da nel merito è infondato. Parte_1
La Corte osserva che il Tribunale di Lecco ha svolto una compiuta analisi della situazione familiare/patrimoniale delle parti in causa, come ut sopra esposto e che nel caso di specie deve essere confermato il giudizio di sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile a favore della sig.ra di natura perequativa/compensativa Parte_2
La Corte al riguardo osserva che l'evoluzione interpretativa dell'art 5 comma 6 L.898/1970 ha subito un arresto giurisprudenziale con la sentenza della Corte di Cassazione SSUU n.18287/2018. La
Suprema Corte ha, innanzitutto, abbandonato la rigida distinzione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio in favore di una valutazione concreta e complessiva dell'art. 5, comma 6 L. 898/70, prevedendo che ai fini della determinazione dell'assegno, occorre tenere conto di un criterio cd. “composito” che, alla luce di una valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche, dia rilievo in particolare al contributo dato dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio personale dell'altro coniuge e, più in generale, alla conduzione della vita familiare. Si tiene pertanto conto anche delle aspettative professionali e reddituali sacrificate da uno dei due coniugi, non “per sua libera scelta”, ma necessitate dagli oneri/doveri discendenti dal matrimonio e dalle comuni scelte riguardanti la vita famigliare. La nuova impostazione dà, per la prima volta, concreta rilevanza anche al lavoro domestico e casalingo, per lungo tempo rimasto privo di una adeguata valorizzazione. La Corte, pagina 4 di 7 dunque, valorizzando il principio di solidarietà e auto responsabilità posto alla base del riconoscimento dell'assegno, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi sia saldamente ancorato alle caratteristiche del rapporto matrimoniale e alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. Appurata, pertanto, la disparità patrimoniale tra gli ex-coniugi occorrerà indagarne la causa e, in particolare, se la stessa derivi dalle scelte di vita comuni assunte dai coniugi durante il matrimonio o da cause contingenti. Diverso è il caso in cui tale disparità sia generata, ad esempio, da una inerzia nella ricerca di una occupazione da parte del coniuge potenzialmente beneficiario o dalla naturale diversità di titoli di studio e di carriere seguite dagli ex-coniugi o, al contrario, se derivi dalle aspettative professionali e reddituali sacrificate da un coniuge per il bene della famiglia. Solo in quest'ultimo caso deve essere riconosciuto al coniuge economicamente più debole il diritto ad un assegno che permetta di recuperare il pregiudizio professionale derivante dall'assunzione di un impegno, nell'ambito del rapporto coniugale, che abbia impedito o ridotto l'attività lavorativa e le aspettative professionali dello stesso. Inoltre, ai fini della corresponsione dell'assegno rilevano anche la durata del rapporto matrimoniale oltre alle potenzialità effettive professionali e reddituali in relazione all'età del coniuge e alla conformazione del mercato del lavoro. È all'esito di tale valutazione complessiva che il giudicante provvederà in sentenza ad ordinare o non la corresponsione dell'assegno in favore del coniuge richiedente. Da qui l'affermazione per cui l'assegno divorzile svolge, sì, una funzione assistenziale, ma anche, e in misura prevalente, equilibratrice di natura perequativo-compensativa.
Nel caso di specie l'accertamento del Giudice di prime cure riguardo all'an dell'assegno divorzile, ritenuto sussistere, è stato operato sulla base di quanto allegato dalle parti e dalle risultanze documentali.
E'infatti risultata documentalmente provata la consistente disparità reddituale e patrimoniale tra le parti, circostanza peraltro pacifica e non contestata e la moglie, stante l'intervenuta revoca dell'assegnazione della casa coniugale, dovrà cercarsi una nuova abitazione e sostenerne i costi.
Sul punto deve essere considerato, in linea con i principi fissati dalla Suprema Corte, che nel caso di specie:
dopo il matrimonio contratto nel 2007, è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi con decreto del 12.9.2020 del Tribunale di Lecco e che di conseguenza il matrimonio è durato 13 anni, ma la convivenza di più considerato che i due figli sono nati prima;
i coniugi hanno avuto due figli,
nato il [...] e nato il [...]; in sede di separazione consensuale veniva Per_1 Per_2 concordato tra i coniugi che il marito si facesse totale carico del mantenimento dei due figli, sia ordinario che straordinario e un contributo al mantenimento della moglie pari ad € 500 mensili per un periodo massimo di tre anni;
il reddito del sig. nell'anno 2023 si è ridotto da € 80.000 ad € 50.000 annui, per intervenute Parte_1 sue dimissioni dalla carriera ospedaliera, mentre quello della sig.ra collaboratrice con la scuola di CP_1 lingue Team Lingue International House resta costante a circa 10.000/11.000 annui, come confermato dalla CU 2025 prodotta in questo grado di giudizio;
pagina 5 di 7 il nucleo familiare si è costituito nel 1999 in Olanda, ove il sig. svolgeva un dottorato di Parte_1 ricerca e la sig.ra aveva conseguito il diploma al Conservatorio di Amsterdam e solo dopo essere CP_1 rimasta incinta, entrambi decisero di stabilire la loro vita in Italia e la sig.ra ha dovuto integrarsi e CP_1 ambientarsi con lingua e modalità di vita e di relazioni nuove;
la sig.ra dopo la separazione, si è adoperata ed ha trovato una occupazione, seppur poco CP_1 remunerativa e tale circostanza va valutata in risposta alla necessità di considerare le condotte di chi pretende di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile volte ad esprimere la volontà di conseguire, nel limite del possibile e considerato il fattore anagrafico, una propria autonomia economica;
va, inoltre, ritenuto comprensibile che la stessa abbia avuto difficoltà a convertire in Italia la sua professionalità per la non spendibilità del titolo olandese e ciò costituisce da sé una rinuncia a dare attuazione alla propria formazione e alle proprie aspettative professionali in funzione di una alternativa scelta di natura familiare;
per il sig. invece, il trasferimento in Italia gli ha comunque consentito di Parte_1 sviluppare la carriera professionale, indipendentemente di quanto potesse essere pagato di più come ricercatore in Olanda;
dopo la nascita dei due figli la sig.ra si è dedicata alla loro crescita oltre a CP_1 collaborare occasionalmente per l'insegnamento della lingua inglese in scuole locali prima a Milano e poi a Merate e ciò conferma come la stessa, restando prevalentemente a casa, abbia contribuito oltre al menage familiare anche, di fatto, a favorire l'avanzamento di carriera del marito, impegnato anche come medico ospedaliero in turni e trasferte, con incremento dei suoi guadagni.
La Corte, pertanto, ritiene che sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile di natura perequativa/compensativa a favore di parte appellata, condividendo l'accertamento operato dal
Tribunale di Lecco.
La sentenza del Tribunale di Lecco va, pertanto confermata circa la sussistenza dell'an dell'assegno divorzile, in conformità agli arresti giurisprudenziali, tra cui infra
Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del
pagina 6 di 7 patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Va altresì rigettato l'appello avente ad oggetto la domanda volta a far dichiarare la decorrenza della revoca dell'assegnazione della casa coniugale dalla data della domanda ovvero dal 21.9.2022, in quanto indipendentemente dalla valutazione dell'eventuale interesse della parte a svolgere tale domanda, risulta allegato da parte appellata in comparsa di costituzione in appello che sussiste tra le parti l'accordo al rilascio della casa coniugale da parte della sig.ra a luglio 2025 e tale circostanza non CP_1
è stata contestata.
Stante il rigetto dell'appello deve essere disposta a carico di la soccombenza alle Parte_1 spese di lite a favore di nella misura liquidata in dispositivo in Controparte_1 conformità alle tabelle di cui al DM 55/2014, aggiornate al 2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, nel giudizio di appello promosso da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Lecco n. 546/2024 – emessa nella causa civile n. 814/2021 R.G. il 12.7.2024, depositata il 17.7.2024, avente ad oggetto domanda di scioglimento del matrimonio così dispone:
1)rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2)condanna a rifondere a le spese di lite del grado Parte_1 Controparte_1
liquidate nella misura complessiva di 3.966,00 oltre 15% spese generali, Cpa e Iva ove dovuta;
3)sussistono i presupposti di cui all'art 13 co.1 quater TUSG a carico dell'appellante.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7 maggio 2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Paola Tanara
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