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19 aprile 1942
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20 settembre 1975
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27 aprile 2001
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1 luglio 2002
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7 febbraio 2014
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18 ottobre 2022
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28 febbraio 2023
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Art. 336.
Legittimazione ad agire (321)(322)
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. (321)(322)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (321)(322)
-------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Legittimazione ad agire (321)(322)
I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se gia' nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. (321)(322)
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197)) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149, COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197))
I genitori e il minore sono assistiti da un difensore. (321)(322)
-------------- AGGIORNAMENTO (321)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". -------------- AGGIORNAMENTO (322)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 , come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197 , ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Commentari • 282
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 4198 del 17https://www.laleggepertutti.it/ · 193.48178
[…] Fatto RILEVATO CHE: B.V. chiese al Tribunale per i minorenni di Venezia, a norma degli artt. 333 e 336 c.c., di disporre la limitazione della responsabilità genitoriale dell'ex compagna R.C. e di essere reintegrata nella facoltà di visita, […] precludendo così ogni tutela dei suoi diritti, garantiti dagli artt. 317bis e 336 c.c., […] riconosciuto ormai anche alle persone che, nella concretezza del rapporto affettivo e sociale, hanno assunto rispetto ai minori i ruoli contemplati dal predetto art. 336 c.c., […] sia in quanto quest'ultima non ha svolto alcuna difesa che sia stata accolta dalla Corte territoriale, (avendo contestato la astratta legittimazione della ricorrente ex art. 336 c.p.c., […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Minorenni Milano, sentenza 11/03/2025, n. 183Provvedimento: […] - secondo quanto chiarito dal Giudice delle leggi (v. sentenza n. n. 225/2016) e dalla giurisprudenza di legittimità, l'interruzione ingiustificata, da parte di chi esercita sul minore la responsabilità genitoriale, dei rapporti di fatto significativi instaurati dal minore con soggetti non legati da legami biologici è riconducibile all'ipotesi di condotta pregiudizievole di cui all'art. 333 c.c., in relazione alla quale il giudice può adottare i provvedimenti più convenienti nell'interesse del minore su istanza dei soli soggetti indicati dall'art. 336 c.c.; i soggetti non contemplati da detta norma possono tuttavia sollecitare l'iniziativa del pubblico ministero a tutela dei diritti e degli interessi dello stesso minoreLeggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- art. 333 c.c.·
- responsabilità genitoriale·
- art. 336 c.c.·
- compensazione spese di lite·
- interruzione rapporti significativi·
- pregiudizio minore·
- legittimazione ad agire