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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 01/04/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 2048/2023 R.G., avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. NOTO C.F._1
MARCO del Foro di Imperia.
E
, nato in [...] il [...], codice fiscale Controparte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. C.F._2
BATTISTOTTI ADRIANO del Foro di Imperia.
1 Conclusioni
Il difensore della ricorrente ha chiesto che “Il Tribunale di Imperia Parte_1
Ill.mo, Voglia:
“a) pronunciare, ai sensi della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio concordatario contratto in data 30.04.2005 (trascritto nel registro del Comune di Ventimiglia al nr.
7 - P. 2 S. A - anno 2005) tra la Sig.ra
[...] ed il sig. ordinando all'Ufficiale dello stato civile Parte_1 Controparte_1
competente di procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascuno di essi e per l'effetto disporre in senso conforme a questi in ordine alla loro cura, istruzione ed educazione;
c) la collocazione dei figli avverrà nella casa di piena proprietà della sig.ra Parte_1 sita in Ventimiglia Piazza Cesare Battisti n. 24, avendo quest'ultima lasciato la residenza di via Aprosio n. 17 in quanto destinata ad una cessione, casa coniugale in costanza di matrimonio, sempre di esclusiva proprietà della sig.ra Parte_1
d) Il padre dovrà vedere i figli e a week end alternati, dal venerdì pomeriggio Per_1 Per_2 dall'uscita di scuola fino alla domenica sera e nella settimana senza il week end un pomeriggio da intendersi dall'uscita di scuola e fino all'ora di cena compresa, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici dei bambini o lavorativi dei genitori;
ER e) Per la minore si chiede un regime di visita differente che tenga conto delle necessità della piccola e dunque si preveda un regime da concordarsi di volta in volta tra i genitori solo nel week end dalla sera del venerdì fino all'ora di cena della domenica, almeno finché la figlia minore non avrà raggiunto un grado di indipendenza tale da consentire una pratica e facile gestione da parte del CP_1
f) Le feste natalizie saranno divise tra i due coniugi in egual misura, con gli stessi giorni cadauno e così per le feste pasquali. Per quanto concerne le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli 10 giorni consecutivamente e complessivamente 30 giorni durante il
ER periodo estivo, regime differente verrà attuato per la figlia a seconda dello sviluppo della minore ed in base al grado di indipendenza della stessa, tuttavia senza mai ER consentire il pernottamento di al di fuori della casa della madre saranno dunque previste visite giornaliere;
g) Per quanto concerne il mantenimento la sig.ra chiede che il sig. Parte_1 CP_1
2 Per_ debba versare in favore dei quattro figli (tre minori ed una, , maggiorenne e non ancora economicamente autosufficiente ed ancora studente) la somma di € 1.000,00 mensili entro il 5 di ogni mese rivalutabili annualmente secondo i canoni ISTAT, da bonificarsi sul conto corrente presso Banco Posta sull'Iban:
[...]. L'assegno unico verrà trattenuto nella misura del 100% dalla sig.ra Parte_1
h) I coniugi ripartiranno tra di loro in ragione del 50% a carico del padre e 50% a carico della madre le spese straordinarie per i figli minori come di seguito riportate secondo il seguente schema:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extra-scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare/consegnare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto
3 entro 30 giorni.
Sempre con vittoria di diritti, spese ed onorari come per legge, come da nota spese giudiziale che si allega essendo la sig.ra ammessa al patrocinio a spese Parte_1 dello Stato”.
Il difensore del resistente ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti CP_1
ER civili del matrimonio, con collocazione presso di lui dei tre figli minori e Per_1 Per_2
(con decorrenza dal mese di giugno 2025) e con la previsione di un regime di visita della madre coi minori.
Ha chiesto, comunque, che il Tribunale valuti quale sia la soluzione più consona all'interesse dei minori, relativamente al loro affidamento e alla loro collocazione.
Quanto alla determinazione dell'assegno mensile di mantenimento, ha chiesto che venga stabilito in euro 200 per ciascun figlio in favore del genitore che ne sarà il collocatario prevalente.
Motivi della decisione
Con ricorso datato 27.11.2023 la signora premettendo: Parte_1
- di aver contratto matrimonio concordatario a Ventimiglia, il 30.4.2005, col sig.
[...]
Controparte_1
- che dal matrimonio erano nati quattro figli, che in oggi hanno: anni e mezzo;
Per_5
ER 15 anni;
13 anni e 6 anni;
Per_1 Per_2
- che il figlio era andato a vivere col padre, mentre gli altri tre figli erano rimasti con Per_2
lei;
- che in data 15.2.2023 questo Tribunale aveva omologato la loro separazione consensuale;
- che, successivamente, non vi era stata riconciliazione;
- che tra i coniugi vi era una situazione di aspra conflittualità;
- che il on versava l'assegno per il mantenimento dei figli;
CP_1 chiese pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione presso di lei;
la previsione di un regime di visita del padre con i minori;
un assegno mensile, a carico del padre, di euro 1.000, per il mantenimento dei quattro figli, oltre al 50% delle spese accessorie;
con vittoria di spese processuali.
Il sig. costituitosi, criticando le capacità genitoriali della Controparte_1 moglie, chiese l'affidamento esclusivo dei minori da collocarsi presso di lui;
la previsione
4 di un regime di visita della madre con i minori;
un assegno mensile, a carico della madre, di euro 800, per il mantenimento dei quattro figli, oltre al 50% delle spese accessorie;
con vittoria di spese processuali.
Così instauratosi il contraddittorio, alla prima udienza del 13.3.2024 risultò che il minore che era andato a vivere col padre e che non vedeva la madre da circa cinque mesi;
il Per_2
iconobbe di essere debitore di pregressi assegni di mantenimento dei figli. CP_1
Con ordinanza del 3.4.2024, il Presidente stabilì la presa in carico del nucleo familiare da parte del Consultorio ASL, sede di Ventimiglia;
dispose l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione di presso il padre e degli altri minori presso la madre;
Per_2
l'assegnazione a costei della casa coniugale;
il regime di visita del genitore coi minori collocati presso l'altro; un assegno mensile, a carico del padre, di euro 700, per il mantenimento dei tre figli che abitavano con la madre, oltre al 50% delle spese accessorie, mentre non dispone alcun assegno a carico della per il mantenimento di Parte_1
pose le spese accessorie, relative ai quattro figli, a carico dei genitori in pari misura;
Per_2
All'udienza del 10.7.2024 il Presidente, illustrando alle parti il contenuto delle due relazioni pervenute dal Consultorio, fece loro presente che il Consultorio suggeriva la nomina di un c.t.u. e manifestava l'inopportunità di continuare nella presa in carico (in quanto la compagna del era dipendente ASL e svolgeva attività connessa a CP_1
quella del Consultorio, la conflittualità tra i coniugi era eccessiva e inoltre il CP_1
non aveva un comportamento collaborativo); i coniugi, anziché la nomina di un c.t.u., si accordarono nel senso di rivolgersi privatamente ad uno psicologo, il cui nome venne individuato in udienza, ed il i impegnò a sostenerne le spese (di fatto la cosa CP_1
non ebbe seguito perché questi non mantenne fede a tale suo impegno); emerse che il on stava versando l'assegno per il mantenimento dei figli. CP_1
Alla successiva udienza del 17.10.2024, il Presidente sentì diffusamente i coniugi, prendendo atto che il sserì di non versare l'assegno di mantenimento perché CP_1
in condizioni di disagio economico, essendosi licenziato dalla ditta ove lavorava;
egli, riferendo di aver intrapreso una nuova relazione e di aver avuto un figlio, spiegò di aver chiuso i rapporti con la nuova compagna e di non versare neppure a costei l'assegno di mantenimento per il bambino;
si impegnò, comunque a corrispondere alla Parte_1
500 euro al mese per il mantenimento dei figli, acconsentendo a che l'assegno unico fosse interamente da lei percepito.
La dichiarò di versare in serie difficoltà economiche, di svolgere Parte_1
saltuariamente lavori di pulizia in case private e di andare avanti grazie all'aiuto dei
5 genitori e della Caritas;
aggiunse che il marito aveva pessimi rapporti coi figli e non rispettava il regime di visita;
chiese che il Consultorio cessasse la sua attività, che si stava rivelando non proficua e che creava traumi ai minori.
Emerse all'udienza, come dato pacifico, che i rapporti tra i coniugi erano inesistenti e che era tornato a vivere dalla madre. Per_2
Il Presidente dispose la collocazione di presso la madre e pose termine all'attività del Per_2
Consultorio.
Alla successiva udienza del 23.12.2024. non comparve il che intanto era CP_1
stato ristretto in carcere, con fine pena previsto al 19.5.2025; la riferì che Parte_1 continuava a non percepire l'assegno per il mantenimento dei figli.
Vennero concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
:::::::::::::::::::::::::::::
Vengono di seguito trattate le varie questioni.
Sull'affidamento dei minori, loro collocazione e regime di visite
I minori hanno diritto alla bigenitorialità, ossia di ''mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale'' (art. 337 ter c.c.).
A tale diritto corrisponde il dovere dei genitori di continuare ad adempiere ai propri obblighi nei confronti della prole, ex art. 30 Cost. e 147 c.c., come se la crisi coniugale non vi fosse;
in altre parole, i doveri dei genitori nei confronti dei figli non mutano il loro contenuto a seconda che si versi nella fase patologica piuttosto che nella fase fisiologica della vita familiare, derivando dall'atto stesso della procreazione e non dalle vicende coniugali, perpetuandosi fino al raggiungimento, da parte dei figli, della piena autosufficienza economica.
Il diritto alla bigenitorialità del minore trova la sua massima espressione nel suo affidamento condiviso ad entrambi i genitori, il che significa pieno accordo di costoro nella gestione del figlio e paritaria condivisione del ruolo genitoriale (non escludendosi che il minore possa essere prevalentemente collocato presso uno dei genitori); ogni decisione significativa riguardante il figlio dev'essere adottata all'esito di un leale confronto tra i genitori.
Com'è noto (v. art. 337 ter, c.c.), l'affidamento condiviso del minore costituisce la regola e come tale non richiede una particolare motivazione, diversamente dall'affidamento esclusivo, cioè ad uno solo dei genitori, che integra un'ipotesi residuale e che può essere disposto
6 soltanto in presenza di serie ragioni, con provvedimento congruamente motivato, quando il giudice ritenga uno dei due coniugi inidoneo all'affidamento del figlio.
Dunque, l'affidamento esclusivo può aversi solo quando quello condiviso risulti pregiudizievole agli interessi dei minori.
Nel caso di specie deve optarsi per l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla nonostante i coniugi siano d'accordo nel chiederlo condiviso: il Tribunale, Parte_1 nell'interesse dei figli, non è vincolato a aderire a tale richiesta, per quanto concorde.
In particolare, il conflitto tra i coniugi è molto elevato, con querele/denunce penali reciproche.
Il Consultorio ASL, nella relazione del 20.6.2024, ribadendo quanto riferito nella precedente relazione del 20.5.2024, descrive i rapporti tra le parti in causa come di “altissima conflittualità e impossibilità a mantenere un livello di comunicazione efficace e rispettosa”.
Tra le parti, dunque, non c'è una positiva comunicazione, il che non può consentire la matura condivisione delle scelte, importanti o meno, riguardanti i loro tre figli minori.
Hanno presentato denunce reciproche, si rivolgono accuse pesanti, anche inerenti alle capacità genitoriali ed il conflitto è arrivato a un punto tale che non può non nuocere ai figli, potendo ingenerare in loro confusione ed alterazione delle condizioni psicologiche.
Riferisce la he i figli hanno “pessimi rapporti” col padre, che certamente non Parte_1
rappresenta per loro una positiva figura maschile di riferimento.
In aggiunta alla forte conflittualità ed alla incomunicabilità tra le parti, v'è da dire che il come ha ammesso – non versa nulla per il mantenimento dei quattro figli alla CP_1
moglie, la quale è costretta a ricorrere agli aiuti dei genitori e anche della Caritas.
All'udienza del 10.7.2024 i coniugi concordarono di rivolgersi privatamente ad uno psicologo, il dott. per gestire la difficile situazione familiare e il si Per_6 CP_1 impegnò a sostenerne le spese;
all'udienza del 17.10.2024 si impegnò a versare alla moglie
500 euro al mese per il mantenimento dei figli e a depositare entro dieci giorni l'autocertificazione sui redditi (che era stata chiesta alle parti dal Presidente); asserì di essersi licenziato per poter accudire che all'epoca viveva con lui - giustificazione inappagante - Per_2
e di aver aperto una s.r.l. nel settore edile.
Nessuno di questi impegni è stato da lui rispettato.
Del resto, il in sede di separazione consensuale, nel mese di febbraio 2023, si CP_1
era obbligato al versamento, in favore della moglie, di 1.000 euro mensili per il mantenimento dei figli, provvedendo al pagamento per un solo mese e non corrispondendo neppure le spese accessorie;
ciò lo deduce la nel ricorso e non ha trovato Parte_1
smentita.
7 Eppure, all'epoca lavorava regolarmente e non vi è giustificazione alla sua condotta, che dimostra assoluta insensibilità verso le esigenze familiari.
Se avesse avuto particolari problemi economici, avrebbe dovuto, tramite il difensore, chiedere la modifica delle condizioni e, in ogni caso, avrebbe dovuto versare quanto era in grado di dare, non il nulla.
Nella citata relazione del Consultorio del 20.6.2024 si legge che il sprimeva CP_1
“mancanza di fiducia nei confronti delle assistenti sociali consultoriali … abbandonava il gruppo WhatsApp manifestando l'intenzione di non aderire più ai percorsi proposti”.
Egli, in sostanza, ha dimostrato tutta la sua inaffidabilità come padre e come marito, nonché di non volersi impegnare per migliorare la situazione familiare ed alleviare il “malessere dei minori”, di cui v'è menzione nella citata relazione del Consultorio.
Il quadro delineato lascia presagire che il qualora fosse disposto l'affidamento CP_1
condiviso dei minori, potrebbe inserirsi in maniera incongrua e inadeguata, quindi potenzialmente dannosa, nei processi decisionali che l'esercizio della responsabilità genitoriale comporta.
In definitiva, la conflittualità tra i genitori, la loro incomunicabilità, l'atteggiamento tenuto dal erso la famiglia sono elementi che inducono senz'altro a optare per il regime CP_1 dell'affidamento esclusivo rafforzato dei minori.
Tale scelta è suscettibile di modifica, e si auspica che ciò possa avvenire, qualora, nel tempo, il dimostrerà di essere in grado di svolgere un ruolo genitoriale significativo, CP_1
intanto cominciando a corrispondere con regolarità l'assegno di mantenimento per i figli.
Il regime di visita padre/minori, riportato in dispositivo, è quello indicato dalla
Parte_1
Sull'assegno per il mantenimento dei figli
Premesso che non vi sono richieste sulla casa coniugale e di assegno divorzile, rimane da Per_ decidere in ordine all'assegno di mantenimento per i quattro figli (i tre minori e , maggiorenne e non autosufficiente economicamente), da porsi a carico del padre.
Con ordinanza del 3.4.2024, il Presidente stabilì un assegno mensile, a carico del padre, di euro 700, per il mantenimento dei figli che abitavano con la madre (all'epoca era col Per_2
padre), oltre al 50% delle spese accessorie.
In oggi è tornato a vivere con la madre, quindi i figli a carico di costei sono quattro. Per_2
Nel corso della causa il on ha fornito elementi per accertare l'effettiva sua CP_1
capacità patrimoniale, non ha prodotto l'autocertificazione sui redditi che si era impegnato a depositare (la invece l'ha depositata), neppure ha prodotto le Parte_1
8 dichiarazioni dei redditi, limitandosi a generiche lamentele sulle sue non buone condizioni economiche.
Eppure, al di là della sua attuale detenzione carceraria, come si è detto, nel febbraio 2023 aveva concordato con la moglie un assegno mensile di 1.000 euro e all'udienza del
17.10.2024 si era impegnato a versare mensilmente 500 euro.
Certamente allo stato, se è ancora in carcere, non può lavorare e guadagnare, ma il fine pena, come risultante dagli atti sarebbe previsto a maggio p.v.
A parere del Tribunale, tenuto conto di tutte le risultanze di causa, dello stato di criticità economica della che deve crescere quattro figli, facendo come lavoro Parte_1
saltuarie pulizie in case private, in mancanza di congrui elementi di valutazione sulla capacità reddituale del che costui avrebbe dovuto fornire, si prevede un CP_1
assegno mensile di 800 euro (con decorrenza dal mese della sua scarcerazione), oltre al
50% delle spese accessorie.
Si fa presente che tale è anche la richiesta del difensore del che propone un CP_1
importo di euro 200 per ciascun figlio, in favore del genitore che ne sarà il collocatario prevalente (v. comparsa conclusionale), dunque 800 euro, visto che i figli sono quattro;
nella memoria di repliche il nuovo difensore non ha svolto osservazioni sul punto (ma sarebbe stato tardi per modificare la richiesta) e ha dichiarato di concordare sulla ripartizione, in pari misura delle spese accessorie.
L'assegno unico per i figli dovrà essere interamente percepito dalla Parte_1
peraltro acconsentendovi il marito (v. udienza 17.10.2024).
Sulle spese processuali
Si ritiene di compensarle, considerato che le richieste economiche del aspetto CP_1
essenziale della causa - sono state corrette.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a
Ventimiglia in data 30.04.2005 (trascritto nel registro del Comune di Ventimiglia al nr.
7 - P. 2 S. A - anno 2005) tra Parte_1 Controparte_1
ER
2. ex art. 337 quater c.c., dispone l'affidamento dei minori e in via Per_1 Per_2 esclusiva alla madre, la quale avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e dovrà attenersi alle condizioni determinate dal Giudice.
9 Considerata la complessa situazione familiare, che potrebbe determinare una situazione di stallo nell'assunzione delle decisioni, con pregiudizio per i minori, anche le decisioni di maggiore interesse che riguardano costoro - di natura sanitaria, scolastica e burocratiche - potranno essere adottate dalla sola Parte_1
Il vrà il diritto ed il dovere di vigilare sull'istruzione e sull'educazione dei CP_1
figli e potrà ricorrere al Giudice se riterrà che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse;
ER
3. i minori e avranno presso l'abitazione della madre la loro stabile Per_1 Per_2
residenza e collocazione prevalente. Ex art. 337 sexies c.c., ciascun genitore è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio;
4. relativamente al regime di visita coi figli, si accolgono le richieste della madre e cioè il quando uscirà dal carcere, dovrà vedere i figli e a week end CP_1 Per_1 Per_2 alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola fino alla domenica sera e nella settimana senza il week end un pomeriggio da intendersi dall'uscita di scuola e fino all'ora di cena compresa, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra- scolastici dei bambini o lavorativi dei genitori.
ER Per la minore il regime di visita è differente, perché tiene conto delle necessità della piccola e dunque si preveda un regime da concordarsi di volta in volta tra i genitori solo nel week end dalla sera del venerdì fino all'ora di cena della domenica, almeno finché la minore non avrà raggiunto un grado di indipendenza tale da consentire una pratica e facile gestione da parte del CP_1
Le feste natalizie saranno divise tra i due coniugi in egual misura, con gli stessi giorni cadauno e così per le feste pasquali.
Per quanto concerne le ferie estive il padre potrà tenere con sé i figli 10 giorni consecutivamente e complessivamente 30 giorni durante il periodo estivo;
regime
ER differente andrà attuato per la figlia a seconda dello sviluppo della minore ed in base al grado di indipendenza della stessa;
tuttavia, senza mai consentire il
ER pernottamento di al di fuori della casa della madre saranno dunque previste visite giornaliere;
5. il ovrà versare, a titolo di contributo per il mantenimento dei quattro figli CP_1
Per_ ER ( , e e sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica di Per_1 Per_2 quest'ultimo, la somma complessiva di euro 800 mensile (euro 200 a figlio), da adeguarsi automaticamente in base agli indici ISTAT e da corrispondere alla moglie a
10 mezzo di bonifico bancario entro i primi cinque giorni di ciascun mese. Va precisato che la decorrenza del pagamento è dal mese in cui sarà scarcerato;
6. vengono poste a carico di entrambi i genitori, in pari misura, le seguenti spese (non coperte quindi dall'assegno periodico di mantenimento) che si rendessero necessarie per i figli:
1. spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
2. spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
3. spese scolastiche e universitarie che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) mensa;
4. spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
5. spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) centro
ricreativo estivo e gruppo estivo;
6. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter).
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso;
9. l'assegno unico per i figli sarà interamene percepito dalla Parte_1
10. compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di Ventimiglia, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 27 marzo 2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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